tema 5 luglio 2022
Studi - Agricoltura Gli interventi per il contrasto al batterio della Xylella fastidiosa

Il fenomeno del batterio della Xylella fastidiosa ha fortemente colpito il settore olivicolo-oleario della Puglia e del Salento in particolare. Sin dal suo manifestarsi, nel 2013, sono state progressivamente messe in atto delle misure fitosanitarie e degli interventi finanziari destinati a contrastare tale patogeno e a sostenere gli imprenditori del settore e i territori interessati.

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La XIII Commissione Agricoltura della Camera ha concluso, il 21 febbraio 2019, un'indagine conoscitiva sul fenomeno legato al diffondersi del batterio della c.d. Xylella Fastidiosa, il quale ha colpito la regione Puglia, approvando il documento conclusivo.

Dalle audizioni svolte è emersa la drammaticità della situazione in cui versavano gli olivicoltori pugliesi, a causa del diffondersi dell'area infetta dal batterio e la necessità di procedere con estrema urgenza, attivando ogni misura utile al contenimento del batterio stesso e alla ripresa produttiva dei territori colpiti.

L'area complessivamente interessata aveva raggiunto - come rappresentato nel corso dell'indagine - un'estensione di circa 750 mila ettari di superficie, a fronte degli 8.000 originariamente interessati dal fenomeno. Peraltro, la cosiddetta zona cuscinetto insisteva sulle province di Bari e Barletta-Andria-Trani (BAT) che, con i loro circa 132 mila ettari, rappresentavano il 12 per cento della superficie agricola utilizzabile olivetata italiana e, con oltre 120 mila tonnellate complessive di olio prodotto, rappresentavano il 28 per cento della produzione nazionale (dati della campagna 2017/2018).

Il contagio, partito dalla provincia di Lecce, ha coperto gran parte della provincia di Brindisi, essendosi esteso, dapprima, a quella di Taranto ed avendo, poi, raggiunto, all'inizio del 2018, i confini della provincia di Bari. Il rilevamento di focolai di Xylella fastidiosa in punti diversi della zona cuscinetto ha, quindi, reso necessaria una nuova demarcazione della zona infetta e una nuova delimitazione delle aree oggetto di misure di contenimento, con uno spostamento di circa 20 chilometri verso nord dei confini della zona infetta, della zona di contenimento (che comprende i primi 20 chilometri della zona infetta adiacente alla zona cuscinetto) e della zona cuscinetto. Successivamente, vi è stata la notizia del ritrovamento di una pianta infetta in un'area ricadente nel comune di Monopoli (Bari).

Secondo quanto ha rilevato la Commissione Agricoltura, è - ormai - certo che la causa del disseccamento degli ulivi in Puglia è stata dovuta al diffondersi del batterio della Xylella fastidiosa e alla sua capacità di essere trasportato da taluni vettori, tra i quali, il più noto è quello denominato Philaenus spumarius L., nota come "sputacchina media".

La presenza del batterio ha richiesto interventi di contenimento, risultando, pressoché impossibile un'eradicazione totale. 

La Xylella fastidiosa deve essere cioè eradicata laddove sia possibile, e contenuta laddove l'eradicazione non sia più attuabile.

Proprio per la complessità della situazione la Commissione ha sottolineato come occorreva agire in maniera sinergica su vari fronti e con diversi interventi.

In primo luogo occorreva adottare un piano di comunicazione concordato con tutti i soggetti istituzionali competenti, che individuasse in modo chiaro e univoco le procedure a cui sono tenuti le istituzioni pubbliche e i privati per affrontare l'emergenza. 

E' risultato, poi, necessario monitorare costantemente, con il concorso dei rappresentanti della ricerca, l'evoluzione della malattia, in modo da intervenire prontamente per evitare l'ulteriore propagazione in territori incontaminati e il ripetersi di nuove infestazioni su piante già colpite.

E' risultato, inoltre, essenziale un piano di lotta ai vettori, in modo che si potesse impedire alle popolazioni di insetti di poter trasportare il batterio; a tal fine occorreva, secondo la Commissione, abbattere la fonte di inoculo rappresentata dalla pianta malata e, secondariamente, adottare metodi di lotta, anche con antagonisti biologici.

