L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è un'Autorità amministrativa indipendente, che opera nel campo della regolazione dei servizi di pubblica utilità, ai sensi della legge n. 481 del 1995.
Difatti, all'Autorità, operativa dal 15 gennaio 2014, sono affidati importanti compiti di regolazione nel settore dei trasporti, tra cui quelli relativi alle condizioni di accesso alle infrastrutture, ai criteri per la fissazione delle tariffe, alla qualità dei servizi di trasporto, ai diritti dei passeggeri in tutte le modalità di trasporto.
L'Autorità presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta.
L'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito, ART) è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 (c.d. "Salva-Italia"), poi modificato dall'articolo 36 del decreto-legge n. 1 del 2012 (c.d. "liberalizzazioni"). Ha sede a Torino, come stabilito dall'articolo 25-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. "Decreto del fare"), e svolge i suoi compiti sulla base del proprio Regolamento di organizzazione e funzionamento, approvato con delibera n. 61 del 2016.
Composizione e regime delle incompatibilità
L'ART è un organo collegiale, composto da un presidente e due componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le designazioni così effettuate sono previamente sottoposte al parere, vincolante e da esprimersi con maggioranza dei due terzi delle competenti Commissioni parlamentari.
I componenti sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nel settore. La durata della carica è stabilita in sette anni, senza possibilità di conferma. Gli attuali componenti dell'ART sono il dott. Nicola Zaccheo, Presidente, la prof.ssa Carla Roncallo e il prof. Francesco Parola, nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2020, previa espressione del parere favorevole della Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati in data 23 settembre 2020.
Quanto al regime delle incompatibilità con l'incarico, i componenti dell'Autorità non possono:
- esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza;
- essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati;
- ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici;
- avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità.
Il Consiglio si avvale dell'ausilio di un organismo con funzioni consultive, l'Advisory Board, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ART e dalla delibera n. 39-bis del giugno 2014. Esso ha il compito di elaborare analisi e studi su temi di interesse dell'Autorità, ma non è coinvolto nella trattazione delle specifiche questioni oggetto di decisione del Consiglio. I suoi componenti, scelti tra professori universitari ed esperti di formazione giuridica, economica e ingegneristica, svolgono l'incarico a titolo gratuito per una durata di tre anni.
Finanziamento
L'ART è interamente finanziata con il contributo delle imprese del settore dei trasporti, come previsto dall'art. 37, comma 6, lett. b), del decreto-legge n. 201 del 2011 che, come anticipato, ha istituito l'Autorità.
L'art. 16 del D.L. n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, era intervenuto in materia chiarendo che il contributo necessario a finanziare le attività dell'Autorità deve essere corrisposto da tutti gli operatori del mercato dei trasporti e che l'Autorità possa esigere il contributo là dove abbia dato concreto avvio all'esercizio delle competenze previste dalla legge nel mercato in cui essi operano. È stata inoltre introdotta la possibilità di prevedere soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato e previsto che il computo debba avvenire in modo da evitare duplicazioni di contribuzione da parte dei soggetti obbligati.
La misura di tale contributo è determinata annualmente con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (d.P.C.M.), adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La delibera n. 172 del 2019, approvata con il d.P.C.M. 29 gennaio 2020, ha confermato il contributo dovuto dalle imprese del settore nella misura dello 0,6 per mille del valore del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.
In base all'art. 28, comma 9, della legge n. 448 del 2001, i bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Con la delibera 9 aprile 2020, n. 81 , l'ART ha approvato il rendiconto finanziario 2019.
Relazione annuale al Parlamento
L'Autorità di Regolazione dei Trasporti, in base all'art. 37, comma 5 del D.L. n. 201 del 2011, riferisce annualmente alle Camere, evidenziando le attività poste in essere, lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.
I Rapporti annuali inviati dal 2014 al 2020 sono consultabili sul sito dell'Autorità dei Trasporti.
La IX Relazione annuale al Parlamento dell'ART è stata presentata il 7 settembre 2022 al Senato.
All'Autorità sono affidati compiti generali di regolazione e di promozione e tutela della concorrenza e, nello specifico:
- garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, nonché la mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano, anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
- definire i criteri per la fissazione di tariffe, canoni e pedaggi e verificarne la corretta applicazione da parte degli operatori, potendo irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle imprese che non li osservino o comunque violino altre norme;
- stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico;
- definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;
- vigilare ai fini della tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, a mezzo di autobus, via mare o per vie navigabili interne;
- sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti mediante l'adozione di pareri;
- proporre all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico e di programma;
- svolgere ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione, nonché adottare, in circostanze straordinarie, provvedimenti temporanei di natura cautelare, ove sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti.
In aggiunta a tali compiti, all'ART spettano compiti specifici in relazione ai diversi settori di attività.
Per più estese informazioni si veda il sito della XVIII legislatura.