provvedimento 24 febbraio 2023
Studi - Istituzioni Studi - Bilancio D.L. 198/2022 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Il 23 febbraio 2023 la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. Il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga di termini legislativi in scadenza e alcune altre disposizioni urgenti.  Nel testo del provvedimento, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, sono confluite le previsioni del decreto-legge n. 4 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici (art. 4, comma 8-bis). Il disegno di legge di conversione reca, inoltre, la proroga dei termini per l'esercizio di alcune deleghe legislative in materia di ordinamento sportivo, di disabilità, di spettacolo, di sostegno e valorizzazione della famiglia, di concessioni demaniali, di fonti energetiche rinnovabili.

Per approfondire le singole disposizioni si veda il dossier Disposizioni urgenti in materia di termini legislativiVolume I e Volume II.

Per i profili di carattere finanziario si rinvia al dossier di Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.

apri tutti i paragrafi

Il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni in materia di agricoltura e pesca. In particolare:

- l'articolo 1, comma 16, posticipa al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato - presso il Ministero dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e delle foreste (MASAF) - di 140 unità di personale, prevista dalla legge di bilancio 2021;

- l'articolo 1, comma 17, consente al MASAF di espletare entro il 31 dicembre 2023 le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.P.C.M. 20 agosto 2019, recante l'autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere 76 unità di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- l'articolo 4, comma 9-sexies, proroga da dodici a ventiquattro mesi, il termine entro il quale deve essere adottato, a tutela del sughero prodotto in Italia, il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste inerente le modalità di contenimento della diffusione dell'insetto nocivo Coreabus undatus;

- l'articolo 10, comma 11-novies, proroga al 31 dicembre 2023 tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale e delle navi;

- l'articolo 11, comma 8-octies, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l'adozione del decreto ministeriale di incentivazione del biometano, previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021;

- l'articolo 12, comma 6-sexies proroga, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l'efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive;

  - l'articolo 15, comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2023, il termine previsto dalla disciplina vigente in materia di prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo privi di elementi inquinanti o nocivi;

- l'articolo 15, comma 1-bis, differisce al 2023 il termine di validità dell'autorizzazione a bandire procedure concorsuali e ad assumere 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale, prevista dalla legge di bilancio 2021. L'AGEA viene inoltre autorizzata, in caso di mancata copertura di tutti i posti previsti, ad attingere a graduatorie, ancora in corso di validità, relative a precedenti procedure concorsuali;

  - l'articolo 15, comma 1-ter, differisce al 30 giugno 2023 il termine di validità dei certificati di abilitazione all'acquisto e all'impiego, alla vendita e all'attività di consulente in materia di prodotti fitosanitari e degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici;

- l'articolo 15, comma 1-quater, stabilisce, per i componenti degli organi degli enti controllati o vigilati dal MASAF, la proroga, dal 1 gennaio 2023, dei relativi compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Viene invece eliminata ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il MASAF;

- l'articolo 15, comma 1-quinquies differisce al 30 giugno 2023,  il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022. La norma introduce, altresì, un termine (16 marzo 2023) entro cui i beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate l'importo del credito maturato nel 2022;

- l'articolo 15, comma 1-sexies, modifica la disciplina concernente le modalità di applicazione e riscossione, da parte della ASL, delle tariffe funzionali al finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari. La suindicata modifica consiste nell'introduzione di un termine di decorrenza dell'obbligo di trasmissione dell'autodichiarazione (fissato, in sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2023);

- l'articolo 15, comma 1-septies e octies, estende al triennio 2023-2025, la possibilità di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali;

- l'articolo 15, commi 1-novies  proroga al 2023 le misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, tra cui un periodo di sette anni in cui il proprietario può procedere all'estirpazione degli ulivi nella zona infetta e la possibilità per i produttori, previa autorizzazione del servizio fitosanitario a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante garantendo la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e che siano esenti da patogeni. Inoltre, introducono misure fiscali agevolative per atti a titolo oneroso di terreni agricoli interessati dall'evento patogeno a patto che per cinque anni non venga modificata la destinazione d'uso. Il comma 1-decies indica gli oneri finanziari della proroga in esame valutati in 2 milioni di euro;

- articolo 15, comma 2, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto  per il trasferimento delle funzioni del soppresso E.I.P.L.I. (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania) ad una nuova società per azioni ai fini del completamento del processo di liquidazione dello stesso ente. Il comma 4  ne quantifica gli oneri;

- l'articolo 15, comma 3, proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica;

- l'articolo 15, comma 3-bis, estende da quarantacinque a sessanta giorni il termine di presentazione delle domande di interventi per la ripresa dell'attività produttiva che possono essere presentate dalle imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza della siccità;

- l'articolo 15, comma 3-ter, proroga al 1° gennaio 2025, attraverso una modifica di alcuni articoli del D.M. 29 marzo 2022, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che non adempiono all'obbligo di istituzione del registro e di tenuta telematica delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine presenti sul territorio nazionale (pagamento di una somma che va dai 500 ai 4.000 euro), conseguentemente è anche prorogato sino al 31 dicembre 2024 il periodo nel corso del quale il registro è utilizzato in via sperimentale e non si applicano le sanzioni indicate;

- l'articolo 15, comma 3-quater, proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi, alla fase della corresponsione del saldo;

- l'articolo 15-bis reca modifiche alla disciplina delle accise sulla birra. Le disposizioni in esame estendono al 2023 l'aliquota di accisa ridotta del 50 per cento (in luogo della riduzione del 40 per cento) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri.Inoltre, viene estesa al medesimo anno 2023 l'aliquota di accisa ridotta (del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione) già disposta nel 2022 in favore dei piccoli birrifici, ovvero con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri.Le disposizioni in commento rideterminano poi la misura generale dell'accisa sulla birra, abbassandola da 2,99 a 2,97 euro per l'anno 2023 e riportando la misura a 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 2024.

ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023
Ambiente

L'articolo 10, commi 11-quater e 11-quinquies, introdotti dal Senato, prorogano dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 4-ter del D.L. 32/2019 relative agli interventi di messa in sicurezza del bacino acquifero del Gran Sasso.

L'articolo 10, comma 11-octies, introdotto dal Senato, prevede il differimento dal 31 maggio 2022 al 30 giugno 2023 del termine per l'adozione del decreto interministeriale che disciplina l'autorizzazione per la movimentazione dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali in aree di mare ubicate nel contermine lagunare di Venezia.

L'articolo 11, commi 2 e 3, reca proroghe in materia di assunzioni presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 11, comma 4, proroga di un anno (dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023) il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani.

L'articolo 11, comma 5, proroga di un anno il termine, previsto dall'art. 17-bis del D.L. 152/2021, per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale.

L'articolo 11, comma 6, proroga una serie di termini fissati dal d.lgs. 194/2005 e relativi all'elaborazione e alla trasmissione di informazioni in materia di rumore ambientale, in particolare dei piani di azione per la gestione dell'inquinamento acustico, in linea con le nuove scadenze previste dall'UE.

Il comma 8-ter dell'articolo 11, introdotto dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 il termine fino al quale i lavori istruttori svolti dai commissari nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza.

L'articolo 11, comma 8-quater, introdotto dal Senato, prevede che per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali è fissato al 30 giugno 2023.

Il comma 8-septies dell'art. 11, introdotto dal Senato, differisce fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia della disposizione transitoria (applicata fino al 31 dicembre 2022) secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti "R1" (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

L'articolo 11, comma 8-undecies, introdotto dal Senato, reca una proroga in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) dei rifiuti inerti.

L'articolo 19 proroga i termini per la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni relative al progetto "Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati" e per lo svolgimento dell'attività dell'Unità Tecnica-Amministrativa, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali, e di amministrazione straordinaria nella gestione dei rifiuti nella regione Campania del 2009.

L'articolo 20 proroga dal 31 maggio 2023 al 31 luglio 2023 il termine relativo all'invio alle Camere della relazione annuale sullo Stato di attuazione del Piano del mare.

Edilizia

L'articolo 2, comma 4, differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Il comma 9-bis dell'articolo 2, introdotto dal Senato, proroga di tre anni una serie di termini previsti dal D.M. 19 marzo 2015 per gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio e che per cause di forza maggiore, dovute all'emergenza epidemiologica da Covid19, sono state impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste.

L'articolo 5, commi 5 e 6, proroga il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio di asili, scuole, nonché di edifici adibiti ad attività di formazione (IeFP, IFTS e ITS Academy).

I commi 11-decies e 11-undecies dell'art. 10 prorogano di un ulteriore anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell'edilizia privata e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

L'articolo 12-bis, introdotto dal Senato, proroga i termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, al 31 dicembre 2024, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, ed al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini.

Territorio

Il comma 4-ter dell'articolo 2, introdotto dal Senato, incrementa di 5 milioni di euro (da 2,5 a 7,5 milioni), per il periodo 2022-2024, le risorse a disposizione del Commissario straordinario per le convenzioni, da stipulare con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, di supporto tecnico-operativo per l'attuazione degli interventi di ricostruzione a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, finanziati dal Fondo nazionale complementare al PNRR.

L'articolo 10-bis, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio compresi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

L'articolo 11, comma 1, differisce al biennio 2022-2023 il termine previsto per l'anno 2021, per il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di 150 unità, a disposizione dei Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico.

I commi 8-quinquies e 8-sexies dell'art. 11, introdotti dal Senato, prorogano dal 31 ottobre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato previsti (dalla legge di bilancio 2021) per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.

