Garantire l'approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili, salvaguardare il reddito degli agricoltori, tutelare l'ambiente e preservare i territori. Sono questi i principali obiettivi che sono perseguiti in Europa dalla PAC (Politica agricola comune).
La PAC rappresenta l'insieme delle regole che l'Unione europea si è attribuita riconoscendo la centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. Essa costituisce, peraltro, una delle principali voci di spesa del bilancio dell'UE.
Il sostegno europeo alla produzione agricola dei Paesi della Unione avviene attraverso l'erogazione, ai produttori, di aiuti, contributi e premi. Tali erogazioni sono finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), e gestite dagli Stati Membri attraverso gli Organismi Pagatori, istituiti ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006 (articolo. 18). In Italia, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA ) - istituita dal decreto legislativo n. 165/99 - è l'ente deputato allo svolgimento delle funzioni di Organismo di coordinamento e di Organismo pagatore.
La protezione dell'ambiente e la salvaguardia della biodiversità sono ulteriori compiti che il legislatore italiano condivide con quello europeo. Per sostenere gli agricoltori nella duplice sfida di produrre alimenti e contemporaneamente salvaguardare la biodiversità la Commissione europea ha presentato la comunicazione "Una strategia "dal produttore al consumatore " (Farm to fork strategy – F2F) insieme alla comunicazione "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030". Entrambe le strategie sono centrali nell'ambito del Green Deal, l'insieme di interventi volti a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea nella prospettiva di azzerare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. La strategia si prefigge diversi obiettivi (target) al 2030 concernenti la riduzione dell'uso e del rischio dei pesticidi e della perdita dei nutrienti, la riduzione delle sostanze antimicrobiche, il miglioramento del benessere degli animali e la valorizzazione dell'agricoltura biologica.
Un'altra sfida che il legislatore europeo e quello nazionale condividono è quella del contrasto alla povertà alimentare, fenomeno che registra un preoccupante incremento anche nei paesi sviluppati. Al fine di arginare la diffusione di tale fenomeno, le autorità europee il Parlamento italiano hanno adottato misure normative volte destinare risorse finanziarie in appositi Fondi.
Con il Regolamento (UE) n. 223/2014 è stato istituito il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), che ha sostituito il Programma europeo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. In risposta alla pandemia di COVID-19 e alle crescenti esigenze emergenziali, sono state introdotte modifiche al suddetto Regolamento che hanno previsto risorse aggiuntive per gli anni 2020, 2021 e 2022 (Regolamento (UE) 2020/559). Per la medesima finalità, il legislatore italiano ha istituito presso AGEA, il Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti, le cui risorse sono allocate nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Un altro ambito in cui il legislatore europeo e quello nazionale sono intervenuti negli ultimi anni nei rispettivi ambiti di competenza è quello della gestione del rischio in agricoltura che risulta essenziale per la sopravvivenza stessa dell'attività primaria, nelle sue diverse manifestazioni (coltivazione del fondo, allevamento, pesca, selvicoltura e attività connesse). Molteplici fattori - alluvioni, calamità naturali, siccità, emergenze sanitarie o fitosanitarie di vario genere etc. - possono incidere, anche in maniera rilevante, su taluni prodotti e/o filiere agroalimentari.
La politica agricola comune (PAC), - che rappresenta la stretta intesa che unisce l'agricoltura e la società europea e, al contempo, l'Europa e i suoi agricoltori - persegue i seguenti obiettivi:
- sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, garantendo un approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili;
- tutelare gli agricoltori dell'Unione europea affinché possano avere un tenore di vita ragionevole;
- aiutare ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali;
- preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'UE;
- mantenere in vita l'economia rurale promuovendo l'occupazione nel settore agricolo, nelle industrie agroalimentari e nei settori associati.
L'agricoltura, si distingue dalla maggior parte delle altre attività produttive per alcuni motivi specifici:
- nonostante l'importanza della produzione alimentare, il reddito degli agricoltori è inferiore di circa il 40% rispetto ai redditi non agricoli;
- l'agricoltura dipende di più dal clima e dalle condizioni meteorologiche rispetto a molti altri settori produttivi;
- vi è un inevitabile intervallo di tempo tra la domanda dei consumatori e la capacità degli agricoltori di soddisfarla. Le incertezze commerciali e l'impatto ambientale dell'agricoltura giustificano il ruolo significativo svolto dal settore pubblico per i nostri agricoltori.
La PAC interviene secondo diverse modalità:
- fornendo sostegno al reddito
attraverso pagamenti diretti che garantisce la stabilità dei redditi e ricompensa gli agricoltori per un'agricoltura rispettosa dell'ambiente e la fornitura di servizi pubblici normalmente non pagati dai mercati, come la cura dello spazio rurale;
- adottando misure di mercato
per far fronte a congiunture difficili, come un improvviso calo della domanda per timori sanitari o una contrazione dei prezzi a seguito di una temporanea eccedenza di prodotti sul mercato;
- mettendo in atto misure di sviluppo rurale
con programmi nazionali e regionali per rispondere alle esigenze e alle sfide specifiche delle zone rurali.
Nel corso della XVIII legislatura, la Commissione Agricoltura della Camera ha dedicato ampio spazio all'esame delle proposte di riforma della PAC per il periodo 2021-2027, presentate dalla Commissione europea nel maggio 2018 nell'ambito della più generale proposta concernente il bilancio pluriennale dell'UE 2021-2027. Ha avviato l'esame delle tre proposte di regolamento (riguardanti il sostegno dei piani strategici degli Stati membri, l'organizzazione comune dei mercati e sul finanziamento della PAC) in data 19 settembre 2018, svolgendo un ampio ciclo di audizioni, che si è concluso il 3 luglio 2019.
A causa dei ritardi che si sono registrati nei negoziati, sia sulla riforma della PAC, che sull'adozione del nuovo bilancio dell'UE, anche dovuti all'improvvisa diffusione dell'epidemia da Covid-19, la Commissione europea ha modificato le proposte iniziali e ha presentato altre proposte volte a introdurre un regime transitorio per la PAC per gli anni 2021-2022 in attesa della definitiva approvazione della riforma.
La Commissione Agricoltura della Camera ha proseguito la sua attività esaminando , tra il 20 novembre 2019 e il 19 dicembre 2019, la proposta in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per il 2020 (documento finale
che esprimeva un nulla osta all'ulteriore corso del negoziato, con il parere
favorevole della XIV Commissione), nonché esaminando
, tra il 26 novembre 2019 e il 12 febbraio 2020, la proposta sul sostegno finanziario da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 (documento finale
che esprimeva una valutazione favorevole, con osservazioni, con il parere
della XIV Commissione). La Commissione Agricoltura ha rimarcato, tra l'altro, la necessità di garantire risorse adeguate per il finanziamento della PAC, considerato il ruolo che l'agricoltura riveste per l'Italia dal punto di vista economico, con particolare riguardo alla tutela dei redditi degli operatori del settore, nonché sotto il profilo della salvaguardia del territorio, della difesa della biodiversità e del presidio del territorio contro il dissesto idrogeologico e contro l'abbandono delle aree interne. Allo stesso tempo, la Commissione Agricoltura ha continuato ad esaminare l'evoluzione dei negoziati sulle proposte riguardanti la PAC. Sullo stato dei negoziati, le Commissioni riunite Agricoltura di Camera e Senato hanno anche svolto, il 12 novembre 2020, in videoconferenza, l'audizione
dell'allora Ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova.
Per rafforzare il ruolo dell'agricoltura europea nel futuro, la PAC si è evoluta nel corso degli anni per coordinarsi con le variabili circostanze economiche e le richieste dei cittadini. La nuova PAC si fonda su tre regolamenti che entreranno in vigore a partire dal 1º gennaio 2023:
- il regolamento (UE) n. 2021/2116
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il regolamento (UE) 2021/2115
recante norme sul sostegno ai piani strategici nazionali della PAC, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento (UE) 2021/2117
che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 sulle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione.
Si segnala che la nuova PAC 2023-2027 è stata definitivamente approvata dalle Istituzioni europee (dal Parlamento Europeo nella sessione plenaria 22-25 novembre 2021 e dal Consiglio lo scorso 2 dicembre), così come le regole transitorie
2021-2022.
Per il periodo 2021-22 è in vigore un regolamento transitorio (regolamento (UE) 2020/2220 che stabilisce le condizioni necessarie per ottenere finanziamenti dal FEAGA e dal FEASR in questi due anni, ampliando e modificando le disposizioni dei regolamenti precedenti. Resterà in vigore fino all'avvio della nuova PAC.
Si ricorda, infine, che la PAC è gestita dalla direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea che può adottare atti delegati e atti di esecuzione per attuare la politica agricola comune.
L'Unione Europea sostiene la produzione agricola dei Paesi della Unione attraverso l'erogazione ai produttori, di aiuti, contributi e premi. Tali erogazioni, sono finanziate dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale). Essi fanno parte dei fondi di applicazione della PAC
IL FEAGA è un Fondo gestito in regime concorrente tra l'Unione e gli Stati Membri. Attraverso tale Fondo sono erogate misure di sostegno:
- al reddito degli agricoltori
- al prezzo dei prodotti di origine agricola.
Il FEARS finanzia il contributo dell'UE ai programmi di sviluppo rurale (PSR).
I PSR consistono in misure e progetti che contribuiscono ai seguenti obiettivi:
- migliorare la competitività del settore agricolo;
- promuovere la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione del clima;
- realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali.
I suddetti finanziamenti a livello nazionale, sono gestiti dagli Stati Membri attraverso gli Organismi Pagatori, istituiti ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006 (articolo. 18).
In Italia l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) – istituita ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 99 –è l'ente deputato allo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore, da ultimo riformato con il decreto legislativo n. 116/2019 .
La disciplina vigente prevede che le funzioni già attribuite ad Agecontrol S.p.a, relative all'esecuzione di controlli di qualità su prodotti ortofrutticoli freschi sia nel mercato interno che nell'import/export, oltre che alle verifiche istruttorie, contabili e tecniche nell'agroalimentare, nei comparti interessati dagli aiuti comunitari, vengono attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che le esercita attraverso la SIN S.p.a. - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura.
(Per l'iter di approvazione del provvedimento si rinvia al seguente link )
L'AGEA, quale Organismo di Coordinamento, è, tra l'altro, incaricata:
- della vigilanza e del coordinamento degli Organismi Pagatori ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005;
- di verificare la coerenza della loro attività rispetto alle linee-guida comunitarie;
- di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli Organismi pagatori, monitorando le relative attività.
In tale ambito l'AGEA supporta le attività svolte dagli Organismi pagatori e assicura la predisposizione - ai fini dell'armonizzazione delle procedure - di appositi manuali di indirizzo. L'AGEA è anche l'Organismo pagatore italiano ed ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi europei, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri Paesi. I requisiti ed i vincoli cui deve corrispondere la struttura organizzativa dell'Organismo pagatore sono puntualmente individuati dal Reg. (CE) n. 885/2006.
Nell'espletamento della sua missione istituzionale, AGEA, infine, si avvale anche di altri organismi a cui sono stati delegati particolari compiti. Tra questi figurano anche i CAA (Centri di Assistenza Agricola) i quali svolgono le attività di supporto nella predisposizione delle domande di ammissione ai benefici comunitari e nazionali su mandato degli imprenditori interessati. I CAA rappresentano lo strumento con il quale l'Organismo Pagatore assicura il costante rapporto con i produttori ed una migliore e più diretta assistenza agli stessi ai fini della corretta predisposizione delle domande di aiuto.
Dopo la riforma attuata con il decreto legislativo n. 116 del 2019 - al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dal diffondersi dell'emergenza causata dall'epidemia da COVID-19 - il legislatore è nuovamente intervenuto al fine di potenziare la struttura dell'AGEA, così per il 2021 ha previsto l'incremento della dotazione finanziaria di 10 milioni di euro (articolo 1, comma 997. L. n. 178/2020) e ha autorizzato per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, procedure concorsuali pubbliche per 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché per 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area C posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale (articolo 1, commi 908 e 909, L. n. 178/2020).
La sostenibilità ambientale, la protezione della natura e la salvaguardia della biodiversità costituiscono assi portanti dell'attività economica agricola e, in quanto tali, rilevanti ambiti di intervento che il legislatore nazionale condivide con quello europeo.
L'Italia è estremamente ricca di biodiversità racchiudendo entro i propri confini una grande complessità di suoli, topografie e climi tali da rendere il nostro Paese, nell'ambito dell'Unione europea, quello caratterizzato dal più elevato numero e dalla più alta densità di specie animali e vegetali. Da ciò consegue che gli agricoltori devono affrontare una duplice sfida: produrre alimenti e contemporaneamente salvaguardare la biodiversità e utilizzare con prudenza le risorse naturali.
Tali sfide sono rappresentate a livello europeo dalla comunicazione "Una strategia "dal produttore al consumatore " (Farm to fork strategy – F2F) (COM(2020)381), insieme alla comunicazione "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030" (COM(2020)380). Entrambe le strategie sono centrali nell'ambito del Green Deal, l'insieme di interventi volti a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea nella prospettiva di azzerare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. L'attuazione delle due strategie dovrebbe procedere contestualmente, considerato che gli obiettivi della strategia "Dal produttore a consumatore" si incrociano con gli impegni principali della "Strategia sulla biodiversità".
L'obiettivo della Commissione è di ridurre, entro il 2030, l'uso e il rischio complessivi dei pesticidi chimici del 50% e l'uso dei pesticidi più pericolosi del 50%, incoraggiando pratiche per la difesa fitosanitaria integrata volte a garantire l'utilizzo, per la protezione delle colture, di metodi sostenibili, biologici, fisici, altri metodi non chimici e pesticidi a basso rischio. Altri obiettivi perseguiti sono la riduzione delle sostanze antimicrobiche, il miglioramento del benessere degli animali e la valorizzazione dell'agricoltura biologica. Per conseguirli, la strategia delinea un piano di azione delle misure previste, che comprende anche l'approvazione di nuovi atti legislativi e la revisione di quelli esistenti in importanti ambiti della politica agricola. Si tratta comunque di obiettivi non giuridicamente vincolanti, che potrebbero essere via via incorporati nella futura legislazione settoriale.
La Commissione Agricoltura della Camera ha esaminato , la comunicazione COM(2020)381 recante la strategia "Dal produttore al consumatore" (Farm to fork) e al termine dell'esame, tenuto conto delle audizioni svolte e del parere
favorevole con osservazioni formulato dalla XIV Commissione, ha approvato un documento finale
, con cui, tra l'altro, nel ritenere rilevanti le finalità della strategia, ha espresso una valutazione complessivamente favorevole con una serie di osservazioni.
Per approfondimenti, si veda il dossier curato dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati.
Sul fronte parlamentare interno, il tema dell'utilizzo dei pesticidi è stato affrontato con l'approvazione all'unanimità della mozione 1-00124 con cui, al fine di salvaguardare l'ambiente, la biodiversità, nonché la salute pubblica, il Parlamento ha dato al Governo alcuni indirizzi in materia, tra cui il divieto di utilizzo dei pesticidi e dei diserbanti, in particolare il dannoso glifosato, in ambito agricolo e favorire lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
La salvaguardia del patrimonio genetico vegetale e animale è messa a rischio anche dalla possibilità - data dalla globalizzazione dei mercati - di importare temibili organismi nocivi estranei, precedentemente confinati dall'isolamento geografico dei continenti o dalle barriere naturali. La loro nocività è determinata dall'assenza di forme di controllo naturale nelle aree di nuova introduzione in associazione alla scarsa resistenza e tolleranza delle piante ospiti.
Tali organismi esotici possono quindi diffondersi con effetti devastanti per la tutela delle coltivazioni e la stabilità degli ecosistemi, determinando conseguenti ingenti danni economici.
Per la salvaguardia del patrimonio genetico vegetale - e in attuazione della normativa europea- è stato emanato il decreto legislativo n. 19 del 2021 , recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625". Il citato decreto mira alla protezione delle piante, individuando i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali e le misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile. Il Servizio fitosanitario nazionale è l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante ed esercita tale funzione con un insieme di competenze e di attività volte a tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale, il territorio e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante.
