tema 28 febbraio 2026
apri tutti i paragrafi
La disciplina nazionale vigente

La disciplina nazionale sulle attività di bonifica dei siti contaminati è contenuta nel Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), agli artt. da 239 a 253 e nei relativi allegati al Titolo V della Parte quarta.

In generale, gli interventi in materia di bonifiche prevedono l'applicazione di una procedura di carattere ordinario (articoli 242 e 252 del d.lgs. 152/2006), che assegna alle autorità competenti a livello nazionale e regionale l'approvazione del progetto di bonifica, contenente gli interventi previsti a carico del responsabile dell'inquinamento.

In estrema sintesi tale procedura prende avvio con la valutazione delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), cioè dei livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica. In base ai risultati di tale analisi, il sito si considera contaminato, ai sensi dell'art. 240 del Codice dell'ambiente, quando i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio (disciplinata dall'Allegato 1 alla parte quarta del Codice) sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati.
In altre parole, la disciplina in esame fa riferimento a due criteri-soglia di intervento: il primo (CSC) da considerarsi valore di attenzione, superato il quale occorre svolgere una caratterizzazione, ed il secondo (CSR) che identifica i livelli di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.

Si ricordano altresì l'articolo 242-bis che disciplina la procedura semplificata e l'art. 252-bis che disciplina la bonifica, la riconversione industriale e lo sviluppo economico dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico.

L'articolo 252 del Codice dell'ambiente disciplina le procedure specifiche per i siti di interesse nazionale (SIN).

Si fa notare che numerose norme di semplificazione in materia di bonifiche sono state introdotte, nella scorsa legislatura, con il D.L. 76/2020 e il D.L. 77/2021 (si rinvia, in proposito, alla scheda "Bonifiche" del dossier di inizio della XIX legislatura).

Modifiche alla disciplina recata dagli articoli 242 e 244 del Codice sono apportate dall'art. 6, comma 3, del D.L. 153/2024

Nel dettaglio:
-  all'art. 242, comma 13-ter, novella il primo periodo – che reca la disciplina del procedimento che occorre seguire per determinare i valori di fondo relativi ai siti ove le concentrazioni rilevate superino le CSC ("concentrazioni soglia di contaminazione") per via di fenomeni di origine naturale o antropica – al fine di estendere l'applicazione del suddetto procedimento anche alle acque sotterranee e non solo al suolo e al sottosuolo, rinviando non solo alla tabella 1 (come previsto attualmente) dell'allegato 5 alla parte quarta del D. lgs. n. 152/2006 ma anche alla tabella 2 (recante "Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee");
- all'art. 242, comma 13-ter, sostituisce, al quinto e al sesto periodo, l'espressione CSC con la parola "concentrazioni" in quanto la norma fa riferimento a concentrazioni effettivamente rilevate, mentre le CSC sono valori soglia determinati in astratto;
- novella l'articolo 244, comma 2, al fine di precisare che gli oneri per le indagini svolte dalla provincia per identificare il responsabile dell'evento di superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione sono a carico di quest'ultimo;
- introduce il comma 4-bis dell'art. 242 il quale prevede che le province si avvalgono delle ARPA nello svolgimento delle attività di cui all'art. 244.

Il comma 2 dell'art. 6 del D.L. 153/2024 dispone invece che, per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo, l'ARPA territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti.

Ulteriori modifiche sono previste dall'art. 14, comma 1, lettere b), c) e d), del D.L. 19/2026 (in corso di conversione).

Nel dettaglio:
- la lettera b) integra il disposto del comma 1 dell'art. 241 del Codice dell'ambiente, al fine di precisare l'ambito di applicazione del regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento. L'integrazione in esame è finalizzata a precisare che la destinazione delle aree succitate alla produzione agricola e all'allevamento dev'essere prevista dagli strumenti urbanistici vigenti;
- la lettera c) interviene sull'art. 242 del Codice dell'ambiente, che disciplina la procedura ordinaria di bonifica. In particolare la lettera in esame opera un'integrazione al comma 13 di tale articolo, ove si disciplina la procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica, stabilendo che tale procedura si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. L'integrazione in esame è volta ad aggiungere un periodo, alla fine del citato comma 13, che precisa che i permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui trattasi sono efficaci per un periodo pari a quello previsto, nel progetto di bonifica approvato, per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione;
- la lettera d) reca una serie di modifiche all'art. 242- ter del Codice dell'ambiente, che disciplina gli interventi e le opere che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica. Il numero 1) di tale lettera amplia l'insieme degli interventi che possono essere realizzati ai sensi dell'articolo 242- ter, tra i quali sono compresi quelli del PNRR, inserendovi anche quelli previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). Lo stesso numero modifica un erroneo riferimento normativo in modo da precisare che nell'insieme di interventi e opere di cui trattasi sono incluse anche le tipologie di opere e interventi individuati nell'allegato I- bis del Codice dell'ambiente (il riferimento sembra essere all'allegato I -bis alla parte seconda del Codice, che elenca le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima - PNIEC). Il numero 2) integra il disposto del comma 3 dell'art. 242- ter al fine di precisare che nelle more dell'adozione da parte delle regioni della disciplina attuativa del comma medesimo, le categorie di interventi, nonché i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal Ministero dell'ambiente trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.

