tema 29 settembre 2022
Studi - Affari sociali Politiche sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus

Le misure di contrasto all'emergenza sanitaria da COVID-19, fra le quali la completa interruzione delle attività produttive, hanno prodotto nell'immediato una forte domanda di protezione sociale. Per sostenere le fasce di popolazione più svantaggiate, è stato pertanto istituito il Reddito di emergenza - Rem, un sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica, che non hanno avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto Cura Italia per talune categorie di lavoratori. Inoltre, la crisi sanitaria ha messo ancor più in evidenza le criticità nella composizione della spesa assistenziale, molto sbilanciata in Italia a favore delle prestazioni sociali in denaro a danno di quelle erogate tramite servizi ed interventi. Per questo sono state incrementate le risorse dei Fondi sociali finalizzate al rafforzamento di interventi territoriali. Si segnalano inoltre le misure a sostegno del Terzo settore, che, nella crisi emergenziale, ha affiancato le pubbliche amministrazioni nelle azioni di sostegno alle categorie fragili e negli interventi di contrasto ai fenomeni di povertà ed emarginazione sociale

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Il rapporto di Caritas Italiana dal titolo "Gli anticorpi della solidarietà" dell'ottobre 2020, cerca di restituire una fotografia dei gravi effetti economici e sociali della crisi sanitaria legata alla pandemia da Covid-19.  Analizzando il periodo maggio-settembre del 2019 e confrontandolo con lo stesso periodo del 2020 emerge che da un anno all'altro l'incidenza dei "nuovi poveri" passa dal 31% al 45%: quasi una persona su due che si rivolge alla Caritas lo fa per la prima volta. Aumenta in particolare il peso delle famiglie con minori, delle donne, dei giovani, dei nuclei di italiani che risultano in maggioranza (52% rispetto al 47,9 % dello scorso anno) e delle persone in età lavorativa; cala di contro la grave marginalità. Il Rapporto Caritas evidenzia che la crisi emergenziale appare più grave rispetto allo shock economico del 2008. La differenza è il punto dal quale si parte: nell'Italia del pre-pandemia (2019) il numero di poveri assoluti è più che doppio rispetto al 2007, conseguentemente gli effetti della crisi pandemica appaiono ancora più severi.

La Banca d'Itala nell'Indagine straordinaria sulle famiglie italiane nel 2020, in cui sono raccolte informazioni sulla situazione economica e sulle aspettative delle famiglie durante la crisi legata alla pandemia di Covid-19, giunge alla stessa conclusione. Già prima dell'emergenza sanitaria, poco meno della metà; degli individui intervistati dichiara che arrivava alla fine del mese con difficoltà;, con quote più; elevate per i lavoratori dipendenti a termine e per i disoccupati. Tra aprile e maggio 2020, più di un terzo degli individui dichiara di non avere risorse liquide sufficienti a far fronte alle spese per consumi essenziali della famiglia per un periodo di 3 mesi. Anche le aspettative di spesa delle famiglie risentono della situazione economica: oltre la metà della popolazione ritiene che, anche quando l'epidemia sarà terminata, le proprie spese per viaggi, vacanze, ristoranti, cinema e teatri saranno inferiori a quelle pre-crisi.

D'altra parte, Save the children, nel rapporto Proteggiamo i bambini. Whatever it takes, ha stimato che l'aumento della disoccupazione, e la conseguente riduzione della capacità economica delle famiglie, rischiano di incrementare considerevolmente l'incidenza della povertà materiale tra i minori, soprattutto in nazioni quali l'Italia, dove già nel periodo precedente alla crisi emergenziale, si registravano percentuali di deprivazione economica e materiale dei minori tra le più alte d'Europa.

ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2020

Nel 2020, l'art. 82 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 2020) ha istituito il Reddito di emergenza - Rem, un sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell'emergenza, che non avevano avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto Cura Italia (decreto legge n. 18 del 2020). Il beneficio è stato corrisposto in due quote (ovvero è stato erogato per due volte), ciascuna delle quali compresa fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest'ultimo caso fino a 840 euro).
In seguito, l'art. 23 del decreto legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto agosto), ferme restando le erogazioni già concesse del Rem, ha riconosciuto, a domanda, una ulteriore singola quota di Rem, erogata ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di legge previsti. La circolare n. 102 dell'INPS dell'11 settembre 2020 ha illustrato la misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, nonché ai requisiti per l'accesso e ai rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.
In seguito, l'articolo 14 del decreto legge 137 del 2020 (c.d. Decreto ristoro) ha riconosciuto ai nuclei familiari già beneficiari del Rem, la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Hanno avuto facoltà di richiedere l'accesso all'erogazione delle quote anche i nuclei familiari fino ad allora non beneficiari del Rem (qui il messaggio n. 451 INPS del 12 novembre 2020).
Per il 2021, l'art. 12 del decreto legge n. 41 del 2021 (c.d. Decreto Sostegni) ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre quote di Rem (per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021), con il medesimo ammontare previsto per il 2020. Il decreto legge n. 41 del 2021 ha poi introdotto alcune significative novità rispetto alla normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020. Al fine di ampliare la platea dei destinatari, innovando rispetto ai requisiti precedentemente richiesti, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso è stata incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE (art. 12, comma 1). Ulteriore novità è stata il riconoscimento delle predette tre quote di Rem, nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente (400 euro), anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro, che avevano terminato le prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il periodo compreso fra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 (art. 12, comma 2). Per quanto riguarda i requisiti si rinvia alla Circolare INPS e per le incompatibilità si rinvia a quanto chiarito nella Circolare INPS n. 65 del 2021. Ai sensi del decreto legge n. 41, la domanda per le quote Rem 2021 doveva essere presentata all'INPS dal 7 al 30 aprile 2021. Successivamente,  l'art. 36 del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegno bis) ha rinnovato il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori quattro quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

Autorizzazione di spesa per il 2020 e il 2021

Per il 2020, l'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Rem è stata fissata (dall'art. 82, comma 10, del decreto legge n. 34 del 2020) in 971,3 milioni di euro (compresi i 5 milioni per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem), da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". Per il 2021, a copertura delle sette mensilità previste, sono stati stanziati complessivamente 2,4 miliardi, di cui 1,5 miliardi con il decreto Sostegni (di cui 0,9 miliardi a copertura dei beneficiari NASPI e DIS-COLL) e 0,9 miliardi con il decreto Sostegni bis.

Per un approfondimento si rinvia a UPB, Il Reddito di emergenza a un anno dalla sua introduzione, Flash n. 2, giugno 2021.

ultimo aggiornamento: 24 giugno 2021

Nell'ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, l'art. 104 del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) ha incrementato di 90 milioni di euro il Fondo per le non autosufficienze, finalizzando 20 milioni alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. Pertanto, considerando che la legge di bilancio 2020 ha assegnato al Fondo 621 milioni, lo stanziamento risulta ora pari a 711 milioni di euro.

 Per le stesse finalità, e nell'ottica di rafforzare tali interventi anche attraverso la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, il Fondo Dopo di Noi è stato incrementato di ulteriori 20 milioni di euro, raggiungendo per il 2020 l'ammontare di 78,1 milioni.

ultimo aggiornamento: 21 maggio 2020

Nel periodo emergenziale da COVID-19, l'art. 105 del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo, allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i bambini di età compresa tra zero e 16 anni (modifica approvata durante l'esame referente alla Camera, aumentando il range d'età originariamente previsto tra i 3 ed i 14 anni), nonché allo scopo di contrastare con iniziative mirate la povertà educativa.L'incremento è stato ripartito per 135 milioni con Intesa sul finanziamento a 6.147 Comuni per il potenziamento dei centri estivi (v. tabella del riparto regionale), mentre i restanti 15 miloni saranno assegnati tramite bando, per progetti di contrasto alla povertà educativa. Sucessivamente l'art. 19 del decreto legge n. 183 del 2020 di proroga termini (inserendo il comma 3-bis nel corpo dell'art. 105 del Decreto rilancio) ha espressamente previsto che le risorse non utilizzate, iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino a giugno 2021.

ultimo aggiornamento: 3 marzo 2021

La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208 del 2015) ha previsto, ai commi 392-395, l'istituzione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con l'obiettivo di sostenere l'infanzia svantaggiata. Il Fondo è alimentato dai versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali è stato riconosciuto un contributo, pari a 100 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2016-2018, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al medesimo Fondo. Successivamente, la legge di bilancio 2019 (Legge n.145 del 2018, art. 1, commi 478-480) ha confermato il Fondo per il successivo triennio 2019-2021, mettendo a disposizione 55 milioni di euro annui di credito di imposta a favore delle Fondazioni di origine bancaria che possono usufruirne per il 65% degli importi versati. L'operatività del Fondo è stata prorogata per il 2022 dall'art. 63, comma 5, del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegno bis). Pertanto, per il 2022 viene rifinanziato il contributo riconosciuto alle Fondazioni bancarie sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65 % dei versamenti effettuati dalle stesse Fondazioni al Fondo. Inoltre si incrementa l'ammontare del contributo nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 (passando così da 55 a 100 milioni) e di 55 milioni di euro nel 2022. Da ultimo, i commi 135 e 136 della Legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) hanno prorogato per il 2024 gli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un credito d'imposta pari al 75% dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile istituito dalla legge di stabilità per il 2016. Allo scopo, viene prevista una copertura con risorse pari a 45 milioni con riferimento all'anno 2023 e di 25 milioni per il 2024.

