L'uso della risorsa idrica a fini idroelettrici richiede il rilascio di un atto concessorio. L'articolo 6 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 distingue tra grandi e piccole derivazioni. Nel caso degli impianti idroelettrici, le grandi derivazioni sono quelle per produzione di forza motrice con potenza nominale annua > 3000 kW, mentre le piccole derivazioni sono quelle con potenza nominale annua < o = a 3000 kW.
Con riferimento alle grandi derivazioni per uso idroelettrico, lo Stato ha fissato criteri e indirizzi per la disciplina generale nell'uso delle acque destinate a questo scopo, nel D.lgs. n.79 del 16 marzo 1999, articolo 12, più volte modificato, da ultimo con la legge sulla concorrenza 2021.
Quanto alle procedure autorizzative per la costruzione degli impianti idroelettrici, nell'ambito delle quali è comunque richiesto il titolo concessorio allo sfruttamento delle acque, si rinvia al Dossier di documentazione e ricerche predisposto dal Servizio Studi su "La normativa statale per la realizzazione di impianti da fonti elettriche rinnovabili", n. 47 del 30 luglio 2024.
La materia complessiva delle derivazioni per usi idroelettrici tocca trasversalmente competenze statali e competenze concorrenti statali e regionali. Si tratta di concessione di utilizzo di un bene demaniale quale l'acqua (cfr. art. 822 cod. civ.; art. 144 decreto legislativo n. 152/2006), la cui titolarità è dello Stato.
Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, allo Stato compete, in via esclusiva, la potestà legislativa per la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema" e l'art. 144 del decreto legislativo 152/2006 esplicitamente inquadra in questo contesto la disciplina degli usi delle acque.
Appartiene invece alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma Cost., la materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".
Per il diritto dell'UE, la gestione di centrali idroelettriche per la generazione di energia idroelettrica costituisce un servizio fornito dietro retribuzione ai sensi della direttiva sui servizi 2006/123/UE (cd. direttiva Bolkestein) e del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), articolo 49, sulla libertà di stabilimento e articolo 57, sulla definizione di servizi.
Il servizio di gestione di centrali idroelettriche per la generazione di energia idroelettrica figura nel regolamento (CE) n. 213/2008 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), con il codice 65410000 (gestione di una centrale elettrica).
L'articolo 12 della direttiva servizi stabilisce, in particolare, che «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, con garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, un'adeguata pubblicità circa l'avvio, svolgimento e completamento della procedura. L'autorizzazione deve essere rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami».
L'articolo 12 della direttiva servizi è stato recepito dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59/2010, che ricalca la normativa europea.
Sulla disciplina italiana relativa all'affidamento delle concessioni idroelettriche, contenuta, principalmente, nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 (cosiddetto "decreto Bersani"), la Commissione UE, per diversi anni, ha espresso i suoi rilievi, osservando problemi di incompatibilità con l'articolo 12 della direttiva servizi e con il diritto alla libertà di stabilimento garantito dall'articolo 49 e 57 del TFUE.
La normativa nazionale è stata pertanto, più volte, modificata. La procedura di infrazione UE 2011/2026 - aperta nei confronti dell'Italia circa dieci anni prima - è stata chiusa il 23 settembre 2021 (qui il comunicato stampa del Dip. Politiche europee della Presidenza del consiglio dei Ministri).
Il Ministro della transizione energetica pro tempore Cingolani, in risposta a una interrogazione parlamentare presentata presso l'Assemblea della Camera dei deputati il 6 aprile 2022, ha evidenziato come l'archiviazione sia scaturita dalla considerazione per cui le "caratteristiche peculiari del settore in Italia non giustificavano il proseguimento di detta procedura". Il Ministro ha anche osservato che l'opportunità di giungere alla definizione di una disciplina armonizzata a livello europeo riguardo all'assegnazione delle concessioni è oggetto di un dibattito molto complesso, non solo nel nostro Paese ma anche in Europa ed è particolarmente avvertito, dal momento che questa fonte di energia, oltre a essere rinnovabile, è anche un asset strategico almeno dei Paesi più grandi, con grandi sorgenti d'acqua. Il Ministro ha ricordato come in passato Paesi stranieri si siano tutelati con lo strumento del golden power, osservando, per reciprocità, l'utilizzabilità dello strumento in questione. Il D.L. n. 21/2022, come sotto si dirà, è intervenuto su tale aspetto.
Prima del settembre 2021, in sede di elaborazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, poi approvato il 13 luglio 2021, il Governo italiano ha indicato le misure da inserire nella legge annuale sulla concorrenza da adottare per ciascun anno del periodo 2021-2024, concordando con le Istituzioni UE, tra le riforme da includere, la revisione del quadro normativo sulle concessioni idroelettriche (cfr. Operational Arrangement, pag. 213-214).
