provvedimento 5 giugno 2023
Studi - Istituzioni D.L. 44/2023 - Potenziamento delle amministrazioni pubbliche

Il decreto-legge n. 44 del 2023 introduce diverse misure volte nel complesso a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e il potenziamento e la riorganizzazione di società a partecipazione pubblica.

Per approfondire si veda il dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato.

Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier di Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.

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Con riferimento al MAECI l'articolo 6 dispone:

incrementa dal 10 al 50 per cento la riserva di posti in favore del personale assunto localmente a contratto dagli uffici all'estero, nelle procedure concorsuali del MAECI relative all'assunzione di 100 unità aggiuntive di personale dell'area degli assistenti (comma 1);

autorizza la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2023 e di 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari di prima categoria, degli istituti italiani di cultura e delle delegazioni diplomatiche speciali ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del DPR n. 18/1967, specificando poi le relative coperture per tali oneri (comma 1-bis);

anticipa al 1° giugno 2023 l'incremento delle unità di personale non dirigente della seconda area funzionale, disposto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197. Ridetermina inoltre, a partire dal 1° ottobre 2024, la dotazione organica del personale del MAECI, come indicato dalla legge di bilancio 2023, art.1, comma 714, lettera b), aumentandola di ulteriori 100 unità  (comma 2).

elimina l'obbligo nelle sedi estere di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, ferme restando le disposizioni delle autorità sanitarie dei Paesi in cui si trovano (comma 3).

modifica il DPR 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri, abrogando la disciplina prevista all'art. 34, in materia di destinazioni, trasferimenti e richiamo dei funzionari diplomatici assegnati a posti commerciali e prevedendo in casi eccezionali un aumento della percentuale di rimborso per le spese sostenute dai funzionari all'estero per l'istruzione scolastica primaria e secondaria dei figli a carico (comma 4).

dispone l'aumento degli stanziamenti per rafforzare il contingente di militari dell'Arma dei Carabinieri a protezione delle sedi diplomatiche all'estero e del loro personale, autorizzando una spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 (comma 5).

autorizza in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione (comma 5-bis).

autorizza il Governo ad incrementare di dieci unità il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da assegnare in via esclusiva a personale della carriera diplomatica già in servizio (comma 5-ter).

ultimo aggiornamento: 17 maggio 2023

Il decreto-legge reca misure sia in tema di sanità che di politiche sociali.  Più nel dettaglio:

  • autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a bandire concorsi per le necessità assunzionali del Dipartimento per le disabilità, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Viene rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure e dei requisiti richiesti, con la previsione di una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento per le categorie protette ai sensi della legge n. 368/1999, e di una adeguata valorizzazione dei soggetti che alla data del 1° aprile 2023 abbiano svolto, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico specialistico ed operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità (art. 1, comma 5);

  • dispone che, in attesa dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, il servizio di pubblica utilità del numero 1500 per comunicazioni in materia di emergenze per la salute pubblica, viene garantito dal Ministero della salute entro il termine del 31 dicembre 2023. Il servizio, già affidato in outsourcing, deve pertanto continuare ad operare secondo le stesse finalità, nella misura in cui siano compatibili, in regime di contabilità ordinaria. La norma inoltre quantifica e copre gli oneri derivanti che sono complessivamente stimati in 4.911.400 euro per i quali il MEF è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (art.11);

  • prevede l'istituzione temporanea, fino al 31 dicembre 2026, presso il Ministero della salute di una struttura di missione di livello dirigenziale non generale per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale.  Compito della struttura è quello di fornire supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e,  ferme restando le competenze dei predetti, quello di coordinare le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale. Alla nuova Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e 2 unità di personale non dirigenziale inquadrate nella III area funzionale e appartenenti ai ruoli del Ministero della salute Alla nuova Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e 2 unità di personale non dirigenziale inquadrate nella III area funzionale e appartenenti ai ruoli del Ministero della salute (art. 14, comma 3);

  • dispone una rimodulazione dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente relativa a 45 assunzioni a tempo indeterminato, con concorso pubblico e anche su base regionale, di dirigenti di livello non generale presso il Ministero della salute per gli anni dal 2021 al 2024, già previste dalla legge di bilancio 2021 con specifico riferimento a tale anno (2021), riducendo i profili non sanitari per far fronte alle accresciute esigenze in materia di profilassi internazionale, di controlli sanitari e di procedure autorizzatorie (art. 14, comma 4);

  • aumenta di venti unità il contingente massimo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute, che passa così da 100 a 120 unità di personale. A tal fine è autorizzata una spesa di 200.000 euro per il 2023 e di 400.000 euro annui a partire dal 2024. La disposizione autorizza altresì ad assegnare a tali uffici, oltre la soglia di personale prevista, fino a dieci esperti e consulenti, che prestano la loro attività a titolo gratuito (art. 14, comma 4 bis);

  • istituisce e disciplina la carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, al fine esplicito di soddisfare le esigenze del Corpo anzidetto. Viene stabilito un cronoprogramma delle procedure per il reclutamento dei medici summenzionati, previa autorizzazione del Ministero della giustizia a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai vigenti limiti delle facoltà assunzionali dell'Amministrazione penitenziari (art. 15, commi 15-18);

  • incrementa di 2.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, la consistenza del "Fondo premialità e condizioni di lavoro", con specifico riguardo al personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) (art. 19, comma 2);

  • reca misure volte ad attenuare le differenze di carattere economico e giuridico tra il personale del Ministero della salute e quello dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): è in primo luogo previsto l'adeguamento, a decorrere dall'anno 2023, dell'indennità di amministrazione del personale delle aree dell'AIFA a quanto stabilito in materia per il personale del Ministero della salute; in secondo luogo, con la stessa decorrenza anzidetta, è disposto che, per il personale dell'AIFA, il differenziale stipendiale è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Il comma reca inoltre la quantificazione degli oneri connessi alle predette misure e indica la relativa copertura (art. 19, comma 4);

  • modifica una norma transitoria che esclude la ripetibilità di emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza, estendendone l'ambito di applicazione ad ogni categoria di personale medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale(art. 19, comma 4-bis);

  • ridefinisce l'articolazione del Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in non più di 3 uffici, inclusa la Segreteria tecnica, e in non più di 7 servizi, in cui rientrano due servizi già previsti nell'articolazione della stessa Segreteria tecnica. Si prevede conseguentemente un incremento della dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio per un totale di 5 unità in base a quanto previsto dalla tabella A dell'Allegato 1 al decreto in esame (art. 22, comma 5);

  • allo scopo di assicurare l'implementazione dell'attività di prevenzione oncologica unitamante a quella socio-sanitaria e riabilitativa,  destina  una quota del contributo riconosciuto alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), pari a euro 276.242 per l'anno 2023 ed euro 552.483 a decorrere dal 2024, al potenziamento della struttura organizzativa della stessa. A tal fine l'ente è autorizzato per il biennio 2023-2024 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale: la dotazione organica viene quindi rideterminata in 21 posizioni complessive (art. 26).

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ultimo aggiornamento: 1 giugno 2023

II decreto-legge reca alcune misure  in tema di agricoltura. Più nel dettaglio:

  • consente ai Corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano di dotare il proprio personale di nebulizzatori a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo (articolo 17-bis, comma 2);
  • implementa gli standard operativi del Servizio Fitosanitario Nazionale per fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di nuove emergenze fitosanitarie. A tal fine si dispone che il suddetto Servizio disponga di addetti - ispettore fitosanitario e agente fitosanitario - anche nell'ambito della dotazione organica del CREA; sono, inoltre, istituite tre nuove Unità in cui sono organizzate tali figure professionali (articolo 23, comma 1);
  • prevede la stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dall'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.)  (art.23, comma 2);
  •   statuisce la costituzione, dal 1° gennaio 2024, di una nuova società per azioni denominata Acque Sud SPA cui sono trasferite le funzioni dell'ente E.I.P.L.I. (art. 23, commi 2-bis e 2-ter);
  •  introduce disposizioni volte a promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, attraverso operazioni di riordino fondiario realizzate da ISMEA e destinando, a tal fine, una somma pari a 28 milioni di euro (art. 23, comma 3);

  •  reca disposizioni in materia riorganizzazione degli organi dell'Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria  (CREA)(art. 23,comma 3-bis);

  • introduce disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora a rischio di estinzione di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (articolo 23-bis).

 

ultimo aggiornamento: 17 maggio 2023

In tema di attività produttive, il decreto-legge, così come modificato in sede referente:

- incrementa il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale e non generale afferenti alla dotazione organica del Ministero del turismo rispettivamente dal 5 a 7 e da 19 a 23 (art. 1, commi 7 e 8, lett. c);

- autorizza il Ministero del turismo a costituire nel 2023 una società per azioni denominata "ENIT S.p.A." e prevede, contestualmente, la soppressione dell'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo. ENIT S.p.A.. E', inoltre, riformulata la definizione delle missioni affidate alle articolazioni amministrative del Ministero e vengono incrementati, da due a tre, gli uffici dirigenziali non generali. Istituisce, infine, l'Osservatorio Nazionale del Turismo (art. 25);.

