In seguito all'insorgenza in Cina della nuova epidemia di coronavirus e della sua rapida diffusione anche in altri Paesi, tra cui l'Italia, sono state adottate una serie di misure a livello nazionale ed internazionale dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione. Se ne dà conto in modo sintetico nella successiva esposizione che si sofferma, in modo particolare, sui provvedimenti adottati nel nostro Paese.
Per la risposta sanitaria si rinvia ai temi web Misure sanitarie per fronteggiare l'emergenza coronavirus e Misure di rafforzamento del personale sanitario nell'emergenza coronavirus;
Per le misure fiscali e finanziarie si rinvia allo specifico tema web.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti temi web:
- la Fase 2 per le attività produttive nell'attuale emergenza epidemiologica da COVID e il nuovo quadro UE sugli aiuti di Stato;
- le politiche sociali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;
- gli interventi in materia di lavoro;
- le misure adottate per il mondo dell'istruzione, per i beni e le attività culturali, nell'ambito dello sport e per il settore dell'editoria;
- le misure relative ai trasporti durante l'emergenza;
- le misure di finanza locale;
- le misure in materia di immigrazione;
Per un quadro generale dell'impatto finanziario dei provvedimenti e delle principali aree di intervento interessate si rinvia all'analisi predisposta dai Servizi di documentazione di Camera e Senato.
Qui le notizie, dal sito del Ministero della salute, su tutti i monitoraggi settimanali.
Ingresso o transito sul territorio nazionale
Il Dpcm 2 marzo 2021 ha fornito disposizioni, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, per gli spostamenti da/per l'estero, per i quali si è continuato a basarsi su elenchi di Paesi (Allegato 20) per i quali sono previste differenti limitazioni. Più precisamente:
Il D.p.c.m. 2 marzo 2021 ha inoltre confermato ed integrato le disposizioni delle seguenti ordinanze del Ministro della salute: Ordinanza 9 gennaio 2021 che ha previsto restrizioni agli ingressi per coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Ordinanza 13 febbraio 2021 che ha disposto il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia; Ordinanza 13 febbraio 2021 che ha disposto limitazioni all'ingresso e al transito nel territorio italiano, per le persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a 12 ore in Austria.
In entrambi i casi, senza la certificazione richiesta, è fatto obbligo di: a) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di dieci giorni di isolamento fiduciario, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio; b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento fiduciario.
Con la stessa ordinanza del 14 maggio sono state prorogate, fino al 30 luglio 2021, le misure restrittive nei confronti del Brasile (ulteriormente prorogate al 30 agosto 2021 dall'Ordinanza del 29 luglio 2021). Per quanto riguarda gli spostamenti da/per India, Bangladesh e Sri Lanka, il Ministro della Salute, con Ordinanza adottata il 18 giugno (vedi infra), ha prorogato fino al 30 luglio 2021 (successivamente prorogate al 30 agosto 2021 dall'Ordinanza del 29 luglio 2021) le misure contenute nell'Ordinanza 6 maggio 2021 e nell'Ordinanza 29 aprile 2021, recanti specifiche misure restrittive per i viaggiatori che abbiano soggiornato/transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka nei quattordicigiorni precedenti l'ingresso in Italia.
L'ordinanza del 2 giugno 2021 ha invece rimosso, al rientro in Italia, l'obbligo del tampone e della quarantena per coloro che hanno effettuato permanenze di durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione.
La successiva ordinanza 18 giugno 2021, in vigore dal 21 giugno al 30 luglio 2021, ha invece disposto che chiunque faccia ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del Dpcm 2 marzo 2021, ha l'obbligo di presentare una delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legge n. 52 del 2021, da cui risulti:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
c) effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
L'ingresso nel territorio nazionale è consentito, altresì, ai soggetti provenienti dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti d'America, a condizione che siano in possesso di una certificazione verde COVID-19 rilasciata dalle rispettive autorità sanitarie locali.
Le previsioni di cui supra, ovvero l'ingresso o il transito nel territorio nazionale con obbligo di presentazione di una delle certificazioni verde, non si applicano ai soggetti provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro), per i quali è fatto altresì obbligo di: a) sottoporsi, a prescindere dall'esito del test antigenico o molecolare, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio; b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di isolamento fiduciario.
I minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una delle certificazioni verdi di cui supra non sono tenuti ad effettuare, laddove previsto, l'isolamento fiduciario. Infine, per l'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.
L'ordinanza 24 giugno 2021 reca disposizioni volte a consentire in sicurezza l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale ai componenti delle delegazioni ufficiali invitate agli incontri della Presidenza italiana del G20 e delle riunioni ministeriali della coalizione anti-Daesh. Costituisce parte integrante dell'ordinanza, il protocollo di sicurezza recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione del G20».
Con l'ordinanza del 29 luglio 2021, il Ministero della salute è intervenuto, in base a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021 e con effetti dal 31 luglio e fino al 30 agosto 2021 (successivamente prorogati al 25 ottobre 2021 dall'Ordinanza del 28 agosto 2021) sugli elenchi dei Paesi di cui all'allegato 20 del medesimo DPCM per i quali sono previsti, a causa dell'emergenza pandemica COVID-19 in corso, limitazioni agli spostamenti in ingresso e in uscita dall'Italia.
Gli elenchi elenchi C e D contenuti nell'ordinanza del 29 luglio 2021 sono stati ulteriormente ridefiniti con l'ordinanza del Ministero della salute del 22 ottobre 2021, che ha inoltre rivisto la disciplina degli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'Allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021.
Come chiarito dalla Circolare del Ministero della salute n. 39648 del 3 settembre 2021, a cui si rinvia, l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2021 ha ridisegnato il regime dei paesi rientranti nell'Elenco D dell'Allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (come modificato dall'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021), escludendo l'isolamento fiduciario di cinque giorni per coloro che facciano ingresso nel territorio nazionale a seguito di contemporanea esibizione di una certificazione di vaccinazione anti-Sars-Cov-2 rilasciata al termine del prescritto ciclo nonché di una certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. All'interno di tale disciplina trovano collocazione le nuove disposizioni relative agli ingressi nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America. La circolare chiarisce anche le procedure richieste per l'ingresso dei minori. Restano inoltre soggetti a misure speciali Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.
Disciplina generale dal 31 agosto al 25 ottobre 2021
La disciplina generale per gli spostamenti da/per l'estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021, nell'Ordinanza 29 luglio 2021, in parte prorogata fino al 25 ottobre, e nell'Ordinanza 28 agosto 2021, in vigore dal 31 agosto al 25 ottobre 2021. Il DPCM continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi sono contenuti nell'Allegato 20 e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Disciplina generale dal 26 ottobre al 15 dicembre 2021
La disciplina generale per gli spostamenti da/per l'estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021 e nell'Ordinanza 22 ottobre 2021 che proroga alcune delle misure precedentemente previste e apporta novità rilevanti alla disciplina degli ingressi da Brasile, India e Sri Lanka, ora equiparati agli altri Paesi extraeuropei.
Come in precedenza per entrare in Italia con la Certificazione verde COVID-19 i viaggiatori dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni, attestate dalla Certificazione:
- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2;
- oppure esser guariti da COVID-19;
- oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico prima dell'ingresso in Italia con esito negativo.
Prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, tutti i passeggeri in arrivo in Italia, attraverso qualsiasi mezzo di trasporto hanno l'obbligo di compilare il Passenger locator form, come previsto dall'Ordinanza del 16 aprile 2021.
Si ricorda che la normativa italiana individua cinque elenchi di Paesi a cui si applicano misure differenti, più alcuni Paesi sottoposti a misure speciali.
Elenco A - San Marino, Città del Vaticano
Elenco B - Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all'elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.
Elenco C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Elenco D - Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell'isola di Cipro), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Uruguay, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao. Chiunque sia stato o abbia transitato nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia in uno dei Paesi in Elenco D deve sottostare ai seguenti obblighi per l'ingresso in Italia senza isolamento fiduciario di cinque giorni:
- compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell'ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l'autodichiarazione resa al vettore e può essere presentata indifferentemente in modalità digitale o cartacea;
- sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell'ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord e dalle isole il tampone deve essere fatto entro le 48 ore antecedenti all'ingresso in Italia;
- presentare contestualmente al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli la Certificazione verde COVID-19, o certificato equivalente, che attesti il completamento del ciclo vaccinale. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, possono, altresì, esibire la Certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l'avvenuta guarigione. Tali certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
Elenco E - Resto del mondo: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco. Non è più in vigore il regime restrittivo speciale per gli ingressi da Brasile, Bangladesh, India e Sri Lanka. Questi quattro Paesi, dal 26 ottobre e fino al 15 dicembre, salvo diverse disposizioni, rientrano ora pienamente in Elenco E.
In conseguenza della potenziale pericolosità della variante B.1.1.529 (variante Omicron) identificata in Sudafrica, la ordinanza del 26 novembre 2021, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui all'ordinanza del 22 ottobre 2021, vieta l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, a eccezione dei cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza, unitamente ai figli minori, al coniuge o alla parte di unione civile, a condizione che non manifestino sintomi da Covid-19. Al contempo, la circolare obbliga le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, anche se asintomatiche, a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, a sottoporsi a test molecolare, da effettuarsi per mezzo di tampone nonché a sottoporsi ad isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, con obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare al termine del periodo di isolamento.
L'ordinanza 30 novembre 2021 reca indicazioni (si veda l'Allegato contenente Linee guida) in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione dell'evento internazionale denominato «Rome MED 2021 - Mediterranean Dialogues». Più precisamente, il documento allegato fissa le misure di contrasto e contenimento 9 adottate dagli organizzatori della Conferenza al fine di garantire che l'incontro si svolga in sicurezza, assicurando l'effettività di tutte le misure precauzionali idonee a prevenire la diffusione del Coronavirus (COVID-19) e a tutelare la sicurezza sanitaria dei partecipanti.
Disciplina generale dal 16 dicembre al 31 gennaio 2022
La disciplina generale per gli spostamenti da/per l'estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021, nell'Ordinanza 22 ottobre 2021 e nell'Ordinanza 14 dicembre 2021, in vigore dal 16 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022. Come previsto dal DPCM 2 marzo 2021 l'ingresso in Italia prevede regole diverse a seconda del paese da cui si proviene, si continuano pertanto a utilizzare cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Elenco A: San Marino, Citta del Vaticano. Al momento, non sono previste limitazioni per gli spostamenti da/per gli Stati e i territori contenuti nell'elenco A;
Elenco B: Al momento, nessuno Stato rientra in questo elenco;
Elenco C: paesi UE, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco ed altri. In caso di soggiorno o transito dai Paesi dell'elenco C nei 14 giorni precedenti, è possibile entrare/rientrare in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario solo in presenza di tutte le condizioni seguenti:
- formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form - dPLF), in versione digitale o cartacea;
- risultato di un test antigenico rapido o molecolare, condotto con tampone e con esito negativo. Il test molecolare può essere effettuato nelle 48 (quarantotto) ore precedenti l'arrivo in Italia, il test antigenico nelle 24 (ventiquattro) ore precedenti l'arrivo in Italia;
- Certificazione Verde Covid-19 o altra certificazione equipollente, da cui risulti, alternativamente: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni; avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. Nel caso in cui l'ingresso in Italia avvenga senza la presentazione di una delle certificazioni (vaccinazione, guarigione) precedentemente indicate, è fatto obbligo di presentare al vettore, al momento dell'imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, il risultato di un test antigenico rapido o molecolare, condotto con tampone e con esito negativo. Il test molecolare può essere effettuato nelle 48 (quarantotto) ore precedenti l'arrivo in Italia, il test antigenico nelle 24 (ventiquattro) ore precedenti l'arrivo in Italia; sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 5 giorni, presso l'abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio; effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell'isolamento fiduciario. Sono previste deroghe a tali obblighi;
Elenco D: Argentina, Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell'isola di Cipro), Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Uruguay, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao. Per i passengeri provienienti da questi paesi è richiesto:
- formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF) da presentare al vettore al momento dell'imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli;
- certificazione "verde" COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo vaccinale ovvero certificazione equipollente, emessa dalle autorità sanitarie competenti a seguito di vaccinazione validata dall'EMA (Agenzia Europea per i Medicinali). In caso di mancata presentazione della certificazione di vaccinazione è comunque possibile entrare in Italia ma è fatto obbligo di: sottoporsi a test molecolare nelle 72 ore precedenti l'arrivo o test antigenico nelle 24 ore precedenti l'arrivo, condotto con tampone e risultato negativo, (termine ridotto a 48 ore per il test molecolare in ingresso dal Regno Unito); sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (informando la ASL competente per attivare la sorveglianza) presso l'indirizzo indicato nel dPLF, raggiungibile solo con mezzo privato, per un periodo di cinque (5) giorni; effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone, al termine dei cinque (5) giorni di isolamento;
- certificato che attesti il risultato negativo di un test molecolare o antigenico, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l'ingresso in Italia (se test molecolare) o ventiquattro (24) ore (se test antigenico). Il termine è ridotto a quarantotto (48) ore per il test molecolare dal Regno Unito (24 ore per test antigenico).
Per l'ingresso/rientro in Italia da Canada, Giappone o Stati Uniti si conferma la disciplina precedentemente applicata, ovvero: è possibile entrare in Italia anche con una certificazione di guarigione rilasciata dalle Autorità sanitarie locali. Nel caso in cui non vi siano altri soggiorni o transiti in Paesi diversi dai tre qui menzionati, nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia, chi voglia entrare/rientrare da questi Paesi senza sottoporsi a isolamento dovrà presentare: Passenger Locator Form debitamente compilato; Certificato di vaccinazione o di guarigione, rilasciato dalle Autorità sanitarie locali competenti; Risultato negativo di test molecolare condotto con tampone nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Italia, o test antigenico condotto con tampone nelle 24 ore precedenti l'ingresso in Italia. In assenza di certificato di vaccinazione o di guarigione, si dovrà comunque effettuare il test pre-partenza e, all'arrivo, sarà necessario sottoporsi a isolamento fiduciario per 5 giorni, con successivo test. Anche in questo caso sono previste deroghe agli obblighi stabiliti per l'ingresso da tutti i Paesi dell'Elenco D. Le deroghe sono riportate nella sezione dedicata.
Elenco E: si applicano misure restrittive speciali, fino al 31 gennaio 2022, per Sudafrica, Lesotho, Botswana, eSwatini, Zimbabwe, Malawi, Mozambico e Namibia. Sono confermate le misure restrittive gà vigenti: divieto di ingresso/transito in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato in questi Paesi nei quattordici (14) giorni precedenti; sospensione del traffico aereo dai suddetti Paesi, pur non applicandosi ai voli, anche indiretti, iniziati prima e non oltre l'adozione dell'Ordinanza stessa (26 novembre).Qui le eccezioni alla disciplina generale.