La revisione del quadro normativo nazionale è stata operata dal legislatore con la legge sulla concorrenza 2021, legge n. 118/2022 (articolo 7).
Con il decreto-legge n. 21/2022, quasi contestualmente all'adozione della citata legge sulla concorrenza, la disciplina delle concessioni idroelettriche viene connessa a quella della "golden power". All'interno dei beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, sono state fatte rientrare anche le concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica (quelle per produzione di forza motrice con potenza nominale annua > 3000 kW).
Con tale decreto, si è messo a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'obbligo di notifica anche degli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni di controllo anche da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea nei settori strategici energetici, tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente.
Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ("Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) individua nella "concessione di derivazione" la modalità per lo sfruttamento ad uso idroelettrico delle acque pubbliche demaniali. Il regio decreto dispone:
Poste queste premesse, con diversi interventi normativi sono state disciplinate le concessioni idroelettriche. Tali interventi hanno delineato un quadro articolato, che tiene conto delle competenze statali, delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
La legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1 comma 833) – sostituendo integralmente l'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige D.P.R. n. 670/1972 – ha attribuito alle province autonome di Trento e Bolzano la competenza a disciplinare, con propria legge provinciale, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, e, in particolare, le norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse gare, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. Ha anche disposto il trasferimento alle province autonome della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse.
La legge di bilancio 2018, successivamente modificata dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019, articolo 1, comma 77) ha anche prorogato di diritto - al 31 dicembre 2023 - le concessioni scadute ed in scadenza. Il termine del 31 dicembre 2023 è stato poi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dalla legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118/2022, articolo 7, comma 2).
La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto, ha adottato la L.P. 6 marzo 1998, n. 4 "Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse", come modificata dalla L.P. n. 16 del 7 dicembre 2022, inerente al Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico e dalla L.P. n. 3/2024.
La L.P. n. 16 del 7 dicembre 2022, attraverso l'introduzione dei commi 2-bis e seguenti nell'articolo 26-septies della L.P. n. 4/1998, ha previsto una proroga delle concessioni ben oltre i termini individuati dall'articolo 13 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (come detto, 31 dicembre 2024), fino al 1° aprile 2029. La proroga è subordinata all'approvazione, da parte della Provincia, di un piano industriale presentato dai concessionari incumbent, che preveda, inter alia, investimenti sulle strutture di produzione e misure di efficientamento.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), con segnalazione AS 1880, del 24 gennaio 2023, ha censurato questo intervento legislativo provinciale, ribadendo il principio per cui la competenza legislativa delle province autonome deve comunque essere esercitata "nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale", in particolare, nel rispetto dei principi concorrenziali. L'Autorità ha auspicato, quindi, che il legislatore della Provincia autonoma intervenga per eliminare le prospettate criticità concorrenziali derivanti dalla L.P. n. 16/2022.
La Corte costituzionale (sentenza n. 117 del 22 marzo 2022), invero, ha evidenziato che "al cospetto delle autonomie speciali, permangono comunque inalterate, almeno a livello di principio, le ragioni in favore di una regolazione uniforme degli aspetti più rilevanti della materia. Esse riguardano, certamente, il rispetto dei vincoli europei quanto all'affidamento (anche) a privati di beni e servizi pubblici, perché la tutela effettiva della concorrenza e della trasparenza rappresenta un interesse primario dell'Unione europea, come dimostrato dalla specifica legislazione comunitaria nella materia della produzione di energia elettrica".
Le norme provinciali citate sono state impugnate dinnanzi alla Corte costituzionale, con ricorso per questione di legittimità del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria l'8 febbraio 2023 (ricorso n. 3 dell'8 febbraio 2023). Il ricorso è tutt'ora pendente.
Con la successiva L.P. n. 3/2024 si è poi intervenuti sulla disciplina relativa agli obblighi del concessionario uscente, nelle more del subentro del nuovo concessionario. La normativa provinciale, contenuta nel comma 2 dell'articolo 26-septies della L.P. n. 4/1998, prevede, al riguardo, che l'esercizio della derivazione delle opere e degli impianti sia proseguito dal concessionario uscente, il quale ne conserva il possesso e la custodia fino al subentro del nuovo, per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento.