- consente, nei bandi di concorso per la copertura degli incrementi di personale non dirigenziale del Ministero del turismo previsti dal decreto in esame, una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso l'ENIT (art. 1, comma 6);

- attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, diavvalersi di un contingente di 15 unità di personale collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 12);

- listituisce una nuova Unità di missione attrazione e sblocco investimenti, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in luogo della già istituita Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese, con compiti di supporto all'esercizio del potere sostitutivo, da parte del Ministero, in caso di inerzia di pubbliche amministrazioni non territoriali nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti di valore superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali (art. 14, commi 1 e 2-ter);

- ridelinea i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione Ugo Bordoni, affidando ad essa finalità di ricerca, innovazione tecnologica e prestazione di servizi, con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica. Alla fondzione è attribuito il compito di svolgere attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. Si dispone, inoltre, il rinnovo del Consiglio di amministrazione (art. 27).

ultimo aggiornamento: 17 maggio 2023

In tema di difesa il provvedimento:

  • rafforza l'organico della sanità militare, con un incremento di personale medico, infermieristico e di tecnici di laboratorio (articolo 7, comma 1 e commi 5-7);
  • modifica l'organizzazione apicale del Ministero della difesa, incrementando di due unità la dotazione organica dei dirigenti generali; istituendo un nuovo ufficio centrale per la promozione e valorizzazione del patrimonio della difesa; istituendo l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, in sostituzione del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti (articolo 7, commi 2-4);
  • integra il Codice dell'ordinamento militare per inserire tra le funzioni dell'Arma dei carabinieri anche quelle di polizia forestale, ambientale e agroalimentare e per disciplinare l'istituzione della tipologia di personale ispettivo con competenza in polizia ambientale (articolo 7-bis);
  • potenzia gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, autorizzando l'incremento di 20 unità del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione (attualmente stabilito in 145 unità), nonché il conferimento di un'ulteriore posizione di responsabile di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, aggiuntiva rispetto al predetto contingente complessivo (articolo 7-ter);
  • potenzia gli organici dell'Arma dei carabinieri e autorizza l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità (articolo 15, commi 7-10);

  • autorizza un progressivo incremento organico del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera mediante l'arruolamento nei vari ruoli, di 390 unità, a decorrere dall'anno 2024, e in particolare (articolo 17):

    • 40 unità per gli ufficiali del ruolo speciale;
    • 20 unità all'anno per cinque anni (100 unità complessive) per il ruolo sergenti;
    • 50 unità all'anno per cinque anni (250 unità complessive) per i graduati.

ultimo aggiornamento: 17 maggio 2023

Con riferimento alle politiche fiscali e finanziarie, il provvedimento:

  •  incrementa la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanzieri e il limite massimo di unità da adibire alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Corpo della guardia di finanza. La disposizione autorizza altresì il Corpo della guardia di finanza all'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 289 unità (articolo 15, commi da 11 a 14);  

  • introduce norme volte a potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza nonché ad accrescere il numero massimo di unità di ufficiali del Corpo stesso da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia (articolo 15, commi da 25 a 30); 

  • per effetto delle modifiche introdotte in sede referente, istituisce il Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, le norme in esame trasferiscono al nuovo dipartimento le attività svolte, in seno al Dipartimento Finanze, dalla Direzione della giustizia tributaria, incluse le competenze previste dalla legge di riforma della giustizia tributaria (legge n. 130 del 2022) in materia di gestione giuridica ed economica della magistratura tributaria, e dagli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti sul territorio nazionale (articolo 20, commi da 2-bis a 2-sexies);

  • prevede che, in materia di giochi, la disciplina dell'utilizzo e dell'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi da intrattenimento sia definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze senza scadenze prefissate (articolo 20, comma 3);
  • sempre in materia di giochi, apporta una sostituzione di competenza nell'emanazione di alcuni provvedimenti riguardanti i giochi e in particolare sostituisce al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze un provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con riguardo alla tenuta del Registro unico degli operatori del gioco pubblico alla gestione della rete telematica concernente il monitoraggio e il contrasto al gioco d'azzardo, al processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi da gioco e al rilascio del nulla osta all'utilizzo e alle regole tecniche di produzione degli apparecchi citati anche al fine della conservazione e della trasmissione dei dati (articolo 20, comma 3-bis, introdotto in sede referente).

ultimo aggiornamento: 2 giugno 2023

Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte nel decreto-legge alcune misure in materia di giustizia.

Si tratta in particolare:

  • della possibilità di integrare il personale amministrativo di quei tribunali appartenenti alle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, la cui soppressione è prevista a decorrere dal 2025, con il personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni (art. 1, comma 11-bis);
  • dell'assegnazione alla Struttura per la prevenzione antimafia, istituita presso il Ministero dell'interno, dei compiti di contrasto alle infiltrazioni criminali nelle attività di affidamento ed esecuzione dei contratti connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 (art. 14, commi 6-bis e 6-ter);
  • della previsione di obblighi di rendicontazione della gestione del personale a carico degli ordini e collegi professionali (art. 20, comma 3-quinquies).
ultimo aggiornamento: 2 giugno 2023

In tema di istruzione, il provvedimento reca disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito

In particolare, reca una serie di modificazioni alla disciplina dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive. Si prorogano, inoltre, all'a.s. 2022/2023 la validità della normativa contrattuale relativa alla definizione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale nonché delle disposizioni legislative che consentono l'innalzamento della percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate. Viene disciplinata poi una procedura straordinaria per l'assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'a.s. 2023/2024, che residuano dopo l'effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione. Si individua inoltre un'unica disciplina applicabile all'immissione in ruolo dei docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria a decorrere dall'a.s. 2023/2024 e si interviene sulla disciplina relativa al contingente di esperti di cui il Ministero dell'istruzione e del merito si avvale allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al PNRR (articolo 5).

Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte, in particolare, le seguenti disposizioni:

  • la modifica della procedura di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, prevedendo, in particolare che, per le operazioni di mobilità degli stessi dell'anno scolastico 2023/2024, sia resa disponibile la percentuale del 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione. Si è previsto inoltre che, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, possano essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di 150 unità di personale presso taluni enti e associazioni, modificando la disciplina in materia (articolo 5, commi 20-bis e 21-bis);

  • la previsione che i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione, sono reintegrati a decorrere dal 1° settembre 2023 nel posto di lavoro, al verificarsi di determinate condizioni (articolo 5, comma 20-ter);

  • la previsione di un regime giuridico transitorio degli ITS Academy (articolo 5, comma 21-ter);
  • l'estensione, in relazione a tutti gli interventi di edilizia scolastica di titolarita' del Ministero dell'istruzione e del merito, della possibilità di utilizzare per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili (articolo 18, comma 4-ter).

     

In materia di università e ricerca, il provvedimento reca disposizioni sulla riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e il potenziamento dell'attività di ricerca.

Nello specifico, esso interviene sulla disciplina inerente alle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con riferimento:

  • all'attività di supporto agli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica e all'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie;
  • alla valutazione dei progetti di ricerca.

Si prevede, inoltre, una disciplina concernente la possibilità di corrispondere un riconoscimento economico premiale in favore di personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, in relazione alla partecipazione a progetti di ricerca capaci di attrarre risorse mediante bandi competitivi nell'ambito dell'Unione europea e a livello internazionale.

Nel corso dell'esame in sede referente sono state inserite nuove disposizioni in materia di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e di potenziamento dell'attività di ricerca, che consentono ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di assumere, a determinate condizioni, incarichi presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro. Inoltre, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si consente, a determinate condizioni, ai professori e ai ricercatori a tempo pieno lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, fermo restando il rispetto del limite retributivo massimo previsto a legislazione vigente. Si consente poi - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - alle università statali e non statali di procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate dirette previste dall'art. 1, comma 9, della L. n. 230/2005, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. La concessione di tale facoltà è espressamente collegata allo scopo di conseguire gli obiettivi del PNRR per la Missione 4, «Istruzione e Ricerca» – componente 2, «Dalla ricerca all'impresa» – Linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione» nonché di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025. Si autorizza, infine, il Ministero dell'università e della ricerca a rideterminare, a decorrere dal 2023, la dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, in relazione alle accresciute attività, connesse anche alla attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (articolo 9).

Si dispone, poi, l'incremento, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, della consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca (articolo 19, comma 1, secondo periodo).

Si modifica, altresì, la disciplina relativa alla procedura di riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2022 per la valorizzazione del personale delle istituzioni AFAM (articolo 19, comma 5).

Nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte, inoltre, le ulteriori seguenti disposizioni in materia di università e ricerca e di istituzioni AFAM:

  • l'autorizzazione, al Ministero dell'università e della ricerca, allo scorrimento della graduatoria di un determinato concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale (articolo 1, comma 3-bis);
  • in relazione all'inclusione degli studenti nelle istituzioni AFAM, si introduce una nuova disciplina relativamente all'istituzione della figura del docente delegato, che viene ora prevista anche in relazione alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (articolo 19, comma 5-bis).

In materia culturale, nel corso dell'esame in sede referente sono state introdotte disposizioni relative al Grande Progetto Pompei.

