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Il cinema, l’audiovisivo e lo spettacolo

Cinema, audiovisual and entertainment

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Gli interventi a sostegno del settore del cinema, dell'audiovisivo, nel corso della XVIII legislatura - hanno riguardato: l'incremento delle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo; l'innalzamento delle aliquote massime di alcuni crediti di imposta destinati alle imprese del settore e, al contempo, la stabilizzazione di alcune disposizioni introdotte in risposta alle difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19, finalizzate a garantire maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai medesimi crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime. Per quanto concerne le fondazioni lirico-sinfoniche, è proseguito il percorso del loro risanamento finanziario.

Per quanto concerne gli interventi legislativi in materia di spettacolo - attuati nel corso della XVIII legislatura - oltre a quelli indotti dalla pandemia, si ricorda l'approvazione della legge n. 106 del 2022  , che reca una delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. Si ricorda, inoltre, la legge n. 64 del 2021  , che istituisce la Giornata nazionale dello spettacolo.

The most recent interventions in support of the cinema and audiovisual sector concerned: increasing the resources of the Fund for the development of investments in cinema and audiovisual; the increase in the maximum rates of some tax credits for companies in the sector and, at the same time, the stabilization of some provisions introduced for 2020, in response to the difficulties deriving from the health emergency from COVID-19, aimed at ensuring greater flexibility in determining the resources allocated to the same tax credits, also by way of derogation from the percentages envisaged in full operation (for the additional measures adopted to deal with the health emergency, see the specific topic  ).

Further innovations concerned, among other things: the transformation of the Istituto Luce Cinecittà into a joint stock company; the regulation of selective contributions for cinematographic and audiovisual works and of contributions for cinematographic and audiovisual promotion initiatives; the rules relating to the composition of the Commission for the classification of cinematographic works; the regulation on the promotion of European and Italian works by audiovisual media service providers.

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Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo

Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo è stato istituito dalla L. 220/2016   (art. 13) che, in particolare, ha stabilito che esso è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore.

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 583, lett. a)), ha stabilito che l'importo minimo del finanziamento attraverso gli introiti erariali non può essere inferiore a € 640 mln annui.

Successivamente, la L. di bilancio 2022 ( L. 234/2021   : art. 1, comma 348) ha stabilito un incremento di tali risorse a € 750 mln annui dal 2022

Il Fondo è allocato sul cap. 8599 dello stato di previsione del Ministero   della cultura.  

Interventi per l'Istituto Luce Cinecittà

La L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, commi 585-588) ha previsto la trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l in società per azioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Le azioni dell'Istituto Luce Cinecittà spa sono detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero della cultura, d'intesa con il MEF.

A sua volta, il D.L. 183/2020   (art. 7, comma 4, secondo periodo), al fine di attrarre investimenti e di supportare la realizzazione di piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà, ha consentito alle società direttamente o indirettamente controllate dal MEF di acquisire partecipazioni nel medesimo Istituto, anche mediante aumenti di capitale.

Inoltre, ha disposto che l'Istituto può acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di € 1 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.

Da ultimo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza   (PNRR) ha destinato € 300 mln, attribuiti a titolo di prestito (di cui: 2021: 34; 2022: 54; 2023: 44; 2024: 48; 2025: 50; 2026: 70), all'investimento "Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)" (M1C3-I 3.1,20).

Gli investimenti comprendono:

Componente A1. Costruzione di nuovi studi, recupero degli studi esistenti, investimenti in nuove tecnologie, sistemi e servizi digitali (€ 159.300.000);

Componente A2. Costruzione di 6 nuovi teatri ad alta tecnologia con allegati, servizi e relativi sistemi e strade su un'area di 473.000 mq (€ 99.850.000);

Componente B. Miglioramento delle attività di produzione e formazione del CSC e potenziamento dell'archivio cinematografico nazionale (€ 32.250.000);

Componente C. Sviluppo e attuazione della strategia nazionale per la formazione audiovisiva (€ 8.600.000).

L'Amministrazione responsabile è il MIC. L'attuazione esecutiva è affidata, a seconda delle componenti del progetto, a organismi intermedi: A1 e A2: Istituto Luce Cinecittà e Cassa Depositi e Prestiti; B: Centro sperimentale per la cinematografia e Cineteca nazionale; C. Centro sperimentale per la cinematografia e Istituto Luce Cinecittà.

