L'oggetto principale della revisione statutaria riguarda la (re-) introduzione nello statuto della previsione di enti di area vasta, titolari di funzioni amministrative proprie e con organi ad elezione diretta, accanto ai comuni o città metropolitane e alla regione (articoli 2, 4, 7-8 e 10). Con ciò viene superata la riforma degli enti locali attuata nel corso della XVII legislatura e culminata con l'approvazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, che ha modificato lo statuto della regione, sopprimendo il livello di governo delle province e delineando un assetto istituzionale con solo due livelli di governo: la regione ed i comuni, a cui sono equiparate le città metropolitane.
Nel delineare il nuovo assetto istituzionale, la proposta di revisione statutaria, in particolare:
- inserisce nella definizione di enti locali anche gli enti di area vasta (così come, prima del 2016, vi erano ricomprese le province), aggiungendo che si tratta di enti i cui organi sono eletti direttamente;
- introduce la previsione per la quale spetta alla legge regionale disciplinare la prima istituzione, le circoscrizioni, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi di area vasta;
- riconosce che gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale;
- reintroduce la possibilità per la regione di assegnare agli enti di area vasta (prima della riforma del 2016, province) una quota delle entrate regionali al fine di adeguare le loro finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi.
Oltre alle modifiche sull'ordinamento degli enti locali, la proposta dispone:
- la modifica, introdotta nel corso dell'esame referente, della disciplina del referendum confermativo sulla legge su forma di governo e sistema elettorale regionale, che viene interamente rimessa ad una legge regionale ad hoc mentre attualmente è parzialmente definita nello Statuto (articolo 5);
- l'introduzione di un numero fisso di consiglieri regionali (come previsto nelle altre regioni a statuto speciale e nelle regioni ordinarie), pari a quarantanove consiglieri, in luogo di quanto attualmente previsto dallo statuto, per cui il numero dei consiglieri è commisurato alla popolazione residente nel territorio regionale (articolo 6);
- l'abrogazione di alcune disposizioni statutarie con finalità di manutenzione normativa (articolo 9).
Per maggiori dettagli si rinvia al dossier del Servizio Studi.
ultimo aggiornamento: 25 settembre 2024