Nel triennio 2016-2018 le Fondazioni hanno alimentato il Fondo con circa 360 milioni di euro.

Il Fondo è disciplinato dal Protocollo d'Intesa siglato da Acri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, MEF e Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il soggetto attuatore è stato individuato nella Fondazione con il Sud, attraverso l'impresa sociale "Con i Bambini", appositamente costituita per lo scopo, al fine di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità della gestione del Fondo. Le risorse vengono assegnate tramite bandi, mentre le scelte di indirizzo strategico vengono definite da un apposito Comitato di indirizzo composto pariteticamente da Fondazioni di origine bancaria, Governo, organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di ISFOL e EIEF – Istituto Einaudi per l'economia e la finanza. 

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), all'art. 1, co. 230, ha poi attribuito all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di definire i parametri e gli indicatori misurabili al fine dell'individuazione di zone di intervento prioritario per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale. E' stato così definito l'IPE – Indice di Povertà Educativa (riferito ad un target di giovani tra i 15 e i 29 anni) attraverso quattro dimensioni riferibili a: Partecipazione, Resilienza, Capacità di intessere relazioni e Standard di vita.

Con i Bambini ha pubblicato ad oggi undici bandi ( Prima Infanzia (0-6 anni), Adolescenza (11-17 anni), Nuove Generazioni 5-14 anni, Un passo avanti, Ricucire i sogni, Cambio rotta, A braccia aperte, Un domani possibile , Non uno di meno, Comincio da zero, Bando per le comunità educanti). Nella gestione dei bandi, è stato introdotto l'elemento della valutazione di impatto.

Nel periodo emergenziale, l'art. 105 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto rilancio) ha stanziato 150 milioni di euro, di cui 135 milioni destinati ai comuni per le iniziative dei centri estivi e 15 milioni destinati a progetti di contrasto della povertà educativa. Lo stesso decreto, all'art. 246, ha autorizzato contributi volti al sostegno degli enti del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto nell'importo di 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e di 20 milioni per l'anno 2021, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La concessione dei contributi è a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020. In proposito, l'Agenzia per la coesione territoriale ha reso nota - con un avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale del 16 novembre 2020 sul proprio sito istituzionale (www.agenziacoesione.gov.it) - la pubblicazione dei testi integrali di due avvisi pubblici rivolti ad enti del Terzo settore riservati, rispettivamente, alle regioni del Mezzogiorno ed alle Regioni Lombardia e Veneto, con i relativi allegati (qui un approfondimento). La misura ha avuto un notevole successo, dimostrato dall'adesione dei Comuni, nel 2021, pari al 95% (n. 7.146 comuni beneficiari) con una potenziale popolazione beneficiaria 0-17 anni pari a 9.154.724.

In analogia a quanto avvenuto per gli anni 2020 e 2021, l'art. 39 del decreto legge n. 73 del 2022 ha indirizzato un finanziamento statale pari a 58 milioni di euro per iniziative a favore dei Comuni da attuare nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento delle seguenti attività:
- attività rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori;
- attività finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics, vale a dire materie di carattere scientifico e tecnologico), da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

L'approvazione dell'elenco dei Comuni beneficiari è demandata ad un decreto del Ministro per le pari opportunità e per la famiglia, con il concerto del MEF e Interno, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. Il decreto dovrà stabilire anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente, individuando le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.

ultimo aggiornamento: 23 giugno 2022

2022

L'indagine campionaria straordinaria "L'effetto della pandemia sui Servizi educativi per l'infanzia in Italia" promossa dal Dipartimento per le politiche della famiglia, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Statistica e l'Università Ca' Foscari di Venezia, intende verificare e quantificare l'impatto del periodo di chiusura nonché delle regolamentazioni vigenti in materia di sicurezza sanitaria conseguenti alla diffusione del virus da COVID-19, sull'erogazione dei Servizi educativi per l'infanzia durante l'anno educativo 2020/2021, concentrando l'attenzione in maniera particolare sui servizi più strutturati quali nidi, nidi aziendali, micronidi e sezioni primavera.

2021

Per il 2021, l'art. 63 del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegno bis), riproducendo la previsione di cui all'art. 105 del decreto legge n. 34 del 2020, incrementa di 135 milioni di euro il Fondo per le politiche della famiglia. Tali risorse sono destinate al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2021. I criteri di riparto delle risorse ai Comuni, nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati, e quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento, sono stati stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia sul cui schema è stata sancita intesa il 24 giugno 2021 in Conferenza unificata. Le risorse saranno destinate direttamente ai 7.145 comuni beneficiari. Sono esclusi dal finanziamento i comuni che hanno espressamente manifestato di non voler avvalersi del finanziamento (articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale di riparto). Il tasso di adesione dei comuni al finanziamento per il 2021 è stato pari al 95%, confermando il forte interesse verso la misura.

L' ordinanza congiunta Salute/Famiglia del 21 maggio 2021 reca " Linee guida per la gestione in sicurezza di attività; educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19". Le Linee guida, che aggiornano il documento di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, si rivolgono ai soggetti pubblici e privati che offrono attività educative non formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei minori, fermi restando i protocolli e le linee guida vigenti che disciplinano attività specifiche (es. attività sportive, attività culturali, ecc.). Tra tali attività sono ricomprese, a titolo esemplificativo le attività svolte: in centri estivi; in servizi socioeducativi territoriali; in centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori; presso associazioni, scout, cooperative, parrocchie e oratori e gruppi giovanili delle comunità religiose (c.d. attività di comunità). Sono inoltre ricomprese: attività educative che prevedono il pernottamento, anche residenziali; spazi per il gioco libero, laboratori e servizi doposcuola, ludoteche; scuole di danza, lingua, musica, teatro e altre attività educative extracurriculari, con esclusione di attività di formazione professionale; attività presso istituzioni culturali e poli museali; attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile); attività svolte da nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini; attività di nido familiare (cd. tagesmutter); attività all'aria aperta (es. parchi pubblici, parchi nazionali, foreste).

2020

L'art. 105 del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) ha incrementato, per il 2020, le risorse del Fondo per le politiche della famiglia di 150 milioni di euro, allo scopo di destinare ai Comuni una quota di 135 milioni per il potenziamento durante il periodo estivo, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa per i bambini e adolescenti di età compresa tra zero e 16 anni, nonché di destinare i restanti 15 milioni di euro al contrasto della povertà educativa con iniziative mirate. L'incremento di 150 milioni, previa Intesa in Conferenza unificata, è stato ripartito con il decreto 25 giugno 2020, che ha disposto il riparto fra le regioni e le province autonome, con i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche sociali, di 135 milioni (si veda per questo l'Allegato 1, mentre le quote di risorse finanziarie da destinare ai singoli Comuni interessati sono indicate nell'Allegato 2). I restanti 15 milioni sono stati assegnati tramite il bando Educare in Comune, per progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni. La misura è finalizzata a recuperare almeno in parte l'offerta educativa e culturale destinata ai bambini ed agli adolescenti che, a causa dell'emergenza sanitaria e della chiusura delle attività didattiche resa necessaria dall'attuazione delle misure di contenimento, non hanno potuto svolgere adeguate esperienze, anche di contatto sociale, al di fuori del contesto domestico e familiare. Nello stesso tempo essa viene incontro alle esigenze dei genitori/lavoratori chiamati nella Fase 2, a riprendere lo svolgimento della propria attività.

L'art. 30, comma 6-quater, del decreto legge n. 41 del 2021 ha consentito di utilizzare fino al 31 dicembre 2021 (precedentemente fino al 30 giugno 2021), le risorse non spese, nel limite di 15 milioni, del Fondo per le politiche della famiglia destinate di cui all'art. 105 del decreto legge n. 34 del 2020.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha pubblicato sul proprio sito le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19, redatte grazie al lavoro congiunto con l'Associazione nazionale comuni italiani, l'Unione delle Province d'Italia, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Società Italiana di Pediatria, d'intesa con i Ministeri dell'Istruzione, della Salute, del Lavoro e delle politiche sociali, delle Politiche giovanili e dello sport, ed integrate dalle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
ultimo aggiornamento: 1 giugno 2021

Per il 2020, a partire dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, il decreto legge n. 18 del 2020,  ("decreto Cura Italia") ha previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore complessivamente a 15 giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni, di cui possono fruire i genitori alternativamente fra loro. In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting. Dal 19 maggio 2020, il decreto legge n. 34 del 2020  ("decreto Rilancio"), all'articolo 72, ha modificato la disciplina del bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting introducendo, in alternativa, il bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 agosto 2020.