L'articolo 18, commi da 2 a 2-ter, prevede l'avvicendamento, dal 1° gennaio 2023, del Presidente della Regione siciliana, in sostituzione del Prefetto di Messina, nel ruolo di Commissario straordinario del Governo per le baraccopoli di Messina. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è fissata al 31 dicembre 2023.

ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023

L'art. 1, comma 6 del disegno di legge di conversione – inserito al Senato - proroga da 9 a 24 mesi dall'entrata in vigore della Legge in materia di spettacolo, n. 106 del 2022, il termine per l'esercizio della delega legislativa ivi prevista per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore, nonché per il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi. Conseguentemente, il termine per l'esercizio della delega viene prorogato dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024.

L'articolo 1, comma 18, del disegno di legge di conversione, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine ultimo entro cui il Ministero della cultura, nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale tecnico, può esercitare la facoltà di conferire incarichi dirigenziali non generali (di seconda fascia) ex art. 19, comma 6, del D.LGS. 165/2001 fino al 15% del totale, anziché fino al 10%.

L'articolo 1, comma 18-bis, del disegno di legge di conversione. inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza il Ministero della cultura ad assumere, entro il 31 dicembre 2023, fino a 750 unità di personale a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, per il triennio 2019-2021, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (AFAV), pubblicato nella GU, 4a serie speciale, n. 63 del 9 agosto 2019, come successivamente modificato con provvedimento pubblicato nella GU, 4a serie speciale, n. 53 del 6 luglio 2021. In ragione dell'entrata in vigore del CCNL del personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019/2021 (sottoscritto in via definitiva il 9 maggio 2022), le unità di personale reclutate mediante lo scorrimento della graduatoria sono inquadrate nell'area degli assistenti, corrispondente alla previgente II Area.

L'articolo 1, comma 18-ter, del disegno di legge di conversione, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende al periodo compreso tra il 1° aprile 2023 e il 31 dicembre 2023 la possibilità per il Ministero della cultura di conferire, previa selezione comparativa dei candidati, incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici. Il conferimento di tali incarichi ha luogo entro il limite di spesa di euro 15.751.500.

L'art. 5, comma 5-quater, introdotto in sede di conversione dal Senato, proroga dal  31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il termine ultimo entro cui deve procedersi all'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi o alle eventuali prescrizioni di sicurezza impartite, con riferimento a istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero della cultura, nonché alle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi.

L'articolo 7, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2022) fino al 31 dicembre 2023 le funzioni del commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle stesse, consentendo inoltre la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, ove presentati, oltre il termine, precedentemente previsto, del 31 dicembre 2023.

L'articolo 7, comma 2, posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata della disciplina che consente alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico nonché di personale amministrativo avente determinati requisiti mediante procedure selettive riservate. Tale disciplina transitoria deroga espressamente alla disposizione per cui il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche.

L'articolo 7, comma 3, lettera a) posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», istituito presso il Ministero della cultura dall'articolo 1, comma 806, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022). La lettera b) introduce una specifica disposizione che autorizza, per il 2023, la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Il comma 4 dispone in relazione agli oneri, pari a 150.000 euro per il 2023, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

L'articolo 7, comma 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2026 (nell'originaria previsione del Governo la proroga era disposta fino al 31 dicembre 2023) il mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria per il completamento degli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009 (il testo iniziale del decreto-legge confermava il riferimento, previsto a legislazione vigente, agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016), limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri

L'articolo 7, comma 6, modificato dal Senato, alla lettera a), proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della relativa struttura di supporto, autorizzando anche per il 2023 la spesa di 900.000 euro. Sia pure con una formulazione leggermente differente da quella precedentemente in vigore, si conferma che per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 il medesimo limite massimo di spesa, pari a 900.000 euro lordi, è stabilito a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. La lettera b) estende anche al 2023 l'autorizzazione di spesa di 150.000 euro per far fronte all'integrazione del contingente di esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto. Precedentemente, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 è stato previsto che agli oneri derivanti da tale integrazione, sempre entro il predetto limite complessivo di 150.000 euro, si provvedesse a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei. Il comma 7 dispone in relazione agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 1,05 milioni di euro per il 2023, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

L'articolo 7, comma 7-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende dal 2022 al 2023 le modalità di riparto, tra le fondazioni lirico-sinfoniche, della quota del Fondo unico per lo spettacolo (ora Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo), sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione attualmente previsti (lettera a)). La lettera b) estende dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche devono rendicontare l'attività svolta nel 2022 (attualmente l'anno di riferimento per la rendicontazione è il 2021), dando conto in particolare dell'attività realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

L'articolo 7, per mezzo dei commi 7-ter e 7-quater, introdotti nel corso dell'esame al Senato, rifinanzia l'autorizzazione di spesa per interventi a favore di enti e istituzioni culturali di 600 mila euro per il 2023 e di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026: ciò al fine di finanziare le attività dell'Accademia internazionale di Imola,  dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole.

L'articolo 7, comma 7-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che, a decorrere dal 2023, le risorse destinate all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale, operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, siano ripartite tra i soggetti beneficiari del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, nel settore Promozione - Progetti di perfezionamento professionale, ambito musica.

L'art. 7, comma 7-sexies, introdotto in sede di conversione dal Senato, opera tre interventi sulla disciplina (sperimentale) vigente in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo: i) ne differisce il termine ultimo di applicazione dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023; ii) amplia la finestra oraria di svolgimento, che passa dalle ore 8.00-23.00 alle ore 8.00-1.00, entro cui si può beneficiare del regime semplificato; iii) estende l'ambito di applicazione di tale disciplina anche alle proiezioni cinematografiche.

L'articolo 7, comma 7-septies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che i componenti delle Commissioni consultive per lo spettacolo presso il Ministero della cultura, nominati con decreti ministeriali del 19 e del 25 gennaio 2022 (relative alla danza, al circo e allo spettacolo dal vivo, al teatro e alla musica), restino in carica fino al 31 dicembre 2023.

L'articolo 7, comma 7-octies, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga (dal 30 settembre 2023) al 30 settembre 2024:

i)             il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all'art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni;

ii)            il termine di validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2024 (in luogo dell'attuale riferimento al 29 settembre 2022).

ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023

Relativamente al comparto difesa, il provvedimento interviene:

  •  prorogando al 31 dicembre 2023 il termine per procedere a talune assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa, delle Forze di Polizia - compresa l'Arma dei Carabinieri - e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 1, comma 1; comma 2, lettera b) e comma 8);
  • differendo al triennio 2022-2024 il termine per l'assunzione, da parte del Ministero della Difesa, di un contingente di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, appartenenti all'area III, posizione economica F1, e all'area II, posizione economica F2, per arsenali e stabilimenti militari (articolo 1, comma 9);
  • prorogando per il triennio 2022-2024 l'autorizzazione a bandire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di 431 unità di personale civile non dirigenziale del Ministero della Difesa ( art. 1, comma 10);
  • prorogando al 2024 il termine entro cui il Ministero della difesa può procedere alle assunzioni di personale -già autorizzate e finanziate - per le esigenze di funzionalità e compatibilità ambientale dell'Arsenale militare di Taranto (articolo 1, comma 11);
  • estendendo all'anno 2023 la possibilità di impiegare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze armate (oltre che delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) deceduto per attività di servizio anti Covid -19 (articolo 2, comma 2, lettera c) e comma 9);
  • prevedendo sino al 31 dicembre 2026 l'applicazione di modalità semplificate per lo svolgimento dei concorsi e dei corsi di formazione per le Forze armate, le Forze di Polizia, i Vigili del fuoco e l'amministrazione penitenziaria (articolo 2-bis, commi 1-6);
  • prorogando al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari (articolo 8, comma 8-bis);
  • prorogando al 30 settembre 2023 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, in attesa dell'intervento di riforma previsto dalla legge17 giugno 2022, n. 71 (articolo 14, comma 1).
ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023

Con riguardo alle norme in materia fiscale e finanziaria, il provvedimento interviene:

  • prorogando dal 2022 al 2023 l'autorizzazione al MEF ad assumere 20 unità di personale dirigenziale non generale e 50 unità di personale non dirigenziale da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze-Direzione della giustizia tributaria e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (articolo 1, comma 14);
  • prevedendo, a determinate condizioni, la promozione di alcuni marescialli aiutanti della Guardia di finanza al grado di luogotenente del ruolo ispettori della GdF (articolo 1-bis, commi 7-8);

  • prorogando al 30 giugno 2023 i termini della presentazione della dichiarazione IMU 2021, da parte dei soggetti passivi di tale imposta (articolo 3, comma 1);
  • prorogando anche per il 2023, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria  (articolo 3, comma 2);

  • prorogando al 1°gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all'obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria  (articolo 3, comma 3);
  • prorogando per l'anno 2023 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali  (articolo 3, comma 4);
  • prorogando al 30 giugno 2023 l'operatività della Commissione tecnica del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori, prevedendo l'apposita copertura finanziaria (articolo 3, comma 7);

