provvedimento 3 marzo 2025
Studi - Cultura Revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2025 è stata pubblicata la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

Il provvedimento, approvato dal Senato della Repubblica (AS 915 e abbinate) in data 27 novembre 2024, è stato poi approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati, in data 11 marzo 2025 (AC 2149 e abbinate).

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La legge si compone di tre articoli.

 

L'articolo 1 enuncia le finalità e i principi ispiratori della delega. In particolare, scopo cardine del provvedimento risulta essere il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in termini di personale (medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari), date le esigenze del SSN e la garanzia di una formazione qualitativa, in coerenza con gli investimenti di cui alla Missione 6 - Salute del PNRR. A tal fine, la normativa intende revisionare le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, dando attuazione all'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia universitaria.

 
Si ricorda che, ai sensi della  legge 2 agosto 1999, n. 264l'accesso ad alcuni corsi di laurea è programmato a livello nazionale (per ulteriori informazioni, si consulti l'apposita  pagina del sito web del Ministero). Si tratta dei seguenti corsi di laurea: i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria; i corsi di laurea in architettura; i corsi di laurea di primo e secondo livello concernenti la formazione del personale sanitario di 22 tipologie di professioni; i corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario.
La  determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale, così come  la ripartizione dei posti tra le università, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario nel suo complesso e di ciascun ateneo, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo. Per quanto riguarda la laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, si veda, da ultimo, per l'anno accademico 2024/225, il  decreto ministeriale n. 1101 del 29 luglio 2024.
Ai sensi dell'articolo 4 della citata legge, l'ammissione ai corsi appena citati è disposta dagli atenei previo superamento di  apposite prove di ammissione, i cui contenuti e le cui modalità sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Da ultimo, si richiama il  decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 472 del 23 febbraio 2024, recante la definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria per l'anno accademico 2024/2025.

 

L'articolo 2, composto di sei commi, reca una delega al Governo per l'attuazione della citata revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

 

Il comma 1 dispone la delega al Governo per l'adozione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione delle modalità di accesso ai suddetti corsi di laurea.

 

Il comma 2 enuclea i principi e i criteri direttivi cui il legislatore delegato dovrà uniformarsi. Nello specifico:

- la lettera a) dispone che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria debba essere libera;

- la lettera b) demanda al Governo l'individuazione di criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale sopra indicati, commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università;

- la lettera c) incarica il legislatore delegato di individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, e di definire tali corsi garantendo programmi uniformi e coordinati, armonizzandone i piani di studio per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale;

- la lettera d) stabilisce che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria debba essere subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, da svolgere secondo standard uniformi, nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;

- la lettera e) delega al Governo il compito di garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni specificati nella lettera c), purché siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre; ciò al fine di consentire agli studenti il proseguimento, anche in sovrannumero, in un diverso corso di studi tra quelli di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui alla lettera c), da indicare come seconda scelta rispetto ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, rendendo altresì obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre; si demanda al legislatore Governo anche l'individuazione delle modalità per permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli da ultimo menzionati, nonché da quelli di cui alla lettera c), anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;

- la lettera f) impegna il legislatore delegato ad individuare le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui alla lettera c), in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN, determinato dal Ministero della salute, purché compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente; per consentire la sostenibilità dei corsi suddetti, la legge di delega consente il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualità della formazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e nel rispetto dei requisiti previsti per l'accreditamento a livello europeo e internazionale;

- la lettera g) stabilisce che il decreto delegato dovrà individuare le modalità idonee a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione post lauream, anche in ragione del numero delle carenze di organico registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale;

- la lettera h) delega il Governo ad introdurre un sistema di monitoraggio del fabbisogno di personale per il SSN, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione affetti da eventuali carenze;

- la lettera i) demanda al Governo il compito di garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della L. n. 537/1993;

 

Occorre rammentare che il  Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale e della spesa per le attività sportive universitarie.
Il FFO è allocato sul capitolo 1694 dello stato di previsione del MUR, sul quale, per l'anno 2024, era stanziato ad inizio anno un totale di 9.152.810.450 euro. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 (Tabella 11) allegata all'A.C. 2112 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), sul capitolo 1694 sono appostati di 9.367.662.950 euro.

 

- la lettera l) delega il Governo ad operare un riordino dell'offerta formativa universitaria, che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria e degli altri corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui alla lettera c), nonché dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo comunque un'offerta formativa di qualità elevata;

- la lettera m) impegna il legislatore delegato a prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria possano svolgere un'attività di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di tutor, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali, sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private accreditate, nonché presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

- la lettera n) dispone la promozione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed anche avvalendosi della collaborazione degli ordini delle professioni sanitarie, di percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, da svolgersi negli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, precisando che tali percorsi possono anche prevedere un tirocinio, che essi debbano essere pienamente accessibili su tutto il territorio nazionale, che debbano svolgersi all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, e che la frequenza ad essi debba essere valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, così come degli altri corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui alla lettera c);

 

Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) traggono origine dai percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al  decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e sono divenuti obbligatori con l'articolo 1, comma 33, della  legge n. 107 del 2015. Essi hanno assunto l'attuale denominazione di competenze trasversali e per l'orientamento per effetto dell'articolo 1, comma 785, della  legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che ha anche provveduto a rimodulare la durata di tali percorsi, i quali sono attuati per una durata complessiva minima non inferiore a: 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici; 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Le modalità attuative di tali percorsi sono definite con le  linee guida emanate con decreto ministeriale n. 744 del 4 settembre 2019, per perseguire finalità orientative e con l'obiettivo di far acquisire ai giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità.
 

- la lettera o) demanda al legislatore delegato la promozione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in collaborazione con le università e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di percorsi extracurriculari di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, precisando che a tali percorsi dovranno poter accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado, ma che essi non siano afferenti all'ambito scolastico e che non attribuiscano crediti o punteggi al percorso curricolare, nemmeno ai fini dell'esame di Stato.

 

Il comma 3 dell'articolo 2 disciplina la procedura di adozione dei decreti delegati. In particolare, dispone che l'iniziativa spetti alla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute. Inoltre, si impone che gli stessi siano corredati da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Rispetto a quanto previsto dalle lettere h)m) e n) del comma 2, i decreti legislativi sono adottati previo parere della Conferenza permanente Stato-regioni. Invece, rispetto alle lettere f) e g), i decreti delegati sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. Per quel che riguarda i decreti che attuano le lettere n) e o) del comma 2, l'adozione dovrà avvenire a seguito di proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito. Gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi potranno essere comunque adottati.

 

Il comma 4 stabilisce che, ove il termine previsto per i pareri delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.

 

In forza del comma 5, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati. Gli stessi potranno anche recare le norme occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato. Il termine entro cui il legislatore delegato potrà avvalersi di tale potere è di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al precedente comma 2 e secondo la procedura disciplinata dal precedente comma 3.

 

Il comma 6 dispone che, ove uno o più decreti legislativi emanati a norma dell'articolo in esame determinino nuovi o maggiori oneri, e che gli stessi non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della L. n. 196/2009.

 

L'articolo 3, composto da un solo comma, dispone che con i decreti legislativi attuativi della delega di cui al precedente articolo 2 si provveda, altresì, alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante la normativa attualmente vigente in materia di accessi programmati ai corsi universitari, nonché alla modifica o all'abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i princìpi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.

ultimo aggiornamento: 3 marzo 2025
 
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