Fondo nazionale per le politiche sociali
Nel Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), istituito dalla legge 449/1997 (Legge finanziaria per il 1998), sono contenute le risorse che lo Stato stanzia annualmente con la legge di bilancio per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale indicati dalla L. n. 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
Le risorse del FNPS, ripartite annualmente, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, fra regioni, province autonome, comuni e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono assegnate con decreto interministeriale (sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono pubblicati i decreti di riparto dal 2005 al 2023, attualmente manca ancora il piano di riparto per il 2024). Con riferimento agli indicatori e ai relativi criteri di riparto del FNPS tra le Regioni essi sono rimasti immutati sin dalla sua istituzione. A partire dal 2010 le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano, pur essendo calcolate ai fini del riparto, sono rese indisponibili (articolo 2, comma 109, della legge 191/2009 finanziaria 2010).
In conseguenza della modifica del Titolo V della Costituzione, che ha determinato lo spostamento della materia dell'assistenza sociale dall'area della potestà legislativa concorrente Stato-Regioni a quella della potestà legislativa delle Regioni (Sentenza Corte costituzionale n. 423/2004), il FNPS è un fondo indistinto. Pertanto, le risorse non possono essere vincolate ad una specifica destinazione individuata a livello nazionale.
La manovra di bilancio 2025 ha previsto, per ciascun anno del triennio 2025-2027, un finanziamento di 390.925.678 euro.
Si ricorda che il D.Lgs. n. 147 del 2017, istitutivo del Reddito di inclusione (ReI), ha previsto che l'utilizzo delle risorse del FNPS sia oggetto di una programmazione per mezzo di un Piano sociale nazionale, della cui elaborazione è responsabile la Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Per il triennio 2024-2026, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale ha discusso e approvato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 (v. comunicato del Ministero) che ha fornito la programmazione, su un orizzonte triennale, delle politiche in ambito sociale e contiene al suo interno il Piano sociale nazionale e il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.
Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
La legge 28 agosto 1997, n. 285 ha sollecitato e sostenuto la progettualità orientata alla tutela e alla promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi attraverso l'istituzione di un Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza suddiviso tra le Regioni (70%) e 15 Città riservatarie (circa il 30%), chiamando gli enti locali e il terzo settore a programmare insieme e a diffondere una cultura di progettazione concertata e di collaborazione interistituzionale.
In seguito, la legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha disposto, all'art. 1, co. 1258, che la dotazione del Fondo fosse completamente destinata ai progetti da realizzare nelle 15 città riservatarie e che le restanti risorse destinate all'infanzia e all'adolescenza confluissero, indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali.
Oggi le 15 Città riservatarie - Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino, Venezia - costituiscono una sorta di nucleo fondante per le politiche della legge 285 e rappresentano un laboratorio di sperimentazione in materia di infanzia e adolescenza. Il trasferimento delle risorse avviene con vincolo di destinazione, quindi i finanziamenti della legge 285 sono collegati alla progettazione dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Tra gli strumenti promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la buona riuscita della sperimentazione 285, vi è il Tavolo di coordinamento tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Città riservatarie e la Banca dati dei progetti.
Per il 2024, le risorse riservate ai quindici comuni sono pari a circa 26,183 milioni di euro. Per quanto riguarda il riparto di tali risorse, a decorrere dall'anno 2022, in base alla novella introdotta al comma 3 del citato articolo 1 della L. n. 285 del 1997, il riparto è operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia, emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza Stato-Regioni, nonché le Commissioni parlamentari competenti. Nella prassi, tuttavia, dal momento che il riparto concerne alcuni enti locali (ovvero i quindici comuni riservatari), si preferisce ricorrere, ogni anno, ad un'intesa nella sede della Conferenza unificata, anziché acquisire il parere della sola Conferenza Stato-regioni.
Riguardo ai criteri di riparto, il comma 2 del citato articolo 1 della L. n. 285 del 1997 prevede che il 50 per cento delle risorse della quota riservata sia attribuito sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'ISTAT e che il restante 50 per cento sia assegnato secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia, secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) numero di minori presenti in presìdi residenziali socio-assistenziali, in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo, come accertata dal Ministero dell'istruzione;
d) percentuale – stimata dall'ISTAT – di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose, come accertata dal Ministero dell'interno, nonché dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.
Si fa presente che le Commissioni competenti di Camera e Senato, nel mese di gennaio 2025, hanno espresso il parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto della quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2024 (AG n. 243 v. dossier).
Fondo nazionale politiche giovanili e altri fondi per i giovani
Il Fondo per le politiche giovanili è stato istituito, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 223/2006, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché per facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. Il fondo è destinato a finanziare azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, nonché le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le Regioni e gli Enti Locali.
Il Fondo viene finanziato ogni anno attraverso la legge di bilancio dello Stato ed è gestito dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale (DPGSCU) della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nel bilancio di previsione per il 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione del Fondo è pari a 54.929.399 euro
Si ricorda inoltre che la legge di bilancio 2019 ha istituito (art.1, commi da 470 a 477, L. n. 145/2018) il Consiglio Nazionale dei Giovani quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia. Tra le funzioni in capo al Consiglio, si segnalano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili, la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale, l'espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani nonché la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali. Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto. La prima Assemblea generale del Consiglio, a cui partecipano le associazioni aderenti al Forum Nazionale dei Giovani, ha stabilito modalità e funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani e ne ha approvato lo Statuto e i regolamenti. A decorrere dalla data di adozione dello Statuto, il Consiglio Nazionale dei Giovani, è subentrato al Forum nazionale dei Giovani nella rappresentanza presso il Forum Europeo della Gioventù. Contestualmente, la legge di bilancio 2019 ha istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del MEF per il 2019, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il fondo è stato più volte rifinanziato: da ultimo, la legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 304 e 305, L. n. 197/2022) ha elevato da 500.000 euro a 1 milione di euro la dotazione per il 2023 e ha introdotto una dotazione, pari a 1 milione di euro per il medesimo Fondo anche per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Con la manovra di bilancio per il 2025 le risorse destinate a tale fondo sono state ridotte a 902.500 euro.
Va inoltre ricordato che la legge di bilancio per il 2025 (art. 1, comma 240 L.n.207/2024) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Infine, si può ricordare che la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 335, della legge n. 178 del 2020) ha rinnovato per il triennio 2021-2023 una misura sperimentale introdotta dalla legge di bilancio 2018 (commi 250 e 251 della legge 205/2017) in favore dei care leavers, giovani che, al compimento dei 18 anni, in base ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, vivono fuori dalla propria famiglia di origine. La misura, finanziata nuovamente per 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio, è riservata, in via sperimentale, a interventi (da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali) volti al completamento del percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d'età.
Come nel triennio 2018-2020, la misura è finanziata mediante quote riservate, che vanno ad integrare il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
La definizione delle modalità di attuazione è stata demandata ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il MIUR, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Per il 2018, i criteri di riparto del Fondo sono stati indicati all'interno del decreto del 18 maggio 2018 di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha predisposto il documento Interventi in via sperimentale in favore di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, per affiancare gli operatori dei servizi sociali, nonché degli altri servizi territoriali che con essi collaborano, nella predisposizione dei progetti individualizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, da definire con l'attiva partecipazione del ragazzo/ragazza. La definizione del progetto, che prevede specifici impegni da parte del beneficiario e sostegni da parte dei servizi territoriali, richiede sia svolta preventivamente una valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del ragazzo che lascia la presa in carico da parte dei servizi, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, nonché dei fattori ambientali e di supporto presenti.
L'art. 67-bis del Decreto c.d. Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha inserito i care leavers fra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della legge 68/1999.
Il Report sperimentazione care leavers prima annualità; la prima coorte descrive le attività svolte nel corso della prima annualità del progetto sperimentale, concentrandosi sulla prima coorte. In continuità con la prima edizio, il secondo Report, edito nel gennaio 2022, descrive le attività svolte nel corso del 2021, .
Si rammenta inoltre che l'art. 56-quater, comma 1, del decreto legge n. 73 del 2021 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo, con una dotazione per il 2021 di 3 milioni di euro, finalizzato a contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Le risorse, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, sono state ripartite con il decreto del Ministero dell'interno 12 ottobre 2021. Per definire le modalità di concessione del contributo sono stati utilizzati i parametri previsti dal comma 3 dell'articolo 56-quater:
1. numero dei minori interessati in rapporto alla popolazione residente del comune;
2. costo dell'intervento socio-assistenziale in relazione alla durata dell'intervento;
3. costo dell'intervento socio-assistenziale in relazione all'età del minore.
Sono risultati assegnatari del contributo n. 492 comuni, per un totale di n. 856 minori assisiti.
Per saperne di più si rinvia al Focus Rassegna giuridica 2/2022 "Care leavers: un quadro normativo" sul sito minori.it
Fondo Dote per la famiglia per il sostegno alla genitorialità e alle attività sportive e ricreative
La legge di bilancio 2025 (art.1, commi 270 e 271, della L. n. 207/2024) ha istituito il Fondo Dote per la famiglia, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per la corresponsione di contributi per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore dei minori tra i 6 e i 14 anni di età, in periodi extra scolastici, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), e degli enti del Terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Il riconoscimento dei contributi è previsto con riferimento alle prestazioni in favore di nuclei familiari rientranti in un determinato limite di valore di ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 15.000 euro.