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La diffusione della cultura, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale

The dissemination of culture, protection and enhancement of cultural heritage

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Diverse sono state le disposizioni di legge approvate nel corso della XVIII legislatura per la tutela del patrimonio culturale: oltre a puntuali norme introdotte a sostegno del settore in seguito all'emergenza determinata dalla pandemia, sono state approvate alcune leggi che vanno dalla promozione della lettura alla dichiarazione di monumento nazionale di taluni siti, da disposizioni sullo spettacolo alla celebrazione di una ricorrenza.

Several laws were passed during the 18th legislature to protect cultural heritage: in addition to timely regulations introduced to support the sector following the emergency brought about by the pandemic, a number of laws were passed ranging from promoting reading to declaring certain sites as national monuments, from provisions on entertainment to celebrating an anniversary.

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Misure per la diffusione della cultura, in particolare tra le giovani generazioni

 La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, commi 576 e 611), nel testo come modificato dal D.L. 73/2021   (L. 106/2021: art. 65, comma 9), ha autorizzato la spesa di € 220 mln per il 2021 per l'assegnazione della c.d. Card cultura – introdotta per la prima volta nel 2016 e rifinanziata negli anni successivi – anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021. Inoltre, ha previsto che i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2020 e compiono 18 anni nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici.

La L. di bilancio 2022 (L. 234/2021  , art. 1, commi 357-358) ha successivamente stabilizzato, a decorrere dal 2022, la previsione di assegnazione della misura entro il limite massimo di spesa di € 230 mln annui

La Card sarà pertanto sempre utilizzabile per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera per i diciottenni.

Al riguardo, si ricorda, che l'art. 1, commi 979-980, della L. 208/2015   (L. di stabilità 2016) – nel testo come modificato dall'art. 2-quinquies del D.L. 42/2016   (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che compivano 18 anni nel 2016 era assegnata una carta elettronica – dell'importo nominale massimo di € 500 –, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l'accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l'acquisto di libri. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016.

 A sua volta, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  : art. 1, commi 413-414) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo Carta giovani nazionale (CGN), con una dotazione di € 5 mln per ciascun anno del triennio 2020-2022, finalizzata a promuovere l'accesso a beni e servizi per i giovani tra 18 e 35 anni di età, che siano cittadini italiani ed europei residenti in Italia.

Da ultimo, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021  ) ha previsto che, al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per il 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero (art. 1, comma 771).

La promozione del libro e della lettura e la legge n. 15 del 2020

 La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  : art. 1, commi 389-392) ha disposto che, a decorrere dal 2020, alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito un contributo fino al 90% della spesa (comma 389).

Sempre dal 2020, alle scuole secondarie di primo grado statali e paritarie che adottano, nell'ambito del piano triennale per l'offerta formativa (PTOF), programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, è attribuito un contributo fino al 90% della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale (comma 390).

A decorrere dall'a.s. 2020-2021, gli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano, nella scuola di appartenenza, a programmi per la promozione della lettura critica e per l'educazione ai contenuti informativi, possono concorrere, per il tramite della stessa scuola, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale. Per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati solo agli studenti che frequentano la prima classe della scuola secondaria di secondo grado (comma 391).

I contributi sono concessi per un importo complessivo – non superiore a € 20 mln annui dal 2020 – fissato annualmente dal DPCM che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1 della L. 198/2016   (comma 392).

Inoltre, la stessa L. di bilancio 2020   (art. 1, comma 373), ha autorizzato la spesa di € 2 mln per il 2020, di € 3 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di € 1 mln per il 2023 per la partecipazione dell'Italia alla Fiera internazionale del libro di Francoforte del 2023, nella quale l'Italia è l'ospite d'onore.

Successivamente – come anticipato - è stata approvata la L. 15/2020  , recante "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura".

