La VII Commissione Cultura, il 10 dicembre 2025, ha avviato, in sede referente, l'esame della proposta di legge A.C. 2360, cui sono state successivamente abbinate le proposte A.C. 2578, A.C. 2731, A.C. 2794 e A.C. 2969, tutte recanti disposizioni in materia di cinema e audiovisivo. Nel corso della seduta del 22 luglio 2026, la Commissione ha adottato all'unanimità, quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento, un testo unificato. Tutti i gruppi parlamentari hanno rinunciato alla presentazione di proposte emendative e nella seduta del 30 luglio 2026, dato conto dei pareri espressi dalle Commissioni coinvolte in sede consultiva, la Commissione ha conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea. Il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 settembre 2026 ed è stato trasmesso al Senato della Repubblica per la prosecuzione dell'iter parlamentare (A.S.2035).
Nel complesso, il testo si compone di due capi e di sei articoli. Il Capo I reca i principi generali della riforma e disciplina gli organismi di governance del settore, mentre il Capo II contiene disposizioni concernenti le tutele del lavoro e gli ammortizzatori sociali nel settore dello spettacolo.
L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità della legge ed è costituito da quattro commi.
Il comma 1 dispone che la finalità della legge è quella di disciplinare il settore del cinema e dell'audiovisivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale nazionale nonché quale strumento di promozione della cultura italiana, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo dell'intera filiera della produzione, distribuzione, esercizio, conservazione e diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e il rafforzamento della competitività del sistema economico e occupazionale della Nazione, assicurando la stabilità normativa, la certezza dei procedimenti, il pluralismo culturale, la sostenibilità industriale e la tutela delle professionalità coinvolte.
Il successivo comma 2 individua i principi cui devono conformarsi le politiche pubbliche nel settore. Esso stabilisce che le politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo sono adottate nel rispetto dei princìpi di libertà di espressione artistica, trasparenza, imparzialità, proporzionalità, tracciabilità e concorrenza leale, pluralismo culturale, neutralità tecnologica, tutela della produzione indipendente, promozione della diversità culturale europea e valorizzazione della lingua italiana, assicurando la parità di accesso agli strumenti di sostegno.
Ai sensi del comma 3, le politiche pubbliche promuovono l'utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore cinematografico e audiovisivo, assicurando trasparenza nei confronti del pubblico, nonché la tutela degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei titolari dei diritti, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile ai sistemi di intelligenza artificiale.
Infine, il comma 4 precisa che le disposizioni contenute nella presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione costituiscono principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo.
L'articolo 2 istituisce il Forum del cinema e dell'audiovisivo e ne disciplina la natura, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento. L'articolo si compone di dieci commi.
Il comma 1 istituisce il Forum del cinema e dell'audiovisivo, quale organo permanente di consultazione, di analisi e di partecipazione dei soggetti appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo.
Il successivo comma 2 dispone che il Forum svolge compiti di consulenza e di supporto strategico in favore del Ministero della cultura e dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, istituita ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. Il medesimo comma dispone, inoltre, che presso il Forum opera una segreteria tecnica formata da personale in servizio presso il Ministero della cultura.
Il comma 3 individua le funzioni attribuite al Forum con riferimento al settore cinematografico e audiovisivo. In particolare, esso esercita le seguenti competenze:
a) svolge attività di analisi del settore;
b) formula proposte sugli indirizzi generali del settore e sugli strumenti di intervento pubblico;
c) esprime pareri sugli atti normativi e amministrativi generali;
d) contribuisce alla definizione della posizione nazionale nell'ambito dell'Unione europea e internazionale;
e) organizza consultazioni periodiche con i soggetti della filiera del cinema e dell'audiovisivo e con le associazioni di categoria;
f) effettua il monitoraggio dell'impatto delle tecnologie digitali e dei sistemi di intelligenza artificiale sul settore;
Il comma 4 disciplina la composizione del Forum, prevedendo che esso sia composto da 16 membri. Nel dettaglio, esso è composto da:
a) otto esperti del settore cinematografico e audiovisivo di comprovata esperienza e competenza professionale, anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominati dal Ministro della cultura nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, due dei quali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e quattro individuati tra professionisti, studiosi ed esperti all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico;
b) otto componenti nominati dal Ministro della cultura, su designazione delle associazioni del settore cinematografico e audiovisivo, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere e assicurando la presenza di rappresentanti degli autori, dei lavoratori dello spettacolo, dei produttori indipendenti, dei distributori, dei soggetti operanti nel settore della promozione delle opere cinematografiche e audiovisive, degli esercenti, delle piattaforme audiovisive, e del settore videoludico.
