Nell'ultimo anno della XVII legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 155 del 2017, che delega il Governo a operare un'ampia riforma della disciplina delle crisi di impresa e dell'insolvenza.
Il disegno di legge originariamente presentato dal governo alla Camera (
A.C. 3671), ed assegnato in sede referente alla Commissione Giustizia, trattando non solo del fallimento ma più in generale di tutte le procedure di insolvenza, è stato stralciato al fine di assegnare alla Commissione Attività produttive le disposizioni relative all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (A.C. 3671-ter), lasciando la restante parte della riforma (A.C. 3671-bis) all'esame della Commissione Giustizia. Il testo è stato poi approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati il 1° febbraio 2017 e dal Senato, della Repubblica ('
A.S. 2681) l'11 ottobre 2017, senza modificazioni. Il ddl relativo alla crisi delle grandi imprese (A.C. 3671-ter) è stato invece approvato dalla Camera dei deputati ed ha poi interrotto il proprio iter al Senato (
A.S. 2831).
I principali profili innovativi della legge delega appaiono i seguenti:
- nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, l'introduzione di una fase preventiva di "allerta" finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita;
- la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Per gli accordi di ristrutturazione, in particolare, si propone l'eliminazione dell'attuale soglia del 60% dei crediti necessari per l'omologazione giudiziale; ciò, purché sia accertata l'idoneità dell'accordo alla soddisfazione totale e tempestiva dei creditori estranei alle trattative e sempre che il debitore non chieda misure protettive del patrimonio (come la sospensione delle eventuali azioni cautelari ed esecutive) ;
- la semplificazione delle regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative, anche di natura giurisprudenziale, che nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali; in caso di sbocco giudiziario della crisi è prevista, in particolare, l'unicità della procedura destinata all'esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; dopo una prima fase comune, la procedura potrà, secondo i diversi casi, evolvere nella procedura conservativa o in quella liquidatoria;
- la revisione della disciplina dei privilegi – ritenuta ormai obsoleta – che, tra le maggiori novità, prevede un sistema di garanzie mobiliari non possessorie;
- l'individuazione del tribunale competente in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle procedure concorsuali, assicurando la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale; in particolare, si prevede che presso le sezioni specializzate dei tribunali delle imprese a livello distrettuale (e con opportuno rafforzamento degli organici) siano concentrate le procedure di maggiori dimensioni;
- il superamento del concetto di fallimento, espressione sostituita con quella di liquidazione giudiziale, quale strumento che vede il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria;
- una rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo, lo strumento ritenuto più funzionale tra quelli concorsuali attualmente vigenti. Nell'ottica prevalente di garantire, ove possibile, la continuità dell'impresa, la riforma intende circoscrivere detto istituto alla sola ipotesi del cosiddetto concordato in continuità, che si verifica quando, versando l'impresa in situazione di crisi o anche di vera e propria insolvenza – ma reversibile – la legge prevede il superamento di tale situazione mediante la prosecuzione (diretta o indiretta) dell'attività aziendale sulla base di un adeguato piano che, per quanto possibile, consenta di soddisfare i creditori;
- la sostanziale eliminazione, come procedura concorsuale, della liquidazione coatta amministrativa, che residua unicamente come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all'accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell'impresa;
- la previsione, per le insolvenze di minore portata, di una esdebitazione di diritto – che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice – conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, fatta salva la possibilità di un'eventuale opposizione da parte dei creditori;
- le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento, sia per coordinarla con la riforma in essere che per il sostanziale fallimento dell'istituto introdotto dalla legge n. 3 del 2012;
-
l'ampia attenzione riservata alla crisi del gruppo societario con disposizioni volte, in particolare, a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle plurime imprese del gruppo.
La legge è entrata in vigore il 14 novembre 2017. Il Governo doveva
esercitare la delega entro
12 mesi e dunque entro
il 14 novembre 2018. In tale data il Governo ha trasmesso lo schema
A.G. 53 alle Camere. Per effetto dello "scorrimento dei termini" necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, il nuovo termine per l'esercizio della delega è slittato al
13 gennaio 2019. Il 12 gennaio 2019 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019. Quanto al procedimento per l'esercizio della delega, l'articolo 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017 ha previsto espressamente il
parere sugli schemi di decreto legislativo
delle commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, che hanno 30 giorni di tempo per esprimersi. La Commissione Giustizia della Camera si è espressa con un
parere favorevole con condizioni e osservazioni il 19 dicembre 2018.