La circolare n. 1431 del 7 gennaio 2022 ha fornito chiarimenti in merito a: Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021, decreti-legge n.221 del 24 dicembre 2021 e n. 229 del 30 dicembre 2021. Fra l'altro si precisa che; l'obbligo di Green Pass Rafforzato non si applica ai voli internazionali ma solo ai voli che collegano le città italiane (voli nazionali, ad esempio Roma - Milano); chi effettua un transito in Italia provenendo dall'estero e con destinazione fuori dall'Italia (es. Francoforte – Roma – Atene) non è soggetto all'obbligo di Green Pass Rafforzato, purché non lasci l'area transiti dell'aeroporto. Lo stesso vale in caso di transiti marittimi o terrestri (con treno o pullman). In tutti questi casi, salvo deroghe, è necessario presentare un tampone negativo all'imbarco per l'Italia, in base alla disciplina prevista dall'Ordinanza 14 dicembre 2021 e quindi in base all'Elenco cui appartiene il Paese di provenienza ed è inoltre necessario conformarsi alla normativa del Paese di destinazione finale; il Green Pass Rafforzato non è richiesto inoltre in caso di transito dall'Italia (per meno di 36 ore) con mezzo privato per raggiungere il porto o aeroporto di partenza verso una destinazione estera (es. da Nizza a Genova in auto per imbarcarsi per Tangeri) o in caso di attraversamento del territorio italiano, con mezzo privato, per raggiungere la propria destinazione all'estero. In questo caso, è necessario seguire esclusivamente le disposizioni del Paese di destinazione; fino al 31 marzo 2022, per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico sul suolo nazionale (inclusi treni, traghetti e aerei), per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto, nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per le competizioni e gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è obbligatorio indossare mascherine di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
In base all'Ordinanza 14 gennaio 2022 Sudafrica, Lesotho, Botswana, ESwatini, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia tornano in elenco E dal 14 gennaio 2022. Pertanto alla data del 14 gennaio 2022, nessun paese è soggetto a misure speciali per quanto riguarda i viaggi da/per l'estero.
Disciplina generale dal 1 febbraio al 15 marzo 2022
Ai sensi dell'ordinanza 27 gennaio 2022, dal 1° febbraio al 15 marzo 2022, , per i viaggiatori provenienti dai Paesi dell'Unione Europea sarà sufficiente il "green pass" senza obbligo di tampone.
L'ordinanza fa seguito alla raccomandazione del 25 gennaio 2022 del Consiglio europeo su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia da COVID-19. La raccomandazione risponde al notevole aumento della copertura vaccinale e alla rapida introduzione del certificato COVID digitale dell'UE e sostituisce la precedente raccomandazione (2020/1475) sulla base di un approccio alla persona (con eccezione "delle zone in cui il virus circola a livelli molto alti"). Conseguentemente, i viaggiatori in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE valido non dovrebbero essere soggetti a ulteriori restrizioni alla libera circolazione; quelli non in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE potrebbero essere tenute a sottoporsi a un test prima dell'arrivo o entro 24 ore da esso. I viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale, i lavoratori transfrontalieri e i minori di età inferiore ai 12 anni dovrebbero essere esentati da tale obbligo. I tre valori che rendono possibile la libera circolazione restano gli stessi: "un certificato di vaccinazione per un vaccino approvato a livello europeo, se sono passati almeno 14 giorni e non più di 270 giorni dall'ultima dose della serie di vaccinazione primaria o se la persona ha ricevuto un richiamo (gli stati membri potrebbero anche accettare i certificati di vaccinazione per i vaccini approvati dalle autorità nazionali o dall'Oms), un risultato negativo del test PCR ottenuto non più di 72 ore prima del viaggio o un test antigenico rapido negativo ottenuto non più di 24 ore prima del viaggio (non più 48, ndr), un certificato di guarigione che indichi che non sono passati più di 180 giorni dalla data del primo risultato positivo del test".
La raccomandazione entra in vigore il 1° febbraio 2022, lo stesso giorno di un atto delegato che modifica il regolamento sul pass e prevede un periodo di accettazione di 270 giorni per i certificati di vaccinazione.
Disciplina generale dal 1° al 30 aprile 2022
Dall' 1 marzo 2022 (e fino al 31 marzo 2022), l'Ordinanza del 22 febbraio 2022 disapplica le misure previste dalle ordinanze del Ministro della Salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022. Inoltre, vengono eliminati gli elenchi dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale. L'ingresso in Italia sarà consentito presentando:
– digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea;
– certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente.
Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni con l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo. Gli spostamenti da/per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni. Per l'equivalenza dei vaccini somministrati da autorità estere si veda la circolare del 23 settembre 2021.
Le misure supra illustrate sono state prorogate al 30 aprile 2022 dall'ordinanza 29 marzo 2022.
L'ordinanza 28 aprile 2022 ha prorogato al 31 maggio 2022 le disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri. La novità riguarda il passenger locator form, che dal 1° maggio non sarà più necessario. Il documento era stato introdotto nell'estate del 2021 per regolare le partenze e conteneva tutte le informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid durante lo spostamento.
Per quanto riguarda i voli Covid tested, l'ordinanza del 14 maggio 2021 ha ha esteso la sperimentazione, già funzionante negli aeroporti di Roma e Milano, anche agli scali di Venezia e di Napoli. Nei voli Covid tested i passeggeri sono sottoposti a un test molecolare o antigenico prima della partenza e all'arrivo a destinazione e, se l'esito è negativo,sono autorizzati all'ingresso e al transito nel territorio nazionale senza necessità di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario. Finora i voli Covid tested coprivano solo la tratta fra gli Stati Uniti e l'Italia ma, nella nuova ordinanza, sono stati aggiunti come Paesi di provenienza anche il Canada, il Giappone e gli Emirati Arabi. Le ordinanze sono vigenti dal 16 maggio 2021 fino al 30 luglio 2021.
L'ordinanza del 18 ottobre 2021 chiarisce che i voli "Covid-tested" devono avvenire nel rispetto della disciplina di cui alle ordinanze 23 novembre 2020, 9 marzo 2021, 14 maggio 2021 e 11 agosto 2021. Pertanto, anche i passeggeri dei voli "Covid-tested" provenienti da Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone e Stati uniti d'America, hanno l'obbligo di sottoporsi, all'arrivo sul territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone.
Si specifica anche che possono accedere ai voli "Covid-tested" esclusivamente i passeggeri che nei 14 giorni precedenti all'imbarco non hanno soggiornato o transitato in Paesi classificati in Elenco E o in Paesi per i quali sono vigenti specifiche misure restrittive disposte con ordinanza del Ministro della salute (alla data del 18 ottobre 2021: Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka).
Ai sensi dell'ordinanza 28 ottobre 2021, la disciplina relativa alla sperimentazione dei voli «Covid-tested», di cui alle sopra illustrate circolari continua a produrre effetti fino al 31 gennaio 2022.
Corridoi turistici Covid-free
In premessa si ricorda che sono considerati "Corridoi turistici Covid-free" tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale, finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate.
L'ordinanza 0017549 del 28 settembre 2021 istituisce in via sperimentale, e con precisi protocolli di sicurezza, corridoi turistici Covid-free per mete turistiche extra UE. Si tratta di itinerari istituiti in via sperimentale e con precisi protocolli di sicurezza e sono operativi verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle aree di Sharm El Sheikh e Marsa Alam). Validità fino al 31 gennaio 2022.
L'ordinanza 27 gennaio 2022 proroga fino al 30 giugno 2022 la sperimentazione dei "Corridoi turistici COVID-free" come definita dall'ordinanza del Ministro della salute 28 settembre 2021 estendendola, altresì, verso Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket), Oman e Polinesia francese. Più in particolare, dal 1° febbraio 2022, i soggetti autorizzati allo spostamento verso le mete oggetto di sperimentazione dei "Corridoi turistici COVID-free", devono presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, l'attestazione rilasciata dall'operatore turistico, denominata "travel pass corridoi turistici", contenente le informazioni relative agli spostamenti, alla permanenza presso le strutture e alla polizza COVID. Inoltre, il test molecolare o antigenico previsto all'ingresso nel territorio nazionale può essere effettuato entro le ventiquattro ore successive al rientro nel territorio nazionale, con obbligo di isolamento fiduciario fino all'esito dello stesso. Nell'ambito della sperimentazione, gli operatori turistici comunicano ai competenti uffici del Ministero della salute, almeno cinque giorni prima del loro ingresso, la lista dei passeggeri che fanno rientro sul territorio nazionale, nonché dei singoli Paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo.
Qui le principali informazioni su Ingresso o transito sul territorio nazionale e voli Covid tested nel 2020.
L'ultimo aggiornamento è fornito dalla circolare circolare n. 705 dell'8 gennaio 2021 che suggerisce, per la definizione di caso COVID-19, l'utilizzo di:
Per quanto riguarda la classificazione dei casi, questi sono ritenuti:
A. caso possibile: una persona che soddisfi i criteri clinici;
B. caso probabile: una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico, OPPURE una persona che soddisfi i criteri radiologici;
C. caso confermato: una persona che soddisfi il criterio di laboratorio.
L'ordinanza è stata preceduta dall'Accordo in Conferenza unificata del 23 dicembre 2020 recante le Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021, contenente fra l'altro l'impegno, da parte del Governo, delle regioni, delle province autonome, delle città metropolitane e dei comuni, ognuno per la parte di propria competenza, di riprogrammare i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, per garantire, anche grazie a servizi aggiuntivi, il corretto svolgimento dell'anno scolastico.
Per la stessa finalità, si prevede di incentivare lo smart working nel settore pubblico e privato e la flessibilità degli esercizi commerciali.
In ambito sanitario, le regioni e le province autonome, in collaborazione con il Ministero della salute, sono tenute ad elaborare piani operativi per garantire l'applicazione degli screening della popolazione studentesca.
Test per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2
In premessa si ricorda che i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti:
- test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone naso-faringeo ad oggi il gold standard, o su campione salivare secondo i criteri previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021 (vedi infra);
- test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo dei test antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per l'emissione della Certificazione.
Sono al momento esclusi autotest rapidi, test antigenici rapidi su saliva e test sierologici.
La circolare n. 43105 del 24 settembre 2021 aggiorna le indicazioni sull'impiego dei test salivari per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2, con particolare riferimento al monitoraggio della circolazione virale in ambito scolastico, riprendendo le indicazioni contenute nel Rapporto "Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)", e nella messa a punto del "Piano di monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2", destinato alla scuola primaria e secondaria di primo grado, al fine di sorvegliare, attraverso una "rete di scuole sentinella", la diffusione del virus in ambito scolastico anche in soggetti asintomatici. La circolare evidenzia che recenti evidenze scientifiche sui test salivari molecolari hanno individuato valori di sensibilità compresi tra il 77% e il 93%, inoltre, alcuni studi condotti in ambito scolastico hanno riportato una elevata concordanza tra i risultati ottenuti con test molecolare salivare e con test molecolare su campione nasofaringeo e orofaringeo. Tuttavia, la circolare ribadisce comunque che il test molecolare su campione respiratorio nasofaringeo e orofaringeo resta, tuttora, il gold standard internazionale per la diagnosi di COVID-19 in termini di sensibilità e specificità. L'impiego dei test salivari molecolari richiede infatti un numero più elevato di passaggi che comportano tempistiche più lunghe per il processamento dei campioni. Pertanto, al fine di evitare il sovraccarico dei laboratori di microbiologia regionali, che in aggiunta alle attività ordinarie verranno impiegati nel monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico, e di assicurare adeguate risorse per garantire l'efficacia e la sostenibilità di tale attività di sanità pubblica, nonché far conto su evidenze più robuste circa le caratteristiche dei test eseguiti su tali matrici, i test molecolari su campione salivare, almeno in una prima fase di avviamento, potranno essere considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente: - in individui (sintomatici o asintomatici) fragili con scarsa capacità di collaborazione (ad esempio anziani in RSA, disabili, persone con disturbi dello spettro autistico),
oppure
- nell'ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico,
- per lo screening dei contatti di caso in bambini anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio,
- in operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito
lavorativo.
La circolare inoltre precisache l'utilizzo dei kit per la PCR va condotto in coerenza con la normativa sui dispositivi medicodiagnostici in vitro, e che i soggetti preposti all'organizzazione di attività di screening devono garantire che tutte le fasi avvengano secondo le indicazioni previste dal fabbricante, in particolare riguardo la possibilità di utilizzo della matrice salivare.
Inoltre, la circolare fa nuovamente presente, che le modalità di raccolta e la qualità della saliva possono condizionare notevolmente la sensibilità del test. Visto che la corretta raccolta del campione salivare rappresenta un passaggio cruciale, si raccomanda pertanto l'attenta osservanza delle indicazioni fornite dai produttori del dispositivo di raccolta utilizzato.
In caso di positività del test salivare molecolare non sarà necessario effettuare un test di conferma su campione nasofaringeo/orofaringeo.
I test antigenici rapidi su saliva, sulla base delle evidenze disponibili, non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, in quanto non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità. Inoltre, i test antigenici su matrice salivare sono al momento esclusi dall'elenco comune europeo dei test antigenici rapidi validi per ottenere la Certificazione verde COVID-19. Stanno emergendo alcune evidenze scientifiche riguardo il possibile impiego di test antigenici salivari basati su misurazione con strumenti di laboratorio , che tuttavia sono ancora in corso di valutazione per le applicazioni summenzionate.
L'impiego del test salivare molecolare viene invece raccomandato nell'ambito del monitoraggio scolastico della circolazione di SARSCoV-2, tenuto conto della facilità della raccolta del campione e dei vantaggi derivanti dalla minimizzazione dell'intervento di personale sanitario, la raccolta del campione salivare, nell'ambito del piano di monitoraggio scolastico della circolazione di SARS-CoV-2, può essere anche effettuata con modalità di auto-prelievo a domicilio da parte dei genitori/tutori (se previsto auto-prelievo dal fabbricante e in coerenza con la normativa sui dispositivi medici e le disposizioni regionali), seguendo un preventivo iter formativo per il conseguimento della necessaria confidenza con i dispositivi di raccolta.
La circolare del 14 maggio 2021 in premessa ricorda le indicazioni contenute nelle circolari n. 705 dell'8 gennaio 2021 e n. 5616 del 15 febbraio 2021 (vedi infra). La circolare chiarisce che l'uso della saliva per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARSCoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei. In questi casi, la saliva può essere utilizzata come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei per l'identificazione di infezione da SARS-CoV-2 preferibilmente entro i primi cinque giorni dall'inizio dei sintomi. Inoltre poiché il test su saliva prevede un metodo di raccolta non invasivo, può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARSCoV-2 in:
- individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo, per aumentare l'accettabilità di test ripetuti;
- individui molto anziani o disabili, sottoposti a screening, in caso di carenza di tamponi;
- testing nei bambini. A questo proposito la circolare chiarisce che i dati sull'uso della saliva in pazienti pediatrici sono limitati, anche se, data la semplificazione della tecnica di prelievo i test salivari possono rappresentare uno strumento utile per il monitoraggio e controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Alcuni studi pubblicati nel 2020 hanno rilevato sensibilità comprese tra il 53 e il 73%.
