Il decreto-legge n. 25 del 2025 introduce diverse misure volte nel complesso a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e il potenziamento e la riorganizzazione di società a partecipazione pubblica.
Il provvedimento è stato esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite I Affari costituzionali e XI Lavoro della Camera; all'esito dell'esame in sede referente, il decreto-legge, inizialmente composto da 22 articoli, consta di 49 articoli.
Per approfondire si veda il dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato.
Nel presente tema, invece, ogni paragrafo indica le principali misure del provvedimento in ciascun settore.
Nelle materie di competenza della Commissione Affari esteri, il provvedimento:
In tema di affari sociali il provvedimento:
differisce, con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 sia il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato può essere stabilizzato ai sensi di una disciplina transitoria sia il termine posto, al fine della medesima possibilità di stabilizzazione, per la maturazione, presso la relativa pubblica amministrazione, del requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (art. 2, comma 3);
autorizza - con una modifica introdotta in sede referente - l'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, con procedura selettiva per titoli ed esame orale, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata a persone disabili (art. 6-bis);
incrementa - con una modifica introdotta in sede referente - di un'unità dirigenziale generale – da individuare in ragione delle capacità dirigenziali e dell'esperienza maturata nelle politiche a favore delle persone con disabilità – il contingente di personale della Segreteria tecnica per tali politiche (art. 7-ter);
autorizza il Commissario straordinario incaricato di predisporre ed attuare un piano di interventi infrastrutturali e di riqualificazione in talune aree caratterizzate da situazioni di degrado e disagio giovanile, ad utilizzare, per tali interventi, la somma di 8,3 milioni di euro, allocata presso una contabilità speciale intestata al Prefetto di Napoli (art. 8, comma 8);
disciplina la determinazione della dotazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), non ancora costituita alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (art. 12, comma 4);
novella - con una modifica introdotta in sede referente - la disciplina transitoria sul limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale; il comma prevede l'elevamento da 72 a 73 anni di tale limite massimo, fermo restando che, dopo il limite temporale, già posto dalla disciplina transitoria vigente, del 31 dicembre 2026, trova in ogni caso applicazione il limite, pari a 70 anni, previsto a regime per la categoria in oggetto (art. 12-quater, comma 1);
prevede - con una modifica introdotta in sede referente - una revisione delle norme regolamentari relative alle procedure di reclutamento, rispettivamente, del personale dirigenziale e non dirigenziale degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. Si prevede che le nuove norme siano adottate con uno o più regolamenti governativi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione (art. 12-quater, commi 2 e 3);
incrementa annualmente di 90.000 euro, a decorrere dal 2025, la dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate per rendere l'Agenzia Italiana per la Gioventù più efficiente ed efficace in termini operativi (art. 14, comma 2);
autorizza - con una modifica introdotta in sede referente - in favore del Ministero della salute una spesa, per il 2025, di euro 23.276.969,29, diretta a realizzare interventi preventivi e recuperatori dalle dipendenze patologiche, onde assicurare l'accesso alle relative cure e misure riabilitative nelle comunità terapeutiche. La relativa ripartizione tra le regioni e le province autonome è demandata a un decreto del Ministro della salute secondo le quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, e la relativa utilizzazione – che deve formare oggetto di rendicontazione specifica al Ministero della salute – viene vincolata all'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate, di prestazioni curative e riabilitative ulteriori rispetto a quelle già finanziate con le risorse del detto fabbisogno e rendicontate nel 2024 (art. 21-quinquies).
