L'uso della risorsa idrica a fini idroelettrici richiede il rilascio di un atto concessorio. L'articolo 6 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 distingue tra grandi e piccole derivazioni. Nel caso degli impianti idroelettrici, le grandi derivazioni sono quelle per produzione di forza motrice con potenza nominale annua > 3000 kW, mentre le piccole derivazioni sono quelle con potenza nominale annua < o = a 3000 kW.
Con riferimento alle grandi derivazioni per uso idroelettrico, lo Stato ha fissato criteri e indirizzi per la disciplina generale nell'uso delle acque destinate a questo scopo, nel D.lgs. n.79 del 16 marzo 1999, articolo 12, più volte modificato, da ultimo con la legge sulla concorrenza 2021.
Quanto alle procedure autorizzative per la costruzione degli impianti idroelettrici, nell'ambito delle quali è comunque richiesto il titolo concessorio allo sfruttamento delle acque, si rinvia al Dossier di documentazione e ricerche predisposto dal Servizio Studi su "La normativa statale per la produzione di energia da fonti rinnovabili".
La disciplina delle derivazioni per usi idroelettrici interviene su ambiti materiali che coinvolgono competenze legislative esclusive dello Stato e concorrenti tra Stato e Regioni. Da un lato, la concessione ha ad oggetto l'utilizzo di un bene demaniale quale l'acqua (ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e dell'articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006), la cui titolarità spetta allo Stato. A quest'ultimo compete, in via esclusiva, la potestà legislativa in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), nella quale il citato articolo 144 inquadra esplicitamente la disciplina degli usi delle acque. Dall'altro lato, la materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" rientra nella potestà legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
Nel quadro dell'ordinamento dell'Unione europea, la gestione di centrali idroelettriche costituisce un servizio fornito dietro retribuzione ai sensi della direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva Bolkestein) e degli articoli 49 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in materia, rispettivamente, di libertà di stabilimento e di definizione dei servizi. Tale attività è classificata nel regolamento (CE) n. 213/2008, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), con il codice 65410000 ("gestione di una centrale elettrica").
L'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE dispone che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, gli Stati membri applichino una procedura di selezione tra i candidati potenziali, garantendo imparzialità, trasparenza e un'adeguata pubblicità. L'autorizzazione deve essere rilasciata per una durata limitata e non può prevedere il rinnovo automatico né accordare vantaggi al prestatore uscente. Tale disposizione è stata recepita nell'ordinamento interno dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010.
In merito alla disciplina nazionale sull'affidamento delle concessioni idroelettriche (recata principalmente dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999), la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2011/2026, sollevando rilievi di incompatibilità con il citato articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e con il principio della libertà di stabilimento. A seguito di diverse modifiche normative intercorse negli anni, la procedura di infrazione è stata chiusa il 23 settembre 2021 (qui il comunicato stampa del Dip. Politiche europee della Presidenza del consiglio dei Ministri).
Come evidenziato dal Ministro della transizione ecologica nel corso dello svolgimento di un'interrogazione presso la Camera dei deputati il 6 aprile 2022, l'archiviazione è scaturita dalla valutazione secondo cui le peculiarità del settore in Italia non giustificavano il prosieguo della procedura. Nella medesima sede, il Governo ha rilevato la complessità del dibattito, in sede nazionale ed europea, inerente alla definizione di una disciplina armonizzata per l'assegnazione delle concessioni, trattandosi di una fonte energetica rinnovabile avente valenza strategica. È stata inoltre richiamata, per ragioni di reciprocità con altri Paesi, l'opportunità di tutelare il settore tramite l'esercizio dei poteri speciali (golden power).
Si ricorda, inoltre, che in sede di predisposizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, il Governo italiano ha concordato con le istituzioni europee l'inserimento della revisione del quadro normativo sulle concessioni idroelettriche tra le riforme da includere nella legge annuale per il mercato e la concorrenza (cfr. Allegato al CID, come da modifiche approvate con decisione del Consiglio UE del 30 marzo 2026). Tale revisione è stata successivamente operata dall'articolo 7 della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).