  • prorogando nell'anno 2023 l'attività di segreteria tecnica svolta da Consap - concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. a supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del Fondo di indennizzo dei risparmiatori-FIR (articolo 3, comma 7-bis);
  • estendendo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la facoltà di sospendere l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (articolo 3, comma 8);
  • prorogando l'estensione alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 della disciplina di "sterilizzazione" prevista in origine dal decreto-legge n. 23 del 2020 (articolo 3, comma 9);
  • prorogando al 30 giugno 2023 l'estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito e età (articolo 3, comma 10-bis);
  • sospendendo (tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023) i termini previsti per l'utilizzo dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto - entro un anno dall'alienazione della precedente - di una abitazione da adibire sempre a prima casa (articolo 3, comma 10-quinquies);
  • prorogando al 31 marzo 2023 il termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi nonché il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali (articolo 3, commi 10-octies-10-novies);
  • stabilendo il termine del 31 luglio 2023 sia per l'invio dei dati relativi a rimborsi non ancora effettuati per dati errati o mancanti, sia per la promozione delle controversie del programma cashback (articolo 3, comma 10-decies);
  • prorogando l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2023 (articolo 3, comma 10.1);
  • modificando la disciplina di alcune misure a favore del contribuente (definizioni agevolate della pretesa tributaria) introdotte dalla legge di bilancio 2023 (articolo 3-bis);
  • prorogando al 30 giugno 2023, per un importo pari alla metà di quanto dovuto, e al 30 novembre 2023, per la restante metà, il termine dei versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, dovuti dai soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa (articolo 10, comma 9);
  • posticipando dal 30 giugno al 30 novembre 2023 il termine ultimo per l'effettuazione di investimenti in "altri beni strumentali" nuovi (diversi dai beni strumentali, materiali e immateriali, tecnologicamente avanzati)  per cui - con riferimento all'anno 2022 - spetta un credito d'imposta al 6% (articolo 12, comma 1-bis);
  • prorogando dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 il regime del credito d'imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 12, comma 1-ter);
  • differendo dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel terzo trimestre dell'anno 2022, nonché introducendo un termine (16 marzo 2023) entro cui i beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a inviare all'Agenzia delle entrate l'importo del credito maturato nel 2022 (articolo 15, comma 1-quinquies);
  • estendendo al 2023 (in luogo di prevederla per il solo 2022) l'aliquota di accisa ridotta del 50 per cento (in luogo della riduzione del 40 per cento) per i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, nonché l'aliquota di accisa ridotta (del 30 o del 20 per cento, secondo il volume della produzione) già disposta nel 2022 in favore dei piccoli birrifici, ovvero con produzione da 10.000 a 60.000 ettolitri. Viene altresì rideterminata la misura generale dell'accisa sulla birra, abbassandola da 2,99 a 2,97 euro per l'anno 2023 e riportando la misura a 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 2024 (articolo 15-bis);

  • prorogando il mandato degli organi dell'Istituto per il credito sportivo (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato gestione fondi speciali e Collegio dei sindaci) al 30 giugno 2023 (articolo 16, comma 3).
ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023

In materia energetica, il decreto-legge prevede:

  • il rinvio dal 25 agosto al 25 dicembre 2023 del termine per l'esercizio della delega legislativa contenuta nella legge annale per la concorrenza 2021 (L. n. 118/2022) per razionalizzazione e la semplificazione della disciplina sulle fonti rinnovabili (art. 1, comma 9 della legge di conversione);
  • la proroga dal 30 novembre 2022 al 30 giugno 2023 del termine entro il quale il GSE è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato i proventi derivanti dall'attuazione da febbraio ad agosto 2022 del meccanismo di compensazione a due vie applicabile a taluni produttori di energia da fonte rinnovabile (art. 3, comma 10-ter);
  • la proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2023 della sospensione dell'efficacia delle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo (tale sospensione, si precisa, non si applica alle clausole che consentono all'impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla loro scadenza) (art. 11, comma 8);
  • che le risorse del fondo istituito con legge di bilancio 2023 per il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, pari a 220 milioni di euro, siano destinate prioritariamente per finanziare meccanismi di reintegrazione di morosità a favore degli esercenti il servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di ultima istanza (art. 11, comma 8-bis);
  • la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per l'adozione del decreto ministeriale di incentivazione del biometano, previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 11, comma 8-octies)
  • che il programma previsto dal D.L. n. 14/22 per ridurre la dipendenza dal gas del sistema energetico di massimizzazione dell'impiego di impianti alimentati da altre fonti possa comprendere l'utilizzo, oltre che degli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili anche degli impianti alimentati da combustibile convenzionale fino al 31 marzo 2024, anche se a tal data sarà finito il periodo emergenziale (art. 11, comma 8-novies).
ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023

Si sintetizzano, di seguito, le principali misure in materia di enti locali recate dal provvedimento, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura in Senato.

L'articolo 1, comma 22-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che le assunzioni di personale, a tempo indeterminato e determinato, programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, e autorizzate per l'anno 2022, possono essere perfezionate fino al 30 giugno 2023, anche in condizione di esercizio provvisorio.

L'articolo 1, comma 22-ter, introdotto dal Senato, dispone la disapplicazione delle sanzioni previste, a decorrere dall'anno 2023, per la mancata presentazione, da parte degli enti locali beneficiari dei contributi del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (c.d. Fondone COVID), delle certificazioni riferite agli anni 2020 e 2021, qualora gli enti locali inadempienti provvedano a trasmettere le predette certificazioni entro il 15 marzo 2023.

L'articolo 3, comma 5-bis, introdotto dal Senato, dispone il rinvio del pagamento del contributo relativo al 2022 a favore del comune di Palermo, il quale ha stipulato a gennaio 2023 un Accordo con il Governo per il ripiano del disavanzo, ai sensi della disciplina introdotta dalla legge di bilancio per il 2022. A favore dello stesso comune si dispone il differimento di un termine per la definizione transattiva dei debiti commerciali connessa all'Accordo.

L'articolo 3, comma 10-quater, introdotto dal Senato, proroga di tre mesi, fino al 31 marzo 2023, il termine entro il quale i comuni capoluogo di provincia che hanno presentato la proposta di accordo per il riequilibrio finanziario, non ancora sottoscritto con il Governo, possono presentare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ovvero l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

L'articolo 3, comma 10-septies, introdotto dal Senato, proroga da 48 mesi a 60 mesi – vale a dire, al 31 dicembre 2023 – il termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma.

L'articolo 3-ter, introdotto dal Senato, estende fino al 2025 l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione e dunque anche per le maggiori spese energetiche, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi. Si prevede, inoltre, che gli enti locali possano effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio e mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Si stabilisce, infine, che in caso di adesione da parte dell'ente locale ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2023 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga alle disposizioni del Testo unico degli enti locali.

L'articolo 3-quater, introdotto dal Senato, proroga fino al 30 giugno 2023 i termini di novanta e sessanta giorni previsti dal Testo unico degli enti locali ai fini della deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per gli enti locali che abbiano proceduto al rinnovo degli organi elettivi nell'anno 2022.

L'articolo 16-bis, introdotto dal Senato, interviene sulla norma della legge di bilancio 2023 che disciplina lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione degli enti locali, al fine di inserire, tra le potenziali finalità di utilizzo delle risorse, il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione dei comuni montani della dorsale appenninica.

L'articolo 20-bis, introdotto dal Senato, rifinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

Si segnala poi un gruppo di disposizioni in materia di elezioni ed amministratori locali:

  • l'articolo 1, comma 20, stabilisce che fino al 31 dicembre 2023 non trovi applicazione l'inconferibilità di incarichi di livello regionale (di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 39/2013) con riferimento ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi (anch'essa) i 15.000 abitanti; l'inconferibilità che non trova applicazione riguarda l'assunzione nella medesima regione, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, degli incarichi amministrativi di vertice della regione; degli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;
  • l'articolo 1, comma 20-ter, stabilisce che le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2022 per l'incremento delle indennità dei sindaci e degli amministratori locali stabilito dalla medesima legge, sono riconosciute ai comuni beneficiari anche qualora si tratti di comuni che abbiano adottato deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità prevista dalla normativa all'epoca vigente. La disposizione trova applicazione fino al 31 dicembre 2023 e a condizione che le risorse siano state utilizzate da tali comuni ai fini dell'incremento dell'indennità previste dalla citata legge di bilancio;
  • l'articolo 2, comma 7-ter, riduce dal 50% al 40% il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative che si svolgeranno nel 2023, nei comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista ed esclude, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tali comuni, il numero degli elettori iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero che non esercitano il diritto di voto. Viene dunque esteso anche al 2023 quanto già previsto, limitatamente alle elezioni del 2022, dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 41/2022

 

Infine, il comma 20-bis dell'articolo 1 modifica la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, l'attribuzione, in via provvisoria, ad un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. La modifica eleva la durata massima di tale attribuzione provvisoria; la norma vigente prevede che la titolarità in oggetto possa essere attribuita per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici ; la presente novella prevede un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile fino a ventiquattro. Resta fermo che la normativa transitoria (oggetto della novella parziale in esame) si applica fino al termine della durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023

Il provvedimento reca alcune disposizioni che intervengono in materia di giustizia.

In primo luogo, l'art. 1, comma 4, del disegno di legge di conversione prevede che il Governo debba dare attuazione alla delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online entro il termine del 31 maggio 2023.

Per quanto riguarda gli articoli del decreto-legge, l'art. 2-bis ai commi 7 e 8 reca disposizioni in materia di proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione del Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, il comma 7 riduce, esclusivamente con riguardo al concorso a 120 posti di allievo Commissario del Corpo di polizia penitenziaria bandito con decreto 24 giugno 2021, la durata del corso di formazione e di tirocinio prevista dalla normativa vigente. Il comma 8 autorizza invece l'assunzione di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria mediante scorrimento delle ultime graduatorie.