In materia di agricoltura il provvedimento:
In materia di ambiente e lavori pubblici, il provvedimento in esame:
autorizza le Autorità di bacino distrettuali a reclutare personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. (comma 2-ter dell'articolo 2);
estende agli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma del 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e agli Uffici speciali per la ricostruzione, la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali (articolo 8, comma 1);
esclude, per il periodo dal 2025 al 2030, i comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri dei sismi del 2009 e 2016, nonché, fino al 31 dicembre 2027, i comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo, dall'obbligo di prevedere la soppressione della figura del direttore generale (articolo 8, comma 2, modificato in sede referente);
consente alle regioni e alle province autonome di stabilizzare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e non oltre il 31 dicembre 2025, il personale non dirigenziale assunto dal MASE, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (articolo 8, comma 5);
differisce dal 30 aprile al 30 giugno, per l'anno 2025, il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva (articolo 10-ter);
si assicura l'incremento di personale della dotazione organica dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e la dotazione organica del Parco nazionale della Maiella (articolo 10-quater);
si prevede una spesa pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a euro 1.065.000 annui a decorrere dall'anno 2026, a favore degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in relazione alle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e delle correlate misure di diversificazione degli approvvigionamenti energetici (commi 16-bis e 16-ter dell'articolo 12, introdotti in sede referente);
modifica la disciplina dei compensi dei membri delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC (articolo 12, comma 2);
autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2025 in favore di ISPRA per il potenziamento di attività di monitoraggio, caratterizzazione dell'ambiente marino e mappatura dei fondali marini, al fine di assicurare la piena ed effettiva operatività e sostenibilità dell'investimento M2C4-I.3.5 del PNRR - Progetto MER - Marine Ecosystem Restoration (comma 2-bis dell'articolo 19);
si dispone il trasferimento delle disponibilità residue del Fondo per la promozione della ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori interessati dai medesimi eventi sismici (articolo 19, comma 4-bis);
modifica e integra la disciplina (contenuta nella legge di bilancio 2025) relativa ai territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, al fine di: precisare l'ambito territoriale di applicazione della disciplina medesima; precisare che il Commissario titolare degli interventi di ricostruzione vi provvede nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, nonché ampliare i poteri attribuiti al Commissario medesimo e le procedure da osservare in relazione agli interventi di ricostruzione citati; consentire l'applicazione della disciplina in questione anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni umbri e marchigiani a condizione che sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici di cui trattasi (articolo 21-bis, introdotto in sede referente).
novella il comma 524 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 al fine di chiarire che le modalità operative di funzionamento del meccanismo di compensazione per il previsto mancato funzionamento della barriera di Villafranca Tirrena della A20 Messina-Palermo si riferiscono alla sospensione del pedaggio relativo al citato svincolo, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto (articolo 12, comma 15, lettera a));
interviene sulla disciplina riguardante gli interventi infrastrutturali e gli investimenti dei comuni, per la messa in sicurezza, manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale e per la rigenerazione urbana, attuati con contributi del Ministero dell'interno. In particolare, si prorogano i termini previsti per l'aggiudicazione dei lavori e per la revoca dei contributi e si sopprimono le proroghe temporali per i comuni in caso di utilizzo di enti centralizzati per l'aggiudicazione dei lavori (commi da 8-bis a 8-ter dell'articolo 8);
si sopprime la nomina del Commissario straordinario per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione dell'edilizia a Napoli di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, trasferendo i relativi compiti e funzioni al Capo dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni e prevedendo, al contempo, la soppressione del relativo gruppo di supporto tecnico-giuridico e la proroga del termine di durata finale dell'UTA fino al 31 dicembre 2028 (articolo 10-bis);
consente, alle condizioni e con le procedure indicate, l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni (NTC) vigenti prima del 22 marzo 2018 (data di entrata in vigore delle vigenti NTC) alle opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, nonché alle opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla data del 22 marzo 2018 (articolo 15, comma 4);
In materia di bilancio merita richiamare in primo luogo, l'articolo 17 prevede l'istituzione di una nuova direzione generale presso il Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. L'articolo medesimo reca, altresì, disposizioni inerenti alle funzioni attribuite alla direzione, nonché alle misure di carattere organizzativo necessarie al suo funzionamento.
Inoltre, L'articolo 18, commi 1 e 2, modifica le condizioni alle quali le amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa procedono - nell'ambito delle risorse già stanziate in un Fondo appositamente istituito dalla normativa vigente - alle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi ad esperti, al fine di potenziare le rispettive competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.
Il comma 3 dell'articolo 18 istituisce presso la Ragioneria generale dello Stato quattro nuove posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca in relazione all'attuazione della nuova governance europea.
Il comma 4 estende la possibilità per la Ragioneria generale dello Stato di avvalersi di esperti, sulla base di una autorizzazione di spesa già prevista dalla legislazione vigente, anche per il monitoraggio della nuova governance europea.
Il decreto-legge, come modificato in sede referente, reca una serie di disposizioni diverse concernenti le materie di competenza della Commissione cultura. Esse sono di seguito riportate, distinte per area tematica ed avendo cura di segnalare, area per area, quali disposizioni erano contenute nel testo originario del decreto-legge in esame e quali sono state invece introdotte durante l'esame in sede referente.
In materia di istruzione le norme presenti nel testo originario del decreto-legge in esame sono le seguenti.
L'articolo 14, comma 6, modificato in sede referente, che autorizza la spesa di euro 65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola è demandata alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale.
L'articolo 15, comma 1, consente alla Struttura commissariale costituita per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 di utilizzare gli edifici scolastici ubicati nella regione Lazio per garantire il regolare svolgimento del Giubileo dei Giovani e l'accoglienza dei pellegrini, assumendone la gestione per tutto il periodo di utilizzazione, ed esonerando al contempo i dirigenti scolastici da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che dovessero verificarsi alle strutture scolastiche e al materiale didattico durante lo svolgimento del Giubileo dei Giovani.
In sede referente sono state inserite le seguenti ulteriori norme in materia di istruzione.
L'articolo 4, comma 8-bis, chiarisce che, per l'anno scolastico 2025/2026, le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con i concorsi banditi nel 2024, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.
L'articolo 8-bis, al comma 1, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2025 al fine di far fronte a indifferibili e urgenti esigenze in materia di edilizia scolastica, demandando a uno o più decreti ministeriali successivi la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste di finanziamento e dei criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti territoriali.
L'articolo 12, comma 16-quaterdecies, autorizza l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) a incrementare la propria dotazione organica di due unità di personale con qualifica dirigenziale non generale, al fine di adeguare l'organizzazione dell'INDIRE alle funzioni a esso attribuite.
L'articolo 12, ai commi 16-quinquiesdecies e 16-sexiesdecies, interviene in materia di composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione elevando da 36 a 39 i componenti dello stesso e stabilendo che i tre componenti aggiunti sono nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori. Chiarisce inoltre che le norme che consentono l'esonero dal servizio nelle scuole statali si applicano a tutti i componenti del Consiglio.
L'articolo 14, comma 6-septies, stabilisce che il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti per incarichi temporanei di personale ATA, assunto a tempo determinato per svolgere attività di supporto per la realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR e volti a contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali nelle regioni del Sud, si computa ai fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA non più solo per l'anno scolastico 2024-2025, bensì a prescindere dall'anno scolastico di riferimento.
In materia di formazione superiore, le norme presenti nel testo originario del decreto-legge in esame sono le seguenti.
L'articolo 4, comma 8, al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle istituzioni AFAM, prevede l'applicazione anche per l'anno accademico 2025-26, delle disposizioni che consentono l'utilizzo delle cosiddette graduatorie "143", utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
L'articolo 12, comma 13, al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei, prevede l'istituzione di una Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione - Institute of Advanced Science for Agriculture, a carattere residenziale nella provincia di Ferrara. Alla promozione della Scuola partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre Università.
Venendo alle misure introdotte in sede referente, si ricordano le seguenti.
L'articolo 4, comma 7-ter, consente alle istituzioni universitarie statali e alle istituzioni universitarie a ordinamento speciale, di incrementare, a decorrere dal 2025 e in misura non superiore all'importo unitario corrispondente a 0,56 punti organico, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, in caso di assunzioni di dirigenti aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2024.
L'articolo 4, ai commi da 9-ter a 9-sexies, istituisce, presso le istituzioni AFAM statali, la nuova posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia con contratto a tempo determinato. I dirigenti saranno assunti, in numero massimo di trentacinque, al di fuori della dotazione organica del ministero, con contratto di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. Le posizioni dirigenziali, e le corrispondenti istituzioni aggregate su base territoriale, saranno definite con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.
