Xylella Fastidiosa
Il fenomeno
Come è noto, la Xylella fastidiosa è un fitopatogeno, diffusosi in alcune aree della Regione Puglia, che ha colpito migliaia di olivi, provocandone il disseccamento rapido, e causato perdite gravissime all'olivicoltura, uno dei principali strumenti di tutela e valorizzazione economica, ambientale e paesaggistica di quella parte di territorio. Dopo i primi casi di contaminazione verificatisi nel 2013, sono state progressivamente messe in atto delle misure fitosanitarie ed interventi finanziari destinati a contrastare tale patogeno nonché a sostenere gli imprenditori del settore e i territori interessati. Il batterio, pur avendo interessato in particolare la Regione Puglia, che, comunque, è la prima regione per la produzione di olio, ha trovato terreno fertile per la diffusione anche a causa dell'abbandono dei terreni agricoli e alla conseguente incuria che ne deriva, fenomeno che necessita di un'azione di contrasto anche attraverso la previsione di nuovi e moderni impianti.
La normativa comunitaria
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è intervenuto per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa disponendo: lo svolgimento di indagini annuali sulla presenza dell'organismo nocivo; l'adozione di specifici piani di emergenza; l'individuazione di aree delimitate, e, in caso di necessità, la rimozione delle piante; l'adozione di misure contro i vettori dell'organismo nocivo; la distruzione, se del caso, delle piante infette; l'obbligo di sorveglianza annuale dell'area delimitata.
Sono state, poi, previste, ulteriori misure per: il contenimento nella zona infetta; l'impianto di piante specifiche in zone infette; gli spostamenti delle piante all'interno dell'Unione; l'introduzione nell'Unione di piante ospiti; i controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate all'interno dell'Unione e delle piante ospiti verso l'Unione. Sono state, poi, previste attività di comunicazione, attraverso campagne di sensibilizzazione.
L'Allegato I del Regolamento contiene l'elenco delle piante notoriamente sensibili a una o più sottospecie dell'organismo nocivo specificato ("piante ospiti"), l'Allegato II reca l'elenco delle piante notoriamente sensibili a sottospecie specifiche dell'organismo nocivo specificato ("piante specificate"), l'Allegato III reca l'elenco delle Zone infette nelle quali sono applicate le misure di contenimento, l'Allegato IV indica i metodi di prova per l'identificazione della Xylella fastidiosa e delle sue sottospecie, mentre l'Allegato V contiene i modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini svolte nelle aree delimitate.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1320 ha modificato l'Allegato III del Regolamento (UE) 2020/1201, inserendo i comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Monopoli, Polignano a Mare e Putignano nella provincia di Bari e nel comune di Fasano nella provincia di Taranto nell'elenco delle Zone infette.
Si ricorda, in estrema sintesi, che con il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2507 si è proceduto ad aggiornare l'elenco delle piante con il più alto rischio di diffusione di Xylella fastidiosa e alla riduzione da 5 a 2 chilometri dell'area di prospezione. Si è riconosciuta, inoltre, la possibilità di procedere a piantagione ed innesti nelle aree infette, a condizione che le piante siano state analizzate e considerate libere da Xylella fastidiosa negli ultimi due anni. Inoltre, le piante di specie non ospitanti, risultate negative nei test, non dovranno essere eliminate, così come gli alberi di alto valore sociale o culturale, a condizione che non siano infetti e ricevano trattamenti adeguati.
Si ricorda, infine, che la Commissione europea ha definitivamente archiviato, il 20 dicembre 2024, la procedura d'infrazione n. 2015/2174 avviata contro l'Italia per le inadempienze nella gestione e nel contenimento della Xylella fastidiosa.
Il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola
In ambito nazionale, le principali misure legislative in materia sono contenute nel decreto-legge n. 27 del 2019, agli articoli 8-ter, recante misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa e 8-quater, recante il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, attuato, poi, con decreto ministeriale 6 marzo 2020 e dotato di risorse finanziarie pari a 300 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro nell'anno 2020 e 150 milioni di euro nell'anno 2021.
In particolare, in attuazione della misura relativa agli interventi compensativi in favore dei frantoi oleari, è stato emanato il D.M. 26 maggio 2022, relativo alla Campagna di commercializzazione 2020-2021. In attuazione degli interventi previsti in materia di ricerca e sperimentazione sulla diffusione della Xylella fastidiosa, con il D.M. 9 maggio 2022, sono stati definiti i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse pari a 20 milioni di euro a favore dei progetti di ricerca.
