Nel corso della XVIII legislatura sono stati realizzati diversi interventi volti a sostenere il trasporto intermodale delle merci nonché il trasporto per via ferroviaria. Numerosi interventi sono stati inoltre previsti a sostegno del settore dell'autotrasporto. Prosegue il processo di digitalizzazione della logistica, previsto anche nel PNRR.
I finanziamenti all'autotrasporto
I finanziamenti ordinari all'autotrasporto sono previsti dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, articolo 1, comma 150), che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, la spesa annua di 250 milioni di euro per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, poi ridotti a 240 milioni annui a decorrere dal 2019. Tali risorse sono iscritte sul capitolo 1337 del bilancio di previsione del MIMS e per gli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 sono state ripartite con decreto MIMS 11 marzo 2022 . Esse sono destinate a finanziare:
- le deduzioni forfetarie di spese non documentate per il trasporto merci conto terzi;
- i contributi alle imprese di autotrasporto per versamenti al Servizio sanitario nazionale per le polizze di assicurazione;
- il rimborso delle spese di investimento alle imprese di trasporto conto terzi per la ristrutturazione del settore (incentivi per l'acquisto di veicoli per il trasporto merci dotati di trazione alternativa gas naturale o biometano, etc.);
- la riduzione compensata dei pedaggi autostradali e le misure per assicurare la sicurezza della circolazione;
- la formazione del personale.
- il decreto legge n. 17/2022
, ha incrementato di 25 milioni di euro per il 2022, l'autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per consentire la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, nelle percentuali consentite dalla disciplina europea e per la deduzione forfetaria di spese non documentate; ha concesso, inoltre, alle imprese italiane di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, un credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue per la trazione dei mezzi di ultima generazione Euro VI/D, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, per l'acquisto di metano (GNL) utilizzato per l'autotrazione dei mezzi (articolo 6);
- il decreto legge n. 21 del 2022
ha istituito un fondo di 500 milioni di euro per il 2022 da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto e ha incrementato di ulteriori di 15 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del d.l. n. 451 del 1998, nell'ambito della quale viene finanziata la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, nonché incrementato di 5 milioni € per il 2022 l'autorizzazione di spesa ordinaria per l'autotrasporto di cui alla legge di stabilità 2015; ha esonerato inoltre le imprese dell'autotrasporto dal dovere di contribuire al funzionamento dell'Autorità per la regolazione dei trasporti per l'esercizio finanziario 2022 (esonero che era già stato concesso per il 2021 dal DL 41/2021) e previsto una clausola di adeguamento del corrispettivo per i contratti di servizio di autotrasporto merci su strada.
- il decreto-legge n. 121 del 2021 ha previsto un contributo, pari a 1.000 euro, per le spese relative alle patenti nel settore dell'autotrasporto merci e per le abilitazioni professionali ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali (art. 1, co. 5-bis);
- il decreto legge n. 228/2021
ha istituito un fondo, nello Stato di previsione del MIMS, per contribuire alle spese per il conseguimento della patente di guida a giovani che intendono svolgere l'attività di conducenti nell'autotrasporto, con una dotazione di 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
Con il decreto direttoriale MIT n. 206 del 27 novembre 2020 sono stati definiti i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio per le imprese italiane di trasporto merci per conto di terzi, ferma rimanendo la loro natura non cogente conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai pareri resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 47 del 2018).
Le nuove regole UE per l'autotrasporto merci
A livello europeo sono state pubblicate nel 2020 le nuove regole per l'autotrasporto, costituite da tre regolamenti ed una direttiva, nell'ambito del c.d pacchetto sulla mobilità, che intendono garantire un equilibrio tra migliori condizioni di lavoro per i conducenti e la libertà di fornire servizi transfrontalieri per i trasportatori, con l'ottica di contribuire altresì alla sicurezza stradale. Essi disciplinano le condizioni di lavoro e l'uso dei dispositivi per il controllo delle prestazioni di lavoro e intendono consentire una maggiore chiarezza e uniformità di applicazione delle norme tra gli Stati membri. Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale a tale nuova a tale disciplina sono previsti nella legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127/2022, art. 20 e Allegato A), nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
Il pacchetto si compone dei seguenti atti normativi:
- il Regolamento (UE) 2020/1054
sugli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi, giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché sui tachigrafi, che introduce una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, ferma restando la sicurezza e conferma il divieto di riposo settimanale in cabina; è vietato inoltre alle imprese di trasporto offrire ai conducenti ogni forma di retribuzione o premi o maggiorazioni di salario in base alle distanze percorse, alla rapidità della consegna e/o al volume delle merci trasportate, qualora siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale; si prevede poi che la Commissione UE pubblichi su un apposito sito web aggiornato, l'elenco di tutte le aree di parcheggio che sono state certificate, allo scopo di offrire ai conducenti servizi adeguati e sicuri; entro il 31 dicembre 2025 la Commissione dovrà inoltre presentare una relazione intesa a valutare l'uso dei sistemi di guida autonomi negli Stati membri, incentrata, in particolare, sull'impatto potenziale di tali sistemi sulle norme relative ai tempi di guida e di riposo. Il nuovo Regolamento interviene altresì sulla disciplina dei tachigrafi e sulla connessa protezione dei dati personali, in relazione all'obbligo di installazione dello smart tachograph di ultima generazione che consentirà di localizzare gli attraversamenti di frontiera e le operazioni di carico e scarico merci, previsto nei prossimi anni per i veicoli industriali per il trasporto internazionale, con varie cadenze temporali.
- il Regolamento (UE) 2020/1055
, sull'accesso alla professione nel settore dell'autotrasporto e le regole per il suo esercizio, che stabilisce l'applicazione delle norme europee sull'accesso alla professione anche alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa tra 2,5 e 3,5 tonnellate che effettuino esclusivamente trasporti internazionali, mentre rimangono escluse quelle che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore con massa che non superi le 3,5 tonnellate e che effettuino esclusivamente trasporti nazionali nel loro Stato membro di stabilimento. Il nuovo regolamento prevede inoltre regole più chiare per il cabotaggio (le operazioni di trasporto effettuate a titolo temporaneo all'interno di una nazione "ospitante", diversa dal paese di residenza del trasportatore, che consentono di aumentare il fattore di riempimento dei veicoli ed evitare trasporti a vuoto). Le norme mirano in particolare ad impedire il cabotaggio sistematico, introducendo un periodo di attesa di 4 giorni prima di poter effettuare ulteriori operazioni di cabotaggio nello stesso paese utilizzando lo stesso veicolo.
- il Regolamento (UE) 2020/1056
, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI), che incoraggia la digitalizzazione del trasporto merci e della relativa logistica promuovendo la comunicazione di informazioni tra operatori economici e autorità competenti tramite mezzi elettronici e istituendo il relativo quadro giuridico; tale regolamento si applicherà dal 21 agosto 2024.
- la Direttiva (UE) 2020/1057
, che stabilisce norme specifiche sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada, anche con l'obiettivo di evitare le frodi nel settore rafforzando i controlli e la cooperazione a livello di Unione. Gli Stati membri dovranno effettuare, almeno sei volte l'anno, controlli concertati per controllare su strada i conducenti e i veicoli. Si chiarisce che il trasporto internazionale in transito attraverso il territorio di uno Stato membro non costituisce una situazione di distacco. Il recepimento di tale direttiva è previsto in Allegato A della legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127/2022).
La formazione e l'esercizio della professione
In materia di formazione professionale degli autotrasportatori il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/645, sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica obbligatoria dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, nonché alla direttiva 2006/126/UE concernente la patente di guida per gli autotrasportatori.
Le nuove disposizioni, che novellano il decreto legislativo n. 286 del 2005 sull'autotrasporto, hanno l'obiettivo di di superare una serie di carenze che riguardavano:
- le difficoltà e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle regole sulla formazione professionale, sul luogo dove svolgerla e sui soggetti tenuti ad effettuarla;
- i contenuti dei corsi di formazione professionale quinquennale, che si dovranno concentrare in particolare sulla sicurezza stradale, sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida;
- le difficoltà per i conducenti di vedersi riconosciute attività di formazione svolte in un altro Stato membro.
Viene altresì previsto lo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri sui CAP (Certificati di Abilitazione Professionale) rilasciati o revocati, nonché vengono modificate talune prescrizioni in materia di svolgimento degli esami per conseguire la patente.
In materia di patente di guida viene poi introdotto al Codice della Strada un nuovo articolo 116-bis, che prevede la rete dell'Unione europea per lo scambio di informazioni sulle patenti di guida.
Le norme sul trasporto eccezionale
Una nuova disciplina del trasporto eccezionale è stata nel decreto legge n. 146 del 2021 (art. 7-bis) che ha modificato il Codice della strada. Successivamente sono intervenuti i decreti legge n. 50/2022 (art. 54) e n. 115/2022 (art. 9-bis), quest'ultimo sospendendo fino al 31 dicembre 2022 l'efficacia delle linee guida ministeriali relative alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate. Le nuove Linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità sono state definite con decreto MIMS 28 luglio 2022 , entrato in vigore il 15 settembre 2022.
La disciplina del trasporto ferroviario delle merci è stata oggetto di diversi legislativi interventi diretti a rilanciare il settore mediante forme di agevolazione e di contribuzione:
- il D.L. n. 119/2018 ha disposto un incremento di 5 milioni di € delle risorse annuali già previste dalla legge di Stabilità 2015 e pari a 100 milioni € annui per la compensazione degli oneri di servizio pubblico (articolo 1, comma 294, legge n. 190/2014), per l'incentivazione del trasporto ferroviario delle merci, da corrispondere alle imprese ferroviarie (articolo 23, comma 3-bis);
- la legge di bilancio per il 2019 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per la compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le modalità di attribuzione dei citati contributi per le annualità 2020, 2021 e 2022 sono state definite con il decreto interministeriale 9 dicembre 2020 ;
- la legge di bilancio 2021 ha attribuito 100 milioni di euro per l'anno 2021, e 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 sul capitolo 1274;
- il decreto-legge n. 50 del 2017 (art. 47, commi 10 e 11) ha istituito un Fondo per finanziare, conformemente alle disposizioni europee relative agli aiuti di Stato, l'ammodernamento dei carri merci, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2018, diretto a promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti dei carri merci per assicurare l'abbattimento del rumore; dopo l'autorizzazione della Commissione europea, le risorse sono state assegnate con il decreto direttoriale MIT del 7 gennaio 2019 ; lo stesso decreto legge (articolo 47, comma 11-quinquies) ha rifinanziato con 2 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo destinato alla formazione di personale impiegato per la circolazione ferroviaria e, in particolare dei macchinisti del settore merci
Tra gli interventi previsti dal decreto legge n. 59 del 2021 relativo al Fondo complementare al PNRR, l'articolo 1, comma 2, lettera c), assegna al MIMS 200 milioni di euro per interventi per il rinnovo del materiale rotabile nonché delle infrastrutture di supporto al trasferimento di merci su ferrovia, al fine di garantire un minor impatto ambientale e del rumore, così distribuiti: 60 milioni di euro per l'acquisto di 60 locomotori interoperabili, 5 milioni di euro per l'acquisto di 33 locotrattori, 55 milioni di euro per l'acquisto di 1833 carri merci e 30 milioni di euro per la sistemazione di 60 km di raccordi ferroviari.
Sono inoltre previste risorse pari a 250 milioni di euro per la realizzazione di connessioni di ultimo miglio con i porti di Venezia, Trieste, Civitavecchia, Ancona, Napoli e Salerno (oltre al miglioramento dell'accessibilità ferroviaria per 2 porti è anche previsto il miglioramento delle connessioni stradali in altri tre casi. In un caso è previsto il miglioramento dei collegamenti di ultimo miglio sia ferroviari che stradali).
Per quanto riguarda gli aiuti alle imprese del settore in relazione all'emergenza Covid-19, la legge di bilancio 2021 ha autorizzato una spesa pari a 5 milioni annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO), limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Gli incentivi per il rinnovo dei mezzi destinati all'autotrasporto
La legge di bilancio 2021 ha concesso un contributo statale per l'acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali (definiti dall'art. 54, comma 1, lett. g) del Codice della strada come veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio e poi individuati dall'art. 203 del Regolamento di attuazione del Codice: vi rientrano a titolo esemplificativo, ambulanze, furgoni isotermici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, etc); deve trattarsi di veicoli di categoria M1 (la categoria internazionale M1 si riferisce agli autoveicoli a quattro ruote veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro.
Sempre al fine di promuovere un trasporto merci sostenibile è stato concesso per l'anno 2021 un credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita da parte delle microimprese e delle piccole imprese di trasporto merci urbano, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, con uno stanziamento complessivo previsto di 2 milioni di euro (comma 698).
Il decreto-legge n. 124 del 2019 ha stanziato risorse pari a complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 destinati a favorire il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per finanziare gli investimenti, effettuati fino al 30 settembre 2020, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate. L'investimento richiedeva la contestuale acquisizione - anche mediante locazione finanziaria - di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, che avessero una trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica euro VI.

L'Intermodalità e la logistica integrata rappresentano la seconda componente (M3C2), con risorse pari a 630 milioni di euro, nell'ambito della "Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile".
La componente prevede interventi a supporto dell'ammodernamento e della digitalizzazione del sistema della logistica. La componente si divide a sua volta in due ambiti di intervento:
- Sviluppo del sistema portuale (M3 C2.1), con risorse per 270 milioni € costituiti da prestiti (loans);
- Intermodalità e logistica integrata (M3 C2.2), con risorse per 360 milioni €, costituiti da sovvenzioni (grants);
Tale componente mira a rendere i porti italiani più efficienti e competitivi, più efficienti sotto il profilo energetico e meglio integrati nella catena logistica, garantendo, tra l'altro, l'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti. Mira inoltre alla digitalizzazione del sistema di gestione del traffico aereo.
Per approfondimenti si rinvia all'apposita sezione del Portale di documentazione della Camera dei deputati, dedicata al PNRR.
La creazione di un unico Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo) è stata prevista dalla legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per la concorrenza, art. 1, co. 188). A tale sistema è previsto che contribuiscano:
- la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN), cioè un sistema di Intelligent Transport System (ITS), che consente un costante monitoraggio dei processi logistici e del trasporto delle merci attraverso lo scambio e la messa a sistema delle informazioni derivanti dalla filiera produttiva (produzione, trasporto e logistica), con l'obiettivo di mettere in rete i servizi per i settori del trasporto e della logistica, per migliorare l'efficienza dei servizi interportuali e dei nodi logistici e incrementare gli standard di sicurezza;
- il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto;
- i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane;
- i PCS (Port Community System) delle Autorità Portuali;
- il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti);
- il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli;
- le piattaforme logistiche territoriali.
Con decreto ministeriale sono definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, in modo da garantire il coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.
Il decreto-legge n. 124 del 2019 (articolo 51) ha consentito alle Capitanerie di porto di avvalersi della SOGEI per il sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, per il PMIS e la digitalizzazione dei procedimenti delle attività portuali. Il medesimo decreto-legge (art. 11-bis) ha previsto di destinare 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 alla digitalizzazione della logistica dei porti, degli interporti, delle ferrovie e dell'autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci. A tale scopo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stipulato con il soggetto attuatore, un apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse assegnate: si tratta della società UIRNET S.p.A., inizialmente designato come soggetto attuatore unico della Piattaforma logistica nazionale.
Il decreto-legge n. 76 del 2020 ha successivamente :
- esteso le finalità del finanziamento anche al completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno;
- previsto di ridefinire il rapporto convenzionale con UIRnet, riconoscendo alla società i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019;
- esteso agli avvisatori marittimi l'utilizzo del sistema PMIS, per lo scambio di informazioni commerciali in ambito navale.
Con il decreto legge n. 152/2021 (art. 30) sono state trasferite, in attuazione del PNRR, da UIRNET al MIMS le funzioni di soggetto attuatore della PLN.
La legge di bilancio 2020 (legge n.160 del 2019) ha previsto la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica nazionale finalizzato a incrementare la sicurezza nella città di Matera e in generale nelle città metropolitane del Paese, attraverso la realizzazione di un sistema automatico per la detezione dei flussi di merce in entrata nei centri storici, volto alla prevenzione di fenomeni di vehicle ramming-attack.
Sempre in termini di digitalizzazione della documentazione connessa al trasporto merci il decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto, in deroga alle disposizioni vigenti o agli usi commerciali di piazza, che le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce in ambito portuale, possano essere inviati in formato digitale.
La legge di bilancio 2020 e la legge di bilancio 2021 hanno rifinanziato i cosiddetti "marebonus" e "ferrobonus" che erano stati istituiti dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 647 e 648) ed avevano esaurito nel 2018 gli stanziamenti previsti.
In particolare, la legge di bilancio 2021 ha rifinanziato fino al 2026 il cosiddetto "marebonus", (articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016), con l'attribuzione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Il "marebonus" consiste nella concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Per quanto riguarda il "ferrobonus" è stata prevista l'attribuzione di 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19 milioni di euro per l'anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Sono mantenute ferme le risorse già assegnate a tali interventi per l'anno 2021, dalla legge di bilancio 2020 (commi 672-673). Con il "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.
Con il decreto legge n. 21 del 2022 sono state stanziate risorse aggiuntive per il 2022 gli incentivi marebonus e ferrobonus, rispettivamente pari a 19,5 e a 19 milioni di euro.


L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi attinenti al "marebonus" e al "ferrobonus" sono state disciplinate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 125 del 2017


I soggetti beneficiari del ferrobonus, sono le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori del trasporto combinato (MTO), con sede nell'ambito dello Spazio Economico Europeo costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative che presentino specifici requisiti di affidabilità economica e di regolarità giuridica. L'importo massimo del contributo in ogni caso non può superare 2,50 euro per treno*km ed è diretto ai soggetti che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano a rispettare determinati livelli di trasporto intermodale o di incremento dei volumi di trasporto intermodale nel corso degli anni. I beneficiari del contributo, che siano operatori del trasporto combinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, una riduzione del corrispettivo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei contributi percepiti.
I soggetti beneficiari del marebonus sono le imprese armatrici operanti in Italia, costituite anche in forma consorziata, cooperativa o attraverso slot agreement, aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che presentino specifici requisiti di affidabilità economica e di regolarità giuridica. La destinazione dell'incentivo avviene nei confronti delle imprese armatrici che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax a mezzo di navi iscritte nei registri e battenti bandiera di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per il trasporto multimodale delle merci o il miglioramento dei medesimi servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, al fine di sostenere il miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria. I servizi destinatari del bonus devono proseguire e mantenere i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi esercitati almeno per i trentasei mesi successivi al termine del periodo dell'incentivazione, salvo i casi di comprovata forza maggiore.
