Procedure concorsuali ed assunzioni dell'AIFA e novità sulla sua organizzazione
Il D.L. n. 183/2020, L. n. 21/2021 (cd. Proroga termini, art. 4, comma 6) ha autorizzato l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) all'espletamento nel 2021 di alcune procedure concorsuali e alle conseguenti assunzioni a tempo indeterminato per il periodo 2016-2020, ove non effettuate negli anni precedenti.
La proroga in esame è volta a consentire sia l'indizione e lo svolgimento della procedura concorsuale relativa a dirigenti sanitari biologi, sia il completamento della procedura concorsuale relativa a dieci dirigenti amministrativi di seconda fascia, nonché a permettere le relative assunzioni (v. approfondimento).
Inoltre, la Legge di bilancio 2021 (commi 429-434) ha previsto un incremento della dotazione organica dell'AIFA, anche a seguito della crisi pandemica, con riferimento ad alcune categorie di personale e l'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi pubblici ed alle assunzioni corrispondenti al suddetto incremento (qui le posizioni previste per l'incremento).
In secondo luogo, sono state disposte norme transitorie sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa e sui contratti di somministrazione di lavoro ed è stato posto un divieto a regime (inizialmente a decorrere dal 1° luglio 2021, poi differito al 1° gennaio 2022 dall'art. 35-bis del DL n. 73/ 2021) di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo, oltre ad un divieto specifico, decorrente già dal 1° gennaio 2021, di ricorso a forme di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle suddette procedure concorsuali.
Con riferimento all'organizzazione dell'Agenzia, importanti novità sono state introdotte con l'ulteriore proroga di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco e la modifica della designazione di uno dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione della medesima Agenzia oggetto di riorganizzazione, ad opera del Ministro dell'economia e delle finanze in luogo del Ministro della salute, in forza, da ultimo, dell'articolo 9 dell'articolo 4, del DL. n. 132/2023, articolo 9.
In dettaglio, la proroga al 1° dicembre 2023 degli organi ha riguardato la Commissione consultiva tecnico-scientifica – CTS e il Comitato prezzi e rimborso – CPR (qui le loro funzioni) che alla imminente scadenza del 28 febbraio, avrebbero dovuto essere soppresse perchè sostituite da una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco – CSE, ed alla designazione di un componente del nuovo consiglio di amministrazione della medesima Agenzia, collegata al provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA, nonché di nomina dei componenti della predetta commissione unica CSE non ancora costituita, composto da dieci componenti, che avrebbero dovuto essere nominati entro il 28 dicembre 2022. Si tratta della quarta proroga in quanto i due organi, scaduti la prima volta il 20 settembre 2021 e già operanti in regime di prorogatio, fanno parte di un complesso processo di riorganizzazione della stessa Agenzia, volta a dare attuazione agli investimenti previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR.
Gli interventi di proroga di dette Commissioni consultive – nominate per tre anni con DM Salute del 20 settembre 2018 sono già avvenuti con i seguenti decreti-legge:
- una prima proroga al 30 giugno 2022 è stata disposta dall'art. 4, comma 8-duodecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Proroghe dei termini legislativi 2021, L. n. 15/2022);
- una seconda proroga (dal 30 giugno 2022) al 15 ottobre 2022 prevista, dall'art. 35, comma 5, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (cd. Semplificazioni fiscali, L. n. 122/2022);
- una terza proroga (dal 15 ottobre 2022) al 28 febbraio 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DL. 169/2022 (L. 196/2022) [1];
- una quarta proroga (dal 28 febbraio) al termine del 30 giugno 2023 disposta dall'articolo 4, comma 9-novies del DL. 198/2022 (cd. Proroghe dei termini legislativi 2022, L. n. 14/2023);
- la quinta proroga (dal 30 giugno 2023) al nuovo termine del 1° ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del DL. 51/2023 in materia di amministrazione di enti pubblici e termini legislativi (L. n. 87/2023);
- la presente proroga (dal 1° ottobre 2023) al nuovo termine del 1° dicembre 2023, in forza dell'ultima novella di cui al sopra richiamato articolo 9 del DL. n. 132/2023 (Proroghe termini legislativi).
