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Le misure adottate a seguito della pandemia nel mondo dello sport

Measures taken as a result of the pandemic in the sports world

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Come noto, anche il mondo sportivo, sia amatoriale sia professionistico, ha subito pesanti interruzioni e limitazioni delle sue attività a causa della pandemia. Piscine, palestre e impianti sportivi sono stati prima chiusi e poi riaperti gradualmente, con limitazioni via via meno stringenti, con il ritorno, nel 2022, ad una situazione di quasi normalità. A partire dal 2020, sussidi economici sono stati disposti per via legislativa per ristorare, almeno in parte, i danni subiti dagli operatori del settore.

As is well known, the sports world, both amateur and professional, also suffered heavy disruptions and restrictions on its activities due to the pandemic. Swimming pools, gyms, and sports facilities were first closed and then gradually reopened, with gradually less stringent restrictions, with a return in 2022 to a near-normal situation. Beginning in 2020, economic subsidies were arranged through legislation to restore, at least in part, the damage suffered by those working in the sector.

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Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6   (L. 13/2020  ), allo scopo di evitare la diffusione del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di sospensione, con DPCM, di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere sportivo, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico (artt. 1, comma 2, lett. c), e 3). 

A seguire, erano dunque intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni.

Successivamente, il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (L. 35/2020  ) ha previsto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, potesse essere disposta, con DPCM, per periodi predeterminati, originariamente fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  ): la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere sportivo; la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi; la limitazione o sospensione delle attività sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico (art. 1, co. 2, lett. g), m) ed n), e art. 2, comma 1).

Si erano, dunque, succeduti vari altri DPCM che avevano confermato le sospensioni indicate, con talune modifiche e, successivamente, graduali riaperture.

E', poi, intervenuto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33   (L. 74/2020:   art. 1, comma 8) - le cui disposizioni si dovevano applicare originariamente fino al 31 luglio 2020 (art. 3, comma 1) - che ha disposto che le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere sportivo, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con modalità definite con DPCM ai sensi del D.L. 19/2020   (L. 35/2020  ).

In linea generale, lo stesso D.L. 33/2020   (L. 74/2020  : art. 1, comma 16), come modificato dal D.L. 125/2020   ( L. 159/2020  : art. 1, comma 2, lett. a)), ha disposto che le regioni potessero introdurre, informando contestualmente il Ministro della salute, misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte dai DPCM, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.

Successivamente, il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 (L. 124/2020  : art. 1, co. 1 e 2) aveva prorogato al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza deliberato   dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, comma 1, del D.L. 19/2020   (L. 34/2020  ) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020   (L. 74/2020  ).

 

 Ancora dopo, è intervenuto il citato D.L. 7 ottobre 2020, n. 125   (L. 159/2020  ) che aveva prorogato al 31 gennaio 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020  ) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020   (L. 34/2020  ) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020   (L. 74/2020  ) (art. 1, co. 1, lett. a) e co. 2, lett. b).

Si erano, dunque, succeduti vari altri DPCM che, in particolare, considerato l'incremento dei casi sul territorio nazionale, avevano progressivamente introdotto nuove limitazioni.

Successivamente, il D.L. 30/2021    (L. 61/2021  ), constatato l'aggravamento dell'emergenza epidemiologica e in vista delle festività pasquali, ha disposto (art. 1), per quanto qui interessa, in particolare, che nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicavano le misure stabilite per la zona rossa.

 

  Nel prosieguo, sono intervenuti, anzitutto, il D.L. 44/2021   (L. 76/2021  ), il D.L. 52/2021   (L. 87/2021  ), il D.L. 65/2021   (poi abrogato dall'art. 1, co. 3, della L. 87/2021  , a seguito della confluenza nel D.L. 52/2021   delle disposizioni da esso recate e con salvezza degli effetti giuridici prodotti) e il D.L. 105/2021   (L. 126/2021  )  e il D.L. 111/2021   (L. 133/2021  ) che, confermando l'applicazione fino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni recate dal DPCM 2 marzo 2021, delineava in nuovo quadro, permettendo, in particolare, in "zona gialla" lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, nel rispetto di linee guida.

Per particolari eventi, era stata disposta la possibilità di prevedere che l'accesso fosse riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 5, comma 2-4, del D.L. 52/2021-  L. 87/2021   che aveva recepito anche il contenuto dell'art. 5 del D.L. 65/2021  ). 

Ad ogni modo, il D.L. 52/2021   (L. 87/2021  : art. 10, commi 1 e 2) e il D.L. 105/2021   (L. 126/2021: art. 2, comma 1) hanno anche prorogato prima al 31 luglio 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri il 21 aprile 2021  ) e poi al 31 dicembre 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con l'art. 1 dello stesso D.L. 105/2021  ) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, comma 1, del D.L. 19/2020   (L. 34/2020  ) e, conseguentemente, hanno prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 33/2020   (L. 74/2020  ).

Nel prosieguo, - tra gli altri – è intervento il D.L. 127/2021   (artt. 3 e 8) ed ulteriori provvedimenti, sino a giungere, dopo la cessazione dello stato di emergenza avvenuta il 31 marzo 2022, ad una ripresa di tutte le attività sportive agonistiche e amatoriali senza particolari limitazioni.

Al fine di sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, sono intervenuti numerosi decreti-legge che, in alcuni casi, hanno rafforzato misure precedentemente disposte, in altri hanno introdotte nuove misure volte a favorire la ripresa e il rilancio del settore.

Di seguito, si procederà, per quanto possibile, con un'esposizione accorpata.

In particolare:

  • il D.L. 23/2020   (L. 40/2020: art. 14, comma 1) ha istituito un apposito comparto del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (istituito presso l'Istituto per il credito sportivo dall'art. 90, comma 12, L. 289/2002), destinando allo stesso € 30 mln per il 2020 – poi incrementati di altri € 30 mln per il 2020 dal D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 31, comma 4-bis) - finalizzati a prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto dal CONI.
    In seguito, il D.L. 183/2020   (L. 21/2020: art. 16, comma 2) ha prorogato il termine fino al 30 giugno 2021.
    Successivamente, il D.L. 73/2021   (L. 106/2021: art. 10, comma 8) ha incrementato il comparto di € 30 mln per il 2021 al fine di consentire di prestare la garanzia sopra indicata fino al 31 dicembre 2021.
  • il D.L. 23/2020   (L: 40/2020: art. 14, comma 2) ha istituito un apposito comparto del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (istituito presso l'Istituto per il credito sportivo dall'art. 5, comma 1, L. 1295/1957), destinando allo stesso € 5 mln per il 2020 – poi incrementati di ulteriori € 5 mln per lo stesso 2020 dal D.L. 137/2020   (L. 176/2020: art. 2) - al fine di concedere contributi in conto interessi fino al 31 dicembre 2020 sui finanziamenti erogati dal medesimo istituto o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto dal CONI.

In seguito, il D.L. 183/2020   (L. 21/2020: art. 16, comma 2) ha prorogato il termine fino al 30 giugno 2021.
Successivamente, il D.L. 73/2021   (art. 10, comma 9) ha incrementato il comparto di € 13 mln per il 2021 al fine di consentire la concessione dei contributi fino al 31 dicembre 2021;

  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 156) ha anticipato al 31 ottobre 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille (che riguarda anche il sostegno   delle associazioni   sportive   dilettantistiche riconosciute dal CONI) relativo all'anno finanziario 2019;
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 216, comma 1), intervenendo su quanto previsto dal D.L. 18/2020   (L. 27/2020  : art. 95), ha prorogato (dal 31 maggio 2020) al 30 settembre 2020 il termine di sospensione per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. Ha prorogato, inoltre, il termine per i versamenti dei canoni, fissandolo al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020;
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 216, comma 2), al fine di favorire il graduale recupero dei proventi non incassati a seguito della sospensione delle attività sportive e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, ha previsto che le parti dei rapporti di concessione degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, su richiesta del concessionario, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori 3 anni. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, il concessionario ha diritto ai rimborsi indicati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in considerazione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi;
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 216, comma 3), ha previsto che il conduttore di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo aveva diritto, per le 5 mensilità da marzo a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presumeva pari al 50% del canone contrattualmente stabilito;
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 216, comma 4) aveva previsto che i soggetti che avevano acquistato abbonamenti, anche di durata pari ad un mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, potevano chiedere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione delle attività sportive o, in alternativa, il gestore poteva rilasciare un voucher di pari valore utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva.
    In seguito, il D.L. 41/2021   (L. 69/2021: art. 36-ter, comma 1) ha reintrodotto tale possibilità, senza limiti temporali per la richiesta, al contempo prevedendo un'ulteriore opzione per i gestori di servizi sportivi, ovvero la possibilità di riconoscere, quando ciò risulti possibile, lo svolgimento delle attività con modalità a distanza;
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 217) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale – le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'(allora) Ufficio per lo sport - alimentato da una quota della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere. Il finanziamento del Fondo è stato determinato nel limite massimo di € 40 mln per il 2020 ed € 50 mln per il 2021.

Successivamente, il D.L. 127/2021   (art. 6) ha disposto che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19 e non utilizzate (di cui all'art. 44 del DL 73/2021) sono riassegnate per il 50% al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale;

  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 218) ha conferito facoltà alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP di adottare provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, compresa la definizione delle classifiche finali, con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2020/2021.
    Al contempo, ha introdotto disposizioni straordinarie e temporanee dirette a contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso che sarebbe potuto scaturire a seguito dell'adozione di tali provvedimenti;
  • il D.L. 104/2020   (L. 126/2020: art. 81) ha istituito per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50% delle spese di investimento, di importo non inferiore a € 10.000, in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a € 200.000 e fino a un massimo di € 15 mln. Ha, altresì, disposto che, nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle richieste ammesse, si procede a ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Successivamente, il D.L. 73/2021   (L. 106/2021: art. 10, commi 1-2) ha esteso tali agevolazioni fiscali alle spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, nel limite di € 90 mln per il 2021;

  • il D.L. 104/2020   (L. 126/2020: art. 82, comma 1) ha previsto che la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo, poteva richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato, per un ammontare massimo complessivo di € 14 mln, da escutersi in caso di annullamento, dovuto all'emergenza COVID-19, dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021;
  • il D.L. 104/2020   (L. 126/2020: art. 100, comma 1) ha previsto che le concessioni lacuali e fluviali per le società sportive iscritte al registro del CONI sono prorogate per 15 anni.
    Successivamente, il D.L. 73/2021   (L. 106/2021: art. 10-ter) al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che le concessioni alle stesse degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse;
  • il D.L. 137/2020   (L. 176/2020: art. 6-bis, comma 4) ha incrementato di € 1 mln per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali – istituito dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, comma 2) nello stato di previsione dell'allora MIBACT –, destinando l'incremento al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, per l'annullamento delle presenze di pubblico stabilito con il DPCM 24 ottobre 2020  . Il ristoro è stato limitato alle spese che gli organizzatori avevano sostenuto per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, con riferimento ai 10 giorni successivi all'adozione del DPCM;
  • il D.L. 137/2020   (L. 176/2020: art. 3) ha istituito il Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche con una dotazione complessiva di € 172 mln per il 2020, essendo confluiti nello stesso anche i € 30 mln per il 2020 che il D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 218-bis) aveva destinato alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI. Il Fondo è stato destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

Successivamente, il D.L. 41/2021   (L. 69/2021: art. 14-bis) e il D.L. 73/2021   (L. 106/2021: art. 10, commi 5-7) hanno rifinanziato il Fondo per il 2021, rispettivamente, per € 50 mln e per (ulteriori) € 190 mln;

  • il D.L. 41/2021   (L. 69/2021  : art. 2) ha istituito un Fondo presso il Ministero del turismo, con una dotazione di € 700 mln per il 2021, per sostenere le realtà che sono state interessate dalla mancata apertura della stagione sciistica 2020/2021. Di queste risorse, € 40 mln sono destinati ai maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali risultano operanti. Le risorse sono erogate alle regioni interessate, che provvedono ad assegnarle agli interessati;
  • il D.L. 41/2021   (L. 69/2021  : art. 30, commi 6-bis e 6-ter) ha attribuito agli enti locali la possibilità di avvalersi della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo. In particolare, ha stanziato € 500.000 per il 2021 per il finanziamento, tra l'altro, di studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento, nonché il completamento e la messa a norma degli impianti sportivi comunali anche al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e di riduzione del rischio di trasmissione del contagio da COVID-19;
  •  il D.L. 73/2021   (L. 106/2021: art. 10, commi 3 e 4) ha istituito un Fondo con una dotazione di 86 mln grassetto per il 2021 finalizzato a riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19 sostenute da società e associazioni sportive. Possono beneficiare dei contributi le società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di € 100 mln e le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici;
  • il D.L. 73/2021   (L. 106/2021: art. 10-bis, comma 1) ha previsto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di € 30 mln per il 2021, per le associazioni e società sportive iscritte al registro CONI e affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori. Il contributo è erogato per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza per la gestione e la manutenzione degli stessi impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;
  • il D.L. 73/2021   (L. 106/2021: art. 10-bis, comma 2) ha previsto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di € 1 mln per il 2021, per gli organizzatori di eventi del Campionato del mondo MotoGP, limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti dai ricavi a causa dell'annullamento della presenza del pubblico.

Successivamente, il decreto-legge n. 228 del 2021   (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha disposto, per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza Covid-19, una proroga, fino al 31 dicembre 2025, delle concessioni demaniali e comunali relative ad impianti sportivi, in analogia con quanto già previsto per le società sportive iscritte nel Registro del CONI, per consentire di disporre del tempo necessario per recuperare l'equilibrio economico per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali senza scopo di lucro (art. 14, comma 4- quater).

 

In seguito, il decreto-legge n. 4 del 2022   ( legge n. 25 del 2022  ), cosiddetto Sostegni-ter, ha disposto le seguenti misure: 

- reitera per gli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, le agevolazioni fiscali per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore degli organismi sportivi già previsto da precedenti provvedimenti. La relativa spesa è autorizzata nel limite di 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022. In particolare, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge n. 221 del 2021   (legge n. 11 del 2022  ), estende agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 le agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020   (legge n. 126 del 2020  ), già prorogate dall'art.10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021   (legge n. 106 del 2021  ). A tal fine, è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa (art. 9, comma 1);

- destina un contributo - a fondo perduto e nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2022 - a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti, per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche (art. 9, comma 2);

- dispone che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all'art. 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017  ) possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Contestualmente, si incrementa di 20 milioni di euro il predetto Fondo per l'anno 2022 (art. 9, comma 3).