In particolare, essa ha previsto:

  • un Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, che doveva essere adottato con decreto interministeriale entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e, successivamente, ogni 3 anni. Il Piano contiene indicazioni circa le azioni volte, fra l'altro, a: favorire la lettura nella prima infanzia; promuovere la lettura nelle strutture socio-assistenziali per anziani e negli ospedali, nonché negli istituti penitenziari, con particolare riferimento agli istituti penali per minorenni; promuovere la parità d'accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura, ovvero disabilità fisiche o sensoriali; promuovere l'istituzione di un circuito culturale integrato per la promozione della lettura, denominato "Ad alta voce".
    Per l'attuazione del Piano, nello stato di previsione dell'allora MIBACT (ora, MIC) è stato istituito un apposito Fondo, con una dotazione di € 4.350.000 annui a decorrere dal 2020. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito ogni anno secondo modalità stabilite con decreto interministeriale. Il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano, nonché il monitoraggio delle attività pianificate e la valutazione dei risultati sono affidati al Centro per il libro e la lettura che ogni due anni predispone un documento con gli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati, da trasmettere alle Camere (art. 2).

Al contempo, è stata prevista l'abrogazione, dal 2020, del Fondo per la promozione del libro e della lettura, istituito dalla L. di bilancio 2018 (L. 205/2017  : art. 1, comma 318), a decorrere dal 2018, con dotazione annua pari a € 4 mln (di cui € 1 mln destinato alle biblioteche scolastiche) (art. 11);

  • a livello locale, la stipula, da parte di regioni e comuni, di patti locali per la lettura, ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici – in particolare, biblioteche e scuole – e privati, operanti sul territorio. Più nello specifico, i patti locali prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano d'azione nazionale e delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali. Per l'attuazione degli interventi, gli enti e gli altri soggetti pubblici, compatibilmente con gli equilibri dei propri bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti (art. 3);
  • il conferimento annuale, dal 2020, ad una città italiana, del titolo di Capitale italiana del libro, all'esito di una selezione svolta secondo modalità da definire con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata. I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di € 500.000 annui (art. 4). Al riguardo, tuttavia, il D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 183, comma 8-ter) ha previsto che per il 2020 il titolo doveva essere conferito ad una città italiana direttamente dal Consiglio dei Ministri, senza l'apposita selezione;
  • l'individuazione, attraverso appositi bandi, da parte degli uffici scolastici regionali, nelle reti fra scuole del medesimo ambito territoriale (art. 1, co. 70, L. 107/2015  ), di una scuola che opera quale "Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado". In particolare, ciascuna scuola Polo promuove la collaborazione tra le scuole della rete e le istituzioni del territorio e organizza la formazione del personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche. Per la formazione del personale scolastico è stata autorizzata la spesa di € 1 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (art. 5);
  • l'istituzione, al fine di contrastare la povertà educativa e culturale, di una "Carta della cultura", dell'importo nominale pari ad € 100, destinata, in particolare, all'acquisto di libri, anche digitali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale e appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati. Ai fini dell'assegnazione della Carta, nello stato di previsione dell'allora MIBACT (ora, MIC) è stato istituito un apposito Fondo, con una dotazione di € 1 mln annui dal 2020, integrabile con proventi derivanti da soggetti privati o imprese (art. 6). Le risorse sono poi state incrementate di € 15 mln  per il 2020 dal D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 183, comma 10-bis) e di € 1 mln per il 2021 dal D.L. 41/2021   (L: 69/2021: art. 36, comma 4-quater);
  • l'istituzione, presso l'allora MIBACT (ora, MIC), dell'Albo delle librerie di qualità. All'Albo possono iscriversi, in particolare, le librerie che esercitano in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo, caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta di libri e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio (art. 9);
  • l'incremento di € 3,25 mln annui, a decorrere dal 2020, del limite di spesa relativo al credito di imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano (art. 10), misura rinnovata dalla L. di bilancio 2022 (L. 234/2021  , art. 1, comma 351) che ha incrementato di 10 milioni euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta in favore di tali esercenti;
  • la modifica della disciplina del prezzo dei libri recata dalla L. 128/2011   . In particolare, è stata prevista la riduzione della percentuale massima di sconto sulla vendita di libri (inclusi i libri venduti per corrispondenza o tramite la rete internet) fissandola al 5%, elevata al 15% per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti indicati non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all'uso dell'istituzione. Inoltre, è stato previsto che le case editrici, per un solo mese all'anno, possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri sconti fino al 20%, con esclusione dei titoli pubblicati nei 6 mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. L'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Anche i punti vendita possono, una sola volta l'anno, in uno dei mesi individuati nel decreto del Ministro, applicare sconti sui libri fino ad un massimo del 15%. Decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è stata prevista una relazione governativa al Parlamento sugli effetti dell'applicazione delle nuove previsioni (art. 8);
  • l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA delle cessioni gratuite di libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni, che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo, effettuate a favore di enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche (art. 7).

Le comunicazioni dell'Unione europea in materia di cultura

A livello di Unione europea, si segnala che la Commissione Cultura (VII) della Camera, il 4 luglio 2018, ha esaminato, nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, le comunicazioni presentate dalla Commissione europea  "Agenda europea per la cultura" (COM(2018)267  ) e "Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura"(COM(2018)268  ). Il 7 agosto 2018 la Commissione ha approvato un documento finale  . I due documenti individuano linee di azione per la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale europeo, e per le politiche in favore dei giovani (riconoscimento reciproco di diplomi, iniziative per le Università europee, rafforzamento dei programmi di mobilità, ecc.).

La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018  : art. 1, comma 1114) ha autorizzato la spesa di € 100.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del ventesimo anniversario della morte e del centesimo anniversario della nascita.

Inoltre, il D.L. 162/2019   (L. 8/2020: art. 7, commi 9 e 10) ha stabilizzato il Fondo nazionale per la rievocazione storica – istituito dalla L. di bilancio 2017 per il triennio 2017-2019 (L. 232/2016  : art. 1, comma 627) –, autorizzando la spesa di € 2 mln annui dal 2020 e modificando anche le previsioni relative all'accesso e ai criteri di riparto del Fondo. In particolare, ha disposto che la disciplina applicativa doveva essere determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Successivamente, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  : art. 1, comma 377) ha istituito il Fondo per il centocinquantesimo anniversario di Roma capitale, con uno stanziamento di € 500.000 per il 2020, al fine di consentire la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia.

Inoltre, la stessa L. di bilancio 2020   (art. 1, commi 405-406) ha previsto l'assegnazione alla (allora) Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, per gli anni 2020 e 2021, di risorse (non quantificate) provenienti dal bilancio della Presidenza del Consiglio, per la promozione di iniziative culturali e celebrative per il centenario della fondazione del Partito Comunista Italiano. 

Successivamente, il D.L. 183/2020   (art. 7, commi 3 e 5) ha prorogato ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine previsto per la realizzazione delle iniziative e per l'operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di cui alla L. 226/2017, autorizzando, altresì, una ulteriore spesa di € 350.000 per il 2021.

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 581) ha autorizzato la spesa di € 1,3 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire le iniziative per le celebrazioni, nel 2023, dell'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe.

I teatri di tradizione, le imprese culturali e creative e la "Capitale della cultura"

Si segnala, preliminarmente, che l'art. 1, comma 11 della legge n. 190 del 2014   (legge di stabilità 2015) ha esteso la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte con il c.d. ART-BONUS anche per il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, a tal fine modificando l'art. 1, comma 1, alinea, del decreto-legge n. 83 del 2014   (legge n. 106 del 2014  ).

Si segnala, poi, che la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, commi 109-113) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per le piccole e medie imprese creative, con una dotazione di € 20 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

In particolare, ha disposto che per «settore creativo» si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

Le risorse del Fondo devono essere utilizzate, fra l'altro, per promuovere lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni, nonché per promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università e gli enti di ricerca.

Inoltre, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021  ) ha destinato 1,2 milioni di euro per il 2022 al finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum  , con sede in Frascati (art. 1, comma 758). Essa, poi, ha autorizzato la spesa, nel limite di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII   allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della roadmap del Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI- European Strategy Forum on Research Infrastructures) nel Mezzogiorno e di assicurare l'insediamento dell'hub della infrastruttura europea di ricerca "Resiliente" a Palermo. Modalità e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 1, commi 761 e 762). Infine, la medesima legge di bilancio 2022 ha autorizzato, complessivamente, la spesa di € 1,5 mln per il 2022, destinata a Bergamo e Brescia, designate "Capitale italiana della cultura per il 2023" (art. 1, comma 779 e comma 907, primo periodo). 

La Capitale italiana della cultura

Al riguardo, si ricorda che l'art. 7, comma 3-quater, del D.L. 83/2014   (L. 106/2014) ha previsto che il Consiglio dei Ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del (allora) Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Originariamente, era stato previsto che i progetti presentati dalla città designata dovevano essere finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, nel limite di € 1 mln per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020.