Con riferimento, invece, alla concessione dei contributi per le operazioni di sostituzione di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con almeno pari numero di specie arboree diverse dall'ulivo e non ospiti di Xylella fastidiosa, è stato emanato il D.M. 1° settembre 2022 e destinati 25 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2020 e 15 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2021.
Responsabile della misura è la Regione Puglia che, in qualità di soggetto attuatore, è chiamata a redigere le procedure di accesso ai finanziamenti e le relative modalità di gestione delle istruttorie e può avvalersi per le attività operative del supporto dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Per la concessione di contributi destinati al potenziamento della rete di laboratori pubblici è stato emanato il D.M. 13 settembre 2022 e sono stati destinati 5 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2020 e 3 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2021.
Con il D.M. 24 gennaio 2022 è stato, poi, adottato il Piano di emergenza nazionale per il contrasto di Xylella fastidiosa, che ha individuato le azioni da intraprendere nel territorio nazionale in caso di presenza sospetta o confermata di Xylella fastidiosa. La finalità del Piano è quella di individuare le risorse e definire i compiti, le responsabilità e le modalità d'intervento e coordinamento dei diversi livelli istituzionali responsabili della prevenzione e delle attività di eradicazione, al fine di assicurare un tempestivo ed efficace intervento nella gestione di una emergenza fitosanitaria.
Con il D.M. 31 gennaio 2024 è stato modificato il regime degli aiuti di Stato relativi al ristoro dei danni causati da infezioni di Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia nel corso dell'anno 2018.
Altre misure per il contenimento della Xylella:
1. E' permesso ai detentori di terreni sui quali insistono ulivi colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa e ricadenti nella zona infetta di estirpare l'olivo colpito da patogeno, in deroga alla legislazione vigente in materia, sopprimendo il limite temporale di 7 anni disposto dall'art. 8-ter del decreto-legge n.27/2019 (art. 19, comma 1, D.L. 202/2024).
2. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella fastidiosa, possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante specificate di cui all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e devono altresì assicurare che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena e da organismi nocivi di qualità e che sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali. La misura è prorogata per l'anno 2023 (articolo 8-ter, D.L. 27/2019).
3. Al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dall'evento patogeno, per l'anno 2023, gli atti di trasferimento a titolo oneroso, a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, di terreni interessati dal predetto evento patogeno e delle relative pertinenze, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, comunque, sino a una superficie non superiore a cinque ettari, sono esenti dall'imposta ipotecaria e da quella catastale; l'imposta di registro si applica in misura fissa, pari a 200 euro. Per i medesimi atti, gli onorari notarili sono ridotti della metà. Per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento immobiliare, la destinazione d'uso agricola dei terreni e delle pertinenze oggetto di trasferimento non può essere modificata. Le agevolazioni fiscali di cui al presente comma valgono come incentivi statali ai fini di quanto previsto, in materia di incentivi impianti fotovoltaici in ambito agricolo (articolo 65, decreto-legge n.1/2012) (art. 15, comma 1-novies, D.L. n. 198/2022).
4. Inoltre, al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, è stata autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture (D.L. n. 63/2024, articolo 3, comma 8-bis).
Con ordinanza n. 3 del 26 maggio 2023 del Servizio fitosanitario nazionale sono state definite le aree indenni dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica italiana, da cui risulta che vi è un nuovo focolaio di Xylella fastidiosa nella regione Lazio e dei nuovi ritrovamenti di piante infette da Xylella fastidiosa nelle aree demarcate delle regioni Puglia e Toscana. Con il D.M. 22 maggio 2023 è stato quindi abrogato il precedente decreto 6 giugno 2019, che definiva le aree indenni dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa.
Con il D.M. 31 gennaio 2024 è stato modificato il regime degli aiuti di Stato relativi al ristoro dei danni causati da infezioni di Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia nel corso dell'anno 2018.
Attività della Commissione XIII (Agricoltura)
Si segnala che in data 12 aprile 2023 la Commissione ha deliberato l'avvio di una indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla presenza del patogeno Xylella fastidiosa nella regione Puglia. Per i relativi approfondimenti si può consultare il programma dell'indagine e le audizioni svolte.
In data 12 febbraio 2025 la Commissione XIII ha approvato la risoluzione n. 8-00074 sulle problematiche del settore olivicolo, con cui, tra l'altro, si impegna il Governo "ad aprire un Tavolo di concertazione con la Regione Puglia e le associazioni agricole regionali per definire eventualmente un nuovo Piano di interventi sulla Xylella".
Coreabus undatus
Al fine di tutelare la qualità del sughero nazionale dai danni provocati da un insetto nocivo noto come Coreabus undatus è' previsto che il sughero estratto in Italia sia obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere trasportato fuori dal territorio regionale di estrazione. La definizione delle modalità di contenimento, mediante le tecniche di contrasto è demandata ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) - da adottarsi entro ventiquattroi mesi (termine modificato dall'art. 26-quinquies, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dall'articolo 4, comma 9-sexies, D.L. 198/2022). (comma 893, dell'art. 1, L. n. 234 del 2021).
Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un apposito Fondo - con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 - con la finalità di finanziare lo svolgimento di attività di monitoraggio del predetto Coreabus undatus mediante un'apposita convenzione con l'Università degli Studi di Sassari (comma 894, dell'art. 1, L. n. 234 del 2021 ). La definizione dei criteri di impiego e di gestione del Fondo sono adottati con apposito decreto del Ministro da adottarsi entro novanta giorni della data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022.
Si ricorda che con il decreto 5 aprile 2023 è stato adottato il Piano sughericolo nazionale 2022-2026.
Altri infestanti
Altri organismi nocivi con effetti devastanti sul nostro patrimonio vegetale sono il bostrico tipografo e la cimice asiatica.
Successivamente agli eccezionali eventi metereologici del 28, 29 e 30 ottobre 2018 (Tempesta Vaia) che hanno provocato estesi e intensi danni al patrimonio forestale della regione del Veneto, del Friuli Venezia-Giulia, della Lombardia e delle province autonome di Bolzano e Trento, si sono verificati gravi attacchi parassitari da parte dell'insetto Ips typographus (bostrico) a carico dell'abete rosso.
Si rinvia al Tema "Politiche europee e dello sviluppo rurale" –paragrafo "Salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale ed animale" per tutti gli approfondimenti relativi agli interventi di contrasto a questi organismi nocivi e agli indennizzi alle imprese previsti nella XVIII legislatura.
Per contrasto all'epidemia da Ips typographus, è stata rideterminata la dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, consentendo alle regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia l'utilizzo del fondo altresì per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione, nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus (D.L. n. 63/2024, articolo 3, commi da 5-bis a 5-quater). Con D.M. 3 dicembre 2024 sono stati individuati i criteri di riparto e di gestione del fondo per le misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus.
In relazione alle misure per il contenimento del "mal secco agrumi" (Plenodomus tracheiphilus) è stato istituito il Fondo a sostegno dell'attività di ricerca nello stato di previsione del MASAF, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025 (articolo 1, commi 426, L. n. 197/2022). In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 5 maggio 2023.
Si ricorda inoltre il Fondo per la qualita' e la competitivita' delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo - di cui all'art. 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2017, n. 2051. In attuazione con il decreto 12 ottobre 2023 sono state ripartite risorse pari a circa euro 9,4 3 milioni, di cui euro 2 milioni quali residuo del per il 2022, ed euro 7,4 milioni quali stanziamento di competenza 2023 (Capitolo 7051 pg. 01). «Virus della tristezza degli agrumi»: patologia data dal Citrus tristeza virus; g) «Malsecco degli agrumi»: patologia data dal Plenodomus tracheiphilus.
In merito agli interventi per combattere la malattia della flavescenza della vite è istituito presso il MASAF, un Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite da tale infestante con una dotazione finanziaria pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024 (articolo 1, comma 433, L. n. 197/2023). In attuazione di tale disposizione, con D.M. del 6 giugno 2023 sono stati definiti i criteri di riparto e di gestione del suddetto Fondo. Inoltre, si rinvia anche alla risposta del Governo all'Interrogazione n. 5-00470. Inoltre, il D.L. n. 63/2024 ha disposto l'incremento della dotazione, per il 2024, del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023). Il fondo è stato incrementato di un ulteriore milione per il 2024 (D.L. n. 63/2024, articolo 3, comma 5).
Le imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 (articolo 11, comma 1, D.L. n. 104/2023). A tal fine la dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata a tali interventi (comma 3). In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M 24 gennaio 2024. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023 (comma 3-ter). Le risorse previste sono state integrate con 40 milioni di euro (articolo 3, comma 4, D.L. n. 63/2024).
Per i danni causati alla produzione vitivinicola dalla peronospora si rinvia anche alla risposta del Governo all'interrogazione n.5-01093.
Per le problematiche fitosanitarie note come "moria del kiwi" le imprese agricole possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 102/2004, nel limite di 4 milioni di euro, ove ricorrano i seguenti presupposti: a) nel corso della campagna 2023, hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi ; b) non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. Inoltre, le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della "moria del kiwi" sul proprio territorio, così come definita dal servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi ( articolo 3, comma 1,D.L. n. 63/2024). La misura è stata attuata con decreto 12 settembre 2024.