Il successivo comma 5 dispone che il Ministro della cultura nomina il presidente del Forum tra gli esperti di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero comunica i nominativi del presidente e degli altri componenti del Forum alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.
Il comma 6 stabilisce che i componenti del Forum restano in carica tre anni. Ai medesimi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Ai sensi del comma 7 il Forum adotta un regolamento interno. I pareri di cui al comma 3, lettera c), sugli atti normativi e amministrativi generali afferenti al settore del cinema e dell'audiovisivo sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Il comma 8 demanda ad un decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione del regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Forum.
Il successivo comma 9 reca le previsioni di carattere finanziario. Esso dispone che al funzionamento del Forum, ivi comprese le attività della segreteria tecnica di cui al comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Infine, il comma 10 dispone che, a decorrere dalla data del primo insediamento del Forum, alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 5 e ovunque ricorrono, le parole "Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo di cui all'articolo 11", sono sostituite dalle seguenti: "Forum del cinema e dell'audiovisivo";
b) L'articolo 11 è abrogato;
c) All'articolo 12 e ovunque ricorrono, le parole "Consiglio superiore" sono sostituite dalle seguenti: "Forum del cinema e dell'audiovisivo";
L'articolo 3 dispone l'istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo. Esso è costituito da 17 commi.
Il comma 1 dispone che, al fine di garantire la tutela del patrimonio culturale e il rafforzamento dell'identità della Nazione, è istituita l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo. L'Agenzia è un ente pubblico non economico, con sede legale in Roma, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
Il comma 2 disciplina le funzioni attribuite all'Agenzia. Ad essa sono trasferite le funzioni di gestione, operative e di attuazione in materia di cinema e audiovisivo attribuite al Ministero della cultura ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, con particolare riferimento a quelle esercitate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo. La norma dispone che sono escluse dal trasferimento le funzioni in materia di indirizzo politico, di vigilanza strategica e ispettive, che restano riservate al Ministero della cultura.
Il successivo comma 3 elenca i compiti e le funzioni attribuite all'Agenzia. Nello specifico, ad essa sono attribuite le funzioni concernenti:
a) lo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo, degli interventi e delle azioni pubbliche per la crescita e l'incremento dell'offerta e della domanda di cinema e audiovisivo;
b) il coordinamento delle iniziative delle pubbliche amministrazioni competenti e degli enti operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, anche con riferimento alle iniziative di livello regionale ed europeo e della programmazione degli strumenti finanziari destinati al settore medesimo;
c) la progettazione, la gestione e l'attuazione di programmi, azioni e interventi per l'internazionalizzazione e il rafforzamento delle imprese del settore del cinema e dell'audiovisivo;
d) la progettazione e lo sviluppo di attività di raccolta di dati, di studio e di ricerca finalizzate allo svolgimento dei propri compiti e funzioni, nonché all'istituzione di un osservatorio dedicato al settore del cinema e dell'audiovisivo e alla rilevazione delle spese e dei risultati degli interventi adottati in tale settore, ivi compresi le azioni, le misure e gli interventi realizzati dagli enti locali nel settore di riferimento per il sostegno e lo sviluppo del comparto del cinema e dell'audiovisivo, anche ai fini dell'eventuale innovazione e dell'aggiornamento delle discipline e della riprogrammazione degli interventi pubblici. Per l'adempimento della riforma prevista dall'Appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, i dati raccolti e i risultati delle attività condotte ai sensi della presente lettera sono comunicati periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in relazione alle competenze attribuite al medesimo Ministero in tema di monitoraggio e valutazione della spesa e dei risultati dell'azione pubblica;
e) l'organizzazione di incontri e la promozione della collaborazione tra gli attori e gli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo;
f) la promozione, in accordo con le regioni, della formazione e dell'aggiornamento professionale e delle competenze riguardanti o connesse al settore del cinema e dell'audiovisivo, in particolare attraverso intese con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti di ricerca;
g) la progettazione e la promozione di iniziative, interventi e programmi per l'ampliamento e la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, anche in collaborazione o con il coinvolgimento delle scuole, delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
h) la raccolta e la pubblicazione sistematica dei dati economici, occupazionali e industriali della filiera del cinema e dell'audiovisivo;
i) il coordinamento delle politiche pubbliche nazionali per l'attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali;
l) il coordinamento delle Film Commission, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), della legge 14 novembre 2016, n. 220, mediante l'adozione di linee guida nazionali.