Un altro passaggio su cui la circolare si sofferma è la corretta raccolta del campione salivare, cruciale per la buona riuscita del test. Infatti, i campioni di saliva possono essere eterogenei (saliva orale, saliva orofaringea posteriore) e le diverse tecniche e sedi di raccolta possono avere un impatto sulla sensibilità del metodo. Inoltre, i campioni di saliva possono essere mucosi e viscosi, determinando difficoltà di lavorazione con i metodi e le attrezzature automatizzate di estrazione dell'RNA o di estrazione/amplificazione esistenti. Nel complesso, gli studi disponibili indicano una sensibilità diagnostica variabile dei test molecolari su campioni di saliva, in relazione alla tecnica di raccolta: una sensibilità maggiore è stata rilevata nella saliva orofaringea posteriore del primo mattino, mentre una sensibilità inferiore è stata osservata con la tecnica del "general spitting". Come già detto, la sensibilità diminuisce dopo i primi cinque giorni dall'inizio dei sintomi.
Considerando l'evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni pubblicate dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie(ECDC), la circolare n. 705 dell'8 gennaio 2021 fornisce aggiornamenti sulla strategia di testing e screening.
La circolare sottolinea che il test molecolare rappresenta il gold standard internazionale per la diagnosi di COVID-19 in termini di sensibilità e specificità e chiarisce che la metodica di real-time RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) permette, attraverso l'amplificazione dei geni virali maggiormente espressi, di rilevare la presenza del genoma virale oltre che in soggetti sintomatici anche in presenza di bassa carica virale, pre-sintomatici o asintomatici. Alla luce dell'emergenza di mutazioni del gene che codifica per la proteina spike, si sconsiglia l'utilizzo di test basati esclusivamente sul gene S per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2 mediante RT-PCR.
Per quanto rigarda i test antigenici rapidi che rilevano la presenza di proteine virali (antigeni), la circolare chiarisce che sono al momento disponibili diversi tipi di test antigenico: i test immunocromatografici lateral flow (prima generazione) ed i test di ultima generazione a lettura immunofluorescente con prestazioni che sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai test di RT-PCR (test molecolari), soprattutto se utilizzati entro la prima settimana di infezione. Il test antigenico rapido (preferibilmente test antigenici a lettura fluorescente o ancor meglio test basati su immunofluorescenza con lettura in microfluidica) va infatti eseguito il più presto possibile e in ogni caso entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi. In caso di eventuale risultato negativo il test deve essere ripetuto con metodica RT-PCR o con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni. Anche a seguito di un primo risultato negativo e in attesa del secondo test, restano tuttavia valide le misure previste dalla Circolare N. 32850 del 12 ottobre 2020 per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena.
Inoltre, nei casi in cui sia complesso l'utilizzo del tampone molecolare, o qualora sia necessario adottare con estrema rapidità misure di sanità pubblica, la circolare sottolinea che può essere considerato l'uso dei test antigenici rapidi in individui con sintomi compatibili con COVID-19 nei seguenti contesti:
• situazioni ad alta prevalenza, per testare i casi possibili/probabili;
• focolai confermati tramite RT-PCR, per testare i contatti sintomatici, facilitare l'individuazione precoce di ulteriori casi nell'ambito del tracciamento dei contatti e dell'indagine sui focolai;
• comunità chiuse (carceri, centri di accoglienza, etc.) ed ambienti di lavoro per testare le persone sintomatiche quando sia già stato confermato un caso con RT-PCR;
• in contesti sanitari e socioassistenziali/sociosanitari: o per il triage di pazienti/residenti sintomatici al momento dell'accesso alla struttura o per la diagnosi precoce in operatori sintomatici
Nel caso di asintomatici o sintomatologie lievi, i test molecolari restano gli strumentipiù sensibili, ma possono essere sostituiti dagli antigenici di ultima generazione:
• nelle attività di contact tracing, per testare contatti asintomatici con esposizione ad alto rischio;
• nelle attività di screening di comunità; per motivi di sanità pubblica (es. ambito scolastico, luoghi di lavoro, ecc). In tale situazione, il rischio di non rilevare tutti i casi o di risultati falsi negativi è bilanciato dalla tempestività dei risultati e dalla possibilità di effettuare test periodici;
• in contesti sanitari e socioassistenziali/sociosanitari quali comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per migranti), in aree con elevata trasmissione comunitaria per lo screening periodico dei residenti/operatori/visitatori. Riguardo RSA, lungodegenze e altre luoghi di assistenza sanitaria, l'impiego dei test antigenici rapidi di ultima generazione può essere considerato laddove sia necessario adottare con estrema rapidità misure di sanità pubblica.
Tale attività è effettuata di concerto e in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione e può essere svolta:
- presso lo studio del medico ovvero presso quello della forma organizzativa nella quale opera;
- nelle sedi messe a disposizione dalle Aziende/Agenzie (incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse dell'assistenza primaria).
Le Regioni, in forza delle disponibilità rilevate, possono inoltre prevedere, nell'ambito degli accordi integrativi regionali (AIR), anche forme di adesione dei medici al servizio di esecuzione del tampone al domicilio del paziente.
L'esecuzione dei test antigenici orali da parte del MMG o PLS riguarda per i propri assistiti:
a) i contatti stretti asintomatici individuati dal medico oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido;
b) caso sospetto di contatto che il medico si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido;
c) contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad una lista trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione al medico individuato.
Il DECRETO del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Salute del 3 novembre 2020 è stato adottato ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19 del decreto legge n. 137 del 2020 che ha regolamentato le modalità di coinvolgimento dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PDS) nell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi. Il decreto dispone che i PLS e i MMG, utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, anche attraverso sistemi di interoperabilità, predispongano il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti nonché, nel caso di esito positivo e in via opzionale, dei dati di contatto dell'assistito.
La circolare 35324 del 30 ottobre 2020 del Ministero della salute reca in allegato il documento "Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità pubblica", che fornisce indicazioni sui criteri di scelta dei test a disposizione, per un uso razionale e sostenibile delle risorse, nei diversi contesti. Il documento contiene una Tabella sinottica dei test da utilizzare nei principali contesti.
La circolare 31400 del 29 settembre 2020 "Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico" ha elencato i test disponibili a quella data per l'individuazione del SARSCoV-2 sottolineando che allo stato attuale delle conoscenze;
La Circolare del 3 aprile, ha precisato che i test diagnostici basati sui referti sierologici non possono essere considarti attendibili per determinare la diagnosi di positività all'infezione da SARS-CoV-2. Con la medesima circolare il Ministero ha fornito indicazioni per l'esecuzione di test diagnostici.
Indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena2020-2021
A seguire si indicano le Circolari contenenti indicazioni sui criteri per porre fine all'isolamento o alla quarantena in relazione all'infezione da SARS-CoV-2:
Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:
Contatti stretti (ad alto rischio). Per i seguenti contatti: - soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; - soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico.
Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
Per i contatti stretti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti dopo il completamento del ciclo primario non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Sul punto si rinvia anche alle Faq del Ministero dell'istruzione aggiornate al 5 febbraio 2022 ealle FAQ del Governo. Per la definizione di caso di sorveglianza e di auto-sorveglianza si rinvia alle FAQ dell'Istituto superiore di sanità.
La circolare n. 4761 dell'8 febbraio 2021 fa seguito alla prima circolare in materia dell'8 gennaio fornendo indicazioni operative circa l'integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/01 nel territorio nazionale.
La circolare n. 6251 del 17 febbraio 2021 dispone una ndagine rapida per la valutazione della prevalenza delle varianti VOC 202012/01 (ovvero lineage B.1.1.7-Regno Unito), P1 (ovvero Brasiliana), e 501.V2 (ovvero lineage B.1.351- Sud Africana) in Italia. L'indagine rapida è coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità; in collaborazione con le Regioni e PPAA ed in particolare con i laboratori da queste ultime identificati.
La circolare n. 54258 del 26 novembre 2021 comunica che il gruppo indipendente di esperti OMS "Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution (TAG-VE)" ha classificato la variante B.1.1.529 come VOC (Variant of Concern), attribuendo la denominazione di variante Omicron. L'aggiornamento del sito dell'European Centre for Disease Prevention and Control "Varianti SARS-CoV-2 di preoccupazione" , segnala la diffusione di una nuova variante VOC appartenente al lignaggio Pango B.1.1.529, finora rilevata in Botswana (6), Sud Africa (59), Hong Kong (2) e Israele (1). In Belgio è stato identificato un caso di SARS-Cov-2 da variante B.1.1.529 in una giovane donna che ha sviluppato i sintomi 11 giorni dopo aver viaggiato in Egitto via Turchia. La circolare sottolinea che la variante B.1.1.529 presenta un numero elevato di mutazioni del gene S rispetto al virus originale e mostra un S-gene target failure (SGTF) in RT-PCR. Sebbene finora non siano state effettuate caratterizzazioni virologiche e non ci siano prove di modificazioni nella trasmissibilità, nella gravità dell'infezione, o nella potenziale evasione della risposta immunitaria, si teme che l'elevato numero di mutazioni della proteina spike possa portare a un cambiamento significativo delle proprietà antigeniche del virus, . In via precauzionale, alla luce di quanto sopra riportato, la circolare raccomanda di:
- rafforzare e monitorare le attività di tracciamento e sequenziamento in caso di: o viaggiatori provenienti da Paesi con diffusione di tale variante e loro contatti; o focolai caratterizzati da rapido ed anomalo incremento di casi;
- applicare tempestivamente e scrupolosamente le misure previste dalla circolare n. 36254 dell'11 agosto 2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-Cov-2 in Italia ed in particolare della diffusone della variante Delta (lignaggio B.1.1.617.2)" e, nel caso di identificazione di variante B.1.1.529, applicare le misure già previste per la variante Beta.
La successiva circolare n. 55819 del 3 dicembre 2021 stima la prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2.
Con la nota circolare n°0014049 pubblicata il 30 luglio 2021, il Ministero della Salute ha chiarito che l'accesso dei visitatori alle strutture di ospitalità e di lungodegenza, RSA, residenze per anziani e disabili può essere effettuato tutti i giorni della settimana e che le visite possono durare fino a 45 minuti.
Accesso e visite sono disciplinate con la modalità dell'ordinanza 8 maggio 2021 che, vista la mutata situazione epidemiologica, ha consentito l'accesso dei familiari/visitatori alle strutture di ospitalità e lungodegenza, alle RSA, agli hospice, alle strutture residenziali e riabilitative per anziani e alle strutture socioassistenziali (comunque a tutte le strutture di cui al capo IV "Assistenza sociosanitaria" e di cui all'art. 44 del D.p.c.m. 12 gennaio 2017 c.d. Nuovi LEA) nel rispetto del documento recante Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale.
Il documento, allegato all'ordinanza di cui fa parte, chiarisce che l'accesso dei visitatori è consentito esclusivamente sulla base delle valutazioni della direzione sanitaria o del medico referente Covid della struttura. Inoltre, si prevede l'ingresso solo a visitatori o familiari in possesso di Certificazione Verde Covid o in alternativa dell'attestazione di una delle condizioni necessarie per il rilascio delle stesse (vaccinazione, guarigione, tampone positivo). La struttura garantisce una programmazione degli accessi lungo l'arco della giornata con modalità e forme che evitino assembramenti; gli accessi devono riguardare non più di due visitatori per ospite per visita e per una durata definita; restano le regole di distanziamento tranne che per i componenti del medesimo nucleo familiare; i familiari/visitatori, oltre ad esibire la Certificazione Verde, sono sottoposti al protocollo di sorveglianza già in uso presso la struttura; resta obbligatorio l'utilizzo di DPI e viene sconsigliato l'accesso di minori; in presenza di condizioni climatiche favorevoli devono essere sempre privilegiati gli incontri in spazi aperti e allo scopo dedicati; la visita al chiuso deve avvenire preferenzialmente in spazi dedicati esclusivamente a questa finalità ed è opportuno che la struttura identifichi spazi idonei, ampi e arieggiati; in presenza di specifiche condizioni psico-fisiche può essere valutata la visita all'interno del nucleo di degenza; l'uscita programmata degli ospiti dalle strutture richiede una specifica autorizzazione da parte delle Direzioni sanitarie/responsabili medici/referente Covid; le strutture sono tenute a garantire una regolare informazione ai familiari sulla situazione clinica degli ospiti.
La circolare 25420 del 4 dicembre 2020 parte dal presupposto che le persone con disturbi mentali e con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, ospiti in strutture residenziali comunque denominate, comunitàterapeutiche, gruppi di convivenza, case di cura accreditate, residenze sanitarie per disabili, che afferiscono ai Dipartimenti di salute mentale e ai Servizi Disabili Adulti, necessitano della massima attenzione nell'ambito delle strategie di prevenzione e controllo dell'epidemia da COVID-19. Nella prima fase emergenziale, le misure adottate per ridurre il rischio di trasmissione di SARS-CoV- 2 tra i residenti e gli operatori, il distanziamento fisico e le restrizioni ai contatti sociali hanno determinato una riduzione dell'interazione interpersonale e un impoverimento delle relazioni socioaffettive che possono favorire un aumento del disagio, della sofferenza e del senso di isolamento. Anche i familiari hanno dovuto affrontare la distanza dal proprio caro e la conseguente difficoltà; ad offrire sostegno e supporto affettivo in un momento particolarmente difficile. Nella fase emergenziale della c.d. "seconda ondata", al fine di preservare il benessere psicosociale degli ospiti e dei familiari, la circolare sottolinea invece la necessità di assicurare che le visite siano effettuate e che avvengano in sicurezza prevedendo adeguati dispositivi di protezione e adeguate condizioni ambientali evitando, laddove possibile, la sospensione di tutti i contatti con l'esterno. A tal fine, vengono fornite indicazioni per l'accesso di familiari e visitatori, e segnatamente, relativamente alla preparazione della struttura, ai momenti che precedono la visita e alle modalità relazionali e mezzi di comunicazione a distanza con cui deve svolgersi la stessa.
La circolare 30 novembre 2020 Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell'evenienza di assistiti positivi nella struttura, ricorda che il D.p.c.m. 8 marzo 2020 all'art. 2, comma 1, lettera q), ha sabilito che "l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità; e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è; limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è; tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione".Tale disposizione è stata poi riconfermata dai decreti successivi; da ultimo dal D.p.c.m. 3 novembre 2020.
Tenuto conto delle suddette indicazioni e in coerenza con quanto previsto dal rapporto dell'ISS "Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali", la circolare, al fine di ristabilire e favorire gli accessi dei visitatori in sicurezza, come già; messo in atto in alcune Regioni, raccomanda di promuovere strategie di screening immediato, tramite la possibilità; di esecuzione di test antigenici rapidi ai familiari/parenti/visitatori degli assistiti da effettuarsi direttamente in loco affinché, in caso di esito negativo, i visitatori siano autorizzati ad accedere alla struttura secondo le indicazioni fornite dal direttore della struttura. Il test molecolare è; invece raccomandato per l'ingresso di assistiti in larghe comunità; chiuse (RSA, strutture per soggetti con disabilità; mentale, altro) e per lo screening degli operatori sanitari/personale che operano in contesti ad alto rischio.
L'accesso ai visitatori nelle strutture socioassistenziali e sociosanitarie deve essere sospeso qualora sia presente un caso Covid-19 o un focolaio in atto.
Obblighi relativi al distanziamento sociale sono contenuti nei d.P.C.M. intervenuti nel periodo emergenziale, a cui si rinvia nella sezione dedicata. Con l'occasione preme qui sottolineare che i primi interventi relativi al distanziamento e all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree sono contenuti in norme di rango primario e secondario.
In tale ambito, si segnala l'Ordinanza del 1° agosto 2020, con la quale il Ministero ha ribadito l'obbligo di indossare le mascherine e di mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, quali i treni. Con l'Ordinanza del 16 agosto 2020 , è stato fatto obbligo di indossare le protezioni facciali, dalle 18 alle ore 6, anche in luoghi aperti al pubblico negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) in caso di assembramenti anche occasionali. La stessa ordinanza ha peraltro disposto la sospensione, all'aperto o al chiuso, delle attività del ballo in discoteche o altri locali assimilati destinati all'intrattenimento o in strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico, con la possibilità per le regioni di introdurre ulteriori misure più restrittive.
In seguito l'art. 1, comma1, lett. b), del decreto legge n. 125 del 2020 ha introdotto l'obbligo di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, è garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Indicazioni puntuali sull'obbligo di indossare la mascherina, sono contenute nel D.p.c.m. 13 ottobre 2020 che ha confermato l'obbligo dell'uso di mascherine sia al chiuso che all'aperto e ha raccomandato il loro uso anche in casa se in presenza di persone non conviventi.
L'Ordinanza del 4 giugno 2021 ha inoltre disposto che fino al 21 giugno 2021, in zona bianca, il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attivita' dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
Successivamente, a seguito dell'ordinanza 22 giugno 2021 è stato reso non più obbligatorio, nelle c.d. zone bianche, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi aperti, permanendo invece tale obbligo nei contesti territoriali connotati da più elevati profili di rischio. Fanno eccezioni le situazioni all'aperto dove non può essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurano assembramenti o affollamenti, negli spazi aperti delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario. L'ordinanza ha efficacia dal 28 giugno 2021. L'efficacia dell'ordinanza è stata reitarata al 30 ottobre 2021, dall'ordinanza 27 agosto 2021 e successivamente al 31 dicembre 2021 dall'ordinanza del 28 ottobre 2021.
In seguito , l'art. 4, co. 1, del decreto legge n. 221 del 2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, ha previsto, fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto.
Tale obbligo è stato reiterato dall'ordinanza 31 gennaio 2022, che, fino al 10 febbraio 2022 ha fatto obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo.
Dall'11 febbraio 2022, l'ordinanza 8 febbraio 2022 fa obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private; all'aperto l'utilizzo delle mascherine è richiesto laddove si configurino assembramenti o affollamenti (ne consegue che all'aperto è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie). Le misure hanno efficacia fino al 31 marzo (fine dello stato di emergenza)
Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Sono fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Per quanto riguarda i trasporti, l'ordinanza 28 aprile 2022 conferma l'obbligo di utilizzare le mascherine FFp2 per: - aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; - mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; - mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. Rimane inoltre confermato l'obbligo dell'uso di dispositivi di protezione per spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
La vigenza delle predette disposizioni sull'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, precedentemente prevista fino al termine del 15 giugno 2022, è stata estesa fino al 22 giugno 2022 dall'Ordinanza del MdS 15 giugno 2022, per i tutti i mezzi di trasporto, esclusi gli aeromobili, e per i lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. L'ordinanza ha inoltre escluso l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle prove degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022.
Successivamenre l'art. 11 del decreto legge n. 68 del 2022 ha esteso al 30 settembre 2022 le disposizioni sopra sinteticamente illustrate.
Sale da ballo, discoteche e locali assimilati
In considerazione del peggioramento della situazione epidemiologica, l'art. 6, co. 2, del decreto legge n. 221 del ; 2021 , ha sospeso, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 gennaio 2022, le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
La misuraè stata reiterata fino al 10 febbraio 2022 dall'ordinanza 31 gennaio 2022.
Sospensione dell'iniziativa Domenica al museo
Con l'Ordinanza del 25 settembre 2020, il Ministro della salute ha peraltro sospeso l'efficacia delle disposizioni regolamentari del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali (art. 4, comma 2, decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507) che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.
Sospensione attività negli allevamenti di visoni
Il Ministro della salute, con Ordinanza del 21 novembre 2020, ha disposto la sospensione delle attività degli allevamenti di visoni su tutto il territorio italiano fino alla fine del mese di febbraio 2021, anche a seguito della decisione della Danimarca, il principale Paese europeo di esportazione delle pellicce, di abbattere tutti i visoni sul suo territorio nazionale in seguito al ritrovamento di alcune varianti di Sars-CoV-2 mutate che sarebbero passate dall'animale all'uomo.
Riapertura degli impianti nei comprensori sciistici
Subordinatamente all'adozione di apposite linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico, l'ordinanza 2 gennaio 2021 differisce dal 7 al 18 gennaio 2021 il termine previsto per la riapertura, agli sciatori amatoriali, degli impianti nei comprensori sciistici. Successivamente, l'art. 1, comma 10, lettera oo), del D.p.c.m. 14 gennaio 2021 ha previsto la chiusura degli impianti fino al 14 febbraio 202, stabilendo al contempo che, a partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti fossero aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.
Vista l'incidenza dell'epidemia da SARS-CoV-2 nuovamente in crescita con un impatto sostenuto sui sistemi sanitari, anche a causa delle varianti virali presenti nelle diverse aree del Paese, l'ordinanza del 14 febbraio 2021 ha rinviato al 5 marzo 2021 la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici.
Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di reazione
La circolare n. 12302 dell'8 aprile 2020 avente ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di reazione", ha modificato e sostituito la prima circolare del 1 aprile contenente indicazioni puntuali in materia. A sua volta, la circolare 15280 del 2 maggio 2020 ha sostituito integralmente quella dell'8 aprile (anche a causa delle sopravenute indicazioni sul settore funerario contenute nel D.p.c.m. 26 aprile 2020 ), con l'intento fra l'altro di dettare indicazioni valide per l'intero territorio nazionale (visto l'iniziativa di talune regioni in materia). In seguito, la circolare 18457 del 28 maggio 2020 ha aggiornato, alla luce della mutata situazione giuridica ed epidemiologica, seguita all'emanazione del decreto legge n. 33 del 2020 e del D.p.c.m.del 17 maggio 2020, la circolare del 2 maggio 2020.
La circolare n. 818 dell'11 gennaio 2021 "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione" ha aggiornato e sistematizzato le indicazioni e le cautele per la gestione dei defunti interessati dal Covid-19 già; espresse da precedenti circolari del Ministero della salute e da ordinanze di Protezione Civile.
Fin dalle prime fasi dell'emergenza, il Ministero della salute è intervenuto con la finalità di contenere la diffusione dell'epidemia. In maniera molto sintetica, si riassumo di seguito le prime fasi dll'emergenza epidemiologica da COVID-19, unitamente alle prime misure previste.
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Ai sensi dell'art. 122 del decreto legge n. 18 del 2020, con D.p.c.m. 1 marzo 2021, il Presidente del Consiglio Draghi ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Figliuolo, quale Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Con ordinanza n. 1 delI'11 marzo 2021 è stata definita l'organizzazione della Struttura di supporto alle attività del Commissario. Precedentemente la carica è stata ricoperta dal dott. Arcuri (nominato con DPCM 18 marzo 2020).
Per quanto riguarda le risorse a disposizione della struttura commissariale si veda il paragrafo più avanti.
L'attività, la normativa e i bandi di gara sono illustrati sul sito del Commissario straordinario. I dati sui materiali distribuiti (dispositivi diprotezione individuale e apparecchiature medicali di contrasto al COVID19) possono essere consultati sul portale Analisi Distribuzione Aiuti A.D.A.
Per il completamento della campagna vaccinale, i commi da 1 a 8, articolo 2, del DL. 41/2022 (L. 52/2022) ha previsto la costituzione di una apposita unità, operante fino al 31 dicembre 2022 in sostituzione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19 (figura non più prevista dopo il 31 marzo 2022). Al direttore della nuova Unità sono attribuiti i medesimi poteri già stabiliti per il suddetto Commissario straordinario. Si dispone, inoltre, che dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentri nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità, prevedendo, a tali fini, una ridefinizione dell'assetto organizzativo del Dicastero e l'autorizzazione all'assunzione, da parte del medesimo Ministero, a decorrere dal 1° ottobre 2022, di un contingente di personale.
Risorse per il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19
Per l'emergenza sono state stanziate le seguenti risorse, inizialmente a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018:
Contestualmente, l'art. 122 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Commissario, per le finalità dell'art. 122, comma 1, provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario (comma 9).
Si ricorda che gli ambiti di operatività definiti dall'articolo 122, comma 1, relativi alle finalità di intervento sono i seguenti:
In attuazione di quanto disposto dall'art. 122, comma 9, del D.L. n. 18/2020, sono state adottate due delibere dal Consiglio dei Ministri:
Le risorse sono state versate sulla contabilità speciale di cui all'art. 122, comma 9 del D.L. n. 18 del 2020, intestata al suddetto commissario straordinario.
L'articolo 40 del D.L. 41/2021 (c.d. Sostegni - L. n. 69/2021) (qui l'approfondimento) ha autorizzato la spesa per l'anno 2021 di 1.238.648.000 euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario, si ripartiscono nel modo che segue:
La legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art. 1, co. 262), in relazione al predetto articolo 122, ha autorizzato la successiva spesa di 50 milioni di euro da trasferire sulla contabilità speciale.
Peraltro, l'articolo 34, co. 1-3, del cd. Sostegni-bis (DL. 73/2021) hanno autorizzato per l'anno 2021 la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, condizionata alla sua previa richiesta motivata.
Al riguardo, l'articolo 3-bis del DL. 139/2021 (L. n.205/2021) ha stabilito che le risorse disponibili presso la contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 40, comma 1, del sopra citato D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Sostegni) siano utilizzabili, nella misura di 210 milioni di euro, per ogni intervento di competenza del medesimo Commissario straordinario - anche in deroga, dunque, al vincolo di destinazione relativo all'attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini contro il COVID-19 (attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, attività di logistica funzionali alla consegna degli stessi, acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione), vincolo previsto per una quota pari a 388.648.000 euro della suddetta autorizzazione complessiva di spesa. La restante quota, da attivare su richiesta del medesimo Commissario straordinario e pari a 850 milioni di euro, è già destinata in via generale a soddisfare esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica (nell'ambito di quest'ultima quota, 20 milioni di euro sono destinati al funzionamento della struttura di supporto del Commissario).
Nello specifico, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 40 del D.L. n. 111/2021, il Commissario straordinario è peraltro chiamato a rendicontae periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme stanziate dal comma 1 dello stesso articolo.
In ultimo si ricorda che il termine finale per la possibilità di utilizzo in esame, il comma 1 dell'articolo 3-bis fa esplicito riferimento al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo prorogato al 31 marzo 2022 dal DL. dall'articolo 1 del D.L. 221/2021 (L. n. 305/2021), che costituisce anche quello finale per l'attività del Commissario straordinario.
Il 13 marzo 2021 è stato diffuso il Piano del Commissario straordinario per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. Elaborato in armonia con il Piano strategico nazionale del Ministero della Salute, fissa le linee operative per la prosecuzione e il completamento della campagna vaccinale (per approfondimenti si rinvia all'Audizione del Commissario straordinario Gen. Figliuolo del 30 marzo).
Ordinanze in materia di campagna vaccinale
L'ordinanza n. 6 del 9 aprile 2021 ha chiarito che, in linea con il Piano nazionale del Ministero della Salute approvato con decreto 12 marzo 2021, la vaccinazione
rispetta il seguente ordine di priorità:
− persone di età superiore agli 80 anni;
− persone con elevata fragilità e, ove previsto dalle specifiche indicazioni contenute alla Categoria 1, Tabella 1 e 2 delle citate Raccomandazioni ad interim, dei familiari conviventi, caregiver, genitori/tutori/affidatari;
− persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni e, a seguire, di quelle di età compresa tra i 60 e i 69 anni, utilizzando prevalentemente vaccini Vaxzevria (precedentemente denominato COVID-19 Vaccine AstraZeneca) come da recente indicazione dell'AIFA.
Parallelamente alle suddette categorie è completata la vaccinazione di tutto il personale sanitario e sociosanitario, in prima linea nella diagnosi, nel trattamento e nella cura del COVID-19 e di tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private.
A seguire, sono vaccinate le altre categorie considerate prioritarie dal Piano nazionale, parallelamente alle fasce anagrafiche secondo l'ordine indicato. Le persone, che hanno già ricevuto una prima somministrazione, potranno completare il ciclo vaccinale col
medesimo vaccino.
L'ordinanza n. 5 del 2 aprile 2021 ha nominato la Protezione Civile della regione Calabria Soggetto attuatore per l'implementazione del piano vaccinale mediante l'apertura e la gestione di 3 hub vaccinali sul territorio regionale, per un durata stimata di mesi 3 (tre), eventualmente prorogabile fino al termine dello stato di emergenza.
In premessa si ricorda che l'art. 3 del decreto legge n. 2 del 2021, al fine di dare attuazione al piano strategico dei vaccini, ha istituito una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Il medesimo art. 3 ha affidato le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma al Commissario straordinario, che, in via d'urgenza, al fine di assicurare l'immediata operatività della piattaforma, si avvale prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica che siano in grado di assicurare una presenza capillare sul territorio e che prestino tale servizio a titolo gratuito. L'Ordinanza n. 4 del 30 marzo 2021 individua in Società Poste Italiane SPA tale soggetto e lo nomina soggetto attuatore.
Con ordinanza n. 3 del 29 marzo 2021, Disposizioni per la vaccinazione in luogo diverso dalla residenza, il Commissario ha disposto che, in sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2 richiamato in premessa, ciascuna regione o provincia autonoma proceda alla vaccinazione non solo della popolazione ivi residente ma anche di quella domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella regione o provincia autonoma.
Con ordinanza n. 2 del 15 marzo 2021, il Commissario ha disposto che le dosi, eventualmente residue a fine giornata, se non conservabili, siano eccezionalmente somministrate in soggetti disponibili al momento.
Con Ordinanza n. 1 dell'11 marzo 2021 è stata definita l'organizzazione della Struttura di supporto alle attività del Commissario Figliuolo.
Bandi di gara
Il Commissario straordinario è stato individuato quale responsabile del Piano nazionale vaccini anti SARS-COV-2. In tale contesto, per garantire sul territorio nazionale l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e una più efficace gestione dei piani operativi finalizzati all'esecuzione dei vaccini anti SARS-COV-2, il Commissario Straordinario ha avviato specifici bandi di gara.
