A partire dal 2012, ai sensi dell'art. 15, comma 23, del D.L. n. 95/2012 in tema di spending review (L. n. 135/2012) la percentuale della quota premiale per le regioni definite è stata fissata allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del fabbisogno del SSN, mentre, limitatamente all'anno 2021, tale percentuale è stata elevata allo 0,32 per cento, 0,40% nel 2022 e 0,50% nel 2023 e nel 2024.
Il riparto di tali quote avrebbe dovuto essere deciso mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 30 novembre 2011, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni. Secondo il regime previsto, ma non ancora attuato, le quote premiali spettano alle Regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dalla normativa vigente del D. Lgs. n. 502/1992 all'articolo 4, comma 8 (chiusura in pareggio del proprio bilancio, con possibilità di utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione) e 9 (accorpamento funzionale di più ospedali eventualmente presenti nelle unità sanitarie locali), nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. Come accennato, tuttavia, tale intesa non è stata ancora raggiunta.
Pertanto, attualmente, la normativa transitoria prevede il riparto delle quote premiali accantonate a valere sul finanziamento del SSN a favore delle Regioni che abbiano introdotto misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (disposizione transitoria estesa altresì al 2025 e al 2026 dal comma 371 dell'articolo 1, della Legge n. 199 del 2025, Legge di bilancio per 2026).
L'incremento della quota premiale non produce effetti per la finanza pubblica in quanto determina esclusivamente uno spostamento di risorse ad incremento della quota premiale all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in questione, dalla quota indistinta assegnata alle Regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27 del D.Lgs. n. 68/2011 che detta la disciplina per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali.
Per il riparto delle quote premiali tra le regioni per il 2024 si veda il DM 30 dicembre 2024, pubblicato in G.U. n. 176 del 31 luglio 2025.