provvedimento 15 aprile 2025
Studi - Istituzioni D.L. 25/2025 - Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni

Il decreto-legge n. 25 del 2025 introduce diverse misure volte nel complesso a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e il potenziamento e la riorganizzazione di società a partecipazione pubblica.

Il provvedimento è stato esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite I Affari costituzionali e XI Lavoro della Camera; all'esito dell'esame in sede referente, il decreto-legge, inizialmente composto da 22 articoli, consta di 49 articoli.

Per approfondire si veda il dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato.

Nel presente tema, invece, ogni paragrafo indica le principali misure del provvedimento in ciascun settore.

apri tutti i paragrafi

Nelle materie di competenza della Commissione Affari esteri, il provvedimento:

  • interviene, con una modifica introdotta in sede referente, sull'organizzazione della Struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei per lo sviluppo in Stati del Continente africano - istituita dal Decreto-legge 15 novembre 2023 n. 161, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 gennaio 2024 n. 2 - incrementando da due a tre gli uffici dirigenziali di livello non generale.  Insieme, le unità di personale non dirigenziale vengono diminuite da 15 a 14 (articolo 7, comma 4-bis, introdotto in sede referente);
  • istituisce il programma «Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile», volto a promuovere il trasferimento tecnologico per la realizzazione degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano Mattei e nella dichiarazione ministeriale relativa ai lavori G7 su industria, tecnologia e digitale del 15 marzo 2024, attraverso alleanze imprenditoriali, anche in cooperazione con gli organismi internazionali (articolo 12, comma 10);
  • autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale assunto a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche, dagli Uffici consolari di prima categoria, dagli Istituti italiani di cultura e dalle Delegazioni diplomatiche speciali ai parametri specificati dall'articolo 157 del DPR n. 18 del 1967, recante Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri (articolo 14, comma 5).

ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025

In tema di affari sociali il provvedimento:

  • differisce, con esclusivo riferimento al personale con profilo di assistente sociale, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 sia il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato può essere stabilizzato ai sensi di una disciplina transitoria sia il termine posto, al fine della medesima possibilità di stabilizzazione, per la maturazione, presso la relativa pubblica amministrazione, del requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (art. 2, comma 3);

  • prevede - con una modifica introdotta in sede referente - un incremento delle facoltà assunzionali del Ministero della salute, relativamente a dirigenti e funzionari, con corrispondente incremento della dotazione organica, nonché un incremento, nella misura di dieci unità di personale non dirigenziale, del contingente presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute (art. 5-bis);
  • autorizza - con una modifica introdotta in sede referente - l'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, con procedura selettiva per titoli ed esame orale, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata a persone disabili (art. 6-bis);

  • incrementa - con una modifica introdotta in sede referente - di un'unità dirigenziale generale – da individuare in ragione delle capacità dirigenziali e dell'esperienza maturata nelle politiche a favore delle persone con disabilità – il contingente di personale della Segreteria tecnica per tali politiche (art. 7-ter);

  • autorizza il Commissario straordinario incaricato di predisporre ed attuare un piano di interventi infrastrutturali e di riqualificazione in talune aree caratterizzate da situazioni di degrado e disagio giovanile, ad utilizzare, per tali interventi, la somma di 8,3 milioni di euro, allocata presso una contabilità speciale intestata al Prefetto di Napoli (art. 8, comma 8);

  • prevede - con una modifica all'art.1, comma 365, della Legge di bilancio 2025 (L. n. 207/2024) - l'accesso di tutte le regioni al rimborso derivante dalla quota del fabbisogno sanitario nazionale standard (pari a 15 milioni di euro annui), stanziata per sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze (art.8, comma 10);
  • novella - con una modifica introdotta in sede referente - una norma transitoria che esclude la ripetibilità di emolumenti non dovuti e corrisposti fino al 31 dicembre 2020 al personale medico convenzionato. In particolare, sopprime il riferimento all'emergenza da COVID-19, amplia i casi per i quali tali emolumenti sono stati corrisposti ed estende al 31 dicembre 2024 il termine riguardante la corresponsione di tali somme (art. 12, comma 1-bis);
  • disciplina la determinazione della dotazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), non ancora costituita alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (art. 12, comma 4);

  • stabilisce - con una modifica introdotta in sede referente - il distacco di massimo di 120 unità di personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato al fine di reclutare il  personale per il Poliambulatorio Montezemolo (art. 12, comma 9-bis);
  • reca - con  una modifica introdotta in sede referente -  diverse misure in materia di disabilità, tra cui il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilità, nonché l'autorizzazione dell'INPS ad effettuare assunzioni per garantire piena attuazione alle disposizioni in materia di valutazione di base (art. 12, commi da 15-ter a 15-novies);
  • novella - con una modifica introdotta in sede referente - la disciplina transitoria sul limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale; il comma prevede l'elevamento da 72 a 73 anni di tale limite massimo, fermo restando che, dopo il limite temporale, già posto dalla disciplina transitoria vigente, del 31 dicembre 2026, trova in ogni caso applicazione il limite, pari a 70 anni, previsto a regime per la categoria in oggetto (art. 12-quater, comma 1);

  • prevede - con una modifica introdotta in sede referente - una revisione delle norme regolamentari relative alle procedure di reclutamento, rispettivamente, del personale dirigenziale e non dirigenziale degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. Si prevede che le nuove norme siano adottate con uno o più regolamenti governativi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione (art. 12-quater, commi 2 e 3);

  • incrementa annualmente di 90.000 euro, a decorrere dal 2025, la dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate per rendere l'Agenzia Italiana per la Gioventù più efficiente ed efficace in termini operativi (art. 14, comma 2);

  • prevede - con una modifica introdotta in sede referente - un contributo di 4 milioni per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico ai sensi dell'art. 1, comma 392, L. n. 207/2024, di cui uno stanziamento pari a 2 milioni a favore del Consorzio Collezione nazionale di composti chimici e centro screening (CNCCS) (art. 21-ter);
  • prevede - con una modifica introdotta in sede referente - la costituzione di una sezione stralcio presso la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al fine di definire alcuni procedimenti pendenti innanzi alla medesima Commissione al 31 dicembre 2024, demandando ad un successivo regolamento la riforma complessiva della predetta Commissione, per allinearne la disciplina al riordino delle professioni sanitarie, intervenuto nel 2018 (art. 21-quater);
  • autorizza - con una modifica introdotta in sede referente - in favore del Ministero della salute una spesa, per il 2025, di euro 23.276.969,29, diretta a realizzare interventi preventivi e recuperatori dalle dipendenze patologiche, onde assicurare l'accesso alle relative cure e misure riabilitative nelle comunità terapeutiche. La relativa ripartizione tra le regioni e le province autonome è demandata a un decreto del Ministro della salute secondo le quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard, e la relativa utilizzazione – che deve formare oggetto di rendicontazione specifica al Ministero della salute – viene vincolata all'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate, di prestazioni curative e riabilitative ulteriori rispetto a quelle già finanziate con le risorse del detto fabbisogno e rendicontate nel 2024 (art. 21-quinquies).

ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025

In materia di agricoltura il provvedimento:

  • adotta misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023 in particolare per quanto concerne il conferimento di incarichi retribuiti in favore dei soggetti collocati in quiescenza o avvalendosi delle facoltà previste dalla disciplina del conferimento incarichi per il PNRR o ricorrendo al trattenimento in servizio. Si prevedono inoltre specifiche misure per la bonifica dell'area denominata "Terra dei Fuochi" attraverso il potenziamento del ruolo del commissario unico nominato per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale (articolo 10);
  • novella - con una modifica inserita in sede referente l'articolo 9-quater del del D. L. n. 63 del 2024, stabilendo l'incremento dell'organico AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) in seguito all'incorporazione di SIN S.p.A. (società che si occupa dello sviluppo delle tecnologie informatiche nell'agricoltura e nella pesca); si prevede, in particolare, che dal 2025, l'Agenzia potrà assumere nuovo personale dirigenziale e non dirigenziale attraverso concorsi pubblici, con risorse finanziarie già stanziate o appositamente autorizzate (articolo 11, comma 3-octies); 
  • autorizza - con una modifica introdotta in sede referente - il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad assumere a tempo pieno e indeterminato, a decorrere dal 2025, 68 assistenti e, a decorrere dal 2026, 1 dirigente e 28 funzionari. Per specifiche esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi (ICQRF) il MASAF è, inoltre, autorizzato ad assumere, a decorrere dal 2025, 1 dirigente e, dal 2026, 30 funzionari (articolo 12, comma 14);
  • prevede - con una modifica introdotta in sede referente per gli organismi pagatori regionali della PAC una deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, fino al 31 dicembre 2027, prevedendo che essi possano assumere personale con qualifica non dirigenziale al fine di consentire l'adeguamento organizzativo conseguente alle modifiche della disciplina europea in materia di organismi pagatori (articolo 12, comma 14-bis).
ultimo aggiornamento: 16 aprile 2025

In materia di ambiente e lavori pubblici, il provvedimento in esame:

Ambiente
  • autorizza il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) a provvedere all'assunzione, a tempo indeterminato, di 50 funzionari a elevata specializzazione tecnica, disciplinando i requisiti concorsuali (articolo 2, comma 2);
  • prevede l'istituzione, a decorrere dal 2026, del "Nucleo end of waste", posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 2-bis dell'articolo 2);
  • autorizza le Autorità di bacino distrettuali a reclutare personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. (comma 2-ter dell'articolo 2);

  • si consente la stabilizzazione di alcune unità di personale non dirigenziale dell'Arpa Sicilia, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali (articolo 2, comma 3-bis);
  • estende agli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma del 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e agli Uffici speciali per la ricostruzione, la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali (articolo 8, comma 1);

  • esclude, per il periodo dal 2025 al 2030, i comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri dei sismi del 2009 e 2016, nonché, fino al 31 dicembre 2027, i comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo, dall'obbligo di prevedere la soppressione della figura del direttore generale (articolo 8, comma 2, modificato in sede referente);

  • consente alle regioni e alle province autonome di stabilizzare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e non oltre il 31 dicembre 2025, il personale non dirigenziale assunto dal MASE, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (articolo 8, comma 5);

  • adotta misure urgenti finalizzate all'implementazione degli interventi in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, in particolare per quanto concerne il conferimento di incarichi retribuiti in favore dei soggetti collocati in quiescenza o avvalendosi delle facoltà previste dalla disciplina del conferimento incarichi per il PNRR. Si prevedono inoltre specifiche misure per la bonifica dell'area denominata "Terra dei Fuochi" attraverso il potenziamento del ruolo del commissario unico nominato per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale (articolo 10, modificato in sede referente);
  • differisce dal 30 aprile al 30 giugno, per l'anno 2025, il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva (articolo 10-ter);

  • si assicura l'incremento di personale della dotazione organica dell'Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e la dotazione organica del Parco nazionale della Maiella (articolo 10-quater);

  • si prevede una spesa pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a euro 1.065.000 annui a decorrere dall'anno 2026, a favore degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in relazione alle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e delle correlate misure di diversificazione degli approvvigionamenti energetici (commi 16-bis e 16-ter dell'articolo 12, introdotti in sede referente);

  • si prevede, in attesa dell'espletamento di procedure di mobilità e comunque fino al 31 dicembre 2026, che per le richieste di comando e distacco di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali presso il Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica non si applica il limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità previste tra amministrazioni pubbliche (comma 16-septiesdecies dell'articolo 12);
  • modifica la disciplina dei compensi dei membri delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC (articolo 12, comma 2);

  • autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2025 in favore di ISPRA per il potenziamento di attività di monitoraggio, caratterizzazione dell'ambiente marino e mappatura dei fondali marini, al fine di assicurare la piena ed effettiva operatività e sostenibilità dell'investimento M2C4-I.3.5 del PNRR - Progetto MER - Marine Ecosystem Restoration (comma 2-bis dell'articolo 19);

  • si dispone il trasferimento delle disponibilità residue del Fondo per la promozione della ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori interessati dai medesimi eventi sismici (articolo 19, comma 4-bis);

  • modifica e integra la disciplina (contenuta nella legge di bilancio 2025) relativa ai territori di Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, al fine di: precisare l'ambito territoriale di applicazione della disciplina medesima; precisare che il Commissario titolare degli interventi di ricostruzione vi provvede nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, nonché ampliare i poteri attribuiti al Commissario medesimo e le procedure da osservare in relazione agli interventi di ricostruzione citati; consentire l'applicazione della disciplina in questione anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni umbri e marchigiani a condizione che sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici di cui trattasi (articolo 21-bis, introdotto in sede referente).

Lavori pubblici 
  • novella il comma 524 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 al fine di chiarire che le modalità operative di funzionamento del meccanismo di compensazione per il previsto mancato funzionamento della barriera di Villafranca Tirrena della A20 Messina-Palermo si riferiscono alla sospensione del pedaggio relativo al citato svincolo, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto (articolo 12, comma 15, lettera a));

  • interviene sulla disciplina riguardante gli interventi infrastrutturali e gli investimenti dei comuni, per la messa in sicurezza, manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale e per la rigenerazione urbana, attuati con contributi del Ministero dell'interno. In particolare, si prorogano i termini previsti per l'aggiudicazione dei lavori e per la revoca dei contributi e si sopprimono le proroghe temporali per i comuni in caso di utilizzo di enti centralizzati per l'aggiudicazione dei lavori (commi da 8-bis a 8-ter dell'articolo 8);

  • si sopprime la nomina del Commissario straordinario per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione dell'edilizia a Napoli di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, trasferendo i relativi compiti e funzioni al Capo dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni e prevedendo, al contempo, la soppressione del relativo gruppo di supporto tecnico-giuridico e la proroga del termine di durata finale dell'UTA fino al 31 dicembre 2028 (articolo 10-bis);

  • consente, alle condizioni e con le procedure indicate, l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni (NTC) vigenti prima del 22 marzo 2018 (data di entrata in vigore delle vigenti NTC) alle opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, nonché alle opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla data del 22 marzo 2018 (articolo 15, comma 4);

  • modifica l'Allegato I.11 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), che disciplina i compiti del Consiglio superiore dei lavori pubblici in tema di appalti pubblici, con particolare riguardo agli importi da versare per l'esame dei progetti e dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali, prevedendo nello specifico che le risorse versate siano destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici (articolo 20, commi 1 e 2).
ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025

In materia di bilancio merita richiamare in primo luogo, l'articolo 17 prevede l'istituzione di una nuova direzione generale presso il Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. L'articolo medesimo reca, altresì, disposizioni inerenti alle funzioni attribuite alla direzione, nonché alle misure di carattere organizzativo necessarie al suo funzionamento.