Il bonus per servizi di baby-sitting e quello per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia sono rivolti alle seguenti categorie di lavoratori: dipendenti del settore privato; iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata; autonomi iscritti all'INPS; autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari). Per effetto di quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, dal 5 marzo 2020 il bonus per l'assistenza dei figli minori di 12 anni spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari. In via ulteriore, il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. I bonus per servizi di baby-sitting e per l'iscrizione ai centri estivi spettano nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni di assistenza e sorveglianza dei figli nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici. In presenza di più figli di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare. Il limite di età di 12 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata , iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Successivamente, l'articolo 13-terdecies del decreto legge n. 137 del 2020 (c.d. Decreto Ristori) ha riconosciuto, limitatamente ad alcune zone caratterizzate da un livello di rischio epidemiologico alto,  il diritto a fruire della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia. Più precisamente, la fruizione del bonus baby-sitting  è riconosciuta, a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 149/2020) per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal D.p.c.m. 3 novembre 2020. Sul punto, il messaggio INPS 4678/2020 precisa che tali prestazioni possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia. La misura è disposta in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell'INPS genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura. Tale diritto è riconosciuto nei soli casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

ultimo aggiornamento: 2 marzo 2021

Il 10 giugno 2020, sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia, è stato pubblicato l'Avviso pubblico EduCare per promuovere l'attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza. La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata al 31 dicembre 2020. Il finanziamento complessivo dei progetti nell'ambito dell'Avviso è pari a 35 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia stanziate per l'esercizio finanziario 2020.

I progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata di 6 mesi.

Possono partecipare:

  • enti locali, in forma singola o associata;
  • scuole pubbliche e parificate di ogni ordine e grado;
  • servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia statali e paritarie;
  • organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del terzo settore ed enti ecclesiastici e religiosi.

Più nello specifico, i progetti dovranno delineare nuovi scenari di coesistenza tra distanziamento sociale e attività ludiche ed educative anche all'aria aperta, allo scopo di accompagnare il graduale ritorno alla vita collettiva in modo organizzato, controllato e controllabile anche nella fruizione degli spazi aperti, indirizzando alla gestione di momenti di gioco, educazione e svago coerenti con le vigenti norme di distanziamento.

Gli interventi ludici e per l'educazione non formale e informale opereranno nei seguenti ambiti tematici:

A. Promozione della cittadinanza attiva, del coinvolgimento nella comunità, e della valorizzazione del patrimonio culturale locale

B. Promozione della non-discriminazione, dell'equità e dell'inclusione sociale e lotta alla povertà educativa

C. Promozione della piena partecipazione e del protagonismo dei bambini e dei ragazzi attraverso l'educazione tra pari (peer education) e il sostegno del dialogo inter-generazionale tra bambini, ragazzi, adulti e anziani e le loro famiglie

D. Tutela dell'ambiente e della natura e promozione di stili di vita sani

ultimo aggiornamento: 10 giugno 2020

L'art. 30, comma 7, del Decreto Sostegno bis estende al 2022 le misure previste dall'art. 1, comma 202, della legge n. 205 del 2017, che assegna alle fondazioni bancarie un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità attraverso interventi di contrasto alle povertà e fragilità sociali, al disagio di famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure a anziani e disabili, alla dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, all'inclusione socio-lavorativa, alla promozione dell'occupazione. Il contributo stanziato per il 2022, pari a 60 milioni di euro (della stessa entità del contributo stanziato dalla legge di bilancio 2018 per ciascun anno del triennio 2019-2021), è assegnato secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni.

ultimo aggiornamento: 1 giugno 2021

Alla chiusura delle strutture semiresidenziali per disabili (qualunque sia la loro denominazione a livello regionale, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario), disposta con il decreto legge 18/2020, ha fatto seguito il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, con cui, all'art. 8, se ne è autorizzata la riapertura in presenza di specifici protocolli concernenti il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Più nel dettaglio si ricorda che l'art. 47 del decreto legge n. 18 del 2020 ha disposto, dal 17 marzo 2020, la sospensione delle attività dei centri diurni semiresidenziali, facendo carico alle Aziende sanitarie di riferimento di individuare i servizi ad alta componente sanitaria non differibili, da erogarsi, se possibile e in accordo con gli enti gestori, nelle medesime strutture.

Per quanto riguarda la componente sociale dei servizi e degli interventi resi alla stessa utenza, nel caso in cui le strutture non potessero adeguarsi a standard di sicurezza, l'art. 48 del medesimo decreto ha proposto l'attivazione di inteventi domiciliari. A seguito della sospensione dei servizi educativi e scolastici, tali interventi sono stati proposti anche a sostegno dei minori.  Per tali finalità, l'art. 48 ha sottolineato che le pubbliche amministrazioni potevano avvalersi del personale già impiegato in tali servizi, dipendente dai soggetti privati in convenzione, concessione o appalto. Alle amministrazioni competenti è stata lasciata libertà di scegliere le modalità attuative dei servizi, sia rispetto ai luoghi in cui effettuarli (presso il domicilio del beneficiario, in modalità da remoto, presso le stesse strutture, se disponibili) sia rispetto ai modi, prevedendo la possibilità che i servizi sociali pubblici realizzassero una eventuale co-progettazione con gli Enti gestori per implementare nuovi tipi di intervento nel rispetto degli standard di sicurezza (distanziamento sociale, sanificazione degli ambienti, etc.) impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sino ad allora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, e adottando specifici protocolli che definissero tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

La Circolare n. 1 del 27 marzo del 2020 del MInistero del lavoro e delle politiche sociali enumera le tipologie di tali strutture: Centri diurni per persone con difficoltà, compresi i servizi di mensa, di igiene personale, gli empori sociali per persone in povertà estrema, i centri polivalenti per anziani e persone con disabilità, i centri di ascolto per famiglie che erogano tra l'altro consulenze specialistiche (quali attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell'autorità giudiziaria), centri antiviolenza, comprensivi dei centri anti tratta. La Circolare sottolinea che tali Centri, nella misura in cui assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche, etc.), possono continuare ad operare, individuando le modalità organizzative più idonee anche in riferimento, ove rilevi, a quanto previsto dai citati artt. 47 e 48 del decreto legge n. 18 del 2020.

L'art. 109 del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020), emanato a Centri semiresidenziali riaperti, ha esteso la platea di utenza dei servizi educativi e scolastici, identificata dal decreto-legge 18/2020 con la platea degli alunni frequentanti il ciclo scolastico del nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione da zero a sei anni, ampliandola anche agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e secondo grado, con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992.

Più nel particolare, si autorizza le pubbliche amministrazioni, durante la sospensione dei sopra richiamati servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali, al pagamento dei gestori privati di tali servizi per tutto il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma.

A questo proposito, in deroga alla normativa vigente sui contratti pubblici relativi a lavori e servizi (D. Lgs. n. 50/2016) e previo accordo tra le parti a seconda della forma contrattuale prescelta (convenzione, concessione o appalto), le prestazioni rese in altra forma devono essere retribuite ai gestori con le seguenti quote:

-  una quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi;

-  un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite personale a ciò preposto, in modo che le strutture siano immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, all'atto della ripresa della normale attività;

-  una terza quota, eventualmente riconosciuta a copertura delle spese residue incomprimibili, definita tenendo anche in considerazione altre entrate che affluiscono agli enti gestori (costi di gestione giustificati dall'emergenza, sostenuti in aggiunta a quelli legati all'erogazione del servizio).

A seguito dell'attivazione dei servizi, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori privati di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per il personale utilizzato nei servizi resi dai gestori privati. Questi vengono attivati, qualora già riconosciuti per la sospensione dei servizi per l'infanzia (sistema di istruzione 0-6 anni) e degli altri servizi sociosanitari e socioassistenziali, nonché in relazione ai servizi degli educatori per gli alunni disabili se previsti da accordi definiti all'articolo 4-ter del decreto-legge 18/2020 medesimo, nell'ambito dei provvedimenti di sospensione assunti in attuazione del decreto-legge 6/2020 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

Infine, per garantire la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari anche in situazione di emergenza, l'art. 89, comma 2-bis, del Decreto Rilancio ha stabilito che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le regioni e le province autonome sono tenute a definire, con proprio atto, le modalità per garantire, anche in situazioni di emergenza, l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali (più precisamente del servizio sociale professionale e del segretariato sociale, del servizio di pronto intervento sociale, dell'assistenza domiciliare, delle strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale e dei centri di accoglienza residenziali o diurni). La continuità dei servizi citati deve essere garantita sulla base di un progetto personalizzato, tenendo conto delle specifiche ed inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità.

ultimo aggiornamento: 28 aprile 2020

Per quanto riguarda le misure economiche di sostegno per l'approvvigionamento del materiale necessario per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 da parte delle strutture private accreditate, l'art. 19-novies del Decreto ristori (decreto legge 137 del 2020, convertito con legge 24 dicembre 2020, n. 176) ha istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2021 per facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei a prevenire il rischio di contagio nelle strutture residenziali, quali residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. Il decreto 21 settembre 2021 ha ripartito le risorse  sulla base delle giornate di degenza erogate nelle strutture di cui supra, tenendo conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne in rapporto alla popolazione residente, secondo la tabella allegata al decreto.