Con riferimento all'attività di contrasto al vettore, occorreva attivare la lotta integrata allo stesso, privilegiando misure fitosanitarie di natura agronomica e fitoiatrica a basso impatto ambientale. 

Dalle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva è, poi, emersa l'importanza di effettuare un controllo integrato e di declinare le misure di controllo in maniera diversa, a seconda del tipo di zona interessata.

Al momento dello svolgimento dell'indagine conoscitiva, la normativa includeva, tra le operazioni meccaniche per il controllo degli stadi giovanili, le seguenti tipologie di intervento: lavorazioni superficiali del terreno; trinciatura delle erbe; piro-diserbo; trattamenti erbicidi. I soggetti auditi hanno raccomandato e indicato anche una serie di buone pratiche agronomiche da seguire per mantenere pulito il terreno, da combinare con le pratiche meccaniche, optando per quelle tecniche che meglio si adattassero a gestire terreni che sono poveri di sostanza organica.

Con riferimento all'obbligatorio ricorso a trattamenti insetticidi incompatibili con il metodo biologico, da parte delle aziende agricole condotte secondo metodi di agricoltura biologica, la Commissione ha rilevato l'opportunità che le medesime ricevessero specifici indennizzi per la perdita dei contributi europei, causa l'utilizzo di prodotti non consentiti per tale metodo di produzione.

La Commissione ha sollecitato, al riguardo, la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, con il quale è stata recepita la cosiddetta direttiva Habitat (Direttiva 92/43/UEE) che, con una scelta operata solo in Italia in ambito europeo, ha vietato in modo assoluto l'introduzione, in natura, di specie e popolazioni non autoctone, senza prevedere deroghe finalizzate a consentire la lotta biologica. 

E' emersa, inoltre, la necessità di snellire le procedure per l'abbattimento delle piante infette.

 A tal proposito, la Commissione ha ritenuto che, nella zona cuscinetto e nella zona di contenimento, gli interventi di eradicazione e di rimozione delle piante infette – necessari al fine di eliminare le fonti di inoculo del vettore - dovessero essere effettuati con tempestività.

In questo senso, la Commissione ha reputato che si dovesse giungere rapidamente alla definizione di una normativa – di carattere emergenziale - che consentisse di dare tempestiva attuazione alle misure fitosanitarie e di semplificare le procedure istruttorie prodromiche all'abbattimento e alla rimozione delle piante infette che ricadano in aree soggette a vincolo ambientale o siano ulivi secolari. La Commissione è stata, infatti, consapevole che l'ampia frammentazione delle proprietà, spesso intercalate con aree gestite dalle amministrazioni locali, la presenza di residui di lotti fondiari che hanno avuto altre destinazioni e che rimangono in completo stato di abbandono, sia per incuria, sia per l'oggettiva difficoltà della loro gestione (scarpate, canali), andavano a condizionare la capillarità dell'operazione necessaria per conseguire il risultato desiderato. Occorreva, quindi, intervenire anche in quelle aree di proprietà pubblica o abbandonate, dove non era possibile far affidamento sull'intervento degli olivicoltori.

Tale attività avrebbe dovuto ovviamente tenere conto – come da più parti sottolineato nelle audizioni - del valore identitario dell'olivo per il territorio pugliese.

Infine - anche se ciò per la Commissione era di primaria importanza - si è manifestata la necessità di ripristinare il potenziale produttivo delle aree colpite, mediante l'impianto di varietà di ulivo tolleranti ed interventi volti a favorire la biodiversità.

Nella zona infetta era necessario apprestare interventi di rigenerazione del terreno, con l'utilizzo di compost che potessero fornire quel materiale minerale di cui il terreno ha bisogno e potessero arricchire il terreno di acqua. Occorreva, poi, predisporre interventi di potatura costanti delle piante ancora vive, in modo da permettere una loro rigenerazione.

La rimozione delle piante infette doveva essere accompagnata da interventi volti al reimpianto di specie tolleranti al batterio.

La sostituzione degli esemplari espiantati con varietà tolleranti alla Xylella fastidiosa, già presenti sul mercato, come la Leccino o la FS-17, o che sarabbero state certificate come tolleranti in futuro, nelle aree di contenimento e nella buffer zone, avrebbe consentito sia di creare barriere naturali in grado di ostacolare la diffusione del patogeno, sia di ripristinare la potenzialità produttiva delle aree infette.

