Con il decreto 3 maggio 2023 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è stata adottata la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, di Forli-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Ferrara e di altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi.
Con la delibera del Consiglio dei ministri 4 maggio 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena.
Nel corso dell'informativa resa nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 24 maggio 2023, il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare ha ricordato che, con la citata delibera del 4 maggio 2023, il Consiglio dei ministri "ha deliberato per dodici mesi, su mia proposta, lo stato di emergenza, in conseguenza dei citati eventi atmosferici nelle province che abbiamo appena detto, autorizzando, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento, un primo stanziamento del tutto preliminare di 10 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, proprio per avviare le prime attività urgenti relative alle iniziative di soccorso e assistenza della popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, all'approntamento di azioni per garantire la continuità amministrativa nelle aree colpite e per le prime misure di immediato sostegno a favore dei soggetti privati e delle imprese danneggiate. Conseguentemente, al fine di dare immediata risposta alle popolazioni colpite dal contesto emergenziale è stata adottata l'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile (per il testo si veda la sezione "Maltempo Emilia-Romagna 2023" del sito web del Dipartimento della protezione civile, n.d.r.), che reca i primi interventi urgenti con la nomina del presidente della regione dell'Emilia-Romagna quale Commissario Delegato a gestire l'emergenza" e che "in conseguenza della perdurante criticità che ha interessato il territorio anche nei giorni seguenti all'evento citato e del significativo aggravarsi delle condizioni meteorologiche, il Consiglio dei ministri, il 23 maggio, ha deliberato l'estensione dello stato di emergenza (la delibera del 23 maggio è stata pubblicata nella G.U. del 30 maggio 2023, n.d.r.), al fine di prevedere una prima integrazione dello stanziamento con ulteriori 20 milioni di euro e allargare la condizione di emergenza alla città e alla provincia di Rimini, che, come detto, nella prima fase ne era stata marginalmente colpita. È in corso di adozione un'ordinanza del nostro Dipartimento, volta in particolare a rafforzare la capacità operativa della struttura commissariale per la gestione del contesto emergenziale, disciplinando anche l'ottimizzazione del concorso delle colonne mobili regionali e del volontariato di Protezione Civile nazionale, il coinvolgimento della colonna mobile dell'ANCI e il concorso delle strutture operative statuali, a cui potranno fare seguito ulteriori ordinanze, modulate in funzione e in ragione dell'evoluzione delle necessità di contrasto al contesto di criticità di cui stiamo parlando. Il Consiglio dei ministri ha altresì approvato un decreto-legge per l'adozione di misure urgenti, volte al sostegno della popolazione colpita e delle attività economiche e produttive".
Con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Londa della Città metropolitana di Firenze. Con altra delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino. Entrambe tali delibere hanno disposto, tra l'altro, che per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento, si provvede nel limite di 4 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
La durata degli stati di emergenza citati è stata prorogata di ulteriori dodici mesi dal Consiglio dei ministri con la delibera 20 marzo 2024 (per i territori dell'Emilia-Romagna), con la delibera 6 maggio 2024 (per i territori delle Marche) e con la delibera 6 maggio 2024 (per i territori della Toscana).
Il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" è stato pubblicato nella G.U. del 1° giugno 2023 (→ v. dossier). In sede di conversione, nel decreto-legge in questione sono state trasposte (v. articoli da 20-bis a 20-duodecies) le disposizioni recate dal D.L. 88/2023, che non è stato convertito in legge. Sono inoltre state svolte numerose audizioni informali.