(Per approfondimenti si rinvia all'iter del provvedimento e al dossier
del Servizio studi).
Tra gli organismi nocivi che da anni devastano le piante di ulivo si ricorda, in particolare, il batterio della Xylella fastidiosa, che ha fortemente colpito la filiera olivicolo-olearia della Puglia, specie, del Salento. Sin dal suo manifestarsi, nel 2013, sono state progressivamente messe in atto delle misure fitosanitarie e degli interventi finanziari destinati a contrastare tale patogeno nonché a sostenere gli imprenditori del settore e i territori interessati.
Al fine di superare definitivamente il patogeno e ripristinare le condizioni preesistenti, la XIII Commissione Agricoltura della Camera ha anche deliberato un'indagine conoscitiva .
Al termine dell'esame, tenuto conto delle audizioni svolte, la XIII Commissione ha approvato un documento conclusivo con cui è stata rimarcata la necessità di rifinanziare misure precedentemente previste per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa.
Al fine della realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, è stata quindi assegnata una dotazione pari a 2 milioni di euro per gli anni 2019-2021, per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio della Xylella fastidiosa e per i contratti di distretto (articolo 1 commi 657, 660 e 661, L. 145/2018).
Lo strumento principale con cui il legislatore ha finanziato la ricostruzione del paesaggio e l'indennizzo alle imprese danneggiate è stato il Fondo per la realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della Xylella fastidiosa– di cui all'articolo 8 quater del D.L. 27/2019 - dotato di risorse pari a 150 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
Il Piano è stato quindi adottato con il decreto ministeriale 6 marzo 2020 .
Il suddetto decreto ministeriale ha suddiviso, in prima applicazione, le complessive risorse di 300 milioni di euro (150 milioni per il 2020 e 150 milioni per il 2021) secondo le seguenti finalità: contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo; rimozione delle piante disseccate a seguito della Xylella nella zona infetta; reimpianto olivi zona infetta; riconversione verso altre colture; salvaguardia olivi secolari o monumentali; interventi compensativi ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004; interventi compensativi in favore dei frantoi oleari; sostegno alle imprese vivaistiche; contratti di filiera e di distretto; diversificazione dell'economia rurale e accorpamento fondiario; comunicazione e informazione; ricerca e sperimentazione; potenziamento rete laboratori pubblici; monitoraggio e diagnostica.
A seguito dell'emanazione del predetto provvedimento, sono stati poi adottati il decreto 15 maggio 2020 , recante "Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari" e il decreto 16 settembre 2020
, recante "Criteri e modalita' di concessione dei contributi in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, per interventi contro Xylella fastidiosa in applicazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia".
Inoltre, è stato emanato il decreto ministeriale 6 giugno 2019 , che definisce le aree del territorio italiano indenni dalla Xylella fastidiosa. Successivamente, sono stati adottati il decreto ministeriale 23 giugno 2020
, recante "Individuazione dei criteri, priorita' e procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto 6 marzo 2020
, per la concessione di contributi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale fino ad un massimo di tre esercizi a favore delle imprese agricole colpite dall'infezione Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia" e il decreto ministeriale 16 settembre 2020, che reca "Criteri e modalità di concessione dei contributi in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, per interventi contro Xylella fastidiosa in applicazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia".
Più di recente, è stato adottato il decreto ministeriale 4 agosto 2021 , recante "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020".
Si segnala, poi, il decreto ministeriale 28 maggio 2021 , recante "Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa: deroga al decreto 7 giugno 2018
" , il decreto
26 maggio 2022
recante " Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari. Campagna di commercializzazione 2020-2021" e il decreto n. 207631 del 9 maggio 2022 Criteri e procedure per la concessione di contributi per potenziare le azioni di ricerca e sperimentazione dirette alla lotta e al contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al tema "Gli interventi per il contrasto al batterio della Xylella fastidiosa"
Inoltre, la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 325, L. 234/2021) ha previsto lo stanziamento di risorse pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa condotte dal CNR
Altri organismi nocivi con effetti devastanti sul nostro patrimonio vegetale sono il bostrico tipografo e la cimice asiatica.
Successivamente agli eccezionali eventi metereologici del 28, 29 e 30 ottobre 2018 (Tempesta Vaia) che hanno provocato estesi e intensi danni al patrimonio forestale della regione del Veneto, del Friuli Venezia-Giulia, della Lombardia e delle province autonome di Bolzano e Trento, si sono verificati gravi attacchi parassitari da parte dell'insetto Ips typographus (bostrico) a carico dell'abete rosso.
Al fine del contenimento della diffusione del predetto insetto, il legislatore ha individuato misure urgenti, tra cui, la possibilità per i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla regione competente per territorio, per un periodo di sette anni, di procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dalla regione stessa, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale. (articolo 1, comma 850, L. n. 234/2021). Inoltre, la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 855, L. n. 234/2021) ha istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 In attuazione delle disposizioni in oggetto è stato emanato il decreto 14 giugno 2022 "Criteri di riparto e di gestione del Fondo".
Per contrastare gli effetti negativi derivanti dalla cimice asiatica (Halyomorpha halys) il legislatore ha previsto che le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni dagli attacchi del predetto insetto e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica, a tal fine è stato quindi incrementata la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Le regioni nel cui territorio si è verificato l'attacco da parte della cimice asiatica possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 1, commi 501-502, L.160/2019).
Il decreto 29 aprile 2020 ha emanato misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della Cimice asiatica (Halyomorpha halys Stål).
Anche il settore zootecnico è stato colpito da diverse malattie, tra tutte la peste suina africana (PSA) che ha determinato effetti devastanti sul patrimonio suinicolo italiano.
A partire dal 7 gennaio 2022 in Italia è stata accertata la presenza della (PSA) nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, quindi al fine della salvaguardia del patrimonio genetico animale, il Parlamento ha approvato alcune misure urgenti finalizzate all'eradicazione dalla malattia nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento (D.L. n. 9/2022 ). Le misure contenute nel provvedimento sono dirette ad assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea e, non da ultimo, le esportazioni e quindi il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera.
Per approfondimenti si veda l'iter e il Dossier
del Servizio studi
Un'altra importante sfida che il legislatore europeo e quello nazionale condividono è quella del contrasto alla povertà alimentare, fenomeno che registra un preoccupante incremento anche nei paesi sviluppati. Al fine di arginare la diffusione di tale fenomeno, le autorità europee e il Parlamento italiano hanno adottato misure normative volte destinare risorse finanziarie in appositi Fondi.
Il Regolamento (UE) n. 223/2014 ha istituito il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), che ha sostituito il Programma europeo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.
In risposta alla pandemia di COVID-19 e alle crescenti esigenze emergenti dalla prima attivazione, sono state introdotte modifiche al regolamento che hanno previsto risorse aggiuntive per gli anni 2020, 2021 e 2022 (regolamento (UE) 2020/559 ).
Con l'istituzione del predetto FEAD è stato proseguito il sistema di donazioni di prodotti alimentari e di base a chi si trova in condizioni di povertà estrema. Nelle intenzioni della Commissione europea, il Fondo contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo, fissato dalla strategia "Europa 2020", di ridurre il numero di persone a rischio di almeno 20 milioni, o in condizione di povertà ed esclusione sociale. Obiettivo specifico del Fondo è quello di alleviare le forme più gravi di povertà, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti, mediante prodotti alimentari e/o di assistenza materiale di base (vestiario, calzature, prodotti per l'igiene, materiale scolastico e sacchi a pelo) con particolare attenzione ai senza fissa dimora e ai bambini. La ripartizione degli stanziamenti del Fondo tra gli Stati membri tiene conto in eguale misura della popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale e della popolazione che vive in famiglie ad intensità di lavoro molto bassa (base dati Eurostat ).
