A causa del mancato rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico previste dalla direttiva 2008/50/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 155/2010, sono state avviate nei confronti dell'Italia le seguenti procedure di infrazione:
Il 13 marzo 2024, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2014/2147, la Commissione europea ha contestato all'Italia, con lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 260 TFUE, di non avere ancora dato attuazione alla sentenza del 10 novembre 2020, con la quale la Corte di giustizia dell'UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi sanciti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI, nonché dall'articolo 23 della direttiva sulla qualità dell'aria.
In caso di continua mancata ottemperanza alla sentenza, la Commissione europea potrebbe deferire l'Italia alla Corte di giustizia per chiederne la condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 260 del TFUE.
Nella relazione semestrale al Parlamento e alla Corte dei conti sull'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'UE presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 234 del 2012 e aggiornata al II semestre 2024 si precisano le ragioni alla base della decisione della Commissione europea di inviare la lettera di messa in mora in questione.
La Commissione in primo luogo ha constatato che l'Italia continua a violare l'articolo 13, mantenendo, dopo circa tre anni dalla sentenza, in 24 delle 27 zone individuate nella sentenza medesima e in una delle 10 zone di cui alla sentenza stessa, rispettivamente concentrazioni medie giornaliere di PM10 e concentrazioni medie annue di PM10 superiori alle soglie fissate della medesima direttiva. La Commissione ha osservato inoltre che l'Italia continua a violare anche l'articolo 23 non avendo adottato misure adeguate a riportare i livelli delle PM10, nel più breve tempo possibile al di sotto dei valori stabiliti.
A sostegno di tali conclusioni, la Commissione adduce il fatto che i livelli di PM10 siano rimasti al di sopra dei massimali consentiti, circostanza che, come già affermato dalla Corte di giustizia dell'UE, costituisce prova evidente della non efficacia dei piani di azione per la qualità dell'aria. Al riguardo essa sottolinea anche che:
Nell'ambito della procedura di infrazione n. 2015/2043 la Corte di giustizia dell'UE, con sentenza del 12 maggio 2022 emessa ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, ha riconosciuto inoltre l'inadempimento dell'Italia per violazione della medesima direttiva con particolare riferimento al superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto (NO2) che avrebbero dovuto essere rispettati già nel 2010. In particolare gli obblighi violati riguardano:
La procedura n. 2020/2299, avviata il 30 ottobre 2020, riguarda invece il superamento dei valori limite per il materiale particolato (PM2,5) in diverse zone della valle del Po e la mancata predisposizione da parte dell'Italia di misure sufficienti a contenere il periodo di non conformità nel più breve tempo possibile.
Le criticità riscontrate in questo senso dalla Commissione, riportate in sintesi anche nel relativo comunicato stampa, sono state riferite nella relazione semestrale già citata.
Nella relazione si riferisce che al 1° gennaio 2015 in Italia diverse aree presentavano livelli di PM2,5 superiori al valore limite di 25 microgrammi per metro cubo, in violazione quindi dell'articolo 16 e del punto E dell'allegato XIV della direttiva, che individuano questa data come termine a partire dal quale tale valore limite non deve essere superato dagli Stati membri in nessuna zona o agglomerato. Inoltre, alla data di invio della lettera di messa in mora, e quindi ben oltre questo termine, i livelli effettivi di PM2,5 risultavano ancora sopra il valore limite nelle aree seguenti: "Zona A-pianura ad elevata urbanizzazione"; "Zona B-pianura", "Agglomerato di Venezia"; "Agglomerato di Padova".
Oltre alla violazione dell'articolo 16 e del punto E dell'allegato XIV è stata ravvisata altresì dalla Commissione una violazione dell'articolo 23 della direttiva, in quanto da diversi elementi si evincerebbe la mancata predisposizione, a partire dal 1° gennaio 2015, di piani per la qualità dell'aria effettivamente adeguati a regolarizzare nel più breve tempo possibile le situazioni non a norma.
Per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria, con lettera di messa in mora dell'11 novembre 2025, la Commissione europea ha infine avviato nei confronti dell'Italia la procedura n. 2025/2187, ma le criticità riscontrate afferiscono in questo caso al superamento, per diversi anni, dei valori limite fissati per il biossido di azoto (NO2) negli agglomerati di Napoli e Palermo.