Da ultimo, l'ambito di applicazione dei poteri speciali è stato adeguato dal decreto-legge n. 21 del 2022. Il provvedimento ha ricompreso le concessioni di grande derivazione idroelettrica (aventi potenza nominale annua superiore a 3.000 kW) tra i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. La medesima fonte ha previsto, a regime e a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'obbligo di notifica per gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni di controllo nei settori strategici energetici, idonei a determinare l'insediamento stabile dell'acquirente, anche qualora posti in essere da soggetti appartenenti all'Unione europea.
Grandi derivazioni e piccole derivazioni
Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ("Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) individua nella "concessione di derivazione" la modalità per lo sfruttamento ad uso idroelettrico delle acque pubbliche demaniali. Ai sensi dell'articolo 6 del citato regio decreto, sono definite grandi derivazioni idroelettriche quelle aventi una potenza nominale media annua di concessione superiore a 3.000 kW (3 MW).
L'articolo 21 del medesimo Testo unico stabilisce la temporaneità di tutte le concessioni, fissandone la durata massima a trenta anni (quaranta per uso irriguo e piscicoltura), con l'eccezione delle grandi derivazioni idroelettriche, per le quali trova applicazione la disciplina recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Si rileva che il recente decreto-legge n. 21 del 2026 ha modificato l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2024 (relativo alle attività propedeutiche per l'individuazione delle "zone di accelerazione" per gli impianti a fonti rinnovabili). La norma prevede che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) si avvalga del sistema informatico GAUDÌ (Gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione) per la mappatura del territorio. Il D.L. n. 21/2026 impone all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) di integrare nel sistema GAUDÌ non solo i dati relativi alle concessioni di derivazione idroelettrica e geotermoelettrica in esercizio (inclusa la loro durata), ma anche le informazioni specifiche relative alla data di scadenza delle concessioni medesime.
La materia è caratterizzata da un riparto di competenze stratificato, che differenzia le prerogative delle Province autonome, delle Regioni a statuto speciale e delle Regioni a statuto ordinario.
Province autonome di Trento e Bolzano
L'articolo 1, comma 833, della legge n. 205 del 2017 ha sostituito l'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. n. 670 del 1972), attribuendo alle Province autonome la competenza a disciplinare, con propria legge, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni. È stato contestualmente disposto il trasferimento in proprietà alle Province delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni o in caso di decadenza. Il termine per le concessioni in scadenza o scadute, originariamente prorogato al 2023, è stato differito al 31 dicembre 2024 dalla citata legge n. 118 del 2022 (articolo 7, comma 2). La Corte costituzionale (sentenza n. 117/2022) ha chiarito che, pur in presenza di autonomia speciale, permangono i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea a tutela della concorrenza.
La L.P. n. 16 del 7 dicembre 2022, attraverso l'introduzione dei commi 2-bis e seguenti nell'articolo 26-septies della L.P. n. 4/1998, ha previsto una proroga delle concessioni ben oltre i termini individuati dall'articolo 13 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (come detto, 31 dicembre 2024), fino al 1° aprile 2029. La proroga è subordinata all'approvazione, da parte della Provincia, di un piano industriale presentato dai concessionari incumbent, che preveda, inter alia, investimenti sulle strutture di produzione e misure di efficientamento.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), con segnalazione AS 1880, del 24 gennaio 2023, ha censurato tale intervento legislativo provinciale, ribadendo il principio per cui la competenza legislativa delle province autonome deve comunque essere esercitata "nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale", in particolare, nel rispetto dei principi concorrenziali. L'Autorità ha auspicato, quindi, che il legislatore della Provincia autonoma intervenga per eliminare le prospettate criticità concorrenziali derivanti dalla L.P. n. 16/2022. Le medesime norme sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato l'8 febbraio 2023 (reg. ric. n. 3/2023).
Con ordinanza n. 18 del 19 febbraio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, a seguito della sopravvenuta abrogazione delle disposizioni impugnate (ai sensi dell'art. 42, comma 1, L.P. n. 5/2025). Il legislatore provinciale è intervenuto a rimuovere le disposizioni della L.P. n. 16/2022 prima della pronuncia di merito, anche in considerazione del fatto che il termine del 31 dicembre 2024, fissato dalla legge per la realizzazione della prima fase degli investimenti, era scaduto senza che le norme avessero trovato applicazione.
La L.P. n. 3/2024 ha inoltre modificato la disciplina relativa agli obblighi del concessionario uscente nelle more del subentro del nuovo concessionario. La normativa provinciale, contenuta nel comma 2 dell'articolo 26-septies della L.P. n. 4/1998, prevede che l'esercizio della derivazione delle opere e degli impianti sia proseguito dal concessionario uscente, il quale ne conserva il possesso e la custodia fino al subentro del nuovo, per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento.
La legge provinciale n. 3/2024 ha precisato che, fino alla riassegnazione della concessione, continuano ad applicarsi gli obblighi a carico dei concessionari previsti dallo Statuto, dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione, vigenti alla data di scadenza della concessione stessa. Per l'utilizzo delle opere (le quali, scaduta la concessione, passano in proprietà alla Provincia) è pagato alla Provincia stessa un corrispettivo determinato in base ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza. Resta fermo l'obbligo di mantenere i medesimi in stato di regolare funzionamento.
In attuazione del rinvio statutario alla "data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche", la Giunta provinciale di Trento, con deliberazione n. 1658 del 18 ottobre 2024, ha individuato il termine ultimo della proroga di diritto per le concessioni in scadenza: il 27 agosto 2025 per la concessione di Taio - Santa Giustina, il 31 dicembre 2025 per la concessione "Maso Corona - Valbona", il 31 dicembre 2027 per la concessione "Mezzocorona", il 31 dicembre 2032 per la concessione "San Colombano" ed il 31 marzo 2029 per le restanti 16 concessioni.
Le modifiche apportate alla medesima legge dalle citate leggi provinciali nn. 1 e 2 del 2024 hanno precisato che, sui corpi idrici, il cui potenziale idroelettrico utilizzabile risulti superiore a 3.000 kW, la Provincia sfrutta il potenziale esistente in modo ottimale nell'ottica di una maggiore efficienza delle risorse e di un'efficiente produzione di energia da fonti rinnovabili e per questo privilegia sempre le concessioni per grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, tenendo conto dei requisiti ambientali e degli usi prioritari.
Disegno di legge costituzionale recante modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
È attualmente all'esame del Parlamento, in sede di procedimento aggravato ex art. 138 della Costituzione, il disegno di legge costituzionale recante "Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol" (A.C. 2473), presentato dal Governo alla Camera il 19 giugno 2025. La Camera dei deputati ha approvato il testo in prima deliberazione il 7 ottobre 2025; l'Assemblea del Senato ha approvato il medesimo testo nella seduta del 21 gennaio 2026, completando — senza modificazioni — la prima delle due deliberazioni previste dall'articolo 138 della Costituzione. La I Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato l'esame nella seduta del 25 febbraio 2026 e lo ha concluso nella seduta del 4 marzo 2026.
La riforma non interviene direttamente sull'articolo 13 dello Statuto - modificabile peraltro, ai sensi dell'articolo 104, con legge ordinaria su concorde richiesta del Governo e delle Province - ma incide indirettamente sulle competenze provinciali in materia idroelettrica sotto tre profili:
Regioni a Statuto speciale
Friuli-Venezia Giulia. L'articolo 5, primo comma, n. 14 dello Statuto, adottato con legge cost. 31 gennaio 1963, n.1 e successive modifiche e integrazioni, esclude le grandi derivazioni dalla competenza concorrente della regione in materia di utilizzazione delle acque pubbliche.
Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, adottato ai sensi dell'art. 65 dello Statuto speciale, prevede:
- con l'art. 1, comma 1: il trasferimento alla regione di tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale;
- con l'art. 1, comma 2: il trasferimento alla regione di tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti;
- con l'art. 2, comma 1: il trasferimento di tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'art. 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed alle opere idrauliche, che già non le spettino;
- con l'art. 2, comma 2: la delega alla regione delle funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni.
L'art. 3, infine, precisa che sono trasferite alla regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'art. 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e che lo Stato emana, d'intesa con la regione, le direttive di cui all'art. 88, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, per quanto riguarda le concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio del Friuli-Venezia Giulia.