In particolare, in Italia, nel 2020 la situazione della grave povertà è tornata a crescere in registrando i valori più elevati dal 2005, risultano, infatti, essere in condizione di povertà assoluta più di due milioni di famiglie (7,7% del totale da 6,4% del 2019) e oltre 5,6 milioni di individui (9,4% da 7,7%). Gli effetti della crisi scatenata dalla pandemia di Covid-19 hanno interessato l'intero Paese con aumenti significativi della povertà assoluta non solo nelle aree del Mezzogiorno ma anche del Centro e del Nord. Questo nonostante le misure messe in campo dal Governo a sostegno delle fasce più fragili e più colpite dalla crisi (reddito di emergenza, estensione della Cassa integrazione guadagni, ecc.). (Programma Operativo I FEAD 2014-2020 )
Le attività relative alla deprivazione materiale sono attuate in coordinamento con il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - di cui al comma 1, articolo 58, D.L.83/2012 - istituito presso AGEA.
Il suddetto Fondo finanzia i programmi nazionali di distribuzione di beni alimentari alle persone in condizione di indigenza. Le derrate alimentari del citato Fondo sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli.
Durante il corso della XVIII legislatura il Fondo è stato rifinanziato nel seguente modo:
- nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (articolo 1, comma 668, L. 145/2018);
- di ulteriori 14 milioni di euro, per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi e massima di dieci mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento, con relativo porzionamento sottovuoto (articolo 5, comma 1, D.L. 27/2019);
- di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 (articolo 1, comma 511, L. 160/2019;
- di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura delle aste per l'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati (articolo 78, comma 3, D.L. 18/2020);
- di 40 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 1, comma 375, l. n. 178/2020);
- di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (articolo 1, comma 719, L. n. 234/2021.
L'ultimo programma annuale di distribuzione che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie nonché le modalità di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo è stato adottato con D.M 17 maggio 2022, le risorse del Fondo sono pari a circa 8 milioni di euro e le tipologie di prodotto sono la passata di pomodoro filiera italiana e succhi di frutta filiera italiana.
Anche il Fondo di rotazione – di cui all'articolo 5, L. n. 183/1987- su cui sono versate le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia, è stato utilizzato al fine della distribuzione di derrate alimentari agli indigenti attraverso un rifinanziamento di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, e con le procedure previste dal Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 226, D.L. n. 34/2020).
In aggiunta agli interventi per la distribuzione alimentare, il legislatore è intervenuto anche con apposite iniziative atte a limitare gli sprechi alimentari riproponendo alcune misure già previste negli anni precedenti. Così, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro per gli anni 2020 e 2021 ha finanziato, attraverso il Fondo – di cui all'articolo 11, comma 2, L. 166/2016 - progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale. Le modalità di utilizzo del fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Più di recente, in attuazione di quanto sopra, è stato adottato il decreto ministeriale 4 agosto 2021 , recante "Programma annuale contro gli sprechi, finanziato con fondi di cui all'esercizio finanziario 2021, fondo nazionale contro gli sprechi".
Per un approfondimento sul tema degli sprechi alimentari vedi CREA-Osservatorio sugli sprechi
Molteplici fattori - alluvioni, calamità naturali, siccità, emergenze sanitarie o fitosanitarie di vario genere etc. - possono incidere, anche in maniera rilevante, su taluni prodotti e/o filiere agroalimentari: per tale ragione la gestione del rischio in agricoltura risulta essenziale per la sopravvivenza stessa dell'attività primaria, nelle sue diverse manifestazioni (coltivazione del fondo, allevamento, pesca, selvicoltura e attività connesse).
Attualmente la normativa europea - principalmente prevista dal Regolamento (UE) 1305/2013, come da ultimo modificato con il regolamento c.d. Omnibus (regolamento (UE) 2393/2017 - disciplina la possibilità per gli Stati membri di utilizzare le risorse destinate ai pagamenti diretti per incentivare l'accesso degli agricoltori ad alcune tipologie di copertura del rischio:
- polizze assicurative (per avversità atmosferiche, fitopatie, epizoozie e infestazioni parassitarie);
- fondi mutualistici: meccanismo finalizzato a coprire perdite sulla produzione riconducibili ad eventi naturali avversi (per fitopatie, epizoozie e emergenze ambientali);
- Income Stabilization Tool (Ist) – meccanismo gestito in forma mutualistica che prevede una quota di partecipazione su base annuale, con il quale viene coperto il rischio di sperimentare significativi cali di reddito aziendale.