Sugli interventi straordinari di sostegno ai territori colpiti dall'alluvione nel mese di maggio 2023, elementi di informazione sono stati forniti dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, in risposta alle interrogazioni 3-00595 e 3-00601, nella seduta del 20 luglio 2023, nonché nella risposta all'interrogazione 4/01465, resa nella seduta dell'11 gennaio 2024. Nella risposta all'interrogazione 3-00788, il Presidente del Consiglio dei ministri (nella seduta del 23 novembre 2023) ha fornito un quadro delle risorse complessivamente stanziate per gli eventi alluvionali in questione, evidenziando che "con il decreto n. 61 abbiamo prima stanziato quasi 1,8 miliardi per la tenuta del sistema produttivo e i livelli occupazionali; con il decreto n. 88 abbiamo stanziato altri 2,5 miliardi per la ricostruzione pubblica, oltre 120 milioni per i primi contributi alla ricostruzione privata e 100 milioni per le imprese. A queste risorse si sono aggiunti altri 149 milioni con successivo provvedimento. Con il lavoro del commissario Figliuolo, dei 2,5 miliardi stanziati per la ricostruzione pubblica con il decreto n. 88, è già stata messa a disposizione degli enti locali una somma pari a 1,445 miliardi, tra interventi per somme urgenze, messa in sicurezza idraulica e infrastrutturazione varie. A queste risorse se ne aggiungono altre, non inferiori al miliardo, già nella disponibilità del Commissario. Sono stati poi già erogati 100 milioni alle famiglie per il sostegno immediato e il contributo di auto sistemazione; 60.000 giornate di cassa integrazione; 200 milioni per i lavoratori autonomi; altri 600 milioni sono già nella disponibilità del Commissario. Ai 4,5 miliardi di euro stanziati con i decreti nn. 61 e 88, si aggiungeranno altri 700 milioni di credito d'imposta previsti dalla manovra e poi le risorse messe a disposizione dei vari Ministeri, tra cui gli oltre 150 milioni di euro del Masaf per ripagare i danni del settore agricolo. Approfitto dell'occasione anche per annunciare che, nell'ambito della revisione del PNRR, della quale parlavamo poc'anzi, il Governo ha proposto un intervento per la ricostruzione dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche, colpite dall'alluvione nel maggio scorso, pari a un ulteriore 1,2 miliardi di euro; risorse che consentiranno anche di utilizzare le deroghe e le semplificazioni del PNRR. Se non vado errata, facendo un conto a spanne, siamo a 6,5 miliardi di euro".
Si ricorda che disposizioni volte a supportare i territori in questione sono contenute anche nel D.L. 75/2023. L'art. 24, comma 2, è infatti preordinato a fornire un supporto di risorse umane di livello non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenenti all'Area funzionari, alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. Sempre al fine di supportare le province interessate dai fenomeni alluvionali intervenuti a far data dal 1° maggio scorso, il successivo comma 3 autorizza l'acquisto di strumenti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile ed il comma 4 autorizza la spesa di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le Prefetture- Uffici territoriali del Governo delle medesime province.
L'art. 23 del D.L. 104/2023, apporta una serie di modifiche di carattere integrativo alle disposizioni del D.L. 61/2023, volte principalmente: a consentire l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione, anche in deroga alle precedenti finalità (lett. a), n. 1)); a consentire al Commissario straordinario alla ricostruzione di aprire un apposito conto corrente per procedere a pagamenti massivi già deliberati (lett. a), n. 2)); ad incrementare, di 519,65 milioni di euro per il 2023, l'autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente (lett. b)). Ulteriori disposizioni recate dal comma 1, integrative del D.L. 61/2023, riguardano: agevolazioni disposte dall'ARERA per le utenze colpite dall'alluvione (lett. 0a)); le strutture di cui può avvalersi il Commissario straordinario (lettera b-bis)); l'autorizzazione di assunzioni da parte degli enti locali colpiti dall'alluvione (lettera b-ter)); la scheda di rilevazione dei danni subiti dagli immobili privati (lettera b-quater)); la proroga del termine di approvazione dei piani di ricostruzione pubblica (lettera b-quinquies)); l'attribuzione di compiti e funzioni di soggetto attuatore ai consorzi di bonifica (lettera b-sexies)); precisazioni in merito all'ambito di applicazione della disciplina della ricostruzione (lettera b-septies)).
Si segnala inoltre che, per i territori colpiti dagli eventi alluvionali in questione:
- l'articolo 3, comma 2-quater, del D.L. 132/2023, proroga alcuni termini previsti per effettuare i versamenti e gli adempimenti sospesi nei confronti dei contribuenti colpiti dall'alluvione;
- l'articolo 15 del D.L. 181/2023, reca modificazioni alla normativa vigente inerente le tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori interessati, con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità. L'articolo 16 del medesimo decreto consente, nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali, di escludere l'obbligo di applicare determinati requisiti minimi energetici, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato;
- i commi 435-442 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) disciplinano l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata. In particolare, per talune finalità, viene prevista l'erogazione diretta da parte del Commissario straordinario per importi inferiori ai limiti previsti dal comma medesimo. Per importi superiori viene prevista e disciplinata l'erogazione mediante finanziamenti agevolati. Viene inoltre riconosciuto al soggetto beneficiario del finanziamento un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione. Per l'erogazione dei citati finanziamenti viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024-2048.
L'articolo 9, comma 2, del D.L. 39/2024, reca disposizioni volte a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali in questione.
Ai sensi dell'articolo 20-ter del D.L. 61/2023, con il D.P.R. 10 luglio 2023, il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche fino al 30 giugno 2024 (data poi prorogata fino al 31 dicembre 2024 dall'art. 4 del D.L. 76/2024, v. infra). Il 9 gennaio 2025, l'incarico di Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche è stato attribuito all'ing. Fabrizio Curcio.