A seguito di altre modifiche introdotte, è stata poi modificata la disciplina concernente gli organi dell'AIFA e le relative modalità di nomina e funzioni, quali l'istituzione di una Commissione scientifica ed economica del farmaco che erediterà le funzioni degli anzidetti organi AIFA che verranno soppressi; l'istituzione dell'organo denominato Presidente AIFA; la soppressione della figura del direttore generale AIFA, a decorrere dalla data di efficacia della nomina del primo Presidente AIFA; il rinvio a un decreto del Ministro della salute per la disciplina delle modalità di nomina e delle funzioni del Presidente e dei direttori amministrativo e tecnico-scientifico dell'AIFA.
Più in dettaglio, i commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 3 del DL. n. 169/2022 recante, tra l'altro, la proroga delle Commissioni consultive dell'AIFA (L. 196/2022) hanno disposto alcune modifiche a regime in materia di organi dell'AIFA e delle relative modalità di nomina e funzioni, in particolare della figura del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico dell'AIFA, istituite dall'articolo 13, comma 1-bis, del DL. 35/2019 recante Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria (L. n. 60/2019).
Nella vigente disciplina , posta a livello primario dall'articolo 48, comma 4, del dl 269/2003, non è invece contemplata la figura del "Presidente dell'AIFA": gli organi attualmente previsti a livello legislativo, oltre ai già menzionati direttore amministrativo e direttore tecnico-scientifico di recente istituzione, sono il direttore generale (nominato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome); il consiglio di amministrazione (costituito da un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente); il collegio dei revisori dei conti (costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome). Allo stato, il direttore generale è il legale rappresentante dell'AIFA ed è titolare dei poteri di gestione e di direzione dell'attiva della stessa (art. 10 del Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, di cui al decreto del Ministero della salute 20 settembre 2004, n. 245).
Il citato articolo 3, al comma 1-ter, ha dettato i principi di riforma dell'AIFA, modificando il richiamato articolo 48 del D.L. 269/2003, con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo Presidente dell'AIFA. In primo luogo, è abrogata la disposizione che attualmente prevede, a livello primario, la figura del direttore generale (art. 48, co. 4, lett. a)). In secondo luogo, è modificata la disposizione che attualmente disciplina la composizione e le modalità di nomina dei membri del consiglio di amministrazione di AIFA (art. 48, co. 4, lett. b)). Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome.
Da ultimo, si ricorda che la Legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 15-157, Legge n. 207/2024) ha dettato alcune norme in materia di personale dell'AIFA , nonché sull'indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell'AIFA e dell'INAIL.
Più in dettaglio, il comma 151 istituisce il ruolo unico della dirigenza sanitaria dell'AIFA, includendo in esso anche i dirigenti delle professionalità sanitarie diversi da quelli che attualmente rientrano nella dirigenza di prima e seconda fascia dell'Agenzia. Per i dirigenti sanitari che, alla data dal 1° gennaio 2025, sono inquadrati nella suddetta seconda fascia, viene posto un principio di salvaguardia delle relative posizioni giuridiche ed economiche, anche al fine del conferimento degli incarichi dirigenziali, conferimento che sarà invece solo eventuale per i dirigenti sanitari che attualmente non sono inquadrati nelle fasce suddette (nonché per i futuri dirigenti sanitari a regime). I successivi commi 152 e 153 estendono ai dirigenti sanitari dell'AIFA le previsioni della contrattazione collettiva nazionale relative alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute e l'indennità di esclusività prevista per quest'ultima. Il comma 154 abroga i divieti per l'AIFA di stipulazione di contratti di collaborazione con esperti e di ricorso a contratti di lavoro dipendente a termine e ad altre forme di lavoro flessibile; all'abrogazione consegue l'applicazione dei summenzionati istituti secondo la disciplina vigente per le pubbliche amministrazioni. Il comma 155 specifica che le disposizioni di cui ai commi da 151 a 154 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il comma 156 prevede il riconoscimento ai fini del trattamento di fine servizio o di fine rapporto dell'indennità di esclusività della dirigenza sanitaria del Ministero della salute, dell'AIFA e dell'INAIL; il riconoscimento ha effetto con riferimento alle anzianità contributive decorrenti dal 1° gennaio 2025. Il comma 157 dispone, infine, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'elevamento dell'importo dell'indennità di esclusività del personale medico dell'INAIL, equiparandolo a quello dell'indennità di esclusività della dirigenza sanitaria del Ministero della salute (nonché ora dell'AIFA).