La posizione della regione Friuli-Venezia Giulia presenta, dunque, come rilevato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 1/2008), alcune peculiarità. Essa, infatti, è titolare del demanio idrico, e di tutte le funzioni amministrative inerenti alla gestione di detto demanio, ed è (solo) delegata ad esercitare le funzioni amministrative per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche.
Valle d'Aosta. Lo Statuto speciale, approvato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, dispone, all'articolo 2, che la regione ha potestà legislativa in materia di acque pubbliche destinate a scopo irriguo e potabile (domestico) e tali acque, ai sensi dell'articolo 5, sono trasferite al demanio della regione.
Ai sensi dell'articolo 3, la regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo 2, per adattarle alle condizioni regionali, relativamente alla disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico.
Con il decreto legislativo 21 dicembre 2016, n. 259, articolo 1, tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio regionale, con esclusione dei beni dell'alveo e delle pertinenze della Dora Baltea dalla confluenza della Dora di Ferret con la Dora di Vény fino al confine con la regione Piemonte fanno parte del demanio idrico della regione. In attuazione, l'Agenzia del demanio (verbale 19 luglio 2017), ha assegnato all'Amministrazione regionale tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio della regione Valle d'Aosta, ad eccezione di quelli afferenti alla Dora Baltea. In ragione delle suddette disposizioni normative, l'autorizzazione all'utilizzo delle acque della Dora Baltea, ad eccezione degli impieghi ad uso irriguo e potabile, si configura più propriamente quale subconcessione del bene demaniale.
In Val d'Aosta, la concessione viene rilasciata previa presentazione all'Amministrazione regionale di apposita domanda, che viene istruita sulla base delle disposizioni contenute nel R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nella legge regionale 8 novembre 1956 n. 4. La concessione ha generalmente durata trentennale e può essere rinnovata qualora alla sua scadenza persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di interesse pubblico.
Per l'utilizzo idroelettrico, la durata dei rinnovi delle concessioni è attualmente stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1757 in data 22 luglio 2011. Il titolare della concessione, per tutta la durata del rapporto concessorio, deve versare a beneficio della regione Autonoma della Valle d'Aosta l'importo annuale del canone demaniale, stabilito sulla base dell'apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione ed aggiornato con cadenza annuale. L'istanza di rinnovo e la documentazione ad essa connessa (elaborati progettuali e atti concessori in scadenza) vengono pubblicati sia sul sito web istituzionale della regione sia sugli albi pretori on-line dei Comuni interessati dalle opere facenti parte dell'impianto derivatorio, affinché possano essere formulate osservazioni e/o opposizioni in merito, ovvero presentate domande concorrenti per differenti utilizzi della risorsa.
Sardegna. L'articolo 3 dello Statuto, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e ss. modifiche e integrazioni, dispone che la regione ha potestà legislativa – in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica – relativamente all'esercizio dei diritti demaniali della regione sulle acque pubbliche. Ai sensi dell'articolo 6, la regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 3 e 4 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato. Si rinvia anche alla legge regionale n. 38/1956 di disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, in relazione alle funzioni amministrative regionale in materia.
Sicilia. Lo Statuto speciale, L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (di conversione in legge cost. del R.D.Lgs. n. 455/1946, cfr. articolo 14), dispone che l'assemblea, nell'ambito della regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, ha legislazione esclusiva sulle acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale. Il D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 (norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche) originariamente considerava come grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale le grandi derivazioni di acque pubbliche. Tale lettera è stata soppressa dal comma 1 dell'articolo 1, del decreto legislativo 2 agosto 2010, n. 153. Tale decreto ha quindi provveduto al trasferimento alla regione delle funzioni in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche.
All'articolo 32, lo Statuto speciale assegna alla regione i beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 153/2010, i canoni concessori relativi alle grandi derivazioni di acque pubbliche, spettano alla regione siciliana a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Regioni a statuto ordinario
La disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è contenuta nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999, che di seguito si descrive. Essa è stata considerevolmente modificata dal D.L. n. 135/2018 (L. n. 12/2019) e, da ultimo, dalla legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118/2022). L'articolo 12 fa salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione (comma 1-octies).
Regionalizzazione delle opere bagnate e asciutte
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, come sostituito dall'articolo 11-quater, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 135/2018, alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia, sono trasferite in proprietà alle regioni:
Modalità di assegnazione delle concessioni
Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12 del D.lgs. n. 79, le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa a:
L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016).
