La figura del caregiver familiare (letteralmente "prestatore di cura") individua la persona responsabile di un altro soggetto dipendente, anche disabile, di cui si prende cura in un ambito domestico. Si tratta del/la responsabile che organizza e definisce l'assistenza di cui necessita una persona, anche congiunta; in genere è un familiare di riferimento.
Si distingue dal caregiver professionale (o badante), rappresentato da un assistente familiare che accudisce la persona non-autosufficiente, sotto la verifica, diretta o indiretta, di un familiare.
Il profilo del caregiver è stato riconosciuto e delineato normativamente per la prima volta dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 254-256, Legge n. 205 del 2017), che al comma 255 lo definisce come "persona che assiste e si prende cura di specifici soggetti".
Più precisamente, la norma definisce il caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, in presenza di un handicap grave, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sè, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata , o sia titolare di indennità di accompagnamento.
Qui il Dossier di approfondimento sulla figura del caregiver nell'ordinamento italiano del Dip. Affari sociali e Lavoro, Servizio Studi, Camera deputati (Dossier n. 141 del 25 febbraio 2021).
Come risulta inoltre dalla seguente tabella ISTAT (dati consolidati 2019 - Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari in Italia e nell'Unione Europea - Indagine EHIS 2019 – tavola 6.1.1 (13 gennaio 2022). Il dato è calcolato sul totale delle persone adulte (>15 anni) che hanno fornito tale tipo di assistenza a persone (anche familiari) con problemi dovuti all'invecchiamento, a patologie croniche o infermità.) il totale dei caregivers familiari che ha fornito cure ed assistenza almeno una volta alla settimana a membri della propria famiglia ammonta, complessivamente, a oltre 7 milioni di persone, in prevalenza appartenenti alla popolazione femminile (donne: 4,1 milioni, circa il 60% del totale dei 7 milioni di caregiver, contro i 2,9 milioni di uomini), su un totale di circa 8 milioni di caregivers (coloro che dichiarano di aver fornito assistenza, non necessariamente ad un familiare).
Se si considera la popolazione residente in Italia nel 2019, circa 59,6 milioni di italiani, i caregivers familiari di genere femminile rappresentano una popolazione di circa il 6,9 per cento.
Inoltre, in base a dati Epicentro - Istituto Superiore di Sanità (qui il link - dati ISTAT 2016 e Osservatorio ONDA 2018) risulta che il 65% dei carigiver familiari sono donne di età compresa tra i 45 e i 55 anni, che spesso svolgono anche un lavoro fuori casa o che sono state costrette ad abbandonarlo (nel 60% dei casi) per potersi dedicare a tempo pieno alla cura dei familiari.
Si sottolinea inoltre, che, in termini di risorse finanziarie, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui alla legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017, comma 254) con dotazione strutturale a regime pari a 25,8 milioni di euro - ripartita in base a piani regionali -, a decorrere dal 2024 è stata convogliata nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, comma 212).
Al riguardo, la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 483-484, della legge 145/2018), nell'incrementare detto Fondo per il sostegno con risorse pubbliche del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, ha disposto che le somme residue e non impiegate del Fondo, al termine di ciascun esercizio finanziario, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato. La Sezione II della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), ha dotato il fondo, per il 2021, di risorse pari a circa 23,7 milioni di euro. Inizialmente il Fondo era finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare. Successivamente, il decreto legge 86/2018 di riordino delle competenze dei ministeri, ne ha disposto il trasferimento dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo al contempo che la dotazione del medesimo Fondo fosse destinata ad interventi in materia, adottati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata.
Un secondo Fondo - istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 334, della legge n. 178 del 2021) con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno del triennio di programmazione di bilancio 2021-2023 -, è destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiare, come definita dall'articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017). ll Fondo è stato rifinanziato di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024 ad opera della II Sezione della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021). Pertanto nel 2022 la dotazione del Fondo è pari a 80 milioni di euro.
Da ultimo, la legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 235, L. n. 207/2024) ha disposto una modifica alla normativa istitutiva del svolta dal caregiver familiare, prevedendo che le risorse di tale Fondo, fino all'adozione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiare alla cui copertura esso è destinato, siano destinate alle stesse finalità del Fondo per le non autosufficienze, al fine di garantire in particolare l'erogazione dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, con specifico riferimento a:
- l'assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari rivolta a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione;
- servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie;
- servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.
Tale non incrementa le risorse del Fondo sopra menzionato, limitandosi esclusivamente a precisarne la specifica destinazione a determinate finalità del Fondo per le non autosufficienze con specifico riferimento alle attività socio-assistenziali rivolte alle persone anziane non autosufficienti, fino all'adozione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiare alla cui copertura esso è destinato.
Si evidenzia che il Programma nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) considera le questioni riguardanti la figura del caregiver in base ai seguenti obiettivi:
- assistenza domiciliare, mediante il Decreto salute 29 aprile 2022 "Approvazione delle linee guida organizzative contenenti il «Modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare», ai fini del raggiungimento del target M6C1-4" al 30 giugno 2022. Le linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare si inseriscono, pertanto, nel contesto degli interventi previsti nel PNRR anche in coerenza con la riforma dell'assistenza territoriale, in particolare alla finalizzazione del principio di "casa come primo luogo di cura", che in base alla Terza Relazione sul PNRR (v. p. 128 del documento) presenta delle criticità per la parte della realizzazione delle Case della comunità e presa in carico della persona.
In ogni caso, le linee guida si propongono di definire nel contesto descritto il modello organizzativo per l'implementazione dei diversi servizi di telemedicina nel setting domiciliare, attraverso la razionalizzazione dei processi di presa in carico e la definizione dei relativi aspetti operativi, consentendo di erogare servizi attraverso team multiprofessionali composti dagli attori coinvolti nell'assistenza territoriale (Medico di medicina generale e Pediatra di libera scelta che svolgono il ruolo di responsabile clinico del rapporto di cura, Centrale operativa territoriale - COT quale modello organizzativo di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali, infermiere di famiglia o di comunità - IFoC, Unità di continuità assistenziale - UCA che supporta i professionisti responsabili della presa in carico del paziente e della comunità, e opera sul territorio di riferimento anche attraverso l'utilizzo di strumenti di telemedicina, la rete di cure palliative in cui è inserito, quale nodo della rete, anche il setting domiciliare). +
Le componenti fondamentali del modello organizzativo domiciliare, a cui fanno riferimento le linee guida, sono:
a) il servizio di assistenza domiciliare, che garantisce la continuità dell'assistenza nelle modalità indicate dalla normativa nazionale e regionale vigente;
b) la pianificazione degli accessi domiciliari, sviluppata nell'arco dell'intera settimana secondo quanto previsto dalla predetta normativa tenendo conto della complessità clinico-assistenziale dei pazienti;
c) il servizio di cure domiciliari integrato con prestazioni di telemedicina da remoto.
L'attivazione di un percorso di telemedicina potrà avvenire:
- dal setting domiciliare: tutti gli attori dell'assistenza territoriale (ognuno per le proprie competenze) possono individuare e proporre il paziente per il quale l'utilizzo di strumenti di telemedicina sia adeguato e utile all'integrazione delle cure domiciliari, e possono farlo in modo diretto oppure, qualora
necessario, previa valutazione in sede di Unità di valutazione multidimensionale (UVM), anche avvalendosi a seconda del modello organizzativo locale, della Centrale operativa dell'ADI, ove presente, e della COT; quest'ultima modalità è opportuna quando si renda necessario l'intervento di diversi operatori ed il raccordo tra più servizi e setting;
- dal setting di ricovero: è il personale della struttura, il medico in raccordo con il case manager della procedura di dimissione che ravvedono la possibilità di prosecuzione delle cure attraverso interventi domiciliari anche supportati da servizi di telemedicina; in questo caso segnala le proprie indicazioni e proposte al momento della richiesta di presa in carico di dimissione «protetta» alla COT, che provvede all'organizzazione ed attivazione dei servizi e professionisti preposti alla valutazione, ove non già attivati dalla struttura di ricovero, e, in caso positivo, alla successiva garanzia della presa in carico.
L'idoneità del paziente/caregiver a poter fruire di prestazioni e servizi in telemedicina dovrà essere stabilita caso per caso, valutando per la singola tipologia di servizio:
- la possibilità per il paziente/caregiver di accedere a sistemi ed infrastrutture tecnologiche che soddisfino almeno i requisiti minimi tecnici per una corretta e sicura fruizione della prestazione o servizio;
- le competenze e le abilità minime che il paziente deve possedere, per poter utilizzare in modo appropriato le piattaforme tecnologiche, tenendo anche conto dell'eventuale supporto aggiuntivo che può ricevere dal caregiver.
In generale sono requisiti essenziali per l'attivazione del percorso di cure domiciliari supportate da strumenti di telemedicina:
- l'adesione da parte dell'interessato al percorso domiciliare e all'attivazione della prestazione in telemedicina in cui possono operare più figure professionali;
- l'individuazione, idoneità e formazione del paziente e/o del/i caregiver;
- l'adeguatezza degli aspetti sociali del contesto familiare, dell'ambiente domestico e della rete di sostegno;
- l'idoneità strutturale del contesto abitativo correlato al quadro clinico anche in relazione all'utilizzo di apparecchiature.
- un secondo fronte che ha ricadute sulla figura del caregiver è la L. n.33/2023 (A.C. 977), anch'essa obiettivo di riforma previsto nel PNRR, che reca e disciplina alcune deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. In proposito, viene delineata in tale ambito una riforma articolata e complessiva, volta ad attuare alcune norme della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021, art. 1, commi 159-171) e, con specifico riferimento alla categoria degli anziani non autosufficienti, a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR, Missione 5, componente 2, investimento 1.1 per il sostegno alle persone vulnerabili e Missione, Componente 1, investimenti 1.1,1.2 e 1.3 per la realizzazione delle case di comunità e la presa in carico della persona per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega, e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati.
Il provvedimento muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. Si prevede l'effettuazione, in una sede unica, mediante i "punti unici di accesso" (PUA), di una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un "progetto assistenziale individualizzato" (PAI), che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana.
Ulteriori elementi di rilievo sono la definizione di una specifica governance nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare gli interventi; la promozione di misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione sociale; la promozione di nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, anche nell'ambito di case-famiglia e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi; la promozione d'interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane; l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD); il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice; la previsione d'interventi a favore dei caregiver familiari.
Sul tema si segnala il Primo Rapporto di Cergas Bocconi sulle prospettive per il settore sociosanitario e l'evoluzione della cura agli anziani (Long term care). Sempre più over 65 non autosufficienti, la popolazione invecchia, si stimano 2.847.814 persone, ma le risorse investite rimangono costanti. Nato dalla partnership tra Essity (azienda svedese che opera nel settore dell'igiene e della salute) e CERGAS SDA Bocconi, il primo rapporto sull'innovazione e il cambiamento nel settore Long Term Care ha fotografato l'urgenza di un esercito silenzioso di 8 milioni di caregiver (1) familiari che si auto-organizzano per far fronte ai bisogni di assistenza dei propri cari non più autonomi, a cui si affiancano quasi 1.000.000 di badanti tra regolari e no. Il rapporto mette in evidenza lo scollamento con cui cresce il bisogno di assistenza e di servizi per le persone over 65 non autosufficienti, senza che questi trovino adeguata risposta da parte di servizi pubblici e privati, al momento non in grado di stare al passo con le esigenze della popolazione. Secondo i dati, i tassi di copertura del bisogno per anziani over 65 con limitazioni funzionali sono aumentati di pochi punti percentuali assestandosi intorno al 31% nonostante la stima di bisogno potenziale della popolazione sia aumentata di oltre 66 mila persone, tra il 2013 e il 2015. Le badanti regolari e irregolari in Italia sono 983.695, con una media di 14,2 badanti ogni 100 cittadini over 75.
Va infine ricordato che attualmente, presso la XII Commissione affari sociali della Camera deputati sono all'esame diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 114 ed abb.) finalizzate ad introdurre una disciplina per il riconoscimento della figura del caregiver familiare ed il sostegno dell'attività di cura ed assistenza delle persone più fragili svolta dalla stessa, dato anche l'alto valore sociale ed economico dell'attività prestata che si configura come vantaggiosa per l'intera collettività. Le proposte intervengono nella disciplina vigente in modo parzialmente difforme, alcune di esse introducendo peraltro anche deleghe al Governo per garantire la piena integrazione del caregiver nell'ordinamento giuridico. Si consulti qui il relativo dossier. https://temi.camera.it/dossier/OCD18-19548/disposizioni-riconoscimento-e-sostegno-attivita-cura-e-assistenza-svolta-dal-caregiver-familiare-1.html
La normativa regionale in materia di caregiver
Per quanto riguarda le leggi regionali, si segnala il caso dell'Emilia-Romagna che con la legge regionale Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza) del 2014 ha riconosciuto, prima fra le regioni italiane, la figura del caregiver in quanto componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, tutelandone i bisogni. In base ai dati di presentazione dell'intervento regionale, si è dato conto di circa 289.000 persone, di cui il 55% donne, nel territorio della Regione, la cui attività di cura consente a soggetti non autosufficienti di poter evitare il ricovero in strutture sanitarie. La legge regionale riconosce il ruolo sociale del Caregiver familiare, e proprio per questo intende fornire formazione e supporto alle attività di assistenza prestate gratuitamente da familiari ed amici a persone non autosufficienti, mettendo a loro disposizione importanti servizi. Tra le novità più importanti:
Anche la Lombardia, si è distinta attraverso un progetto sperimentale per sostenere e incentivare la scelta delle cure palliative domiciliari, in alternativa al ricovero in hospice o in ospedale. Il sostegno ai caregiver vale un contributo economico di 700 euro da assegnare alle famiglie dei malati terminali.
La sperimentazione ha riguardato cinque famiglie, nei distretti di Magenta e Abbiategrasso, che fanno capo all'Asl Milano 1, tramite un test-pilota della durata di un anno (fino a luglio 2013) facente parte di un progetto più ampio "Il malato e la famiglia al centro della rete delle cure palliative", proposto dalla Organizzazione non profit "Hospice di Abbiategrasso", responsabile delle cure palliative nei due distretti. L'iniziativa è stata finanziata dalla Regione Lombardia nell'ambito della Dgr IX/3239, che riguarda l'attivazione di sperimentazioni sulle politiche di welfare. I fondi per il progetto ammontano complessivamente a 759mila euro. Di questi, 42mila sono destinati ai bonus per le famiglie. Più di recente, la Regione Lombardia ha approvato il programma operativo in attuazione della legge regionale 23/2022 sui Caregiver familiari di persone con grave o gravissima disabilità, con risorse che ammontano complessivamente a 3,9 milioni di euro (qui il dettaglio).
Per le altre esperienze regionali, si rinvia al link dell'Osservatorio delle malattie rare (v. qui).