La legge del 2024 ha precisato che, fino alla riassegnazione della concessione, continuano ad applicarsi gli obblighi a carico dei concessionari previsti dallo Statuto, dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione, vigenti alla data di scadenza della concessione stessa, e che, per l'utilizzo delle opere (le quali, scaduta la concessione, passano in proprietà alla Provincia) è pagato alla Provincia stessa un corrispettivo determinato in base ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza. Resta fermo l'obbligo di mantenere i medesimi in stato di regolare funzionamento.
Quanto alla provincia autonoma di Bolzano, la legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, come da ultimo modificata dalla L.P. n. 2 del 16 luglio 2024, reca la Disciplina dell'assegnazione di concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. La legge è entrata in vigore dal 1° gennaio 2024. Si rinvia al comunicato stampa della Provincia autonoma del 25 luglio 2023, nonché al comunicato stampa del 5 giugno 2023
L'articolo 1 della legge provinciale dispone che, ai fini della stessa, sono considerate concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico quelle con potenza nominale media annua uguale o superiore a 3.000 kW.
A tale riguardo, con le modifiche recentemente apportate alla legge, è stato precisato che sui corpi idrici, il cui potenziale idroelettrico utilizzabile risulti superiore a 3.000 kW, la Provincia sfrutta il potenziale esistente in modo ottimale nell'ottica di una maggiore efficienza delle risorse e di un'efficiente produzione di energia da fonti rinnovabili e per questo privilegia sempre le concessioni per grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, tenendo conto dei requisiti ambientali e degli usi prioritari.
Friuli-Venezia Giulia. L'articolo 5, primo comma, n. 14 dello Statuto, adottato con legge cost. 31 gennaio 1963, n.1 e successive modifiche e integrazioni, esclude le grandi derivazioni dalla competenza concorrente della regione in materia di utilizzazione delle acque pubbliche.
Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, adottato ai sensi dell'art. 65 dello Statuto speciale, prevede:
- con l'art. 1, comma 1: il trasferimento alla regione di tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale;
- con l'art. 1, comma 2: il trasferimento alla regione di tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti;
- con l'art. 2, comma 1: il trasferimento di tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'art. 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed alle opere idrauliche, che già non le spettino;
- con l'art. 2, comma 2: la delega alla regione delle funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni.
L'art. 3, infine, precisa che sono trasferite alla regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'art. 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e che lo Stato emana, d'intesa con la regione, le direttive di cui all'art. 88, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, per quanto riguarda le concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio del Friuli-Venezia Giulia.
La posizione della regione Friuli-Venezia Giulia presenta, dunque, come rilevato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 1/2008), alcune peculiarità. Essa, infatti, è titolare del demanio idrico, e di tutte le funzioni amministrative inerenti alla gestione di detto demanio, ed è (solo) delegata ad esercitare le funzioni amministrative per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche.
Valle d'Aosta. Lo Statuto speciale, approvato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, dispone, all'articolo 2, che la regione ha potestà legislativa in materia di acque pubbliche destinate a scopo irriguo e potabile (domestico) e tali acque, ai sensi dell'articolo 5, sono trasferite al demanio della regione.
Ai sensi dell'articolo 3, la regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo 2, per adattarle alle condizioni regionali, relativamente alla disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico.
Con il decreto legislativo 21 dicembre 2016, n. 259, articolo 1, tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio regionale, con esclusione dei beni dell'alveo e delle pertinenze della Dora Baltea dalla confluenza della Dora di Ferret con la Dora di Vény fino al confine con la regione Piemonte fanno parte del demanio idrico della regione. In attuazione, l'Agenzia del demanio (verbale 19 luglio 2017), ha assegnato all'Amministrazione regionale tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio della regione Valle d'Aosta, ad eccezione di quelli afferenti alla Dora Baltea. In ragione delle suddette disposizioni normative, l'autorizzazione all'utilizzo delle acque della Dora Baltea, ad eccezione degli impieghi ad uso irriguo e potabile, si configura più propriamente quale subconcessione del bene demaniale.
In Val d'Aosta, la concessione viene rilasciata previa presentazione all'Amministrazione regionale di apposita domanda, che viene istruita sulla base delle disposizioni contenute nel R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nella legge regionale 8 novembre 1956 n. 4. La concessione ha generalmente durata trentennale e può essere rinnovata qualora alla sua scadenza persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di interesse pubblico.
Per l'utilizzo idroelettrico, la durata dei rinnovi delle concessioni è attualmente stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1757 in data 22 luglio 2011. Il titolare della concessione, per tutta la durata del rapporto concessorio, deve versare a beneficio della regione Autonoma della Valle d'Aosta l'importo annuale del canone demaniale, stabilito sulla base dell'apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione ed aggiornato con cadenza annuale. L'istanza di rinnovo e la documentazione ad essa connessa (elaborati progettuali e atti concessori in scadenza) vengono pubblicati sia sul sito web istituzionale della regione sia sugli albi pretori on-line dei Comuni interessati dalle opere facenti parte dell'impianto derivatorio, affinché possano essere formulate osservazioni e/o opposizioni in merito, ovvero presentate domande concorrenti per differenti utilizzi della risorsa.