Le risorse poste, a tal fine, a disposizione per gli Stati membri sono state allocate nell'ambito del cosiddetto Sviluppo rurale. Il contributo copre parte del costo assicurativo (70%) e viene erogato quando la perdita supera il 20% della produzione media annua dell'agricoltore. Nell'ambito della ripartizione dei Fondi per lo sviluppo rurale 2014-2020 –prorogato fino al 31 dicembre 2022 dal regolamento (UE) 2020/2220 - l'Italia, sulla base dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-regioni, ha deciso che la misura relativa alla gestione del rischio venisse gestita a livello nazionale e che, per tale finalità, venisse prevista l'assegnazione di 1,64 miliardi di euro per l'attivazione del "Fondo mutualistico" e delle misure di sostegno del reddito in caso di crisi.
La normativa interna di riferimento in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, in particolare gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi, è contenuta nel decreto legislativo n. 102 del 2004, modificato, sul finire della XVII legislatura, anche dal decreto legislativo n. 32/2018 (Per approfondire si veda l'iter del provvedimento e il Dossier
del Servizio Studi).
In particolare, la riforma attuata all'inizio della Legislatura è intervenuta sulle finalità del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) – di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo - chiamato ad intervenire oltre che per prevenire danni alle produzioni agricole e zootecniche, a danni alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, anche per eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi vegetali nocivi nonché danni causati da animali protetti.
Gli interventi del Fondo – che opera con due sezioni: Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi e Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori (articolo 15, decreto legislativo 102/2004) - sono di tre tipologie:
- misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio;
- interventi compensativi ammissibili solo nel caso di danni a strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura - di cui all'art. 4- finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni calamità naturali (avversità atmosferiche, eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali, animali protetti), nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
- interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica.
Per favorire la ripresa delle attività economiche e produttive il legislatore è intervenuto anche prevedendo alcune deroghe alla disciplina del predetto Fondo e dei relativi Piani di gestione del rischio. E' stata infatti concessa la possibilità di accedere al Fondo anche alle imprese che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi nei seguenti casi:
- imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, (articolo 6, comma 1 D.L. 27/2019);
- imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni dall'infestazione della cimice asiatica (Halyomorpha halys) e dei danni ad essa correlati (articolo 1, comma 501, L. 160/2019;
- le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subìto danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni (articolo 222-bis, LD.L. 34/2020).
Nel corso della XVIII legislatura il Fondo è stato rifinanziato nel seguente modo:
- di 20 milioni di euro per il 2019 –per finanziare i danni da gelate regione Puglia (articolo 10, D.L. 27/2019);
- di 40 milioni di euro per il 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022- per finanziare i danni da cimice asiatica (articolo 1, comma 502, L. n.160/2019);
- di 30 milioni di euro per l'anno 2020 – per riparare i danni da gelate nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 (articolo 222, comma 5, D.L. n.34/2020);
- di 70 milioni di euro per l'anno 2021 – per fronteggiare i danni da avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019 (articolo 1, comma 130 L. n.178/2020)
- di 160 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro riservati in favore degli imprenditori apistici per l'anno 2021 – per far fronte ai danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 (articolo 71comma 3, D.L. n.73/2021);
- di 200 milioni di euro per il 2022 - danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 (articolo 13, D.L. n. 115/2022).
Di recente, è stato emanato il decreto ministeriale 31 marzo 2022, recante il "Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022". Il Piano di gestione dei rischi in agricoltura definisce l'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione ai fondi sperimentali di mutualizzazione e determina la soglia del danno".
Per la gestione del rischio derivante da eventi calamitosi il legislatore ha infine istituito, nello stato di previsione del MIPAAF, un "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 1, commi 515-519, L. n. 234/2021).
Per approfondimenti circa il mercato assicurativo agevolato in Italia si veda il Rapporto sulla Gestione del Rischio in Agricoltura 2022 – ISMEA.