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Gli interventi concernenti gli organismi sportivi e lo sport in Costituzione

Interventions concerning sports bodies and sports in the Constitution

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In materia di sport, nel corso della XVIII legislatura, oltre ad essere stati disciplinati i rapporti tra il CONI (Comitato olimpico italiano) e Sport e salute Spa, si è intrapreso un percorso per il riconoscimento in Costituzione del diritto allo sport, non concluso, però, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

On the subject of sports, during the 18th legislature, in addition to regulating the relationship between CONI (Italian Olympic Committee) and Sport and Health Spa, a path was embarked upon for the recognition in the Constitution of the social function of sports, but this did not see its conclusion before the end of the legislature.

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Il rapporto fra CONI e Sport e salute spa e il sistema di finanziamento dello sport

Il D.L. 138/2002   (L. 178/2002  : art. 8), come modificato dal D.L. 4/2006   (L. 80/2006  : art. 34-bis), aveva previsto che il CONI - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali -, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvaleva della "CONI Servizi spa", previa stipula di un contratto di servizio annuale. Il capitale sociale della CONI Servizi spa era di € 1 mln e le azioni della società erano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018  : art. 1, commi 629-633) ha disposto che la "CONI Servizi spa" assumeva la denominazione di "Sport e salute spa" e che, conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute spa.

La stessa L. di bilancio 2019 aveva disposto che il contratto di servizio – sulla cui base il CONI si avvaleva della società – acquistava efficacia dopo l'approvazione da parte dell'autorità di Governo competente in materia di sport.

Da ultimo, il D.L. 5/2021   (L. 43/2021  : art. 1, commi 1-5, come modificato dal D.L. 80/2021  -L. 113/2021  : art. 17-terdecies), nello stabilire che il CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica di personale (in misura di 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale) – la cui articolazione è definita con proprio atto – e di beni strumentali, ha eliminato la previsione in base alla quale il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute spa, previa stipula del contratto di servizio annuale.

Nello specifico, ha disposto che il personale di Sport e Salute spa, già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che alla data della sua entrata in vigore prestava servizio presso il CONI in regime di avvalimento, è trasferito nel ruolo del personale del CONI, salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute spa.

  Il completamento della pianta organica avviene mediante concorsi pubblici per i quali i criteri e le modalità sono stabiliti con atto del CONI. Le procedure concorsuali, da concludere entro il 31 dicembre 2021, possono svolgersi con modalità semplificate e consistere in una valutazione per titoli e nell'espletamento di almeno una prova. Il 50% dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della Sport e Salute spa che, alla data di entrata in vigore del D.L., si trovava collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e non rientrava nelle ipotesi precedenti.

Il medesimo D.L. 5/2021   (L. 43/2021  : art. 2, comma 4) ha previsto, altresì, il trasferimento al CONI di impianti sportivi e fabbricati specificamente individuati.

Al contempo, lo stesso D.L. 5/2021   (L. 43/2021  : art. 1, comma 6) ha previsto che CONI e Sport e salute spa possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori rispetto a quelli propri del CONI.

Con particolare riguardo alla governance della Sport e Salute spa, questa è stata ridefinita dalla già citata L. di bilancio 2019 (L. 145/2018  : art. 1, commi 629-633). In particolare, fermo restando che le azioni della stessa società sono attribuite al MEF, è stato stabilito che il consiglio di amministrazione è composto di 3 membri (più, per alcune funzioni, un consigliere aggiunto), di cui uno con funzioni di presidente.

Il presidente – che è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti – ha la rappresentanza legale della società e svolge anche le funzioni di amministratore delegato

La medesima L. di bilancio 2019 (L. 145/2018  : art. 1, commi 629-633) ha, inoltre, modificato il meccanismo di finanziamento dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato. In particolare, ha previsto, anzitutto, che, dal 2019, le risorse destinate al CONI e alla Sport e salute spa sono complessivamente stabilite nella misura annua – comunque non inferiore a € 410 mln – del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi a gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. L'importo può essere rimodulato annualmente in relazione alle entrate effettive.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 5/2021   (L. 43/2021  : art. 2, comma 1), le risorse complessive sono così ripartite:

  • € 45 mln annui al CONI, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;
  • una quota non inferiore a € 363 mln annui alla Sport e Salute spa;
  • € 2 mln annui per la copertura degli oneri derivanti dalla riforma dei concorsi pronostici sportivi (di cui all'art. 1, commi 634- 639 della legge 145/2018  ).  

