L'erogazione di molti degli interventi e servizi sociali è legata, nella misura o nel costo, alla situazioni economica del nucleo familiare del richiedente, ponderata attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), istituito dal D. Lgs. 109/1998 quale prova dei mezzi per l'accesso a prestazioni agevolate.
L'ISEE, calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), vale annualmente per tutti i membri del nucleo e per tutte le prestazioni sociali, anche se richieste ad enti erogatori diversi.
Il Decreto "salva Italia" (art.5, decreto legge 201/2011) aveva già previsto una riforma dell'indicatore per rendere più corretta la misurazione della condizione economica delle famiglie, e quindi migliorare l'equità nell'accesso alle prestazioni. La norma ha indicato i criteri di revisione dell'indicatore, rinviando ad un decreto regolamentare successivo sia le modalità di determinazione che i campi di applicazione dell'ISEE. Questi i criteri:
• miglioramento della selettività dell'indicatore, valorizzando maggiormente la componente patrimoniale;
• introduzione di una nozione di "reddito disponibile", includendo anche le somme esenti da imposta;
• considerazione dei carichi familiari (famiglie con minorenni e con persone con disabilità);
• differenziazione dell'indicatore per diverse prestazioni (minorenni, università, socio-sanitarie);
• rafforzamento del sistema dei controlli.
Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 di revisione dell'Indicatore è entrato in vigore l'8 febbraio 2014. Il Decreto del 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ha reso pienamente operativa la riforma dell'ISEE a partire dal 1° gennaio 2015.
In relazione alla compilazione della dichiarazione sostituiva unica (DSU), la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), al comma 314, ha ampliato la sfera delle informazioni che gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare all'Anagrafe Tributaria, includendovi anche il valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari.
Con la riforma, gli enti erogatori sono tenuti a utilizzare l'ISEE, anche se possono prevedere, accanto all'Indicatore, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari. Il nuovo ISEE inoltre è da considerarsi "livello essenziale delle prestazioni", di conseguenza le leggi regionali ed i regolamenti comunali devono considerare vincolanti le sue prescrizioni. In relazione alle leggi regionali, possono essere considerate condizioni migliorative, ovvero generatrici di maggior favore per i cittadini.
Più recentemente è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 13 del 14 gennaio 2025 (v. Dossier su AG 235), che riguarda la revisione delle modalità di determinazione dei campi di applicazione dell'Indicatore ISEE, è intervenuto con alcune modifiche di rango regolamentare sui criteri di determinazione e sui campi di applicazione dell'ISEE, posti dalla disciplina rivista del richiamato DPCM n. 159/2013, con il compito di trasporre le modifiche di rango legislativo del 2015.
Il decreto inoltre provvede all'attuazione dei commi 183-185 dell'art.1 della L. di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) volti ad escludere, nella determinazione dell'ISEE, e fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e i prodotti finanziari della raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, a seguito di intesa sancita in Conferenza unificata il 27 giugno 2024. Peraltro questa intesa comprende anche l'impegno per l'elaborazione, da parte di un tavolo tecnico, di una revisione della disciplina ISEE, da operare con atto di rango legislativo.
Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 75 del 2 aprile 2025 è stato approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE e le relative istruzioni per la compilazione.
L'ISEE è costituito dal rapporto tra il parametro derivante dalla scala di equivalenza che dipende dalla specifica composizione del nucleo familiare ed il valore derivante dalla somma del valore dell'indicatore della situazione reddituale e del 20% del valore dell'indicatore della situazione patrimoniale. A seguito della prima riforma regolamentare del 2013, è stata introdotta la precompilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) ai fini della determinazione dell'ISEE. Tale precompilazione può essere accettata o modificata a cura dell'INPS, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
Nel nuovo ISEE, la nozione di reddito include, sommati al reddito complessivo ai fini IRPEF, tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (quali cedolare secca sugli affitti, premi di produttività) e tutti i redditi esenti, compresi tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione, quali: assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento; i redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari. Viceversa, sono sottratte, dalla somma dei redditi, spese e franchigie riferite al nucleo familiare.
Proprio relativamente all'inclusione dei trasferimenti ottenuti dalla PA nel computo ISEE, il TAR del Lazio, nel febbraio 2015 ha accolto, seppur parzialmente, tre ricorsi molto articolati presentati da associazioni di tutela dei disabili per l'annullamento, previa sospensione, del D.P.C.M. 159/2013.