Successivamente, l'art. 1, co. 326, della L. di bilancio 2018 (L. 205/2017  ) – novellando l'art. 7, co. 3-quater, del D.L. 83/2014   (L. 106/2014) - ha reso permanente tale previsione, disponendo che il titolo di "Capitale italiana della cultura" è conferito, con le medesime modalità, anche per gli anni successivi al 2020, e autorizzando a tal fine la spesa di € 1 mln annui dal 2021.

 

Successivamente, l'art. 183, comma 8-bis, del D.L. 34/2020   (L. 77/2020) ha previsto che il titolo di Capitale italiana della cultura è conferito, per il 2023, in via straordinaria e in deroga rispetto alla procedura ordinaria, alle città di Bergamo e Brescia, al fine di promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area più colpita dall'emergenza sanitaria da COVID-19. A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia presentano al Ministero (ora) della cultura, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

 

Qui   il sito del MIC dedicato alle Capitali italiane ed europee della cultura.

Parma, Capitale italiana della cultura 2020 e 2021

In precedenza, la città di Parma è stata designata capitale italiana della cultura per il 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2019  .

In relazione a ciò, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018  : art. 1, comma 613) ha autorizzato la spesa di € 3 mln per il 2019, al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma.

Successivamente, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  : art. 1, comma 364) ha autorizzato la spesa di € 2 mln per il 2020 per iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma. Tali risorse potevano essere impiegate anche per prorogare, fino al 31 dicembre 2020, i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima provincia.

Da ultimo, il D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 183, comma 8) ha conferito alla città di Parma, anche per il 2021, il titolo di Capitale italiana della cultura, al contempo stabilendo che la procedura che era in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intendeva riferita al 2022.

L'area archeologica di Pompei

Il D.L. 162/2019   (L. 8/2020  : art. 7, commi 4 e 4-bis) – novellando il D.L. 83/2014   (L. 106/2014  : art. 2) – ha prorogato fino al 2022 lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del Vice Direttore generale vicario e della struttura di supporto, nel limite massimo di € 900.000 lordi annui fino al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei. Inoltre, ha soppresso la previsione secondo cui, successivamente, le funzioni del Direttore generale di progetto rientrano nella competenza ordinaria del Parco archeologico di Pompei. Infine, ha integrato la composizione della struttura di supporto al Direttore generale di progetto aggiungendo ai 5 esperti già previsti, un esperto in mobilità e trasporti e un esperto in tecnologie digitali.

Qui   il sito dedicato a cura del Ministero della cultura.

Prevenzione incendi in istituti e luoghi della cultura, sedi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sedi di altri Ministeri sottoposte a vincolo

 

La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018  : art. 1, commi 566-568) ha previsto che l'allora MIBACT (ora MIC) doveva provvedere, entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore, ad una ricognizione in tutti gli istituti e i luoghi della cultura - nelle proprie sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri che fossero sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004  )  -  a fini di prevenzione incendi.

Ha, altresì, previsto che lo stesso dicastero culturale e gli altri Ministeri che hanno in uso tali immobili dovevano, poi, provvedere, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate, e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite, secondo modalità e tempi stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con l'allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso atto dovevano essere previste, altresì, misure di sicurezza equivalenti eseguibili ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione incendi, ovvero dell'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite, da attuare nei termini da esso stesso previsti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022.

Da ultimo, il decreto-legge n. 228 del 2021   (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha disposto, tra l'altro, le seguenti misure:

  • differisce i termini previsti per l'adeguamento della normativa antincendio degli immobili del Ministero della cultura, dei propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché delle sedi degli altri Ministeri vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 7, comma 4-ter);
  • al fine di potenziare gli investimenti infrastrutturali nel settore della cultura, provvede a destinare agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali una quota delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, nonché a disporre la relativa copertura finanziaria (art. 10, commi 3-undecies e 3-duodecies).

Inoltre, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021  , art. 1, comma 364) ha autorizzato la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici, nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato, demandando ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità dell'attuazione. In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto 6 maggio 2022, n. 198.  

 

Disposizioni sui servizi accessori dei luoghi della cultura

 

Da ultimo, il decreto-legge n. 144 del 2022  , cosiddetto Aiuti-ter, in corso di conversione da parte del Parlamento, sancisce l'applicabilità delle "clausole sociali", previste dal Codice dei contratti pubblici al fine di tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel caso in cui il Ministero della cultura affidi a società in house a esso collegate i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, già svolti da operatori economici privati (art. 39).

Il sostegno ai siti e agli elementi italiani ricompresi nelle liste Unesco del patrimonio mondiale dell'umanità

 

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 582) ha previsto l'istituzione, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO.

In particolare, l'istituzione presso il MIC dell'Osservatorio è stata prevista in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate, e allo scopo di razionalizzare gli interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

A tal fine, è stata autorizzata la spesa di € 500.000 annui, a decorrere dal 2021.

In precedenza, il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 185-bis) aveva autorizzato la spesa incrementale di € 1 mln per il 2020 al fine di sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale inserito nelle Liste dell'Unesco.

Inoltre, il medesimo DL 34/2020 (art. 184, comma 5-bis) aveva autorizzato la spesa di € 2 mln per il 2020 per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata dall'UNESCO all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto "Padova Urbs Pietà Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del Trecento".

Interventi per la digitalizzazione del patrimonio culturale

Si ricorda che, negli ultimi anni, sono state adottate specifiche autorizzazioni di spesa finalizzate a proseguire l'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale.

In particolare:

- la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 545) ha autorizzato la spesa di € 500.000 per il 2021 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per proseguire l'implementazione del progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano.

Allo stesso fine, la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  : art. 1, comma 381, aveva autorizzato la spesa di € 750.000 per il 2020;

- il D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 183, comma 10) ha autorizzato la spesa di € 10 mln per il 2020 per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale (nonché degli spettacoli). In particolare, ha disposto che la piattaforma doveva essere realizzata dal Ministero, anche mediante la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Ha, altresì, previsto che con i decreti che individuano i criteri di attribuzione di risorse pubbliche possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti forniscano o producano contenuti per la citata piattaforma.

- la L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  : art. 1, comma 375) aveva in precedenza autorizzato la spesa di € 23 mln per il 2021 e di € 33 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035, incrementando gli utili provenienti dal gioco del lotto riservati al MIC e destinati, fra l'altro, al potenziamento e alla realizzazione di progetti per la digitalizzazione del patrimonio culturale. Altresì (art. 1, commi 395 e 396), aveva assegnato contributi straordinari per € 250.000 annui dal 2020, nonché per € 200.000 per il 2020 e € 100.000 per il 2021, rispettivamente, alla Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma e all'Istituto Affari internazionali (IAI), per sostenere, in particolare, la digitalizzazione dei fondi archivistici;

- la L. di bilancio 2019 (L. 145/201 : art. 1, comma 611) aveva ancora precedentemente autorizzato la spesa di € 4 mln per il 2019 per il proseguimento, da parte dell'allora MIBACT, dell'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale.

Da ultimo, diversi interventi di digitalizzazione del patrimonio culturale sono stati specificatamente previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR  ). Si rinvia, per un approfondimento su PNRR e mondo della cultura, all'apposito Tema  .

La dichiarazione di "monumento nazionale"

Si ricorda che la L. 153/2017   (art. 6), modificando l'art. 10, comma 3, lett. d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004  ), ha introdotto una procedura amministrativa in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 dello stesso Codice – che accerta, ai fini della definizione di "bene culturale", la sussistenza, nelle cose indicate, di un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose – può comprendere anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione di "monumento nazionale", qualora le stesse cose rivestono, altresì, un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. 

In base all' art. 13 del d.lgs. 42/2004  , la dichiarazione di interesse culturale – relativa a cose immobili e mobili a chiunque appartenenti – accerta la sussistenza dell'interesse richiesto ai fini della definizione di "bene culturale", sottoponendo così il bene alle disposizioni di tutela dettate dallo stesso Codice.

La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero della cultura a conclusione di un procedimento avviato dal Soprintendente (anche su motivata richiesta della regione o di ogni altro ente territoriale interessato) (art. 14). La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 15).

 

Prima di tale intervento legislativo, pur in assenza della categoria di "monumento nazionale" nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono state approvate la L. 64/2014  , recante dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza e la L. 207/2016  , recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.

Successivamente alla reintroduzione della categoria nel Codice, sono state approvate la L. 213/2017  , che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine e la L. 65/2019  , recante la dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano".