Il comma 4 dispone che l'Agenzia, nel rispetto delle competenze delle regioni, coordina altresì le attività di formazione inerenti alle professionalità del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché elabora, di concerto con le Film Commission , e con il coinvolgimento delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei professionisti del cinema e dell'audiovisivo, un piano triennale per la formazione, sulla base della domanda, degli operatori e delle altre professionalità ricercate dell'industria del cinema e dell'audiovisivo, anche in relazione all'applicazione di innovazioni tecnologiche.
Il comma 5 dispone che sono organi dell'Agenzia: il Direttore, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti.
Ai sensi del comma 6 il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione della persona designata; il parere favorevole delle predette Commissioni è espresso a maggioranza dei due terzi. La norma prosegue affermando che il direttore è scelto tra persone di comprovata e qualificata professionalità ed esperienza di amministrazione o di gestione. In materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.
Il successivo comma 7 dispone che il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di cui due componenti designati dal Ministro della cultura, un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Film Commission delle regioni, e un componente designato dal Forum del cinema e dell'audiovisivo. Ciascuna proposta di nomina, a eccezione di quella del componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione della persona designata; il parere favorevole delle predette Commissioni è espresso a maggioranza semplice. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata e qualificata professionalità e con esperienza diretta nel mondo del cinema e dell'audiovisivo. In materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39. La norma prosegue affermando che il Presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti. La disposizione prevede infine che i membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.
Il comma 8 dispone che il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due designati dal Ministro della cultura, nonché da due membri supplenti nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero della cultura. La disposizione prevede infine che i membri del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.
Ai sensi del comma 9 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la dotazione organica dell'Agenzia nel limite massimo di 197 unità, di cui 7 posizioni dirigenziali di livello non generale.
Il successivo comma 10 dispone che alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:
a) mediante l'inquadramento di un contingente di personale trasferito dalla Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura di non oltre 84 unità, di cui due con qualifica dirigenziale di livello non generale;
b) mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) mediante procedure selettive pubbliche nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 16;
d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Il comma 11 prevede che al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al comma 10 lettera a), sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche del Ministero della cultura e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. Le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area e del comparto Funzioni centrali e continua a essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.
Il comma 12 prevede che ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 9 a 11 è autorizzata la spesa di 6.861.650 euro per l'anno 2028, di cui 6.066.883 euro per le assunzioni a tempo indeterminato, 300.000 euro per le spese relative alla procedura concorsuale, 494.767 euro per le spese di funzionamento e la spesa di 6.318.974 euro annui a decorrere dall'anno 2029, di cui 6.066.883 euro per le assunzioni a tempo indeterminato e 252.091 euro per le spese di funzionamento. È altresì autorizzata per il funzionamento degli organi la spesa di 294.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Il successivo comma 13 dispone che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina le modalità di nomina, le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'Agenzia, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività. Lo statuto disciplina altresì i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani programmatici e le spese che impegnano il bilancio dell'Agenzia medesima per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Entro 180 giorni dall' approvazione dello statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità dell'Agenzia sono adottati dal direttore e approvati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 14 dispone che gli atti connessi alle operazioni di istituzione dell'Agenzia sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni eventuale tributo e diritto dovuto per i medesimi atti.
Il comma 15 stabilisce che per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Il comma 16 reca le previsioni di carattere finanziario. Esso dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 7.155.650 euro per l'anno 2028 e di 6.612.974 euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Infine, il comma 17 dispone che l'Agenzia di cui al presente articolo entra in funzione a decorrere dal 1° gennaio 2028.
L'articolo 4 reca la delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino del cinema e dell'audiovisivo. Esso è costituito da sei commi.