L'efficacia della misura era, evidentemente, condizionata dalla corresponsione di contributi adeguati agli agricoltori che avessero sostenuto costi per l'estirpazione delle piante e di finanziamenti per la realizzazione di investimenti produttivi nelle aziende.

Parimenti, la Commissione ha reputato che dovesse essere incoraggiata con adeguati finanziamenti la pratica dell'innesto di specie tolleranti su piante ospiti – i cui risultati la Commissione ha potuto apprezzare in occasione del sopralluogo svolto nel campo sperimentale Ipsp-Cnr a Presicce - allo scopo di salvaguardare gli ulivi monumentali, in considerazione del loro valore storico-culturale e paesaggistico.

A tale riguardo, la Commissione ha condiviso quanto emerso nelle audizioni in merito all'opportunità di perseguire la strada della consociazione dell'olivicoltura con l'orticoltura, per elevare il livello di biodiversità ed evitare la monocultura, anche al fine di non creare i presupposti per l'insorgere in futuro di problemi analoghi a quello della Xylella.

La Commissione ha ritenuto, in particolare, che dovesse essere incoraggiata nella zona infetta, attraverso strumenti di sostegno al reddito degli agricoltori, la parziale riconversione verso altre colture, presenti in passato e sostituite nel tempo, anche al fine di diversificare il paesaggio agrario e aumentare la biodiversità nel territorio, così come, stante la vocazionalità dei territori ad ospitare altre colture, anche alloctone a quelle attuali, la riconversione verso colture, come quella della frutta tropicale, che stavano dando vita a positive esperienze in altre regioni.

La Commissione ha reputato, inoltre, che la ripresa produttiva delle aree colpite dovesse essere accompagnata anche da interventi di riorganizzazione dell'intera filiera olivicola, che coinvolgessero sia le aziende vivaistiche – per le quali, se ricadenti nell'area delimitata, era necessario prevedere un sostegno specifico - sia i frantoi, che duramente stavano pagando il prezzo dell'emergenza.

In questo senso, la Commissione ha condiviso l'esigenza di rivedere il Piano olivicolo nazionale, la cui adozione in altri Paesi ha consentito di rilanciare la filiera olivicola, anche al fine di attuare quelle proposte provenienti dal mondo scientifico che individuassero un percorso complessivo (agronomico-colturale e culturale, fitoiatrico ed ecosostenibile) che potesse ridare speranza e futuro al comparto, incentivare gli imprenditori agricoli ad investire, favorire il ricambio generazionale e l'aggregazione tra imprese.

Nel frattempo, risultava necessario sostenere gli olivicoltori pugliesi, intervenendo con una moratoria per il pagamento delle scadenze relative al pagamento delle rate dei mutui e degli oneri previdenziali e assistenziali a cui erano tenute le imprese del comparto. Occorreva, poi, agire sulla riforma della politica agricola comune in corso di discussione a Bruxelles, affinché l'OCM olivo fosse messa al centro del nuovo regolamento unico, declinando, poi, le singole misure di intervento all'interno dei piani che i singoli Stati nazionali sarebbero stati chiamati ad elaborare. Nel frattempo, occorreva fare in modo che le organizzazioni dei produttori riconosciute, le cui aziende ricadevano nelle aree colpite dalla Xylella, potessero derogare ai parametri di commercializzazione previsti dalla normativa europea. Occorreva, poi, prevedere una forma di intervento di ristoro per quei piccoli agricoltori che si erano riuniti in strutture cooperative e che non avevano titolo a partecipare alle misure regionali del Piano di sviluppo rurale.

Infine, la Commissione ha ritenuto fondamentale favorire approcci per il futuro, per mezzo del supporto alla ricerca scientifica e all'applicazione delle tecniche e dei metodi acquisiti attraverso la sperimentazione che, come nel caso delle linee di ricerca sulle resistenze genetiche e sulle pratiche dell'innesto, stava dando risultati molto incoraggianti.

In un'ottica più generale, volta a prevenire l'ingresso e la diffusione di specie invasive nel Paese, la Commissione, come rilevato da alcuni auditi, ha ritenuto infine necessario intensificare i controlli a livello frontaliero, tenuto conto dei limiti evidenziati dal sistema di difesa fitosanitaria aperto che vige nell'Unione europea e della presenza, nel nostro Paese, di numerosissimi punti di ingresso ufficiali - che lo penalizzano ulteriormente - nei quali si sarebbe dovuto prevedere un servizio fitosanitario con stazioni di quarantena.

ultimo aggiornamento: 12 marzo 2020

Il decreto-legge n. 27 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019) ha previsto:

- 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per l'adozione di un Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della Xylella fastidiosa (art. 8-quater);

- 20 milioni di euro per il 2019 sul Fondo di solidarietà nazionale, a favore delle imprese agricole ubicate nella regione Puglia che hanno subìto danni dalle gelate verificatesi nel 2018 (art. 6);

- 8 milioni di euro per il 2019 come riconoscimento di un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subìto un decremento del fatturato (art. 6-bis);

- 5 milioni di euro per il 2019 per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario (art. 7, comma 1, capoverso Art. 4-bis).

Nel dettaglio, l'articolo 8-quater del suddetto decreto-legge n. 27 del 2019, che prevede un Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della Xylella fastidiosa, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, dispone che gli interventi non interessano la parte del territorio inclusa nella zona di contenimento (comma 1). Ai sensi del comma 2, il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del Sud e il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Stato-regioni. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti. Il Piano è stato quindi adottato con il decreto ministeriale 6 marzo 2020.

Il suddetto decreto ministeriale ha suddiviso, in prima applicazione, le complessive risorse di 300 milioni di euro (150 milioni per il 2020 e 150 milioni per il 2021) secondo le seguenti finalità:

a) contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo (art. 3): 5 milioni di euro;

b) rimozione delle piante disseccate a seguito della Xylella nella zona infetta (art. 4): 20 milioni di euro;

c) rempianto olivi zona infetta (art. 6): 40 milioni di euro;

d) riconversione verso altre colture (art. 7): 25 milioni di euro;

e) salvaguardia olivi secolari o monumentali (art. 8): 5 milioni di euro;

f) interventi compensativi ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 (art. 9): 120 milioni di euro;

g) interventi compensativi in favore dei frantoi oleari (art. 10): 35 milioni di euro;

h) sostegno alle imprese vivaistiche (art.15): 5 milioni di euro;

h) contratti di filiera e di distretto (art. 16): 5 milioni di euro;

i) diversificazione dell'economia rurale e accorpamento fondiario (art. 17): 5 milioni di euro;

l) comunicazione e informazione (art. 18): 5 milioni di euro;

m) ricerca e sperimentazione (art. 19): 20 milioni di euro;

n) potenziamento rete laboratori pubblici (art. 20): 5 milioni di euro;

o) monitoraggio e diagnostica (art. 21): 5 milioni di euro.

Nella seguente tabella (art. 2 del decreto) si riporta la suddivisione delle suddette risorse tra le annualità 2020 e 2021:

A seguito dell'emanazione del predetto provvedimento, sono stati poi adottati il decreto 15 maggio 2020, recante "Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari" e il decreto 16 settembre 2020, recante "Criteri e modalita' di concessione dei contributi in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, per interventi contro Xylella fastidiosa in applicazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia".

Inoltre, è stato emanato il decreto ministeriale 6 giugno 2019, che definisce le aree del territorio italiano indenni dalla Xylella fastidiosa. Successivamente, sono stati adottati il decreto ministeriale 23 giugno 2020, recante "Individuazione dei criteri, priorita' e procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto 6 marzo 2020, per la concessione di contributi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale fino ad un massimo di tre esercizi a favore delle imprese agricole colpite dall'infezione Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia" e il decreto ministeriale 16 settembre 2020, che reca "Criteri e modalità di concessione dei contributi in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, per interventi contro Xylella fastidiosa in applicazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia". Da ultimo, è stato adottato il decreto ministeriale 4 agosto 2021, recante "Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2020".

Si segnala, poi, il decreto ministeriale 28 maggio 2021, recante "Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa: deroga al decreto 7 giugno 2018" , il decreto 26 maggio 2022 recante " Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari. Campagna di commercializzazione 2020-2021" e il decreto n. 207631 del 9 maggio 2022 Criteri e procedure per la concessione di contributi per potenziare le azioni di ricerca e sperimentazione dirette alla lotta e al contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa.

 

Per quanto riguarda gli interventi finanziari più risalenti nel tempo si ricorda quanto segue:

  1. l'art. 1, comma 297 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto la spesa di 5 milioni di euro, per l'anno 2014, per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa;
  2. successivamente, l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015 ha costituito un Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, con una dotazione iniziale pari a 4 milioni di euro per il 2015 e a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I criteri e le modalità di questo piano di interventi sono stati indicati nel decreto ministeriale 22 luglio 2016, il quale, in particolare, all'articolo 2, comma 1, lettera b) destina apposite risorse alle attività di ricerca e di difesa da organismi nocivi per l'olivo (Xylella fastidiosa). L'art. 5, comma 3, del medesimo decreto-legge  ha disposto, per gli interventi compensativi autorizzati di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà nazionale di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016;
  3. l'art. 2-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017) ha previsto, per  fronteggiare i danni causati dal coleottero Xylosandrus compactus, con particolare riferimento ai carrubi nella Regione siciliana, nonché i danni causati dal batterio della Xylella fastidiosa al settore olivicolo-oleario e quelli derivanti dalla diffusione della Botrytis cinerea al settore vitivinicolo, l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.000 euro per l'anno 2017, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni. In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 11 dicembre 2018;
  4. la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) ha poi previsto, all'art. 1, commi 126-128, tre misure per affrontare la problematica della Xylella fastidiosa. In sintesi:a) con riguardo ai danni prodotti dal batterio della Xylella fastidiosa, si prevede, intanto, lo stanziamento di 1 milione di euro per il 2018 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per finanziare i contratti di distretto per i territori danneggiati dal predetto batterio (art. 1, comma 126); b) si prevede, poi, il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a favore delle imprese agricole danneggiate dal medesimo batterio negli anni 2016 e 2017  (art. 1, comma 127); c) si dispone, infine, l'estensione al settore olivicolo del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli, di cui all'art. 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016, conseguentemente, incrementando il predetto Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto di piante tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio (art. 1, comma 128);
  5. La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha poi disposto l'aumento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e la previsione di nuove risorse per un ammontare di 2 milioni di euro nel 2021, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio della Xylella fastidiosa e ai contratti di distretto per la realizzazione di un proramma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità. In seguito all'emanazione del decreto ministeriale 22 luglio 2019, recante "Criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo", è stata adottata una disciplina di dettaglio relativa ai cosiddetti "Contratti di distretto Xylella". E' stata, poi, prevista la non applicabilità di talune disposizioni riguardanti le piante di ulivo monumentale agli olivi che insistono nella zona infetta (articolo 1, commi 657, 660 e 661). Quest'ultima disposizione (di cui al comma 661) è stata poi abrogata dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 27 del 2019.

Nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato 2021-2023 risultano quindi - nello stato di previsione del MIPAAF - i seguenti stanziamenti, che tengono conto, per quanto concerne il capitolo 7050, di rifinanziamenti disposti nella sezione II della legge di bilancio 2021 (5 milioni di euro per ciascun anno del triennio), di reiscrizioni in bilancio di somme stanziate e non impegnate precedentemente, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lettera b) della legge n. 196 del 2009 (2 milioni di euro per il 2021) e della ripartizione di risorse provenienti dal fondo del capitolo 7810 - Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale (2 milioni di euro per il 2022):

- cap. 7050 - Contributi per i contratti di distretto nei territori danneggiati dal batterio della Xylella: 7 milioni di euro per il 2021, 7 milioni di euro per il 2022 e 5 milioni di euro per il 2023;

- cap. 7644 - Fondo per la realizzazione di un piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia: 150 milioni di euro per il 2021;

- cap. 7825, pg. 2 - Contributi al settore olivicolo per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa: 2 milioni di euro per il 2021.