Inoltre, il D.L. 103/2021   (L. 125/2021  : art. 1) ha dichiarato monumento nazionale le vie urbane d'acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia e ha vietato, a decorrere dal 1° agosto 2021, il transito delle grandi navi in tali vie d'acqua.

Tali disposizioni si sono aggiunte a quelle precedentemente emanate con DPR 2 ottobre 2003  , recante "Dichiarazione di monumento nazionale per il cimitero delle vittime del Vajont, in Longarone", DPR 18 marzo 2008  , recante "Dichiarazione di monumento nazionale dell'antica area di San Pietro Infine" e DPR 18 marzo 2008  , recante "Dichiarazione di monumento nazionale dell'isola di Santo Stefano".  

Da ultimo, è stata approvata la legge 9 marzo 2022, n 20  , recante "Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano".

Negli anni più recenti sono intervenute varie disposizioni finalizzate ad aumentare le risorse a disposizione del Ministero per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. Inoltre, sono state incentivate, con il c.d. ART-BONUS, le erogazioni liberali da parte di privati, enti non commerciali e aziende.

 

 Il Fondo per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico 

 

Il D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 65-bis) ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004  ), con una dotazione di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il Fondo opera riconoscendo alle persone fisiche che detengono tali beni immobili un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 e 2022 per interventi conservativi, fino ad un massimo di € 100.000. Il credito di imposta spetta a condizione che l'immobile non venga utilizzato nell'esercizio di impresa.

L'intervento ha fatto seguito a quanto previsto dal D.L. 104/2020   (L. 126/2020  : art. 80-bis) che aveva istituito nello stato di previsione del (allora) MIBACT un Fondo con una dotazione di € 10 mln per il 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico.

 

Il Fondo per la cultura  

 

Il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 184) ha istituito il Fondo per la cultura con una dotazione di € 50 mln per il 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per tutela, conservazione, restauro, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. La dotazione del Fondo può essere incrementata con risorse di soggetti privati, che può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, mecenatismo diffuso, azionariato popolare e crowdfunding Inoltre, per il 2021, la stessa dotazione può essere incrementata per € 50 mln mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del (ora) MIC. Successivamente, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021  , art. 1, comma 349) ha rifinanziato il Fondo per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

Il Fondo per la tutela del patrimonio culturale 

 

Si ricorda che il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, istituito nello stato di previsione dell'allora Mibact (cap. 8099) dalla L. di stabilità 2015 (L. 190/2014  : art. 1, commi 9 e 10) con una dotazione iniziale di € 100 mln per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, è stato nel tempo oggetto di vari rifinanziamenti e definanziamenti.

In particolare, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  ) ha rifinanziato il Fondo, per gli anni dal 2021 al 2032, con intervento in sezione II (€ 30 mln nel 2021, € 50 mln nel 2022 e € 70 mln annui dal 2023 al 2032).

Nella ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato   del 2022, risultano risorse, sul suddetto cap. 8099 destinato al Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per € 170,3 mln per il 2022, € 247 mln per il 2023 e € 240 mln per il 2024.

Il programma triennale 2016-2018 è stato adottato, previo parere parlamentare, con DM 28 gennaio 2016  . È poi stato ripetutamente rimodulato con successivi decreti, la maggior parte dei quali adottati senza parere parlamentare.

Il successivo programma, relativo al biennio 2019-2020, è stato adottato con DM 265 del 4 giugno 2019  . Anch'esso è stato successivamente rimodulato con decreti, di cui molti adottati senza parere parlamentare.

E' quindi intervenuto, previo parere parlamentare, il programma triennale 2021-2023, approvato con DM 450 del 16 dicembre 2021  .

Da ultimo, è stato predisposto il programma – anch'esso triennale, per gli anni 2022-2024 (atto del Governo 394  ) – distinto dal precedente programma 2021-2023 anche per le annualità 2022 e 2023 che si sovrappongono, previo parere parlamentare. E' stato quindi adottato il DM 289 del 18 luglio 2022   che prevede risorse complessive - per la suddetta programmazione 2022-2024 - per 390 milioni di euro.

