Il decreto legislativo n. 14 del 2019, emanato in attuazione della delega conferita al Governo al termine della XVII legislatura dalla legge n. 155 del 2017, si compone di quattro parti e di 391 articoli.
Nella Parte I è contenuto il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, suddiviso in 10 Titoli, nei quali vengono profondamente riformate le vigenti procedure concorsuali, quali il fallimento, sostituito dalla liquidazione giudiziale, e la liquidazione coatta amministrativa, e viene data maggiore rilevanza a soluzioni stragiudiziali delle crisi, con la messa a punto un apposito procedimento di composizione assistita della crisi (si segnala, con riguardo a quest'ultimo aspetto, che il Titolo II della Parte II è stato integralmente sostituito dal decreto legislativo n. 83 del 2022 ). Viene inoltre introdotta una disciplina unitaria per i gruppi di imprese in situazione di crisi.
La previgente normativa (legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e legge sul sovraindebitamento, di cui alla legge n. 3 del 2012) non è stata tuttavia abrogata in quanto restano da essa disciplinati sia i ricorsi e le domande pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali ricorsi e domande) sia le procedure pendenti alla medesima data.
La Parte II apporta modificazioni al libro V del codice civile e in particolare alle disposizioni in materia: di assetti organizzativi dell'impresa; di assetti organizzativi societari, di responsabilità degli amministratori, di nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata, di cause di scioglimento delle società di capitali e delle società di persone; nonché alla disciplina dell'insolvenza delle società cooperative.
La Parte III, reca novelle al decreto legislativo n. 122 del 2005, dirette a tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. In particolare, si interviene sulle disposizioni che disciplinano la fideiussione e su quelle relative alla polizza assicurativa.
La Parte IV contiene le disposizioni finali e transitorie, che regolano anche l'entrata in vigore della riforma, prevedendo termini differenziati.
In particolare, l'entrata in vigore del decreto era stata inizialmente fissata trascorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione di alcune disposizioni entrate in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (la norma sulla competenza per materia e per territorio, le disposizioni di cui alla Parte III ed alcune norme di cui al Titolo X della Parte II). Tuttavia il termine è stato più volte differito ed il corpus normativo è entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022.