Ai sensi del comma 1-ter, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le regioni devono disciplinare, con legge, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni. Si evidenzia che il termine ultimo per l'adozione delle leggi regionali è stato prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 dall'articolo 125-bis, commi 1 e 2 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), in relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica COVID-19. Per le Regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 è stato prorogato di ulteriori 7 mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.
La legge regionale in questione deve stabilire:
La legge regionale deve inoltre contenere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e specifiche modalità procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa fra le Regioni interessate. Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.
La legge sulla concorrenza 2021 ha implementato i criteri sopra descritti, inserendo un nuovo comma 1-ter.1 nell'articolo 12 del D.lgs. n. 79/1999, il quale specifica che le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso:
Avvio delle procedure di assegnazione e potere sostitutivo dello Stato
Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere avviate - secondo quanto prevede il comma 1-quater dell'articolo 12 del D.lgs. n. 79/1999 - entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla legge sulla concorrenza 2021.
L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dei trasporti.
Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori resti acquisito al patrimonio statale.
Prorogabilità delle concessioni già scadute
Il comma 1-sexies dell'articolo 12, come modificato dalla legge sulla concorrenza, dispone che, per le concessioni già scadute e quelle che scadono prima del 31 dicembre 2024 (anziché, come prima previsto, prima del 31 luglio 2024), le regioni possono consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza 2021 (dunque, non oltre il 27 agosto 2025).
Le regioni devono stabilire l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.
Si richiamano in questa sede le leggi regionali attuative dell'articolo 12 del D.lgs. n. 79/1999
Nel contesto normativo delineato da tale legge, la Corte costituzionale è intervenuta — con ordinanza n. 161 del 2024 sull'art. 3 della L.R. Emilia-Romagna 28 dicembre 2023, n. 17, che dispone, su istanza del concessionario, la proroga legale delle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche (potenza nominale ≤ 3.000 kW) fino all'integrale fruizione degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della durata massima trentennale prevista dall'art. 21 del R.D. n. 1775/1933. Investita da un ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte ha sospeso il giudizio e ha formulato, ai sensi dell'art. 267 TFUE, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-653/24, Regione Emilia-Romagna), con i tre seguenti quesiti:
La causa è tuttora pendente dinanzi alla Corte di giustizia, che non si è ancora pronunciata. In data 11 dicembre 2025 l'Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona ha depositato le proprie conclusioni, nelle quali ha proposto di rispondere in senso negativo al primo quesito: l'attività di produzione di energia elettrica mediante impianti di piccola derivazione idroelettrica costituisce, secondo l'Avvocato generale, produzione di un bene e non prestazione di un servizio, con conseguente inapplicabilità dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE — orientamento che, ove accolto dalla Corte, assorbirebbe i due quesiti subordinati. L'Avvocato generale ha altresì osservato, in via autonoma, che la disciplina regionale della proroga potrebbe risultare in astratto in contrasto con l'art. 49 TFUE (libertà di stabilimento), salvo che trovi giustificazione in ragioni imperative di interesse generale, la cui valutazione è rimessa al giudice rimettente. Il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale resta sospeso in attesa della pronuncia della Corte di giustizia.
Obblighi dei concessionari
Quanto agli obblighi dei concessionari in costanza di concessione - ai sensi del comma 1-quinquies dell'articolo 12 - questi sono tenuti a corrispondere semestralmente alle regioni un canone, determinato dalle singole leggi regionali, sentita l'ARERA, articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto fra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 155/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui destinava almeno il 60 percento del canone così determinato alle Province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni.
Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50% destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.
Per il comma 1-septies, fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione.
Anche in questo caso, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 155/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui destinava almeno il 60 percento del canone aggiuntivo alle Province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni.
È rimessa ad un decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, la determinazione del valore minimo della componente fissa del canone e del valore minimo del canone aggiuntivo.
Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale (che avrebbe dovuto essere adottato entro il 12 agosto 2019) le regioni possono determinare l'importo dei canoni in misura non inferiore a € 30 per la componente fissa del canone e a € 20 per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.