 

 L'ART-BONUS

 

Il D.L. 83/2014   (art. 1, come modificato, da ultimo, dall'art. 183, comma 9, del DL 34/2020  ) ha previsto che alle persone fisiche o giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro (fra l'altro) per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici e per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (art. 101 del d.lgs. 42/2004  : musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali) spetta un credito di imposta – c.d. ART-BONUS – pari al 65% delle erogazioni effettuate.  

Inoltre, il D.L. 189/2016   (L. 229/2016  : art. 17) ha previsto – senza modificare esplicitamente il D.L. 83/2014   – che il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore del (ora) Ministero della cultura per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli episodi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose (comma 1). Spetta, altresì, per le erogazioni liberali per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi (comma 2).

Successivamente, il D.L. 123/2019   (L. 156/2019  : art. 3-sexies) ha esteso la fruizione dell'ART BONUS – anche in questo caso senza modificare esplicitamente il D.L. 83/2014   – alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera.

Qui   il sito dedicato all'ART-BONUS, con sezioni dedicate agli interventi e ai mecenati.

 

Il Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali"

 

Il D.L. 104/2020   (L. 126/2020: art. 80, comma 4) ha incrementato di € 25 mln per il 2020 l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico "Grandi Progetti beni culturali" (istituito dall'art. 7, comma 1, del DL 83/2014  ), ha ampliato il contenuto del Piano, includendovi anche beni o siti di eccezionale interesse paesaggistico, e ha consentito la possibilità di effettuare acquisizioni nell'ambito degli interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici, ivi previsti. 

Qui   la pagina dedicata sul sito del MIC.

 

Risorse provenienti dai Fondi per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese

 

La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018  : art. 1, commi 95-96, 98, 105), nell'istituire nello stato di previsione del MEF, fino al 2033, un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, ha disposto che al suo riparto si provvede con uno o più DPCM adottati sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza (tale fondo è stato rideterminato, da ultimo, dall'art. 16, comma 2 del DL 146/2021   e l'utilizzo delle sue risorse è stato oggetto di disciplina da parte dell'art. 47, comma 5, del DL 36/2022  ).

Un ulteriore Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con caratteristiche analoghe a quelle illustrate, è stato previsto dalla L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  : art. 1, commi 14-15, 24-25, 27). Anche tale Fondo deve essere ripartito con uno o più DPCM, adottati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza (anche questo fondo è stato è oggetto di disciplina da parte dell'art. 47, comma 5, del DL 36/2022  ).

 

Risorse per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura e incarichi di collaborazione presso il MIC

 

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 577) ha incrementato – da ultimo - di € 10 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal (ora) MIC (di cui alla L. 205/2017  : art. 1, comma 317)  al fine di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Si segnala poi che, il decreto-legge n. 228 del 2021   (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha disposto la proroga della durata degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, già autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 104 del 2020  , fino al limite di durata massima di quindici mesi, se gli stessi prevedono una durata inferiore. In ogni caso, la durata dei predetti contratti non potrà eccedere la data del 30 giugno 2022 (art. 1, comma 28).

 

Da ultimo, il decreto-legge n. 50 del 2022   (legge n. 91 del 2022  ) ha recato disposizioni in materia di rinnovo di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, nonché di autorizzazione di ulteriori incarichi presso il medesimo Ministero, provvedendo alla quantificazione dei relativi limiti di spesa. Si è, poi, autorizzata l'integrazione della segreteria tecnica costituita presso la Soprintendenza speciale per il PNRR (ex art. 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021  ) con ulteriori esperti di comprovata qualificazione professionale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001  . Infine, si è recato un contributo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, in favore della società Ales Spa.

 

Destinazione di quote dell'IRPEF

 

Il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 156) ha anticipato al 31 ottobre 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille – che, dal 2012, in base al D.L. 98/2011   (L. 111/2011  : art. 23, comma 46), riguarda anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici - relativamente all'anno finanziario 2019.

 

Quota degli utili del gioco del lotto

 

Il D.L. 59/2019   (L. 81/2019  : art. 2) ha incrementato di € 19,4 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 la quota degli utili derivanti dal gioco del lotto da destinare all'allora MIBACT per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari (istituita dall'art. 3, comma 83 della legge 662/1996  ). 

Tale quota è stata, successivamente, incrementata di ulteriori € 23 mln per il 2021 e di € 33 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 dalla L. di bilancio 2020 (L. 160/2019  : art. 1, comma 375).