Per quanto attiene alle amministrazioni dello Stato (ed altri enti ed organismi individuati di volta in volta) sino a tutto il 2018 la disciplina della limitazione del turnover è stata caratterizzata dalla fissazione di percentuali massime di reintegrazione dei cessati e dal ripetuto prolungamento del periodo di applicazione delle limitazioni medesime.
Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle cessazioni, un'importante novità è stata introdotta dal D.L. 90/2014 , che aveva eliminato (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell'anno precedente.
La tabella seguente riassume l'evoluzione normativa in materia di turnover per le amministrazioni dello Stato ed altri enti (esclusa la scuola ed il comparto sicurezza) sino al 2018, anno in cui, come detto, tale limitazione è terminata.
La tabella seguente riassume l'evoluzione normativa in materia di turnover per le regioni e gli enti locali
Per quanto riguarda specificamente le regioni che nell'anno precedente rilevavano una spesa di personale inferiore al 12% al titolo i delle entrate correnti (entrate tributarie), al netto delle entrate a destinazione vincolate, si ricorda che l'articolo 22, comma 1-bis, del D.L. 50/2017 disponeva che la suddetta percentuale del 25% fosse aumentata al 75% per il biennio 2017-2018.
Si ricorda che, in via generale, per i comuni con meno di 10.000 abitanti non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno e con un rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, l'articolo 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016 aveva innalzato la richiamata percentuale al 75%. Successivamente, l'articolo 22, comma 2, del D.L. 50/2017
aveva disposto, fermi restando i vincoli del rapporto dipendenti-popolazione, l'estensione delle suddette maggiori facoltà assunzionali ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (in luogo di quelli con meno di 10.000) limitatamente al biennio 2017-2018.
Inoltre, l'articolo 1, comma 479, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) aveva previsto un sistema premiale (monetario e assunzionale) dal 2018 per gli enti territoriali che conseguivano specifici risultati di bilancio. In particolare, si prevedeva la possibilità, per i comuni che avevano rispettato determinati vincoli di bilancio e con un rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica degli enti deficitari o dissestati, di innalzare la percentuale del turnover dal 25% al 75%, percentuale ulteriormente elevata al 90% dall'art. 22, comma 3, del D.L. 50/2017
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Tale previsione ha cessato di avere efficacia dal 2019, ai sensi dell'articolo comma 823, della L. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019).
L'articolo 1, comma 863, della l 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) aveva altresì disposto, limitatamente al 2018, lo sblocco totale del turnover per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti (in luogo del limite massimo di 3.000 abitanti precedentemente previsto dal richiamato art. 22 del d.l. 50/2017) che rilevavano, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio.