Edilizia, infrastrutture e trasporti

Urbanistica

Nella XVII legislatura, sono state adottate misure volte alla riqualificazione delle aree urbane. Il tema della rigenerazione urbana è stato, inoltre, affrontato, anche attraverso diversi progetti di legge volti al contenimento del consumo di suolo. Con l'approvazione della legge n. 158 del 6 ottobre 2017 sono state previste, infine, misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.

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La centralità dei sistemi urbani nel governo del territorio

Le città e i sistemi urbani hanno una centralità strategica nel contesto di una nuova visione delle politiche per il territorio, che coniuga l'innovazione con le esigenze di riqualificazione, rigenerazione e messa in sicurezza, riduzione del consumo del suolo e valorizzazione del patrimonio esistente.

Le tematiche legate alla riqualificazione urbana sono state affrontate sia nell'ambito della normativa nazionale, sia a livello di legislazione regionale, considerato che sono riconducibili alla materia del "governo del territorio" attribuita alla competenza concorrente di Stato e regioni .

Oltre alle misure a livello nazionale, merita altresì ricordare che la programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 aveva già inserito le città tra le azioni prioritarie, nell'ottica di implementare un approccio integrato allo sviluppo urbano che superasse la frammentazione e la settorialità degli interventi in tale ambito, e che nella nuova programmazione 2014-2020 il tema degli interventi nei sistemi urbani acquisisce nuova centralità.

Il tema della rigenerazione urbana è contemplato inoltre anche nei provvedimenti sul consumo del suolo e sul riuso del suolo edificato, che sono stati esaminati nel corso della XVII legislatura (si rinvia in proposito al paragrafo "Il consumo di suolo").

In tale ambito, rileva inoltre quanto previsto nel Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50 del 2016), attraverso gli interventi di sussidiarietà orizzontale (art. 189) per la gestione negli enti locali di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, e il baratto amministrativo (art. 190) per la stipula, con delibera comunale, di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale per la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade. 

Di seguito si dà conto delle principali misure adottate a livello nazionale nel corso della XVII legislatura.

Programmi di interventi nei comuni (dal programma 6.000 campanili a "Cantieri in comune")

Il comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha disciplinato il c.d. programma 6.000 campanili, successivamente rifinanziato, che ha previsto la destinazione di contributi statali a favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), e a favore delle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e dei comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno dei quali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti:

  • per interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, compresi gli interventi per l'adozione di misure antisismiche;
  • per la realizzazione e manutenzione di reti viarie e delle infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o delle reti telematiche di nuova generazione (NGN) e Wi-fi;
  • per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio.

Con il D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia) il proseguimento del programma 6.000 campanili è stato inquadrato all'interno di un nuovo e più ampio programma, denominato "Cantieri in comune", avviato con l'art. 3, comma 2, lettera c), e comma 3, del D.L. 133/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) e a cui sono stati destinati complessivamente 500 milioni di euro, ripartiti tra i filoni di intervento dal decreto interministeriale 28 gennaio 2015

Secondo la tabella di riparto contenuta nel citato decreto interministeriale del 28 gennaio 2015, 100 milioni sono stati destinati al proseguimento del programma 6.000 campanili, ulteriori 100 milioni per un nuovo programma "progetti di interventi" previsto dal comma 3 dell'art. 3 del D.L. 133/2014, mentre 200 milioni di euro sono stati assegnati dalla delibera CIPE 38/2015. Per un approfondimento relativo all'attuazione di tali disposizioni e al riparto delle risorse si rinvia alla scheda web dal titolo "Il Programma 6.000 campanili e le risorse del decreto "sblocca Italia" per le opere nei piccoli comuni  " e alla pagina web del Governo "Programma Cantieri in Comune  ".

Le misure previste dalla legge di stabilità 2015

I commi 431-434 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) hanno previsto la predisposizione un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, costituito da progetti presentati dagli enti locali e valutati  da un Comitato ad hoc e l'istituzione di un Fondo per l'attuazione del suddetto Piano da destinare all'attuazione degli interventi previsti, con una dotazione complessiva di 200 milioni di euro (50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017). Lo stesso comma 431 ha fissato il termine per la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte dei comuni interessati, dei citati progetti di riqualificazione e demandato la definizione delle modalità attuative ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede Conferenza unificata). Nelle more dell'emanazione del decreto attuativo, l'art. 9, comma 7, del D.L. 78/2015 ha prorogato al 30 novembre 2015 il termine, previsto dal comma 431, per l'invio da parte dei comuni dei progetti di riqualificazione in questione. 

Successivamente, con il D.P.C.M. 15 ottobre 2015   (recante "Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", pubblicato nella G.U. n. 249 del 26 ottobre 2015), sono state definite, in attuazione del comma 431, le modalità e la procedura di presentazione dei progetti, la documentazione da allegare ai progetti, nonché i criteri di selezione dei progetti da parte del Comitato. La delibera CIPE n. 73/2017   ha disposto l'assegnazione di 90 milioni di euro (20 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2018-2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022), a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, per il finanziamento dei progetti inseriti nel Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

Nella legge di stabilità 2015 (comma 271) è stato inoltre disposto che le misure incentivanti e premiali, previste dalle norme per la riqualificazione delle aree urbane degradate di cui ai commi 9 e 14 dell'articolo 5 del D.L. 70/2011 (c.d. Piano città  ), prevalgono sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi. Si tratta di premialità che prevedono, tra l'altro, il riconoscimento di volumetrie aggiuntive e la cui attuazione è demandata alle regioni.

Le misure previste dalla legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha disciplinato l'istituzione di un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" (commi da 974 a 978).

Per il finanziamento del programma viene prevista l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016 (comma 978).

In particolare, le disposizioni, che ricalcano quanto sopra previsto dal  "Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", è diretto ai comuni maggiori, al fine di di realizzare interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, l'accrescimento della sicurezza territoriale, il potenziamento della mobilità sostenibile, lo sviluppo di pratiche di inclusione sociale, l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali, culturali, educativi e didattici (comma 974). Con il D.P.C.M. 25 maggio 2016   è stato emanato il bando (comma 976) con il quale sono stati definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti ed è stato istituito il "Nucleo di valutazione" dei medesimi progetti.

Successivamente, è stato emanato il D.P.C.M. 6 dicembre 2016   recante l'approvazione della graduatoria del citato programma straordinario (pari a 120 progetti, per un onere complessivo pari a circa 2.061 milioni di euro, di cui sono stati finanziati i progetti dal numero 1 al numero 24 con le risorse previste dal comma 978 della legge di stabilità 2016, mentre gli ulteriori progetti saranno finanziati con le risorse successivamente disponibili); con il D.P.C.M.   16 febbraio 2017   (integrato  poi dal D.P.C.M. 16 giugno 2017  sono state rimodulate le percentuali di finanziamento previste dai due D.P.C.M. del 25 maggio 2016 e del 6 dicembre 2016.

Le misure previste dalle leggi di bilancio 2017 e 2018

La legge di bilancio 2017 (commi 140-142, L. 232/16) ha istituito il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, destinato tra l'altro al finanziamento degli investimenti in edilizia pubblica e per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Il D.L. n. 50 del 2017 (art. 25, comma 1) ha previsto, per l'anno 2017, che una quota del Fondo, per un importo pari a 400 milioni di euro, per le medesime finalità previste, venga attribuita alle Regioni a statuto ordinario, che sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo almeno pari a circa 132 milioni di euro.

La legge di bilancio 2017 (comma 141) ha previsto altresì la destinazione di ulteriori risorse, con l'emanazione di una delibera del CIPE, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del citato Programma straordinario, ad integrazione delle risorse specificatamente previste nel Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale (vedi L. 208/15, comma 978). Conseguentemente, con la delibera CIPE n. 2/2017   (modificata dalla delibera CIPE 72/2017  ) sono stati assegnati, a valere sulle risorse del FSC 2014-2020, 761,32 milioni di euroin favore dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, (individuati dal citato D.P.C.M. 6 dicembre 2016 e non risultati finanziati); con il D.P.C.M.   29 maggio 2017 (G.U. 148/17  ) si è inoltre provveduto ad un primo riparto delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, destinando 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento degli interventi inseriti nel Programma straordinario (pari a 800 milioni di euro per il periodo 2017-2019). 

Le rimanenti risorse del Fondo istituito dalla legge di bilancio 2017 (comma 140) sono state successivamente ripartite con il D.P.C.M. 21 luglio 2017   , assegnando all'edilizia pubblica risorse pari a 5.675 milioni di euro, di cui 424 milioni di euro per il MIT, per il periodo 2017-2032, e ad investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia risorse pari a 186,5 milioni di euro per il periodo 2017-2032. 

La legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 601) ha integrato anche il Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città   (di cui all'articolo 12, comma 5, del D.L. n. 83 del 2012) di 7 milioni di euro per il 2017.

La legge di bilancio 2018 (commi 1072 e 1075, L. 205/17) ha rifinanziato il citato Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033 e ha istituito (commi 1079-1084), presso il MIT, il Fondo per la progettazione degli enti locali, la cui dotazione finanziaria è  quantificata in 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, ed è destinata al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche

Si prevede inoltre una riduzione di 5 milioni di euro,  per ciascuno degli anni 2018 e 2019, dell'autorizzazione di spesa relativa al citato Fondo per gli investimenti (di cui al comma 140 della L. 232/2016), relativamente alla quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie (istituito dall'art. 202, comma 1, lettera а) del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016).

Il Fondo per la progettazione degli enti locali si aggiunge al Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva di opere pubbliche nelle zone a rischio sismico (istituito dall'art. 41- bis del D.L. 50/2017).

 

La legge di bilancio 2018 (commi 853-862) ha inoltre previsto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni che non risultano beneficiare delle risorse connesse al "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", (comma 974, L. 208/15), l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. Il comma 862 incrementa di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (vedi il paragrafo sulla "La legge sui piccoli comuni e sui centri storici"). Nel decreto   29 gennaio 2018   del Ministero dell'interno sono stati presentati il modello di certificato, le modalita' e i termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2018, dei contributi previsti per i comuni.

Ulteriori disposizioni

Si ricorda infine che l'art. 6 del D.L. 185 del 2015 ha disposto tra gli interventi previsti per il Giubileo di Roma 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'istituzione di un Fondo per la realizzazione degli interventi Giubilari, con priorità per la mobilita', il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con la dotazione di 94 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro per l'anno 2016.

L'attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Con la deliberazione della Camera dei deputati del 27 luglio 2016 è stata istituita la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, volta, in particolare, alla verifica dello stato del degrado e del disagio delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare riferimento alla diversa struttura urbanistica e alla densità spaziale delle periferie, alla composizione sociale della popolazione dei quartieri periferici, alle realtà produttive presenti nei territori delle periferie e ai tassi di occupazione e disoccupazione e di lavoro precario, alle forme di marginalità e di esclusione sociale, all'offerta formativa complessiva, alle diverse tipologie produttive e di servizi, alla distribuzione delle risorse infrastrutturali nel territorio delle aree metropolitane e alla situazione della mobilità, nonché alla presenza di migranti.  Nella seduta del 14 dicembre 2017 la  Commissione ha approvato la  relazione finale    (Doc. XXII-bis, n. 19) sull'attività svolta. Di seguito il link   ai resoconti stenografici delle audizioni svolte.

Dopo che inizialmente le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura) avevano avviato l'esame delle proposte nn. 948 e 902, nel mese di marzo 2014 le stesse Commissioni riunite hanno deliberato l'abbinamento, alle citate proposte, delle proposte n. 1176 e n. 1909, nonché del disegno di legge del Governo "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato" (Atto Camera n. 2039  ), adottando un testo base, poi approvato dalla Camera il 12 maggio 2016 e trasmesso al Senato (A.S.2383  ), su cui il Senato ha svolto una serie di audizioni  . 

Il progetto di legge, che non è stato approvato, persegue la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo. Il progetto di legge prevede:

  • l'elencazione delle definizioni necessarie ai fini dell'applicazione della legge concernenti: il consumo di suolo, la superficie agricola, naturale e seminaturale, l'impermeabilizzazione, l'area urbanizzata, la rigenerazione urbana, la mitigazione e la compensazione ambientale (art. 2);

  • l'introduzione di una procedura per definire la riduzione progressiva, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale ed i criteri per ripartirla a livello locale (art. 3);
  • la delega al Governo per l'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione degli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale (art. 5);

  • l'istituzione di un registro dove iscrivere i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali ai criteri dettati dall'art. 3 (art. 9);
  • la disciplina dei compendi agricoli neorurali (art. 6);
  • il divieto di mutamento di destinazione d'uso per i terreni agricoli che hanno ricevuto aiuti dell'UE, previsti dalla politica agricola comune o dalla politica di sviluppo rurale, per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione (art. 7);
  • misure di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, con priorità (nella concessione di finanziamenti statali e regionali) per gli interventi di rigenerazione urbana nei comuni iscritti nel succitato registro (art. 8; la priorità del riuso del suolo è altresì perseguita dalle disposizioni dell'art. 4).

La materia del contenimento del consumo di suolo è stata oggetto anche di una serie di proposte di legge abbinate esaminate dalla sola Commissione VIII (Ambiente). Si tratta delle proposte di legge n. 70 e abbinate   (nn. 150, 392, 1050, 1128 e 1322).

Si ricorda inoltre che le competenti Commissioni parlamentari, soprattutto nell'ambito dell'esame delle citate proposte di legge (A.C. 70 e abbinate; A.C. 2039 e abbinate), hanno svolto una serie di audizioni  .

Nella XVII legislatura è stata approvata la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.

La legge contiene misure che riguardano i piccoli comuni, definiti come i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, finalizzate tra l'altro al sostegno dello sviluppo sostenibile, economico, sociale, ambientale e culturale, nonché alla promozione dell'equilibrio demografico di tali territori. Si prevede inoltre la possibilità di istituire centri multifunzionali di servizi ai cittadini e l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 (in cui, per gli anni 2017 e 2018, confluiscono altresì le risorse, pari a un milione di euro annui, per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», di cui all'art. 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - legge di stabilità 2016).  A decorrere dall'anno 2018, il Fondo in questione è stato incrementato di 10 milioni di euro annui dalla legge di bilancio 2018 (comma 862 - L. 205/17). Ai fini dell'utilizzo delle suddette risorse, è prevista la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e un elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale. 

La legge 158/17 prevede inoltre la possibilità che i piccoli comuni individuino, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. Per approfondire le ulteriori misure previste si rinvia alla scheda "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni  ".

Nel corso della XVII legislatura, numerose disposizioni in materia di urbanistica sono state introdotte nell'ambito di provvedimenti di urgenza. In particolare, si tratta di misure di carattere puntuale comprese in pacchetti di norme aventi come finalità precipua la semplificazione in materia edilizia.

E' il caso ad esempio del comma 3-bis dell'art. 30 (rubricato "Semplificazioni in materia edilizia") del D.L. 69/2013  , che ha prorogato di 3 anni il "termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012".

Più numerose le disposizioni di carattere urbanistico contenute nell'art. 17 (rubricato "Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia") del D.L. 133/2014   (c.d. sblocca Italia). Si citano, tra le altre, la lettera b) del comma 1, che ha introdotto la definizione di "interventi di conservazione". La norma stabilisce che lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, in tal caso, l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta.

Rilevante è altresì la disposizione di cui alla lettera q) del comma 1, che introduce la disciplina del permesso di costruire convenzionato, nonché le norme dettate dai successivi commi 3 e 4, che prevedono che la legislazione regionale assicuri l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione, da parte degli stessi, dei piani (urbanistici) attuativi, e che consentono l'attuazione per stralci funzionali delle convenzioni di lottizzazione previste dalla legge urbanistica (art. 28 della L. 1150/1942) o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.

Ulteriori disposizioni sono contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 221   (c.d. collegato ambientale) e vanno dall'art. 22 (che modifica l'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, al fine di inserire nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario anche i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale) all'art. 74, che disciplina l'espropriabilità dei beni gravati da uso civico.

In tale ambito l'articolo 9 della legge n. 154 del 2016   prevede norme per favorire lo svincolo delle indennità espropriative giacenti, cioè delle somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative a occupazioni temporanee e d'urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza.

Da ultimo, è stata approvata la legge 20 novembre 2017, n. 168, che reca norme in materia di domini collettivi. L'art. 3, comma 6, di tale legge specifica che, con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo e' mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.