L'articolo 12, comma 13-bis, amplia la platea degli studenti universitari con disabilità gravissima destinatari un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi, includendovi le persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare, ed estendendo l'applicazione della norma anche agli anche gli iscritti a corsi accademici tenuti presso le istituzioni AFAM.
L'articolo 12, comma 16-vicies, introdotto in sede referente consente agli accompagnatori al pianoforte, al clavicembalo e ai tecnici di laboratorio in servizio presso le istituzioni AFAM di esercitare la libera professione nel settore artistico, previa autorizzazione del direttore dell'istituzione di appartenenza e senza arrecare pregiudizio all'assolvimento delle proprie funzioni e all'osservanza dell'orario di servizio.
L'articolo 12, comma 16-undecies, incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 lo stanziamento per la fornitura dei servizi ICT del Ministero dell'università e della ricerca da destinare al Consorzio Interuniversitario CINECA, al fine di far fronte agli interventi necessari per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.
Misura che interessa trasversalmente le aree dell'istruzione e della formazione superiore è quella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), già presente nel testo originario del decreto legge, che dispone che l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente di ogni ordine e grado, non deve più essere presentata anteriormente alla partecipazione al concorso bensì in un momento successivo e solo in caso di vittoria del concorso stesso, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria finale. Si ricorda che al predetto riconoscimento provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca
In materia di cultura, si segnalano quattro nuove disposizioni introdotte all'articolo 12 durante l'esame in sede referente.
I commi 15-decies e 15-undecies modificano la disciplina che consente al Ministero della cultura di avvalersi delle prestazioni offerte dalla società in house Ales Spa per lo svolgimento delle attività di accoglienza nei musei e negli altri luoghi e istituti della cultura, nonché per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. In particolare, le novelle introdotte autorizzano il Ministero della cultura ad avvalersi direttamente delle prestazioni della società in house Ales Spa anche per il 2026 e per il 2027, senza effettuare la preventiva verifica volta ad accertare l'impossibilità di avvalersi di proprio personale dipendente, e disponendo al contempo l'assegnazione di un contributo alla citata società anche per le due annualità aggiuntive, pari a 500.000 euro per ciascuno di tali anni. Inoltre, è soppressa la norma che, per l'affidamento in esame, esonera il Ministero dall'obbligo di adottare un provvedimento motivato rispetto agli affidamenti di servizi o forniture a società in house.
Il comma 15-vicies semel autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 2025, all'ulteriore spesa di 556.960,00 euro per le operazioni di restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz.
Il comma 15 bis modifica la disciplina relativa al conferimento dell'incarico di sovrintendente, prevedendo che l'incarico deve essere attribuito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età; il testo vigente prevede invece che il sovrintendente cessi in ogni caso dalla carica al compimento di tale età.
I commi 16-duodevicies e 16-undevicies posticipano dall'anno 2025 all'anno 2026 l'applicazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e a quelli di rilevante interesse culturale della previsione, inserita nella legge di bilancio per l'anno 2025, che riduce, per una serie di enti, i limiti massimi di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, per un importo pari al 25 per cento rispetto a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
In materia di sport, non sono state aggiunte disposizioni ulteriori rispetto a quelle presenti nel testo originario del decreto-legge, che sono di seguito elencate.
L'articolo 12, comma 16, interviene in materia di disciplina della composizione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, prevedendo che, ove dipendenti pubblici, il presidente e i commissari diversi da quelli di diritto non debbano più, ma al contrario possano, a domanda, essere collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione e che tale collocamento non valga più, necessariamente, per l'intera durata del mandato. Prevede inoltre che il segretario generale della Commissione, se dipendente pubblico, sia invece obbligatoriamente collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato.
L'articolo 13, comma 1, dispone che l'Unione italiana tiro a segno si avvalga delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. sulla base di un contratto di servizio cui è affidata la regolamentazione del relativo rapporto.
