FiscoTax policies

Lotta all'evasione fiscale e attività di riscossione

fight against tax evasion and tax collection

ITALIANO ENGLISH

Durante la XVIII legislatura sono proseguiti gli interventi normativi volti a far emergere la base imponibile, ad aumentare l'adesione spontanea agli obblighi contributivi e, più in generale, a potenziare il contrasto all'evasione fiscale.

In particolare ai fini del contrasto all'evasione è stato previsto che, per le attività di analisi del rischio di evasione, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza si possono avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono e sono state introdotte delle modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Inoltre, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, il Governo ha adottato misure per sospendere gli adempimenti fiscali, i pagamenti e gli accertamenti dell'Amministrazione finanziaria. Tali misure, inizialmente introdotte per la cd. zona rossa, sono state gradualmente estese a tutto il territorio nazionale. Altre norme sono intervenute sui termini dei pagamenti di cartelle e avvisi di accertamento nonché delle rate delle definizioni agevolate.

During the 18th legislature, regulatory action continued to emerge, increase voluntary adherence to contributory obligations and, more generally, strengthen the fight against tax evasion. In particular, in order to combat evasion, it has been provided that, for the purposes of analysing the risk of evasion, the Revenue Agency and the Guardia di Finanza may use the technologies, processing and interconnections at their disposal with the other databases at their disposal and changes have been made to the governance of the national collection service aimed at achieving greater integration between the Revenue Agency and the Revenue and Collection Agency. In addition, to deal with the Coronavirus emergency, the Government has taken measures to suspend tax compliance, payments and investigations by the financial administration. These measures, initially introduced for the so-called red zone, have been gradually extended to the entire national territory. Other rules have been laid down on the terms of payments of notices of assessment and assessment notices, as well as on the instalments of the facilitated definitions.

apri tutti i paragrafi

La legge di bilancio 2020 ha introdotto numerose misure volte a far emergere base imponibile e, più in generale, a potenziare il contrasto all'evasione fiscale. In particolare si prevede che, per le attività di analisi del rischio di evasione, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza si possono avvalere delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo, nel rispetto di specifiche condizioni poste a protezione dei dati personali dei cittadini; viene incluso, fra le ipotesi in cui è limitato l'esercizio di specifici diritti in tema di protezione dei dati personali, l'effettivo e concreto pregiudizio alle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale (commi 681-686). In attuazione di tali norme è stato successivamente pubblicato il D.M. 28 giugno 2022   che dà attuazione alle misure in materia di analisi del rischio prospettate dalla Relazione per orientare le azioni del Governo volte a ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione   pubblicata il 20 dicembre 2021, in attuazione del traguardo M1C1-101 del PNRR. L'agenzia delle entrate con la Circolare 21/E del 20 giugno 2022,   sempre in linea con le nuove norme introdotte, chiarisce che l'analisi del rischio di evasione basata sui dati dell'Archivio dei rapporti, già avviata in via sperimentale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, sarà potenziata mediante l'elaborazione di nuove liste selettive per l'attività di controllo, che saranno rese disponibili mediante l'applicativo Ve.R.A. Gli elenchi elaborati a livello centrale, mediante specifici criteri di rischio basati sull'utilizzo integrato delle informazioni comunicate dagli operatori finanziari all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria, permetteranno a ciascuna Direzione regionale e provinciale di indirizzare l'ordinaria attività di controllo nei confronti delle posizioni a più elevato rischio di evasione, previa autonoma valutazione della proficuità comparata.

 

In precedenza, sia il decreto-legge crescita (n. 34 del 2019)   che il decreto fiscale 2019 (n. 124 del 2019)   hanno introdotto disposizioni volte a contrastare e ridurre l'evasione e le frodi fiscali, soprattutto attraverso l'interoperabilità dei dati e le modifiche agli adempimenti fiscali.