L'art. 3, comma 6, differisce di un anno tutti i termini indicati nell'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria. Pertanto, la cessazione - a regime - dell'incarico dei giudici tributari delle Corti di giustizia tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorre dal 1° gennaio 2028. La disposizione prevede di conseguenza che nel periodo transitorio, prorogato di un anno, la graduale riduzione dell'abbassamento del limite massimo di età per i giudici tributari comporti la cessazione dell'incarico al compimento dei 74, 73, 72, 71 anni.

L'art. 6, comma 8-bis, concerne la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 dell'ambito di applicazione di alcune norme relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di professioni o previste nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell'abilitazione professionale).

L'art. 8 reca specificamente proroghe di termini in materia di giustizia.

I commi da 1 a 4-bis prevedono una serie di proroghe di termini in materia di giustizia.

In particolare sono prorogati al 31 dicembre 2023:

- la facoltà di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 1);

- la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 2);

- la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (comma 3);

- il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni (comma 4);

- il blocco fino al 31 dicembre 2023 per il personale dell'amministrazione della giustizia della mobilità volontaria mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (comma 4-bis).

Il comma 4-ter,  da un lato, proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense del 2012 (lett. a) e, dall'altro, differisce di un anno anche l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2024 anziché dalla sessione 2023 (lett. b).

I commi 5 e 6, prorogano al 31 dicembre 2023 il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Lipari e Portoferraio.

Il comma 7 reca la copertura finanziaria.

Il comma 8, reca la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell'ambito del processo civile, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva.

Il comma 8-bis, reca disposizioni in materia di giustizia militare. La norma proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni relative al deposito mediante invio da posta elettronica certificata di atti, documenti e istanze nell'ambito dei procedimenti penali militari, contenute nel comma 3 dell'articolo 75 del decreto-legge n. 73 del 2021 (Decreto "Sostegni-bis"). Si dispone, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2023 gli effetti dell'applicazione del citato articolo 75, comma 3 (qui prorogata) sono fatti salvi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

I commi 8-ter e 8-quater, differiscono al 1° gennaio 2025 la data di efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti e alla soppressione delle relative sedi distaccate.

Il comma 9 proroga sino al 31 maggio 2023 l'obbligo di pagamento con sistemi telematici dell'anticipazione forfettaria prevista dall'articolo 30 del TU in materia di spese di giustizia.

Il comma 9-bis prevede che le disposizioni introdotte dalla riforma del processo civile (D. lgs. n. 149 del 2022) in materia di ascolto del minore e assunzione delle testimonianze nel procedimento in materia di persone, minori e famiglie si applichino ai procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023 (anziché successivamente al 28 febbraio 2023).

Il comma 10 prevede la proroga fino al 31 marzo 2025 dei contratti a tempo determinato previsti dall'art. 1, comma 925, della legge di bilancio per il 2021, nonché dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 255 del d.l. n. 34 del 2020, concernenti personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia impiegato nelle attività di eliminazione dell'arretrato e digitalizzazione del processo penale.

Il comma 10-bis proroga il termine (dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025) entro il quale il Ministero della giustizia può assumere con contratto a tempo indeterminato personale amministrativo, non dirigenziale, da impiegare nell'Area II-F1.

Il comma 11 reca la copertura finanziaria dei commi 10 e 10-bis.

Il comma 11-bis consente al Ministero della giustizia di utilizzare fino al 31 dicembre 2024 le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di direttori e cancellieri esperti.

I commi da 11-ter a 11-quinquies oltre ad incrementare la dotazione del Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich, con riguardo al triennio 2024-2026, prorogano anche i termini per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità dalle forze del Terzo Reich.

Infine, l'art. 12, comma 6-bis, modifica l'art. 389 del codice dell'insolvenza, stabilendo che le disposizioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D. Lgs. 122/2005 (Disposizioni per la tutela degli acquireti di immobili da costruire) in materia di assicurazione dell'immobile non si applicano agli immobili per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto.

ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023

In materia di comunicazioni:

  • si dispone che fino alla data del 31 dicembre 2023, il fornitore del servizio universale postale, provveda, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30 (articolo 12, comma 2-bis);
  • si prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy predisponga, entro 30 giorni, una procedura di gara per selezionare un operatore di rete radiofonica digitale che renda disponibile, senza oneri, per la Città del Vaticano, capacità trasmissiva con copertura nazionale, come previsto dall'Accordo con la Santa Sede del 2010 (articolo 12, commi 5 e 6);
  • si prevede l'applicazione anche per il 2023 del contributo per la conversione in digitale e per la conservazione in archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale (art. 12, co. 5-bis).

Con riferimento all'editoria:

• l'articolo 12, comma 2 posticipa al 30 settembre 2023 il termine di scadenza del contratto nazionale di servizio della RAI con il Ministero competente.

• l'articolo 12, comma 5-bis prevede l'applicazione anche per il 2023 del contributo per la conversione in digitale e per la conservazione in archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale. Il limite di spesa è pari a 2 milioni.

• l'articolo 17 reca proroga al 31 dicembre 2023 della durata dei contratti in essere stipulati dalle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa per l'acquisizione di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni (comma 1).

Reca, inoltre, una disciplina per la stipulazione dei nuovi contratti a venire (commi da 2 a 5, modificati al Senato).

Prevede, per questo riguardo, l'istituzione di un elenco di agenzie di stampa di rilevanza nazionale; ed autorizza le amministrazioni pubbliche ad acquistare servizi dalle medesime agenzie, attraverso la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

A tal fine stabilisce che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio operi quale centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, le autorità amministrative indipendenti nonché, su richiesta espressa, per gli organi costituzionali.

Dispone inoltre sulla formazione del predetto elenco delle agenzie.

Autorizza, infine, lo svolgimento di procedure di acquisto mediante le procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, per talune tipologie di servizi.

• l'art. 17-bis dispone l'applicazione per un biennio venturo di contribuzione di alcune misure agevolative per imprese editrici di quotidiani e periodici.

Si tratta di:

- l'applicazione di uno specifico criterio per l'accesso ai contributi per l'editoria (numero minimo di copie vendute pari al 25% di quelle distribuite per le testate locali, al 15% per le testate) e di una specifica modalità di calcolo per la determinazione dei contributi (ossia la possibilità di parificare il contributo a quello del 2019);

- facoltà di pagare i costi regolarmente rendicontati entro sessanta giorni dall'incasso del contributo pubblico.

In caso di insufficienza delle risorse, si prevede l'applicazione di un criterio di riparto proporzionale.

ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2023
Infrastrutture

L'articolo 10, comma 2, modificato dal Senato, proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine per la conclusione delle procedure di finanza di progetto previste per l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena. Contestualmente viene previsto, e disciplinato, anche per il 2022 il versamento di un acconto degli importi dovuti in relazione al subentro del nuovo concessionario.

L'articolo 10, comma 4, per i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, differisce al 31 dicembre 2023 il termine per il perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economico-finanziari presentati entro il 30 marzo 2020 e per il conseguente adeguamento delle tariffe autostradali.

L'articolo 10, comma 5, proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, già prevista per il triennio 2020-2022, di estendere dall'8 al 12% la percentuale degli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire a personale in servizio del Ministero per le attività di vigilanza sui concessionari e di monitoraggio delle opere pubbliche.

L'articolo 10, commi 11-quinquiesdecies e 11-sexiesdecies, introdotti dal Senato, proroga al 30 giugno del 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi finanziati dal D.L. 148/2017 (recante una serie di interventi caratterizzati dalla indifferibilità ed urgenza) e degli interventi finanziati dall'art. 1, comma 891 della legge 145/2018 per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po.

L'articolo 10, comma 11-septiesdecies, introdotto dal Senato, prevede la trasmissione annuale alle Commissioni parlamentari competenti dei piani economico-finanziari dei concessionari autostradali.

Contratti pubblici

L'articolo 3, comma 5, proroga, non oltre il 30 giugno 2023, l'applicazione dell'art. 144, comma 6, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'articolo 10, comma 4-bis, introdotto dal Senato, estende anche all'anno 2023 la possibilità, già prevista per l'anno 2022, per i concessionari di lavori pubblici, di provvedere, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto-legge 50/2022 (18 maggio 2022), e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023.

L'articolo 10, comma 8, proroga l'applicabilità fino al 30 settembre 2023 della disciplina di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo, del D.L. 76/2020, estendendo la relativa normativa anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza da COVID–19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree.

L'articolo 10, comma 11-duodecies, introdotto dal Senato, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine, previsto dall'art. 26, comma 8, primo periodo, del D.L. 50/2022, in materia di applicazione dei prezziari ai contratti pubblici.

ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023

In tema di lavoro, il decreto legge in esame:

  • proroga al 31 dicembre 2023 alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili (art. 1, c. 6, lett. a));
  • autorizza l'INPS al trattamento dei dati connessi all'attuazione di specifiche convenzioni stipulate con enti bilaterali o con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale, nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio in suo possesso necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali (art. 4, c. 9-duodecies e 9-terdecies);
  • proroga per il 2023 la procedura semplificata relativa al rilascio del nulla osta al lavoro per cittadini non comunitari il cui ingresso in Italia è regolato annualmente da appositi decreti (decreti flussi) (art. 9, c. 2);
  • proroga al 30 giugno 2023 il termine entro cui i fondi di solidarietà bilaterali e intersettoriali già esistenti al 1° giugno 2022 si devono adeguare alla nuova normativa sugli ammortizzatori sociali come modificata dalla legge di bilancio 2022 (art. 9, c. 3);
  • nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro, differisce al 30 giugno 2025 il termine finale di applicazione della norma che esclude l'applicazione dei limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore se il contratto tra agenzia e lavoratore è a tempo indeterminato (art. 9, c. 4-bis);
  • proroga al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, fragili rientranti nelle condizioni di fragilità di cui al DM 4 febbraio 2022 o più esposti a rischio di contagio su indicazione dei medici competenti, nonché per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 (art. 9, c. 4-ter, 4-quater e 5-ter);
  • prevede che le domande di accesso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza (art. 9, c. 5);
  • differisce al 1° luglio 2023 il termine inziale di applicazione della disciplina in materia di lavoro sportivo posta dal D.Lgs. 36/2021 e modifica il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo al 1° luglio 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) per i tesseramenti in atto al 30 giugno 2023 (art. 16, c. 1, 2 e 2-bis);
  • proroga il Fondo nuove competenze anche per il 2023 (art. 22-quater).

In tema di previdenza, il decreto legge in esame:

  • proroga al 2026 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato denominato isopensione qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (in luogo di 4 anni) (art. 9, c. 5-bis);
  • per le gestioni previdenziali esclusive, a cui sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici, proroga al 31 dicembre 2023 la sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, e differisce al 31 dicembre 2018 il riferimento ai periodi di competenza delle contribuzioni stesse (art. 9, c. 1).

ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023

In materia di politiche sociali, l'articolo 1, comma 5 del disegno di legge di conversione amplia il termine per l'esercizio della delega in materia di disabilità, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2021, n. 227: detto termine è posticipato al 15 marzo 2024.

Inoltre, il comma 7, articolo 1, del disegno di legge di conversione del decreto in esame ha previsto la proroga da 12 a 24 mesi - dall'entrata in vigore della legge 7 aprile 2022, n. 32, cd. Family Act (12 maggio 2022) - del termine per l'esercizio delle deleghe per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, ai fini della emanazione dei decreti legislativi delegati in tema di riordino e rafforzamento, in particolare, delle misure di sostegno all'educazione dei figli, nonché di sostegno e promozione delle responsabilità familiari. Il nuovo termine per l'esercizio delle deleghe viene quindi a cadere il 12 maggio 2024.

ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023

In materia di personale delle Pubbliche amministrazioni, il decreto legge in esame:

  • proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le P.A. possono procedere ad assunzioni derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni dal 2013 al 2021, fermi restando i limiti quantitativi posti originariamente con riguardo alle possibilità di assunzione in ciascun anno successivo alle cessazioni di riferimento (art. 1, c. 2, lett. a));
  • proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le amministrazioni dello Stato possono procedere ad assunzioni finanziate con il Fondo a ciò destinato, disposte in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (art. 1, c. 3);
  • proroga al 30 giugno 2023 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità possono essere assunti da parte della PA già utilizzatrice in posizione di lavoratori sovrannumerari (art. 1, c. 6, lett. b));
  • proroga all'anno 2023 il termine, attualmente fissato per l'anno 2022, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale previsto da specifiche disposizioni di legge allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (art. 1, c. 12);
  • proroga fino al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione per il Ministero dell'economia e delle finanze a reclutare un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato. Estende al 2023, inoltre, il termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di 550 unità di personale non dirigenziale da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni Tributarie (100) (art. 1, c. 13);
  • proroga talune disposizioni transitorie relative alla stabilizzazione del personale precario della P.A., in particolare:
    • con esclusivo riferimento agli assistenti sociali, proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il dipendente a tempo determinato deve maturare i tre anni di servizio richiesti al fine della suddetta stabilizzazione (art. 1, c. 19);
    • con esclusivo riferimento agli enti pubblici di ricerca, proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale è possibile per l'amministrazione ricorrere alle tipologie di stabilizzazione previste dalla normativa vigente (art. 6, c. 8-quater);
  • dispone che le assunzioni a tempo determinato o indeterminato programmate dagli enti in dissesto finanziario e autorizzate per il 2022 - fra cui anche quelle per l'attuazione del PNRR - possono essere pefezionate fino al 30 giugno 2023 anche se in esercizio provvisorio (art. 1, c. 22-bis);
  • salvo talune eccezioni, proroga al 31 marzo 2023 il termine entro il quale deve essere attivata la disciplina transitoria per l'inquadramento in ruolo del personale in distacco o comando alla data del 31 gennaio 2022, in deroga alle procedure di mobilità volontaria e senza il consenso dell'amministrazione di provenienza (art. 1, c. 22-quater);
  • limitatamente alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche, proroga per il 2023 l'applicazione della disciplina transitoria che prevede che le procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo siano indette per un numero di posti non superiore al 30 per cento di quelli presenti nel piano fabbisogni (art. 5, c. 7).

Un gruppo di disposizioni riguarda specificatamente il Ministero dell'interno:

  • l'articolo 1, comma 4, lettera b), proroga al 31 dicembre 2023 il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno autorizzate dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018);
  • l'articolo 1, comma 15 consente l'espletamento fino al 31 dicembre 2022 di alcune procedure concorsuali già autorizzate dal DPCM 24 aprile 2018 per il triennio 2018-2020, dal DPCM 20 agosto 2019 per il triennio 2019-2021 e dal DPCM 29 marzo 2022 per il triennio 2020-2022 per l'assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno;
  • l'articolo 1, comma 21, estende all'anno 2023 un'autorizzazione ad assumere 30 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato presso il Ministero dell'interno; si tratta del personale destinato alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali per investimenti comunali e per investimenti in favore del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, relativi ai progetti previsti dal PNRR.

 

Si segnala, poi, l'articolo 1, comma 22 che posticipa al 31 marzo 2023 il termine dell'autorizzazione per la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze di tutoraggio.

 

Infine, l'articolo 2, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023

In tema di salute, sono numerosi gli interventi concentrati soprattutto all'articolo 4 del decreto oggetto di conversione.

I commi 1 e 1-bis dell'articolo 4 prevedono modifiche alla disciplina delle forme premiali regionali a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, rispettivamente, estendendo anche al 2023 le modalità di riparto della quota premiale calcolata sulle risorse ordinarie stanziate per tale finanziamento, dirette alle Regioni che adottino misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio. Con una modifica inserita in sede referente, è stato inoltre disposto l'innalzamento allo 0,5 per cento della quota premiale per il 2023.

Il successivo comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2024 il Commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, organi, - come specificato in sede referente, da nominarsi con decreto del Ministro della salute -, deputati alla liquidazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana (Esacri), mentre il comma 2-bis, introdotto in sede referente, reca disposizioni relative alla copertura dei costi derivanti dal pagamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria come determinato a seguito della ricognizione effettuata dal commissario liquidatore.

Il comma 3 stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del SSN di procedere - in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi - al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, per fronteggiare l'emergenza pandemica. Tale peculiare possibilità di reclutamento, prevista dall'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, era stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2022.

Il comma 3-bis, introdotto in sede referente, prorogano al 31 dicembre 2023 la disciplina per il conferimento, da parte di enti ed aziende del SSN, di incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà erano esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2022) dei rapporti omologhi già in corso nel 2021 (in base alle relative norme transitorie).

Il comma 3-ter , anch'esso inserito nel corso dell'esame referente, allo scopo di garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN, anche in ragione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede che l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN possa essere integrato entro il 30 aprile 2023, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati. Possono presentare domanda anche i soggetti che hanno ricoperto l'incarico di commissario o sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario.

Inoltre, l'articolo 4, al comma 4, lettera a), prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) possa rinnovare, fino al 31 dicembre 2023, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022, fermi restando gli effetti delle proroghe eventualmente già intervenute per le medesime finalità (la norma previgente prevedeva che i succitati contratti potessero essere rinnovati o prorogati fino al 31 dicembre 2022). Alla lettera b) del comma 4 e al successivo comma 9 si dispone, rispettivamente, in ordine all'autorizzazione di spesa per l'anno 2023, ai fini dei rinnovi e/o delle proroghe in questione, e alla relativa copertura finanziaria.

Il successivo comma 5 modifica la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022, prorogandola di un anno, a tutto il 2023. Detti crediti, pertanto, si intendono già maturati in ragione di un terzo in tale periodo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza pandemica per COVID-19. Si specifica che il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023. Le nuove disposizioni intervengono anche sulla certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, prevedendo la possibilità dell'assolvimento dei corrispondenti obblighi formativi attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.

 Il comma 6, modificato in sede referente, proroga al 31 dicembre 2024 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e quelle di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica disposte con agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, estendendole all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) per mezzo di posta elettronica.

I commi 7 e 8 estendono a ciascun anno del biennio 2023-2024 l'accantonamento di risorse, pari a 38,5 milioni di euro a valere sul Fondo sanitario nazionale, in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute quali IRCCS e centri di riferimento nazionali, con attività prevalente nell'ambito della ricerca, assistenza e cura relativamente al miglioramento dell'erogazione dei LEA. I finanziamenti concernono: prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico e l'adroterapia per trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni.