Inoltre, L'articolo 18, commi 1 e 2, modifica le condizioni alle quali le amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa procedono - nell'ambito delle risorse già stanziate in un Fondo appositamente istituito dalla normativa vigente - alle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi ad esperti, al fine di potenziare le rispettive competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

Il comma 3 dell'articolo 18 istituisce presso la Ragioneria generale dello Stato quattro nuove posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca in relazione all'attuazione della nuova governance europea.

Il comma 4 estende la possibilità per la Ragioneria generale dello Stato di avvalersi di esperti, sulla base di una autorizzazione di spesa già prevista dalla legislazione vigente, anche per il monitoraggio della nuova governance europea.

ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025

Il decreto-legge, come modificato in sede referente, reca una serie di disposizioni diverse concernenti le materie di competenza della Commissione cultura. Esse sono di seguito riportate, distinte per area tematica ed avendo cura di segnalare, area per area, quali disposizioni erano contenute nel testo originario del decreto-legge in esame e quali sono state invece introdotte durante l'esame in sede referente.

In materia di istruzione le norme presenti nel testo originario del decreto-legge in esame sono le seguenti.

L'articolo 14, comma 6, modificato in sede referente, che autorizza la spesa di euro 65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola è demandata alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale.

L'articolo 15, comma 1, consente alla Struttura commissariale costituita per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 di utilizzare gli edifici scolastici ubicati nella regione Lazio per garantire il regolare svolgimento del Giubileo dei Giovani e l'accoglienza dei pellegrini, assumendone la gestione per tutto il periodo di utilizzazione, ed esonerando al contempo i dirigenti scolastici da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni che dovessero verificarsi alle strutture scolastiche e al materiale didattico durante lo svolgimento del Giubileo dei Giovani.

In sede referente sono state inserite le seguenti ulteriori norme in materia di istruzione.

L'articolo 4, comma 8-bis, chiarisce che, per l'anno scolastico 2025/2026, le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con i concorsi banditi nel 2024, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.

L'articolo 8-bis, al comma 1, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2025 al fine di far fronte a indifferibili e urgenti esigenze in materia di edilizia scolastica, demandando a uno o più decreti ministeriali successivi la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste di finanziamento e dei criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti territoriali.

L'articolo 12, comma 16-quaterdecies, autorizza l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) a incrementare la propria dotazione organica di due unità di personale con qualifica dirigenziale non generale, al fine di adeguare l'organizzazione dell'INDIRE alle funzioni a esso attribuite. 

L'articolo 12, ai commi 16-quinquiesdecies e 16-sexiesdecies, interviene in materia di composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione elevando da 36 a 39 i componenti dello stesso e stabilendo che i tre componenti aggiunti sono nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori. Chiarisce inoltre che le norme che consentono l'esonero dal servizio nelle scuole statali si applicano a tutti i componenti del Consiglio.

L'articolo 14, comma 6-septies, stabilisce che il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti per incarichi temporanei di personale ATA, assunto a tempo determinato per svolgere attività di supporto per la realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR e volti a contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali nelle regioni del Sud, si computa ai fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA non più solo per l'anno scolastico 2024-2025, bensì a prescindere dall'anno scolastico di riferimento.

In materia di formazione superiore, le norme presenti nel testo originario del decreto-legge in esame sono le seguenti.

L'articolo 4, comma 8, al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle istituzioni AFAM, prevede l'applicazione anche per l'anno accademico 2025-26, delle disposizioni che consentono l'utilizzo delle cosiddette graduatorie "143", utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

L'articolo 12, comma 13, al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei, prevede l'istituzione di una Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione - Institute of Advanced Science for Agriculture, a carattere residenziale nella provincia di Ferrara. Alla promozione della Scuola partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre Università.

Venendo alle misure introdotte in sede referente, si ricordano le seguenti.

L'articolo 4, comma 7-ter, consente alle istituzioni universitarie statali e alle istituzioni universitarie a ordinamento speciale, di incrementare, a decorrere dal 2025 e in misura non superiore all'importo unitario corrispondente a 0,56 punti organico, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, in caso di assunzioni di dirigenti aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2024.

L'articolo 4, ai commi da 9-ter a 9-sexies, istituisce, presso le istituzioni AFAM statali, la nuova posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia con contratto a tempo determinato. I dirigenti saranno assunti, in numero massimo di trentacinque, al di fuori della dotazione organica del ministero, con contratto di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. Le posizioni dirigenziali, e le corrispondenti istituzioni aggregate su base territoriale, saranno definite con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

L'articolo 12, comma 13-bis, amplia la platea degli studenti universitari con disabilità gravissima destinatari un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi, includendovi le persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare, ed estendendo l'applicazione della norma anche agli anche gli iscritti a corsi accademici tenuti presso le istituzioni AFAM.

L'articolo 12, comma 16-vicies, introdotto in sede referente consente agli accompagnatori al pianoforte, al clavicembalo e ai tecnici di laboratorio in servizio presso le istituzioni AFAM di esercitare la libera professione nel settore artistico, previa autorizzazione del direttore dell'istituzione di appartenenza e senza arrecare pregiudizio all'assolvimento delle proprie funzioni e all'osservanza dell'orario di servizio.

L'articolo 12comma 16-undecies, incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 lo stanziamento per la fornitura dei servizi ICT del Ministero dell'università e della ricerca da destinare al Consorzio Interuniversitario CINECA, al fine di far fronte agli interventi necessari per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

Misura che interessa trasversalmente le aree dell'istruzione e della formazione superiore è quella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), già presente nel testo originario del decreto legge, che dispone che l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente di ogni ordine e grado, non deve più essere presentata anteriormente alla partecipazione al concorso bensì in un momento successivo e solo in caso di vittoria del concorso stesso, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione della graduatoria finale. Si ricorda che al predetto riconoscimento provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca

In materia di cultura, si segnalano quattro nuove disposizioni introdotte all'articolo 12 durante l'esame in sede referente.

I commi 15-decies e 15-undecies modificano la disciplina che consente al Ministero della cultura di avvalersi delle prestazioni offerte dalla società in house Ales Spa per lo svolgimento delle attività di accoglienza nei musei e negli altri luoghi e istituti della cultura, nonché per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. In particolare, le novelle introdotte autorizzano il Ministero della cultura ad avvalersi direttamente delle prestazioni della società in house Ales Spa anche per il 2026 e per il 2027, senza effettuare la preventiva verifica volta ad accertare l'impossibilità di avvalersi di proprio personale dipendente, e disponendo al contempo l'assegnazione di un contributo alla citata società anche per le due annualità aggiuntive, pari a 500.000 euro per ciascuno di tali anni. Inoltre, è soppressa la norma che, per l'affidamento in esame, esonera il Ministero dall'obbligo di adottare un provvedimento motivato rispetto agli affidamenti di servizi o forniture a società in house.

Il comma 15-vicies semel autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 2025, all'ulteriore spesa di 556.960,00 euro per le operazioni di restauro del blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz.