 

L'articolo 3, comma 6-septies, del decreto legge 228 del 2021   ha modificato il regime di utilizzo del contante, introdotto sempre ai fini della lotta all'evasione dal comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Anche la tracciabilità dei pagamenti è considerata dal legislatore uno strumento chiave nella lotta ai fenomeni criminali e all'evasione fiscale. A tal fine la legge di bilancio 2020   condiziona l'utilizzo delle detrazioni IRPEF al 19 per cento al pagamento delle relative spese mediante versamento bancario o postale ovvero altri sistemi di pagamento tracciabili (commi 679-680).

 

In applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all'evasione fiscale, il legislatore ha complessivamente previsto anche un maggior coinvolgimento degli enti territoriali nell'attività di accertamento e riscossione. Il decreto fiscale 2019 (  decreto legge 124 del 2019) ha prorogato all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, pari al 100 per cento del riscosso a titolo di accertamento nell'anno precedente, a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse da tali enti. Allo stato attuale, la proroga risulta aver esaurito i propri effetti e, pertanto, in assenza di interventi legislativi, la quota incentivante risulta ridotta a quella prevista dall'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, individuata nel 50 per cento delle maggiori imposte e sanzioni riscosse a titolo non definitivo.

 

Nel focus   sull'attività di contrasto all'evasione fiscale presente all'interno del DEF 2021, il Governo rappresenta che nel corso del 2020 sono stati riscossi complessivamente dall'Agenzia delle Entrate 12,7 miliardi dall'attività di promozione della compliance e dall'attività di controllo, di cui 8,2 miliardi derivano dai versamenti diretti su atti emessi dall'Agenzia, circa 1,2 miliardi sono il risultato dell'attività di promozione della compliance e 3,3 miliardi rappresentano le somme recuperate a seguito di riscossione coattiva. I risultati del 2020, non confrontabili con quelli del 2019 (pari a circa 17 miliardi), sono condizionati dagli effetti degli interventi normativi adottati nel corso dell'anno dal legislatore per sostenere le attività economiche a seguito del diffondersi dell'emergenza sanitaria Covid–19. In generale, nel triennio 2016- 2018 il gap complessivo, ancora molto elevato, è stato pari a circa 106,3 miliardi, di cui 94,7 miliardi ascrivibili a mancate entrate tributarie e 11,6 miliardi a mancate entrate contributive. L'evasione tributaria e contributiva si è ridotta nel 2018 di 3,1 miliardi (-2,9 per cento rispetto al 2017), che corrisponde al saldo tra la riduzione dell'evasione tributaria (-3,7 miliardi) e l'aumento dell'evasione contributiva (+578 milioni); l'evasione IVA di circa 3,7 miliardi (da circa 36,9 miliardi nel 2017 a quasi 33,2 miliardi nel 2018), principalmente per gli effetti del meccanismo della scissione dei pagamenti in materia di IVA. L'emersione dell'imponibile IVA ha determinato anche una riduzione dell'evasione di altre imposte. Registrano un miglioramento anche il tax gap in materia di accise sui prodotti energetici, in riduzione di 587 milioni, quello dell'IRES che diminuisce di circa 104 milioni, nonché, per importi minori, il tax gap dell'IRAP, dell'IMU e della cedolare sulle locazioni. Per quanto concerne l'IRPEF, invece, il tax gap aumenta di circa 709 milioni, di cui 111 milioni sono riferiti ai lavoratori dipendenti irregolari e 598 milioni ai lavoratori autonomi e alle imprese. Ancora più marcata risulta la dinamica della propensione al gap, che nel 2018 si riduce di 1,3 punti percentuali, passando dal 21 per cento al 19,7 per cento.

Il decreto-legge sulla pace fiscale (articolo 6 del decreto-legge n.119 del 2018) ha consentito di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, mediante il il pagamento della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. La presentazione è stata resa possibile con presentazione della relativa domanda entro il 31 maggio 2019.

La riforma del contenzioso tributario (articolo 5 della legge n. 130 del 2022) ha reso definibili con modalità agevolate alcune controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione, in particolare le controversie per le quali l'Agenzia risulti:

  • integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle liti sia non superiore a 100mila euro, con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia
  • soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito e il valore delle liti, sia non superiore a 50mila euro, con il pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia.

La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto impugnato.
Non sono definibili le controversie in cui il contribuente risulta soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito.

Con provvedimento   del 16 settembre l'Agenzia delle entrate ha approvato lo schema di domanda, con le relative istruzioni   di compilazione, e ha individua modalità e termini di presentazione del modello  

Per aderire alla definizione agevolata occorre presentare domanda, per ciascuna controversia, entro il 16 gennaio 2023.

La disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA, ovvero degli indicatori che misurano informazioni relative a più periodi d'imposta ai fini della verifica della coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti, è stata modificata in più parti, anche per tenere conto delle conseguenze delle restrizioni conseguenti alla pandemia.

 

Introdotti dal decreto-legge n. 50 del 2017, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) riguardano i contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professionisti; sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale l'Amministrazione verifica la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso a uno specifico regime premiale. Gli indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (comma 931 della legge n. 205 del 2017). Contestualmente all'adozione degli indici cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore (articolo 7-bis del decreto legge n. 193 del 2016). Inoltre, si prevede che l'Agenzia delle entrate rende disponibili, ai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, i dati in suo possesso utili per l'applicazione degli ISA nell'area riservata del suo sito internet istituzionale. Nel provvedimento del 31/01/2020 dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020, i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, nonché le modalità per l'acquisizione degli  ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020.

 

In particolare, l'articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'articolo 24 del decreto-legge n. 73 del 2022, prevede che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Inoltre, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

La disposizione sembra volta a tenere ancora conto delle difficoltà correlate agli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, prevedendo pertanto che nella definizione delle strategie di controllo l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengano conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per due successivi periodo d'imposta e non solo utilizzando i dati dichiarati per il periodo d'imposta di riferimento.

Il decreto-legge n. 34 del 2020   (decreto Rilancio) ha infatti modificato il procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 e ha differito i termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione (articolo 148); la medesima disposizione fornisce inoltre nuove indicazioni all'Agenzia delle entrate e al Corpo della guardia di finanza utilizzabili per la definizione delle specifiche strategie di controllo dell'affidabilità fiscale del contribuente.

 

Con il decreto del 2 febbraio 2021 il MEF ha approvato le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2020. Successivamente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2021 il decreto del MEF recante ulteriori modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2020. La disposizione introduce specifici correttivi da apportare all'applicazione degli ISA, sia materia di analisi degli indicatori elementari di affidabilità che di indicatori elementari di anomalia. I correttivi tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche, e delle relative relazioni, modificate a seguito della crisi economica verificatasi nel corso del 2020. Tra questi correttivi straordinari si segnalano:

-       le giornate di chiusura disposte differenziate per ciascun codice Ateco;

-       la riduzione del valore dei ricavi/compensi nel periodo d'imposta 2020;

-       la riduzione dei costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del periodo d'imposta precedente;

-       la riduzione delle giornate di lavoro dipendente di fonte INPS Uniemens.

Nella XVIII legislatura sono intervenute molteplici disposizioni volte a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte del contribuente, in particolare riconoscendo la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

L'articolo 15-bis del decreto legge n.50 del 2022   innalza a 120.000 euro (in luogo di 60.000 euro) la soglia per ottenere la rateizzazione con modalità semplificata, per ogni singola cartella, del pagamento delle somme iscritte a ruolo. La norma prevede inoltre che chi non paga otto rate (in luogo di cinque) decada dal beneficio e che il carico non possa essere nuovamente rateizzato. La disposizione precisa inoltre che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non precluda al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. In pratica, con la norma introdotta, a regime, si può presentare richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a centoventimila euro. L'articolo 20-ter, del medesimo decreto, estende inoltre la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Con la norma in esame tale possibilità viene riconosciuta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali.

Il comma 913 della legge di bilancio 2022 estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.