Il comma 1 dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
Il comma 2 dispone che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 27 novembre 2025 n. 184:
a) favorire forme di cooperazione nell'ambito del settore del cinema e dell'audiovisivo tramite il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia, ivi comprese la società Cinecittà Spa e la Fondazione Centro sperimentale di Cinematografia;
b) introdurre una programmazione triennale del settore del cinema e dell'audiovisivo, adottata dal Ministero della cultura sentito il Forum del cinema e dell'audiovisivo e aggiornata annualmente, che individui gli obiettivi, le linee di intervento e la ripartizione pluriennale delle risorse disponibili, indicando per ciascuna linea l'ammontare stanziato, le finestre temporali di presentazione delle domande e i termini certi di conclusione dei procedimenti e di tempestiva erogazione dei contributi e incentivi anche fiscali, al fine di assicurare agli operatori un quadro stabile e prevedibile su cui fondare la pianificazione industriale, finanziaria e creativa delle iniziative;
c) potenziare l'efficienza, la trasparenza, la semplificazione, l'aggiornamento tecnologico e la tempestività dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi e incentivi anche fiscali e all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, garantendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
d) adottare un piano nazionale per la riapertura e la rigenerazione delle sale;
e) prevedere l'introduzione della figura del responsabile per i contributi e incentivi, anche fiscali a fini di trasparenza;
f) introdurre strumenti idonei a favorire una maggiore concorrenzialità e dinamicità del mercato cinematografico e audiovisivo, anche mediante la modulazione dell'intensità degli aiuti pubblici in relazione alle caratteristiche dimensionali delle imprese e dei gruppi di imprese;
g) promuovere il sostegno delle opere cinematografiche e audiovisive di particolare valore culturale e artistico, delle opere prime e seconde, dei giovani autori, delle coproduzioni internazionali, delle micro, piccole e medie imprese del settore e delle forme di aggregazione e collaborazione tra imprese;
h) introdurre limiti alla concessione dei contributi selettivi per le opere cinematografiche e audiovisive per la cui realizzazione sia stata stanziata una somma superiore a 5 milioni di euro, al fine di favorire prioritariamente le opere prime e seconde, le opere realizzate da giovani autori, i film tecnicamente complessi realizzati con risorse finanziarie modeste e le opere di particolare qualità artistica, nonché le coproduzioni internazionali;
i) promuovere il sostegno della filmografia di genere, con particolare attenzione ai generi del fantastico, dell'azione, della fantascienza, dell'orrore e storico;
l) introdurre un sistema organico e coordinato di rilevazione e verifica degli oneri derivanti dalle diverse misure di sostegno e incentivazione previste, idoneo a garantire il rispetto dei limiti di spesa e la tempestiva individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni e l'adozione delle conseguenti misure correttive;
m) adottare, nella disciplina dei procedimenti per la concessione delle misure previste strumenti adeguati ai fini della verifica della congruità dei costi ammissibili e degli altri indicatori economici rilevanti rispetto ai parametri di mercato e specifiche misure di prevenzione di comportamenti elusivi o abusivi;
n) semplificare e razionalizzare la disciplina relativa al riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive, anche con riguardo alle opere realizzate in coproduzione o in associazione con soggetti esteri;
o) razionalizzare e semplificare la normativa in materia di cineturismo e di rilascio delle autorizzazioni alle riprese nel territorio nazionale;
p) semplificare e aggiornare la disciplina del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'articolo 32 della legge n. 220 del 2016, assicurandone l'efficacia ai fini della pubblicità e dell'opponibilità dei diritti e favorendone la digitalizzazione e l'interoperabilità con altri sistemi informatici pubblici;
q) rafforzare le misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva e di tutela della proprietà intellettuale;
r) promuovere il rispetto dei requisiti di accessibilità e di fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive da parte delle persone con disabilità, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli, strumenti di audio-descrizione e programmi informatici per tali servizi, potenziando i relativi sistemi di verifica, monitoraggio e controllo;
s) promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale attraverso attività formative nonché mediante la pratica e la fruizione della cultura cinematografica e audiovisiva anche in contesti caratterizzati da disagio sociale;
t) promuovere la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, con particolare riguardo alle giovani generazioni e ai territori più complessi;
u) promuovere interventi educativi, formativi e culturali, nonché percorsi formativi scolastici, universitari o nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, volti ad assicurare la consapevolezza delle generazioni più giovani rispetto alla cultura cinematografica e la trasmissione delle relative conoscenze;
v) promuovere la tutela e la valorizzazione dell'immagine cinematografica come patrimonio culturale immateriale;
z) promuovere il restauro delle opere cinematografiche e audiovisive in caso di accertata emergenza conservativa, anche in relazione ai diritti concernenti le opere medesime che si succedono nel tempo;
aa) favorire il coordinamento e l'integrazione tra le politiche regionali, nazionali, dell'Unione europea e internazionali in materia di cinema e audiovisivo, anche attraverso l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali mediante accordi di programma;
bb) promuovere il settore cinematografico e audiovisivo italiano, sostenendo la diffusione delle opere italiane nei mercati esteri, la partecipazione delle imprese e dei professionisti italiani alle reti e ai programmi europei e internazionali, lo sviluppo delle coproduzioni internazionali e l'attrazione in Italia di investimenti, produzioni e talenti, al fine di rafforzare la competitività e la proiezione internazionale dell'industria culturale nazionale;
cc) valorizzare la centralità della sala cinematografica quale presidio culturale e sociale, con particolare riguardo alle sale storiche, alle sale d'essai e alle sale di comunità, anche mediante la previsione di strumenti di sostegno dedicati, l'introduzione di criteri premiali nella concessione di contributi e incentivi anche fiscali, nonché l'adozione di misure idonee a favorire prioritariamente la distribuzione e la fruizione in sala delle opere cinematografiche;
dd) promuovere partenariati tra le sale cinematografiche e le istituzioni scolastiche, le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti di formazione, i musei nonché le altre realtà sociali, culturali e associative operanti nel territorio, al fine di sostenere la realizzazione di progetti a carattere sociale, educativo e di inclusione;
ee) prevedere specifici criteri di accesso ai contributi e agli incentivi, anche fiscali, per opere cinematografiche e audiovisive destinate alla diffusione televisiva e nella rete Internet con un costo di produzione inferiore a 1,5 milioni di euro, individuando criteri di accesso semplificati e coerenti con la reale sostenibilità economica delle medesime opere;
ff) prevedere l'estensione al settore dei videogiochi delle specifiche linee di intervento e di sostegno economico volte alla valorizzazione dell'identità culturale italiana già applicabili al settore cinematografico e audiovisivo;
gg) adottare misure finalizzate al rafforzamento industriale del settore videoludico nazionale e all'attrazione di investimenti esteri, atte a qualificare il territorio nazionale quale polo di rilievo internazionale nel comparto multimediale e interattivo;
hh) disciplinare l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle opere cinematografiche e audiovisive, garantendo la trasparenza, il consenso per l'utilizzo delle prestazioni artistiche e la tutela dei diritti;
ii) favorire la distribuzione indipendente delle opere cinematografiche e audiovisive italiane e favorire la loro permanenza nelle sale cinematografiche;
ll) promuovere l'adozione di strumenti dedicati all'attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali attraverso misure di semplificazione amministrativa nel pieno rispetto del quadro normativo dell'Unione europea in materia e degli standard di settore esistenti;
mm) favorire la formazione delle professionalità connesse alle nuove tecnologie cinematografiche e audiovisive, alla produzione virtuale, agli effetti visivi digitali e all'intelligenza artificiale;
nn) favorire lo sviluppo del settore cinematografico attraverso la revisione della disciplina degli incentivi all'esercizio cinematografico secondo criteri di proporzionalità e diversificazione, anche mediante contributi diretti destinati, in particolare, al funzionamento, ripristino, ristrutturazione e trasformazione funzionale delle sale cinematografiche;
oo) favorire il sostegno alla produzione indipendente come definita ai sensi del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, attraverso specifiche misure di premialità e quote di riserva nell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016 n. 220;
Il successivo comma 3 dispone che i decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
Il comma 4 stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
La norma prosegue affermando che gli schemi di ciascun decreto legislativo, corredati di una relazione tecnica, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal presente articolo, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della redazione dell'articolato normativo, di magistrati, di esperti esterni e di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi di decreto legislativo redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo può apportarvi le correzioni e le integrazioni che l'applicazione pratica dimostri necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo.
Il comma 5 reca le previsioni di carattere finanziario. Esso dispone che i decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica mediante utilizzo delle risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure nell'ambito:
a) del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016 n. 220;
b) dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
Infine, il comma 6 dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 5, agli adempimenti derivanti dall'attuazione dei suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.
Il successivo articolo 5 prevede l'istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi. Esso è costituito da 12 commi.