Avviso pubblico per la creazione di un elenco di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali, inclusi gli specializzandi, nonché di infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali, per l'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SarsCov-2. Al fine di ampliare la platea dei vaccinatori e aumentare le capacità di somministrazione di vaccini sul territorio nazionale, la Struttura Commissariale ha dato attuazione a quanto previsto dal decreto legge nr. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. decreto "Sostegni"), includendo i medici specializzandi nel bando già esistente del 16 dicembre 2020. Il personale reclutato verrà impiegato in deroga alle incompatibilità dei contratti di formazione specialistica per la somministrazione dei vaccini presso i centri vaccinali in accordo con le esigenze rappresentate dalle Regioni.
Avviso di procedura aperta di massima urgenza per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/Ue con un massimo di 5 agenzie per il lavoro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali nonché di infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali per l'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2 pubblicato nelle more della emanazione della norma che quantifica le dotazioni finanziarie riservate al personale sanitario ai fini dell'attuazione del piano di vaccinazione.
- Richiesta di offerta aperta, di massima urgenza, per l'affidamento della fornitura e consegna di dispositivi medici (siringhe ed aghi) per la somministrazione del vaccino COVID-19. La richiesta è finalizzata alla individuazione di operatori economici (fabbricanti o agenti distributori autorizzati), capaci di garantire la fornitura di dispositivi medici (siringhe ed aghi) per la somministrazione del vaccino COVID-19, (di seguito, "Fornitori"), ai quali il Commissario Straordinario potrà affidare la fornitura dei suddetti dispositivi, secondo le esigenze di approvvigionamento che di volta in volta si verificheranno, e senza ricorso al confronto competitivo tra gli operatori che presenteranno Offerta, né formazione di alcuna graduatoria;
- Fornitura e consegna di sodio cloruro 0,9% in fiale da 2ml. La richhiesta è finalizzata alla individuazione di uno o più operatori economici (produttori o distributori autorizzati), capaci di garantire la fornitura del medicinale sodio cloruro 0,9% in fiale da 2ml per la diluizione del vaccino COVID-19 (di seguito, "Fornitori"), ai quali il Commissario Straordinario potrà affidare la fornitura del suddetto medicinale, secondo le esigenze di approvvigionamento che di volta in volta si verificheranno, e senza ricorso al confronto competitivo tra gli operatori che presenteranno Offerta, né formazione di alcuna graduatoria
- Avviso di procedura aperta di massima urgenza per la conclusione di un accordo quadro con un massimo di 5 agenzie per il lavoro avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali nonché di infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali per l'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti sars-cov-2. La richiesta di manifestazione di interesse è finalizzata al reperimento di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli albi professionali nonché di infermieri e assistenti sanitari iscritti ai rispettivi albi professionali per la formazione di un elenco di personale medico-sanitario da cui attingere per l'individuazione di Personale per l'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti SARS-COV-2. Il reclutamento e inquadramento del Personale avviene attraverso il ricorso all'istituto della "somministrazione di manodopera".
Dall'agosto 2020, il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid19 ha bandito le procedure di gara di massima urgenza per l'approvvigionamento di lavori e servizi tecnici destinati alle strutture sanitarie impegnate in prima linea sull'emergenza, come previsto dall'art. 2 del decreto legge n, 34 del 2020. Più in particolare, nell'agosto 2020 è stato indetto un Avviso di indagine di consultazione preliminare di mercato per l'acquisizione della disponibilità temporanea di quattro strutture movimentabili da adibire a terapia intensiva con una autorizzazione di spesa pari a euro 54.346.667, (art. 2, co. 3, del decreto legge n. 34 del 2020, che ha disposto che sul territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2020, siano resi disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma).
Inoltre, ai sensi dei commi 1 e 8 del citato art. 2, le Regioni e le Province autonome sono state chiamate a sottoporre all'approvazione del Ministero della Salute specifici piani di riorganizzazione della rete ospedaliera a tal fine redatti. I Piani di Riorganizzazione approvati dal Ministero della Salute hanno consentito la programmazione del rafforzamento della rete ospedaliera nazionale tramite: l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione; il consolidamento della separazione dei percorsi e ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi; l'incremento dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19; l'aumento del personale necessario ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. A tal fine è stato indetto il Bando di gara, Affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale nell'ottobre 2020. In tutto, sono stati previsti 1.044 interventi, con un valore complessivo di oltre 713 milioni, che saranno eseguiti in 457 ospedali diversi che fanno capo a 176 aziende del SSN. La procedura di gara aperta, indetta a livello nazionale (scaduta il 12 ottobre 2020) è stata suddivisa in lotti geografici, ciascuno dei quali corrispondenti ad una Regione e Provincia Autonoma. Per ogni singolo lotto geografico e sub-lotto prestazionale deve essere stipulato un accordo quadro, per complessivi 84 accordi. Ogni accordo è concluso con più operatori, a ciascuno dei quali sono affidati gli appalti o gli incarichi relativi all'Azienda del SSN presente nell'area territoriale ad essi abbinata (non più ampia del territorio provinciale). Gli operatori economici interessati posso partecipare per non più di 3 lotti geografici e solo per una medesima tipologia di sub-lotto prestazionale.
Con le ordinanze n. 29 e n. 30 del 2020, il Commissario straordinario ha poi nominato i soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Umbria e Veneto.
Test sierologici e tamponi
Bando di gara, Acquisizione di kit, reagenti e consumabili per l'effettuazione di 150.000 test sierologici, aprile 2020
Bando di gara, Richiesta di Offerta per Test molecolari SARSCoV-2, luglio 2020
Bando di gara, Avviso per l'acquisizione e distribuzione di 2.000.000 kit rapidi qualitativi per l'effettuazione di test sierologici per gli operatori scolastici, luglio 2020
Bando di gara, Fornitura di 5 milioni di test rapidi per la rilevazione qualitativa di antigeni specifici da SASR-CoV-2, settembre 2020
Scuola
Il 24 luglio 2020, l'Ordinanza del Commissario straordinario ha disposto la nomina del Ministero dell'istruzione quale soggetto attuatore incaricato di fornire alla Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze titolare del sistema tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi, i dati del personale docente e non docente destinatario dell'effettuazione, su base volontaria e con consenso informato, del test sierologico, raccolti nel data base del sistema NoiPA, anche delle scuole paritarie.
Dispositivi di protezione individuale
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, si segnalano, in particolare, l'Ordinanza 9 aprile 2020 sulla vendita al dettaglio dei dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie, oltre che il documento dell'Istituto superiore della Sanità aggiornato al 28 marzo 2020.
Il Commissario straordinario ha, in particolare, stabilito che il prezzo massimo di vendita al consumo per le mascherine facciali (Standard UNI EN 14683) praticato dai rivenditori finali non può essere superiore, per ciascuna unità, ad euro 0,50, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza del 26 aprile e Ordinanza del 9 maggio 2020). Inoltre, ha disposto la semplificazione della sdoganalizzazione di tutti i dispositivi di protezione individuale per far fronte all'emergenza epidemiologica (qui l'Ordinanza del 28 marzo 2020 e con l'integrazione con l'Ordinanza del 9 maggio 2020). Con l'Ordinanza del 19 maggio 2020 sono state peraltro autorizzate le rivendite di tabacchi aderenti alla Federazione italiana tabaccai (F.I.T.), dal 21 maggio e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, alla vendita al pubblico delle mascherine facciali.
Il 14 luglio 2020 il Commissario è inoltre intervenuto con una ordinanza con la quale è stata dichiarata la chiusura dello "Sportello Cura Italia" per la presentazione delle domande di agevolazione della misura di incentivazione alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 18/2020 (L. 27/2020) e all'ordinanza n. 4 del 23 marzo 2020.
Si segnala che Il Commissario è stato audito presso la Commissione XII Affari sociali (27 maggio 2020 e 9 giugno 2020) sulle tematiche di interesse delle sue funzioni.
Il 30 marzo 2021, rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite XII (Camera) e 12a (Senato) hanno audito il Commissario sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2. Il Commissario straordinario ha in particolare puntualizzato l'obiettivo di vaccinare l'80% della popolazione entro il 30 settembre dando priorità ai soggetti più vulnerabili, su tre direttici operative: distribuzione puntuale dei vaccini, monitoraggio dei fabbisogni per ottimizzare le forniture, diffusione capillare dei punti vaccinali per raggiungere i territori anche più lontani.
Nelle varie fasi dello sviluppo dell'epidemia, e della conseguente azione governativa, il Ministro della salute, il Presidente del Consiglio o i singoli Ministri per le materie di loro competenza, sono intervenuti a riferire alle Camere sulla situazione sanitaria e sulle iniziative messe a punto o in procinto di emanazione allo scopo di fronteggiare l'emergenza. Qui di seguito si darà conto in modo sintetico solo degli interventi più organici o, comunque, svolti di fronte alle Assemblee parlamentari nel loro plenum.
Ministri
Nelle prime fasi dell'epidemia, il 27 gennaio 2020 si è svolta presso la XII Commissione affari sociali della Camera l'audizione del Ministro della Salute, intervenuto per riferire in merito alle iniziative adottate (qui la relazione del Ministro), a livello nazionale ed internazionale, allo scopo di prevenire la diffusione del coronavirus (2019-nCoV). Sul tema, il Ministro ha riferito anche nell'informativa urgente del 30 gennaio in Assemblea alla Camera, assicurando, preliminarmente, che il Ministero della Salute, con il supporto delle Istituzioni, delle organizzazioni e degli enti nazionali ed internazionali coinvolti, avrebbe seguito costantemente gli sviluppi della situazione venutasi a determinare con la diffusione del virus (2019-nCoV) ed avrebbe monitorato con la massima attenzione la possibile insorgenza sul territorio nazionale di patologie la cui sintomatologia possa essere ricondotta al contagio originato dal predetto virus (qui il testo integrale dell'informativa).
Qui il quadro sintetico delle informative parlamentari ei Ministeri che si sono successivamente svolte in relazione alle strategie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19, durante le successive proroghe dello stato di emergenza e fino alla definizione del procedimento standardizzato per la definizione delle aree regionali a rischio epidemiologico.
A seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio rese in Parlamento il 2 novembre 2020 e della pubblicazione del nuovo DPCM del 3 novembre 2020, il Ministro della salute è intervenuto il successivo 6 novembre (qui il resoconto Aula), illustrando i criteri alla base della propria ordinanza del 4 novembre 2020 ed evidenziando il ruolo preminente delle valutazioni di ordine scientifico per la definizione delle aree regionali a rischio epidemiologico, sulla base di un procedimento standardizzato che prevede scambi di dati con le Regioni che vengono caricati settimanalmente su uno specifico database dell'Istituto superiore di sanità. I dati vengono valutati dalla cabina di monitoraggio presso il Ministero della salute costituita il 29 maggio 2020, della quale fanno parte tre rappresentanti per l'Istituto superiore di sanità, tre rappresentanti per il Ministero della Salute e tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni. I 21 parametri di riferimento alla base delle valutazioni, come osservato dal Ministro, sono stati condivisi con le Regioni in due sedute della Conferenza Stato-Regioni e delle Province autonome già svolte il 29 e il 30 aprile, a seguito delle quali è stato adottato il decreto del 30 aprile 2020. Allo stesso modo, il documento per la Prevenzione e risposta a COVID-19 per definire l'evoluzione della strategia e la pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale è stato formalmente approvato dalle stesse Regioni e Province autonome, l'8 ottobre 2020.
Ancora, il Ministro della salute ha reso comunicazioni in Aula al Senato il 2 dicembre 2020 (e successivamente alla Camera lo stesso giorno, a seguito delle quali è stata approvata la risoluzione Carnevali n. 6-00158 e due punti della risoluzione Molinari n. 6-00157, primo e terzo capoverso del dispositivo) a circa un mese di distanza dall'ultima informativa parlamentare del 6 novembre a seguito dell'avvio della fase delle Ordinanze del Ministero in attuazione del DPCM del 3 novembre, per anticipare alcune misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 con particolare riferimento alla disponibilità dei vaccini anti-COVID19 e alle misure che da adottare con il DPCM di dicembre: disincentivare gli spostamenti internazionali e limitare quelli regionali, oltre che comunali nei giorni di festività natalizia (25 e 26 dicembre e 1° gennaio). Si intende inoltre prevenire ogni forma di assembramento nelle località sciistiche e mantenere lezioni in presenza per il primo ciclo di istruzione, riprendendo le lezioni in presenza per il secondo ciclo di istruzione.
A seguito del DL. 1/2021 con cui sono stati, fra l'altro, rivisti i criteri per la determinazione degli scenari di rischio regionali, il Ministro della salute è intervenuto alla Camera il 13 gennaio 2021 (qui il resoconto dell'intervento reso in Aula) e al Senato lo stesso giorno (leggi una sintesi dell'intervento). Qui una sintesi dei punti di interesse contenuti nelle comunicazioni del Ministro.
Il 24 febbraio 2021, il Ministro della salute ha annunciato in sede parlamentare, in ossequio alla normativa vigente, e allo scopo di avviare un confronto con le diverse forze politiche, il nuovo DPCM con efficacia dal 6 marzo al 6 aprile (qui il resoconto dell'intervento).
E' inoltre intervenuto il 17 marzo in occasione della presentazione delle linee programmatiche del suo dicastero (qui il collegamento all'intervento orale in Commissione XII), individuando i passaggi salienti sui quali focalizzare gli interventi finanziati dalle risorse del Recovery plan, quali il potenziamento dell'assistenza territoriale, basato anche sul passaggio dalle Case della salute alle Case comunità, data la più ampia natura socio-assistenziale che queste ultime potrebbero offrire per una migliore presa in carico del paziente; al rafforzamento della digitalizzazione del sistema sanitario anche per la raccolta e condivisione dei dati clinici, agli aspetti formativi e attuativi dei team multidisciplinari, anche per una maggiore attenzione ai soggetti che si ammalano per aspetti diversi dal COVID-19, come quelli con sindromi rare o oncologiche; alla revisione del D.M. 70/2015 sulla riorganizzazione della rete ospedaliera e del modello hub-spoke sul quale è stato istituito un tavolo tra Ministero e Regioni; fino alle questioni sui nuovi indici di riparto delle risorse del fondo sanitario nazionale basati sugli indici di deprivazione regionale e non soltanto sulla proporzionalità demografica; sulle diseguaglianze regionali date dalla diversa offerta di cure palliative; sull'assistenza alle sindromi quali l'autismo e la tutela della salute mentale, soprattutto in un periodo storico come quello attuale in cui si diffonde maggiormente il rischio di fragilità.
