Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto per modificare la disciplina del cumulo gratuito dei contributi pensionistici, al fine di ampliare le possibilità di accesso all'istituto da parte dei lavoratori.
La seguente tabella offre una sintesi su come opera attualmente tale istituto.
La suddetta configurazione dell'istituto è contenuta nella legge di stabilità per il 2013, che ha introdotto, a seguito delle criticità emerse dall'applicazione delle nuove norme in materia di ricongiunzione onerosa (che spesso hanno comportato, per i lavoratori interessati, significativi oneri per l'accesso all'istituto), una nuova possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi accreditati in diverse gestioni previdenziali, al fine di ottenere un unico trattamento pensionistico.
La nuova modalità (gratuita) di cumulo (alternativa alle discipline esistenti) è volta a consentire ai beneficiari il conseguimento di un'unica pensione, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS), a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una di esse e non siano in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.
Tale istituto si differenzia dalla ricongiunzione onerosa (di cui alla legge numero 29 del 1979 per i rapporti tra le diverse gestioni INPS, e alla legge numero 45 del 1990
per i rapporti tra INPS e Casse professionali) sia per la gratuità dell'operazione, sia per la conservazione delle regole di calcolo proprie di ciascuna gestione.
La facoltà di cumulo può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia (con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall'articolo 24, comma 6 e comma 7, del decreto legge numero 201 del 2011 , la cosiddetta riforma Fornero in materia pensionistica), nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto alla pensione.
Il pagamento dei trattamenti liquidati avviene secondo le norme sulla totalizzazione. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (il che implica un trattamento previdenziale inferiore a quello che sarebbe risultato dalla ricongiunzione).
Il sistema di calcolo da applicare (retributivo, misto o contributivo) è stabilito, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, tenendo conto di quanto complessivamente versato nelle diverse gestioni assicurative (a condizione che i periodi non si sovrappongano temporalmente); la quota di pensione per i periodi successivi al 1° gennaio 2012 è, ad ogni modo, calcolata con il sistema di calcolo contributivo.
Successivamente, la legge di bilancio per il 2017 ha introdotto significative modifiche alla disciplina del cumulo gratuito, con l'obiettivo di ampliare le categorie di soggetti beneficiarie e di agevolare l'accesso all'istituto da parte dei lavoratori.
In particolare, è stata disposta:
- la soppressione della previsione che subordinava l'accesso all'istituto al fatto che il soggetto non fosse in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico;
- l'estensione dell'applicazione dell'istituto ai periodi contributivi maturati presso le Casse professionali privatizzate;
- la possibilità di accesso al cumulo gratuito per i soggetti che abbiano conseguito il requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendentemente dall'età anagrafica, attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne.
La norma, inoltre, interviene sui termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgono del cumulo gratuito, prevedendo che i termini di pagamento previsti dalla disciplina generale in materia iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Infine, si prevede un regime transitorio per i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati al momento dell'entrata in vigore della legge, al fine di consentire l'accesso alternativo all'istituto del cumulo (sempre che sussistano i relativi requisiti) e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate (nel caso di domanda di ricongiunzione onerosa).