Successivamente, l'art. 1-quinquies del decreto legge n. 73 del 2021  ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo per il sostegno economico straordinario alle IPAB con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, per il riconoscimento di un contributo straordinario a titolo compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Le risorse sono state ripartite dal decreto interministeriale 25 novembre 2021 sulla base dei seguenti parametri: a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali; b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori; c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.

ultimo aggiornamento: 22 febbraio 2022

L'art. 104, comma 3,  del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 dl 19 maggio 2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità", nel limite di spesa di 40 milioni per il 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo sono indirizzate al riconoscimento di indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone disabili, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno dovuto affrontare oneri non previsti per l'adozione di sistemi di protezione individuale del personale e degli utenti.

Il D.p.c.m. 23 luglio 2020 ha definito i criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno affrontato gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, limitatamente alle spese sostenute dalle medesime strutture a partire dal 17 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020. Le spese ammissibili sono le seguenti:

a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;

b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;

c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;

d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;

e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;

f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;

g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;

h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali.

ultimo aggiornamento: 15 settembre 2020

L'articolo 1-quinquies del decreto legge n. 73 del 2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, che costituiscono il limite di spesa per il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dalle IPAB negli anni 2020 e 2021 in ragione dell'emergenza COVID-19. Il contributo straordinario è riconosciuto a titolo compensativo a favore di ciascuna delle IPAB sulla base dei costi sostenuti per:
- la sanificazione dei locali;
- l'adozione di dispositivi di protezione personali per ospiti e operatori;
- l'adeguamento strutturale dei locali.
Il riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome interessate è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione alle IPAB presenti nel territorio delle regioni di riferimento. Inoltre con il medesimo decreto sono individuati i criteri e le modalità per la concessione del sostegno economico.

Si ricorda che, il processo nazionale di riordino delle IPAB, ancora in corso, è stato avviato con la promulgazione del D.Lgs. n. 207 del 2001, che prevede all'art. 2, in via generale, che le "Istituzioni che operano prevalentemente nel campo socio-assistenziale sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'art. 22 della legge 328 del 2000, nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie". Inoltre, il D. Lgs. n. 207 declina per le IPAB due differenti soluzioni:
- le istituzioni che svolgono in via diretta attività di erogazione di servizi assistenziali sono chiamate ad operare una trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) con personalità giuridica di diritto pubblico. In questi casi, il carattere pubblico dell'ente può rinvenirsi quando sussistono contestualmente tutti i seguenti requisiti: l'assenza del fine di lucro, la costituzione dell'ente ad opera dello Stato, mediante atto normativo od amministrativo, l'assoggettamento a controlli, più o meno penetranti, da parte dell'autorità governativa, l'ingerenza dello Stato o di altra pubblica amministrazione nella gestione dell'ente e nella predisposizione di mezzi finanziari a sostegno dell'ente e la partecipazione dello Stato o di altra pubblica amministrazione alla nomina ed alla revoca degli organi direttivi dell'ente;
- il mutamento in fondazioni o associazioni di diritto privato è destinato alle istituzioni per le quali siano accertate le condizioni prescritte dal D.p.c.m. 16 febbraio 1990. Quest'ultimo decreto indicava tre requisitivi alternativamente necessari a riconoscere la personalità giuridica di diritto privato delle ex IPAB a carattere regionale che erano: il carattere associativo e quello di istituzione promossa ed amministrata da privati e l'ispirazione religiosa.
In tale quadro, il D.Lgs. n. 207/2001 ha rinviato alla disciplina regionale la definizione del ruolo e delle funzioni delle IPAB trasformate; le modalità di concertazione con i diversi livelli istituzionali; nonché, in sede di pianificazione territoriale, la definizione delle modalità di partecipazione delle IPAB e della loro rappresentanza alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi; oltre che l'apporto delle IPAB al sistema integrato dei servizi sociale e socio-sanitari.
Le ex IPAB non sono state inizialmente ricomprese nel perimetro degli Enti del Terzo settore soltanto nel 2018, con le modifiche introdotte dal Decreto semplificazioni (art. 1, co. 82, della legge n. 145 del 2018 che ha introdotto la lettera b-bis nel corpo del comma 3 dell'art. 79 del Codice del Terzo settore - D.Lgs. n. 117 del 2017) è stato previsto un ulteriore regime di non commercialità per le fondazioni ex IPAB che operano nell'ambito degli interventi e servizi sociali, degli interventi e prestazioni sanitarie, delle prestazioni socio-sanitarie; in questo caso infatti tali attività sono sempre considerate non commerciali. Collegata a questa modifica è quella introdotta all'art. 4, co. 2, del Codice, con la quale è stato rimosso il divieto di entrare a far parte del Terzo Settore a quegli enti «sottoposti a direzione e coordinamento o controllati» degli enti pubblici, situazione nella quale si trovano molte ex IPAB quando – a norma dello statuto – è previsto che una parte più o meno ampia dei Consigli di amministrazione sia di nomina pubblica. Con l'articolo 11-sexies, co. 2, del decreto legge n. 135 del 2018, la norma è stata precisata, ribadendo che possono qualificarsi come ETS «le associazioni o fondazioni di diritto privato ex IPAB derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza […] in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima».
In ultimo si richiama la sentenza. del Consiglio di Stato (Sent. Cons. Stato Sez. V, n. 6691/09) con la quale è stato sancito il principio che la nomina dei rappresentanti di un istituto ex IPAB da parte del Sindaco ex art. 50, comma 8 del Tuel (D. Lgs. n. 267/2000) non presuppone un rapporto fiduciario come "coincidenza di orientamento politico (o, addirittura, di opinione politica), in quanto tale relazione si deve misurare nel campo delle scelte concrete e nella adesione o meno agli indirizzi amministrativi e di gestione dell'Ente di riferimento". Non sussisterebbe infatti, ad esempio, potestà di revoca (cd. spoil system) di tali rappresentanti da parte della nuova carica di sindaco a seguito di eventuali elezioni amministrative comunali.
ultimo aggiornamento: 28 luglio 2021

Nel periodo emergenziale, in cui è venuta in rilievo l'importanza dell'integrazione socio-sanitaria,  il rafforzamento dei servizi sociali in una ottica di integrazione fra i diversi livelli di governo, è stata sottolineata dall'art. 89, comma 2-bis del decreto legge n. 34 del 2020 che ha  inteso garantire la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari anche in situazione di emergenza. A tal fine, entro il 16 settembre 2020, le regioni e le province autonome avrebbero dovuto definire, con proprio atto, le modalità per garantire, anche in situazioni di emergenza, l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari essenziali. La norma sottolinea anche che i servizi sociali indicati dall'articolo 22, comma 4, della Legge quadro n. 328 del 2020  (più precisamente il servizio sociale professionale e il segretariato sociale, il servizio di pronto intervento sociale, l'assistenza domiciliare, le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale e i centri di accoglienza residenziali o diurni) devono essere considerati servizi pubblici essenziali anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati.

 

A questo proposito si segnala la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 che ha affrontato il tema molto discusso del rapporto fra la pubblica amministrazione e gli enti del terzo settore (ETS), disciplinato dall'art. 55 del Codice del Terzo settore (CTS - D.Lgs. 117/2017).
La Corte osserva che l'art. 55 CTS instaura tra i soggetti pubblici e gli ETS un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano pertanto come fasi di un un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico. La Corte inoltra ricorda che lo stesso diritto dell'Unione mantiene in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà.

Nella Fase I del periodo emergenziale, la Circolare n. 1/2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 marzo ha definito il ruolo e le finalità dei servizi sociali nell'attuale fase emergenziale. Il documento ribadisce l'importanza che "il Sistema dei Servizi Sociali continui a garantire, ed anzi rafforzi, i servizi che possono contribuire alla migliore applicazione delle direttive del Governo e a mantenere la massima coesione sociale di fronte alla sfida dell'emergenza; un ruolo che il Sistema dei Servizi Sociali deve svolgere nei confronti di ogni membro della collettività, con particolari attenzioni verso coloro che si trovano, o si vengono a trovare a causa dell'emergenza, in condizione di fragilità, anche in relazione alla necessità  di garanzia dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22 della legge n. 328/2000".

La Circolare ribadisce in più punti l'importanza che gli operatori sociali siano messi nelle condizioni di poter svolgere le attività loro assegnate in condizioni di sicurezza, ovvero in ambienti in cui sia possibile mantenere le distanze interpersonali raccomandate, e ove ciò non sia possibile, con l'ausilio di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale.

Inoltre, si raccomanda alle regioni di assumere il coordinamento territoriale dell'emergenza, come fatto da alcuni enti territoriali con l'emanazione di specifiche direttive. Per quanto riguarda il sottostante livello di governo, si auspica che, a livello territoriale, i servizi sociali comunali e di ambito operino anche in chiave di coordinamento di tutte le realtà nel sociale, opportunamente raccordandosi, a tal fine, anche con i Centri Operativi Comunali (COC), ove attivati dai Sindaci.

Il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale della Protezione civile, avviene, ai vari livelli territoriali e funzionali, permettendo ai rappresentanti di ogni ‘funzione operativa' (Sanità, Servizi sociali, Terzo settore, Telecomunicazioni, etc.) di interagire direttamente tra loro ai diversi ‘tavoli decisionali' e nelle sale operative dei vari livelli, come il Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS), il Centro Operativo Comunale (COC) ed il Centro Operativo Misto (COM), avviando così in tempo reale processi decisionali collaborativi. I COC sono responsabili delle attività a livello comunale-locale e rispondono al sindaco o a un suo delegato (Legge 225/1992 – Art. 15).

Inoltre la circolare, fornisce indicazioni di ordine generale in merito a:

  • Riconversione e reindirizzo delle risorse destinate all'attuazione delle condizionalità legate al Reddito di cittadinanza (Patto per il lavoro - Patto per l'inclusione sociale - PUC (programmi di utilità comunale));
  • Rimodulazione dei servizi a seguito della sospensione dei centri diurni semiresidenziali e dei servizi educativi e scolastici, con urgenza di sostituire gli interventi erogati ai minori con prestazioni domiciliari;
  • Coordinamento fra Terzo settore e servizi sociali pubblici territoriali; 
  • Senza fissa dimora: opportunità di dare continuità ai servizi mense, ai servizi di accoglienza notturna, e agli sportelli per la distribuzione di beni di prima necessità, nonché all'operatività delle unità di strada;
  • Potenziamento e una pro-attività dei servizi di ascolto, anche per via telefonica e telematica delle persone in carico (cfr. art. 22, comma 2, lett. i) della legge 328/2000);
  • Violenza domestica.

Si segnala la pubblicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Dipartimento Welfare dell'ANCI, con il supporto della Banca Mondiale, I servizi sociali al tempo del coronavirus: pratiche in corso nei comuni italiani che ha lo scopo di consegnare tempestivamente alla comunità di professionisti e al pubblico, informazioni e spunti utili alla contaminazione di pratiche e servizi tra territori.

ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2020

Dal 15 maggio al 31 dicembre 2020, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale. Gli incarichi sono conferiti affinché gli assistenti sociali supportino le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) nella valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e nell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari territoriali. Gli incarichi possono essere conferiti in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità, per un monte ore settimanale massimo di 24 ore.

Per le attività svolte è riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi. Il conferimento di incarichi avviene in deroga alla normativa vigente. Risorse stanziate per l'intervento: 14.256.000 euro.

L'intervento è stato disposto dall'art.1, comma 7, del decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell'ottica di rafforzamento della medicina territoriale.

ultimo aggiornamento: 25 maggio 2020

Nella prima fase emergenziale, il decreto legge n. 18 del 2020 ha introdotto misure volte a tutelare gli enti del Terzo Settore dalle conseguenze negative della pandemia, quali: l'estensione dell'accesso alla cassa integrazione in deroga anche per gli enti del Terzo settore; sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; proroga dei termini (al 31 maggio 2021) per l'approvazione del bilancio di esercizio da parte di associazioni e fondazioni, per lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci 2019 e a deliberare le eventuali modifiche statutarie necessarie a conformarsi al codice del Terzo settore e alla riforma dell'impresa sociale (per una trattazione esaustiva della materia si rinvia a un focus dedicato di  Cantiere Terzo settore).

Successivamente, a sostegno del Terzo Settore, il decreto legge n. 34 del  2020, cd. decreto Rilancio (L. 17 luglio 2020, n. 77), è intervenuto prevedendo un importante incremento del ruolo e delle risorse disponibili per la realizzazione degli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore finalizzati a fronteggiare l'emergenza.  Più nel dettaglio:

  • è stata riconosciuta l'importanza della collaborazione degli enti del Terzo settore (ETS) con le amministrazioni pubbliche. Nell'ambito dell'articolo 1 in materia di assistenza territoriale, il comma 4-bis ha previsto la stipula di una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base della quale vengono attribuiti al Ministero della salute incarichi di coordinamento per la sperimentazione, nel biennio 2020-2021, di strutture di prossimità, ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria. In tale sperimentazione devono essere coinvolte tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al volontariato locale ed a enti del terzo settore;
  • è stato autorizzato (art. 67) l'incremento di 100  milioni di euro per il 2020 della dotazione del Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale del Terzo settore, che prevede trasferimenti per i progetti presentati da ETS  in base agli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività individuati dal Decreto Ministeriale n. 93 del 7 agosto 2020. Tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle assegnate al Fondo dalla  legge di bilancio 2020 (pari a 34 milioni di euro, ai quali sono stati aggiunti i 17 milioni di euro destinati al sostegno degli ETS per le attività non aventi carattere progettuale) assegnati sulla base del  D.M. 44 del 12 marzo 2020;
  • è stata modificata la disciplina dei contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presìdi sanitari (art. 77), prevedendo contributi non solo alle imprese, come originariamente previsto, ma anche agli enti del terzo settore per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale;
  • sono state accellerate le procedure di riparto del 5 per mille anticipandone al 2020 l'erogazione relativamente all'anno finanziario 2019, con la finalità di favorire gli enti del terzo settore che svolgono attività di rilevante interesse sociale (art. 156);
  • sono stati autorizzati trasferimenti volti al sostegno degli ETS nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), pari a 100 milioni per l'anno 2020 (di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa) e di 20 milioni per l'anno 2021, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,  L'ambito di applicazione della misura è stato poi esteso agli enti del terzo settore operanti alle regioni Lombardia e Veneto, particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. La concessione dei contributi è a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020. ll contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento ed è cumulabile con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili. In proposito, l'Agenzia per la Coesione territoriale provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici finalizzati all'assegnazione del contributo, che si configuerà a fondo perduto;
  • sono state approvate una serie di misure indirette, segnatamente sotto il profilo fiscale nella forma del credito d'imposta, anche a favore degli enti del Terzo settore, quali: un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale a favore anche degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (art. 28); misure agevolative in materia di Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici,  per gli interventi effettuati anche dagli enti del Terzo settore (art. 119); un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 esteso anche alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti (art. 120); l'applicazione anche da parte degli enti del Terzo Settore dell'istituto della cessione dei crediti d'imposta, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari, per i canoni di locazione, la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro nonché per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali (art. 122); un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, di prodotti detergenti e disinfettanti, prodotti e installazioni relativi a dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, c e di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi (art. 125).

In segito, l'art. 64, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020 (c.d. Decreto agosto) ha esteso agli enti del Terzo settore (compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento) l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia per le PMI, come previsto dall'art. 13, comma 12-bis, del decreto legge n. 23 del 2020 (c.d. Decreto Liquidità), che ha destinato, fino ad un importo di 100 milioni, all'erogazione della garanzia al 100% sui finanziamenti di importo fino a 30.000 euro con durata superore a 120 mesi. Gli enti non profit, a differenza delle imprese, potranno accedere al credito tenendo conto non solo dei ricavi ma anche di rendite, proventi o entrate, comunque denominate.

Si segnala inoltre che l'art. 13-quaterdecies del decreto legge n. 137 del 2020  (c.d. Ristori) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore" con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo, istituito per far fronte alla crisi economica degli enti del  Terzo settore,  determinatasi  in  ragione  delle  misure  in  materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è espressamente rivolto alle organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero  alle  organizzazioni  di volontariato, alle associazioni di promozione, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. I criteri di ripartizione delle risorse del  Fondo saranno fissati con decreto interministeriale Lavoro/MEF, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Successivamente, il Fondo è stato incrementato dall'art. 14 del decreto legge n. 41 del 2021 (c.d. Decreto sostegni) di ulteriori 100 milioni di euro per il 2021. Il Fondo è stato ulteriormente incrementato di 60 milioni di euro, per il 2021, dall'art. 1-quater del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis), di cui una quota di 20 milioni destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore degli enti non commerciali residenti, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale a favore di anziani non autosufficienti e disabili, ancorché svolte da enti pubblici. Tali ultime risorse sono state ripartite dal Decreto interministeriale 10 gennaio 2022.

In ultimo, al fine di sostenere gli ETS e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, il decreto legge n. 144 del 2021ha istituito un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2022. Un ulteriore Fondo 50 milioni è stato istituito a favore degli enti iscritti al RUNTS, le ODV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione nonché le ONLUS per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale.

ultimo aggiornamento: 29 settembre 2022

L'art. 241 del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) ha disposto che, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) ai sensi del Regolamento (UE) 2020/460 del 30 marzo 2020 e del Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020.

La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20% nelle aree del Centro-Nord.

Il successivo art. 242 autorizza le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia Covid-19, così come previsto dal Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020.

Infine, l'art. 246 del Decreto Rilancio ha autorizzato contributi volti al sostegno degli enti del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,  Sicilia, Lombardia e Veneto nell'importo di 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e di 20 milioni per l'anno 2021, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La concessione dei contributi è a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020. 

Destinazione delle risorse del PON-Inclusione (FSE 2014-2020) nel periodo emergenziale

L'Autorità di Gestione del PON Inclusione con la Nota n. 3013 del 14 aprile 2020  ha ritenuto di adottare disposizioni attuative per gli interventi in corso al fine di supportare gli Ambiti Territoriali nella capacità di risposta alle crisi  emergenziali. Tali disposizioni, che si pongono in linea di continuità con i principi introdotti dalla Circolare n. 1 del 27 marzo 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente per oggetto "Sistema dei Servizi Sociali - Emergenza Coronavirus", ribadiscono la necessità di garantire la continuità dei servizi sociali adattandoli e riconvertendoli ai bisogni emersi in seguito alla pandemia da COVID-19. Pertanto, la Nota, nel solco tracciato dalle proposte della Commissione europea contenute nella "Coronavirus Response Investment Initiative", amplia le tipologie di spesa ammissibili, definisce le ulteriori tipologie di azioni/servizi attivabili e fornisce indicazioni per la individuazione del target dei potenziali beneficiari.

Più precisamente, la Nota n. 3013 del 14 aprile 2020 amplia le categorie di spesa ammissibili e i servizi attivabili nella fase di emergenza, con riferimento al periodo 1° febbraio – 31 luglio, a valere sia sull'Avviso 3/2016 che sull'Avviso 1/PaIS. I relativi progetti, anche definiti mediante coprogettazioni, sono finanziati nei limiti dei progetti ammissibili e delle risorse disponibili a legislazione vigente del Programma Operativo Nazionale PON Inclusione approvato con Decisione della Commissione Europea n. 10130 del 17 dicembre 2014 e da ultimo modificato con Decisione della Commissione europea C (2020)1848 del 19 marzo 2020.

Con la decisione C (2014)10130 della Commissione del 17 dicembre 2014, sono stati approvati gli elementi del programma operativo nazionale PON Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE), nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia. Successivamente, la Commissione ha stabilito che per alcune priorità del Programma non sono stati conseguiti i target intermedi; di conseguenza, l'Italia ha proposto la riassegnazione dell'importo corrispondente della riserva di efficacia dell'attuazione, alle priorità per cui i target intermedi sono stati conseguiti.
Tale riassegnazione e conseguente modifica è stata approvata con Decisione della Commissione europea C (2020)1848 del 19 marzo 2020.
Pertanto, la dotazione finanziaria totale per il programma operativo, fissata a 824.138. 305 euro, è attualmente da finanziarsi a titolo delle seguenti linee di bilancio specifiche del bilancio generale dell'Unione europea per il 2014:
- 610.138.305 euro (FSE – regioni meno sviluppate);
- 45.700.000 euro (FSE – regioni in transizione);
- 168.300.000 euro (FSE – regioni più sviluppate).
A tale risorse devono essere aggiunti euro 351.301.246 di quota nazionale, per un totale di risorse pari a euro 1.175.439.551.

Il PON Inclusione FSE 2014 - 2020 prevede il sostegno degli interventi volti al rafforzamento dei servizi sociali territoriali e dei servizi per le fasce più vulnerabili della popolazione tramite i progetti approvati con:

  • l'Avviso 3/2016 che ha destinato 486 milioni di euro agli Ambiti territoriali per potenziare i servizi sociali dedicati ai beneficiari delle misure di sostegno al reddito e per sostenere interventi di inclusione socio-lavorativa loro rivolti, da realizzarsi nel periodo 2016-2019. Nel marzo 2019 la scadenza per l'attuazione di tali interventi è stata prorogata al 31 dicembre 2020, poi nuovamente prorogata dal Decreto Direttoriale n. 78 al 30 giugno 2021;
  •  l'Avviso 4/2016 indirizzato al finanziamento degli interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione dei senza dimora. Le risorse destinate al finanziamento dei progetti a valere su tale Avviso ammontano complessivamente a 50 milioni di euro, di cui 25 a valere sul PON Inclusione e 25 a valere sul PO I FEAD. Per il PON Inclusione gli interventi previsti sono quelli riconducibili agli assi 1 e 2 e, in particolare, all'azione 9.5.9 (Progetti in aree urbane per il potenziamento della rete dei servizi per il sostegno alle persone senza dimora). Inizialmente previste nel periodo 2016-2019, le attività sono state prorogate al 31 dicembre 2020 con Decreto Direttoriale n. 167 del 3 maggio 2019. I progetti finanziati sono conformi alle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta, con le quali il Ministero ha fornito gli indirizzi ai diversi livelli di governo per assicurare interventi organici e strutturati per le persone senza dimora e con particolari fragilità, sostenendo l'adozione di un modello strategico integrato di intervento dei servizi sociali orientato verso i metodi innovativi dell'housing first e dell'housing led, in base ai quali il reinserimento in un'abitazione rappresenta il punto di partenza dell'avvio di un percorso di inclusione sociale.
  • l'Avviso 1/2019 PaIS, pubblicato il 27 settembre 2019, è rivolto agli Ambiti territoriali, e sostiene gli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale previsti nei Patti per l'inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà. La dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso ammonta a 250 milioni di euro. Le proposte progettuali devono essere in linea con gli interventi già ammessi a finanziamento con l'Avviso 3/2016 e coerenti con le Linee guida per la definizione dei Patti per l'inclusione sociale. In particolare le azioni devono riguardare il rafforzamento dei servizi sociali, gli interventi socio educativi e di attivazione lavorativa e la promozione di accordi di collaborazione in rete. Il Decreto Direttoriale n. 79 ha prorogato i termini temporali dell'Avviso: la nuova scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 31 maggio 2020 e riguarda soltanto i soggetti con un livello di spesa approvata uguale o superiore al 50%, per i quali il termine ultimo, inizialmente fissato al 20 marzo 2020, era già stato posticipato 30 aprile 2020.  Per i soggetti con un livello di spesa approvata, compreso tra un importo inferiore al 50% e uguale o superiore al 5%, restano confermati i termini di presentazione fissati dall'Avviso 1/2019-PaIS.

ultimo aggiornamento: 10 luglio 2020

L'articolo 40, comma 1-ter, del decreto legge 18/2020 (c.d. Cura italia) ha indirizzato le risorse della quota servizi del Fondo povertà, al momento non utilizzate per la sospensione delle attività connesse alle condizionalità legate al Reddito di Cittadinanza, al rafforzamento degli interventi di carattere sociale e socio-assistenziale funzionali alla situazione emergenziale COVID-19 in atto. Il reimpiego di tali risorse può essere effettuato, dai Comuni e dagli Ambiti territoriali delle Regioni, per un periodo di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge 18/2020 (17 marzo 2020).

Più in particolare, tenuto conto della necessità di assicurare assistenza di carattere sociale o socio-assistenziale in relazione alle esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni e gli ambiti territoriali delle regioni possono destinare gli interventi e i servizi sociali finanziati con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà di cui all'art. 7 del D. Lgs. 1147/2017(segretariato sociale; servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale; tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione; sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;  assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; servizio di mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale), ai bisogni di assistenza che emergessero nella situazione emergenziale.
ultimo aggiornamento: 6 maggio 2020

Il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d.Decreto Cura Italia), disciplina le erogazioni liberali, generosamente indirizzate, nel corso dell'emergenza, a sostegno del personale sanitario e dei reparti di rianimazione degli ospedali delle provincie più colpite dal COVID-19. Per favorire ulteriormente tali iniziative, sono state previste specifiche agevolazioni fiscali per i soggetti eroganti.

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 noto come Codice del terzo settore è anche intervenuto con detrazioni e deduzioni riconosciute per le erogazioni liberali effettuate nei confronti di ONLUS, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale. In linea generale le erogazioni liberali in favore delle ONLUS possono essere effettuate: in denaro oppure in natura da persona fisica o impresa. A seconda della tipologia del soggetto che le avrà effettuate, daranno diritto ad una detrazione dall'imponibile oppure ad una deduzione dall'imposta.

L'art. 66 del Decreto Cura Italia (decreto lege n. 18 del 17 marzo 2020) concede incentivi fiscali per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare:

  • le persone fisiche e gli enti non commerciali possono detrarre dalle imposte sui redditi il 30 per cento delle erogazioni liberali, fino a un massimo di 30.000 euro;
  • i titolari di reddito d'impresa possono dedurre le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti; i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e dunque non sono considerati ricavi assoggettati a imposta; tali operazioni non sono soggette all'imposta sulle donazioni. A fini IRAP, le predette erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

Le agevolazioni sono state estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti. 

Il successivo art. 99 del Cura Italia autorizza il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva a raccolta e utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.  A tali conti correnti ed alle relative risorse si applica la normativa recata dal nuovo codice della protezione civile, in materia di impignorabilità e non sequestrabilità delle risorse di contabilità speciale. Si dettano norme per le acquisizioni finanziate in via esclusiva tramite le donazioni di persone fisiche o giuridiche private. Si prevede che, nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte di aziende, agenzie ed enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie comunitarie recate dal codice dei contratti pubblici, e a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità. I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale, Inoltre, si stabilisce l'obbligo per ogni pubblica amministrazione beneficiaria di tenere una rendicontazione separata che dovrà essere pubblicata sul sito internet da ciascuna amministrazione beneficiaria alla fine dello stato di emergenza, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle liberalità.

Nella materia è intervenuto anche il l'art. 18 del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) che  stabilisce, in primo luogo, che le somme raccolte mediante donazioni liberali - versate negli appositi conti correnti - possano essere destinate dal Dipartimento della protezione civile al pagamento delle spese relative alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale da parte del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. In secondo luogo, si prevede l'affidamento diretto per alcune acquisizioni di forniture e servizi, finanziate esclusivamente dalle donazioni, all'ipotesi in cui le medesime acquisizioni siano effettuate dalle regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni.

Sono fatti salvi le destinazioni e gli utilizzi delle donazioni finora disposti.

ultimo aggiornamento: 27 maggio 2020
Già nella fase iniziale dell'emergenza sanitaria, per assicurare risorse immediate ai comuni per le esigenze connesse all'emergenza Covid-19, a fine marzo 2020 – in assenza di uno strumento legislativo ad hoc – si era provveduto con l' Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658 ad un'anticipazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) da destinare al sostegno dei comuni interessati dall'emergenza epidemiologica da Covid 19 per iniziative di solidarietà alimentare. La dotazione del FSC, decurtata a tal fine per un importo pari a 400 milioni di euro, è stata successivamente reintegrata ai sensi dell'art.107 del decreto-legge n.107 del 2020.
Il riparto dell'assegnazione per "emergenza alimentare" è stato stabilito in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 dell'ordinanza: 80% (320 milioni di euro) in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; il restante 20% (80 milioni) in base alla differenza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione; contributo minimo di 600 euro per i comuni piccolissimi e maggior contributo per Comuni dell'originaria "zona rossa" , raddoppiato rispetto a quanto risultante dall'applicazione dei suddetti criteri evidenziati) .
Ulteriori 400 milioni sono stati assegnati per l'anno 2020 - dall'articolo 2 del D.L. n. 154 di novembre 2020 (c.d. Ristori-ter), poi confluito nell'art. 19- decies del D.L. n. 137/2020 (c.d. Ristori- bis) - per sostenere i comuni nell'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, alla cui ripartizione si è provveduto entro il 27 novembre 2020 (cfr. Comunicato del Min. Interno), secondo i medesimi criteri previsti nella predetta Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658.
Per il 2021, l'art. 53 del decreto legge n. 73 del 2020 (c.d. Sostegni-bis) ha istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato ai comuni ai fini dell'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché per dare sostegno alle famiglie in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Il decreto 24 giugno 2021 ha effettuato il riparto tra i comuni sulla base dei seguenti criteri:
- per il 50% (250 milioni), in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;
- per il restante 50% (250 milioni), in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali di riferimento quelli relativi all'anno d'imposta 2018 (qui valori reddituali comunali pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze);
- il contributo minimo spettante a ciascun comune non può comunque risultare inferiore a 600 euro. A tal fine si prevede che, nel caso di comuni con popolazione maggiore di 100.000 abitanti, la quota calcolata in base al criterio della popolazione venga decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto del criterio dell'importo minimo per ciascun comune.

Per quanto riguarda le iniziative di solidarietà alimentare, si segnala inoltre l'incremento delle risorse per la distribuzione di derrate agli indigenti. Più precisamente, l'art. 78, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia) ha incrementato di 50 milioni di euro, per il 2020, il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti. In attuazione di tale ultima disposizione, è stato emanato il decreto ministeriale 8 aprile 2020, che ha destinato: 14,5 milioni di euro per l'acquisto di formaggi DOP; 4 milioni di euro per conserve di verdure appertizzate ottenute da prodotto fresco; 2 milioni di euro per zuppe di legumi da verdura fresca; 2 milioni di euro per minestrone da verdura fresca; 2,5 milioni di euro per succhi di frutta; 2 milioni di euro per omogeneizzato d'agnello; 9 milioni di euro per prosciutto DOP; 4 milioni di euro per salumi IGP e/o DOP e 10 milioni di euro per carne bovina in scatola.

Da ultimo, l'art. 226 del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020), ha incrementato di 250 milioni di euro le risorse destinate alla distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti. Nello specifico, si prevede che, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione legge 183/1987 sia destinato l'importo di 250 milioni di euro, ad integrazione e rafforzamento delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19. Alle erogazioni delle risorse di cui sopra provveda l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

ultimo aggiornamento: 7 settembre 2021

Il decreto Rilancio (art. 15 del decreto legge 34/2020) ha incrementato la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di 21 milioni di euro per il 2020 e ha disposto l'incumulabilità del rimborso per il mancato guadagno giornaliero, riconosciuto ai volontari della Protezione civile che svolgono attività di lavoro autonomo, con le indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori in conseguenza della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (sul punto anche la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, pubblicata nella G. U. n. 127 del 18 maggio, che aggiorna le disposizioni per le richieste di riconoscimento dei benefici normativi per il volontariato, previsti dagli articoli 39 e 40 del codice di protezione civile (d.lgs n. 1/2018): il rimborso ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti della giornata lavorativa in caso di impiego del volontario e il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute e ritenute ammissibili durante il servizio autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile o dalla Regione).

Sul tema si ricordano le disposizioni in materia di servizio civile fornite nel periodo di sospensione dei servizi durante la "cd. Fase 1".

Alla luce di quanto previsto dal D.p.c.m. del 9 marzo 2020, la circolare del 10 marzo 2020 aveva  fornito le prime indicazioni agli enti di servizio civile circa l'impiego degli operatori volontari, annullando e sostituendo le precedenti circolari di pari oggetto del 24 e 25 febbraio, del 2, 6 e 8 marzo 2020. In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e in virtù della previsione di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori […], nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute" la circolare aveva disposto la sospensione dei progetti di servizio civile sull'intero territorio nazionale e la conseguente sospensione dal servizio degli operatori volontari. Le suddette sospensioni erano fissate fino al 3 aprile, ed erano da intendersi, in considerazione della straordinarietà della situazione, come ulteriori giorni di permesso straordinario per causa di forza maggiore, in aggiunta a quelli indicati dalle "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale" del 14 gennaio 2019.

Per progetti di particolare e rilevante utilità, comunque funzionali alla situazione di emergenza in corso, gli enti, una volta verificato la presenza di adeguate condizioni, potevano comunque valutare la prosecuzione delle attività. In tal caso, acquisito il preventivo consenso da parte degli operatori volontari, si era tenuti a darne tempestiva comunicazione al Dipartimento, affinché non venisse applicata la sospensione del progetto e fosse consentito al Dipartimento stesso di ottemperare agli adempimenti connessi alla gestione degli operatori volontari.

Successivamente, la circolare del 4 aprile 2020 del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha fornito agli enti accreditati indicazioni in relazione all'impiego degli operatori volontari del servizio civile universale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo la riattivazione dei progetti sospesi e l'avvio dei nuovi.Tra le novità previste dalla circolare, la possibilità di svolgere attività presso la sede originaria di attuazione del progetto o presso la sede di altro ente, anche sulla base di gemellaggio, seguendo quanto previsto dalle normative vigenti in termini di spostamenti e di distanziamento sociale, oppure operare  "da remoto", oltre che la possibilità di utilizzare, da parte di una stessa associazione, entrambe le modalità di lavoro.  Sono state inoltre previste una serie di proroghe per le attività di formazione generale e specifica rispetto alle tempistiche progettuali e la possibilità di rimodulare gli strumenti di monitoraggio e valutazione. In caso di riattivazione del progetto, sia essa con procedura ordinaria o con rimodulazione, è necessario acquisire preventivamente il consenso dei singoli operatori volontari rispetto alla ripresa delle attività e alle novità introdotte.

Qui le Faq Riattivazione progetti sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

ultimo aggiornamento: 28 aprile 2020

1. Congedo straordinario e bonus baby-sitting per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020

Il decreto cura Italia (D.L. 18/2020) ha introdotto - per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020 - una serie di misure volte a fronteggiare la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica.

Le suddette misure sono poi state prorogate ed integrate dal decreto rilancio (D.L. 34/2020)

In particolare, si riconosceva:

  • ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni INPS - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore - un congedo speciale, continuativo o frazionato, di durata complessiva non superiore a trenta giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni (o anche di età superiore nei casi di figli con disabilità grave), con un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e con il riconoscimento della contribuzione figurativa. Tale congedo era fruibile dal 5 marzo al 31 agosto 2020.
  • la possibilità (prevista anche per i lavoratori autonomi iscritti alle casse privatizzate) di fruire, in alternativa ai suddetti benefici e in presenza dei medesimi presupposti, di un voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, elevato a 2.000 euro per i dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato), nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica;
  • fino al 31 agosto 2020, ai lavoratori dipendenti privati - in presenza di figli minori di 16 anni e a condizione che nel nucleo familiare non vi fosse altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore - il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • ulteriori complessivi ventiquattro giorni, fruibili nei mesi da marzo a giugno 2020, di permesso retribuito per l'assistenza di familiari disabili, che si aggiungono ai tre giorni di permesso mensile riconosciuti dalla L. 104/1990.