Si ricorda, infatti, che il capitolo 7825 contiene il cosiddetto fondo cerealicolo, ma, invero, a seguito di successive integrazioni dello stesso anche per altre finalità, attualmente esso è relativo a "Somme destinate a a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, nonché somme destinate al settore olivicolo per superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa e per incentivare la produzione zootecnica estensiva", e presenta risorse per complessivi 13 milioni di euro per il 2021, 11 milioni di euro per il 2022 e 10 milioni di euro per il 2023. Nello specifico, all'interno del predetto capitolo 7825, le risorse destinate al settore olivicolo per superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa sono allocate nel piano di gestione 2 "Contributi al settore olivicolo per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa", il quale presenta - come anticipato - stanziamenti iniziali di competenza di 2 milioni di euro per il 2021, previsti dal citato art. 1, comma 660, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).
La legge di bilancio 2022 ( legge n. 234 del 2021) ha previsto l'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per sostenere le attività di ricerca svolte dal CNR per il contenimento della  Xylella fastidiosa (art. 1, comma 325); vi è inoltre la previsione della possibilità di procedere al  reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate (art. 1, comma 764).
Da ultimo, il decreto-legge Proroga termini ( D.L. 228/2021proroga al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa ai sensi del decreto del MIPAAF del 10 maggio 2021, (articolo 18-ter).
ultimo aggiornamento: 5 luglio 2022

Allo stato, la restante normativa nazionale vigente si rinviene, in parte, nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018,  che definisce il quadro delle misure fitosanitarie da adottare per prevenire e contenere la diffusione del batterio, recepisce le disposizioni introdotte dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2352 della Commissione europea e approva il Piano nazionale di emergenza.

In particolare, per quanto concerne le misure di eradicazione, l'articolo 9 del suddetto decreto stabilisce che il Servizio fitosanitario regionale, nelle zone delimitate, disponga la rimozione immediata, entro un raggio di 100 metri attorno alle piante infette delle:

a) piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute e salvo deroga, concessa a determinate condizioni, per le piante ospiti ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;

b) piante infette dall'organismo specificato;

c) piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte dell'organismo o sospettate di essere infette.

Il decreto prevede, altresì, che le misure fitosanitarie obbligatorie ivi indicate siano eseguite dai proprietari o conduttori dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata, disponendo che gli oneri derivanti dall'esecuzione di tali misure fitosanitarie gravino sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata, restando ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di disciplinare deroghe in tal senso.

Le misure eseguite, in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dagli Servizi  fitosanitari regionali contro la Xylella fastidiosa, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 652/2014 possono ricevere un contributo finanziario secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento.

Il decreto dispone inoltre che gli enti pubblici e i soggetti privati nella zona delimitata, per l'esecuzione delle azioni previste in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dai Servizi fitosanitari regionali contro la Xylella fastidiosa, non finanziabili con altre risorse pubbliche, possono ricevere un contributo finanziario nei limiti delle risorse stanziate per la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Al fine di recepire la decisione di esecuzione (UE) 2018/927 e di aggiornare - sulla base delle maggiori conoscenze acquisite nella gestione delle aree contaminate - alcune disposizioni del decreto sopra richiamato, relative alle misure di contenimento degli insetti vettori, è stato adottato il decreto ministeriale 5 ottobre 2018 che modifica il citato decreto ministeriale 13 febbraio 2018.

In particolare, il decreto 5 ottobre 2018, all'Allegato II, concernente "Linee guida per il contenimento degli insetti vettori nelle zone delimitate per Xylella fastidiosa" delinea una strategia di lotta al vettore che si articola in una pluralità di interventi tra loro integrati, riprendendo le principali misure già previste nel precedente decreto.   

In sintesi, il decreto – seguendo un approccio che, nel contrasto al vettore, privilegia misure fitosanitarie di natura agronomica e fitoiatrica a basso impatto ambientale – prevede che la gestione del suolo debba avvenire principalmente attraverso le lavorazioni superficiali del terreno, al fine di ridurre la popolazione degli stadi giovanili del vettore nel periodo primaverile, o mediante la trinciatura delle erbe infestanti, oppure con l'utilizzo del pirodiserbo nelle aree di difficile accesso ai mezzi meccanici o, infine, con appropriati trattamenti a base di diserbanti, laddove sia impossibile intervenire con i mezzi indicati.

In aggiunta alle misure agronomiche, il decreto prevede che siano effettuati almeno due trattamenti insetticidi contro gli stadi adulti del vettore, da eseguire sulle piante ospiti arboree con insetticidi autorizzati per il controllo di Philaenus spumarius, secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale.

Rispetto a quanto stabilito dal precedente decreto, il DM 5 ottobre 2018 ha ridotto il numero dei trattamenti insetticidi portandoli da 4 a 2 insieme con il lasso di tempo in cui devono essere effettuati, concentrandoli nei mesi da maggio a ottobre, e non più fino a dicembre, al fine di mitigarne l'impatto ambientale.

Il decreto, tenuto conto del fatto che il trasferimento degli insetti vettori da zone infette ad altre zone può avvenire anche in modo passivo, attraverso mezzi indiretti, come indumenti o parti del corpo delle persone su cui può aderire il vettore durante lo stazionamento in campi o giardini, o mezzi meccanici di trasporto, raccomanda di non avere sugli abiti e sulle scarpe insetti vettori prima di risalire sul mezzo di trasporto.

Il decreto, con riferimento ai trattamenti nei confronti di Philaenus spumarius in oliveti condotti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, prevede che il periodo di conversione è ricalcolato partendo dalla data del primo trattamento obbligatorio dell'anno con i prodotti fitosanitari autorizzati nelle zone delimitate e che lo stesso si considera terminato solo quando, nel suolo e nel vegetale, si sia accertato analiticamente un livello di residui della/e sostanza/e attiva/e impiegata/e non superiore a 0,01 mg/kg. Successivamente, il decreto ministeriale 7 febbraio 2019 ha introdotto ulteriori limitate modifiche al citato D.M. 13 febbraio 2018.

In seguito, è intervenuto - come anticipato - il decreto-legge n. 27 del 2019 (legge n. 44 del 2019), recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli, il quale, agli articoli 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater ha disposto quanto segue in materia di contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie e di sostegno per la rigenerazione olivicola della Puglia.

L'articolo 8 del suddetto decreto-legge, al comma 1, ha introdotto un nuovo articolo – l'articolo 18-bis – al decreto legislativo n. 214 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l'individuazione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

L' articolo 18-bis, come introdotto dalla disposizione in esame, si compone di tre commi.
 Il comma 1   dispone che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, incluse quelle aventi carattere monumentale, sono attuate in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. La disposizione prosegue prevedendo che, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico, se non è accertata la presenza dell'infezione.
Il comma 2  prevede che il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi da quarantena, in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000. Gli ispettori fitosanitari o il personale di supporto, procedono all'estirpazione coattiva delle piante. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo, aumentata del doppio.
Il comma 3  dispone che la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria possa essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. La medesima disposizione prevede, altresì, che, effettuate le forme di pubblicità, gli ispettori o gli agenti fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, accedano, comunque, ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere l'ausilio della forza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 27 del 2019  abroga la disposizione - di cui all'art. 1, comma 661, della legge di bilancio 2019 - in base alla quale agli ulivi che insistono nella zona di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/927 non siano applicabili le disposizioni che limitano l'abbattimento degli alberi, contenute nei commi 1 e 2 dell'art. 9 del decreto ministeriale 23 ottobre 2014, recante "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento".

Il comma 3 dello stesso articolo 8 prevede che, all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Testo unico in materia ambientale, sia aggiunta una nuova lettera (c-ter), al fine di prevedere l'esclusione, in aggiunta a quelle già previste, dall'ambito di applicazione del testo unico, dei "piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza".

 

L'articolo 6, comma 4, del testo unico in materia di ambiente prevede, infatti che sono comunque esclusi dal campo di applicazione del provvedimento:
a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza);
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
c- bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.
 

L'articolo 8-bis del decreto-legge n. 27 del 2019, poi, modifica il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 241 del 2005, prevedendo un'apposita sanzione in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi. La sanzione introdotta consiste nel pagamento di una somma da euro 516 ad euro 30.000.

L'articolo 8-ter  è composto di tre commi.

Il comma 1 prevede, che per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni possa estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento, in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia vincolistica.

L'estirpazione può, inoltre, essere effettuata senza dover esperire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di valutazione strategica e di valutazione di incidenza ambientale.

Il comma 2 prevede che i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di piante che siano titolari di centri non autorizzati a poter emettere il relativo passaporto, in quanto ubicati nelle aree delimitate dal batterio della Xylella, possano essere autorizzati a produrre e commercializzare, all'interno della zona infetta, le piante indicate dall'art. 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 (poi abrogata e sostituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.

Le aziende in esame devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e devono assicurare che esse siano sane e corrispondenti quanto a specie varietale.

Il comma 3, poi, modificando l'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n.145) aggiunge, tra le finalità per le quali possono essere concessi contributi ai comuni, per l'anno 2019, quella relativa agli interventi finalizzati al contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa previsti dal citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2018.