Con la circolare n. 11/E   del 22 settembre 2021 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti e indicazioni operative con riferimento all'articolo 4 del decreto legge n. 41/2021   (decreto-legge "Sostegni"), commi da 4 a 9, che dispone l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Nello specifico la norma prevede che i debiti devono riferirsi alle persone fisiche che hanno percepito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro, oppure ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

 

In precedenza, sia la legge di bilancio 2019   (legge n. 145 del 2018) che il decreto-legge n. 119 del 2018   hanno introdotto numerose misure complessivamente volte a consentire la chiusura delle pendenze col fisco attraverso una molteplicità di strumenti:

 

-       definizione agevolata delle cartelle tributarie, degli atti del procedimento di accertamento fiscale e delle liti pendenti (cd. rottamazione ter);

-       annullamento automatico ("stralcio") di alcuni debiti di modico valore;

-       regolarizzazione delle irregolarità formali dei periodi d'imposta precedenti;

-       definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica.

La cd. rottamazione ter e la definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica sono state prorogate dal decreto-legge "crescita" (decreto-legge n. 34 del 2019) al 31 luglio 2019, dall'originario termine del 30 aprile. Successive proroghe sono contenute nel decreto fiscale 124 del 2019, con particolare riferimento alla scadenza delle rate.

Successivamente ulteriori norme sono state introdotte per riaprire i termini previsti per avvalersi delle agevolazioni sopra descritte. Da ultimo l'articolo 1 del decreto legge n.146 del 2021   rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione-ter e saldo e stralcio); per effetto di queste disposizioni, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi se effettuati nel termine riunificato del 9 dicembre 2021. Entro tale data possono dunque essere versate le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 senza incorrere nell'inefficacia della definizione.

A tali versamenti si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 3, comma 14-bis del decreto legge n. 119 del 2018, per effetto delle quali l'inefficacia delle definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

L'articolo 2-ter del decreto-legge proroga termini (n. 228 del 2021  ) riapre i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVD-19), sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022.

Per informazioni ulteriori sulla riscossione durante il periodo emergenziale si rinvia al relativo tema.

 

La legge di bilancio 2020 (  commi 784 e ss.gg.) ha complessivamente riformato la riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, le norme:

-       intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente;

-       disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;

-       introducono anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l'accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;

-       novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;

-       in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;

-       istituiscono una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;

-       prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

 

Il legislatore nel corso della legislatura ha inoltre introdotto alcune misure volte a favorire l'attività di riscossione degli enti locali.

In particolare, l'articolo 17-bis del decreto semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76  ) novella la disciplina inerente all'accesso alle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria da parte degli enti locali e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione, specificando che tale accesso è consentito anche ai dati e alle informazioni relativi a soggetti che intrattengano rapporti o effettuino operazioni di natura finanziaria con operatori finanziari.

Il decreto-legge n. 146 del 2021   ha inoltre semplificato la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti, invece prevista dalla norma precedente (articolo 5, comma 6).

 

Con riguardo ai soggetti della riscossione l'articolo 3, comma 5-quaterdecies del decreto-legge n. 228 del 2021 ha prorogato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2024 il termine valevole per i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e alla relativa sezione speciale (prevista per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate) per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla disciplina vigente.

Il decreto-legge sostegni-bis (decreto-legge n. 73 del 2021  ) ha disposto (articolo 76) lo scioglimento, dal 30 settembre 2021, di Riscossione Sicilia S.p.A. e il passaggio dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio regionale all'Agenzia delle entrate, che le svolge mediante l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

In applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all'evasione fiscale, il legislatore ha complessivamente previsto un maggior coinvolgimento degli enti territoriali nell'attività di accertamento e riscossione. Il decreto fiscale 2019 ha prorogato all'anno 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, pari al 100 per cento del riscosso a titolo di accertamento nell'anno precedente, a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse da tali enti; tale incentivo era stato da ultimo esteso al 2019 dal decreto-legge n. 193 del 2016.

 

 

Il Dipartimento delle finanze del MEF con la circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020   ha fornito istruzioni agli enti locali, ai soggetti che svolgono la funzione di tesoreria e ai soggetti affidatari della riscossione delle entrate degli enti locali in merito alle modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti delle entrate dei predetti enti, in modo da assicurare, in tempi certi, il pagamento dei compensi dovuti dall'ente impositore al proprio soggetto affidatario della riscossione. Si ricorda infatti che l'Agenzia delle entrate-Riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall'ISTAT) e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione (D.L. n. 50 del 2017, articolo 35).