Le sentenze del TAR Lazio del 21 febbraio 2015 (n. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015) hanno stabilito di:
Successivamente, contro le tre sentenze del TAR, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno proposto ricorso presso il Consiglio di Stato. Il 29 febbraio 2016 la Sezione IV del Consiglio di Stato - che nel corso dell'iter approvativo del D.P.C.M. 159/2013 aveva espresso parere positivo sulla legittimità del provvedimento - ha depositato tre sentenze (n. 838, 841, 842) che hanno confermato le tesi della I sezione del TAR del Lazio (nn. 2454, 2458 e 2459). In estrema sintesi, l'effetto delle sentenze è quello di:
La necessità di revisionare il sistema di calcolo dell'ISEE, dopo le sentenze del Consiglio di Stato, è stata affrontata anche dall'Aula della Camera nel corso delle sedute del 29 e del 30 marzo 2016 in cui sono state esaminate, e approvate, una serie di mozioni sull'argomento. Infine, con il DL. 42/2016 (AC. 3822), il Governo è intervenuto in via urgente, introducendo transitoriamente (art. 2-sexies) una nuova modalità di calcolo dell'Indicatore relativo ai nuclei familiari con componenti con disabilità, in attesa dell'adozione delle modifiche al regolamento vigente volte a recepire le recenti sentenze del Consiglio di Stato (v. ante). Più in particolare, l'articolo 2-sexies, comma 1, lett. a), ha escluso dalla nozione di "reddito disponibile" i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF. Il comma 2 ha poi precisato che i suddetti trattamenti, se percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità (ad esempio carta acquisiti ordinaria, contributo affitto, assegno di maternità di base e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni, ecc.), restano inclusi nella nozione di reddito disponibile riportata nell'articolo 5 del decreto legge 201/2011. Pertanto, per i trattamenti non legati alla condizione di disabilità, rimane invariato quanto disposto dall'articolo 4, comma 2 , lett. f) del D.P.C.M. n. 159/2013 con la conseguenza che continuano a rilevare nel calcolo dell'ISEE. Il comma 1, lett. b), dell'articolo 2- sexies ha inoltre sostituito le detrazioni delle spese e delle franchigie per le persone con disabilità, con una maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente il nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente. Conseguentemente, dalla somma dei redditi del nucleo familiare non sono più sottratte: - le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori; - la retta per l'ospitalità alberghiera; - le franchigie previste per ogni componente disabile medio, grave o non autosufficiente.
Infine, la circolare INPS 137 del 25 lugli 2016 ha chiarito ancora una volta che, come indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la decorrenza dell'ISEE ricalcolato secondo le nuove modalità di cui all'articolo 2-sexies del decreto legge 42/2016 è rimessa alla valutazione del singolo Ente erogatore della specifica prestazione sociale agevolata. Ciò in attuazione del comma 3 della norma che dispone che l'ente erogatore delle prestazioni sociali agevolate adotti gli atti attuativi anche normativi conseguenti alle nuove disposizioni, disciplinando sia l'eventuale prosecuzione delle prestazioni in corso di erogazione, che sono salve fino a 30 giorni dall'entrata in vigore della legge 89/2016 di conversione del decreto legge 42/2016, sia l'erogazione delle nuove prestazioni sociali agevolate per il periodo successivo a tale data. Secondo quanto illustrato da INPS e Ministero del Lavoro tale opzione vale esclusivamente per le prestazioni in corso, per le quali l'ente potrà decidere se richiedere il nuovo ISEE oppure mantenere la prestazione come regolamentata dal D.P.C.M. 159/2013 (vecchio ISEE valido fino al 15 gennaio 2017). Per le domande per le nuove prestazioni, il calcolo deve invece essere fatto utilizzando la disciplina di cui all'art. 2-sexies del decreto legge 42/2016 (nuovo ISEE).
Per quanto riguarda la componente patrimoniale, riferita ai costi dell'abitare, il valore della prima casa è stato abbattuto a due terzi ed è stato considerato solo il valore dell'immobile eccedente il valore del mutuo ancora in essere.
La scala di equivalenza è stata modificata con un ammontare crescente al numero di figli, mentre con riferimento alla disabilità, sono state introdotte tre distinte classi di disabilità - media, grave e non autosufficienza - e franchigie che corrispondono a diversi trattamenti economici.
Più in dettaglio, per le persone con disabilità media è stata prevista una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se il disabile è minorenne; per le persone con disabilità grave, è stata prevista una franchigia pari a 5.500 euro, incrementata a 7.500 se minorenne; per persone non autosufficienti, è stata prevista una franchigia pari a 7.000 euro, incrementata a 9.500 euro se minorenne; • per quanto riguarda le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria: si è prevista la possibilità per il disabile adulto convivente con la famiglia di origine, di costituire nucleo anagrafico a sé stante;
E' stato introdotto il concetto di ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni significative in corso d'anno dell'indicatore della situazione reddituale dovute a modifiche della situazione lavorativa (licenziamenti/cassa integrazione), mentre per le prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni, è stato stabilito il principio secondo il quale il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia coniugato con persona diversa dall'altro genitore o vi sia legale separazione.
Per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, vengono di regola considerati come facenti parte dello stesso nucleo familiare i genitori dello studente richiedente non conviventi, salvo eccezioni, puntualmente enunciate.
Il sistema dei controlli sulla veridicità dei dati utili per il calcolo ISEE è stato rafforzato affidando un ruolo centrale all'INPS che, al fine di rilevare la veridicità di quanto autocertificato dai cittadini, può avvalersi di controlli incrociati con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche. In relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia delle entrate, sulla base di controlli automatici, individua e rende disponibili all'INPS, l'esistenza di omissioni o difformità.