Da ultimo, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021  , art. 1, commi 917-921), al fine di un rafforzamento dell'organico del CONI, ha disposto il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e Salute SpA, fermo restando l'assenso del personale interessato. Hanno inoltre autorizzato il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.

Inoltre, la richiamata L. di bilancio 2022 (art. 1, comma 970) ha previsto l'attribuzione all'Autorità di governo competente in materia di sport della facoltà di potersi avvalere della società Sport e Salute S.p.A. nell'ambito dell'attività di controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, attribuendo alla richiamata Autorità di governo il potere di nominare uno dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA) e disponendo in ordine alle modalità di adeguamento dello statuto, dei principi fondamentali e dei regolamenti del CONI, nonché degli statuti e dei regolamenti delle FSN e delle DSA medesime.

Si ricorda, poi, che la medesima legge di bilancio 2022 (art. 1, commi 185-190) ha previsto agevolazioni per lo sviluppo dello sport. Nello specifico, si prevede che, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrano a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo - diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni - delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Viene quindi disciplinata la rendicontazione e certificazione dei costi effettivamente sostenuti, mentre si condiziona l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Inoltre, si integra di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione finanziaria per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria. Si estende, poi, al 2023 l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico. Si estende altresì all'anno 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).

Il riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e la disciplina del rapporto di lavoro sportivo

In attuazione della delega recata dalla L. 86/2019   (art. 5) per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, è stato emanato il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36  .

In particolare, il d.lgs. – dando seguito allo specifico criterio direttivo – ha introdotto la definizione di lavoratore sportivo, senza distinzione fra settore professionistico e settore dilettantistico, e ha previsto, per la prima volta, tutele lavoristiche e previdenziali per tutti i lavoratori sportivi. Inoltre, ha previsto l'abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il 1° luglio 2022, con il parallelo riconoscimento di un premio di formazione alle associazioni e società sportive che hanno formato l'atleta.

Qui   il dossier predisposto sullo schema di d.lgs. 

In base a quanto disposto, da ultimo, dal D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 10, comma 13-quater, lett. a) e b)), le disposizioni del d.lgs. 36/2021   si applicheranno dal 1° gennaio 2023, ad eccezione di quelle in materia di riconoscimento ai fini sportivi (art. 10), sostegno delle donne nello sport (artt. 39 e 40) pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato (artt. 43-50), che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi nelle società sportive professionistiche

 

La L. 86/2019   (art. 4, comma 1) – novellando la L. 91/1981 –   ha previsto che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche deve essere previsto un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

L'organo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti, ogni 3 anni, dagli abbonati alla società sportiva. L'organo consultivo elegge, tra i propri membri, il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.

Successivamente, il D.L. 162/2019   (L. 8/2020  : art. 15-bis) ha prorogato (da 6 mesi) a 18 mesi dal 31 agosto 2019 (data di entrata in vigore della L. 86/2019  ) il termine entro cui le società sportive professionistiche dovevano adeguarsi alle disposizioni introdotte.

La regolamentazione della professione di agente sportivo

 

La L. di bilancio 2018 (L. 205/2017  : art. 1, comma 373) ha previsto l'istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto chi, sulla base di un incarico scritto, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dallo stesso CONI, ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica, del trasferimento di tale prestazione, o del tesseramento presso una Federazione sportiva professionistica.

Successivamente, in attuazione della delega recata dalla L. 86/2019   (art. 6) per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, è stato emanato il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37  .

Il d.lgs. 37/2021   ha introdotto una nuova disciplina della professione di agente sportivo, in particolare estendendo l'ambito dell'operatività della stessa a tutti i contratti di lavoro sportivo e non più solo a quelli di prestazione sportiva professionistica.

Confermandosi l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ha poi disciplinato con norma di rango primario, fra l'altro, le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, gli obblighi nell'esercizio dell'attività, il contratto di mandato, il compenso da corrispondere all'agente sportivo.

Qui   il dossier predisposto sullo schema di decreto legislativo. 

In base a quanto disposto, da ultimo, dal D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 10, co. 13-quater, lett. c)), le disposizioni del d.lgs. 37/2021   si applicheranno dal 1° gennaio 2023.

Il 14 giugno 2022 la Camera aveva approvato, senza apportare modificazioni al testo già approvato dal Senato, la proposta di legge costituzionale C. 3531-A   che introduce lo sport tra i valori tutelati dalla Carta fondamentale. La proposta si compone di un unico articolo, che modifica l'articolo 33 della Costituzione, aggiungendo un nuovo ultimo comma, ai sensi del quale "la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme". Il Senato ha quindi approvato, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (favorevoli 195, contrari 5, astenuti 12, votanti 212, presenti 213), il 29 giugno 2022, tale testo in seconda deliberazione (AS 747-2262-2474-2478-2480-2538-B): esso è stato quindi ritrasmesso alla Camera, dove l'esame in seconda lettura non è stato però intrapreso prima che terminasse la legislatura (AC 3531-B  ).

La formulazione dell'articolato riflette i contenuti, sostanzialmente omogenei fra loro, dei numerosi testi depositati al Senato e alla Camera. Il principale aspetto di differenziazione fra essi era costituito, infatti, dalla scelta circa la sede della materia. In conclusione, a risultare prevalente già in Senato è stata l'opzione favorevole all'intervento sull'articolo 33, rispetto alle ipotesi alternative degli articoli 9 e 32. Da un lato, infatti, si è preferito non intervenire sui principi fondamentali, senza trascurare, peraltro, che l'articolo 9 era contemporaneamente oggetto di un distinto procedimento di revisione (quello in materia di tutela dell'ambiente, poi approvato in via definitiva: cfr. la legge costituzionale n. 1/2022), con il rischio di problematici intrecci; dall'altro lato, si è ritenuto l'articolo 33 collocazione normativa più idonea, in ragione del suo contenuto più ampio ed eterogeneo (arte, scienza, istruzione, alta cultura), rispetto all'articolo 32, che invece ha un oggetto unico e omogeneo, il diritto alla salute, entro cui l'innesto di ulteriori situazioni giuridiche o principi sarebbe potuto apparire distonico, finendo inoltre per accentuare solo una delle varie dimensioni e funzioni dello sport che il revisore costituzionale intende valorizzare. 

Quanto al senso e alla portata precettiva della norma, definiti nel corso del dibattito parlamentare, si osserva anzitutto come l'attribuzione alla Repubblica del compito di riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva debba essere letta in combinato disposto con l'articolo 114 Cost., implicando che ad esso siano chiamati tutti gli enti costitutivi della stessa Repubblica (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni), ciascuno secondo le rispettive competenze.

In secondo luogo, la scelta del verbo "riconosce" richiama, all'evidenza, la formula linguistica dell'articolo 2 della Carta, lasciando trasparire la visione dell'attività sportiva come realtà "pre-esistente", in qualche senso "pre-giuridica", di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.

Il contenuto assiologico dell'attività sportiva, poi, è declinato su tre direttrici, che fra loro non si pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare.

La collocazione all'articolo 33 ha reso preferibile indicare per primo il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona.

A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo. 

Da ultimo, lo sport ha una innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia.

Quanto alla scelta della locuzione da impiegare, nel corso dell'esame l'espressione "attività sportiva" è stata preferita a "sport" perché quest'ultimo, pur essendo un termine ormai entrato nella lingua italiana, è pur sempre una parola straniera, e quindi non è stato ritenuto opportuno inserirlo nella Costituzione. La formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva "in tutte le sue forme" è volta a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia (professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato).

Nel complesso, la proposta si focalizza sulla dimensione "individuale" dell'attività sportiva e dunque sulla sua possibile configurazione in termini di diritto soggettivo, o di diritto fondamentale di rango costituzionale: elemento di novità rispetto ai profili di autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statuale, o al riparto di competenze fra enti territoriali, sui quali l'attenzione si era in prevalenza concentrata, specie in anni meno recenti.