I siti inquinati di interesse nazionale (SIN)

I siti d'interesse nazionale sono stati individuati con norme di varia natura e di regola sono stati perimetrati mediante decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.

L'art. 252 dispone in particolare , al comma 2, che all'individuazione dei SIN si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata; d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante; e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni; f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie. Il successivo comma 2-bis dispone inoltre che "sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto".

La procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) che per l'istruttoria tecnica si avvale, in particolare, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Attualmente i SIN sono 42, per una superficie cumulata che costituisce approssimativamente, come indicato nella sezione "SIN – Inquadramento generale" del sito web del Ministero dell'ambiente, il 6 per mille del territorio nazionale (circa 170.000 ettari totali a terra e circa 78.000 ettari a mare). Nella citata sezione è inoltre disponibile "una pagina dedicata all'anagrafica dei SIN dalla quale è possibile accedere, per ciascun SIN, ad una scheda descrittiva di sintesi e ad una rappresentazione grafica georiferita. Gli atti istitutivi e i decreti di perimetrazione/riperimetrazione relativi a ciascun SIN sono elencati e consultabili/scaricabili alla pagina Istituzione e perimetrazione".

 

Informazioni sulle risorse previste per gli interventi di bonifica e sullo stato di realizzazione degli stessi sono contenute nella relazione della Corte dei conti concernente il fondo per la bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, approvata con la deliberazione n. 87/2024/G, trasmessa al Parlamento il 4 ottobre 2024 (Doc. NN 2, n. 189).

Ulteriori informazioni sono state fornite dal direttore generale della Direzione economia circolare e bonifiche del MASE nel corso dell'audizione del 27 marzo 2025 presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

La riperimetrazione dei SIN

L'articolo 17-bis del D.L. 152/2021 ha previsto l'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente (sentiti la regione e gli enti locali interessati) finalizzati alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti previsti dal succitato comma 2 dell'art. 252 del Codice dell'ambiente. Il termine per l'adozione di tali decreti, inizialmente previsto dal testo originario dell'art. 17-bis, è stato più volte prorogato nel corso della presente legislatura (si vedano l'art. 11, comma 5, del D.L. 198/2022 e l'art. 12, comma 2, del D.L. 215/2023) e poi eliminato del tutto dall'art. 11, comma 2, del D.L. 202/2024.
In attuazione di tale disposizione, il MASE ha provveduto alla riperimetrazione del SIN "Terni Papigno" (D.M. 12 aprile 2024), del SIN "Pioltello e Rodano" (D.M. 16 aprile 2024) e del SIN di Taranto (D.M. 20 dicembre 2024).

Con il D.M. 29 luglio 2025 il MASE ha inoltre provveduto, su richiesta della Regione Sicilia (ai sensi di quanto previsto dall'art. 36-bis, comma 3, del D.L. 83/2012, in base al quale "su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente ... può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale"), alla ridefinizione del perimetro del SIN «Area industriale di Milazzo».

  

I siti inquinati regionali (SIR)

Per quanto riguarda, invece, i procedimenti di competenza delle Regioni o di altri enti da esse delegati (quindi non considerando i procedimenti relativi ai SIN), nel rapporto dell'ISPRA intitolato Lo stato delle bonifiche dei siti contaminati in Italia: quarto rapporto sui dati regionali viene evidenziato che:
- il 46% dei Comuni d'Italia, pari a 3.619 Comuni, è interessato da almeno un procedimento di bonifica in corso al 1° gennaio 2024;
- il 70% dei procedimenti di bonifica regionali si è concluso senza necessità di intervento di bonifica e/o di messa in sicurezza;
- ogni anno vengono attivati sul territorio nazionale in media 1.190 nuovi procedimenti di bonifica;
- alla data del 1° gennaio 2024 
i procedimenti di bonifica in corso risultano essere 16.365, mentre quelli conclusi 22.191.

ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2026

Nella legislatura in corso sono state emanate diverse norme per disciplinare e finanziare le attività di bonifica in alcuni siti inquinati di interesse nazionale (SIN).

SIN di Taranto

L'articolo 14, comma 4-bis, del D.L. 60/2024, ha modificato la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo, tra l'altro, la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025) della durata dell'incarico commissariale (che era già stato in precedenza prorogato dall'art. 12, comma 6, del D.L. 215/2023).

L'articolo 1-sexies del D.L. 3/2025 ha inoltre disposto uno stanziamento di 80 milioni di euro (68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028), al fine di integrare le risorse già previste dalla legislazione vigente per gli interventi di ripristino e bonifica ambientale nell'area del SIN di Taranto.

Informazioni sulle iniziative per accelerare gli interventi di risanamento ambientale nella città di Taranto sono state fornite in risposta all'interrogazione 3/01706.

I commi 3-5 dell'articolo 13 del D.L. 200/2025 modificano la disciplina del succitato Commissario, prevedendo:

- la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2025 fino al 31 dicembre 2026) della durata dell'incarico commissariale e della possibilità per il Commissario di nominare non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie (co. 3, lett. a) e b);

- le conseguenti disposizioni per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle proroghe citate (co. 3, lett. c), d), e), e co. 5).

- l'obbligo, per il Commissario, di provvedere, entro il 31 marzo 2026, a trasmettere il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi e un'informativa sullo stato di attuazione dei medesimi (co. 4).

Ulteriori informazioni sull'emergenza ambientale nell'area dell'ex ILVA sono disponibili nel paragrafo "La vicenda ambientale" del tema relativo all'ex ILVA di Taranto.

SIN di Bagnoli-Coroglio

Con l'art. 14, commi 1-2, del D.L. 60/2024 è stato disposto, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 indicate per la Regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25 del 2023, lo stanziamento di complessivi 1.218 milioni di euro per il periodo 2024-2029 (28 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni per il 2025, 100 milioni per l'anno 2026, 200 milioni per il 2027 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029), per la celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, come individuati, con i relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari, in un apposito protocollo di intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Commissario straordinario. La stessa norma ha demandato al CIPESS l'assegnazione delle risorse.
In attuazione di tali disposizioni, il succitato protocollo è stato sottoscritto in data 15 luglio 2024 e con la delibera CIPESS 1 agosto 2024, n. 55 si è provveduto all'assegnazione delle risorse, prevedendo il loro trasferimento sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario.

Ulteriori disposizioni sono state introdotte, nella legislatura in corso, al fine di disciplinare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera del sito di Bagnoli. In particolare l'art. 14, comma 3, del D.L. 60/2024 ha introdotto disposizioni volte a consentire la valutazione integrata VIA-VAS per gli interventi citati. L'articolo 2-quater del D.L. 208/2024, invece, ha previsto che per la definizione degli interventi in questione si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sull'individuazione dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento di tali attività, il Commissario straordinario si avvale dell'ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 52, comma 4, del D.L. 13/2023, ha previsto l'approvazione da parte del Commissario straordinario, anche per stralci o parti funzionali, del programma di rigenerazione urbana a favore di determinate aree di rilevante interesse nazionale (tra le quali rientra, ai sensi dell'art. 33, comma 11, del D.L. 133/2014, il SIN di Bagnoli-Coroglio).

L'articolo 7, commi 3 e 4, del D.L. 96/2025, disciplina le variazioni programmatiche, l'approvazione, la realizzazione, il regime e la valutazione ambientale degli interventi necessari nel SIN di Bagnoli-Coroglio al fine di assicurare lo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027».

L'articolo 1, comma 5, del D.L. 200/2025 reca la proroga di termini relativi alla gestione commissariale dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, dispone in merito al personale della struttura di supporto e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri. In particolare, tale comma dispone:
- la proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2026, sia dell'incarico del Commissario straordinario, individuato nel Sindaco pro-tempore di Napoli, sia della facoltà per il medesimo Commissario di nominare un massimo di due sub-commissari a cui delegare attività e funzioni proprie;
- che, entro il 31 marzo 2026, il Commissario trasmette (alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi relativi alle attività di realizzazione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell'area interessata, nonché delle altre attività previste.

 

SIN di Crotone

L'articolo 7 del D.L. 153/2024 ha fissato al 31 dicembre 2029 il termine entro cui realizzare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale nel SIN di Crotone-Cassano e Cerchiara e ha istituito una struttura di supporto al commissario straordinario.

Informazioni sulla bonifica ambientale del sito in questione sono state fornite in risposta ai diversi atti di sindacato ispettivo svolti nel corso della legislatura. Tra gli atti più recenti si ricordano l'interrogazione 4/01481, l'interpellanza 2/00394, nonché l'interrogazione 3/01749, a cui il Ministro dell'ambiente ha risposto nella seduta dell'Assemblea del Senato del 13 marzo 2025. Ulteriori informazioni sono contenute nella relazione sullo stato di attuazione degli interventi di bonifica del SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari nella seduta del 17 dicembre 2025 (Doc. XXIII, n. 12).

SIN di Cogoleto-Stoppani

L'articolo 12, comma 1, del D.L. 215/2023, proroga fino al 30 giugno 2024 i termini (già prorogati dall'art. 11, comma 4, del D.L. 198/2022) per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine entro il quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza ambientale.

L'articolo 7 del D.L. 89/2024, reca invece diverse misure dirette ad accelerare l'attuazione degli interventi di bonifica nel sito di cui trattasi. In particolare si prevede la nomina di un commissario straordinario, che subentra in tutti i rapporti al prefetto di Genova, dotato di speciali poteri derogatori e di personale, al fine di attuare una serie di interventi, da prevedersi in uno specifico atto di programmazione finalizzato alla valorizzazione delle aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A. sito nel comune di Cogoleto. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza della falda e di assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 21,05 milioni di euro (7,02 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026).

SIN di Trento nord

Il comma 694 dell'art. 1 della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la progettazione e l'esecuzione di sondaggi geognostici volti ad individuare l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese nelle aree «ex SLOI ed ex Carbochimica» del SIN di Trento nord e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'articolo 17, comma 5-bis, del D.L. 124/2023, al fine di ampliare i territori a cui si applica la disposizione medesima nonché gli interventi da realizzare.

Informazioni circa il trasferimento alla provincia autonoma di Trento delle somme stanziate per i sondaggi geognostici relativi alle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie in questione sono state fornite in risposta all'interpellanza 2-00047 e all'interrogazione 4-02284.

SIN "Caffaro di Torviscosa"

L'articolo 52 del D.L. 13/2023 ha previsto (al comma 1) interventi sul SIN "Caffaro di Torviscosa", situato in provincia di Udine, per una spesa complessiva di 35 milioni di euro per il periodo 2023-2027.

SIN di Piombino

L'articolo 52, comma 5-bis, del D.L. 13/2023 ha previsto l'assegnazione alla Regione Toscana, con delibera del CIPESS, dell'importo complessivo di 41 milioni di euro (5 milioni nel 2025, 20 milioni nel 2026 e 16 milioni nel 2027) al fine di assicurare la realizzazione degli interventi indicati nella delibera CIPE n. 47/2014 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino.

Informazioni sulla demolizione degli impianti in disuso dell'acciaieria ex Lucchini sita nell'area in questione sono state fornite, nella seduta dell'Assemblea del Senato del 4 maggio 2023, in risposta all'interrogazione 3/00397.

ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2026

L'articolo 22 del D.L. 104/2023 stabilisce che le Regioni possono conferire agli enti locali, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti.

La disposizione in esame è stata introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della Legge regionale n. 30 del 2006 con il quale la Regione Lombardia aveva delegato ai Comuni la competenza amministrativa in materia di procedure di bonifica, perché in contrasto con il riparto di competenze definito dal legislatore nazionale nel decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale sentenza ha avuto un impatto di rilievo se si considera che, negli ultimi anni, così come segnalato nella relazione illustrativa del D.L. 104/2023, la quasi totalità delle Regioni italiane ha delegato agli enti territoriali le competenze in materia di bonifica dei siti inquinati al fine di realizzare degli interventi di bonifica favorendo sia la rigenerazione urbana che la riqualificazione del territorio. Si veda, solo per citare alcuni esempi, la legge della regione Calabria n. 341 del 2002 o la legge della Regione Umbria n. 24 del 2009, oltre alla già citata legge della regione Lombardia n. 30 del 2006 il cui articolo 5 è stato censurato dalla Corte costituzionale per le ragioni precedentemente esposte.

La disposizione recata dall'art. 22 del D.L. 104/2023, pertanto, è volta a fornire una copertura normativa ad un assetto procedimentale ormai consolidato in assenza del quale si rischierebbe, come viene sottolineato nella succitata relazione illustrativa, di registrare un blocco delle attività di bonifica.

ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2026

Tra le misure previste dal PNRR in materia di gestione del territorio si segnala l'investimento per la bonifica dei siti orfani (M2C4-I.3.4) finalizzato alla realizzazione di interventi di bonifica di aree industriali dismesse per un importo di 500 milioni di euro.

L'intervento è in continuità con il "Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani" previsto dal comma 800 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) e approvato con il D.M. 29 dicembre 2020, a cui sono stati destinati 105,6 milioni di euro.
La misura M2C4-I.3.4 in questione prevede due obiettivi da conseguire:
- un primo traguardo, che prevedeva la definizione di un quadro giuridico entro la fine del 2022, è stato conseguito con l'emanazione del D.M. 4 agosto 2022, n. 301, di approvazione del Piano di azione per la riqualificazione dei siti orfani, che include i siti orfani oggetto di interventi e la ripartizione su base regionale delle risorse. Nella VI relazione del Governo sull'attuazione del PNRR (trasmessa al Parlamento il 31 marzo 2025) viene sottolineato che "l'allegato 1 al decreto ministeriale n. 173 del 7 maggio 2024 (elenco degli interventi ammessi a finanziamento) sostituisce integralmente l'allegato 2" al citato D.M. 301/2022;
- un obiettivo, da raggiungere entro il 31 marzo 2026, che richiede che sia riqualificato almeno il 70% della superficie del "suolo dei siti orfani".

Si fa notare che l'articolo 6, comma 1, del D.L. 153/2024, ha introdotto misure di semplificazione e accelerazione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, volte a valorizzare il rapporto tra il proponente e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competente e a consentire l'approvazione congiunta da parte dell'autorità competente dei risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, e del progetto degli interventi.

ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2026

La materia della bonifica dei siti inquinati è costantemente oggetto di attenzione da parte del Parlamento. Ciò trova conferma, nella legislatura in corso, dallo svolgimento, alla data del 1° settembre 2025, di oltre quaranta atti di sindacato ispettivo relativi alla materia in questione. Oltre a quelli già menzionati nei paragrafi precedenti, si segnalano, tra i più recenti, quelli relativi al SIN "Bacino del Fiume Sacco" (interrogazioni 5/02269 e 5/03848) e al SIN "Brescia Caffaro" (interrogazione 4/00879).

Degna di nota è infine l'interrogazione 4/04971, in risposta alla quale è stato ricordato che, in data 1° aprile 2025, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale "la delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 che, nell'ambito della imputazione programmatica delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027 alle amministrazioni centrali, ha destinato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'importo complessivo di euro 1.161.733.177,00, da finalizzare tramite l'accordo per la coesione con detto Ministero in corso di definizione. In relazione alla distribuzione per «Settori di intervento» delle predette risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il medesimo Ministero ha precisato che al «Settore bonifiche», comprendente interventi finalizzati al risanamento ambientale di siti contaminati, è stato attribuito un importo pari complessivamente a euro 280.000.000 di cui – tenuto conto del vincolo di destinazione territoriale disposto anche dalla delibera Cipess n. 77/2024 – l'80 per cento da allocare al Mezzogiorno (euro 224.000.000) e il 20 per cento al Centro-nord (euro 56.000.000)". Nella sezione Piano Sviluppo e Coesione (PSC) del sito web del Ministero dell'ambiente, viene evidenziato che le risorse destinate da tale piano alle bonifiche (sulla base della dotazione prevista dalla delibera CIPESS n. 78/2024) sono pari a 1.008,7 milioni di euro.

Si segnala, infine, che il disegno di legge n. 1623, recante delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e all'esame della 1ª Commissione (Affari Costituzionali) del Senato, individua, all'art. 30, principi e criteri direttivi per la determinazione dei LEP relativi alla tutela del suolo. In base a tale articolo, il Governo ha il compito di definire le misure necessarie per tutelare il suolo e bonificare i siti inquinati, individuando condizioni biologiche, chimiche e fisiche che garantiscano il buon stato ecologico del suolo. Il medesimo articolo prevede inoltre, tra l'altro, obiettivi di bonifica e rigenerazione dei suoli degradati.

ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2026
 
temi di Ambiente e gestione del territorio