Con riferimento agli atti indicati negli allegati E, F, G, H, I, L, M e N, di cui al comma 2 dell'articolo 1, vengono in rilievo, oltre alle leggi formali, i seguenti provvedimenti: i regi decreti-legge, i regi decreti-legislativi, i decreti luogotenenziali, i decreti legislativi luogotenenziali, i decreti-legge luogotenenziali; i decreti del Capo del Governo; i decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo.
I regi decreti-legge trovavano una compiuta disciplina all'articolo 3 della legge 100/1926 (espressamente abrogata dal decreto legislativo n. 212 del 2010).
In particolare, la disposizione richiamata prevedeva che tali atti fossero emanati con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nei casi straordinari nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedessero.
I regi decreti legislativi erano anch'essi disciplinati dal già richiamato articolo 3 della legge 100/1926. In particolare, era previsto che tali atti fossero emanati con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando il Governo fosse stato a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione.
Con riferimento alla Luogotenenza, giova ricordare che durante il primo conflitto mondiale, il Re Vittorio Emanuele III, data la sua presenza al fronte, delegò le funzioni reali al principe Tommaso di Savoia-Genova. Successivamente, nella parte finale della seconda guerra mondiale, lo stesso Monarca, sulla base di una proposta avanzata da Enrico De Nicola, delegò le funzioni al figlio Umberto. La Luogotenenza, iniziata il 5 giugno 1944, terminò il 9 maggio 1946 per effetto dell'abdicazione di Vittorio Emanuele III e della contestuale ascesa al trono di Umberto II, già Luogotenente generale del Regno. Come si legge nella relazione illustrativa, i decreti luogotenenziali, i decreti-legge luogotenenziali e i decreti-legislativi luogotenenziali costituivano atti normativi adottati dal Consiglio dei ministri e promulgati dal Luogotenente del Re, del tutto equivalenti ai corrispondenti regi decreti, regi decreti-legge e regi decreti-legislativi.
I decreti del Capo del Governo disponevano la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di norme per il regolamento di accordi economici collettivi. Erano atti emanati dal Capo del Governo e vistati dal Guardasigilli in carica. Ciò avveniva a seguito di una deliberazione del Comitato corporativo centrale. Quest'organo, secondo quanto disposto dal regio decreto-legge 18 aprile 1935, n. 441, convertito dalla legge 12 settembre 1935, n. 1745, (entrambi formalmente abrogati dal D.L. 22 dicembre 2008, n. 200) esercitava, previa autorizzazione del Capo del Governo, tutte le funzioni assegnate agli altri organi del Consiglio nazionale delle corporazioni.
I decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo, erano disciplinati dalla legge 19 gennaio 1939, n. 129, in materia di istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni (abrogata espressamente dal D.L. 22 dicembre 2008, n. 200).