L'articolo 1, comma 693, della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), dispone la proroga al 31 dicembre 2025 del Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana.
Nella G.U. del 12 settembre 2023 è stato pubblicato un comunicato volto a render noto che sul sito www.casaitalia.governo.it è disponibile il testo del decreto 2 agosto 2023 recante l'istituzione, ai sensi dell'art. 20-quater del D.L. 61/2023, della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Degna di nota è inoltre l'emanazione del D.P.C.M. 11 agosto 2023 con il quale è stato disciplinato il passaggio, alla gestione commissariale straordinaria, delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023.
L'elenco delle ordinanze emanate dal Commissario è disponibile nel sito web del Commissario medesimo.
Nel comunicato stampa del 27 dicembre 2024, il dimissionario Commissario Figliuolo ha fornito un bilancio dell'attività commissariale svolta.
Ulteriori elementi di informazione sono stati forniti, dal Commissario, nella sua audizione del 22 maggio 2025 presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.
Gli articoli da 1 a 6-bis del D.L. 76/2024 recano numerose modifiche e integrazioni alle disposizioni del D.L. 61/2023.
L'articolo 1 autorizza (al comma 1) il Commissario straordinario a concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, contributi per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali del maggio 2023.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede il trasferimento di 560 milioni di euro, disponibili nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, per l'anno 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
L'articolo 2 prevede che i contributi per la ricostruzione privata (disciplinati dall'art. 20-sexies del D.L. 61/2023) possono essere destinati alla delocalizzazione e all'acquisto di aree alternative.
L'articolo 3 modifica il comma 5 dell'art. 20-septies del D.L. 61/2023 al fine di apportare modificazioni alla disciplina sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata. In particolare, viene previsto che, nel procedere alle verifiche a campione sui beneficiari, il Commissario straordinario può avvalersi anche, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici, e che l'individuazione dei beneficiari da sottoporre a controllo può avvenire non solo mediante sorteggio ma anche mediante selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo.
L'articolo 4, ai commi 1 e 2, proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine finale dell'incarico del Commissario per la ricostruzione territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 ° maggio 2023, in scadenza il 30 giugno 2024. Il comma 3 specifica le modalità attraverso cui gli enti locali interessati dai suddetti eventi possono assumere le unità di personale da adibire ai procedimenti di ricostruzione.
L'articolo 5 conferisce al Commissario straordinario il potere di individuare, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, ulteriori soggetti attuatori, oltre alle regioni, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Agenzia del demanio, alle diocesi, alle università, agli enti locali, agli enti di governo degli ambiti ottimali, ai consorzi di bonifica. Si prevede inoltre la definizione di specifiche convenzioni per lo svolgimento degli interventi previsti.
L'articolo 6 reca, al comma 1, disposizioni per le infrastrutture ferroviarie; in particolare viene fissato l'importo massimo (pari a 255 milioni di euro) da destinare agli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione delle infrastrutture ferroviarie e viene stabilito che, per le medesime infrastrutture, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con (RFI) S.p.A.
Il comma 3 dispone inoltre che la società RFI S.p.A., sulla base della convenzione, provvede, in qualità di soggetto attuatore, agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali nonché agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue.
L'articolo 6, comma 2, prevede che l'ANAS – in qualità di soggetto attuatore degli interventi finalizzati al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza dell'ANAS e danneggiate dagli eventi alluvionali del maggio 2023 – provvede anche agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue.
L'articolo 6-bis integra la disciplina relativa alla raccolta e al trasporto delle macerie derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023, al fine di consentire – qualora il soggetto competente decida di affidare tali attività ad imprese terze – l'utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale rispetto alla procedura negoziata senza bando, prevista come regola dalla vigente citata disciplina.
L'articolo 9, commi 8 e 8-bis, del D.L. 153/2024:
- prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024, per la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione del territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpito da avverse condizioni meteorologiche a partire dal giorno 1° maggio 2023 (comma 8);
- prevede che i piani speciali, definiti e approvati dal Commissario straordinario, per la realizzazione di interventi previsti per le situazioni di dissesto idrogeologico nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, possano essere predisposti e approvati anche per stralci, aventi ad oggetto anche le sole attività di progettazione (comma 8-bis).
L'articolo 10 del D.L. 25/2025 reca disposizioni finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni colpite dagli eventi alluvionali in questione, in particolare per quanto concerne il conferimento di incarichi retribuiti in favore dei soggetti collocati in quiescenza o avvalendosi delle facoltà previste dalla disciplina del conferimento incarichi per il PNRR o ricorrendo al trattenimento in servizio.
Un articolato intervento normativo è previsto dal D.L. 65/2025, reca numerose modifiche e integrazioni alla disciplina recata dal D.L. 61/2023. Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dal decreto-legge come modificate e integrate nel corso dell'esame parlamentare (→ v. dossier per eventuali approfondimenti; sono inoltre disponibili anche i materiali acquisiti nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame al Senato).
L'articolo 1 contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-bis del DL 61/2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, relative al perimetro temporale e territoriale dell'azione commissariale, volte tra l'altro ad estendere l'ambito di responsabilità del Commissario straordinario anche alle attività da svolgere nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli ulteriori eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2024, finanziando tali attività con 100 milioni di euro per l'anno 2027.
L'articolo 2 reca modifiche e integrazioni all'articolo 20-ter del DL 61/2023, in materia di organizzazione e strumenti per l'esercizio delle funzioni commissariali, di funzionamento della relativa struttura di supporto, della governance complessiva delle attività e delle forme di assistenza tecnica che possono essere assicurate mediante apposite convenzioni. Il comma 1, lettera d), introduce anche i commi 4-quater e 4-quinquies. Il comma 4-quater prevede che, fermi restando i limiti di dotazione di personale e finanziari, resta ferma la facoltà di provvedere all'attribuzione di incarichi o al trattenimento in servizio secondo le facoltà previste dall'articolo 10 del d.lgs. 36/2023, mentre il comma 4-quinquies detta disposizioni riguardanti il trattamento pensionistico dei titolari di incarichi dirigenziali che provengano da amministrazioni regionali o enti locali. Il comma 1-bis, prevede l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del DL 25/2025, riguardante il conferimento di incarichi da parte del citato Commissario straordinario, alla luce delle modifiche introdotte al comma 1, lettera d) già citate.
L'articolo 3 reca modifiche e integrazioni all'articolo 20-quater del DL 61/2023, volte a prevedere una riarticolazione delle misure di coordinamento interistituzionale già in essere, a favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione e a consentire il coinvolgimento nelle riunione della Cabina di coordinamento, in ragione delle tematiche iscritte all'ordine del giorno, di rappresentanti delle Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti ovvero di rappresentanti di Enti del terzo settore.
L'articolo 4, al comma 1, reca modifiche e integrazioni all'articolo 20-quinquies del DL 61/2023, in materia di strumenti amministrativo-contabili a disposizione per l'attuazione delle funzioni commissariali e delle misure di ricostruzione privata e pubblica. Il comma 1-bis, prevede l'esenzione dall'IMU per i fabbricati destinati ad uso abitativo, distrutti o sgomberati, ubicati nelle regioni Emilia-Romagna e Toscana, interessati dagli eventi alluvionali di maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024, dalla rata in scadenza il 16 dicembre 2025 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Il comma 1-ter, dispone in merito alla copertura degli oneri, pari al limite massimo di spesa stabilito in 255.000 euro per l'anno 2025 e in 510.000 euro per l'anno 2026.
L'articolo 5 reca modifiche e integrazioni all'articolo 20-sexies del DL 61/2023 in materia di ricostruzione privata e dei conseguenti contributi, finalizzate a semplificare e velocizzare le procedure e a rimuovere alcuni ostacoli e superare alcune criticità che sono state rilevate nel corso del processo di ricostruzione. La lettera f-quater), disciplina le modalità e le procedure per la concessione dell'ulteriore contributo nei casi in cui un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1 e comma 1-bis, e il contributo spettante per gli eventi di cui al comma 1 sia stato concesso, ma gli interventi non risultassero ultimati al verificarsi dei nuovi danni. Il comma 1-bis, prevede che, in attuazione dei princìpi della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare e al fine di promuovere la gestione efficiente delle risorse naturali nell'ambito dei processi di ricostruzione, il Commissario straordinario può favorire, nei provvedimenti attuativi e nei bandi relativi alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20-sexies, l'applicazione di misure connesse con i predetti princìpi, in coerenza con protocolli energetico-ambientali riconosciuti a livello nazionale e internazionale, fermo restando il limite delle risorse complessivamente disponibili per gli interventi di ricostruzione privata.
L'articolo 6 apporta modifiche all'art. 20-septies del D.L. n. 61/2023 volte ad introdurre ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per la concessione, erogazione e complessiva gestione dei contributi per la ricostruzione privata, e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali interessate. Viene, inoltre, prevista la compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle norme stesse. Il comma 3 include tra i soggetti competenti a trasmettere al Commissario straordinario la proposta di contributo, limitatamente alle imprese, il soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8, come introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge in esame.