In particolare, si consente al Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei di essere coadiuvato, per lo svolgimento delle sue funzioni, dal vice direttore generale vicario, cui il Direttore generale di progetto può, altresì, delegare una o più funzioni amministrative e contabili. Inoltre:

- si modifica le finalità per il cui perseguimento la continuazione dello svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto nonché delle attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto è attualmente prevista fino al 31 dicembre 2023;

- si estende la continuazione dello svolgimento di tali funzioni fino al 31 dicembre 2026;

- si conferma, anche per gli anni dal 2024 al 2026, il limite massimo di spesa, per tali organi, pari a 900.000 euro lordi, attualmente previsto per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023;

- si muta la denominazione del Direttore generale di progetto in "Direttore Generale per il supporto all'attuazione dei programmi", disciplinandone le funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio;

- si estende, fino al 2026, anche l'operatività del contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali, confermando, anche per gli anni dal 2024 al 2026, il limite complessivo di spesa di 150.000 euro attualmente previsto per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 (articolo 1-quater).

In materia di sport, si prevede che, ai fini del potenziamento amministrativo del Dipartimento per lo sport, presso questo operi, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di 10 unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da altre pubbliche amministrazioni (articolo 22, comma 1).

Si introducono, poi, alcune modifiche alla governance e alle funzioni di Sport e salute s.p.a. Innanzitutto, si modifica la disciplina del consiglio di amministrazione  sotto tre profili: si porta da 3 a 5 i componenti del c.d.a. (compresi il presidente e l'amministratore delegato); si elimina la coincidenza fra presidente del c.d.a. e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; si prevede che i tre componenti restanti siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro dell'università e della ricerca. Per quanto riguarda le funzioni, si autorizza la società a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei (articolo 22, commi 2-4).

ultimo aggiornamento: 3 giugno 2023

Con riferimento all'assunzione di personale non dirigenziale di diverse amministrazioni ed enti e al relativo trattamento economico e giuridico:

  • si dispone un incremento - riferito a posizioni dirigenziali e/o ad altre aree - delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, di determinati Ministeri, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e dell'Avvocatura dello Stato (articolo 1, comma 2, e Tabella A dell'Allegato 1);
  • si autorizza un complesso di assunzioni, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuarsi mediante concorsi pubblici, per i quali sono previste specifiche modalità, o scorrimento di graduatorie vigenti (articolo 1, commi 2, 3, 4 e 13, e Tabella B dell'Allegato 2);
  • eleva da dodici a trentasei mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita riconosciuto ai dipendenti pubblici - periodo rinnovabile per una sola volta - anche al fine di avviare attività professionali e imprenditoriali (articolo 1, comma 12-quater);
  • si dispone che le tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti presenti nei CCNL 2019-2021 siano riferite non più all'amministrazione di appartenenza, ma ad una pluralità di amministrazioni, al fine di consentire l'applicazione delle tabelle anche per il personale - come quello in posizione di distacco o di comando - svolgente servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza (articolo 1-bis, comma 1, lett. d));
  • si autorizzano le amministrazioni comunali della Calabria ad inquadrare nelle relative piante organiche, previa prova selettiva e anche in sovrannumero, i tirocinanti già utilizzati dalle medesime amministrazioni e rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga. Tali inquadramenti possono essere altresì finalizzati ad attuare i progetti del PNRR, e i relativi adempimenti, nonché ad affrontare l'emergenza idrogeologica (articolo 3, commi 3-bis-3-quinquies);
  • si aumenta da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza (articolo 3, comma 6-bis);
  • per le assunzioni di personale da parte dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, si modificano parzialmente, per il periodo 2023-2026, i criteri per la determinazione delle relative capacità assunzionali, e si prevede per la medesima Agenzia la possibilità di attingere agli elenchi di idonei formati dagli enti locali per l'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti medesimi (articolo 3, commi 6-quinquies e 6-sexies);
  • si riconosce a determinate pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di assumere, nel limite del 10 per cento delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell'area funzionari. Al termine dei suddetti contratti, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato (articolo 3-ter, commi 1-3);

  • si prevede la possibilità per i bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego di prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto per l'accesso sia aumentato fino al doppio qualora il titolo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione (articolo 3-ter, comma 4);
  • si dispone un incremento di 55 milioni di euro, a decorrere dal 2023, del fondo destinato a realizzare la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale del comparto Ministeri (istituito dalla legge di bilancio 2020) (articolo 19, comma 1, primo periodo).

Per quanto concerne l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si specifica, in particolare, che tale Ministero svolge le funzioni di spettanza statale in tre aree funzionali - politiche sociali e previdenziali, politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori e amministrazione generale (quest'ultima introdotta dal presente decreto legge), che si articola in tre dipartimenti, in relazione alle suddette tre aree funzionali, e che il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, inclusi i capi dei dipartimenti (articolo 1, comma 8, lettere a) e b)).

In materia di accesso al pubblico impiego, di procedure concorsuali e di riserva di posti per determinate categorie il provvedimento in esame:

  • prevede, in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, una riserva di posti pari al 15 per cento nelle assunzioni di personale non dirigenziale presso le Pubbliche amministrazioni, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all'attività degli enti locali (articolo 1, comma 9-bis);
  • prevede, per il settore pubblico e per quello privato, la possibilità di individuare, con riferimento alla quota riservata dalla normativa vigente all'assunzione obbligatoria di soggetti rientranti nelle categorie protette, eventuali riserve in favore dei gruppi di persone con disabilità per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo (articolo 1, comma 14-septies);
  • con riferimento ai concorsi unici, prevede che gli stessi possano essere organizzati su base territoriale, definisce le possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri ambiti territoriali del medesimo concorso (i relativi bandi devono escludere la possibilità di partecipazione per più di un profilo professionale oggetto del bando e, nell'ambito del profilo scelto, per più di un ambito territoriale; per i posti eventualmente non assegnati, le amministrazioni possono ricorrere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori relative ad ambiti territoriali confinanti e aventi il maggior numero di idonei) e contempla la possibilità di utilizzo del personale dell'associazione Formez PA anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei medesimi concorsi unici (articolo 1-bis, comma 1, lett. a), n. 1, e lett. b));
  • introduce un limite massimo di candidati idonei, pari al venti per cento dei posti rispetto al totale dei posti già oggetto del bando. Nel rispetto del suddetto limite, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione (articolo 1-bis, comma 1, lett. a), n. 2);
  • fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso - esclusi quelli relativi a posizioni apicali - possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta, in deroga alla disciplina generale (articolo 1-bis, comma 1, lett. c));
  • prevede che la disciplina sui compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici (e delle relative sottocommissioni) dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché per il personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, possa essere applicata anche dagli altri enti pubblici, nell'esercizio della propria autonomia (articolo 1-ter, comma 1, lett. a));
  • esclude dal computo della quota di riserva, concernente l'assunzione obbligatoria di determinate categorie di soggetti, il personale stabilizzato dalle regioni e dagli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi nei crateri dei sismi avvenuti nel 2002, nel 2009, nel 2012 e nel 2016-2017, nonché dagli Enti parco nazionali rientranti nel suddetto cratere del 2016-2017, già assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei suddetti crateri (articolo 3-bis);
  • dispone che i regolamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, possono individuare, per l'accesso all'impiego presso il relativo ente, requisiti ulteriori, intesi a rispondere ad esigenze di specificità territoriale, rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale (articolo 3, comma 5-bis)

Tra le ulteriori disposizioni in materia di lavoro si segnalano:

  • l'istituzione dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, al fine di promuovere lo sviluppo strategico del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, e di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Conseguentemente, vengono soppressi l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche e la Commissione tecnica per la performance (articolo 2);
  • la previsione di alcune modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento delle attività formative dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (articolo 4, comma 1). La disposizione inoltre demanda ad un regolamento di delegificazione da adottare entro il 30 settembre 2023, l'aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale (articolo 4, comma 2);
  • a partire dal 2023, in applicazione del CCNL funzioni centrali relativo al triennio 2019/2021, la possibilità di disporre le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, nel rispetto del limite di spesa posto dalla normativa generale con riferimento al trattamento accessorio del personale pubblico (articolo 20, comma 3-sexies);
  • la previsione di nuove funzioni dell'Associazione Formez PA - anche rafforzando le forme di assistenza in favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per il sostegno delle attività fondamentali e dei comuni in dissesto finanziario per il sostegno della gestione finanziaria e contabile – e la modifica dei requisiti professionali richiesti per ricoprire il ruolo di Presidente dell'Associazione, nonché delle modalità di designazione dei membri del Consiglio di amministrazione. A seguito di tali modifiche, si dispone la decadenza di tali organi a decorrere dal 23 aprile 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto legge) e l'attribuzione della funzione di Commissario straordinario al Capo del Dipartimento della funzione pubblica, fino all'insediamento dei nuovi organi (articolo 24).

In materia previdenziale:

  • si differisce dal 29 luglio 2019 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale alcuni dipendenti pubblici con totale sistema contributivo possono esercitare la scelta di escludere l'applicazione del limite massimo di imponibile contributivo pensionistico e di base di calcolo del trattamento pensionistico. Viene altresì elevato da 6 a 12 mesi l'eventuale termine più ampio, decorrente dalla data di superamento del medesimo limite massimo di imponibile contributivo. Resta fermo che tale esclusione opera solo per dipendenti pubblici privi di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 e che prestino servizio in settori in cui non siano attive forme di previdenza complementare (articolo 21, comma 1);
  • si differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della norma che esclude le sanzioni per il caso di mancato versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria da parte delle amministrazioni pubbliche e dei datori di lavoro privati in relazione a gestioni sostitutive INPS (articolo 21, comma 2).
ultimo aggiornamento: 17 maggio 2023

Per la copertura di posti delle articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, il decreto consente alle pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026, di conferire a soggetti estranei ai ruoli dell'amministrazione incarichi dirigenziali generali e non generali nel limite del 12 per cento delle rispettive dotazioni organiche (articolo 1, comma 1).

Con una modifica introdotta in sede referente, è stato escluso il controllo concomitante della Corte dei conti sui piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (articolo 1, comma 12-quinques, lettera b).

Con riferimento alle misure relative alle assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione del PNRR, si prevede:

  • che le risorse del Fondo istituito per la suddetta finalità da parte dei comuni con meno di 5.000 abitanti, impegnate e non utilizzate relativamente all'anno 2022, possono essere utilizzate per la stessa finalità anche nel 2023 (articolo 3, comma 2);
  • che la spesa del suddetto personale a tempo determinato assunto dalle regioni a statuto ordinario e dai comuni non rileva ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento economico accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche, in base alla quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente a tale trattamento non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (articolo 3, comma 3).

ultimo aggiornamento: 17 maggio 2023

In tema di dirigenza, il decreto (articolo 4introduce alcune modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento delle attività formative dell'VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (comma 1). La disposizione inoltre demanda ad un regolamento di delegificazione da adottare entro il 30 settembre 2023, l'aggiornamento della disciplina regolamentare vigente in materia di procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale (comma 2).

Nel corso dell'esame in sede referente, è stata altresì introdotta una disposizione che consente il trattenimento in servizio, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, dei dirigenti titolari di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale o di livello superiore, ivi compresi i titolari che non siano dipendenti pubblici di ruolo. Il trattenimento in esame viene ammesso con riferimento ai dirigenti in possesso di specifiche professionalità (articolo 1, comma 4-bis).

Ulteriori previsioni in tema di attività della PA sono state introdotte in sede referente. In particolare:

  • il comma 12-quinquies dell'articolo 1, alla lettera a), proroga di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave;
  • il comma 14-sexies dell'articolo 1 prevede che tra i contenuti necessari del Piano integrato di attività e organizzazione, denominato PIAO, le amministrazioni indichino gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione;
  • l'articolo 27-bis prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine "razza" sia sostituito dal termine "nazionalità".
ultimo aggiornamento: 3 giugno 2023

In tema di personale assunto a tempo determinato si dispone che le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane possono procedere, fino al 31 dicembre 2026 (in luogo del termine generale posto al 31 dicembre 2023), alla stabilizzazione del personale che ha almeno 36 mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi 8 anni presso l'amministrazione che procede all'assunzione e che abbia gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente (articolo 3, comma 5).

L'articolo 3, comma 5-bis, introdotto in sede referente, prevede che i regolamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, per l'accesso all'impiego presso il relativo ente possano individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale (di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale.

L'articolo 3, comma 5-ter reca quote di riserva in concorsi per l'accesso alla dirigenza regionale in favore di personale operante a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma.

L'articolo 3, comma 6-bis, anch'esso introdotto nel corso dell'esame in sede referente, eleva da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica entro la quale è riconosciuta ai comuni la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza. 

Un'ulteriore disposizione dà facoltà alle regioni, senza aggravio di spesa, di applicare la disciplina statale in materia di uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, fermo restando il divieto per il personale addetto a tali uffici di esercitare qualsiasi attività di tipo gestionale (articolo 3, comma 1). Esclude inoltre i titolari di cariche elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali dall'obbligo previsto dalla legge di attribuire loro esclusivamente un rimborso spese (articolo 3, comma 1-bis).

Il decreto, inoltre:

  • per gli anni 2023-2026 esclude il trattamento economico del segretario comunale, per i soli comuni che ne sono sprovvisti, dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio (articolo 3, comma 6);

  • estende da 24 a 36 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale (articolo 3, comma 6-quater);
  • stabilisce che le risorse finanziarie riguardanti la contrattazione del personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale (SSPAL), che sono confluite nei fondi destinati alla contrattazione del personale del Ministero dell'interno, sono destinate al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni soppresse, secondo i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa (articolo 19, comma 3);

  • dispone l'assegnazione per ulteriori cinque anni dei contributi straordinari previsti in favore delle fusioni di comuni che siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 (articolo 3, comma 6-ter);
  • interviene sull'applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno l'obbligo di ricostituzione di un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2023. È conseguentemente spostato di un anno, a partire cioè dall'esercizio 2024, il termine a decorrere dal quale i comuni sono tenuti a provvedere al ripiano in quote costanti, entro il termine massimo di dieci anni, dell'eventuale maggior deficit determinato dalla ricostituzione del Fondo rispetto all'esercizio precedente (articolo 18, comma 1);

