La direttiva (UE) 2024/2881 riscrive e riunisce in un solo testo le disposizioni recate:
- dalla direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 155/2010);
- e dalla direttiva 2004/107/CE, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (recepita dall'Italia con il D.Lgs. 3 agosto 2007, n. 152).
In virtù di tale riscrittura, le direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE sono abrogate a decorrere dal giorno successivo al termine per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva in esame.
Il termine per il recepimento della direttiva è fissato all'11 dicembre 2026.
L'obiettivo principale della direttiva (enunciato dall'art. 1) è il conseguimento dell'inquinamento zero, "in modo che la qualità dell'aria all'interno dell'Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità (…) contribuendo in tal modo a creare un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050". A tal fine la direttiva stabilisce disposizioni relative a:
- la definizione e la fissazione di parametri di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente;
- la definizione di metodi e criteri comuni per valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri;
- il monitoraggio della qualità dell'aria ambiente attuale e delle tendenze a lungo termine così come degli effetti delle misure unionali e nazionali sulla qualità dell'aria ambiente;
- il mantenimento della qualità dell'aria ambiente, laddove sia buona, e il suo miglioramento negli altri casi.
La direttiva precisa che i succitati parametri di qualità dell'aria (valori-limite, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di informazione e obiettivi a lungo termine), che figurano nell'allegato I, sono riesaminati periodicamente in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
In linea con quanto previsto dalla direttiva 2008/50/CE, la direttiva in esame prevede (all'art. 6) la zonizzazione del territorio e dispone (all'art. 8) che in tutte le zone classificate come al di sopra delle soglie di valutazione stabilite per gli inquinanti di cui all'articolo 7 – in base al quale le soglie di valutazione indicate nell'allegato II si applicano al biossido di zolfo, al biossido di azoto, agli ossidi di azoto, al particolato (PM10 e PM2,5), al benzene, al monossido di carbonio, all'arsenico, al cadmio, al piombo, al nichel, al benzo(a)pirene e all'ozono nell'aria ambiente – la qualità dell'aria ambiente è valutata tramite misurazioni in siti fissi".
Una rilevante novità in tema di monitoraggio è introdotta dall'art. 10, che prevede, per gli Stati membri di maggiori dimensioni (come l'Italia), l'obbligo di istituire i seguenti super-siti di monitoraggio:
- almeno un super-sito ogni 10 milioni di abitanti in un sito di fondo urbano;
- almeno un super-sito ogni 100.000 km2 in un sito di fondo rurale.
Altra importante novità recata dalla direttiva è l'introduzione di valori-limite più severi da rispettare entro il 2030. Per la precisione, la direttiva prevede (all'allegato I) che:
- entro l'11 dicembre 2026 (termine per il recepimento della direttiva stessa) i valori limite da rispettare sono analoghi a quelli previsti dalle precedenti direttive;
- a partire dal 1° gennaio 2030 si applicano valori-limite più severi. In particolare sono dimezzati i valori-limite relativi alle medie annuali e del 60% il valore-limite previsto per il PM2,5, il cui valore-limite relativo alla media annuale scende da 25 µg/m3 a 10 µg/m3. Inoltre i valori-limite giornalieri, attualmente previsti solo per il PM10 (per il quale viene effettuata una riduzione da 50 µg/m3 a 45 µg/m3), sono previsti dalla direttiva in esame anche per altri inquinanti, in particolare per il PM2,5 e il biossido di azoto (NO2).
Si fa notare che i nuovi valori-limite, rispetto a quelli finora previsti, sono maggiormente allineati agli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria, benché "ancora leggermente più alti dei valori di riferimento dell'OMS" (v. nota web ISPRA del 16 ottobre 2024). Si ricorda infatti che le "Linee guida globali OMS sulla qualità dell'aria" (v. documento di sintesi), emanate nel 2021, prevedono, ad esempio, limiti (per la media annuale) di 5 µg/m3 per il PM2,5 e di 10 µg/m3 per l'NO2. Tali valori sono esattamente la metà rispetto a quelli previsti dalla direttiva in esame.
