tema 1 agosto 2024
Studi - Attività produttive Le concessioni idroelettriche

L'uso della risorsa idrica a fini idroelettrici richiede il rilascio di un atto concessorio. L'articolo 6 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 distingue tra grandi e piccole derivazioni. Nel caso degli impianti idroelettrici, le grandi derivazioni sono quelle per produzione di forza motrice con potenza nominale annua > 3000 kW, mentre le piccole derivazioni sono quelle con potenza nominale annua < o = a 3000 kW.

Con riferimento alle grandi derivazioni per uso idroelettrico, lo Stato ha fissato criteri e indirizzi per la disciplina generale nell'uso delle acque destinate a questo scopo, nel D.lgs. n.79 del 16 marzo 1999, articolo 12, più volte modificato, da ultimo con la legge sulla concorrenza 2021.

Quanto alle procedure autorizzative per la costruzione degli impianti idroelettrici, nell'ambito delle quali è comunque richiesto il titolo concessorio allo sfruttamento delle acque, si rinvia al Dossier di documentazione e ricerche predisposto dal Servizio Studi su "La normativa statale per la realizzazione di impianti da fonti elettriche rinnovabili", n. 47 del 30 luglio 2024.

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La materia complessiva delle derivazioni per usi idroelettrici tocca trasversalmente competenze statali e competenze concorrenti statali e regionali. Si tratta di concessione di utilizzo di un bene demaniale quale l'acqua (cfr. art. 822 cod. civ.; art. 144 decreto legislativo n. 152/2006), la cui titolarità è dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, allo Stato compete, in via esclusiva, la potestà legislativa per la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema" e l'art. 144 del decreto legislativo 152/2006 esplicitamente inquadra in questo contesto la disciplina degli usi delle acque.

Appartiene invece alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma Cost., la materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

Per il diritto dell'UE, la gestione di centrali idroelettriche per la generazione di energia idroelettrica costituisce un servizio fornito dietro retribuzione ai sensi della direttiva sui servizi 2006/123/UE (cd. direttiva Bolkestein) e del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), articolo 49, sulla libertà di stabilimento e articolo 57, sulla definizione di servizi.

Il servizio di gestione di centrali idroelettriche per la generazione di energia idroelettrica figura nel regolamento (CE) n. 213/2008 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), con il codice 65410000 (gestione di una centrale elettrica).

L'articolo 12 della direttiva servizi stabilisce, in particolare, che «Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, con garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, un'adeguata pubblicità circa l'avvio, svolgimento e completamento della procedura. L'autorizzazione deve essere rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami».

L'articolo 12 della direttiva servizi è stato recepito dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59/2010, che ricalca la normativa europea.

Sulla disciplina italiana relativa all'affidamento delle concessioni idroelettriche, contenuta, principalmente, nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 (cosiddetto "decreto Bersani"), la Commissione UE, per diversi anni, ha espresso i suoi rilievi, osservando problemi di incompatibilità con l'articolo 12 della direttiva servizi e con il diritto alla libertà di stabilimento garantito dall'articolo 49 e 57 del TFUE.

La normativa nazionale è stata pertanto, più volte, modificata. La procedura di infrazione UE 2011/2026 - aperta nei confronti dell'Italia circa dieci anni prima - è stata chiusa il 23 settembre 2021 (qui il comunicato stampa del Dip. Politiche europee della Presidenza del consiglio dei Ministri).

Il Ministro della transizione energetica pro tempore Cingolani, in risposta a una interrogazione parlamentare presentata presso l'Assemblea della Camera dei deputati il 6 aprile 2022, ha evidenziato come l'archiviazione sia scaturita dalla considerazione per cui le "caratteristiche peculiari del settore in Italia non giustificavano il proseguimento di detta procedura". Il Ministro ha anche osservato che l'opportunità di giungere alla definizione di una disciplina armonizzata a livello europeo riguardo all'assegnazione delle concessioni è oggetto di un dibattito molto complesso, non solo nel nostro Paese ma anche in Europa ed è particolarmente avvertito, dal momento che questa fonte di energia, oltre a essere rinnovabile, è anche un asset strategico almeno dei Paesi più grandi, con grandi sorgenti d'acqua. Il Ministro ha ricordato come in passato Paesi stranieri si siano tutelati con lo strumento del golden power, osservando, per reciprocità, l'utilizzabilità dello strumento in questione. Il D.L. n. 21/2022, come sotto si dirà, è intervenuto su tale aspetto.