Il 15 aprile 2021, il Ministro della salute ha reso una informativa parlamentare in merito all'aggiornamento della campagna vaccinale (qui il video e il resoconto). Il Ministro ha chiarito che tra dicembre 2020 e marzo 2021, l'Italia ha ricevuto poco più di 14 milioni di dosi di vaccino, mentre tra aprile e giugno 2021 è atteso un quantitativo tre volte superiore. ln secondo luogo sono state incrementate risorse e numero di vaccinatori. Finora è stata somministrata la prima dose al 76 per cento delle persone con più di ottant'anni e al 30 per cento delle persone tra 70 e 80 anni. L'obiettivo rimane di somministrare, entro il secondo trimestre, la prima dose al target sopra i 60 anni, dove sono concentrati il 95 per cento dei decessi.
Per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca, il Ministro ricorda che, anche sui vaccini, la scelta e l'utilizzo sono sempre guidati dall'evidenza scientifica e dal principio di precauzione. A questo proposito ricorda che su 32 milioni di vaccinazioni effettuate e 222 segnalazioni, sono stati registrati 86 eventi avversi e, di questi, 18 sono risultati fatali. Il ministro chiarisce quindi le motivazioni alla base della scelta di raccomandare l'utilizzo del vaccino AstraZeneca per i cittadini fra i 60 e i 79 anni: le pochissime reazioni avverse concentrate, per il 90 per cento, nei vaccinati al di sotto dei 60 anni e la sua particolare efficacia nelle persone con un sistema immunitario in declino. Relativamente, poi, ai cittadini che hanno già ricevuto la seconda dose del vaccino AstraZeneca, i dati riferiti da AIFA sulla base dell'esperienza inglese non hanno bisogno di commento: su 600 mila vaccinati sono state registrate zero reazioni avverse in seguito alla seconda fase.
Rispetto all'utilizzo del vaccino Johnson & Johnson, un vaccino monodose che può contribuire in modo significativo alla campagna vaccinale, il Ministro ricorda che dopo il verificarsi di sei eventi trombotici avversi su 7 milioni di somministrazioni, l'azienda ha deciso di rimandare l'inizio della campagna di vaccinazione dei singoli Paesi europei. Per l'Italia si rammenta che è prevista la consegna di 7,3 milioni di dosi nel secondo trimestre e di 15,9 milioni di dosi nel terzo trimestre 2021. L'auspicio è che le verifiche si concludano nei tempi più brevi, affinchè l'Italia possa valorizzare e seguire le indicazioni della comunità scientifica.
Sul tema delle riaperture, il Ministro sottolinea il dovere del Governo di costruire una roadmap di allentamento graduale delle restrizioni che, come sempre saranno approvate all'unanimità in Consiglio dei Ministri al fine di dare certezze e consentire una nuova stagione in sicurezza, senza mettere a repentaglio la salute e senza compiere scelte azzardate, che riporterebbero, in tempi brevi, a nuove chiusure. Con questi obiettivi è fondamentale, ha precisato il Ministro, nelle prossime settimane, dare un segnale di unità, oltre che di fiducia e determinazione.
Il 30 aprile 2020 il Presidente del Consiglio è intervenuto alla Camera (e al Senato) con una informativa urgente per dare conto del programma per la ripresa delle attività economiche e degli interventi strategici da adottare nella cosiddetta fase 2, in cui potrà esservi un progressivo allentamento delle misure contenitive da attuare in un'ottica di prudenza, monitorando l'andamento dei contagi. E' stata annunciata l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un decreto legge per definire le misure per il tracciamento del coronavirus, oltre che l'adozione di un decreto del Ministro della salute (poi adottato il 30 aprile 2020), come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile, per consentire una valutazione accurata della tendenza al contagio nelle diverse aree del Paese, al fine di concordare con le regioni e le province autonome una possibile differenziazione degli interventi laddove si presentino situazioni meno critiche, sulla base di precisi presupposti scientifici per il monitoraggio della curva epidemiologica, di verifica del grado di saturazione del sistema ospedaliero - e non solo per terapie intensive-, e della disponibilità dei dispositivi di protezione individuale. Il Presidente del Consiglio ha inoltre annunciato l'approvazione di un ulteriore decreto-legge volto a rafforzare e a proseguire le misure finanziarie già avviate dai precedenti decreti a sostegno della ripresa delle attività economiche nazionali.
Qui il quadro delle successive informative urgenti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, sulle iniziative successivamente adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, fino alla definizione delle misure in base all'applicazione al territorio della regione delle disposizioni previste per specifiche fasce di rischio.
Per una raccolta delle informative che si sono svolte alla Camera in Aula e presso le Commissioni sul tema dell'emergenza epidemiologica in corso, consulta il seguente indirizzo per Covid 19 - Materiali e documentazione.
Audizioni di interesse della Commissione (XII) Affari sociali
Con riferimento alle audizioni sulle misure di interesse sanitario per fronteggiare l'emergenza, svolte presso la Commissione XII, si segnalano le audizioni sulle sperimentazioni in atto sui pazienti COVID-19 (27 maggio, 3 giugno, 4 giugno, 10 giugno, 24 giugno, 1° luglio, 28 luglio 2020) e, come sopra anticipato (v. ante Altri interventi), l'audizione del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sull'analisi dei tamponi e dispositivi di protezione del 27 maggio 2020.
Il Commissario straordinario è nuovamente intervenuto sulle misure di contrasto all'epidemia da COVID-19 il 9 giugno 2020.
E' stato inoltre audito il Presidente nazionale della Croce rossa italiana, sulla gestione della Fase 2 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (1° luglio 2020).
Ulteriori audizioni informali sono state richieste con particolare riferimento alle ricadute sociali dell'emergenza COVID-19, con particolare riferimento alle problematiche dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità. Nella giornata del 21 luglio 2020 sono stati auditi il Presidente della FISH Onlus (Federazione italiana per il superamento dell'handicap, v. la memoria depositata), della Federazione tra le Associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND, v. la memoria), il consigliere nazionale del Notariato con delega al Terzo settore e al sociale, rappresentanti di Cittadinanzattiva, oltre che il Presidente dell'Uneba Lombardia-Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale.
La Commissione XII ha svolto audizioni informali anche sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (9 e 23 settembre 2020) e sulle ricadute sociali dell'emergenza epidemiologica, con particolare riferimento alle problematiche dell'infanzia, degli anziani e delle persone con disabilità (8 e 23 settembre 2020).
La Commissione ha poi audito, il 4 novembre 2020, il Presidente dell'Istituto superiore di sanità sulla capacità di prevenzione e risposta al Covid-19 e sul tracciamento dei contagi, per dare conto dell'evoluzione della strategia per piegare la curva pandemica sul territorio nazionale e regionale durante il periodo autunno-invernale. Si è dato conto del fenomeno della crescita dell'età media dei pazienti e del numero di anziani infettati, con una presenza di numerosi casi asintomatici e paucisintomatici. Qui i contenuti principali dell'audizione (v. approfondimento). Il Presidente dell'ISS è nuovamente intervenuto il 10 novembre 2020 per rispondere ai quesiti posti nella precedente audizione informale in Commissione, con specifico riferimento al report settimanale di monitoraggio della Cabina di regia del Ministero della salute e ai dati rilevati per la valutazione della situazione epidemiologica.
Il 3 dicembre 2020, le Commissioni XII e IX hanno audito il Commissario straordinario per l'emergenza sul trasporto e distribuzione vaccini Covid. L'audizione si è svolta il giorno successivo all'informativa alle Camere del Ministro della salute, in parte dedicata al Piano vaccinale anti COVID-19 (qui approfondimento). Il Commissario straordinario ha specificato che le dosi di vaccino della Pfzer-Biontech (per la cui conservazione sono richieste temperature molto basse) saranno consegnate direttamente dalla ditta produttrice a 300 punti distributivi, prevalentemente ubicati in aziende ospedaliere. Le dosi dei vaccini con minori problemi di conservazione, verranno invece inizialmente stoccati in un unico hub nazionale e da qui smistati in circa 1.500 punti di somministrazione individuati sul territorio nazionale (con rapporto 1 per 30.000 cittadini).
Il 30 marzo 2021 il capo dipartimento della Protezione civile è intervenuto in Comissione XII sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2.
Indirizzi parlamentari
Tra i principali indirizzi parlamentari si segnala l'Ordine del giorno unitario G2 (testo 2) che l'Aula del Senato ha approvato l'8 aprile 2021 (qui il Resoconto seduta) a conclusione dell'esame delle mozioni sul potenziamento delle cure domiciliari per i pazienti affetti da COVID-19, che impegna il Governo: ad aggiornare, tramite l'Istituto superiore di sanità, Agenas e Aifa, i protocolli e le linee guida per la presa in carico domiciliare dei pazienti Covid-19 tenuto conto di tutte le esperienze dei professionisti impegnati sul campo; ad istituire un tavolo di monitoraggio ministeriale, in cui siano rappresentate tutte le professionalità coinvolte nei percorsi di assistenza territoriale; ad attivare fin dalla diagnosi interventi che coinvolgano tutto il personale in grado di fornire assistenza sanitaria, accompagnamento socio-sanitario e sostegno familiare; ad attivarsi affinché le diverse esperienze e dati clinici raccolti dai servizi sanitari regionali confluiscano in un protocollo nazionale di gestione domiciliare del paziente Covid-19; ad affiancare al protocollo un piano di potenziamento delle forniture di dispositivi di telemedicina idonei ad assicurare un adeguato e costante monitoraggio dei parametri clinici dei pazienti.
Con l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, che ha prodotto effetti dal 1° al 31 marzo 2022, poi prorogata al 30 aprile 2022, hanno cessato di applicarsi le restrizioni agli spostamenti da e per l'estero, previste dalle ordinanze del Ministro della salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022, tra cui rientravano anche le norme relative alla sperimentazione dei c.d "corridoi turistici".
Con ordinanza 28 aprile 2022 sono state ulteriormente prorogate fino al 31 maggio 2022, le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a), relativo all'obbligo di compilare il Passenger Locator form.
L'ingresso sul territorio nazionale è pertanto consentito da tutti i Paesi, anche extra europei, alle seguenti condizioni:
a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco del digital Passenger Locator Form mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea (obbligo abrogato dal 1° maggio con ordinanza 28 aprile 2022);
b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione attestante le condizioni dell'art. 9, comma 2, riconosciuta come equivalente. Si tratta delle certificazioni di vaccinazione, avvenuta guarigione o con green pass da test antigenico rapido o molecolare.
La misura della quarantena presso l'indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form, per un periodo di cinque giorni, si applica solo in caso di mancata presentazione del green pass, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dei cinque giorni.
Tali condizioni non si applicano agli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Citta' del Vaticano. Rimangono altresì in vigore le esclusioni già previste per il personale viaggiante, l'equipaggio dei mezzi di trasporto, i lavoratori transfrontalieri, gli studenti per gli spostamenti settimanali e per gli spostamenti con mezzi privati per meno di 36 ore o 48 ore (sono previste talune condizioni per questi spostamenti).
I bambini di eta' inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.
Per informazioni puntuali sulla disciplina sugli spostamenti da/per l'estero, anche adottata dai diversi Paesi nei confronti dei cittadini italiani, si rinvia al sito Viaggiare sicuri dell'Unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri.
Con ordinanza del Ministro della salute 1 aprile 2022 sono state adottate le nuove Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico,che hanno effetto dal 1° aprile 2022, fino al 31 dicembre 2022. Le linee guida stabiliscono le modalità di informazione agli utenti, nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento nel superato contesto emergenziale da pandemia COVID-19 del servizio di trasporto pubblico.
L'accesso con green pass c.d. base rimane necessario per l'accesso e l'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
Con la successiva ordinanza 28 aprile 2022, è stato confermato che l'obbligo di indossare mascherine FFP2 permane per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
E' venuto invece meno l'obbligo, previsto in precedenza, per le funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici.
Come misure di sistema, vanno inoltre previste dalle aziende di gestione del servizio, forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sulla necessita' e sul corretto utilizzo negli spazi chiusi di dispositivi individuali di protezione di tipo FFP2 e nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, nonché sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale e locale devono essere installati appositi dispenser contenenti soluzioni idroalcoliche o disinfettanti ad uso dei passeggeri. E' raccomandato agli utenti dei servizi di trasporto pubblico di usare, oltre ai casi espressamente previsti, sempre dispositivi di protezione individuale di tipo FFP2 negli spazi al chiuso.
Con l'ordinanza 27 gennaio 2022 , applicabile a decorrere dal 1° febbraio 2022, è stata modificata la disciplina dei "corridoi turistici", prorogandoli fino al 30 giugno 2022 ed estendendoli a Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket), Oman e Polinesia francese.
E' stato inoltre previsto che a decorrere dal 1° febbraio 2022, agli spostamenti in entrata e in uscita da Stati o territori esteri di cui all'elenco C cessino di applicarsi le misure di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021 e che a decorrere dalla medesima data e fino al 15 marzo 2022, si applichi l'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 nel testo pubblicato in GU; si applicano inoltre le restanti misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021 e all'ordinanza del Ministro della salute 14 dicembre 2021, fatto salvo quanto disposto dall'ordinanza del Ministro della salute 14 gennaio 2022.
Gli elenchi di Paesi sono i seguenti:
Elenco A Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano: gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni ne' a obblighi di dichiarazione
Elenco B aree a basso rischio epidemiologico individuate con ordinanza.
Elenco C: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco»
L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori dell'Elenco C nei quattordici giorni antecedenti, e' consentito alle seguenti condizioni:
Al di fuori di questa speciale disciplina, gli ingressi nel territorio nazionale da tutti gli altri Paesi (Elenco E),rimangono consentiti, in via generale, solo per talune fattispecie (lavoro, urgenza; salute; studio; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, etc.) e isolamento fiduciario per un periodo che viene ridotto a dieci giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell'isolamento fiduciario, ove previsti, non si applicano in una serie di casi di esenzione, che sono previsti dall'art. 51, comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), o), p), q) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, tra cui rientrano gli ingressi mediante voli «Covid-tested» (lett. p) individuati dalle tre Ordinanze del 23 novembre 2020, 9 marzo 2021 e 14 maggio 2021 la cui sperimentazione è stata estesa prima al 30 ottobre 2021 e poi al 31 gennaio 2022, salvo ulteriori proroghe, con ordinanza del 28 ottobre 2021. Ulteriori chiarimenti sui voli Covid-tested sono stati forniti con l'ordinanza del 28 settembre 2021.
I bambini di eta' inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.
Con l'ordinanza del ministro della salute 29 luglio 2021 sono sono state definite le disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti da e per l'estero applicabili dal 31 luglio al 30 agosto 2021, anche in relazione alla raccomandazione (UE) 2021/1170 del 15 luglio 2021 del Consiglio relativa alla progressiva eliminazione delle restrizioni ai viaggi da e verso l'UE. Con l'ordinanza del 28 agosto 2021, tali misure sono state prorogate fino al 25 ottobre 2021, con alcune modifiche relative all'ingresso nel territorio nazionale dagli Stati inclusi nell'elenco D ed a chi abbia soggiornato o transitato in India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile.
Con l'ordinanza del ministro della salute del 14 maggio 2021 , prorogata con le ordinanze del 30 maggio 2021 e del 18 giugno 2021, sono state definite le nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti da e per l'estero applicabili dal 16 maggio al 30 luglio 2021.