Il comma 7-bis, inserito durante l'esame referente, dispone la proroga del Patto per la salute 2019-2021 fino all'adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria, in particolare disponendo il coordinamento di alcuni obiettivi del Patto con il decreto di attuazione della riforma degli IRCCS previsto come obiettivo del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il comma 8-bis dispone in ordine alle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, facendo confluire nel provvedimento in esame la disciplina già prevista a legislazione vigente, mediante novella all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 78/2015. Viene in particolare modificato il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici - relativamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 luglio 2022 -, sono tenute ad adempiere all'obbligo di ripiano posto a loro carico. In particolare, si stabilisce che le predette aziende fornitrici devono effettuare i propri adempimenti, in ordine ai versamenti in favore delle singole Regioni e Province autonome, entro il 30 aprile 2023.

Il comma 8-ter concerne la disciplina transitoria di cui all'articolo 3-quater del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, in materia di compatibilità di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale. In base alle modifiche testuali apportate dal comma in esame, l'applicazione di detta disciplina transitoria è prolungata fino al 31 dicembre 2023, con una innovazione relativa al monte ore complessivo settimanale che può essere dedicato alle altre prestazioni lavorative: quest'ultimo è aumentato da 4 a 8 ore.

I commi 8-quater e 9-decies dell'articolo 4, introdotti in sede referente, intervengono in materia di policlinici universitari, rispettivamente, estendendo anche alle attività svolte in regime d'impresa di tali strutture non costituite in azienda, la disciplina del credito d'imposta concesso per il 2023 (e non soltanto quindi nell'ambito delle attività non in regime d'impresa svolte in tale anno) e confermando la concessione di tale beneficio subordinatamente alla specifica autorizzazione UE riguardante la disciplina degli aiuti di Stato.

I commi 9-bis e 9-ter  sono volti a istituire, per gli anni 2023-2024, un Fondo per l'implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027 e a stabilirne i criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome in base alle specifiche esigenze regionali, mentre il comma 9-quater differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale e il comma 9-quinquies differisce al 31 dicembre 2023 il termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2022) entro il quale le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono adeguarsi, con l'approvazione dei relativi piani organizzativi, a standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, al fine di ottenere un contributo da parte della Regione o provincia autonoma.

I commi 9-septies e 9-octies, anch'essi inseriti in sede referente, introducono disposizioni volte a favorire lo smaltimento delle liste d'attesa per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, consentendo alle Regioni e Province autonome, rispettivamente, l'utilizzo di risorse correnti non fruite entro il 31 dicembre 2022 allo scopo di avvalersi di strutture private accreditate, e la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di derogare ai regimi tariffari ordinari.

I commi 9-novies e 9-undecies dell'articolo 4, inoltre, dispongono, rispettivamente, l'ulteriore proroga di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco e la modifica della designazione di uno dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione della medesima Agenzia oggetto di riorganizzazione, ad opera del Ministro dell'economia e delle finanze in luogo del Ministro della salute, mentre il comma 9-quaterdecies estende al 2023 la norma transitoria, già prevista per il 2021 e per il 2022, in base alla quale si assumono come Regioni di riferimento (cd. benchmark) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario tutte le cinque regioni individuate come le migliori in termini di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di equilibrio economico.

I successivi commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies incidono su una disciplina transitoria, posta dalla legge di bilancio 2022, volta alla stabilizzazione - mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il personale non più in servizio. Le modifiche introdotte, innanzitutto, estendono i termini entro i quali possono essere maturati i requisiti già prescritti ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. In secondo luogo, prevedono che la predetta disciplina si applichi, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, ad alcune tipologie di personale precario, anche reclutate con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio, nel rispetto di determinati limiti di spesa.

Il comma 9-octiesdecies innalza in via transitoria da 70 a 72 anni il limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il SSN. La possibilità dell'innalzamento è subordinata alla mancanza di offerta di personale medico convenzionato collocabile e non trova applicazione dopo il 31 dicembre 2026; la cessazione a tale data concerne anche i soggetti che si avvalgano della possibilità di prolungamento in oggetto e che compiano i 72 anni successivamente alla medesima data.

I successivi articoli 4-bis e 4-ter, inseriti nel corso dell'esame al Senato dispongono, rispettivamente, l'assegnazione in via esclusiva alla Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO) le attività di controllo antidoping, prorogando di conseguenza di un anno (nuovo termine 31 dicembre 2024) la presentazione del rapporto in materia del Comitato tecnico sanitario del Ministero della salute, e la proroga di alcune disposizioni vigenti accomunate dalla finalità dichiarata di rispondere alla domanda di personale delle strutture sanitarie: viene prolungata, da una parte, l'applicabilità di una disciplina transitoria in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione e, dall'altra, l'applicabilità di una normativa transitoria, a carattere derogatorio, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, integrandola con alcune prescrizioni ai professionisti interessati e con norme transitorie in tema ingresso di medici e infermieri stranieri assunti, presso strutture sanitarie, con tipologie contrattuali a tempo determinato. 

Inoltre, l'articolo 6, comma 5, proroga (dal 31 dicembre 2022) al 30 giugno 2023 il termine per l'emanazione del decreto di definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi. Il successivo comma 5-bis dispone la proroga al 31 gennaio 2025 del termine disposto dalle norme transitorie previste dalla normativa vigente ai fini del conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e LIST in tema di lingue dei segni, mentre il comma 6, non modificato al Senato, proroga al 31 dicembre 2023 alcuni termini concernenti autorizzazioni ad assumere e corrispondenti autorizzazioni di spesa, relative all'attivazione e al funzionamento di una tecnostruttura del Ministero dell'università e della ricerca finalizzata al rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario (Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario).

 

Il comma 1-sexies dell'articolo 15, inserito durante l'esame in sede referente, apporta poi alcune modifiche alla disciplina concernente le modalità di applicazione e riscossione, da parte dell'Azienda sanitaria locale (ASL), delle tariffe di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, per l'attuazione della disciplina e finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di alimenti e sicurezza alimentare.

Infine, il comma 1 dell'articolo 18, non modificato rispetto al testo iniziale, introduce alcune modifiche alla normativa vigente riguardante il nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, volte a: prorogare - da due - a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 23/2020, il termine per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, ed estendere a due anni – invece che uno - la prorogabilità del Commissario straordinario nominato allo scopo della predetta realizzazione.

ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023

L'art. 1, comma 7, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali in essere che il Ministero dell'istruzione e del merito (MIM), e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR), sono stati autorizzati a bandire dall'art. 3, comma 3-ter, del D.L. 1/2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale.

L'art. 5, comma 1, proroga dal 1° settembre 2022 al 1° settembre 2023 il termine per l'immissione in ruolo del personale interessato dalla procedura relativa alla copertura di posti di collaboratore scolastico già autorizzati di cui all'art. 58, comma 5-septies, del D.L. 69/2013, nell'ambito della stabilizzazione di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili.

L'art. 5, comma 2, proroga dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 il termine ultimo per l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, previsti dal PNRR, M4.C1, investimento 1.1.

L'art. 5, comma 3, proroga dall'anno 2022 all'anno 2023 il termine ultimo entro cui il Ministro dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso per la copertura del 50% dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, in luogo degli anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24.

L'art. 5, comma 4, estende al 2023 il regime giuridico della ripartizione dei finanziamenti degli ITS Academy già previsto in via transitoria per il 2022.

L'art. 5, come modificato in sede di conversione dal Senato, al comma 5: i) proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché per gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido; ii) ricomprende anche gli edifici, i locali e le strutture ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy fra quelli per i quali il termine di adeguamento alla normativa antincendio è già fissato al 31 dicembre 2024.

L'art. 5, comma 5-bis, introdotto in sede di conversione dal Senato, dispone anche per il 2023 (laddove nel testo originario si prevedeva per il 2021) l'assegnazione di una quota parte del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, pari a 1,5 mln di euro, al Ministero dell'istruzione e del merito per l'attivazione del sistema informativo nazionale, coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, secondo quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.

L'art. 5, comma 5-ter, introdotto in sede di conversione dal Senato, è volto a uniformare la durata in carica dei componenti elettivi (più volte prorogata) e non elettivi (invece, regolarmente rinnovati) dell'attuale Consiglio superiore della pubblica istruzione, fra i quali si è venuto a creare un disallineamento nella durata del mandato, stabilendola per tutti sino al 31 agosto 2024, in deroga alle disposizioni di cui al D.LGS. 233/1999

L'art. 5, comma 6, dispone la soppressione del termine del 31 dicembre 2021, ormai spirato, entro cui con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, devono essere definite, da un lato, idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento, dall'altro lato, scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

Il comma 7 dell'articolo 5 reca una norma di proroga, per l'anno 2023, con esclusivo riferimento alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) delle istituzioni scolastiche ed educative, dell'applicazione di una disciplina transitoria in materia di procedure selettive di progressione; tale disciplina transitoria è stata posta, per il triennio 2020-2022, per la generalità delle pubbliche amministrazioni ed è stata integrata, con riferimento al profilo professionale suddetto, da una norma specifica, relativa a soggetti già svolgenti le funzioni superiori, ovvero al personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012.

L'art. 5, comma 8, proroga all'anno scolastico 2023/2024 la possibilità (già prevista per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023) di conferire in via straordinaria incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia.

L'art. 5, comma 9, proroga all'anno scolastico 2023/2024 la facoltà (già accordata ininterrottamente sin dall'anno scolastico 2016/2017) per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR 81/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.

L'art. 5, comma 10, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere.

L'art. 5, comma 11, ripropone e proroga all'anno scolastico 2022/2023, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo d'istruzione, la previsione di cui all'art. 1, comma 6, del D.L. 22/2020. Si tratta, invero, di una proroga "selettiva" e limitata solo ad alcuni aspetti individuati dalla disposizione originaria, che, in via di sintesi, si sostanzia nella proroga anche al nuovo anno scolastico della sola deroga alla necessità di possedere il requisito concer­nente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento per l'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni.

L'articolo 5, comma 11-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, nel novellare l'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 126/2019 (L. n. 159/2019), fissa nel 1° giugno 2023 la data a decorrere dalla quale il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato (il testo vigente reca il termine "reclutamento") di complessivi 146 dirigenti tecnici, di cui 59 a decorrere dal 2024 e 87 a decorrere dal 2025.

L'art. 5, comma 11-ter, introdotto in sede di conversione dal Senato, al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei, proroga per l'anno 2023 il contributo di 250mila euro di cui essa beneficia ai sensi dell'art. 1, comma 385, lett. h), della L. 208/2015, nell'ambito di un elenco di stanziamenti a favore degli italiani nel mondo.

L'articolo 5, comma 11-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente, anche nell'a.s 2023/2024, la possibilità di effettuare le operazioni di assunzione a tempo determinato, sulla base della procedura concorsuale straordinaria prevista dall'articolo 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73 del 2021, limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'a.s. 2023/2024. I docenti che svolgono l'incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l'anno di formazione iniziale e prova nell'a.s. 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Si conferma da un lato la vigente previsione secondo cui le graduatorie formate a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale straordinaria prevista dall'articolo 59, comma 9-bis, del D.L. n. 73 del 2021 decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori. Dall'altro, si aggiunge la nuova disposizione che fa salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuare entro il limite dei posti attribuiti alla predetta procedura straordinaria e, comunque, non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie relative al concorso ordinario per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno da bandire con frequenza annuale e da espletare secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 46 del D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022)

I commi da 11-quinquies a 11-novies dell'articolo 5 - inseriti nel corso dell'esame al Senato - estendono fino all'a.s. 2025/2026 la validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017. Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, tali disposizioni prevedono lo svolgimento di un corso intensivo di formazione, con relativa prova finale, al quale sono ammessi i partecipanti al predetto concorso che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e che soddisfino determinate condizioni. I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del citato concorso e immessi in ruolo successivamente alle graduatorie concorsuali vigenti. In particolare, le immissioni in ruolo devono essere effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito secondo le modalità ordinarie previste dal regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica (DI n. 194/2022), e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria del corso-concorso indetto nel 2017 fino al suo esaurimento.

L'articolo 6, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale: - le università; - le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca; - gli enti pubblici di ricerca, possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della L. 79/2022, di conversione del D.L. 36/2022).

L'articolo 6, comma 2, differisce (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine per l'erogazione delle somme residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia universitaria.

L'articolo 6, comma 3, estende dall'a.a. 2022-2023 all'anno accademico 2023-2024 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento cosiddette "143".

L'articolo 6, comma 4, alla lettera a), come modificata nel corso dell'esame al Senato, proroga (dall'a.a. 2023/2024) all'a.a. 2024/2025 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La lettera b) differisce (dall'anno accademico 2023/2024) all'anno accademico 2024/2025 l'abrogazione di alcune disposizioni legislative prevista dal suddetto regolamento.

L'articolo 6, comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, differisce (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale i diplomi accademici rilasciati dalle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica all'esito dei percorsi formativi in vigore prima della riforma operata con la L. 508/1999, sono riconosciuti come equipollenti – congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado – ai diplomi accademici di secondo livello.

L'articolo 6, comma 4-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di reclutare, per l'a.a. 2023/2024 e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato, nelle more della piena attuazione del regolamento disciplinante le procedure di reclutamento del personale delle medesime istituzioni.

Il reclutamento deve essere prioritariamente effettuato a valere:

- sulle vigenti graduatorie formate nell'ambito dei processi di statizzazione delle istituzioni alta formazione artistica musicale e coreutica non statali;

- nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli;

- e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi ai quali devono conformarsi le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni in base all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), della disposizione recata dall'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 165/2001, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

L'articolo 6, comma 5-bis, inserito durante l'esame al Senato, proroga al 31 gennaio 2025 il termine disposto dalle norme transitorie previste dalla normativa vigente ai fini del conseguimento dell'attestazione per l'esercizio della professione di interprete in LIS e LIST in tema di lingue dei segni.

L'articolo 6, comma 7, proroga (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il MUR è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale assegnato alla Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il medesimo MUR. La Struttura è costituita da un numero complessivo di quaranta unità di personale, delle quali una con qualifica dirigenziale di livello generale, tre con qualifica dirigenziale di livello non generale e trentasei unità appartenenti alla III area funzionale, posizione economica F1.

L'articolo 6, comma 8, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021. Conseguentemente, la presentazione delle domande per il sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissato dal 7 febbraio al 7 giugno 2023. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023. Il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 è avviato entro il 31 luglio 2023.

L'articolo 6, comma 8-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2021/2022 sia prorogata al 15 giugno 2023.

L'articolo 6, comma 8-quater - inserito al Senato - proroga, con esclusivo riferimento agli enti pubblici di ricerca - di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 -, al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale è possibile per l'amministrazione ricorrere alle tipologie di stabilizzazione del personale previste dalle norme transitorie di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.

L'art. 6, comma 8-quinquies, introdotto in sede di conversione dal Senato, differisce dal 31 dicembre 2021 (decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della L. 240/2010, il 29 gennaio 2011) al 31 dicembre 2025 (quattordicesimo anno successivo alla medesima entrata in vigore) il termine ultimo per attivare il procedimento di chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università procedente, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN).

L'articolo 6, comma 8-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga la durata dell'abilitazione scientifica nazionale dei docenti universitari da 10 a 11 anni.

ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023

Comparto sicurezza e vigili del fuoco

 

Un primo gruppo di disposizioni riguarda in generale le assunzioni del personale del comparto sicurezza e vigili del fuoco. Si tratta delle seguenti disposizioni:

  • l'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera b) prorogano al 31 dicembre 2023 le autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, valevoli per l'anno 2013 e per l'anno 2014, le quali erano state prorogate di anno in anno fino al 31 dicembre 2022;
  • l'articolo 1, comma 8, proroga al 31 dicembre 2023 (dal 31 dicembre 2022) la possibilità di effettuare assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia ordinarie sia straordinarie, previste dalle norme di settore;
  • l'articolo 2, comma 2, lettera c) estende all'anno 2023 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata.

 

Vigili del fuoco

 

Un secondo gruppo di disposizioni riguarda in particolare il Corpo dei vigili del fuoco e dispone la proroga fino al 31 dicembre 2023 della validità delle graduatorie delle seguenti procedure concorsuali:

  • procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019 (articolo 2, comma 2, lettera a);
  • concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Ministero dell'interno n. 237 del 14 novembre 2018 (articolo 2, comma 3);
  • concorso pubblico a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata nell'aprile 2021 (articolo 2, comma 7-bis).

 

Polizia di Stato

 

Un altro gruppo di disposizioni riguarda il personale delle Polizia di Stato:

  • l'articolo 1-bis, ai commi da 1 a 6, dispone l'integrale scorrimento della graduatoria del concorso interno per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato indetto nel 2019 (comma 1) e della graduatoria del concorso per 1.000 sostituti commissari indetto nel 2020 (comma 2, lett. a); si prevede poi l'ampliamento della qualifica di vice ispettore nella misura massima di ulteriori 1.356 unità utilizzando la graduatoria dei candidati idonei nell'ambito del concorso interno per 1.141 posti per vice ispettore (comma 2, lett. b); viene poi fissato al 2028, in luogo del 2027, l'anno in cui bandire il secondo dei due concorsi straordinari per titoli ed esami per la qualifica di ispettore superiore, riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e viene aumento il numero dei posti messi a concorso per entrambi i concorsi (comma 4);
  • l'articolo 2, comma 4-bis, proroga dal 1° gennaio 2024 al 1° gennaio 2025 il termine a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni concernenti il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante l'ordinamento del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato

 

Procedure concorsuali

 

L'articolo 2-bis, ai commi 1-6, dispone che fino al 31 dicembre 2026 si applichino modalità semplificate di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna.

Inoltre si prevede una facoltà di abbreviare la durata dei corsi di formazione, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. E si dispone una durata abbreviata dei corsi di formazione per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato (nonché del conseguente tirocinio operativo).

Una disposizione analoga prevede la possibilità di semplificare, a regime, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali della Polizia di Stato anche attraverso lo svolgimento delle prove con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza (art.1-bis, comma 3).

 

Servizi antipirateria

 

L'articolo 2, commi 5 e 6, proroga fino al 31 dicembre 2023 l'esonero per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno. Fino a tale data possono pertanto essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa (ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011).

 

Servizi di informazione per la sicurezza

 

L'articolo 21, comma 1, proroga dal 31 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste dal decreto-legge 7/2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:

  • il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo;
  • al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione;
  • le identità di copertura degli addetti dei servizi di sicurezza possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate;
  • l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

 

Inoltre, l'articolo 21, comma 2, proroga al 31 gennaio 2024 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023

L'art. 1, comma 3, del disegno di legge di conversione, introdotto in sede referente al Senato, proroga di due mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 86/2019 (recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»), limitatamente a quelli che non siano già scaduti. Si tratta, in particolare, delle deleghe integrative/correttive conferite: dall'art. 6, comma 3 (in  materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive ed accesso ed esercizio della professione di agente sportivo); dall'art. 7, comma 4 (riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi); dall'art. 8, comma 4 (semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi); dall'art. 9, comma 3 (in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). Il termine di esercizio è prorogato di due mesi. Risulta, a livello temporale, ancora aperto anche il termine per l'esercizio della delega integrativa e correttiva conferita dall'art. 5, comma 3 (riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo), con la peculiarità che questa è già stata esercitata dal decreto legislativo integrativo e correttivo n. 163 del 2022.

 

L'articolo 16, comma 5, autorizza la società Sport e salute S.p.A. a trattenere le somme ad essa trasferite per il pagamento di un'indennità connessa all'emergenza pandemica in favore di alcune categorie di collaboratori sportivi, alle seguenti condizioni:

- che tali somme non siano state ancora riversate all'entrata del bilancio dello Stato;

- che esse non siano state utilizzate;

- che siano risultate eccedenti rispetto allo stanziamento originario pari a 220 milioni di euro per il 2021.

Una modifica approvata dal Senato autorizza inoltre la Società Sport e Salute S.p.A. ad impiegare parte di tali somme al fine di sostenere l'incremento dei costi di approvvigionamento energetico dei centri tecnici federali degli organismi sportivi.

Il trattenimento di tali somme è autorizzato in deroga ad alcune disposizioni legislative espressamente richiamate dal comma in esame:

- a quella che ha previsto che le predette somme trasferite alla società Sport e salute S.p.A. e non utilizzate dovessero essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021 (articolo 44, comma 13, del D.L. n. 73/2021 - L. n. 106/2021);

- a quella che ha stabilito che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento della suddetta indennità, ma non utilizzate, dovessero essere riversate, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base (articolo 6, comma 1, del D.L. n. 127/2021 - L. n. 165/2021).

L'articolo 16-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 40 del decreto legislativo n. 40 del 2021, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, prorogando al 31 ottobre 2023 il termine entro il quale le Regioni devono adeguarsi alla nuova normativa di cui al predetto decreto legislativo e al 31 ottobre 2024 il termine entro il quale devono adeguarsi alla stessa i gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita.

 

 

ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023

In materia di sviluppo economico il decreto-legge prevede:

  • la proroga al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale il Ministero delle imprese e del made in Italy può assumere a tempo indeterminato trenta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, con concorso pubblico, per lo svolgimento delle attività derivanti dall'attuazione della direttiva 2015/2436 sui marchi d'impresa (art. 1, comma 5);
  • la proroga fino al 31 dicembre 2023 della facoltà per gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni all'uso del suolo pubblico di disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, strutture amovibili in aree di interesse culturale o paesaggistico (art. 1, comma 22-quinquies);
  • il differimento al 1° gennaio 2024 dell'applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica per assicurare lo svolgimento da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical delle proprie attività (art. 3, comma 10);
  • la proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, del termine entro il quale la regione siciliana può provvedere alla riorganizzazione del proprio sistema camerale (art. 12, comma 4);
  • che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione "Centro italiano per il design e i circuiti integrati a semiconduttore" e sono nominati i relativi organi sociali sia adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy entro il 1° aprile 2024 (art. 12, comma 6-ter);
  • il differimento dell'operatività delle disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI le esportazioni di rottami ferrosi dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023; contestualmente, è ridimensionato l'obbligo di notifica preventiva delle esportazioni di rottami ferrosi, ancorandolo a quantitativi determinati: più di 250 tonnellate, o 500 tonnellate nell'arco di un mese solare. infine, si dispone poi che l'omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie sopra indicate, non dia luogo all'applicazione di sanzioni (art. 12, commi 6-quater e 6-quinquies);
  •  la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, del periodo di applicazione delle misure straordinarie, a valere sul fondo legge n. 394/1981, a  sostegno della patrimonializzazione delle imprese esportatrici in Ucraina, Russia e Bielorussia. Viene anche disposta una estensione della platea delle imprese che vi hanno accesso (il loro fatturato deve derivare da esportazioni, dirette o indirette, verso i predetti paesi, sulla base non più degli ultimi tre bilanci, ma dei due bilanci 2020 e 2021 e il fatturato derivante dalle predette esportazioni deve essere almeno pari, non più al 20 ma al 10 percento. Inoltre, ai fini dell'accesso ai finanziamenti agevolati del Fondo legge 394/1981, le comprovate difficoltà cui devono far fronte le imprese esportatrici beneficiarie (rincari o impedimenti derivanti dalla crisi Ucraina) possono essere considerate non solo a livello di singola impresa, ma anche a livello di gruppo e di filiera (art. 13, commi 2 e 3);
  • la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 del termine sino al quale la Regione Emilia Romagna, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, opera in qualità di stazione appaltante, con i poteri e con le modalità consentite ai Commissari straordinari per le opere pubbliche (art. 13, comma 4);
  • il differimento dell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge sulla concorrenza 2017 per l'inosservanza degli obblighi di trasparenza in materia di erogazioni pubbliche (sui siti istituzionali, per le associazioni e fondazioni, e nella nota integrativa, per le imprese). Le sanzioni non si applicano quindi nell'anno 2023, ma iniziano ad applicarsi dal 1° gennaio 2024 (art. 22).
ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2023

In materia di trasporti, il decreto:

  • abilita alla conduzione di veicoli, fino al 31 dicembre 2023, i residenti in Italia con patenti rilasciate nel Regno Unito (art. 2, comma 2, lett. b);
  • differisce al 1° gennaio 2024 il divieto di circolazione per i veicoli a benzina o gasolio  Euro 2, delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale   (articolo 10, al comma 1);
  • differisce al 31 dicembre 2023 l'entrata in vigore di una serie di disposizioni in materia di trasporti eccezionali (art. 10, co. 6),
  • proroga ulteriormente al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale è consentito anche agli ispettori autorizzati effettuare gli accertamenti relativi alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, prevista dal Codice della strada (art. 10, co. 6-bis);
  • proroga al 31 dicembre 2023 il termine che consente che le prove pratiche per il conseguimento della patente di guida, in conto privato, possano essere svolte, anche da personale degli Uffici della Motorizzazione civile in quiescenza già abilitato (articolo 10, comma 6-ter);
  • proroga al 30 giugno 2023 le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico (articolo 10, comma 7);
  • autorizza le Autorità di sistema portuale a erogare risorse a favore di fornitori di lavoro e imprese titolari di contratti d'appalto nel settore portuale, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per il 2023 (articolo 10, comma 7-bis);
  • differisce al 31 dicembre 2023 l'obbligo dei gestori dei servizi di navigazione sui laghi Maggiore, Garda e Como di versare gli utili di gestione all'entrata dello Stato. Inoltre estende da 3 a 5 anni il periodo del mandato del gestore (articolo 10, ai commi 11, 11-sexies e 11-septies);
  • proroga al 31 dicembre 2023 tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale e delle navi (articolo 10, comma 11-novies);
  • proroga al 31 dicembre 2023 l'autorizzazione, concessa all'ENAC a corrispondere a determinate categorie sociali un contributo per i biglietti aerei acquistati da e per Palermo e Catania (art. 10, co. 11-terdecies e 11-quaterdecies);
  • consente di destinare, fino a tutto il 2023, i proventi delle sanzioni amministrative per eccesso di velocità e dei parcheggi a pagamento comunali, alle spese energetiche degli enti locali (art. 11, co. 8-decies);
  • proroga, fino al 31 dicembre 2023 la gestione commissariale dell'Alitalia, con destinazione in prededuzione in favore dello Stato – anche per la voce degli aiuti di Stato ritenuti illegittimi - dei relativi proventi, al netto dei costi (art. 12, co. 1);
  • estende alle annualità 2023 e 2024 la concessione dei contributi per l'acquisto di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, destinando a tal fine una quota delle risorse stanziate per la concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli elettrici nuovi (articolo 12, comma 3);
  • consente alle imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, abilitate alle attività di autoriparazione, meccanica o motoristica o a quella di elettrauto, di proseguire l'attività per un ulteriore anno, rispetto al temine previsto inizialmente in 10 anni dalla legge n. 244 del 2012 (articolo 22-ter).

In materia di concessioni demaniali :

  • si proroga al 27 luglio 2023 il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di mappatura delle concessioni di beni demaniali – prevista dall'art. 2 della legge annuale per la concorrenza 2021. Inoltre, per le concessioni su beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale per finalità turistico-ricreative e sportive, agli enti concedenti è fatto divieto di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni su tali beni prima dell'adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega - prevista dall'art. 4 della legge annuale per la concorrenza  2021- per il riordino e la semplificazione della disciplina delle concessioni per scopi turistico-ricreativi e sportivi (art. 1, comma 8 della legge di conversione);
  • viene istituito un tavolo tecnico con il compito di acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto non solo del dato complessivo nazionale ma anche di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica transfrontaliera; si proroga inoltre dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere in presenza di ragioni oggettive (art. 10-quater );
  • si consente di mantenere installati fino al 31 dicembre 2023 i manufatti amovibili da parte dei titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con finalità turistico ricreative, nelle more del riordino della materia (art. 10-ter);
  • si proroga al 31 dicembre 2024, l'efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive (art. 12, co. 6-sexies);
  • si prorogano al 31 dicembre 2024 le concessioni demaniali associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (art. 16, comma 4).
ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2023
 
temi di Pubblica amministrazione