Prima del settembre 2021, in sede di elaborazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, poi approvato il 13 luglio 2021, il Governo italiano ha indicato le misure da inserire nella legge annuale sulla concorrenza da adottare per ciascun anno del periodo 2021-2024, concordando con le Istituzioni UE, tra le riforme da includere, la revisione del quadro normativo sulle concessioni idroelettriche (cfr. Operational Arrangement, pag. 213-214).

La revisione del quadro normativo nazionale è stata operata dal legislatore con la legge sulla concorrenza 2021, legge n. 118/2022 (articolo 7).

Con il decreto-legge n. 21/2022, quasi contestualmente all'adozione della citata legge sulla concorrenza, la disciplina delle concessioni idroelettriche viene connessa a quella della "golden power". All'interno dei beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, sono state fatte rientrare anche le concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica (quelle per produzione di forza motrice con potenza nominale annua > 3000 kW).

  Con tale decreto, si è messo a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'obbligo di notifica anche degli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni di controllo anche da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea nei settori strategici energetici, tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente.

ultimo aggiornamento: 1 agosto 2024
Grandi derivazioni e piccole derivazioni

Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ("Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) individua nella "concessione di derivazione" la modalità per lo sfruttamento ad uso idroelettrico delle acque pubbliche demaniali. Il regio decreto dispone:

  • all'articolo 21, che tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, con talune eccezioni, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • all'articolo 6, che sono grandi derivazioni idroelettriche quelle che eccedono i 3000 kW (3 MW) di potenza nominale media annua di concessione.

Poste queste premesse, con diversi interventi normativi sono state disciplinate le concessioni idroelettriche. Tali interventi hanno delineato un quadro articolato, che tiene conto delle competenze statali, delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

 

Province autonome di Trento e Bolzano

La legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017, art. 1 comma 833) – sostituendo integralmente l'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige D.P.R. n. 670/1972 – ha attribuito alle province autonome di Trento e Bolzano la competenza a disciplinare, con propria legge provinciale, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, e, in particolare, le norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse gare, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. Ha anche disposto il trasferimento alle province autonome della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse.

 

La legge di bilancio 2018, successivamente modificata dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019, articolo 1, comma 77) ha anche prorogato di diritto - al 31 dicembre 2023 - le concessioni scadute ed in scadenza. Il termine del 31 dicembre 2023 è stato poi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dalla legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118/2022, articolo 7, comma 2).

 

La Provincia autonoma di Trento, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto, ha adottato la L.P. 6 marzo 1998, n. 4 "Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse", come modificata dalla L.P. n. 16 del 7 dicembre 2022, inerente al Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico e dalla L.P. n. 3/2024.

La L.P. n. 16 del 7 dicembre 2022, attraverso l'introduzione dei commi 2-bis e seguenti nell'articolo 26-septies della L.P. n. 4/1998, ha previsto una proroga delle concessioni ben oltre i termini individuati dall'articolo 13 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (come detto, 31 dicembre 2024), fino al 1° aprile 2029. La proroga è subordinata all'approvazione, da parte della Provincia, di un piano industriale presentato dai concessionari incumbent, che preveda, inter alia, investimenti sulle strutture di produzione e misure di efficientamento.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), con segnalazione AS 1880, del 24 gennaio 2023, ha censurato questo intervento legislativo provinciale, ribadendo il principio per cui la competenza legislativa delle province autonome deve comunque essere esercitata "nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale", in particolare, nel rispetto dei principi concorrenziali. L'Autorità ha auspicato, quindi, che il legislatore della Provincia autonoma intervenga per eliminare le prospettate criticità concorrenziali derivanti dalla L.P. n. 16/2022.

La Corte costituzionale (sentenza n. 117 del 22 marzo 2022), invero, ha evidenziato che "al cospetto delle autonomie speciali, permangono comunque inalterate, almeno a livello di principio, le ragioni in favore di una regolazione uniforme degli aspetti più rilevanti della materia. Esse riguardano, certamente, il rispetto dei vincoli europei quanto all'affidamento (anche) a privati di beni e servizi pubblici, perché la tutela effettiva della concorrenza e della trasparenza rappresenta un interesse primario dell'Unione europea, come dimostrato dalla specifica legislazione comunitaria nella materia della produzione di energia elettrica".

Le norme provinciali citate sono state impugnate dinnanzi alla Corte costituzionale, con ricorso per questione di legittimità del Presidente del Consiglio dei ministri, depositato in cancelleria l'8 febbraio 2023 (ricorso n. 3 dell'8 febbraio 2023). Il ricorso è tutt'ora pendente.

Con la successiva L.P. n. 3/2024 si è poi intervenuti sulla disciplina relativa agli obblighi del concessionario uscente, nelle more del subentro del nuovo concessionario. La normativa provinciale, contenuta nel comma 2 dell'articolo 26-septies della L.P. n. 4/1998, prevede, al riguardo, che l'esercizio della derivazione delle opere e degli impianti sia proseguito dal concessionario uscente, il quale ne conserva il possesso e la custodia fino al subentro del nuovo, per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento.

La legge del 2024 ha precisato che, fino alla riassegnazione della concessione, continuano ad applicarsi gli obblighi a carico dei concessionari previsti dallo Statuto, dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione, vigenti alla data di scadenza della concessione stessa, e che, per l'utilizzo delle opere (le quali, scaduta la concessione, passano in proprietà alla Provincia) è pagato alla Provincia stessa un corrispettivo determinato in base ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza. Resta fermo l'obbligo di mantenere i medesimi in stato di regolare funzionamento.

Quanto alla provincia autonoma di Bolzano, la legge provinciale 16 agosto 2023, n. 20, come da ultimo modificata dalla L.P. n. 2 del 16 luglio 2024, reca la Disciplina dell'assegnazione di concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. La legge è entrata in vigore dal 1° gennaio 2024. Si rinvia al comunicato stampa della Provincia autonoma del 25 luglio 2023, nonché al comunicato stampa del 5 giugno 2023

 L'articolo 1 della legge provinciale dispone che, ai fini della stessa, sono considerate concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico quelle con potenza nominale media annua uguale o superiore a 3.000 kW.

A tale riguardo, con le modifiche recentemente apportate alla legge, è stato precisato che sui corpi idrici, il cui potenziale idroelettrico utilizzabile risulti superiore a 3.000 kW, la Provincia sfrutta il potenziale esistente in modo ottimale nell'ottica di una maggiore efficienza delle risorse e di un'efficiente produzione di energia da fonti rinnovabili e per questo privilegia sempre le concessioni per grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, tenendo conto dei requisiti ambientali e degli usi prioritari.

Regioni a Statuto speciale

Friuli-Venezia Giulia. L'articolo 5, primo comma, n. 14 dello Statuto, adottato con legge cost. 31 gennaio 1963, n.1 e successive modifiche e integrazioni, esclude le grandi derivazioni dalla competenza concorrente della regione in materia di utilizzazione delle acque pubbliche.

Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, adottato ai sensi dell'art. 65 dello Statuto speciale, prevede:

- con l'art. 1, comma 1: il trasferimento alla regione di tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale;

- con l'art. 1, comma 2: il trasferimento alla regione di tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti;

- con l'art. 2, comma 1: il trasferimento di tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'art. 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed alle opere idrauliche, che già non le spettino;

- con l'art. 2, comma 2: la delega alla regione delle funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni.

L'art. 3, infine, precisa che sono trasferite alla regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'art. 88 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e che lo Stato emana, d'intesa con la regione, le direttive di cui all'art. 88, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, per quanto riguarda le concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio del Friuli-Venezia Giulia.

La posizione della regione Friuli-Venezia Giulia presenta, dunque, come rilevato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 1/2008), alcune peculiarità. Essa, infatti, è titolare del demanio idrico, e di tutte le funzioni amministrative inerenti alla gestione di detto demanio, ed è (solo) delegata ad esercitare le funzioni amministrative per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche.

Valle d'Aosta. Lo Statuto speciale, approvato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948, dispone, all'articolo 2, che la regione ha potestà legislativa in materia di acque pubbliche destinate a scopo irriguo e potabile (domestico) e tali acque, ai sensi dell'articolo 5, sono trasferite al demanio della regione.

Ai sensi dell'articolo 3, la regione ha la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo 2, per adattarle alle condizioni regionali, relativamente alla disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico.

