La legge n. 130 del 15 settembre 2023 (A.C. 622) ha la finalità di definire un programma di salute pubblica di diagnosi tramite screening destinato alla popolazione in età infantile e adolescenziale, individuata nel range di età dagli 1 ai 17 anni, per identificare i soggetti a rischio sviluppo di diabete di tipo 1 o di celiachia. Grazie alla diagnosi precoce, infatti, è possibile ridurre le complicanze, potenzialmente mortali, derivanti dalle predette malattie.
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La L. n. 130/2023 (A.C. 622) ha la finalità di definire un programma di salute pubblica di diagnosi tramite screening destinato alla popolazione in età infantile e adolescenziale, individuata nel range di età dagli 1 ai 17 anni, per identificare i soggetti a rischio sviluppo di diabete di tipo 1 o di celiachia. Grazie alla diagnosi precoce, infatti, è possibile ridurre le complicanze, potenzialmente mortali, derivanti dalle predette malattie.
Essa si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 definisce un termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'emanazione di decreto del Ministro della salute che detti i criteri per l'adozione, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica, da avviare a decorrere dall'anno 2024 per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, finalizzato al prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete di tipo 1 e di rallentare la progressione della malattia mediante l'impiego delle terapie disponibili, oltre che ottenere diagnosi precoci della celiachia. Lo schema di decreto è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla data della sua trasmissione, decorso il quale il Ministro della salute può comunque procedere. Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma1, è autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530 della L. n.197/2022 (legge di bilancio per il 2023), come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della legge in esame.
Si evidenza che, da ultimo nello stato di previsione del Ministero della salute 2023, programma Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8), sono state confermate risorse complessivamente pari a €334.321 per garantire la somministrazione dei pasti senza glutine, su richiesta degli interessati, nelle mense delle strutture pubbliche scolastiche ed ospedaliere (capp. 5398 e 5400) e €592.856 da assegnare alle Regioni e Province autonome per le attività formative e di aggiornamento rivolte a ristoratori ed albergatori (cap. 5399 e 5401), per un totale di €927.177.
Si prevede inoltre l'istituzione (articolo 2) di un Osservatorio nazionale sul diabete tipo 1, presso il Ministero della salute, composto da dieci membri, nominati con decreto del Ministro della salute e di seguito individuati:
a) un rappresentante del Ministero della salute, che assume le funzioni di presidente;
b) due rappresentati dell'Istituto superiore di sanità;
c) cinque medici di comprovata esperienza specializzati nella cura e nella predizione genetica del diabete tipo 1;
d) due rappresentanti di associazioni di rilevanza nazionale operanti nel settore della prevenzione e della predizione genetica del diabete tipo 1.
I membri dell'Osservatorio durano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta. La partecipazione all'Osservatorio è svolta in forma gratuita e ai componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. L'Osservatorio studia ed elabora le risultanze dello screening di cui all'articolo 1 e pubblica annualmente una relazione nel sito internet istituzionale del Ministero della salute.
Per l'istituzione ed il funzionamento dell'Osservatorio è prevista la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, in quanto all'attuazione del presente articolo si deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Le disposizioni dell'articolo 3 riguardano le campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale sul tema, ad opera del Ministero della salute. Il Ministero deve promuovere tali campagne con specifico riferimento all'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza del programma di screening sopra indicato. Viene allo scopo autorizzata una spesa di 150.000 euro annui, a decorrere dal 2024, con copertura a valere sulle risorse del Fondo sopracitato (di cui all'articolo 1, comma 530, della legge n. 19772022), come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
L'articolo 4, detta le disposizioni finanziarie prevedendo che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 530 della legge di bilancio per il 2023 sia rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il comma 2 autorizza il MEF ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.