Cultura, spettacolo, sportCulture, entertainment, sports

Le disposizioni adottate nel mondo della cultura a seguito della pandemia da COVID-19

Arrangements made in the world of culture following the COVID-19 pandemic

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Da marzo 2020, in seguito alla diffusione dell'epidemia, poi pandemia, da COVID-19, il mondo della cultura, anche più che altri settori della società, ha dovuto sopportare un'oggettiva difficoltà e spesso impossibilità di esprimersi secondo le consuete modalità: si pensi alla sospensione delle attività nei teatri, cinema, discoteche, stadi, sale da concerto, circhi, musei, etc, ripresa gradualmente – nell'arco di oltre 2 anni - con il miglioramento della situazione epidemiologica. Si sono quindi succeduti, da allora, una serie di interventi normativi (e organizzativi) che, dopo aver regolato la fase emergenziale, ha portato gradualmente ad una ripresa delle suddette attività, pur mantenendo alcune misure di prevenzione di carattere sanitario.

Di seguito, si riportano le principali disposizioni legislative adottate nel mondo della cultura, sia sul versante del contenimento della pandemia che su quello delle misure volte a mitigarne gli effetti e le conseguenze sul piano economico-sociale.

Since February/March 2020, following the spread of the epidemic, then pandemic, from SARS-CoV-2, the world of culture, even more than other sectors of society, has had to endure an objective difficulty and often impossibility of expressing itself in the usual way: think of the suspension of activities in theaters, cinemas, discos, stadiums, concert halls, circuses, museums, etc., which gradually resumed - over more than 2 years - as the epidemiological situation improved. Thus, a series of regulatory (and organizational) interventions have followed since then, which, after regulating the emergency phase, has gradually led to a resumption of the aforementioned activities, while maintaining some preventive health measures.

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Le prime misure attuate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sono state recate dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6   (L. 13/2020  ) che, allo scopo di evitare la diffusione del virus nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di sospensione, con DPCM, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, e dei servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del d.lgs. 42/2004   (musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (artt. 1, comma 2, lett. c) ed e), e 3, comma 1).

A seguire, erano dunque intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni.

In particolare,  il DPCM 8 marzo 2020   aveva generalizzato, indipendentemente dal requisito della distanza interpersonale, le sospensioni di eventi e spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, già previste dal 4 marzo 2020 ( DPCM 4 marzo 2020   ) e aveva aggiunto quelle relative all'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Il DPCM 9 marzo 2020   aveva poi esteso all'intero territorio nazionale le misure previste (per la regione Lombardia e altre 14 province) dall'art. 1 del citato DPCM 8 marzo 2020  , fra le quali la sospensione degli "eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale […], anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri.   

Successivamente, il D.L. 25 marzo 2020, n. 19   (L. 35/2020  ) ha previsto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, potesse essere disposta, con DPCM, per periodi predeterminati, fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato inizialmente con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  ), la limitazione o sospensione di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, centri culturali, nonché la limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o la chiusura di istituti e luoghi della cultura, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (artt. 1, comma 2, lett. g), i) ed r), e 2, comma 1).

E', poi, intervenuto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33   (L. 74/2020  ), le cui disposizioni si dovevano applicare originariamente fino al 31 luglio 2020 (art. 3, comma 1). In particolare, il D.L., nel vietare l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ha disposto che gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgessero, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con modalità definite con DPCM ai sensi del D.L. 19/2020   (art. 1, comma 8).

Successivamente, il D.L. 30 luglio 2020, n. 83   (L. 124/2020: art. 1, commi 1 e 2) e il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125   (L. 159/2020: art. 1, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b)) avevano prorogato, rispettivamente, al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza deliberato   dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) e al 31 gennaio 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020  ), la possibilità di intervento con DPCM.

Si erano dunque succeduti vari altri DPCM che, in particolare, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, avevano progressivamente introdotto nuove limitazioni.

 

Ancora dopo, il D.L. 2 del 14 gennaio 2021   (L. 29/2021: art. 1, commi 1 e 2) aveva prorogato al 30 aprile 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021  ) la possibilità di intervento con DPCM. 

Nel prosieguo, si è intervenuti con norme primarie.

Anzitutto, il D.L. 30/2021   (L. 61/2021), constatato l'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, e in vista delle festività pasquali.

Indi, sono intervenuti, il D.L. 44/2021   (L. 76/2021  ), il D.L. 52/2021    (L. 87/2021  ), il D.L. 65/2021   (poi abrogato dall'art. 1, comma. 3, della L. 87/2021  , a seguito della confluenza nel D.L. 52/2021   delle disposizioni da esso recate e con salvezza degli effetti giuridici prodotti), il D.L. 105/2021   (L. 126/2021  ) e il D.L. 111/2021   (L. 133/2021  ) che, confermando l'applicazione fino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni recate dal DPCM 2 marzo 2021  , salvo quanto dagli stessi diversamente disposto, hanno delineato le regole in base al "colore" (rosso, arancione, giallo e bianco) con il quale era caratterizzata la zona interessata dalle restrizioni.

Le attività dovevano svolgersi nel rispetto di apposite linee guida, che potevano prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso fosse riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 5, commi 1, 3 e 4, D.L. 52/2021  -L. 87/2021  );

Sia nelle zone "bianche", che in quelle "gialle", per gli spettacoli aperti al pubblico svolti all'aperto poteva essere stabilito, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico (art. 4, comma 1, lett. c), num. 1), capoverso 1, 2) e 3), D.L. 105/2021  -L. 126/2021  ; art. 4, comma 3, D.L. 111/2021  -L. 133/2021  );

Inoltre, il D.L. 52/2021   (L. 87/2021  : art. 10, commi 1 e 2) e il D.L. 105/2021   (L. 126/2021  : art. 2, comma 1) hanno anche prorogato prima al 31 luglio 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri il 21 aprile 2021  ) e poi al 31 dicembre 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con l'art. 1 dello stesso D.L. 105/2021  ) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020   (L. 34/2020  ) e, conseguentemente, hanno prorogato alla stessa data quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 33/2020   (L. 74/2020  ).

Successivamente, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, sono intervenuti il D.L. 139/2021   (art. 1, co. 1, lett. a), n. 1) e 4), e commi 2 e 3) e il D.L. 172/2021   (artt. 5 e 6).

Da ultimo, il suddetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221   (legge 11/2022).

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24   (legge 52/2022) ha quindi disciplinato – tra l'altro (art. 5) a decorrere dal 1° aprile 2022, i nuovi obblighi – transitori - di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in vari luoghi, tra cui quelli ove si svolgevano spettacoli e manifestazioni sportive e nei luoghi della cultura al chiuso. L'obbligo della mascherina, dopo il 15 giugno 2022, non è stato più obbligatorio (bensì raccomandato) nei luoghi della cultura, neanche al chiuso (musei, cinema, teatri etc.).

I primi interventi specifici per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nel settore dei beni e delle attività culturali sono stati previsti dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18   (L. 27/2020  ) e, in gran parte, sono poi stati rafforzati da successivi decreti-legge, nonché dalla legge di bilancio 2021, che, a loro volta, hanno anche introdotto nuove previsioni volte a favorire la ripresa e il rilancio del settore.

  Di seguito, si procederà ad una esposizione per quanto possibile accorpata.

In particolare:

  • il D.L. 18/2020   (L. 27/2020  : art. 90) ha previsto la destinazione della quota del 10% dei compensi per "copia privata" incassati nel 2019 dalla SIAE al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori). Successivamente, il D.L. 104/2020   (L. 126/2020  : art. 80, co. 2-bis) e il D.L. 41/2021   (L. 69/2021: art. 36, comma 1-bis) hanno esteso tale disciplina anche ai medesimi compensi incassati, rispettivamente, nel 2020 e nel 2021;
  • il D.L. 18/2020   (L. 27/2020  : art. 89) ha previsto l'istituzione di due Fondi – uno di parte corrente e uno in conto capitale – destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento pari, rispettivamente, a € 80 mln e a € 50 mln per il 2020. Successivamente:
    - il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  ), ha incrementato a € 145 mln per il 2020 le risorse del Fondo di parte corrente e a € 100 mln per il 2020 le risorse del Fondo in conto capitale. Ha previsto, altresì, un possibile incremento di € 50 mln per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, già assegnate al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT (art. 183, comma 1). Al contempo, tuttavia, ha ridotto di € 9,6 mln per il 2020 l'incremento del Fondo di parte corrente, destinando tali risorse a misure di sostegno dei lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fra i quali vi sono anche lavoratori intermittenti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale (art. 84, comma 15);
    - il D.L. 104/2020   (L. 126/2020  : art. 80, comma 2) ha ulteriormente incrementato la dotazione complessiva dei Fondi per il 2020 a € 335 mln, di cui € 185 mln relativi al Fondo di parte corrente ed € 150 mln relativi al Fondo in conto capitale; 

    - il D.L. 137/2020   (L. 176/2020  : art. 5, comma 1, e art. 6-bis, comma 1) ha incrementato la dotazione del Fondo di parte corrente, rispettivamente, di ulteriori € 100 mln per il 2020 (per un totale, dunque, di € 285 mln) e di € 90 mln per il 2021;

     - il D.L. 41/2021   (L. 69/2021  : art. 36, co. 1) ha incrementato di € 200 mln per il 2021 la dotazione del Fondo di parte corrente;

     - il D.L. 73/2021   (L. 106/2021  : art. 65, co. 1) ha incrementato, per il 2021, di € 47,85 mln il Fondo di parte corrente e di € 120 mln il Fondo in conto capitale;

    - il D.L. 4/2022   (L. 25/2022  : art. 8, comma 1) ha incrementato, per il 2022, di 50 milioni la parte corrente e di 25 milioni la parte in conto capitale; inoltre, l'art. 8. comma 4-bis del medesimo decreto ha incrementato, di € 40 mln, il Fondo di parte corrente per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell'audiovisivo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.   

  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 183, commi 11 e 11-bis) ha modificato la disciplina - introdotta dal D.L. 18/2020   (L. 27/2020  : art. 88) - relativa al rilascio di voucher relativi a titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura sospesi per l'emergenza sanitaria e, in particolare: ha consentito lo stesso anche con riferimento alle sospensioni disposte, prima dell'8 marzo 2020, nei primi territori interessati dalle misure di contenimento; ha introdotto esplicitamente la possibilità di rimborso (e non solo di emissione) del voucher; ha esteso (da 12) a 18 mesi il termine di validità dello stesso voucher, che poteva essere emesso fino al 30 settembre 2020; ha previsto che l'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al  rimborso alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata è annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo  di  validità del voucher, e che, in caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso. Nel prosieguo, il D.L. 137/2020   (L. 176/2020: art. 5, comma 4) – nel testo come modificato dal D.L. 41/2021   (L. 69/2021: art. 36, comma 4-ter) - ha esteso la possibilità di rimborso anche ai titoli di accesso relativi a spettacoli dal vivo nel periodo tra il 26 ottobre 2020 e il 31 luglio 2021;
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 183, commi 4, 5 e 6) – come modificato dal D.L. 104/2020   (L. 126/2020: art. 80, co. 1, lett. b-bis) - ha individuato criteri specifici per l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) nel periodo 2020-2022, in deroga alla disciplina generale. Inoltre, il medesimo D.L. 34/2020   ha previsto che per il 2020 le risorse erogate a valere sul FUS potevano essere utilizzate anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo. Tale possibilità è poi stata confermata per il 2021 dal D.L. 183/2020   (L. 21/2021  : art. 7, co. 4-quater);
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 183, comma 11-quater) ha istituito, con una dotazione di € 10 mln per il 2020, il Fondo destinato al sostegno delle imprese e degli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, compresi gli enti in forma cooperativa e associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020, non già finanziati a valere sul FUS, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020;
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 183, comma 2) ha istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una dotazione, per il 2020, di € 171,5 mln, destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore. Il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Successivamente, la L. di bilancio 2022 (L. 234/2021  , art. 1, comma 350) ha autorizzato la spesa di € 30 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria.

Da ultimo, il decreto-legge n. 68 del 2022   (legge n. 139 del 2022  ) ha destinato per l'anno 2022 una quota pari a 15 milioni di euro del suddetto "Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali" al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, ad incremento dell'apposita autorizzazione di spesa per essi prevista dall'art. 183, comma 3, del medesimo D.L. 34/2020 (art. 12-quater).

  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 183, co. 3) ha autorizzato la spesa di € 100 mln per il 2020 al fine di assicurare il funzionamento di musei ed altri istituti e luoghi della cultura statali (art. 183, comma 3).

In seguito:

  - il D.L. 104/2020   (L. 126/2020  : art. 80, comma 1, lett. b), ha incrementato l'autorizzazione di spesa per il 2020 di € 65 mln;

  - la L. 178/2020   (L. di bilancio 2021: art. 1, comma 575) ha autorizzato la spesa di € 25 mln per il 2021 e di € 20 mln per il 2022;

  - il D.L. 41/2021   (L. 69/2021  : art. 36, comma 4), ha incrementato le risorse di € 80 mln per il 2021;

  - il D.L. 73/2021   ( (L. 106/2021  : art. 65, co. 3) ha incrementato le risorse di € 20 mln per il 2021;

  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 183, commi 8 e 8-bis) ha previsto il conferimento alla città di Parma, anche per il 2021, del titolo di Capitale italiana della cultura già attribuito per il 2020, al contempo stabilendo che la procedura che era in corso per il titolo di Capitale italiana della cultura 2021 si intende riferita al 2022. Al contempo, ha previsto che il medesimo titolo è attribuito in via legislativa, per il 2023, in deroga alla procedura ordinaria, alle città di Bergamo e Brescia;
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 183, comma 8-ter) ha disposto che, per il 2020, il titolo di Capitale italiana del libro – previsto, a decorrere dal 2020, dalla L. 15/2020 – sarebbe stato conferito ad una città italiana direttamente dal Consiglio dei Ministri, senza l'apposita selezione.
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 105-ter) ha riconosciuto, per il 2020, ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 30.000 un contributo, di importo non superiore a € 200, nel limite di spesa di € 10 mln, per le spese sostenute per la frequenza di lezioni di musica presso scuole di musica iscritte nei registri regionali da parte di minori di 16 anni già iscritti alle medesime scuole alla data del 23 febbraio 2020, e per la frequenza di cori, bande e scuole di musica "riconosciuti da una pubblica amministrazione".
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 185-bis) ha autorizzato la spesa di € 1 mln per il 2020 al fine di sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale inserito nella Lista dell'Unesco, in ragione delle misure restrittive adottate in relazione all'emergenza da COVID-19. Per le medesime ragioni, nonché allo scopo di razionalizzare gli interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 582), ha previsto l'istituzione presso il (allora) Mibact dell'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO.
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 183, comma 10) ha autorizzato la spesa di € 10 mln per il 2020 per la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e degli spettacoli, anche mediante la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati.
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 156) ha anticipato al 31 ottobre 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille (che riguarda anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici) relativo all'anno finanziario 2019;
  • il D.L. 34/2020   (L. 77/2020  : art. 185), per fornire sostegno ad artisti, interpreti ed esecutori, ha fissato il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per il deposito da parte dei commissari liquidatori del bilancio finale di liquidazione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione ed è intervenuto sulla disciplina per il pagamento dei creditori, anche fissando in via legislativa il termine per la riscossione dei crediti, e su quella per la destinazione degli eventuali residui attivi e delle somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti.  Le somme dovevano essere ripartite per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che intermediano diritti connessi al diritto d'autore.

Inoltre, il D.L. 104/2020   (L. 126/2020  ) ha introdotto altre misure. In particolare:

  • ha istituito nello stato di previsione del (allora) MIBACT un Fondo con una dotazione di € 10 mln per il 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico (art. 80-bis). Nel prosieguo, il D.L. 73/2021   ( (L. 106/2021: art. 65-bis) ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi su beni immobili di interesse storico e artistico soggetti alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, con una dotazione di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Fondo opera riconoscendo alle persone fisiche che detengono tali beni immobili un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nel 2021 e 2022 per interventi conservativi, fino ad un massimo di € 100.000. Il credito di imposta spetta a condizione che l'immobile non venga utilizzato nell'esercizio di impresa;
  • per il 2020, ha incrementato di € 5 mln l'autorizzazione di spesa (art. 1, co. 317, L. 205/2017  ) per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal (allora) MIBACT (art. 80, comma 3). La medesima autorizzazione di spesa è stata poi incrementata di € 10 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020  : art. 1, comma 577);  
  • per il 2020, ha incrementato di € 25 mln l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico "Grandi Progetti beni culturali" (art. 1, comma 337, L. 208/2015  ) e ha ampliato il contenuto del Piano, includendovi anche beni o siti di eccezionale interesse paesaggistico e consentendo la possibilità di effettuare acquisizioni nell'ambito degli interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici, ivi previsti (art. 80, comma 4);
  • ha incrementato il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità (c.d. Fondo Bacchelli: L. 440/1985  ) di € 250.000 per il 2020 e di € 750.000 a decorrere dal 2021 (art. 80, comma 5);
  • ha rifinanziato nella misura di € 300.000 per il 2020 e di € 1 mln annui a decorrere dal 2021 il "Fondo mille giovani per la cultura" attivo per gli anni 2014 e 2015 (art. 2, comma 5-bis, del D.L. 76/2013  -L. 99/2013), rinominandolo "Fondo giovani per la cultura" (art. 24, comma 4);
  • ha riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, un credito di imposta, nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, fino all'importo di € 200.000 e nel limite di spesa di € 5 mln annui a decorrere dal 2021 (art. 80, commi 6-bis e 6-ter). Successivamente, il D.L. 137/2020   (L. 176/2020: art. 5, commi 4-bis e 4-ter) ha ampliato l'ambito di applicazione del credito d'imposta, prevedendo che l'impresa deve esistere da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, e aumentandone il limite di spesa a € 800.000 nei tre anni d'imposta;
  • ha previsto che, per il 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, i contribuenti possono destinare il 2 per mille della propria IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di € 12 mln (art. 97-bis).

Inoltre, il D.L. 73/2021   (L. 106/2021: art. 11-bis), oltre a quanto già detto, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una dotazione di € 2 mln per il 2021, al fine di stimolare la fruizione di spettacoli pirotecnici da parte dei privati.

Successivamente, la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021  ) ha istituito il "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET", con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 1, comma 352). 

Successivamente, il decreto-legge n. 4 del 2022   ( legge n. 25 del 2022  ) ha esteso fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021, per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi (art. 8, comma 3). Corrispondentemente, ha incrementato di 6,5 milioni, per l'anno 2022, il fondo per il ristoro ai comuni a seguito del mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresì, in ordine al riparto di tali risorse (art. 8, comma 4). 

Da ultimo, il decreto-legge n. 21 del 2022   (legge n. 51 del 2022  ) prevede misure di sostegno  destinate ai soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codice Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. In particolare, la disposizione prevede, relativamente ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, la sospensione dei versamenti relativi: i) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati (di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973  ) ii) alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale; iii) all' IVA. I versamenti sospesi dovranno poi essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa comunque luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato (art. 22-bis).