Con il decreto legislativo 21 dicembre 2016, n. 259, articolo 1, tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio regionale, con esclusione dei beni dell'alveo e delle pertinenze della Dora Baltea dalla confluenza della Dora di Ferret con la Dora di Vény fino al confine con la regione Piemonte fanno parte del demanio idrico della regione. In attuazione, l'Agenzia del demanio (verbale 19 luglio 2017), ha assegnato all'Amministrazione regionale tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio della regione Valle d'Aosta, ad eccezione di quelli afferenti alla Dora Baltea. In ragione delle suddette disposizioni normative, l'autorizzazione all'utilizzo delle acque della Dora Baltea, ad eccezione degli impieghi ad uso irriguo e potabile, si configura più propriamente quale subconcessione del bene demaniale.

In Val d'Aosta, la concessione viene rilasciata previa presentazione all'Amministrazione regionale di apposita domanda, che viene istruita sulla base delle disposizioni contenute nel R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e nella legge regionale 8 novembre 1956 n. 4. La concessione ha generalmente durata trentennale e può essere rinnovata qualora alla sua scadenza persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di interesse pubblico.

Per l'utilizzo idroelettrico, la durata dei rinnovi delle concessioni è attualmente stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1757 in data 22 luglio 2011. Il titolare della concessione, per tutta la durata del rapporto concessorio, deve versare a beneficio della regione Autonoma della Valle d'Aosta l'importo annuale del canone demaniale, stabilito sulla base dell'apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione ed aggiornato con cadenza annuale. L'istanza di rinnovo e la documentazione ad essa connessa (elaborati progettuali e atti concessori in scadenza) vengono pubblicati sia sul sito web istituzionale della regione sia sugli albi pretori on-line dei Comuni interessati dalle opere facenti parte dell'impianto derivatorio, affinché possano essere formulate osservazioni e/o opposizioni in merito, ovvero presentate domande concorrenti per differenti utilizzi della risorsa.

Sardegna. L'articolo 3 dello Statuto, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e ss. modifiche e integrazioni, dispone che la regione ha potestà legislativa – in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica – relativamente all'esercizio dei diritti demaniali della regione sulle acque pubbliche. Ai sensi dell'articolo 6, la regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 3 e 4 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato. Si rinvia anche alla legge regionale n. 38/1956 di disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici, in relazione alle funzioni amministrative regionale in materia.

Sicilia. Lo Statuto speciale, L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (di conversione in legge cost. del R.D.Lgs. n. 455/1946, cfr. articolo 14), dispone che l'assemblea, nell'ambito della regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, ha legislazione esclusiva sulle acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale. Il D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 (norme di attuazione dello Statuto in materia di opere pubbliche) originariamente considerava come grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale le grandi derivazioni di acque pubbliche. Tale lettera è stata soppressa dal comma 1 dell'articolo 1, del decreto legislativo 2 agosto 2010, n. 153. Tale decreto ha quindi provveduto al trasferimento alla regione delle funzioni in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche.

All'articolo 32, lo Statuto speciale assegna alla regione i beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 153/2010, i canoni concessori relativi alle grandi derivazioni di acque pubbliche, spettano alla regione siciliana a decorrere dal 1° gennaio 2011.

 
Regioni a statuto ordinario

La disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è contenuta nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999, che di seguito si descrive. Essa è stata considerevolmente modificata dal D.L. n. 135/2018 (L. n. 12/2019) e, da ultimo, dalla legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118/2022). L'articolo 12 fa salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni a statuto speciale ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione (comma 1-octies).

Regionalizzazione delle opere bagnate e asciutte

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, come sostituito dall'articolo 11-quater, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 135/2018, alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia, sono trasferite in proprietà alle regioni:

  • le cd. "opere bagnate" in stato di regolare funzionamento: si tratta di tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico (di cui all'articolo 25, primo comma, del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici – R.D. 1775/1933). Il trasferimento è a titolo gratuito (senza compenso). In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui predetti beni, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione si applica, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo al concessionario uscente pari al valore non ammortizzato e fatti salvi gli oneri di straordinaria manutenzione sostenuti dallo Stato, nei casi previsti dall'articolo 26 del regio decreto 1775/1933;
  • le cd. "opere asciutte", dunque i beni diversi da quelli prima indicati, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base dei criteri fissati dal comma 1-ter dell'articolo 12.

Modalità di assegnazione delle concessioni

Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12 del D.lgs. n. 79, le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica di requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa a:

  • operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
  • società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
  • mediante forme di partenariato pubblico privato, secondo il Codice appalti.

L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016).

 

Ai sensi del comma 1-ter, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le regioni devono disciplinare, con legge, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni. Si evidenzia che il termine ultimo per l'adozione delle leggi regionali è stato prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 dall'articolo 125-bis, commi 1 e 2 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), in relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica COVID-19. Per le Regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 è stato prorogato di ulteriori 7 mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.

 

La legge regionale in questione deve stabilire:

  • le modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione;
  • i termini di avvio delle procedure;
  • i criteri di ammissione e di assegnazione;
  • la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;
  • i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata, secondo i seguenti indicatori minimi:
    - l'avvenuta gestione, per un periodo di almeno 5 anni, di impianti idroelettrici di potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
    - la referenza di due istituiti di credito o società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto, comprese le somme da corrispondere per le cd. "opere asciutte";
  • la durata delle nuove concessioni, che deve essere compresa tra 20 e 40 anni, incrementabile fino a un massimo di 10 anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale e all'importo dell'investimento
  • gli obblighi o le limitazioni gestionali, compreso l'utilizzo dell'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene
  • i miglioramenti minimi in termini energetici con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti  rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico;
  • i livelli minimi di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza
  • le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinarsi ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione;
  • le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione. La valutazione deve avvenire nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati nonché dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa nazionale, regionale o locale. Al procedimento unico partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura e gli enti gestori delle aree naturali protette. Per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  • l'utilizzo delle cd. "opere asciutte" deve avvenire secondo i seguenti criteri:
    per i beni mobili,
    - di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo
    - di cui non si prevede l'utilizzo, si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti, a cura ed onere del proponente;
    per i beni immobili,
    - di cui si prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili oppure sulla base di attività negoziale fra le parti;
    - di cui non si prevede l'utilizzo, restano di proprietà degli aventi diritto.

 

La legge regionale deve inoltre contenere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e specifiche modalità procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa fra le Regioni interessate. Le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

 

La legge sulla concorrenza 2021 ha implementato i criteri sopra descritti, inserendo un nuovo comma 1-ter.1 nell'articolo 12 del D.lgs. n. 79/1999, il quale specifica che le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere effettuate in ogni caso:

  • secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso,
  • prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo - nei limiti di quanto già riconosciuto al concessionario uscente per gli investimenti non ammortizzati realizzati durante il periodo concessorio - che tenga dunque conto dell'ammortamento degli investimenti realizzati dal concessionario uscente
  • definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici fondati sull'entità degli investimenti proposti,
  • determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste per la finanza di progetto (cfr. artt. 193 e ss., D.lgs. n. 36/2023).

 

Avvio delle procedure di assegnazione e potere sostitutivo dello Stato

Le procedure di assegnazione delle concessioni devono essere avviate - secondo quanto prevede il comma 1-quater dell'articolo 12 del D.lgs. n. 79/1999 - entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Questo termine massimo è stato inserito dalla legge sulla concorrenza 2021.

L'avvio delle procedure deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dei trasporti.

Nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini, è previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato, prevedendosi che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori resti acquisito al patrimonio statale.

Prorogabilità delle concessioni già scadute

Il comma 1-sexies dell'articolo 12, come modificato dalla legge sulla concorrenza, dispone che, per le concessioni già scadute e quelle che scadono prima del 31 dicembre 2024 (anziché, come prima previsto, prima del 31 luglio 2024), le regioni possono consentire al concessionario uscente la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza 2021 (dunque, non oltre il 27 agosto 2025).

Le regioni devono stabilire l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.

 

Si richiamano in questa sede le leggi regionali attuative dell'articolo 12 del D.lgs. n. 79/1999

  • la L.R. Piemonte 29 ottobre 2020, n. 26 come modificata dalla L.R. 27 luglio 2022, n. 11. recante Assegnazione delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico. Con atto AS1907, del 26 luglio 2023, l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha inviato alla regione Piemonte una segnalazione riguardante la l.r. 29 ottobre 2020, n. 26 (lievemente modificata dalla l.r. 27 luglio 2022, n. 11), rilevando l'opportunità "che la regione Piemonte modifichi la normativa regionale in modo tale da consentire la presentazione di proposte di project financing per l'affidamento di concessioni di grande derivazione idroelettrica anche da parte di soggetti diversi dal gestore uscente". La regione è intervenuta al riguardo, con l'articolo 6 della L.R. 4 aprile 2024, n. 10.
  • la L.R. Lombardia 8 aprile 2020, n. 5, e successive mod. e int., recante Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone. Vari articoli della legge sono stati oggetto di ricorso per questione di legittimità costituzionale (Ric. n. 51/2020). Il Consiglio dei ministri, a gennaio 2022, ha rinunciato al ricorso. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 185 del 6 luglio 2022, ha dichiarato estinto il processo. La regione Lombardia ha dato avvio all'iter di riassegnazione di 60 concessioni idroelettriche già scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2029. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito della regione.

  • la L.R. Veneto n. 24 del 4 novembre 2022 recante Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico.

  • la L.R. Abruzzo 9 giugno 2022, n. 9, e ss. mod. e int., recante Disciplina modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche d'acqua a uso idroelettrico. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022, l'articolo 2, comma 1 della legge è oggetto di impugnativa ai sensi dell'art. 127 Cost. Con sentenza n. 102/2023, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 2 della legge Abruzzo, che disciplina in tutti i suoi commi la fattispecie della prevalente autoproduzione, volta a escludere le grandi concessioni di derivazione idroelettrica dall'applicazione della normativa attuativa dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999. La regione Abruzzo, a dicembre 2023, ha dato avvio alla procedura per l'assegnazione di tre concessioni di grandi derivazioni. Con successiva nota, il Dipartimento territorio – ambiente servizio demanio idrico e fluviale  della regione ha comunicato che – a seguito dei rilievi effettuati dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sull'ultima modifica normativa alla LR n. 9/2022 intervenuta con L.R. n. 59/2023, si procederà a modificare il testo vigente della LR n. 9/2022. Di conseguenza, nelle more della predetta modifica legislativa cui dovrà seguire necessariamente la revisione degli elaborati di gara, la procedura è sospesa. Per ulteriori informazioni, si rinvia all'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la committenza (Areacom).

  • la L.R. Emilia-Romagna 16 dicembre 2020, n. 9, come da ultimo modificata dalla L.R. 20 maggio 2021, n. 4, recante Disciplina delle assegnazioni delle concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kw e determinazione di canoni.

  • L.R. Basilicata 26 luglio 2021, n. 29, recante Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione del canone. Con sentenza della Corte costituzionale n. 259/2022 del 23 novembre 2022 sono state dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., di vari articoli della legge. La legge è stata successivamente modificata dalla L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

  • L.R. Calabria 23 aprile 2021, n. 5, recante Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone, da ultimo modificata dalla L.R. 25 ottobre 2023, n. 4;
  • L.R. Umbria 6 marzo 2023, n. 1 come da ultimo modificata dalla L.R. 30 ottobre 2023, n. 15, reca la Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 

  • L.R. Marche 25 maggio 2023, n. 7 Disposizioni concernenti l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
  • L.R. Lazio 7 dicembre 2023, n. 20, Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

 

Obblighi dei concessionari

Quanto agli obblighi dei concessionari in costanza di concessione - ai sensi del comma 1-quinquies dell'articolo 12 - questi sono tenuti a corrispondere semestralmente alle regioni un canone, determinato dalle singole leggi regionali, sentita l'ARERA, articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto fra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 155/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui destinava almeno il 60 percento del canone così determinato alle Province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni.

Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50% destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

Per il comma 1-septies, fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione.

Anche in questo caso, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 155/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui destinava almeno il 60 percento del canone aggiuntivo alle Province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni.

 

È rimessa ad un decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, la determinazione del valore minimo della componente fissa del canone e del valore minimo del canone aggiuntivo.

Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale (che avrebbe dovuto essere adottato entro il 12 agosto 2019) le regioni possono determinare l'importo dei canoni in misura non inferiore a € 30 per la componente fissa del canone e a € 20 per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

ultimo aggiornamento: 1 agosto 2024
 
temi di Sviluppo economico e politiche energetiche