2. Diritto al lavoro agile e congedo straordinario per quarantena del figlio per il periodo dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020

Per il periodo dal 9 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, il congedo straordinario introdotto dall'art. 21-bis del D.L. 104/2020 , come modificato dal D.L. 137/2020 (cosiddetto decreto Ristori),  riconosceva per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, il diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di sedici anni - disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico (o nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche) - o al periodo in cui il figlio convivente e infrasedicenne è interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non potesse essere svolta in modalità agile, e comunque in alternativa a tale misura, uno dei genitori del figlio minore di quattordici anni, alternativamente all'altro, aveva diritto ad un congedo straordinario retribuito al 50 per cento per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico (o nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria o all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, come specificato al punto 1 della circolare INPS n. 132 del 2020) o per i casi in cui il medesimo figlio, convivente e minore di 14 anni, sia interessato da un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori avevano diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il diritto era riconosciuto con riferimento ai periodi (o frazioni di periodo), come detto, compresi entro il 31 dicembre 2020 ed era escluso per i giorni in cui l'altro genitore svolga (a qualunque titolo) lavoro in modalità agile o non svolga alcuna attività lavorativa o usufruisca del congedo straordinario summenzionato. E' fatto salvo il diritto al lavoro in modalità agile, qualora il lavoratore sia padre o madre anche di altri figli minori di anni quattordici (limite non elevato a sedici, come invce previsto per le altre fattispecie, dal D.L. 137/2020), avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle suddette misure.

Per il settore pubblico, si segnala che il DPCM del 2 marzo 2021 , recante misure valide sino al 6 aprile 2021, ha disposto che, su tutto il territorio nazionale, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione, ai lavoratori fragili e ai genitori di figli fino a 16 anni in quarantena.

3. Congedo straordinario nelle zone rosse dal 9 novembre 2020

Analogamente a quanto disposto dal richiamato D.L. 104/2020, l'art. 13 del D.L. 149/2020 (riprodotto dall'art. 22-bis del D.L. 137/2020 ) definisce - limitatamente alle regioni ad alto rischio epidemiologico (individuate con ordinanze del Ministro della salute) e nei soli casi in cui l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile - uno specifico e distinto limite di spesa (pari a 52,1 milioni di euro per il 2020 per il riconoscimento di un congedo straordinario in favore dei lavoratori dipendenti genitori di alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura. La circolare INPS n. 2 del 2021 precisa che per i genitori di figli con disabilità il predetto beneficio si configura come una misura a valenza nazionale ed è pertanto riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività in presenza.

Tale limite di spesa costituisce uno stanziamento autonomo e separato rispetto a quello posto dal richiamato articolo 21-bis  per i congedi relativi, tra le altre fattispecie, alla sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici.

La richiamata  circolare INPS n. 2 del 2021 specifica che per la fruizione di tale congedo non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo, a differenza del "congedo per sospensione dell'attività didattica del figlio convivente minore di anni 14" di cui al richiamato articolo 21-bis del D.L. 104/2020.

Sul punto, la circolare INPS n. 63 del 2021 specifica che tale misura è tuttora in vigore con riferimento ai genitori dei suddetti alunni, mentre è rimasta in vigore fino al 5 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, con riferimento ai genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali fosse stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali fosse stata disposta la chiusura, per i quali attualmente opera, fino al 30 giugno 2021, quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 30/2021 (vedi infra).

4. Bonus baby-sitting nelle zone rosse dal 9 novembre 2020 al 3 dicembre 2020

Il richiamato decreto Ristori ha introdotto (art. 13-terdecies D.L. 137/2020 , che riproduce l'art. 14 del D.L. 149/2020), altresì, una nuova ipotesi di erogazione del bonus baby-sitting per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

Limitatamente ad alcune zone caratterizzate da un livello di rischio epidemiologico alto e nei soli casi in cui l'attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, l'articolo 14 del D.L. 149/2020, infatti, riconosce il diritto a fruire della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell'INPS genitori di alunni di scuole secondarie di primo grado nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, nonché dei genitori di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la medesima sospensione o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura (in caso di figli con disabilità, il beneficio opera su tutto il territorio nazionale). Tale diritto è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

Come specificato dall'INPS da ultimo con il messaggio n. 950 del 2021, il predetto bonus è riconosciuto per le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte dal 9 novembre 2020 al 3 dicembre 2020. Il medesimo messaggio differisce al 30 aprile 2021 il temine entro cui procedere all'appropriazione del bonus nell'apposita piattaforma delle prestazioni occasionali e per la comunicazione delle prestazioni svolte dai lavoratori nei periodi sopra indicati.

5.  Lavoro agile, congedi per genitori e bonus baby-sitting dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021 e dal 22 ottobre 2021 al 31 marzo 2022

L'articolo 2 del D.L. 30/2021 reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni (o ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni), o relative a figli con disabilità grave, a prescindere dall'età del figlio, nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia.

Il predetto congedo straordinario è stato successivamente reintrodotto, per i lavoratori dipedenti ed autonomi, dall'art. 9 de D.L. 146/2021 dal 22 ottobre 2021 fino al 31 marzo 2022 (termine così prorogato dall'art. 17, co. 3 e 4, del D.L. 221/2021).

5.1 LAVORO AGILE PER LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI CONVIVENTI INFRASEDICENNI PER SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA O INFEZIONE DA COVID-19

Fino al 30 giugno 2021, al lavoratore dipendente, pubblico o privato, genitore di figlio convivente minore di 16 anni o di figlio con disabilità grave a prescindere dall'età del figlio, si riconosceva, alternativamente all'altro genitore, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, dell'infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Fino alla medesima data del 30 giugno 2021, il diritto al lavoro agile era riconosciuto cumulativamente ad entrambi i genitori e a prescindere dall'età in caso di figli disabili, con DSA o BES  in DAD, quarantena o affetti da Covid o in caso di chiusura dei centri assistenziali diurni.

Poiché tale congedo è previsto anche per i casi di sospensione dell'attività educativa in presenza, la circolare INPS n. 96 del 2021 conferma la possibilità di fruizione anche per i figli conviventi, o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave, iscritti ad asili nido e a scuole dell'infanzia dove prevale lo svolgimento di attività educative.

5.2 CONGEDO STRAORDINARIO PER LAVORATORI DIPENDENTI CON FIGLI CONVIVENTI INFRAQUATTORDICENNI O CON FIGLI CON DISABILITA' GRAVE PER SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA O INFEZIONE DA COVID-19

Dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021 e dal 22 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 (fino al 30 giugno 2021 esclusivamente nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non potesse essere svolta in modalità agile), al genitore lavoratore dipendente (pubblico o privato)  o autonomo di figlio convivente minore di anni quattordici è riconosciuto, alternativamente all'altro genitore, un congedo straordinario per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata delle medesime fattispecie riguardanti il figlio che danno diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile (DAD, infezione da Covid, quarantena).

Tale congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri assistenziali diurni per i quali sia stata disposta la chiusura. Come specificao nel messaggio INPS n. 1276 del 25 marzo 2021, per la fruizione di tale congedo non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.

5.3 CONVERSIONE DEI CONGEDI GIA' FRUITI DAL 1° GENNAIO 2021 AL 13 MARZO 2021 E DALL'INIZIO DELL'AS 2021/2022  AL 31 DICEMBRE 2021

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti ai sensi della normativa generale a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021 e dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 al 31 marzo 2022 - durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza, o dell'infezione da Covid-19, o della quarantena del figlio - possono essere convertiti a domanda nel congedo straordinario di cui al precedente comma 2, con diritto alla relativa indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

5.4 ASTENSIONE DAL LAVORO PER GENITORI DI FIGLI TRA I 14 E I 16 ANNI PER SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA O INFEZIONE DA COVID-19

Dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021 e dal 22 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni e in presenza di una delle suddette fattispecie uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

5.5 BONUS BABY-SITTING FINO AL 30 GIUGNO 2021

In alternativa alle predette misure (diritto al lavoro agile e congedo straordinario) e solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al medesimo congedo straordinario, fino al 30 giugno 2021 è riconosciuta la possibilità di usufruire della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia per i figli conviventi minori di anni 14, o con disabilità grave a prescindere dall'età del figlio, che si trovano in una delle suddette condizioni (sospensione dell'attività didattica in presenza, infezione da Covid o quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto) (commi 6 e 10).

Tale bonus è riconosciuto:

  • ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS, ai dipendenti pubblici del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, ai dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari;
  • ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
  • nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.

Il beneficio in esame è erogato mediante il libretto di famiglia di cui all'art. 54-bis del D.L. 50/2017 o, in alternativa, direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Viene inoltre specificato che nel caso in cui il bonus venga utilizzato per servizi integrativi per l'infanzia, esso non è compatibile con la fruizione del cosiddetto bonus asilo nido.

Sul punto, la circolare dell'INPS n. 58 del 14 aprile 2021 precisa che, ai fini della fruizione del bonus in esame, rilevano tutti i casi sopra descritti (sospensione didattica in presenza, infezione o quarantena del figlio) che si siano verificati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

5.6 CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONGEDO STRAORDINARIO O DAL BONUS BABY-SITTING

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo retribuito per figli minori di 14 anni o non retribuito per figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dei predetti congedi, o del bonus baby-sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle predette misure.

5.7 SOSTITUZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Si prevede una specifica autorizzazione di spesa - pari a 17,8 milioni di euro per il 2021 - per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche (docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario) che usufruisca dei suddetti benefici.

6. Fondo pari opportunità

Da ultimo, si ricorda che la legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 28, L. 178/2020) ha incrementato di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine, tra l'altro, di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità.

ultimo aggiornamento: 26 marzo 2021
 
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