tema 19 dicembre 2023
Studi - Attività produttive Disciplina della professione di guida turistica

La legge n. 190 del 13 dicembre 2023, recante la disciplina della professione di guida turistica, stabilisce i criteri e le condizioni per l'esercizio della professione di guida turistica, fissando a tal fine principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento è stato dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, dalla Nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023 e dà inoltre attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare entro il II trimestre 2024 (T2 2024), contempla l'adozione dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (M1C3-R 4.1 -10).

Per un approfondimento dei contenuti del disegno di legge si rinvia al dossier predisposto dai servizi Studi di Camera e Senato.

Per i profili di natura finanziaria, si rinvia, invece, al relativo dossier del Servizio Bilancio.

apri tutti i paragrafi

Il disegno di legge di iniziativa governativa, recante disciplina della professione di guida turistica, è stato presentato il 2 agosto 2023 al Senato (AS 833) ed esaminato, in sede referente, dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), congiuntamente ai disegni di legge di iniziativa parlamentare S.412, S.687, S.749. L'esame da parte della Commissione è terminato il 7 novembre u.s., con la proposta di assorbimento nell'A.S. 833, nel suo testo modificato dalla Commissione, delle proposte A.S. 412, A.S. 687 e A.S. 749. L'Aula del Senato ha terminato l'esame del testo, senza apportarvi modifiche, il 15 novembre 2023.

Il Disegno di legge è dunque passato all'esame della Camera dei deputati (AC 1556). La Commissione assegnataria in sede referente è stata la Commissione Attività produttive (A.C. 1556). La Commissione ha avviato i propri lavori il 23 novembre 2023 e li ha terminati in data 6 dicembre 2023, senza apportare modifiche. Il disegno di legge è dunque passtao all'esame dell'Aula (A.C. 1556-A), che lo ha approvato in via definitiva il 7 dicembre 2023.

Il provvedimento è stato dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, dalla nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023 e dà inoltre attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare, contempla l'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (M1C3-R 4.1 -10). La riforma si prefigge l'obiettivo di definire uno standard nazionale per le guide turistiche. Il conseguimento del target è previsto, a seguito della recente revisione del PNRR italiano approvata dalle Istituzioni europee, entro giugno 2024 (T2 2024).

ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2023

La legge, precisa l'articolo 1, è volta a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone i princìpi fondamentali. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto di tali princìpi. Le disposizioni contenute nella legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Attività propria della guida turistica, ai sensi dell'articolo 2, è l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate, del significato dei beni che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano. Il fine di tali visite guidate è evidenziare le caratteristiche e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza di tale patrimonio e garantire la qualità delle prestazioni rese.

Elenco nazionale e modalità di accesso alla professione di guida turistica

E' istituito, presso il Ministero del turismo, l'elenco nazionale delle guide turistiche. Agli iscritti all'elenco è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero un tesserino personale di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento della professione (art. 5).

L'esercizio della professione di guida turistica e l'iscrizione all'elenco nazionale sono subordinati al superamento di un esame di abilitazione, disciplinato all'articolo 4.

Per sostenere l'esame è necessario essere laureati e aver conseguito la certificazione della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello C1 e l'altra di grado non inferiore al livello B2 e, per i cittadini di un altro Stato, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello C1.

L'esame di stato è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Tali prove riguardano alcune materie indicate direttamente dalla norma, ossia storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, ulteriori materie la cui individuazione è demandata ad un successivo decreto ministeriale, nonché l'accertamento delle competenze linguistiche

L'articolo 6 disciplina l'esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero. I cittadini dell'UE, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera già abilitati allo svolgimento della professione in conformità alla normativa di tali Stati possono svolgere la loro attività in Italia

- su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione o

- in maniera stabile, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ovvero, in alternativa, previo compimento di un tirocinio di adattamento di 24 mesi.

Sia che si affronti la prova attitudinale, sia che si svolga il tirocinio di adattamento, è richiesta la certificazione della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello C1 e l'altra di grado non inferiore al livello B2.

Qualora la qualifica professionale sia stata conseguita in altri Stati, la qualifica è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. E' richiesta la certificazione della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello C1 e l'altra di grado non inferiore al livello B2 e, per i cittadini di un altro Stato, la conoscenza certificata della lingua italiana in un grado non inferiore al livello C1.

Le prove attitudinali per il riconoscimento delle qualifiche conseguite all'estero sono indette dal Ministero del turismo e consistono nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica conseguita all'estero sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale delle guide turistiche e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge in esame vengono iscritte - ai sensi dell'articolo 13, comma 1 - a domanda, nell'elenco nazionale, senza la necessità di sostenere un nuovo esame di abilitazione o una prova attitudinale. Le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale.

Corsi di specializzazione e di aggiornamento

Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire specializzazioni, tematiche e territoriali, mediante la partecipazione a corsi autorizzati dal Ministero del turismo (art. 7, comma 1). Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di 50 ore, consente l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale (art. 7, comma 2). Le guide già abilitate in una o più regioni sono iscritte nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita (art. 13, comma 2). 

Le guide turistiche sono poi obbligate a frequentare, con cadenza almeno triennale, corsi di aggiornamento autorizzati dal Ministero del turismo (art. 7, comma 3).

L'individuazione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento, nonché la determinazione delle sanzioni in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento sono demandate ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria.

Diritti e doveri delle guide turistiche

Le guide turistiche sono tenute a:

- avere una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale (art. 5, comma 4);

esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento (art. 11, comma 1 let. a);

- fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale (art. 11, comma 1, let. b).

A tal proposito, l'articolo 10 dispone che i compensi per le prestazioni professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Le guide turistiche munite di regolare tesserino personale di riconoscimento hanno il diritto ad entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi, nell'esercizio della propria professione o per finalità di studio e formazione (art. 9). Negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico non può essere ostacolato l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica (art. 3, comma 3).

Altre disposizioni

Altre disposizioni contenute nella legge prevedono:

- sanzioni amministrative in caso di esercizio abusivo della professione, mancata esposizione del tesserino di riconoscimento, ostacolo all'ingresso da parte di guide turistiche a luoghi o istituti di cultura o altra violazione delle disposizioni contenute nella legge legge (art. 12);

- la costituzione, da parte dell'ISTAT, di uno specifico codice ATECO per le attività inerenti alla professione di guida turistica (art. 8).

- l'abrogazione della norma (l'articolo 3, comma 3, della legge n. 97 del 2013) che prevedeva l'individuazione di siti di particolare interesse nei quali lo svolgimento della professione di guida turistica avrebbe richiesto una specifica abilitazione (art. 13, comma 1);

- la definizione, con decreti attuativi, dei contributi a carico dei soggetti interessati (candidati o guide turistiche già abilitate) per concorrere alle spese di organizzazione degli esami di abilitazione o delle prove attitudinali, alle spese connesse al rilascio dei tesserini di riconoscimento, nonché all'organizzazione di corsi di specializzazione e aggiornamento (art. 14);

- l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (art. 15).

 

ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2023
 
temi di Sviluppo economico e politiche energetiche