Il comma 15 bis modifica la disciplina relativa al conferimento dell'incarico di sovrintendente, prevedendo che l'incarico deve essere attribuito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età; il testo vigente prevede invece che il sovrintendente cessi in ogni caso dalla carica al compimento di tale età.

I commi 16-duodevicies e 16-undevicies posticipano dall'anno 2025 all'anno 2026 l'applicazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e a quelli di rilevante interesse culturale della previsione, inserita nella legge di bilancio per l'anno 2025, che riduce, per una serie di enti, i limiti massimi di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, per un importo pari al 25 per cento rispetto a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.

In materia di sport, non sono state aggiunte disposizioni ulteriori rispetto a quelle presenti nel testo originario del decreto-legge, che sono di seguito elencate.

L'articolo 12, comma 16, interviene in materia di disciplina della composizione della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, prevedendo che, ove dipendenti pubblici, il presidente e i commissari diversi da quelli di diritto non debbano più, ma al contrario possano, a domanda, essere collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione e che tale collocamento non valga più, necessariamente, per l'intera durata del mandato. Prevede inoltre che il segretario generale della Commissione, se dipendente pubblico, sia invece obbligatoriamente collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato.

L'articolo 13, comma 1, dispone che l'Unione italiana tiro a segno si avvalga delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. sulla base di un contratto di servizio cui è affidata la regolamentazione del relativo rapporto.

L'articolo 13, comma 2, alla lettera a), stabilisce che lo specifico regime autorizzatorio per lo svolgimento di attività sportiva (volontaria o meno) previsto per il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, nonché per gli atleti, i tecnici, i direttori di gara e i dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai  corpi armati e non dello Stato, si applica, secondo le normative speciali già vigenti per ciascuno dei comparti in questione, previo riconoscimento dell'interesse nazionale olimpico o paralimpico da parte degli organismi sportivi preposti, ed indipendentemente dall'inquadramento del personale coinvolto.

La lettera b) prevede che gli atleti aventi disabilità fisiche e sensoriali che abbiano svolto attività sportiva agonistica nella Sezione Paralimpica Fiamme Gialle e che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, ove non più idonei allo svolgimento di attività agonistica, ma al contempo abili allo svolgimento di attività lavorativa compatibile con la propria disabilità, sono collocati nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Infine, in materia di giornalismo e comunicazione, si ricordano i commi 9-novies e 9-decies dell'articolo 4, introdotti in sede referente, volti a consentire alle pubbliche amministrazioni di individuare, tra il personale in servizio e quello di futura assunzione, la figura del social media e digital manager, dedicata all'elaborazione delle strategie comunicative specifiche per i social media e alla gestione delle piattaforme social. 

ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025

In materia di difesa, il provvedimento interviene:

  • sull'Agenzia industrie difesa, consentendo una stabilizzazione di alcune unità di personale; autorizza altresì la stessa Agenzia, in via transitoria, a rinnovare alcuni contratti di apprendistato, quantificando i relativi oneri e individuandone le coperture (art. 2, comma 1);

  • in materia di percorsi formativi del Ministero della difesa incrementando la dotazione organica dei professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori del Ministero della Difesa, per soddisfare le esigenze e sviluppare i percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra il sistema universitario nazionale e quello della ricerca nel settore della difesa del Centro alti studi per la difesa (CASD) (art. 12, comma 9);
  • sul regime autorizzatorio per lo svolgimento di attività sportiva (volontaria o meno) previsto, tra gli altri, per il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, nonché per gli atleti, i tecnici, i direttori di gara e i dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai  corpi armati e non dello Stato, prevedendo che lo specifico regime autorizzatorio si applichi secondo le normative speciali già vigenti per ciascuno dei comparti in questione, previo riconoscimento dell'interesse nazionale olimpico o paralimpico da parte degli organismi sportivi preposti, ed indipendentemente dall'inquadramento del personale coinvolto (art. 13, comma 2);
  • sulla disciplina degli istituti normativi e dei trattamenti accessori per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, regolandone anche la fase transitoria,  nonché sulla disciplina in materia di aspettativa sindacale e di distacco sindacale prevista dal Codice dell'Ordinamento Militare (art.7-quater).

  • sul Codice dell'ordinamento militare al fine di adeguare l'organico dei gradi apicali del Corpo delle capitanerie di porto alle posizioni organizzative già esistenti a legislazione vigente, apportando le conseguenti modificazioni (articolo 12, commi da 16-quater a 16-septies).
  • introducendo una deroga specifica per il personale dirigente delle Forze armate (compreso l'Arma dei Carabinieri), nel limite massimo di 20 unità, nell'attribuzione di incarichi di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione. Viene inoltre stabilito che a tale personale incaricato non spetta l'emolumento accessorio normalmente previsto per i colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti, assegnati agli uffici di diretta collaborazione (art. 14, comma 6-quinquies).

ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025

Con riguardo alle norme in materia fiscale e finanziaria, il provvedimento interviene:

  • introducendo, per il personale di Agenzia delle entrate-Riscossione, i requisiti di onorabilità e affidabilità richiesti ai dipendenti pubblici. A tal fine, si legittima l'ente citato al trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti e di coloro che si candidano agli avvisi di selezione (articolo 11, comma 1);
  • specificando, con riguardo alla composizione dei comitati di gestione delle agenzie fiscali, che possono essere nominati i dirigenti, anche in servizio, dell'Agenzia fiscale (articolo 11comma 2);
  • prevedendo la costituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio superiore delle finanze. A tal fine, si individuano la composizione e le relative funzioni dell'organo, con l'indicazione, altresì, di una specifica disciplina concernente l'eventuale nomina di personale in quiescenza nel medesimo (articolo 11commi 3 e 3-sexiesinseriti nel corso dell'esame alla Camera);
  • stabilendo che possono essere riconosciuti incentivi economici alla mobilità territoriale in favore dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate: (i) previa contrattazione integrativa; (ii) nei limiti della disponibilità complessiva dei fondi destinati alla retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia; (iii) in misura non superiore al 20 per cento delle risorse destinate alla retribuzione di risultato (articolo 11, comma 3-septies);
  • stabilendo che gli enti pubblici previdenziali o assicurativi sono tenuti a investire, entro il limite del 40 per cento del piano di impiego dei fondi disponibili, in quote di fondi di investimento immobiliare gestiti o partecipati dalla società di gestione del risparmio Invimit S.p.a., la quale, fermo restando il limite suddetto, ha facoltà di proporre una modifica dell'ammontare dell'investimento (articolo 12, comma 7);
  • prevedendo che alla società di gestione del risparmio Invimit SGR S.p.a. si applichino le disposizioni concernenti la gestione del personale dettate dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 - c.d. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (articolo 12comma 8);
  • prevedendo l'istituzione di una nuova direzione generale presso il Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. Si introducono, altresì, disposizioni inerenti alle funzioni attribuite alla direzione, nonché alle misure di carattere organizzativo necessarie al suo funzionamento (articolo 17);

  • aggiungendo la Guardia di finanza tra i membri del Comitato FinTech (articolo 17-biscomma 3);

  • incrementando il Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e prevedendo ulteriori disposizioni di copertura finanziaria (articolo 17-biscommi 4 e 5);
  • attribuendo alla Direzione generale competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze i poteri di vigilanza e controllo in materia di fabbricazione di monete e banconote, nonché di applicazione della sanzione amministrativa in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei gestori del contante (articolo 17-bis, commi 7-8);
  • prevedendo l'istituzione ed il funzionamento di una Cabina di regia in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali (c.d. "Cabina di regima TUF"). In particolare, si prevede che tale Cabina di regia sia presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze e da rappresentanti di altri ministeri (Ministero delle imprese e del made in Italy e Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione), della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e del Corpo della Guardia di finanza. Ai fini della neutralità finanziaria, non si riconosce alcuna forma di remunerazione ai componenti ed ai partecipanti della Cabina di regia. Si prevede, altresì, che la Cabina di regia si avvalga di una struttura tecnica, di cui si definisce la composizione, e di un contingente di esperti o consulenti. Inoltre, si prevede la possibilità di istituire, a supporto dell'attività della Cabina di regia, un consiglio tecnico-scientifico degli esperti cui affidare il compito di svolgere attività di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza (articolo 17-ter);
  • prorogando dal 31 ottobre 2024 al 3 giugno 2025 il termine di adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente fruiti, con conseguente modifica dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di tale adesione (articolo 19, commi 5-9).

ultimo aggiornamento: 18 aprile 2025

In materia di giustizia, il decreto-legge:

  • modifica la struttura organizzativa e potenzia l'organico del Dipartimento delle pari opportunità, al fine di rafforzare le attività svolte in materia di prevenzione del fenomeno della tratta degli esseri umani, nonché di assistenza delle relative vittime (art. 7, comma 4);
  • vincola una quota, non inferiore al 30 per cento, dell'indennità di incarico riconosciuta ai magistrati fuori ruolo titolari di incarichi dirigenziali presso il Ministero della giustizia al mancato raggiungimento degli obiettivi di pagamento fissati dall'amministrazione (art. 12, comma 3);
  • interviene sulla disciplina relativa alla conservazione degli atti redatti dai notai in formato digitale e alla tenuta dei repertori e dei registri notarili formati su supporto informatico, consentendo di avvalersi della struttura centralizzata del Consiglio nazionale del notariato, anche nelle more dell'adozione delle relative regole tecniche di attuazione (art. 12, commi 16-octies e 16-novies);
  • modifica la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale instaurati nei confronti dei pubblici dipendenti, stabilendo, da un lato, che in caso di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale, la sospensione dal lavoro o altri provvedimenti cautelari possano essere adottati per un periodo di tempo non superiore a 5 anni, dall'altro lato, la riapertura del procedimento disciplinare già concluso con l'irrogazione di una sanzione, in seguito alla definizione del procedimento penale per prescrizione del reato (art. 12-ter);
  • regola il meccanismo di determinazione della dotazione finanziaria del Fondo delle risorse decentrate dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), al fine di rendere effettiva l'applicazione della previsione che consente all'Agenzia di avvalersi di personale ulteriore, non dirigenziale, appartenente ad altre amministrazioni (art. 14, comma 6-sexies);
  • riduce da 24 a 12 mesi la durata del periodo di servizio continuativo richiesto ai fini della stabilizzazione del personale dell'Ufficio per il processo; prevede che le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2026, in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente; stabilisce che l'amministrazione penitenziaria potrà considerare idonei, fino al 31 dicembre 2026, tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali, anche oltre il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso previsto in via ordinaria dal d.lgs. 165/2001 (art. 17-quater).
ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025

Con riferimento alla disciplina dei concorsi pubblici il presente decreto legge:

  • dispone che il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici avviene con concorsi pubblici unici organizzati dal Dip Funzione pubblica avvalendosi della Commissione RIPAM (articolo 3, comma 1, lettera d), nn. 1 e 2);
  • prevede, in favore delle persone con disabilità ai sensi della L. 68/1999, una riserva di posti pari al 10 per cento di quelli messi a concorso da parte delle amministrazioni pubbliche (articolo 3, comma 1, lettera d), n. 01);
  • specifica, con norma di interpretazione autentica, che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni (articolo 4, comma 1);
  • riconosce una premialità a coloro che hanno prestato servizio presso le PA per l'attuazione del PNRR, ai fini della valutazione della esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, qualora non siano previste specifiche riserve di posti per tale pregressa esperienza (articolo 4, comma 2-bis);
  • dispone che il Governo provveda ad inserire gli invalidi di guerra nonché gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra nell'ordine di preferenza previsto per le categorie riservatarie nei pubblici concorsi, con precedenza rispetto a determinate categorie, in caso di parità di titoli e di merito e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali (articolo 4, comma 9-bis);
  • demanda alla Presidenza del Consiglio dei ministri – con decreto da adottare entro 14 marzo 2025 - la riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, per rafforzare le attività della Commissione RIPAM, attraverso l'istituzione di un ufficio (articolato in due servizi), con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza stessa, e di un contingente di non più di 30 unità di personale non dirigenziale (articolo 7, comma 1);
  • in tema di graduatorie (articolo 3, comma 1, lettera d), nn. 3 e 4, e articolo 4, commi 9, 9-septies e 9-undecies):
    • conferma che il periodo di validità pari a tre anni delle graduatorie delle procedure concorsuali degli enti locali e che le amministrazioni possono scorrere le graduatorie, per il periodo di validità delle stesse, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate ed entro i limiti previsti (sono idonei i candidati collocati, dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso);
    • elimina la previsione che allo scorrimento si può procedere solo nei casi in cui uno o più vincitori rinuncino all'assunzione o non superino il periodo di prova o si dimettano entro sei mesi dall'assunzione;
    • dispone che, fermo restando il rispetto del limite e del termine di validità delle graduatorie, anche altre PA possono avvalersi della graduatoria relativa agli idonei non vincitori, anche per assunzioni a tempo determinato, previo accordo con l'amministrazione titolare della procedura concorsuale e solo se si tratta di profili professionali in graduatoria sovrapponibili a quelli individuati nella programmazione dell'amministrazione e se sono stati immessi in servizio tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti;
    • prevede che le graduatorie di merito siano pubblicate anche su Portale del reclutamento;
    • prevede che le clausole di riserva di posti previste dal bando, finora relative ai soli posti oggetto dei bandi, si applichino, entro il predetto limite del 20 per cento degli idonei, alla quota di graduatoria relativa ai medesimi idonei non vincitori;
    • esclude per le graduatorie approvate nel 2024 e nel 2025 e per quelle a quelle relative ai concorsi banditi nel 2025 l'applicazione del limite numerico relativo al reclutamento degli idonei non vincitori;
    • prevede la possibilità di inserire il merito sportivo tra i titoli valutabili per l'elaborazione delle graduatorie dei concorsi pubblici, nonché la valorizzazione del servizio prestato (nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni ovvero nell'ambito di rapporti di collaborazione con gli enti locali) dal personale con pieno merito per almeno trentasei mesi alla data di pubblicazione del bando.