  • definisce le modalità di regolazione finanziaria in materia di ristori per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per cui le Regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli connessi alla lotta all'evasione fiscale, e lo Stato non è tenuto ad ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti delle Regioni (articolo 18, comma 3);

  • vincola le risorse ricevute dalle Regioni al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale (articolo 18, comma 4);

  • estende, in relazione a tutti gli interventi di edilizia scolastica, la possibilità di utilizzare per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento (articolo 18, comma 4-ter).

ultimo aggiornamento: 5 giugno 2023

Al fine di potenziare gli organici del comparto sicurezza e difesa, il decreto: 

  • ridefinisce gli organici del personale della Polizia di Stato con funzioni di polizia, con funzioni di assistente tecnico e con funzioni sanitarie. Prevede inoltre che alle questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza siano preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza. Si stabilisce infine l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 302 unità di personale della Polizia di Stato e, a seguito di una modifica introdotta in sede referente, autorizza lo scorrimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato bandito nel 2022 (articolo 15, commi 1-6);
  • incrementa le consistenze organiche dell'Arma dei carabinieri, autorizzandola peraltro all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità (articolo 15, commi 7-10);
  • incrementa la consistenza organica del ruolo di appuntati e finanzieri e il limite massimo di unità da adibire alla componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego del Corpo della guardia di finanza e autorizza, altresì, il Corpo della guardia di finanza all'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 289 unità (articolo 15, commi 11-14);

  • introduce norme volte a potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, nonché ad accrescere il numero massimo di unità di ufficiali del Corpo stesso da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia (articolo 15, commi 25-30);

  • prevede un insieme di assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco – sia ad incremento delle vigenti dotazioni organiche (616 unità) sia entro i limiti di queste (404 unità) – disciplinandone le procedure (articolo 15, commi 19-21). Detta altresì alcune disposizioni relative ad alcuni profili organizzativi, con un incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti (per complessivi 55 posti da primo dirigente) e contestuale riduzione di un corrispondente numero di personale direttivo, nonché delimitazione dell'attribuzione di posizioni organizzative (articolo 15, commi 31-34);

  • autorizza un progressivo incremento organico del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera mediante l'arruolamento nei vari ruoli di 390 unità, a decorrere dall'anno 2024 (articolo 17).

Ancora in relazione alle forze di polizia il decreto:

  • interviene sulle cause di sospensione dagli scrutini di promozione dei funzionari della Polizia di Stato rinviati a giudizio per determinati delitti (articolo 15, comma 23);
  • prevede la partecipazione delle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale alla commissione consultiva e al consiglio provinciale di disciplina della Polizia di Stato. Prevede inoltre che il terzo componente della commissione consultiva, nel caso in cui si proceda a carico di appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive ovvero a carico di personale in servizio presso il dipartimento di Pubblica sicurezza, sia designato dai sindacati di polizia "rappresentativi sul piano nazionale" e non, come nel testo previgente, "più rappresentativi sul piano nazionale".  Si dispone infine che nel consiglio centrale di disciplina siano presenti due funzionari di polizia designati dai sindacati di polizia "rappresentativi a livello nazionale" e non, come nel testo previgente "più rappresentativi a livello nazionale" (articolo 15, comma 24);
  • modifica le annualità delle autorizzazioni di spesa previste dal decreto-legge n. 198/2022 per il finanziamento delle disposizioni introdotte dal medesimo decreto finalizzate al potenziamento dell'organico del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato (articolo 16);
  • stabilisce che la sperimentazione dell'utilizzo dei Taser da parte del personale della polizia municipale possa avvenire, oltre che nei comuni capoluogo di provincia o con più di 100.000 abitanti, anche in quelli tra 20.000 e 100.000 abitanti, a condizione che in tali comuni sia stata istituita una armeria municipale per la custodia delle armi (articolo 17-bis, comma 1);

Il decreto detta inoltre alcune disposizioni concernenti l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (articolo 1, commi 10-11). In particolare è previsto l'avvalimento, da parte dell'Agenzia, per la sua prima operatività, di un contingente di personale fino a 50 unità, fino al 31 dicembre 2023 (suscettibile peraltro di essere inquadrato in ruolo). Inoltre i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale della medesima Agenzia sono inclusi tra i soggetti suscettibili di essere sottratti al vigente obbligo di pubblicazione dei dati. In sede referente è stata altresì prevista l'attribuzione all'Agenzia della facoltà di riservare una quota dei posti messi a concorso per l'assunzione di tempo indeterminato, a favore di titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato.

ultimo aggiornamento: 22 maggio 2023
 
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