L'articolo 13, comma 2, alla lettera a), stabilisce che lo specifico regime autorizzatorio per lo svolgimento di attività sportiva (volontaria o meno) previsto per il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, nonché per gli atleti, i tecnici, i direttori di gara e i dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato, si applica, secondo le normative speciali già vigenti per ciascuno dei comparti in questione, previo riconoscimento dell'interesse nazionale olimpico o paralimpico da parte degli organismi sportivi preposti, ed indipendentemente dall'inquadramento del personale coinvolto.
La lettera b) prevede che gli atleti aventi disabilità fisiche e sensoriali che abbiano svolto attività sportiva agonistica nella Sezione Paralimpica Fiamme Gialle e che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, ove non più idonei allo svolgimento di attività agonistica, ma al contempo abili allo svolgimento di attività lavorativa compatibile con la propria disabilità, sono collocati nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Infine, in materia di giornalismo e comunicazione, si ricordano i commi 9-novies e 9-decies dell'articolo 4, introdotti in sede referente, volti a consentire alle pubbliche amministrazioni di individuare, tra il personale in servizio e quello di futura assunzione, la figura del social media e digital manager, dedicata all'elaborazione delle strategie comunicative specifiche per i social media e alla gestione delle piattaforme social.
In materia di difesa, il provvedimento interviene:
sull'Agenzia industrie difesa, consentendo una stabilizzazione di alcune unità di personale; autorizza altresì la stessa Agenzia, in via transitoria, a rinnovare alcuni contratti di apprendistato, quantificando i relativi oneri e individuandone le coperture (art. 2, comma 1);
sulla disciplina degli istituti normativi e dei trattamenti accessori per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, regolandone anche la fase transitoria, nonché sulla disciplina in materia di aspettativa sindacale e di distacco sindacale prevista dal Codice dell'Ordinamento Militare (art.7-quater).
introducendo una deroga specifica per il personale dirigente delle Forze armate (compreso l'Arma dei Carabinieri), nel limite massimo di 20 unità, nell'attribuzione di incarichi di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione. Viene inoltre stabilito che a tale personale incaricato non spetta l'emolumento accessorio normalmente previsto per i colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti, assegnati agli uffici di diretta collaborazione (art. 14, comma 6-quinquies).
Con riguardo alle norme in materia fiscale e finanziaria, il provvedimento interviene:
prevedendo l'istituzione di una nuova direzione generale presso il Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. Si introducono, altresì, disposizioni inerenti alle funzioni attribuite alla direzione, nonché alle misure di carattere organizzativo necessarie al suo funzionamento (articolo 17);
aggiungendo la Guardia di finanza tra i membri del Comitato FinTech (articolo 17-bis, comma 3);
In materia di giustizia, il decreto-legge:
Con riferimento alla disciplina dei concorsi pubblici il presente decreto legge:
Con riferimento all'assunzione di personale non dirigenziale, alla stabilizzazione di personale a tempo determinato e all'armonizzazione del trattamento economico accessorio di taluni organismi, il decreto legge:
consente alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni, a decorrere dal 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, di incrementare – nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dalla normativa vigente e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione - il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, in deroga al limite previsto dalla normativa vigente (articolo 14, comma 1-bis)
Con riferimento alla mobilità volontaria dei dipendenti pubblici tra amministrazioni:
In tema di lavoratori socialmente utili:
In materia di pensionamento dipendenti pubblici e di erogazione del TFS/TFR il decreto legge:
In tema di formazione dei dipendenti pubblici, il decreto legge dispone:
Tra le ulteriori disposizioni poste dal decreto legge in esame in materia lavoristica si segnala, in particolare:
la possibilità di modificare la percentuale delle risorse del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, destinate alle erogazioni di prestazioni assistenziali in favore di detto personale, al fine di prevedere anche benefici di natura assistenziale destinati alla tutela della salute in favore degli iscritti in servizio e di quelli che saranno collocati in quiescenza (articolo 17-bis, comma 9).
Il decreto-legge reca disposizioni in materia di dirigenza pubblica.
In particolare, per quel che concerne la procedura di reclutamento per i dirigenti, l'articolo 3, comma 1, lettera a),sostituisce nel testo unico sul pubblico impiego le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione» con: «Scuola nazionale dell'amministrazione». La lettera a-bis) esplicita la portata applicativa dell'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, che disciplina il transito dei dirigenti di seconda fascia nella prima fascia. La lettera b) introduce, tra le modalità di accesso alla dirigenza pubblica statale di seconda fascia menzionate dall'art. 28, comma 1, del testo unico sul pubblico impiego, quella del concorso unico. La lettera d), nn. 1) e 2), intervenendo sull'art. 35 del testo unico sul pubblico impiego, disciplina i concorsi unici per le assunzioni di dirigenti e per le figure professionali comuni e le elevate professionalità nelle pubbliche amministrazioni, definendo peraltro le competenze attribuite alla Commissione RIPAM.
Il comma 1-bis, prevede, invece, che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti non coperti con i corsi-concorsi selettivi di formazione banditi dalla SNA sono destinati ai concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica tramite la Commissione RIPAM.
Il comma 3, esclude l'applicazione delle disposizioni sul concorso unico ai concorsi inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione 2025 e banditi nell'anno 2025.
In tema di Regioni ed enti locali il decreto-legge:
autorizza la regione Lazio a finalizzare la quota complessiva di euro 2.728.989 per il potenziamento della struttura organizzativa regionale di protezione civile in relazione al Giubileo 2025, attraverso: il conferimento di quattro incarichi dirigenziali; l'assunzione di ulteriori venti unità di personale; il riconoscimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le risorse possono essere finalizzate all'implementazione della dotazione di operatori NUE112 delle Centrali uniche di risposta di Roma e provincia di ulteriori venti unità (articolo 15, comma 3).
In materia di sicurezza e affari interni il decreto-legge:
autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il triennio 2025-2027 al fine di dare continuità alle attività del Corpi civili di pace al termine del periodo di sperimentazione (articolo 4, comma 4-bis);
prevede che il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno acquisisca le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero sul territorio nazionale dal Centro elaborazione dati della Direzione centrale della polizia criminale (articolo 5, comma 6);
estende agli anni 2025 e 2026 la deroga in materia di requisiti di anzianità di servizio da stabilire nelle procedure di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato dei dirigenti degli enti locali (articolo 7, comma 4-bis);
attribuisce ai dipendenti della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici una indennità, ulteriore a quella percepita dalle amministrazioni di provenienza, e di un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, corrisposti dalla Commissione e aumenta, altresì, da quattro a cinque anni il mandato dei componenti la Commissione; incrementa, inoltre, anche l'autorizzazione di spesa per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione: da 60 mila a 350 mila euro; introduce alcune disposizioni relative all'ordinamento della Commissione (articolo 7-bis);
Un gruppo di disposizioni riguarda, inoltre, il reclutamento del personale e funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In particolare, l'articolo 6, al comma 1 prevede che il personale femminile in congedo di maternità, il quale frequenti il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia sospeso dal servizio per l'intera durata del congedo, fermo restando il diritto alla retribuzione fondamentale ed agli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente. E stabilisce che al termine del congedo, tale personale sia ammesso a partecipare al primo corso utile ed a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, con l'obbligo, nel periodo intercorrente tra la fine del congedo e l'inizio del corso, di prestare servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto.
Il comma 2 prescrive, invece, un incremento delle risorse – per 812.000 euro annui dal 2025 - dei fondi di incentivazione del Corpo, mentre il comma 3 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'emanazione di provvedimenti normativi relativi al personale permanente e volontario. Si tratta di una dotazione di 28 milioni nel 2025; 28 milioni nel 2026; 34 milioni a decorrere dal 2027.
Il comma 4 proroga a tutto il 2025 il termine per il perfezionamento dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, ai fini dell'erogazione del Fondo da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fondo istituito dall'articolo 1, comma 347, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024).
In materia di trasporti, il provvedimento: