Fisco

La cessione del credito

L'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020   ha introdotto la possibilità di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d'imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. L'articolo 122 del medesimo decreto Rilancio ha disposto la cedibilità dei crediti d'imposta istituiti per l'emergenza economico-sanitaria da Covid-19 (credito d'imposta per botteghe e negozi, per i canoni di locazione, per la sanificazione e l'adeguamento degli ambienti di lavoro, nonché per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali). La disciplina della cessione dei crediti di imposta è stata oggetto di successive modifiche e integrazioni nel tempo, al fine di perfezionarne i meccanismi e prevenire le frodi.

 

Più in dettaglio, in favore di chi sostiene spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, è stato consentito di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;
  • un credito d'imposta di pari ammontare, cedibile in successione ulteriore ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con trasformazione della detrazione in credito di imposta solo all'atto della cessione ad altri soggetti.

 

L'opzione si può esercitare in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate); di installazione di impianti fotovoltaici; di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

I crediti d'imposta cedibili sono utilizzati in compensazione con F24 (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

L'Agenzia delle entrate ha attuato le relative norme con il provvedimento dell'8 agosto 2020   e con il provvedimento del 29 luglio 2021  .

 

Successivamente, il decreto-legge n. 157 del 2021 ha rafforzato i presidi per la fruizione dei crediti d'imposta e delle detrazioni per lavori edilizi, anche attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito.

In sintesi, le disposizioni del predetto decreto-legge:

-         hanno esteso l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;

-         hanno previsto che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica;

-         hanno introdotto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati;

-         hanno riconosciuto all'Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l'efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio;

-         hanno chiarito i poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo all'Agenzia di esercitare i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi e dell'Iva, consentendo di emanare un atto di recupero per gli importi dovuti e non versati.

 

 Dopo l'emanazione del decreto-legge n. 157 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato il nuovo modello   per comunicare l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la Circolare n. 16/2021   che contiene i chiarimenti sulle misure   antifrode introdotte dal menzionato decreto-legge n. 157 e il provvedimento del 1 dicembre 2021  , con la definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate all'Agenzia delle entrate.

 

Sul punto è intervenuta poi la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 29 della legge n. 234 del 2021) che ha prorogato:

  • agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  •  al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.

Durante l'esame parlamentare sono state trasfuse nella legge di bilancio 2022 alcune disposizioni del decreto-legge n. 157, contestualmente abrogato (con salvezza degli effetti nel frattempo prodottisi) e sono state previste specifiche novità: si è chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni previste dalla legge, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento. È stato escluso l'obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Successivamente, l'articolo 28 del decreto-legge Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022) è ulteriormente intervenuto sulla disciplina dell'utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell'emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta (comma 1 del testo originariamente previsto dall'articolo in esame, già abrogato dal decreto legge n. 13 del 2022), le norme hanno permesso di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione è stata introdotta la possibilità di effettuarne tre in totale.

L'articolo 29-bis del decreto legge n. 17 del 2022 ha elevato da tra a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta; l'ultima cessione è stata consentita, da parte delle sole banche, a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.

I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022. Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti.

Con Provvedimento del 3 febbraio 2022   l'Agenzia delle entrate ha emanato le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge Rilancio, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Da ultimo, il decreto Aiuti (decreto-legge n. 50 del 2022, articoli 14 e 57) ha stabilito che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti. Le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Da ultimo il decreto legge n. 115 del 2022 ha chiarito che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave. La norma dispone inoltre che, in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege, il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave.