tema 29 dicembre 2023
Studi - Attività produttive Tutela del made in Italy

La legge 27 dicembre 2023, n. 206 reca  "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy".

Il disegno di legge, presentato il 27 luglio 2023, è stato dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, quale collegato alla decisione di bilancio con il Documento di economia e finanza 2023. La relazione illustrativa indica quale obiettivo del disegno di legge il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy. La medesima relazione sottolinea come il Governo, in sede di elaborazione del disegno di legge, abbia tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sul tema "Made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi", svolta dalla Commissione Attività produttive e conclusasi con l'approvazione di un documento conclusivo il 17 maggio 2023.

La legge è stata approvata il 7 dicembre 2023 dalla Camera dei deputati ed il 20 dicembre 2023 dal Senato della Repubblica.

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Il disegno di legge sul made in Italy è stato presentato dal Governo il 27 luglio 2023, a valle della conclusione dell'indagine conoscitiva sul made in Italy condotta dalla Commissione Attività produttive, e costituisce un collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2023-2025. Il disegno di legge è stato assegnato alla citata Commissione Attività produttive, che ne ha iniziato l'esame il 20 settembre 2023. Nella seduta del 30 novembre la Commissione ha conferito ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo come risultante dalle proposte emendative approvate.

Sul provvedimento, come emendato dalla Commissione, hanno espresso parere le seguenti Commissioni: Commissioni XI e XII parere favorevole; Commissione I parere favorevole con osservazione. La Commissione V esprimerà parere direttamente all'Assemblea.  

L'Assemblea ha approvato il testo, con alcune modifiche, il 7 dicembre 2023. Il Senato ha approvato il disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera, il 20 dicembre 2023.

La legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023.

 

ultimo aggiornamento: 27 novembre 2023

La legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", consta di sei titoli e 59 articoli.

Il titolo I enuncia i "Princìpi e obiettivi" della legge.

L'articolo 1 chiarisce che la legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.  

L'articolo 2 prevede che le amministrazioni centrali e locali, nell'ambito dell'attuazione della legge, orientino la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, del sostegno ai giovani, che operano o intendono impegnarsi nei settori che determinano il successo del made in Italy, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche e del turismo. Secondo quanto inserito in sede referente, le attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero di ICE-Agenzia, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione. 

Le stesse amministrazioni sono chiamate ad assicurare che le proprie misure di incentivazione siano coerenti con i principi della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione e dell'ecoinnovazione, della inclusione sociale e della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile.

L'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale del made in Italy per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana, con ricorrenza il 15 aprile di ciascun anno.Per celebrare la Giornata, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere - nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, compresa l'Associazione marchi storici d'Italia e quelle operanti nel settore del design, anche industriale iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del made in Italy.

 

Il titolo II, rubricato "Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali", consta di quattordici articoli e reca al capo I (articoli da 4 a 7) "Misure generali", rivolte a tutti i settori produttivi, e al capo II "Misure settoriali", a sostegno di specifiche filiere (articoli da 8 a 17).

L'articolo 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale del made in Italy, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica – come specificato in sede referente - nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento, riciclo – come specificato in Commissione - e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare. Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ed è autorizzato a investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, nel capitale di società con sede legale in Italia, non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

L'articolo 5 istituisce un'apposita riserva, per un importo di euro 15 milioni, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del D.M. 30 novembre 2004, destinata al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili.

L'articolo 6 prevede, per l'anno 2024, la concessione alle start up innovative e alle micro imprese del Voucher 3I per l'acquisizione di servizi di consulenza utili alla brevettazione di un'invenzione. Autorizza, a tal fine, la spesa di 8 milioni di euro per il 2023 e di un milione di euro per il 2024.

L'articolo 7 obbliga l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni, o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, a notificare preventivamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività e i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la medesima cessazione (comma 1). Nel caso di cui sopra, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale ed evitare la loro estinzione, viene consentito al MIMIT di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso (comma 2). Per i marchi che risultino non utilizzati da almeno cinque anni, il MIMIT può depositare, a proprio nome, domanda di registrazione del marchio (comma 3). Il Ministero è autorizzato ad utilizzare i marchi suddetti esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività ubicate all'estero (comma 4). Le modalità attuative dell'articolo sono rimesse a un decreto di natura non regolamentare (comma 5).

L'articolo 8 dispone che il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuova lo sviluppo delle certificazioni della gestione forestale sostenibile e sostenga gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e delle imprese della filiere della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio; a tal fine, stanzia 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione di contributi a fondo perduto (per 15 milioni di euro) e di finanziamenti a tasso agevolato (per 10 milioni di euro). Le modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita, secondo quanto inserito in sede referente, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 9 prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al fine di valorizzare la filiera degli oli di oliva vergini, definisca con proprio decreto non regolamentare, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, le modalità di registrazione delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari. Le predette consegne e registrazioni devono avvenire nel termine di sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori. L'articolo in commento, inoltre, modifica l'articolo 16 della legge del n. 9 del 2013, relativo all'obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale per gli operatori della filiera olivicola. 

L'articolo 10 prevede che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuova e sostenga gli investimenti, sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale. A tale fine, stanzia 15 milioni di euro per l'anno 2024.

L'articolo 11 stanzia 5 milioni di euro nel 2023 e 10 milioni di euro nel 2024 per la promozione di investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.  

L'articolo 12 prevede una misura di semplificazione per la nautica da diporto, disponendo la riduzione del termine da 60 a 7 giorni per il rilascio dell'iscrizione provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto.

L'articolo 13 prevede l'Istituzione, nello stato di previsione del MIMIT, di un fondo, con una dotazione di 3 milioni per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.  Le modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 14 introduce la possibilità di iscrivere i natanti da diporto nell'archivio telematico centrale (ATCN) mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nonché consente ai soggetti italiani possessori di natanti, in navigazione in acque territoriali straniere, di attestarne il possesso, la nazionalità ed i dati tecnici dell'unità attraverso la Dichiarazione di Costruzione o Importazione.


L'articolo 15 prevede l'individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministero delle imprese e del Made in Italy, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, delle aree di interesse strategico nazionale in relazione alle quali consentire, ai fini del rilascio degli atti concessori o autorizzativi utili ad aumentare la produzione di materie prime critiche della filiera della ceramica, l'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli organi competenti, da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy o, nel caso di atti di competenza di enti territoriali, da parte di un soggetto individuato dal Consiglio dei Ministri.

L'articolo 16 prevede l'adozione, da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti. Viene altresì disposto che il livello di ottemperanza a tali parametri qualitativi può essere considerato dalla stazione appaltante tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'articolo 17 istituisce - presso il Ministero delle imprese e del made in Italy - una Commissione tecnica avente la finalità di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del pane fresco e della pasta di semola di grano duro.

Il riferimento al processo produttivo del pane fresco è stato inserito in sede referente.

 

Il titolo III reca disposizioni in materia di "Istruzione e formazione" e si compone di due articoli.

In particolare, l'articolo 18 introduce il percorso liceale del «made in Italy» nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei, e nel rispetto delle Linee guida per le discipline STEM, al fine di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento (art. 17, comma 2, L. n. 400/1988), su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata, si provvede alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del « made in Italy», secondo criteri dettagliati (nel comma 2).

Si prevede, inoltre, che, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, possano essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del made in Italy a partire dalle classi prime e contestualmente l'opzione economico sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico sociale stessa. In via transitoria, e nelle more dell'adozione del regolamento governativo, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del "made in Italy" può avvenire su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico sociale del percorso del liceo delle scienze umane e previo accordo tra tra l'ufficio scolastico regionale e la Regione, sulla base del quadro orario del primo biennio di cui all'allegato A.

L'articolo 19 dispone l'istituzione della Fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy", con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy ivi compresi – specifica il testo all'esito di una modifica approvata in sede referentequelle titolari di Marchi Storici, e i Licei del made in Italy .La finalità della Fondazione è diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un inserimento rapido degli stessi studenti nel mondo del lavoro. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy e il Ministero dell'istruzione e del merito sono designati membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo. Per la costituzione della fondazione e per il funzionamento della stessa sono autorizzate, rispettivamente, la spesa in conto capitale di un milione di euro per l'anno 2024 e la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024. La fondazione conferisce ogni anno il premio di "Maestro del made in Italy" a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del made in Italy.

 

Il titolo IV reca "Misure di promozione" e consta, dopo le integrazioni in sede referente, di ventuno articoli.

L'articolo 20 istituisce l'Esposizione nazionale permanente del made in Italy, affidandone la cura e la gestione alla fondazione "Imprese e competenze per il made in Italy". 

L'articolo 21 attribuisce al Ministero della Cultura, nonché – per i profili di competenza - al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle altre amministrazioni, il compito di valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese. Il D.lgs. 300/1999  viene novellato per modificare le attribuzioni del Ministero della Cultura, riferendole ora non solo ai beni culturali materiali ma anche a quelli immateriali.

L'articolo 22 stabilisce che gli istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio che li caratterizza e concederne l'uso a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento.

L'articolo 23 prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura per rafforzarne la tutela e individuare eventuali abusi.

L'articolo 24 modifica la legge n. 323/2000 relativa al riordino del settore termale. Le modifiche attengono rispettivamente alle definizioni riconducibili al settore termale e al profilo sanzionatorio. In particolare, il testo vigente prevede che i termini "terme", "termale", "acqua termale", "fangotermale", "idrotermale", "stazioneidrominerale" e "thermae" possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ("cure termali") mentre, la modifica proposta ne consente l'utilizzo esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della citata legge.

Inoltre, la disciplina vigente prevede un obbligo di autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio, sentito il parere del servizio di igiene, per effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali nonché delle relative acque termali e dei prodotti derivanti dalle stesse, limitatamente a quanto attiene alle cure termali, alle patologie, alle indicazioni e alle controindicazioni di natura clinico-sanitaria. Al riguardo, viene previsto che l'autorità sanitaria debba disporre la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno, laddove la violazione dell'obbligo suindicato sia commessa da soggetti che non siano in regola con i requisiti previsti per gli stabilimenti termali (dall'articolo 3 della legge); e che l'autorità sanitaria debba disporre, in aggiunta alla multa, la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno in presenza dell'erogazione da parte dei centri estetici di prestazioni riconducibili alle cure termali.

  L'articolo 25 reca la definizione di "imprese culturali e creative", rinviando ad un decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica. Definisce, poi, start up innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di start up innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa. In particolare, definisce "imprese culturali e creative" tutti gli enti privati (imprese e società) (Libro V del Codice civile), nonché – secondo quanto specificato in sede referente, il lavoratore autonomo che:

  • svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia e
  • svolge in via esclusiva o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.

Inoltre, secondo quanto inserito in sede referente, sono altresì imprese culturali e creative i soggetti privati che, costituiti nelle suddette forme, svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali. Le disposizioni dell'articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa (D.lgs. n.117/2017, art. 11, comma 2), alle imprese sociali, nonchè alle associazioni e fondazioni che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività suddette.     

L'articolo 26 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nell'apposito registro, e di valorizzare le imprese culturali e creative.

L'ulteriore articolo 27 reca la definizione dei creatori digitali quali artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale e  demanda a un decreto del Ministro della cultura, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'istituzione di un apposito repertorio nel registro pubblico delle opere protette, per tutelare i diritti delle opere originali ad alto contenuto digitale.

L'articolo 28 dispone che il Ministero della cultura adotti le opportune linee guida affinché le opere musicali, audiovisive e librarie conservate nelle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche siano conservate e fruibili anche nella loro versione originale, oltre che nelle eventuali rielaborazioni successive, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale, facendone perdere la memoria. 

L'articolo 29 stanzia 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative. Si rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, da adottarsi di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché – prevede ora il testo come modificato in sede referente – previa intesa in Conferenza unificata, l'individuazione delle condizioni, dei termini e delle modalità per la concessione dei contributi in conto capitale in favore di dette imprese  

L'articolo 30 prevede l'adozione, ogni tre anni, di un "Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative". Il Piano strategico è adottato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Si prevede l'adozione del primo Piano strategico entro un anno dalla data di entrate in vigore della legge. 

L'articolo 31 istituisce, presso il Ministero del turismo, un comitato nazionale presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Il comitato ha come compito quello di assicurare il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Secondo quanto inserito in sede referente, il comitato, anche avvalendosi della figura di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località considerate minori ma dal forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari di valore secondari e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identità locale italiana in identità competitiva. Il comitato promuove altresì l'istituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione, nonché della figura del manager di destinazione.

L'articolo 32, al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad effettuare nell'anno 2024 assunzioni di personale temporaneo a contratto da destinare esclusivamente in tali sedi, in deroga ai limiti del contingente previsti dalla legislazione vigente.I contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024.

L'articolo 33 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la promozione dello sviluppo dei mercati rionali e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per la promozione dello sviluppo del settore fieristico. Le modalità attuative dei finanziamenti e il riparto delle risorse sono demandate ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo – sentita la Conferenza unificataentro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. 

L'articolo 34 prevede la possibilità, per i ristoratori che operano all'estero ed i cui esercizi commerciali offrono prodotti enogastronomici tradizionali italiani, di ottenere la certificazione distintiva di "ristorante italiano nel mondo". Nel corso dell'esame in sede referente, è stato inserito un comma che stabilisce l'abrogazione dei commi da 1144 a 1148 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (L.178/2020); ciò al fine di armonizzare la disciplina in materia di valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono all'estero prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane.

L'articolo 35 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, nonchè alla formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, per la corretta preparazione dei piatti e l'utilizzo dei prodotti.  I criteri e le modalità di utilizzo del fondo saranno definiti da un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

L'articolo 36 reca disposizioni in materia di mutui a tasso agevolato concessi da ISMEA in favore delle imprese agricole finalizzati all'acquisizione di imprese operanti nel medesimo settore.

L'articolo 37 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

L'articolo 38 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a sostenere le iniziative dei Comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali

L'articolo 39 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano,  con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della proposta della Regione o della Provincia autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti. A valere sul Fondo, sono concesse agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per investimenti e progetti di ricerca, cofinanziati dalla Regione per una quota pari al 30 per cento, come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per le imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata.

 L'articolo 40 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il Registro delle Associazioni nazionali delle città d'identità, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni agricole di pregio e di alta rinomanza

Il titolo V, rubricato "Tutela dei prodotti made in Italy", è composto da sedici articoli ripartiti in tre capi: il capo I, in materia di "Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta" (artt. 41-46); il capo II, dedicato alle "Nuove tecnologie" (artt. 47 e 48); il capo III, recante disposizioni in materia di "Lotta alla contraffazione" (artt. 49-56).

L'articolo 41 dispone l'istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, che le imprese che producono beni sul territorio nazionale possono, su base volontaria, apporre sui predetti. Il contrassegno è istituito con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto – secondo quanto specificato in sede referente - della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti.  

L'articolo 42, in vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, demanda alle Regioni la possibilità di effettuare una ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche già oggetto di forme di riconoscimento o tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legati al territorio locale. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai fini della definizione, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di un regime di protezione, uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.

L'articolo 43 consente alle associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica l'adozione di disciplinari di produzione e la presentazione alla Regione di una dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione dei prodotti artigianali e industriali tipici di cui all'articolo 42.

L'articolo 44 prevede che, a tal fine, dette associazioni possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano, tra gli scopi sociali, la valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. L'articolo esplicita altresì i compiti di dette associazioni: l'elaborazione del disciplinare, l'esecuzione dei controlli interni, l'esercizio delle azioni legali a tutela dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale direttamente collegato al prodotto, la promozione di iniziative di sostenibilità e il compimento di azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

L'articolo 45 indica gli elementi minimi che deve possedere il disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici e ne prevede l'obbligo di deposito, da parte delle associazioni dei produttori, presso le Camere di Commercio del territorio di riferimento.

L'articolo 46 prevede il riconoscimento alle associazioni di produttori di un contributo per le spese di consulenza sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione. A tale fine, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2024.

L'articolo 47 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024 affinché il Ministero delle imprese e del made in Italy promuova la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia blockchain per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy.

L'articolo 48 autorizza la spesa di 5 milioni di euro in conto capitale per il 2024, per promuovere e sostenere gli investimenti in strumenti e tecnologie c.d. acceleranti per la digitalizzazione dell'industria e dell'artigianato nelle varie fasi della filiera produttiva o utili per lo sviluppo di nuovi modelli di commercio elettronico e di marketing.

L'articolo 49 attribuisce al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza ad esercitare le funzioni del pubblico ministero per i casi di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

L'articolo 50 prevede misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione.

L'articolo 51 modifica il sistema sanzionatorio relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, aumentando la misura minima della sanzione amministrativa prevista e disponendo che gli introiti delle sanzioni comminate da organi di polizia locale siano versati per intero all'ente locale competente.

L'articolo 52 estende il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 del codice penale, anche a chi detiene la merce per la vendita.

L'articolo 53 modifica l'art. 260 del codice di procedura penale, in materia di distruzione di cose sequestrate, ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro.

L'articolo 54 prevede specifiche disposizioni volte a semplificare l'attività di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni contraffatti sequestrati.

L'articolo 55 estende la normativa in materia di azioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

L'articolo 56 prevede che, nei casi di condanna dello straniero per i reati in materia di contraffazione, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna.

 

Il titolo VI, infine, reca le "Disposizioni finali".

L'articolo 57 stanzia un milione di euro per l'anno 2023 e due milioni di euro per l'anno 2024 per lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti di cittadini e imprese rispetto agli interventi in materia di made in Italy previsti dalla legge in esame e per rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in inglese, attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

L'articolo 58 prevede che le disposizioni della legge si applichino nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V della Costituzione.  

L'articolo 59 reca le disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del disegno di legge.

ultimo aggiornamento: 27 novembre 2023
 
temi di Sviluppo economico e politiche energetiche