Il comma 4 , inoltre, prevede che la legna pregiata che deriva da capitozzature ed espianti, se è destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, può essere stoccata anche nei frantoi, se questi ne fanno richiesta alla regione. Le parti legnose prive di ogni vegetazione e provenienti da piante risultate positive al batterio della Xylella possono essere liberamente movimentate all'esterno dell'area delimitata.

L'articolo 8-quater, infine, prevede, l'adozione di un Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della Xylella fastidiosa. La dotazione finanziaria del Piano ammonta a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Gli interventi non interesseranno la parte del territorio salentino inclusa nella zona di contenimento (comma 1). Ai sensi del comma 2, il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del Sud e il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Stato-regioni. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti. Il Piano è stato quindi adottato con il decreto 6 marzo 2020. A seguito dell'emanazione del predetto provvedimento, sono stati poi adottati il decreto 15 maggio 2020, recante "Disposizioni urgenti in materia di interventi compensativi in favore dei frantoi oleari" e il decreto 16 settembre 2020, recante "Criteri e modalita' di concessione dei contributi in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, per interventi contro Xylella fastidiosa in applicazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia".

Inoltre, è stato emanato il decreto ministeriale 6 giugno 2019, che definisce le aree del territorio italiano indenni dalla Xylella fastidiosa. Successivamente, sono stati adottati il decreto ministeriale 23 giugno 2020, recante "Individuazione dei criteri, priorita' e procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto 6 marzo 2020, per la concessione di contributi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale fino ad un massimo di tre esercizi a favore delle imprese agricole colpite dall'infezione Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia" e il decreto ministeriale 16 settembre 2020, che reca "Criteri e modalita' di concessione dei contributi in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, per interventi contro Xylella fastidiosa in applicazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia".

Nel frattempo, il decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha dato la possibilità al proprietario, al conduttore o al detentore di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena di effettuare lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria (art. 105, comma 1-bis). Si consente, altresì, la cura e la pulizia dei terreni coltivati o non coltivati, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata loro mancata cura. A tal fine, è permesso al proprietario, al conduttore o al detentore di tali terreni lo spostamento scadenzato in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano (art. 105, comma 1-ter). In base all'art. 105, comma 1-quater, l'attuazione delle suddette misure rientra nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero di assoluta urgenza, che non ricadono nel generale divieto di spostamento o trasferimento da un comune all'altro sull'intero territorio nazionale.

Successivamente - come accennato - è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.), che, tra l'altro, ha abrogato (e sostituito) la citata decisione di esecuzione (UE) 2015/789. Nel considerando n. 3) del suddetto regolamento di esecuzione 2020/1201, si afferma che i "recenti sviluppi scientifici, gli esiti degli audit effettuati dalla Commissione negli Stati membri interessati e l'esperienza acquisita con l'attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 indicano la necessità di aggiornare tali misure al fine di garantire un approccio più mirato al controllo dell'organismo nocivo specificato nel territorio dell'Unione". Il predetto regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1688 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della Xylella fastidiosa e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2130 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla Xylella fastidiosa.

Per un approfondimento sulla normativa unionale sulla Xylella fastidiosa, si rinvia all'apposita sezione del sito web dell'Unione europea.

Si segnala anche l'apposita sezione sull'emergenza Xylella della regione Puglia , la quale riporta - tra l'altro - la relativa disciplina legislativa a livello comunitario, nazionale e regionale.

Infine, è stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2021, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative della Regione Puglia che permettevano, per la ricostituzione dell'attività agricola nelle aree colpite da Xylella fastidiosa, l'esonero dalla richiesta dell'autorizzazione paesaggistica e l'attività di impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai vincoli paesaggistico colturali (per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Carta costituzionale che affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema). In tale sentenza, tra l'altro, viene citata l'indagine conoscitiva sul batterio della Xylella fastidiosa svolta dalla XIII Commissione della Camera dei deputati.

Da ultimo, con D.M  24 gennaio 2022 è stato adottato Il Piano di emergenza nazionale per il contrasto di Xylella fastidiosa.

ultimo aggiornamento: 28 marzo 2022
 
temi di Agricoltura e biodiversità