Sardegna. L'articolo 3 dello Statuto, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e ss. modifiche e integrazioni, dispone che la regione ha potestà legislativa – in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica – relativamente all'esercizio dei diritti demaniali della regione sulle acque pubbliche. Ai sensi dell'articolo 6, la regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 3 e 4 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato. Si rinvia anche alla legge regionale n. 38/1956 di disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, in relazione alle funzioni amministrative regionale in materia.
Sicilia. Lo Statuto speciale, L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (di conversione in legge cost. del R.D.Lgs. n. 455/1946, cfr. articolo 14), dispone che l'assemblea, nell'ambito della regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, ha legislazione esclusiva sulle acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale. Il D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 (norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche) originariamente considerava come grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale le grandi derivazioni di acque pubbliche. Tale lettera è stata soppressa dal comma 1 dell'articolo 1, del decreto legislativo 2 agosto 2010, n. 153. Tale decreto ha quindi provveduto al trasferimento alla regione delle funzioni in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche.
All'articolo 32, lo Statuto speciale assegna alla regione i beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 153/2010, i canoni concessori relativi alle grandi derivazioni di acque pubbliche, spettano alla regione siciliana a decorrere dal 1° gennaio 2011.
La disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è contenuta nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999, che di seguito si descrive. Essa è stata considerevolmente modificata dal D.L. n. 135/2018 (L. n. 12/2019) e, da ultimo, dalla legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118/2022). L'articolo 12 fa salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione (comma 1-octies).
Regionalizzazione delle opere bagnate e asciutte
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, come sostituito dall'articolo 11-quater, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 135/2018, alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia, sono trasferite in proprietà alle regioni:
Modalità di assegnazione delle concessioni
Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12 del D.lgs. n. 79, le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa a:
L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016).
Ai sensi del comma 1-ter, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le regioni devono disciplinare, con legge, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni. Si evidenzia che il termine ultimo per l'adozione delle leggi regionali è stato prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 dall'articolo 125-bis, commi 1 e 2 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), in relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica COVID-19. Per le Regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 è stato prorogato di ulteriori 7 mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.
La legge regionale in questione deve stabilire:
La legge regionale deve inoltre contenere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e specifiche modalità procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa fra le Regioni interessate. Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.
La legge sulla concorrenza 2021 ha implementato i criteri sopra descritti, inserendo un nuovo comma 1-ter.1 nell'articolo 12 del D.lgs. n. 79/1999, il quale specifica che le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso:
Avvio delle procedure di assegnazione e potere sostitutivo dello Stato
Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere avviate - secondo quanto prevede il comma 1-quater dell'articolo 12 del D.lgs. n. 79/1999 - entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla legge sulla concorrenza 2021.
L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dei trasporti.
Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori resti acquisito al patrimonio statale.
Prorogabilità delle concessioni già scadute
Il comma 1-sexies dell'articolo 12, come modificato dalla legge sulla concorrenza, dispone che, per le concessioni già scadute e quelle che scadono prima del 31 dicembre 2024 (anziché, come prima previsto, prima del 31 luglio 2024), le regioni possono consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza 2021 (dunque, non oltre il 27 agosto 2025).
Le regioni devono stabilire l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.
Si richiamano in questa sede le leggi regionali attuative dell'articolo 12 del D.lgs. n. 79/1999
Obblighi dei concessionari
Quanto agli obblighi dei concessionari in costanza di concessione - ai sensi del comma 1-quinquies dell'articolo 12 - questi sono tenuti a corrispondere semestralmente alle regioni un canone, determinato dalle singole leggi regionali, sentita l'ARERA, articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto fra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 155/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui destinava almeno il 60 percento del canone così determinato alle Province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni.
Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50% destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.
Per il comma 1-septies, fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione.
Anche in questo caso, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 155/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui destinava almeno il 60 percento del canone aggiuntivo alle Province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni.
È rimessa ad un decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, la determinazione del valore minimo della componente fissa del canone e del valore minimo del canone aggiuntivo.
Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale (che avrebbe dovuto essere adottato entro il 12 agosto 2019) le regioni possono determinare l'importo dei canoni in misura non inferiore a € 30 per la componente fissa del canone e a € 20 per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.