Il regolamento 2025/40/UE ("Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE"), che si compone di 71 articoli e 13 allegati, è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e si applica (in base al disposto dell'art. 71 del medesimo regolamento) dal 12 agosto 2026.
Le principali finalità del regolamento sono enunciate nel 15° considerando dello stesso, ove si evidenzia che "in linea con la gerarchia dei rifiuti e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, le misure previste nel presente regolamento dovrebbero mirare a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo. Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero mirare inoltre ad accrescere l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi, in particolare in quelli di plastica, in cui rappresenta un apporto molto modesto, tramite il rafforzamento dei sistemi di riciclaggio di alta qualità, aumentando così il tasso di riciclaggio di tutti gli imballaggi e migliorando la qualità delle materie prime secondarie che ne derivano, riducendo nel contempo altre forme di recupero e smaltimento finale".
Le norme del regolamento 2025/40/UE, d'ora in poi indicato semplicemente come "regolamento", sostituiscono quelle recate dalla c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE, come modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2018/852) che viene quindi abrogata, a decorrere dal 12 agosto 2026.
Di seguito si dà sinteticamente conto delle principali disposizioni del regolamento, evitando di evidenziare le varie deroghe ed eccezioni previste dal regolamento stesso.
Il regolamento - che si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio - stabilisce:
- prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura, al fine di consentirne l'immissione sul mercato (in base all'art. 4, "un imballaggio è immesso sul mercato solo se è conforme al presente regolamento");
- prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.
L'articolo 3 reca un lungo elenco di definizioni. Centrale è la nuova definizione di imballaggio. La seguente tabella mette a confronto la nuova definizione, recata dal punto 1) dell'articolo 3, con quella attualmente vigente a livello nazionale e contenuta nell'art. 218, comma 1, lettera a), del Codice dell'ambiente.
Definizione recata dal Codice dell'ambiente
|
Definizione prevista dal regolamento
|
imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
|
«imballaggio»: articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione, compresi:
a) articolo necessario per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne una parte integrante e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
b) componente ed elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrato;
c) elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a) appeso direttamente al prodotto o ad esso congiunto che svolge una funzione di imballaggio senza essere una parte integrante del prodotto e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme ad esso;
d) articolo progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato al fine di distribuire il prodotto, altrimenti noto come «imballaggio di servizio»;
e) articolo usa e getta venduto e riempito o progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato che svolge una funzione di imballaggio;
f) bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
g) unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto.
|
Si fa notare che, in base al disposto dell'art. 218, comma 2, del Codice dell'ambiente, ai fini di delimitare la definizione di imballaggio sono da considerare gli esempi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del medesimo codice. La tabella seguente evidenzia, in neretto, le differenze tra gli esempi illustrativi riportati nell'allegato E e quelli riportati dall'allegato I al regolamento.
Allegato E al Codice dell'ambiente
|
Allegato I al regolamento
|
ARTICOLI CONSIDERATI IMBALLAGGIO
|
ARTICOLI CONSIDERATI IMBALLAGGIO
|
Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto
di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita
|
Vasi da fiori
e piante,
compresi vassoi per semi, da usare solo per la vendita e il trasporto
|
Capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso
|
|
Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto
|
Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto,
comprese le etichette adesive per prodotti ortofrutticoli
|
|
Sacchetti di alluminio per tè e caffè
Scatole utilizzate per i tubetti di dentifricio
|
ARTICOLI NON CONSIDERATI IMBALLAGGIO
|
ARTICOLI CHE NON SONO IMBALLAGGIO
|
Vasi da fiori destinati a restare con la pianta
per tutta la sua durata di vita
|
Vasi da fiori
e piante, compresi vassoi per semi,
utilizzati nel quadro di relazioni tra imprese nelle varie fasi di produzione oppure destinati a essere venduti con la pianta
|
Bustine da tè
Capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carta per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato
|
|
Carta da imballaggio (venduta separatamente)
|
Carta da imballaggio (venduta separatamente
ai consumatori e agli operatori del settore)
|
|
Piatti e tazze monouso non destinati ad essere riempiti nel punto vendita
|
|
Etichetta dei pneumatici sotto forma di adesivo conformemente al regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio
|
Per poter essere immessi sul mercato, gli imballaggi devono rispondere a una serie di prescrizioni di sostenibilità:
- l'articolo 5 reca prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi disponendo che gli imballaggi immessi sul mercato "sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione". In particolare viene stabilito che, a decorrere dal 12 agosto 2026, gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore a determinati valori limite (v. art. 5, par. 5);
- l'articolo 6 prevede la riciclabilità di tutti gli imballaggi immessi sul mercato e individua le condizioni al verificarsi delle quali l'imballaggio è considerato riciclabile;
- l'articolo 7 prevede, entro le scadenze indicate dal medesimo articolo, un contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica. Vengono previsti obiettivi da conseguire entro il 1° gennaio 2030 e obiettivi più ambiziosi da conseguire entro il 1° gennaio 2040. Entro tale ultima data, tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo:
a) 50% per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
b) 25% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
c) 65% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
d) 65% per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);
- l'articolo 8 reca disposizioni per l'eventuale fissazione di prescrizioni e obiettivi relativi all'uso di materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;
- l'articolo 9 reca disposizioni sulla compostabilità. In particolare viene stabilito che entro il 12 febbraio 2028 gli imballaggi di cui alla lettera f) del punto 1) dell'articolo 3 ("bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose...") e le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli devono essere compatibili con le norme di compostaggio in condizioni di controllo industriale negli impianti di trattamento dei rifiuti organici e, se richiesto dallo Stato membro, con le norme di compostaggio domestico;
- l'articolo 10 prevede la riduzione al minimo degli imballaggi. In particolare viene stabilito che entro il 1° gennaio 2030 il fabbricante o l'importatore provvede affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito. Viene altresì stabilito che il fabbricante o l'importatore provvede affinché non siano immessi sul mercato gli imballaggi che non soddisfano i criteri di prestazione di cui all'allegato IV;
- l'articolo 11 individua le condizioni alle quali l'imballaggio immesso sul mercato a decorrere dall'11 febbraio 2025 è considerato riutilizzabile.
Il capo III (artt. 12-14) disciplina, in particolare, l'etichettatura dell'imballaggio e dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio.
Il successivo capo IV (artt. 15-23) reca invece precisi obblighi per fabbricanti, importatori, distributori, ecc.
In particolare, l'articolo 15 prevede che i fabbricanti:
- immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabiliti negli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi;
- prima di immettere l'imballaggio sul mercato, eseguono o fanno eseguire per loro conto la procedura di valutazione della conformità (prevista dall'art. 38 del regolamento) e redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato VII al regolamento.
L'articolo 24 reca disposizioni relative agli imballaggi eccessivi. In particolare viene previsto che entro il 1° gennaio 2030 gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non superi il 50%.
L'articolo 25 prevede restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio stabilendo, in particolare, che a decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V.
L'articolo 26 dispone che gli operatori economici che mettono a disposizione imballaggi riutilizzabili per la prima volta nel territorio di uno Stato membro garantiscono l'esistenza di un sistema di riutilizzo di detti imballaggi in tale Stato membro, che comprenda un incentivo ad assicurare la raccolta di tale imballaggio e che soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato VI.
Sono inoltre previsti obblighi per gli operatori economici:
- che fanno uso di imballaggi riutilizzabili (art. 27);
- che offrono la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica (art. 28).
L'articolo 28, paragrafo 5, dispone inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2030, i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m2 si adoperano per destinare il 10% di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari.
Gli articoli 29-31 prevedono una serie di obblighi e obiettivi per il riutilizzo degli imballaggi. In particolare l'articolo 29, salve le deroghe e le eccezioni previste dal medesimo articolo, stabilisce che:
- a decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nel territorio dell'Unione, sotto forma di pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto, provvedono affinché almeno il 40% in totale di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;
- a decorrere dal 1° gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per utilizzare almeno il 70% degli imballaggi di cui al punto precedente in formato riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo.
Sono inoltre previsti obblighi specifici per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto. In particolare viene previsto che i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro bevande calde o fredde o alimenti pronti, devono:
- entro il 12 febbraio 2027, garantire ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire (art. 32);
- entro il 12 febbraio 2028, offrire ai consumatori l'opzione di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo (art. 33). L'articolo 33 dispone inoltre (al paragrafo 5) che, a decorrere dal 2030, i distributori finali si adoperano per offrire il 10% dei prodotti in vendita in un formato di imballaggio riutilizzabile.
L'articolo 34 prevede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire nel loro territorio una riduzione consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero. Una riduzione consolidata si considera conseguita se il consumo annuo non supera 40 borse di plastica in materiale leggero pro capite, o l'obiettivo equivalente in peso, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il capo VII (artt. 35-39) reca disposizioni volte a disciplinare:
- i metodi di prova, misurazione e calcolo per la verifica della conformità degli imballaggi alle prescrizioni dettate dal regolamento;
- la procedura di valutazione della conformità (rinviando alle disposizioni dell'allegato VII);
- la "dichiarazione di conformità UE", con la quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'imballaggio alle prescrizioni stabilite dal regolamento.
Il capo VIII (artt. 40-57) reca un'articolata disciplina della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
Tra le disposizioni degne di nota si segnalano quelle che prevedono l'obbligo, in capo agli Stati membri, di:
- designare una o più autorità competenti responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione degli obblighi previsti dal capo VIII (art. 40);
- includere nei piani di gestione dei rifiuti una parte specifica sulla prevenzione e sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art. 42);
- ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite, rispetto ai valori corrispondenti del 2018, almeno del 5% entro il 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040 (art. 43);
- istituire un registro nazionale dei produttori, finalizzato a verificare il rispetto, da parte degli stessi, delle prescrizioni previste dal capo VIII (art. 44);
- provvedere affinché siano istituiti sistemi e infrastrutture per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali (art. 48);
- stabilire, entro il 1° gennaio 2029, obiettivi obbligatori di raccolta e prendere i provvedimenti necessari per garantire la coerenza di tali obiettivi con quelli di riciclaggio previsti dall'art. 52 (v. infra) e con gli obiettivi obbligatori per il contenuto riciclato di cui all'articolo 7 (art. 49);
- adottare, entro il 1° gennaio 2029, le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% all'anno, in peso, dei seguenti formati di imballaggio messi a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro interessato in un dato anno civile: a) bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri; b) contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri (art. 50, par. 1);
- adottare (al fine di conseguire gli obiettivi indicati al punto precedente) le misure necessarie per garantire che siano istituiti sistemi di deposito cauzionale e restituzione per i formati di imballaggio pertinenti di cui al punto precedente, e che un deposito cauzionale sia addebitato presso il punto vendita (art. 50, par. 2);
- provvedere, entro il 1° gennaio 2029, affinché almeno i sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui al punto precedente, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento soddisfino i requisiti minimi elencati nell'allegato X (art. 50, par. 11);
- adottare misure per incoraggiare l'istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi con incentivi sufficienti per la restituzione e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti (art. 51);
Si segnalano inoltre le disposizioni, contenute negli articoli 45-47, volte a disciplinare la responsabilità estesa del produttore.
Degne di nota sono altresì le disposizioni recate dall'articolo 52 che confermano gli obiettivi di riciclaggio già previsti (in recepimento dell'art. 6 della direttiva 94/62/CE, come modificato dalla direttiva 2018/852/UE) dall'allegato E al Codice dell'ambiente.
Ulteriori disposizioni recate dal regolamento sono volte a:
- disciplinare le procedure di salvaguardia per gli imballaggi per i quali "le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che l'imballaggio ... presenti un rischio per l'ambiente o la salute umana" (artt. 58 e seguenti);
- incentivare la domanda e l'offerta di imballaggi ecosostenibili (art. 63);
- disporre l'abrogazione della disciplina sostituita dal regolamento (art. 70). In particolare viene prevista l'abrogazione della direttiva 94/62/CE a decorrere dalla data di applicazione del regolamento, vale a dire (ai sensi dell'art. 71) dal 12 agosto 2026.