L'articolo 7 modifica l'articolo 20-octies del DL 61/2023, al fine di specificare che gli interventi di ricostruzione e i benefici economici previsti sono individuati prioritariamente sulla base dell'urgenza rilevata; introduce un Piano speciale di ricostruzione; prevede misure per l'approvazione degli interventi e l'accelerazione degli interventi prioritari; definisce le responsabilità dei soggetti attuatori; e detta misure di semplificazione nelle procedure di concessione dei contributi. Inoltre si disciplinano: il monitoraggio degli investimenti in collaborazione con l'ISPRA, la stipula di convenzioni per la gestione del territorio rurale con gli imprenditori agricoli e misure per la gestione del dissenso tra gli enti coinvolti negli interventi di ricostruzione. La lettera a-bis), al comma 1, aggiunge, in tema di ricostruzione pubblica, la previsione di ulteriori interventi di natura infrastrutturale per le infrastrutture stradali, sportive, le strutture ricreative, ricettive e di soggiorno temporaneo di proprietà pubblica, i canali sia di proprietà pubblica, ancorché non iscritti fra i beni demaniali, che di proprietà collettiva, connessi direttamente, o attraverso appositi manufatti, con i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale o con le strutture del servizio idrico integrato, e le infrastrutture ferroviarie.
L'articolo 8 è volto: a rendere più precisa l'individuazione dei soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione pubblica definiti come urgenti; a consentire l'utilizzo di strumenti flessibili e aggiornabili (atti aggiuntivi e convenzioni) per le attività di ricostruzione; a stabilire tetti di spesa e forme di finanziamento operativo diretto per gli interventi disposti; a semplificare le procedure per i soggetti attuatori (ANAS e RFI), al fine di garantire l'efficacia e la celerità degli interventi attribuiti.
L'articolo 9, comma 1, reca disposizioni finalizzate a disciplinare l'approvazione e l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (PSIRRII) nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024; all'attuazione del PSIRRII, che avverrà mediante due stralci della durata di sei anni ciascuno, sono destinate risorse complessive pari a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038 (nuovo art. 20-novies.1 del D.L. 61/2023).
Sono inoltre previste disposizioni, finalizzate al consolidamento della capacità operativa territoriale necessaria per l'implementazione del PSIRRII (nuovo art. 20-novies.2 del D.L. 61/2023), e a consentire alle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana di individuare articolazioni organizzative per il supporto dei rispettivi presidenti, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. Per il personale coinvolto è prevista la possibilità di stabilizzazione e di riconoscimento di compensi aggiuntivi rispetto al trattamento economico fondamentale e accessorio. Per tali finalità è autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di euro (2,5 milioni annui dal 2027 al 2038). Viene inoltre precisato che le articolazioni organizzative suddette possono altresì avvalersi, previo protocollo d'intesa, a titolo gratuito, del supporto tecnico-scientifico delle università e dei centri di ricerca del territorio.
L'articolo 9, commi 2-3, modifica i criteri di applicazione della riduzione, per i periodi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operante nelle zone agricole di cui all'allegato 1 del DL 61/2023 (allegato che individua alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023).
L'articolo 10 reca modifiche alla disciplina relativa al trattamento e al trasporto dei materiali derivanti dall'alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, finalizzate in particolare a regolare l'approvazione, la rimodulazione e l'ampliamento del piano per la gestione dei materiali di cui trattasi.
L'articolo 10-bis dispone – fino al 30 settembre 2025 – la riammissione nei termini dei procedimenti amministrativi pendenti al sopraggiungere degli eventi alluvionali di settembre-ottobre 2024, a favore dei soggetti dei territori della regione Emilia-Romagna, nonché la relativa proroga o differimento dei termini di formazione nelle forme del silenzio significativo della volontà conclusiva dell'amministrazione per i procedimenti stessi.
Nel corso dell'esame
L'articolo 14 del D.L. 73/2025, in corso di conversione, prevede l'inserimento, nel programma degli interventi urgenti adottato dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel maggio 2023 in attuazione dell'investimento M2C4-I.2.1a del PNRR, di ulteriori interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di infrastrutture stradali di interesse nazionale rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., finanziati a valere sulle risorse del c.d. fondo unico ANAS e indicati nell'Allegato B al presente decreto-legge per un importo complessivo di 43,4 milioni di euro. Viene inoltre stabilito che le attività di soggetto attuatore degli interventi indicati nell'Allegato B sono di competenza di ANAS S.p.a.