Per un approfondimento su tutti gli investimenti concernenti il settore della cultura nel PNRR, si rinvia all'apposito Tema  .

La Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche

Il D.L. 59/2019   (L. 81/2019: art. 3, comma 3) ha ridisciplinato la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, prevista dal d.lgs. 203/2017   nell'ambito della riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, ma, fino ad allora, non costituita.

In particolare, il D.L. 59/2019   ha ridotto a 49 i membri della Commissione, di cui uno con funzioni di Presidente, e ha introdotto elementi di maggiore flessibilità nella composizione dei gruppi di soggetti fra i quali individuare gli stessi. L'intervento è derivato da alcune difficoltà riscontrate nella costituzione della Commissione con riferimento alla professionalità dei sociologi.

La promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi

Il D.L. 59/2019   (L. 81/2019  : art. 3, commi 1 e 2) è intervenuto sulla disciplina per la promozione delle opere europee ed italiane, in particolare modificando gli obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari e prorogando l'applicazione della nuova disciplina (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020

La videosorveglianza nelle sale cinematografiche

Il D.L. 59/2019   (L. 81/2019  : art. 3, comma 4-ter) ha previsto che l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo, al fine di individuare chi registra abusivamente un'opera cinematografica o audiovisiva, deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali. Della sua esistenza devono essere dati avviso e comunicazione adeguata agli utenti.

I dati acquisiti con il sistema di videosorveglianza sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni, decorsi i quali devono essere distrutti.

L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.

Altri interventi in materia di cinema, audiovisivo e musica

Di recente, il decreto-legge n. 50 del 2022   (legge n. 91 del 2022  ), all'art. 23, ha elevato al 40 per cento (per due anni) la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale stesse se riferiti a grandi imprese, o del 60 per cento dei medesimi costi, se eseguiti da piccole o medie imprese. Si riconosce, inoltre, alle piccole e medie imprese un credito di imposta in misura non superiore al 60 per cento (rispetto al 40 per cento per cento previsto a regime) delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale stesse. Si prevedono, poi, misure volte a favorire campagne promozionali e iniziative tese a incentivare la fruizione in sala delle opere audiovisive. A tale scopo, si autorizza, per l'anno 2022, la spesa di euro 10 milioni di euro. Il medesimo art. 23 del d.l. 50/2022, infine, reca misure tese a rilanciare il sistema musicale italiano. Nello specifico, eleva da 800.000 euro a 1.200.000 euro, nei tre anni d'imposta, l'importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali (di cui all'art. 78 della legge n. 633 del 1941  ) e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013   (legge n. 112 del 2013  ) (cd. "decreto valore cultura").

Successivamente, il decreto-legge n. 115 del 2022   (cosiddetto Aiuti-bis) è intervenuto nel settore della cultura, in particolare per sopprimere il riferimento al 'traduttore' tra i soggetti considerati quali coautori dell'opera cinematografica. La predetta disposizione, nello specifico, novella l'articolo 44 della legge n. 633 del 1941  , al fine di sopprimere il riferimento al 'traduttore' tra i soggetti considerati quali coautori dell'opera cinematografica che, quindi, a seguito di tale modifica, sono considerati tali: l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico (art. 20-bis).

Da ultimo, il decreto-legge n. 144 del 2022   (cosiddetto Aiuti-ter), in corso di conversione da parte del Parlamento, ha stanziato, per il 2022, 40 milioni di euro al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura (cioè, ex art. 101 del Codice dei beni culturali  , i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali) (art. 11).

 

Europa Creativa

A livello di Unione europea, si segnala che la Commissione Cultura (VII) della Camera ha esaminato, nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, la proposta di regolamento istitutiva del programma Europa Creativa   (COM(2018)366  ) per gli anni 2021-2027. Il 7 agosto 2018 ha approvato un documento finale   recante una valutazione favorevole con osservazioni.

La proposta, approvata il 20 maggio 2021 (Regolamento (UE) 2021/818  ), è volta a: salvaguardare e promuovere la diversità culturale e linguistica e il patrimonio culturale europei; rafforzare la competitività e il potenziale economico dei settori culturali e creativi, con particolare riferimento a quello audiovisivo.

Le 14 fondazioni lirico-sinfoniche e la loro natura

Si ricorda che le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla L. 800/1967  , recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali", che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" (art. 1) ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico (art. 5). Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna,   il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino  ), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova  ), il Teatro alla Scala di Milano,   il Teatro San Carlo di Napoli,   il Teatro Massimo di Palermo,   il Teatro dell'Opera di Roma,   il Teatro Regio di Torino,   il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste,   il Teatro La Fenice di Venezia   e l'Arena di Verona   – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma   e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari  ) (art. 6). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003  , la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari.   Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.

Di queste, due sono dotate – ai sensi di quanto disposto dal D.L. 91/2013   (L. 112/2013  : art. 11, comma 21-bis) e dalla disciplina attuativa emanata con D.I. 6 novembre 2014   – di forme organizzative speciali. Si tratta della Fondazione Teatro alla Scala (DM 5 gennaio 2015  ) e dell'Accademia di Santa Cecilia (DM 5 gennaio 2015  ).

 Con il d.lgs. 367/1996  , gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

 Successivamente, tuttavia, a seguito del D.L. 64/2010   (L. 100/2010  ), la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011  , ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del d.lgs. 367/1996  .

La dotazione organica e la disciplina relativa al personale delle fondazioni lirico-sinfoniche

Il D.L. 59/2019   (L. 81/2019: art. 1) ha ridisciplinato, anzitutto, la procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, ha previsto che le fondazioni predispongono una proposta di dotazione organica secondo uno schema tipo, da adottare con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In attuazione, è intervenuto il D.I. 68 del 4 febbraio 2021  

Inoltre, ha confermato che le fondazioni lirico-sinfoniche assumono personale a tempo indeterminato mediante apposite procedure selettive pubbliche, secondo criteri e modalità stabiliti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri princìpi relativi alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.

Ha poi disposto che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni possono procedere, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, ad assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestino servizio presso la stessa fondazione, o lo abbiano prestato fino ad un anno prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato.

Sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse.

Infine, ha riconosciuto alle fondazioni lirico-sinfoniche la possibilità di stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, sotto talune condizioni.

Da ultimo, l'art. 6, comma 8-bis del decreto-legge n. 36 del 2022   (legge n. 79 del 2022  ) ha previsto la possibilità di proroga fino al 30 giugno 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche nell'anno 2019, in base ad una normativa transitoria, con personale artistico e tecnico. La proroga viene ammessa - al fine di salvaguardare i cicli lavorativi - nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e dello svolgimento delle procedure concorsuali. Inoltre, il comma 1-bis dell'art. 10 del medesimo decreto modifica, con riferimento ai soggetti già in servizio presso le fondazioni lirico-sinfoniche, i termini di applicazione del divieto, per le pubbliche amministrazioni, del conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza. In base a tale modifica, il divieto si applica solo quando il personale suddetto raggiunga il limite ordinamentale di età - pari a 65 anni - previsto per la generalità dei dipendenti pubblici.

Gli interventi per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche

I più recenti interventi inerenti il percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati attuati dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, commi 589-591) - come modificata dall'art. 65, comma 8, del DL 73/2021   - che ha differito innanzitutto (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che alla data della sua entrata in vigore avevano già presentato il piano di risanamento. In mancanza, le fondazioni sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Al contempo, ha disposto che le 5 fondazioni lirico-sinfoniche che, alla medesima data della sua entrata in vigore, non avevano già presentato un piano di risanamento potevano presentare, entro 90 giorni dalla stessa data, un piano di risanamento per il triennio 2021-2023. Le fondazioni in questione devono raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l'esercizio finanziario 2023. In mancanza, le fondazioni sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Inoltre, a tali fini, il comma 590 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 ha disposto che il fondo di rotazione per le fondazioni lirico-sinfoniche (di cui all'art. 11, comma 6 del DL 91/2013  ) sia incrementato di € 40 mln per il 2021.

La stessa L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, commi 592 e 594) ha prorogato le funzioni del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (dal 31 dicembre 2020) fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle stesse già presentati alla data della sua entrata in vigore, e fino al 31 dicembre 2023 per le attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento. 

Da ultimo, la L. di bilancio 2022 ( L. 234/2021  , art. 1, commi 359-363) ha istituito un fondo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, per incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche, destinandone una quota non inferiore a 100 milioni di euro a quelle fondazioni con specifici problemi economico-patrimoniali. La restante quota del fondo è invece destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni di difficoltà economico-patrimoniale suddette per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo. Ha inoltre previsto una serie di interventi a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, estendendo al 2022 il meccanismo di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) – istituito dalla legge 163/1985   - ad esse destinata. Ha poi stabilito che il compenso straordinario del Commissario straordinario sia posto a valere sulle risorse del FUS e ha posticipato di un anno (al 31 dicembre 2022) una serie di scadenze relative alla disciplina della dotazione organica di tali fondazioni (art. 1, commi 799-801).

 

Ulteriori risorse per le fondazioni lirico-sinfoniche

 

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. 34/2020   (L. 77/2020: art. 183, comma 4) ha previsto che la quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2020 e per il 2021 sia ripartita sulla base della media delle percentuali assegnate per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'art. 1 del DM 3 febbraio 2014  .

Ha previsto, altresì, che, per il 2022, gli stessi criteri generali sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati. Inoltre, ha previsto (art. 183, comma 6) che, decorso il primo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale pari a 9 settimane, previsto dall'art. 19 del D.L. 18/2020   (L. 27/2020), gli organismi dello spettacolo dal vivo potevano utilizzare le risorse erogate a valere sul FUS per il 2020 anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti. Tale possibilità è poi stata confermata, per il 2021, dal D.L. 183/2020   ( L. 21/2021  : art. 7, comma 4- quater). 

Da ultimo, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021  , art. 1, commi 799-801) - come anticipato - ha previsto una serie di interventi a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche estendendo al 2022 il meccanismo di ripartizione della quota del FUS ad esse destinata. Ha inoltre stabilito che il compenso straordinario del Commissario straordinario è posto a valere sulle risorse del FUS e ha posticipato di un anno (al 31 dicembre 2022) una serie di scadenze relative alla disciplina della dotazione organica di tali fondazioni. 

Si ricorda, poi, che ulteriori risorse sono state destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sui due Fondi – uno di parte corrente, uno in conto capitale – istituiti dal D.L. 18/2020   (L. 27/2020  : art. 89) per fronteggiare le emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Qui   il sito del Ministero della cultura sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Verso il termine della XVIII legislatura, è stata approvata definitivamente ed è entrata in vigore la legge 15 luglio 2022, n. 106  , recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo".

La legge 106/2022  , composta di 12 articoli, contiene disposizioni volte sia a ridefinire la governance complessiva del settore, sia a disciplinare i profili di più stretta attinenza lavoristica, previdenziale e assistenziale.

Nel dettaglio, l'art. 1 apporta modificazioni all'art. 1, comma 1, della legge n. 175 del 2017   ("Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), dirette a integrare i princìpi generali della disciplina in materia di spettacolo, anche in attuazione dei principi costituzionali e internazionali.

L'art. 2 conferisce al Governo una serie di deleghe, finalizzate rispettivamente: a riordinare le disposizioni di legge in materia di spettacolo; a definire nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo; a prevedere norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo; a rivedere e riordinare le misure di sostegno in favore dei lavoratori a termine, dipendenti o autonomi, operanti nel settore dello spettacolo.

L'art. 3 istituisce, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo.

L'art. 4 introduce il riconoscimento e la disciplina della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo.

L'art. 5 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'Osservatorio dello spettacolo, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, già istitutivo di un Osservatorio dello spettacolo nell'ambito dell'Ufficio studi e programmazione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'art. 6 istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo di cui al precedente articolo 5 e gli Osservatori regionali dello spettacolo di cui al successivo articolo 7.

L'art. 7 disciplina il concorso delle Regioni all'attuazione dei princìpi generali sullo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame, anche istituendo appositi Osservatori. Tali princìpi sono qualificati come princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

L'art. 8 prevede che l'INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

L'art. 9 istituisce, presso il Ministero della cultura, il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo.

L'art. 10 eleva da 100 euro a 120 euro il limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia e di maternità o di paternità (ivi compresi quelli per congedo parentale) dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato (iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo); l'incremento in esame decorre dal 1° luglio 2022.

L'art. 11 consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.

L'art. 12 integra i criteri di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) di cui all'art. 1 della legge n. 163 del 1985, al fine di promuovere l'equilibrio di genere e l'impiego nelle rappresentazioni liriche di giovani talenti italiani.