Degne di nota anche le disposizioni recate dall'art. 18, che consente la proroga del termine per il conseguimento di determinati valori-limite. Tale articolo prevede infatti che, se in una determinata zona non è possibile raggiungere la conformità ai valori limite fissati per il particolato (PM10 e PM2,5), il biossido di azoto, il benzene o il benzo(a)pirene entro il 1° gennaio 2030, allora gli Stati membri possono prorogare tale termine per la zona in questione di un periodo giustificato da una tabella di marcia per la qualità dell'aria (e purché siano soddisfatte alcune condizioni indicate dal medesimo articolo) fino al:
a) 1° gennaio 2040, se giustificato dalle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, dalle condizioni al contorno orografiche, dalle condizioni climatiche avverse, dall'apporto di inquinanti transfrontalieri, o se le necessarie riduzioni possono essere ottenute solo sostituendo una parte considerevole degli impianti di riscaldamento domestici esistenti che costituiscono la fonte di inquinamento che causa il superamento; oppure
b) 1° gennaio 2035 (termine prorogabile di ulteriori due anni), se giustificato da proiezioni che dimostrano che, anche tenendo conto dell'impatto previsto delle misure efficaci in materia di inquinamento atmosferico individuate nella tabella di marcia per la qualità dell'aria, i valori-limite non possono essere raggiunti entro il termine per il conseguimento.
L'articolo 19 disciplina l'adozione di piani per la qualità dell'aria. In particolare tale articolo dispone (al paragrafo 1) che, se in determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore-limite o un valore-obiettivo qualsiasi fissato nella sezione 1 dell'allegato I (che riporta i valori-limite per la protezione della salute umana da rispettare entro l'11 dicembre 2026 e quelli da raggiungere entro il 1° gennaio 2030), allora gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell'aria per le zone in questione che stabiliscono misure adeguate per conseguire il valore-limite o il valore-obiettivo in questione e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, in ogni caso, non superiore a 4 anni dalla fine dell'anno in cui è stato registrato il primo superamento. Tali piani per la qualità dell'aria sono predisposti il prima possibile e comunque entro 2 anni dall'anno in cui si è registrato il superamento di un valore-limite o di un valore-obiettivo.
Una rilevante novità prevista dall'articolo 19 è la previsione, al fine di aumentare l'efficacia dei piani per la qualità dell'aria, di tabelle di marcia. In particolare il paragrafo 4 dispone che, se dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 in una zona o in un'unità territoriale i livelli di inquinanti superano uno qualsiasi dei valori-limite o dei valori-obiettivo da raggiungere entro il 1° gennaio 2030, allora gli Stati membri predispongono una tabella di marcia per la qualità dell'aria affinché l'inquinante in questione raggiunga i relativi valori-limite o valori-obiettivo entro il termine stabilito. Tali tabelle di marcia per la qualità dell'aria sono predisposte quanto prima e comunque entro 2 anni dall'anno in cui si è registrato il superamento.
L'articolo 20 (in linea con quanto previsto dalla direttiva 2008/50/CE) prevede invece, nelle zone in cui sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino una o più soglie di allarme (previste dall'allegato I, sezione 4), l'adozione di piani d'azione a breve termine contenenti indicazioni sui provvedimenti di emergenza da adottare per ridurre il rischio o la durata del superamento.
Degne di nota sono infine, in quanto innovative, le disposizioni recate dagli articoli 27 e 28 che disciplinano, rispettivamente, l'accesso alla giustizia e il risarcimento dei danni alla salute umana. In particolare l'art. 28, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche la cui salute subisce un danno a causa di una violazione delle norme relative ai piani o tabelle di marcia, commessa intenzionalmente o per negligenza dalle autorità competenti, abbiano il diritto di chiedere e ottenere un risarcimento per tale danno.