La nuova ordinanza conferma i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti dall'art. 49 del DPCM 2 marzo 2021, ma introduce una serie di modifiche alla disciplina della documentazione da presentare, ai tempi della quarantena ed alla disciplina applicabile per l'ingrasso da alcuni Paesi, che viene ora consentito. Le nuove disposizioni prevedono:
- per l'ingresso in Italia dai Paesi dell'elenco C dell'allegato 20, cioè i Paesi da e per i quali gli spostamenti sono consentiti, che vale anche per gli spostamenti da Israele e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro), l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco della certificazione verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, da cui risulti di essersi sottoposto nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone; in mancanza è previsto lì'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e di quarantena per un periodo di dieci giorni; sono fatte salve le eccezioni previste nei casi di cui all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), l), m), n), o) del DPCM 2 marzo 2021 (equipaggi, ingressi per motivi urgenti entro le 120 ore di permanenza, transiti entro le 36 ore, lavoratori transfrontalieri, etc); viene pertanto meno l'obbligo di quarantena di 5 giorni per chi arrivi dai Paesi di cui all'allegato C;
- per l'ingresso in Italia dai Paesi dell'elenco D, cioè i Paesi verso i quali gli spostamenti sono consentiti senza necessità di motivazione ma con obbligo di quarantena al rientro e per quelli dell'elenco E (Paesi verso i quali sono vietati gli spostamenti salvo comprovate e specifiche esigenze) dell'allegato 20, l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone; anche in questo caso sono fatte salve le eccezioni previste dall'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), l), m), n), o) del DPCM 2 marzo 2021; il periodo di quarantena è fissato in dieci giorni, con l'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al termine dello stesso (artt. 1 e 5);
- agli spostamenti dal Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all'elenco D dell'allegato 20 del del DPCM 2 marzo 2021: viene pertanto meno il divieto di spostamento da e per questi Paesi, che in precedenza erano ricompresi nell'allegato E. In tale elenco D si ricorda che rientrano Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia;
- rimangono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti abbinano soggiornato o transitato in Brasile, salvo limitate eccezioni (es residenti in Italia) e con specifiche modalità.
Si prevede inoltre (art. 3) che chiunque faccia ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, sia tenuto a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, che sostituisce l'autocertificazione in precedenza prevista dall'art. 50, comma 1 del DPCM 2 marzo 2021, nei termini e secondo la tempistica individuati con apposita circolare dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, e a darne prova al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare controlli.
Si ricorda che dal 7 al 30 maggio, è in vigore l'Ordinanza 6 maggio 2021, che estende fino al 30 maggio e, in parte, modifica l'Ordinanza 29 aprile 2021, contenente specifiche misure restrittive per i viaggiatori che abbiano soggiornato/transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka nei quattordici (14) giorni precedenti l'ingresso in Italia.
Con il DPCM 2 marzo 2021 sono state emanate le nuove misure in vigore fino al 6 aprile 2021, che hanno sostituito quelle previste dal precedente DPCM 14 gennaio 2021. La successiva Ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2021, ha disposto (art. 1) la proroga fino al 30 aprile 2021 delle misure dell'ordinanza del 30 marzo 2021, regolante l'ingresso in Italia dagli Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. Con ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021 è stato poi regolato l'ingresso in Italia dagli Stati e territori di cui all'elenco C, con l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e quarantena di cinque giorni, nonchè a test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni, per gli arrivi fino al 6 aprile 2021. Con l'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, le citate ordinanze del Ministro della salute 2 e 16 aprile 2021 sono state prorogate fino al 15 maggio 2021. E' previsto l'obbligo di quarantena di 5 giorni per chi arrivi dai Paesi di cui all'allegato C fino al 15 maggio.
Inoltre, l'art. 2 dell'Ordinanza del 2 aprile 2021 stabilisce che le misure dell'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021 regolante l'ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile, siano prorogate fino al 30 aprile 2021. Con l'art. 3 è stabilito invece che agli spostamenti da e per l'Austria, il Regno Unito di Gran Bretagna, l'Irlanda del nord e Israele, si applichi la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, meno restrittiva pertanto rispetto al precedente regime, come integrata dalle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021 e che agli spostamenti da e per la Regione del Tirolo il periodo di isolamento fiduciario sia di quattordici giorni.
Con Ordinanza del Ministro della salute 25 aprile 2021 è stato vietato l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India. La misura ha effetto dal 27 aprile al 12 maggio 2021. Sono previsti limitati casi di eccezione a tale divieto, ad esempio per chi abbia la residenza in Italia, con obbligo di sottoporsi a tampone sia prima della partenza, che all'arrivo in Italia, direttamente in aeroporto se l'arrivo è con volo aereo ed obbligo in ogni caso di dieci giorni di quarantena e di sottoporsi ad ulteriore test al termine dei dieci giorni.
Le persone che si trovano già nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti all'ordinanza abbiano soggiornato o transitato in India, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale e a sottoporsi a test molecolare o antigenico.
L'articolo 49 del DPCM prevede le limitazioni agli spostamenti da e per l'estero, in linea con quanto già previsto in precedenza. Si confermano vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che abbiano transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano alcuni specifici motivi (lavoro, studio, salute, urgenza, rientro all'abitazione, ingresso cittadini UE e Stati assimilati e dei familiari, etc.).
L'Allegato 20, prevede i seguenti elenchi di Paesi:
Elenco A Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
Elenco B aree a basso rischio epidemiologico individuate con ordinanza.
Elenco C Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco; nonché dal 2 aprile 2021 , Regno Unito di Gran Bretagna, l'Irlanda del nord e Israele
Elenco D Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
Si conferma che tali disposizioni non si applicano agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni. Tale ordinanza riguarda i voli in arrivo a Fiumicino dagli aeroporti di Francoforte «Frankfurt am Main», Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss», Atlanta «Hartsfield-Jackson», New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», per i quali viene consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario ed i passeggeri sono sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino «Leonardo da Vinci».
Con ordinanza del Ministero della salute del 9 marzo 2021 sono state previste ulteriori misure per la sperimentazione di voli Covid-tested con le quali si consente l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario previsti per che faccia ingresso nel territorio nazionale con voli «Covid-tested» operativi dagli aeroporti di Atlanta e New York, con destinazione l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa. I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali di Atlanta e di New York sono, altresi', sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all'arrivo all'aeroporto di Milano Malpensa. La disciplina dei voli «Covid-tested» con destinazione l'aeroporto internazionale «Leonardo da Vinci» di Fiumicino e l'aeroporto internazionale di Milano Malpensa, oggetto di sperimentazione, produce effetti fino al 30 giugno 2021, salvo eventuali proroghe.
Per quanto riguarda le persone in partenza sui voli "Covid-tested" dagli Aeroporti internazionali «Leonardo da Vinci» di Fiumicino e di Milano Malpensa si prevede l'obbligo di consegnare all'atto dell'imbarco la certificazione attestante il risultato negativo del test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco.
Gli obblighi dei vettori e degli armatori sono definiti nell'art. 52.
In base all'art. 53 i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti nel rispetto delle specifiche linee guida di cui all'allegato 17 e possono essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, l'art. 31 stabilisce che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
E' rimessa al Presidente della regione la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori.
In base all'art. 54 le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate in base alle disposizioni e linee guida indicate all'allegato 15.
L'Allegato 20, prevede i seguenti elenchi di Paesi:
Elenco A Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
Elenco B aree a basso rischio epidemiologico individuate con ordinanza.
Elenco C Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia,Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo(incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra,Principato di Monaco.
Elenco D Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
Il DPCM 3 dicembre 2020, che sostituisce il precedente DPCM del 3 novembre 2020, si applica dal 4 dicembre 2020 ed è efficace fino al 15 gennaio 2021, salvo per l'art. 8, comma 6, lett. a), relativo al test molecolare o antigenicoper chi proviene dai territori dell'allegato C, che si applica dal 10 dicembre 2020.
Si confermano molte delle disposizioni del precedente dpcm,mentre si modificano alcune delle disposizioni relative agli spostamenti da e per l'estero (articoli 6, 7 e 8).
L'art. 6, co. 1 conferma che sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, nonche' l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno dei motivi indicati, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1. L'art. 6, co. 2 prevede che nelle more dell'adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
L'Allegato 20, prevede i seguenti elenchi di Paesi:
Elenco A Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano
Elenco B Fino al 9 dicembre 2020 Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco A decorrere dal 10 dicembre 2020 Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Elenco C Fino al 9 dicembre 2020 Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).
A decorrere dal 10 dicembre 2020: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilita' delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Elenco D Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonche' gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
L'Art. 7, co. 1 dispone che chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell'allegato 20 sia tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una apposita dichiarazione; in base all'art. 8, co.1, le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E, anche se asintomatiche, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata.
Le nuove disposizioni sono contenute nell'art. 8, co.6: nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di cui all'elenco C, si applicano le seguenti misure di prevenzione:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata presentazione dell'attestazione di cui alla presente lettera, si applicano i commi da 1 a 5;
b) in deroga alla lettera a), applicazione dei commi da 1 a 5 alle persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, fanno ingresso in Italia dai Paesi e territori di cui all'elenco C (sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni).
Le norme dei commi da 1 a 7 non si applicano i una serie di casi tra cui, lett. p), agli ingressi mediante voli «COVID-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020.
Per informazioni puntuali sulla disciplina sugli spostamenti da/per l'estero dal 4 dicembre 2020, si rinvia al sito Viaggiare sicuri dell'Unità di crisi della Farnesina.
L'art. 1, co. 10, lett. mm) conferma che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; il Presidente della regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori.
Per quanto riguarda i corsi di formazione nel settore dei trasporti, per l'autotrasporto, presso le autoscuole per le patenti guida e nautiche, relative alle scuole di volo ed agli aeroporti,nonchè nel settore marittimo, l'art. 1, co. 10, lett s) prevede che:
Sono consentiti, anche a distanza e secondo le modalita' stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo (ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo (LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e continua (NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento delle attivita' connesse con la sicurezza della circolazione ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla conduzione degli impianti fissi.
Sono altresi' consentiti i corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalita' stabilite con provvedimento amministrativo. Sono altresi' consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l'esercizio dell'attivita' di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorita' marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonche' le prove teoriche e pratiche effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo. In tutte le regioni, gli uffici competenti al rilascio delle patenti nautiche, sulla base delle prenotazioni ricevute, ivi comprese quelle gia' presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilita' all'esame.
Con ordinanza del Ministro della salute del 23 novembre 2020 (G.U. n. 294 del 26/11/2020), sono state definite le "Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested" per l'aeroporto internazionale di Roma Fiumicino.
L'ordinanza autorizza l'effettuazione di voli per i quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco e si applica dal 27 novembre 2020, fino al 15 febbraio 2021, salvo eventuali proroghe.
L'ordinanza riguarda i voli in arrivo a Fiumicino dagli aeroporti di Francoforte «Frankfurt am Main», Monaco di Baviera «Franz Josef Strauss», Atlanta «Hartsfield-Jackson», New York «John Fitzgerald Kennedy» e «Newark Liberty», per i quali viene consentito l'ingresso e il transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, che sono previsti dall'art. 8, commi da 1 a 5, del DPCM 3 novembre 2020.
L'articolo 10 del DPCM contiene le disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera. Nel''Allegato 17 sono riportate le "Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera".
L'articolo 11 reca le misure in materia di trasporto pubblico di linea. Nell' Allegato 15 sono riportate le "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico ", dettagliate per le singole modalità di trasporto (aereo, marittimo passeggeri, trasporto pubblico locale, funivie e seggiovie, settore ferroviario a libero mercato, servizi di trasporto non di linea). Le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato sono riportate nell'Allegato 16.
Nell'Allegato 14 è riportato il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica".
L'articolo 8 del DPCM contiene le disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera.
L'articolo 9 reca le misure in materia di trasporto pubblico di linea.
Con il DPCM 11 giugno 2020 sono state emanate le nuove disposizioni in relazione all'emergenza Covid-19, applicabili dal 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020, che sostituiscono quelle del precedente DPCM 17 maggio 2020.
Nel settore dei trasporti, in base all'art. 6, non sono più soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: a) Stati membri dell'Unione Europea; b) Stati parte dell'accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Citta' del Vaticano.
Per le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli indicati, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia, rimangono ferme le procedure e limitazioni già previste, disciplinate dall'articolo 4 del DPCM, che prevedono l'obbligo di compilare apposita dichiarazione, nonchè di errere sottoposti a sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata. Si confermano anche le norme dell'art. 5 che disciplinano i transiti e soggiorni di breve durata in Italia, relativi all'ingresso nel territorio italiano per periodi inferiori alle 120 ore.
Rimane confermata la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana (art. 7), così come l'obbligo del rispetto dei protocolli per le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne (art. 8).
Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Con decreto del MIT n. 245 del 14 giugno 2020 è stato stabilito, per il trasporto aereo, tenuto conto delle richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, nonché della necessità di garantire i collegamenti insulari, che l'operatività dei servizi è limitata ai seguenti aeroporti: Alghero, Ancona, Bari, Bergamo – Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze – Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Verona Villafranca. Negli aeroporti commerciali non inclusi in tale elenco sono consentite le attività di aviazione generale. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, può sulla base delle ulteriori richieste ed esigenze di trasporto aereo, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modificare e integrare l'elenco. Il MIT ha dato parere favorevole alla richiesta dell'ENAC di riapertura dell'aeroporto di Milano Linate dal 13 luglio 2020.
Il DPCM 26 aprile 2020, sostituisce dal 4 maggio 2020 le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020, ed è applicabile fino al 17 maggio 2020. Gli allegati al DPCM sono stati modificati con decreto del MISE 4 maggio 2020: nell'allegato 1, relativo alle attività di commercio al dettaglio consentite, sono state inserite le voci: «Commercio al dettaglio di natanti e accessori» e «Commercio al dettaglio di biciclette e accessori»; nell'elenco dei codici ATECO di cui all'allegato 3, contenente l'elenco delle attività produttive non sospese, è stato inserito il codice 77.12 relativo al noleggio di autocarri ed altri veicoli pesanti.
Con riferimento al trasporto pubblico l'articolo 7 ha previsto che le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate anche sulla base di quanto previsto nel protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di nel settore dei trasporti e della logistica del 20 marzo 2020 e nelle linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di trasporto pubblico per le modalità di informazione agli utenti e le misure organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 allegate al DPCM. Inoltre le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
Con riferimento alla programmazione, alla riduzione e alla soppressione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, essa spetta al Presidente della Regione sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
Spetta invece al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonchè ai vettori ed agli armatori.
Il DPCM prevede inoltre: le modalità per l'ingresso in Italia (art. 4), la disciplina dei transiti e i trasporti brevi in Italia, pari ad un massimo di 72 ore prorogabili di altre 48 (art. 5) e disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 6).
L'allegato VIII inoltre contiene il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica mentre l'allegato IX contiene le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico.
Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ha emanato il nuovo decreto 29 aprile 2020, contenente la disciplina dei servizi di trasporto applicabile fino al 17 maggio 2020 e conseguente all'emanazione del DPCM 26 aprile 2020, il cui articolo 1, lett. f) prevede la possibilità di disporre limitazioni ai servizi di trasporto.
Il nuovo decreto contiene le seguenti misure:
- la proroga fino al 17 maggio 2020 l'efficacia del precedente decreto ministeriale del 12 aprile 2020, nel testo modificato con decreto 22 aprile 2020 e dal presente decreto del 29 aprile;
- la modifica del decreto ministeriale n. 153 del 2020 relativo all'elenco degli scali aerei autorizzati ad operare, nei quali vengono ora ricompresi gli scali di Roma- Ciampino e di Firenze-Peretola;
- la modifica dell'allegato 1 (elenco delle Frecce e degli Intercity) e dell'allegato 2 (elenco dei servizi NTV Italo) al precedente decreto del 12 aprile, contenenti l'elenco dei servizi ferroviari minimi assicurati.
In attuazione del DPCM 10 aprile 2020, che ha confermato e prorogato le limitazioni agli spostamenti, il Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro della salute, ha adottato il nuovo decreto ministeriale 12 aprile 2020, contenente specifiche disposizioni per il trasporto aereo, ferroviario, per i sevizi automobilistici interregionali, su tutto il territorio nazionale, nonchè per i trasporti con la Sicilia e con la Sardegna, applicabili dal 14 aprile al 3 maggio 2020.Il principio generale è che sono assicurati solo i servizi minimi essenziali.
Le misure a livello nazionale sono in sintesi le seguenti:
Trasporto aereo (art. 1): l'operatività è limitata ai soli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso aeroporti diversi da quelli elencati è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti. L'ENAC può consentire l'operatività di altri aeroporti solo per specifiche fattispecie. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio, escluse le aviosuperfici, sono consentiti solo voli motivati da comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute. Per i voli diretti in Sicilia ed in Sardegna deve essere acquisita comunque la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione.
Trasporto ferroviario (art. 2): il trasporto ferroviario passeggeri, sia per i servizi a mercato come le Frecce, che da contratto di servizio di lunga percorrenza con Trenitalia, deve assicurare almeno una coppia di collegamento su ogni direttrice, secondo le tabelle dell'Allegato 1 (che indica i seguenti servizi Intercity A/R: Roma-Ventimiglia, Roma-Palermo, Roma-Reggio Calabria, Siracusa-Messina), come da richiesta dell'impresa esercente, salvo eventuali maggiori esigenze di trasporto. Per i servizi Intercity, Trenitalia potrà rimodulare i servizi in funzione delle ridotte esigenze di mobilità, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I servizi di Italo NTV sono assicurati secondo la tabella dell'Allegato 2 (che comprende anche le Frecce di Trenitalia), come da richiesta dell'impresa esercente. Nessuna limitazione è prevista per il trasporto merci e per i servizi di emergenza.
Servizi automobilistici interregionali (art. 3): si consente al vettore di modificare e ridurre fino al 3 maggio i servizi di linea, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero e all'utenza, a condizione che non si abbia l'integrale cessazione dei servizi e che vi sia il rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavor,o sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Con decreto ministeriale del 15 aprile 2020 è stata poi confermata la sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti sulle strade extraurbane nelle domeniche di aprile e nei giorni festivi fino al 3 maggio, come già era avvenuto per il mese di marzo. Il decreto deroga al calendario annuale dei divieti di circolazione dei veicoli pesanti adibiti al trasporto merci, superiori a 7,5 t, che era stato fissato dal decreto ministeriale n. 578 del 12 dicembre 2019.
Per i servizi di trasporto internazionale di merci rimane invece ferma la sospensione dei divieti fino a successivo provvedimento, come previsto dal decreto MIT 13 marzo 2020, n. 115.
Specifiche norme sono previste per i trasporti per la Sicilia (art. 4): il trasporto marittimo viaggiatori da e per la Sicilia è sospeso. E' assicurato solo il trasporto merci possibilmente su unità di carico non accompagnate. E' consentito il trasporto passeggeri sulle navi adibite a trasporto merci esclusivamente per documentati motivi di salute. Il traffico merci può essere effettuato esclusivamente sulla tratta Messia-Tremestieri. Gli spostamenti passeggeri via mare sullo Stretto (Messina- Villa San Giovanni o Reggio Calabria), consentiti solo per le Forze dell'Ordine e Armate, gli operatori sanitari, i lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità o gravi motivi di salute, sono assicurati con 5 corse giornaliere A/R (le corse giornaliere sono stata portate da 4 a 5 con il DM 22 aprile 2020), nella fascia oraria tra le 6.00 e le 21.00, e possono essere effettuati solo a piedi o su veicoli di categoria L (cioè a due o tre ruote o quadricicli) ovvero su autoveicoli per il trasporto di persone: si segnala peraltro che il decreto fa dapprima riferimento all'intera categoria M, che comprende tutti gli autoveicoli a quattro ruote, ma esclude poi tutte le sottocategorie comprese nella categoria M, cioè sia la categoria cat. M1, cioè gli autoveicoli fino ad 8 posti ( le autovetture), che la cat. M2, cioè i veicoli oltre otto posti fino a 5 t (i pulmini), nonché la categoria M3, cioè i veicoli oltre 8 posti e oltre 5 t (gli autobus e i pulman). Si tratta pertanto presumibilmente di un refuso, in quanto con questa formulazione non sarebbero possibili gli spostamenti con nessun tipo di autoveicolo passeggeri a quattro ruote.
Il trasporto aereo è assicurato, solo per improrogabili esigenze di connessione territoriale, mediante due voli A/R Roma-Palermo e due voli A/R Roma-Catania, uno antimeridiano ed uno meridiano. Sono sospesi tutti gli altri voli, compresi quelli internazionali.
I servizi automobilistici interregionali sono soppressi. Il treno Intercity Roma-Palermo diurno è limitato a Villa San Giovanni.
Specifiche norme sono previste altresì per i trasporti per la Sardegna (art. 5): il trasporto marittimo viaggiatori da e per l'isola è sospeso, mentre, fermo restando l'utilizzo delle navi previste in convenzione, continua ad essere assicurato il trasporto delle merci, possibilmente su unità di carico non accompagnate. Il trasporto passeggeri può essere autorizzato solo su navi adibite a trasporto merci, per dimostrate e imprerogabili esigenze lavorative, di necessità o di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'autorità sanitaria regionale.
Il trasporto aereo viaggiatori è assicurato dal solo aeroporto di Cagliari, sempre per dimostrate e improrogabili esigenze lavorative, di necessità o di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'autorità sanitaria regionale.
Nel settore delle comunicazioni, e in particolare, con riguardo alle attività parlamentari poste in essere per valutare l'utilizzo degli strumenti tecnologici ai fini del contrasto della diffusione del Coronavirus e per agevolare la cosiddetta "fase due" nonché la situazione delle reti a fronte dell'incremento del traffico sulle reti fisse e mobili si veda l'apposito tema.
La Commissione UE ha pubblicato gli Orientamenti sulle app a sostegno della lotta al Covid-19 relativamente agli aspetti della protezione dei dati personali. Per approfondimenti si veda la relativa segnalazione sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Il Ministero della Difesa fornisce supporto in termini di personale, mezzi e strumentazione: allestimento di ospedali da campo, servizi ospedalieri, sanificazione di luoghi e strutture tramite gli specialisti del CBRN, trasporto trasporto in biocontenimento di malati, produzione e distribuzione di dispositivi sanitari, controllo del territorio.
I diversi decreti legge varati dal Governo a seguito dell'insorgere dell'emergenza COVID-19 hanno assegnato alle Forze armate specifici compiti nella gestione dell'emergenza Covid - 19, con particolare riferimento al rispetto delle misure di contenimento del virus. Per approfondimenti si rinvia in particolare ai seguenti Temi:Interventi iniziali
Per fronteggiare l'emergenza della pandemia COVID-19, le istituzioni dell'UE hanno avviato misure finalizzate a controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi e a regolare le frontiere esterne (qui il Dossier di approfondimento 44/20 aggiornato all'22 gennaio 2020). In relazione al quadro dell'attività parlamentare dei principali Paesi europei per far fronte all'emergenza pandemica (in particolare Francia,Germania e Spagna) consulta il Dossier di approfondimento del Servizio studi del Senato (Marzo 2020).
Temi particolari sono stati altresì affrontati sull'uso di applicazioni mobili di tracciamento, in risposta alla pandemia di COVID-19 (consulta qui il Dossier del 27 aprile 2020), da parte degli Stati membri dell'Unione europea, con il sostegno della Commissione europea, allo scopo di sviluppare un pacchetto di strumenti per l'uso di applicazioni mobili di tracciamento dei contatti.
Con riferimento agli atti comunitari, si segnala che, in ragione dell'emergenza COVID-19, il 3 aprile 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica al regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici (consulta il Dossier Atti UE n. 46 ).
Ha inoltre approvato la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo, oltre che la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione che riporta tale allegato III con riferimento agli adattamenti di ordine strettamente tecnico della predetta direttiva 2000/54/CE.
Principali misure economiche e sanitarie
Qui inoltre il Dossier del 18 aprile 2020 del Servizio Rapporti con l'Unione Europea della Camera deputati sui negoziati nell'ambito dell'UE sulle misure economiche e il Dossier del 23 aprile 2020 sugli Interventi dell'UE a sostegno di paesi terzi per fronteggiare la pandemia COVID-19. Consulta anche il Dossier sugli esiti della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 23 aprile 2020 su alcuni strumenti da adottare a fronte dell'emergenza sul piano economico e sociale.
La Commissione europea ha condotto colloqui esplorativi e firmato contratti per l'acquisto di dosi iniziali di vaccini pluridose, una volta dimostrata la sicurezza e l'efficacia contro il virus Sars-CoV-2, con le società AstraZeneca, Sanofi-GSK, BioNTech-Pfizer, CureVac e Moderna.
Per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la Commissione europea ha formulato un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dal Covid-19 (Certificato Covid digitale UE).
I coronavirus (CoV) costituiscono un'ampia famiglia di virus identificati come patogeni umani dagli anni Sessanta. Comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli), in alcuni rari casi possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Durante la comparsa del coronavirus correlato alla sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoV) nel 2002–2003, il virus ha colpito 8.096 persone causando gravi infezioni polmonari, con 774 decessi (rapporto caso-mortalità: 10%). Per la sindrome respiratoria mediorientale MERS-CoV, infezione per cui i dromedari sono stati considerati la principale fonte ospite intermedia, la maggior parte dei casi umani è stata osservata nella Penisola arabica, mentre un numero limitato di casi importati è stato segnalato da altri paesi. ll periodo di incubazione dei coronavirus varia da 3 a 14 giorni. Per SARS-CoV il periodo di incubazione è stato stimato tra 3–10 giorni e per MERS-CoV fino a 14 giorni.
Il nuovo coronavirus - un ceppo che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo - si trasmette tramite secrezioni respiratorie, vale a dire direttamente attraverso le goccioline provocate da tosse o starnuti o indirettamente attraverso il contatto di oggetti o superfici contaminati, nonché attraverso un contatto ravvicinato, come toccare o stringere le mani di una persona infetta e quindi toccarsi il naso, gli occhi o la bocca. La trasmissione ospedaliera è stata descritta come un fattore importante nell'epidemiologia della SARS e della MERS.
Per quanto riguarda il 2019-nCoV, mancano ancora informazioni epidemiologiche e sierologiche complete. I sintomi segnalati fino ad oggi nei pazienti con infezione da 2019-nCoV comprendono principalmente febbre e difficoltà respiratorie, con reperti radiologici di polmonite. I casi più gravi sviluppano polmonite grave, sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi e shock settico che possono portare alla morte del paziente. Le persone con condizioni croniche sottostanti, e in generale i bambini molto piccoli e gli anziani, sembrano essere più vulnerabili alle forme gravi.
Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo come "situazione pandemica".
Il 30 gennaio 2020, il Direttore generale dell'OMS, ha dichiarato il focolaio internazionale da nuovo coronavirus 2019-nCoV un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC), come sancito nel Regolamento sanitario internazionale (International Health Regulations, IHR, 2005). Per "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" si intende: "un evento straordinario che può costituire una minaccia sanitaria per altri Stati membri attraverso la diffusione di una malattia e richiedere una risposta coordinata a livello internazionale". La dichiarazione di PHEIC dell'OMS è accompagnata dall'obbligo di fornire raccomandazioni e misure temporanee, non vincolanti per i Paesi, ma significative sia dal punto di vista pratico che politico relativamente a: viaggi, commerci, quarantena, screening e trattamento. L'OMS inoltre definisce standard di pratica globali.
Il sito dell'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc - Agenzia europea per il controllo e la prevenzione delle malattie) fornisce informazioni costantemente aggiornate sulla Distribuzione geografica dei casi 2019-nCov nel mondo, le stesse informazioni sono a disposizione sul sito di Epicentro (Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica).
Nel Situation Report – 12, pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020 viene fatto il punto sui meccanismi di trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. Sulla base dei dati al momento disponibili, l'OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che hanno contratto l'infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. L'OMS è a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche e ne sottolinea la rarità. In base a quanto già noto sui coronavirus (ad es. MERS-CoV), sappiamo infatti che l'infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. Sulla base di questi dati, l'OMS conclude che la trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV. Per approfondire consulta la pagina dedicata a Trasmissione, prevenzione e trattamento dei coronavirus e quella dedicata alle FAQ sul nuovo coronavirus 2019-nCoV.
L'OMS ha inoltre predisposto un documento del 12 febbraio 2020 contenente le linee guida di pianificazione operativa per supportare i Paesi nella predisposizione delle azioni immediate a livello nazionale, regionale e locale per riorganizzare e mantenere l'accesso ai servizi essenziali. Queste linee guida sono state successivamente aggiornate il 14 aprile 2020.
L'OMS ha diffuso numerose pubblicazioni sulle misure di prevenzione da adottare per contrastare la diffusione del virus (qui la pagina informativa in inglese), in particolare approfondendo la questione dell'utilizzo delle mascherine (qui le linee guida) , confermando la posizione iniziale riguardo al corretto utilizzo: utile per le persone malate per non diffondere il virus, indispensabile per gli operatori sanitari al fine di limitare le possibilità di contagio, ma non necessario per un uso generalizzato, dal momento che non vi sono prove scientifiche sufficienti a dimostrare che possa evitare l'infezione.
L'OMS ha peraltro avvertito, con una notizia riportata anche sul sito del Ministero della salute, che l'allarme pandemia durerà fin quando non si potrà disporre "di un significativo controllo del virus, di solidi sistemi di sorveglianza e di sistemi sanitari più forti".
Siti di informazione
OMS - Aggiornamenti sull'epidemia
ECDC - Aggiornamenti valutazione del rischio
Epicentro - Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica - Sezione dedicata al coronavirus
Ministero della salute - Normativa dell'area Nuovo coronavirus
Ministero della salute - Comunicati stampa dell'area Nuovo coronavirus