Con riferimento all'assunzione di personale non dirigenziale, alla stabilizzazione di personale a tempo determinato e all'armonizzazione del trattamento economico accessorio di taluni organismi, il decreto legge:

  • riconosce la possibilità fino al 31 dicembre 2026 per regioni, comuni, unioni di comuni, province autonome e città metropolitane di destinare il 15% (che si aggiunge al 20% già previsto per assunzione in apprendistato di giovani laureati art 3ter, c. 1, DL 44/2023) delle rispettive facoltà assunzionali al reclutamento con contratto di apprendistato della durata max di 36 mesi di soggetti con diploma ITS e IFTS – alla scadenza si trasformano a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate (articolo 1);
  • riconosce alle pubbliche amministrazioni la possibilità di coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa non retribuita, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato, che si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa (articolo 3, comma 1, lettera e-bis);
  • proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro cui può essere maturato il requisito temporale di 36 mesi di servizio per la stabilizzazione degli assistenti sociali (articolo 2, comma 3);
  • dispone che per il reclutamento di ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale alcuni enti pubblici di ricerca (ISTAT, ISS, ENEA, INAPP, ISIN, LAMMA, INAIL limitatamente al personale ex ISPESL, ASI e CREA) possono adottare nuovi bandi nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte (articolo 4, comma 7);
  • estende anche alle unioni di comuni la possibilità già prevista fino al 31 dicembre 2026 per le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane di procedere alla stabilizzazione del personale che ha almeno 36 mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi 8 anni presso l'amministrazione che procede all'assunzione e che abbia gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente (articolo 8, comma 3-ter);
  • modifica le condizioni alle quali le amministrazioni centrali dello Stato che hanno conseguito determinati obiettivi di spesa procedono alle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi ad esperti, al fine di potenziare le rispettive competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. In particolare, prevede l'inquadramento di tale personale anche nell'area delle elevate professionalità, sopprime la necessità di esperire preventivamente la procedura di mobilità, dal 2025 riduce dall'80 al 70% la percentuale delle risorse da utilizzare per le relative assunzioni. Dispone altresì lo svolgimento di concorsi unici per l'assunzione di tale personale non dirigenziale (articolo 18, commi 1 e 2);
  • al fine della armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù, istituisce, dal 2025, un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa (articolo 14, comma 1);
  • consente alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni, a decorrere dal 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, di incrementare – nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dalla normativa vigente e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione - il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, in deroga al limite previsto dalla normativa vigente (articolo 14, comma 1-bis)

  • autorizza la spesa di 11.237.463 euro per il 2025 per corrispondere al personale dell'INL le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori (prevista dalla legge di bilancio 2023), per il periodo dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022 (articolo 14, comma 4).

Con riferimento alla mobilità volontaria dei dipendenti pubblici tra amministrazioni:

  • si prevede che, prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, le amministrazioni - ad eccezione della Presidenza del Consiglio, degli enti locali con non più di 50 dipendenti a tempo indeterminato e dei casi in cui il piano assunzionale dell'amministrazione preveda un numero di assunzioni inferiore a 10 unità - devono destinare alla procedura di mobilità volontaria una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario (in luogo del numero di posti messi a concorso). Le posizioni non ricoperte in tale limite sono messe a concorso (articolo 3, comma 1, lettera c));
  • viene escluso l'obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2025 (articolo 3, comma 1, lettera c));
  • per il 2025, si prevede una disciplina transitoria in base alla quale le pubbliche amministrazioni, ad esclusione dei soggetti summenzionati, inquadrano, nell'ambito di un previo ricorso all'istituto della mobilità volontaria e nei limiti delle facoltà assunzionali (autorizzate a legislazione vigente), il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che: si trovi in posizione di comando; abbia maturato, in tale posizione, almeno dodici mesi di servizio; abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole (articolo 3, comma 2).

In tema di lavoratori socialmente utili:

  • al fine di superare il caso EU pilot (2021)9915, prevede che le procedure di stabilizzazione degli LSU delle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia avviate alla data del 14 marzo 2025 possono essere concluse entro il 31 dicembre 2025 (articolo 4, comma 6);
  • proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale taluni soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità possono essere assunti da parte della PA già utilizzatrice in deroga ai vigenti vincoli assunzionali (articolo 4, comma 6);
  • aumenta da 70 a 252 il numero di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità impiegati nel bacino regionale calabrese che le amministrazioni utilizzatrici aventi sede in Calabria e l'Ente Parco nazionale del Pollino possono assumere, fino al 31 dicembre 2026, a tempo indeterminato in qualità di lavoratori sovrannumerari (articolo 8, comma 10-bis).

In materia di pensionamento dipendenti pubblici e di erogazione del TFS/TFR il decreto legge:

  • introduce una disciplina transitoria in base alla quale, per gli anni 2025 e 2026, le pubbliche amministrazioni possono risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro, dopo un preavviso di almeno sei mesi, con un dipendente che abbia compiuto i 65 anni di età e che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato (articolo 12, comma 11);
  • estende ai dipendenti pubblici (nonché agli iscritti a determinate forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e ad esclusione del personale delle forze armate, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali, in tal modo riconoscendo anche ai dipendenti pubblici di fruire dell'assegno ordinario di invalidità e razionalizzando le procedure per l'accertamento e l'erogazione della pensione di inabilità (articolo 16, commi 1 e 3);
  • prevede che il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti dei dipendenti pubblici inabili viene erogato nel termine di tre mesi dalla ricezione da parte dell'ente previdenziale della documentazione da parte dell'ammnistrazione, confermando la disposizione di maggiore favore già prevista nei casi di cessazione dal servizio per inabilità, in deroga ai termini dilatori ordinari (articolo 16, comma 2);

In tema di formazione dei dipendenti pubblici, il decreto legge dispone:

  • che le risorse del Fondo istituito dalla legge di bilancio 2022 per la formazione dei dipendenti pubblici siano utilizzate anche per il finanziamento (che concerne anche la manutenzione) sia delle spese relative alle procedure di reclutamento del personale pubblico sia di interventi per finalità sociali o culturali (articolo 7, comma 3);
  • che il corso di formazione a cui devono partecipare i vincitori del concorso per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale effettuate, dal 2025 e in deroga  alle vigenti facoltà assunzionali, dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (e dagli altri enti locali appartenenti a tali aree) e dal Dipartimento per le politiche di coesione, è erogato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione – SNA (articolo 8, comma 9).

Tra le ulteriori disposizioni poste dal decreto legge in esame in materia lavoristica si segnala, in particolare:

  • la possibilità riconosciuta al soggetto interessato di richiedere, all'atto della registrazione al Portale del reclutamento, l'invio, da parte del Portale medesimo, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione (articolo 3, comma 1, lettera e));
  • il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei comuni, delle Unioni di comuni e delle città metropolitane con un numero di dipendenti pari o inferiore a 50 unità, è subordinato, sino al 31 dicembre 2026, al nullaosta dell'amministrazione di appartenenza, in deroga alla previsione secondo cui le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta (articolo 3-bis);
  • la previsione che specifica che i bandi di concorso che, in base alla normativa vigente, prevedono una riserva di posti non superiore al 40 per cento destinata al personale a tempo determinato assunto dalle amministrazioni per l'attuazione dei progetti del PNRR sono quelli adottati per il reclutamento a tempo indeterminato non di tutto il personale ma solo di quello non dirigenziale (articolo 4, comma 2);
  • in relazione alle quote supplementari destinate allo svolgimento del Servizio civile universale al fine dell'erogazione del Supporto formazione e lavoro presenti nei relativi bandi di selezione, l'ammissione allo svolgimento del servizio civile universale dei cittadini italiani o di Paesi UE e degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, e l'esclusione di coloro che hanno già svolto il servizio civile nazionale o universale (articolo 4, comma 5);
  • l'autorizzazione, a decorrere dall'anno 2025, di una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni (articolo 7, comma 2);
  • la rimodulazione della dotazione organica dell'Ispettorato nazionale del lavoro, aumentando da 86 a 94 il personale dirigenziale di livello non generale e diminuendo da 7.846 a 7.812 la dotazione organica complessiva (articolo 11-bis);
  • l'abrogazione della norma che prevede, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che l'assenza per la malattia da COVID-19 sia equiparata, anche sotto il profilo della retribuzione, alle assenze dei dipendenti pubblici per ricovero ospedaliero e che la medesima assenza non sia ricompresa nel computo della durata massima del periodo di comporto (articolo 12, comma 1);
  • la previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della Gestione per conto dello Stato, attuata presso l'INAIL, già prevista per l'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti delle amministrazioni statali, si applica altresì ai dipendenti di determinate amministrazioni pubbliche nazionali (articolo 12, comma 1-ter-1-sexies);
  • la possibilità di modificare la percentuale delle risorse del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, destinate alle erogazioni di prestazioni assistenziali in favore di detto personale, al fine di prevedere anche benefici di natura assistenziale destinati alla tutela della salute in favore degli iscritti in servizio e di quelli che saranno collocati in quiescenza (articolo 17-bis, comma 9).

ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025

Il decreto-legge reca disposizioni in materia di dirigenza pubblica.

In particolare, per quel che concerne la procedura di reclutamento per i dirigenti, l'articolo 3, comma 1, lettera a),sostituisce nel testo unico sul pubblico impiego le parole: «Scuola superiore della pubblica amministrazione» con: «Scuola nazionale dell'amministrazione». La lettera a-bis) esplicita la portata applicativa dell'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, che disciplina il transito dei dirigenti di seconda fascia nella prima fascia. La lettera b) introduce, tra le modalità di accesso alla dirigenza pubblica statale di seconda fascia menzionate dall'art. 28, comma 1, del testo unico sul pubblico impiego, quella del concorso unico. La lettera d), nn. 1) e 2), intervenendo sull'art. 35 del testo unico sul pubblico impiego, disciplina i concorsi unici per le assunzioni di dirigenti e per le figure professionali comuni e le elevate professionalità nelle pubbliche amministrazioni, definendo peraltro le competenze attribuite alla Commissione RIPAM.

Il comma 1-bis, prevede, invece, che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti non coperti con i corsi-concorsi selettivi di formazione banditi dalla SNA sono destinati ai concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica tramite la Commissione RIPAM.

Il comma 3, esclude l'applicazione delle disposizioni sul concorso unico ai concorsi inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione 2025 e banditi nell'anno 2025. 

ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025

In tema di Regioni ed enti locali il decreto-legge:

  • precisa che la riserva di posti da destinare, nei concorsi per dirigenti degli enti locali, a personale dirigenziale e non dirigenziale degli enti locali assunto a tempo determinato o a personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato in possesso di determinati requisiti, è destinata a personale dirigenziale e non dirigenziale assunto a tempo determinato presso il medesimo ente che bandisce il concorso (articolo 4, comma 3);
  • prevede che i comuni possano nominare il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energie anche in gestione associata con altri comuni (articolo 6-ter);
  • estende agli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e agli Uffici speciali per la ricostruzione la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali ed esclude i comuni capoluogo di provincia compresi nei medesimi crateri dall'obbligo di prevede la soppressione della figura del direttore generale (articolo 8, commi 1 e 2);
  • consente alle regioni di assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo o proveniente da società a partecipazione pubblica applicando la disciplina statale in materia (articolo 8, comma 3);
  • introduce una causa di non applicabilità delle sanzioni interdittive previste per gli amministratori locali in caso di dissesto dell'ente locale, ossia l'ineleggibilità e l'inconferibilità di determinati incarichi. Le sanzioni per il dissesto non si applicano agli amministratori, in caso di colpa grave, nel caso in cui sia avviata la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. predissesto) dagli stessi amministratori entro due anni dall'insediamento e a seguito di una delibera della Corte dei conti che abbia accertato gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione. Inoltre, prevede che le sanzioni interdittive per gli amministratori locali responsabili del dissesto finanziario (al di fuori della ipotesi di cui sopra) si applichino non più in presenza di una sentenza di primo grado della Corte dei conti, ma con un provvedimento non definitivo. Infine, estende l'ambito di applicazione di tali disposizioni  anche ai giudizi che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (15 marzo 2025) non sono ancora stati definiti con sentenza passata in giudicato (articolo 8, comma 7 e 7-bis);
  • dispone che al comune di Lampedusa e Linosa nonché ad altri comuni con analoghe condizioni di marginalità geografica, criticità amministrative connesse all'immigrazione, o esigenze di rafforzamento legato alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del PNRR, possa essere assegnato un segretario comunale di fascia immediatamente superiore rispetto a quella prevista per l'ente, qualora l'ente sia nelle condizioni finanziarie di poterne sostenere le maggiori spese e interviene sulla disciplina del fondo istituito per il sostegno delle assunzioni per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR nonché dei segretari comunali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, prevedendo la riassegnazione delle risorse non utilizzate e restituite ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici (articolo 9, comma 1);
  • introduce nuovi adempimenti per i segretari comunali iscritti all'Albo che non abbiano ancora conseguito la prima nomina in particolare, stabilendo che i essi partecipino annualmente ad almeno sei procedure di pubblicizzazione delle sedi di segreteria di una sezione regionale e introduce, altresì, il limite massimo di cinque anni entro i quali deve essere conseguita la prima nomina, pena la cancellazione dall'Albo. Specifica, inoltre, che per i segretari già iscritti all'Albo al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, i termini per il conseguimento della prima nomina si computino da tale data. Infine, il comma 2-quater aggiunge i posti resi disponibili dalle cancellazioni previste dal comma 2-bis alle facoltà assunzionali previsti dalla normativa vigente per i segretari (articolo 9, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater);
  • circoscriveil divieto di conferire, ad ex-amministratori regionali o locali, incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale, ai soli incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale esterno alla pubblica amministrazione e agli incarichi dirigenziali a personale esterno degli enti locali e prevede, inoltre, prevede che l'incompatibilità tra incarichi dirigenziali e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione che conferisce l'incarico (articolo 12-bis);
  • autorizza la regione Lazio a finalizzare la quota complessiva di euro 2.728.989 per il potenziamento della struttura organizzativa regionale di protezione civile in relazione al Giubileo 2025, attraverso: il conferimento di quattro incarichi dirigenziali; l'assunzione di ulteriori venti unità di personale; il riconoscimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le risorse possono essere finalizzate all'implementazione della dotazione di operatori NUE112 delle Centrali uniche di risposta di Roma e provincia di ulteriori venti unità (articolo 15, comma 3).

ultimo aggiornamento: 18 aprile 2025

In materia di sicurezza e affari interni il decreto-legge:

  • consente la stabilizzazione di alcune unità di personale assunto a tempo determinato del Ministero dell'interno (articolo 2, comma 1);
  • estende il regime di incompatibilità previsto per i componenti e i dirigenti della CONSOB a tutti i componenti degli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche e delle autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati (articolo 3, comma 3-bis);
  • include gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale tra i soggetti beneficiari della riserva di una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all'attività degli enti locali (articolo 4, comma 4);
  • autorizza  la spesa di 6 milioni di euro per il triennio 2025-2027 al fine di dare continuità alle attività del Corpi civili di pace al termine del periodo di sperimentazione (articolo 4, comma 4-bis);

  • incrementa di 200 unità (nell'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo) la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno "al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori", in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali (articolo 5, commi da 1 a 5);
  • prevede che il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno acquisisca le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero sul territorio nazionale dal Centro elaborazione dati della Direzione centrale della polizia criminale (articolo 5, comma 6);

  • estende agli anni 2025 e 2026 la deroga in materia di requisiti di anzianità di servizio da stabilire nelle procedure di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato dei dirigenti degli enti locali  (articolo 7, comma 4-bis);

  • attribuisce ai dipendenti della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici una indennità, ulteriore a quella percepita dalle amministrazioni di provenienza, e di un compenso per prestazioni di lavoro straordinario, corrisposti dalla Commissione e aumenta, altresì, da quattro a cinque anni il mandato dei componenti la Commissione; incrementa, inoltre, anche l'autorizzazione di spesa per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione: da 60 mila a 350 mila euro; introduce alcune disposizioni relative all'ordinamento della Commissione (articolo 7-bis);

  • prevede che il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO), adottato dalle pubbliche amministrazioni, determini il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per la sicurezza informatica nonché per l'innovazione tecnologica con riguardo all'intelligenza artificiale e alla gestione dei big data e dispone, altresì, che le amministrazioni pubbliche definiscano, all'interno della pianificazione in materia di formazione, appositi indirizzi in materia di transizione digitale "correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze (articolo 12, commi 5 e 5-bis);
  • incrementa le risorse per il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni a decorrere dall'anno 2027 provvedendo alla copertura dei relativi oneri e, inoltre, pone l'obbligo al personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e direttore dell'ACN di possedere il nulla osta di sicurezza ("NOS"). Per il personale di ruolo dell'Agenzia prevede, altresì, la cessazione del rapporto di lavoro con l'ACN al venir meno del rapporto fiduciario comportando la ricollocazione di tale personale presso la pubblica amministrazione o l'ente pubblico di originaria appartenenza, ovvero presso la Presidenza del Consiglio, qualora esso non provenga da altra pubblica amministrazione o da altro ente pubblico con la corresponsione di un assegno riassorbibile ad personam in caso di differenziali retributivi. Si specifica che tali disposizioni si applicano altresì per la ricollocazione del personale dell'Agenzia in questione nei casi di mancato conseguimento, rinnovo o revoca del nulla osta di sicurezza (NOS). Ai fini dell'applicazione di tali ultime previsioni, si rinvia alle disposizioni, per quanto compatibili, in materia di destituzione per motivi disciplinari, recate dal regolamento del personale dell'ACN (articolo 12-quinquies);
  • incrementa la dotazione finanziaria relativa all'indennità accessoria di diretta collaborazione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, quantificando i relativi oneri e individuando le coperture (articolo 14, ai commi 6-bis e 6-ter);
  • modifica le fonti di copertura finanziaria relativa all'assicurazione del rischio di responsabilità civile dei funzionari prefettizi (articolo 14, comma 6-quater);
  • autorizza il Ministero dell'Interno a procedere al completamento del piano di interventi per l'estensione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale Te.T.Ra. a tutto il territorio nazionale (articolo 15-ter);
  • riconosce alcune integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in strutture del Dipartimento della Protezione civile, al fine di garantire la massima operatività delle sale operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile; prevede, altresì, un aumento fino al 17 per cento della relativa dotazione organica del limite percentuale entro il quale il Dipartimento può provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027, in deroga alla normativa vigente, e la stabilizzazione di unità di personale del ruolo tecnico-amministrativo assunte a tempo determinato tra gli ammessi in graduatorie già pubblicate, anche per impiego a tempo indeterminato (articolo 21);

Un gruppo di disposizioni riguarda, inoltre, il reclutamento del personale e funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, l'articolo 6, al comma 1 prevede che il personale femminile in congedo di maternità, il quale frequenti il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia sospeso dal servizio per l'intera durata del congedo, fermo restando il diritto alla retribuzione fondamentale ed agli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente. E stabilisce che al termine del congedo, tale personale sia ammesso a partecipare al primo corso utile ed a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, con l'obbligo, nel periodo intercorrente tra la fine del congedo e l'inizio del corso, di prestare servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto.

Il comma 2 prescrive, invece, un incremento delle risorse – per 812.000 euro annui dal 2025 - dei fondi di incentivazione del Corpo, mentre il comma 3 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'emanazione di provvedimenti normativi relativi al personale permanente e volontario. Si tratta di una dotazione di 28 milioni nel 2025; 28 milioni nel 2026; 34 milioni a decorrere dal 2027.

Il comma 4 proroga a tutto il 2025 il termine per il perfezionamento dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, ai fini dell'erogazione del Fondo da destinare alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fondo istituito dall'articolo 1, comma 347, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024).

ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025

In materia di trasporti, il provvedimento:

  • indica il regime transitorio retributivo per il personale in servizio dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), con riferimento in particolare al profilo dell'indennità, precisando che per la determinazione della stessa continuano ad applicarsi i valori dell'indennità per il personale ENAC attualmente vigenti (articolo 12, comma 6);
  • integra i componenti del Comitato di indirizzo delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) con un rappresentante della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (articolo 12, comma 10-bis);
  • autorizza l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale a delegare al comune di Trieste il processo di individuazione, tramite gara ad evidenza pubblica, del soggetto concessionario dei beni demaniali marittimi del Porto Vecchio di Trieste, fermo restando che la suddetta Autorità rimane comunque l'unico titolare del rapporto concessorio (articolo 12, comma 16-decies);
  • stanzia 37.800 euro per il 2025 per il funzionamento della struttura commissariale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto (articolo 12, commi 16-duodecies e 16-terdecies)
  • esonera le società aeree a controllo pubblico dal divieto di attribuire incarichi retribuiti a soggetti in quiescenza.(articolo 13-bis, comma 3);
  • regola l'inquadramento giuridico del personale del MIT trasferito all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) a decorrere dal 1° gennaio 2022 (articolo 14, comma 3);
  • prevede l'applicazione, per gli interventi del programma per la promozione della mobilità sostenibile, delle deroghe al divieto di attribuzione di particolari incarichi previste nell'ambito del PNRR (articolo 15-bis);
  • autorizza l'assunzione di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale del MIT (articolo 20, commi da 2-bis a 2-septies);
  • rafforza l'unità di missione del PNRR del MIT autorizzando l'assunzione a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, di due dirigenti due unità per entrambi i contingenti di esperti, attraverso l'utilizzo delle risorse residue per l'assunzione di personale per l'attuazione del PNRR del Ministero (articolo 20, commi 2-octies e 2-novies);
  • disciplina l'accesso alle informazioni della banca dati della Direzione generale per la motorizzazione civile del MIT (articolo 12, comma 2-decies).
ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025
 
temi di Pubblica amministrazione