Il comma 1 dispone che presso l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, è istituita la Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi, con il compito di valutare le opere e i progetti a cui concedere i contributi selettivi e i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, di cui agli articoli 26 e 27 della legge 14 novembre 2016 , n. 220, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. La Commissione subentra nelle funzioni già assegnate alle Commissioni di cui ai citati articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016.
Il successivo comma 2 quanto alla composizione della Commissione stabilisce che essa è composta da venti esperti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale nel settore del cinema e dell'audiovisivo. Gli esperti sono individuati tra registi, sceneggiatori, autori, critici, professionisti del settore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio cinematografico e audiovisivo ovvero professionisti del settore finanziario, legale, della cultura umanistica, con riguardo alla produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva, e docenti universitari dei settori disciplinari afferenti al cinema e all'audiovisivo.
Ai sensi del comma 3, la composizione della Commissione è stabilita favorendo la partecipazione di entrambi i sessi e l'equilibrio tra le diverse esperienze professionali o accademiche nonché, tenendo conto altresì dell'assenza di conflitti di interesse.
Il comma 4, prevede che a decorrere dall'anno 2028, l'individuazione degli esperti avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito internet dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Le candidature sono esaminate da un comitato selezionatore costituito da cinque membri scelti tra i componenti del Forum del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 2. Il comitato selezionatore redige un elenco di trenta candidati e procede all'estrazione a sorte di venti commissari. In ogni fase della selezione e del sorteggio si garantisce il rispetto della parità di genere e la partecipazione di rappresentanti per ogni categoria professionale o accademica ammessa alla candidatura. La nomina della commissione è disposta dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo.
I componenti della commissione, come previsto dal comma 5, durano in carica un anno e possono ripresentare la propria candidatura dopo tre anni dalla data di cessazione dell'ultimo incarico. La Commissione si riunisce per le operazioni di competenza con cadenza almeno bimestrale.
Ai sensi del comma 6, all'atto dell'insediamento, i componenti della commissione dichiarano:
a) l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
b) l'assenza, a proprio carico, di procedimenti penali in corso, nonché di procedimenti civili o amministrativi pendenti per fatti commessi a danno della pubblica amministrazione;
c) l'assenza di rapporti economici di dipendenza o di collaborazione con enti o soggetti riconducibili alle opere e ai progetti oggetto di esame della Commissione;
d) di non beneficiare di ulteriori contributi, per tutta la durata dell'incarico, in proprio o come presidente, consigliere di amministrazione, amministratore socio di enti o società beneficiarie.
Il comma 7 dispone che all'inizio di ciascuna seduta di valutazione, i componenti della Commissione dichiarano l'insussistenza di rapporti economici di dipendenza o di relazione con i soggetti, i progetti e le attività oggetto di esame da parte della Commissione medesima. I componenti della Commissione che versano in tale condizione si astengono dalla relativa valutazione.
Il successivo comma 8 stabilisce che la Commissione può istituire sottocommissioni per la prima istruttoria e la valutazione preliminare sui progetti di scrittura, sviluppo e produzione, compresi quelli delle opere prime e seconde, ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti.
La Commissione, ai sensi del comma 9, valuta i progetti in base alla qualità artistica e al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Nell'ambito del lavoro istruttorio la Commissione può svolgere le audizioni dei soggetti che hanno presentato domanda di accesso ai contributi.
Il comma 10 prevede che a ciascun componente la Commissione è riconosciuto un compenso pari a 29.000 euro lordi annui, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.
Il comma 11 dispone che con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
Infine, il comma 12 dispone che per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 631.750 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede: quanto a 451.250 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26 comma 2-bis della legge 14 novembre 2016 n. 220 e quanto a euro 180.500 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 2-ter della medesima legge 220 del 2016.
L'articolo 6 reca la delega al Governo per la revisione della disciplina dell'indennità di discontinuità, per il riordino degli ammortizzatori sociali del settore dello spettacolo e per l'adozione di misure di sostegno per i lavoratori in condizioni di fragilità socio-economica. Esso è costituito da cinque commi.
Il comma 1 dispone che, in ragione del carattere strutturalmente discontinuo e delle specificità del settore dello spettacolo, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la razionalizzazione delle tutele previdenziali e assistenziali per i lavoratori subordinati e autonomi del settore dello spettacolo, ivi compresi i professionisti. La delega è altresì volta alla revisione della disciplina istitutiva e della gestione dell'indennità di discontinuità introdotta dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, nonché al riordino e alla revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità del settore dello spettacolo, all'armonizzazione e razionalizzazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori, e al sostegno ai lavoratori in condizioni di particolare fragilità socio-economica. I decreti delegati sono adottati secondo la procedura prevista per le deleghe in materia di spettacolo, che prevede la proposta del Ministro della cultura, l'acquisizione dei pareri parlamentari e la possibilità di adottare disposizioni correttive entro due anni dall'entrata in vigore di ciascun decreto.
Il comma 2 individua i princìpi e criteri direttivi che restano fermi ai fini dell'esercizio della delega. In particolare:
a) iscrizione obbligatoria al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dei lavoratori subordinati e autonomi, ivi compresi i professionisti, che svolgono le attività artistiche, tecniche e amministrative tassativamente individuate dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , come da ultimo aggiornate con decreto ministeriale 15 marzo 2005, indipendentemente dalla classificazione dell'attività economica del datore di lavoro o del committente, dalla natura del rapporto di lavoro e dalla tipologia contrattuale adottata;
b) eventuale adeguamento dell'elenco delle qualifiche professionali di cui al citato articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, mediante apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
c) applicazione delle disposizioni vigenti in materia di minimali e massimali contributivi. In particolare, la delega rinvia: all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 che stabilisce che la retribuzione assunta come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale o, se più favorevole, dai contratti individuali; all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 che fissa il minimale di retribuzione giornaliera ai fini contributivi in una percentuale del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno; nonché all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che istituisce il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie.
Il successivo comma 3 individua gli ulteriori princìpi e criteri direttivi, fermi restando quelli di cui al comma 2. In particolare:
a) accesso riservato ai lavoratori subordinati e autonomi iscritti al FPLS il cui reddito prevalente derivi da attività svolte nel settore dello spettacolo;
b) riconoscimento dell'indennità, previa domanda, a chi abbia maturato almeno cinquantuno giornate di contribuzione versata o accreditata nei dodici mesi precedenti o nell'anno precedente;
c) incremento della durata della prestazione rispetto a quella prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, che attualmente la riconosce nella misura di un numero di giornate pari a un terzo di quelle coperte da contribuzione;
d) revisione del periodo di riferimento per il calcolo dell'indennità giornaliera rispetto a quello previsto dalla vigente disciplina, che assume la retribuzione imponibile dell'anno civile precedente alla presentazione della domanda, divisa per il numero delle giornate coperte da contribuzione lavorativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175;
e) determinazione dell'indennità giornaliera nella misura massima dell'80 per cento della retribuzione o del reddito di riferimento, differenziando la misura in base al numero delle giornate di indennità riconosciute;
f) definizione del tetto giornaliero non superiore al doppio del minimale contributivo determinato annualmente dall'INPS;
g) riconoscimento, per le giornate di percezione dell'indennità, della contribuzione figurativa ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
h) individuazione di criteri di determinazione delle giornate accreditabili e delle relative contribuzioni compatibili con i sistemi di gestione dei flussi di denuncia retributiva e contributiva dell'INPS, evitando il ricorso a criteri fondati sull'appartenenza a categorie non stabilmente individuabili nel tempo in capo al medesimo lavoratore;
i) divieto di cumulo dell'indennità con i periodi indennizzabili per maternità, malattia, infortunio e disoccupazione involontaria;
l) misure di sostegno per i lavoratori dello spettacolo in condizioni di particolare fragilità socio-economica.
Il comma 4 reca le disposizioni di copertura finanziaria. Esso dispone che il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3 è assicurato anche mediante l'incremento del contributo specifico sulla retribuzione o sui compensi imponibili ai fini previdenziali e del contributo di solidarietà a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo stabilito annualmente per gli iscritti al FPLS. Tali contributi sono quelli attualmente fissati, rispettivamente, nella misura dell'1 per cento dell'imponibile previdenziale a carico del datore di lavoro, del committente e del lavoratore autonomo, e dello 0,5 per cento a carico dei lavoratori, sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175.
Infine, il comma 5 dispone che all'attuazione della delega si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 che definisce la copertura finanziaria dell'indennità di discontinuità e dei relativi oneri di gestione, e delle entrate derivanti dalle misure di cui al comma 4.