Edilizia, infrastrutture e trasporti

Politiche abitative

Nel corso della XVII legislatura, sono state adottate disposizioni volte, da un lato, al sostegno delle locazioni e dei mutui sulla prima casa e, dall'altro, all'alienazione, al recupero e alla razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP). Tra i provvedimenti più rilevanti si segnala il D.L. 47/2014. Ulteriori disposizioni in materia di politiche abitative sono contenute nel D.L. 133/2014 e nella legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015).

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L'art. 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall'art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 412, della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012).

Il campo di applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 150/2013

La proroga ha riguardato gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni elencati dall'art. 1, comma 1, della L. 9/2007, cioè:

La proroga in esame è stata disposta in favore delle c.d. fasce deboli della popolazione. La norma si riferisce infatti ai conduttori per i quali si verificano tutte le seguenti condizioni (anch'esse elencate dall'art. 1, comma 1, della L. 9/2007):

  • reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro;
  • presenza, nel nucleo familiare, di persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%;
  • non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

La proroga disposta dal D.L. 192/2014

Sulla proroga degli sfratti è intervenuto l'art. 8, comma 10-bis, del D.L. 192/2014   (c.d. decreto milleproroghe, convertito dalla legge n. 11/2015), che ha dettato una disposizione finalizzata a consentire il passaggio da casa a casa ai soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'art. 4, comma 8, del D.L. 150/2013.

Per tali soggetti e per la finalità indicata, il citato comma 10-bis ha  consentito al giudice dell'esecuzione - nelle more dell'attuazione, per l'anno 2015, del riparto delle risorse del "Fondo nazionale locazioni" e della loro effettiva attribuzione alle regioni, e comunque fino al 29 giugno 2015 (120° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 192/2014) - di disporre, su richiesta della parte interessata, la sospensione dell'esecuzione delle procedure esecutive di rilascio.

Come evidenziato nel paragrafo "I fondi a sostegno delle locazioni", il riparto delle risorse stanziate per il 2015 sul "Fondo nazionale locazioni" è stato effettuato con il D.M. 29 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 6 marzo 2015. L'art. 1, comma 2, di tale decreto prevedeva che una quota non superiore al 25% delle risorse ripartite fosse destinata a dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della L. 9/2007 (di cui si è dato conto in precedenza) sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione, promuovendo, prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato.

In materia di contenimento del disagio abitativo, con l'art. 6 del D.L. 102/2013   sono state introdotte, tra l'altro, disposizioni volte:

  • al rifinanziamento, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, del Fondo nazionale per il sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (istituito dall'art. 11 della legge n. 431/1998), per il quale, prima dell'emanazione del decreto-legge, non vi era alcuno stanziamento di bilancio per il triennio 2012-2014 (comma 4). Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione;
  • a intervenire sulla questione della cosiddetta "morosità incolpevole" degli inquilini in difficoltà nel pagamento dell'affitto a causa di difficoltà temporanee, con l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (comma 5). Tali risorse potevano essere utilizzate nei comuni ad alta tensione abitativa che avessero avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. E' stata prevista l'assegnazione prioritaria delle risorse del Fondo alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo che prevedono percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine è stato previsto che le Prefetture adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.


L'art. 1 del D.L. 47/2014   ha rifinanziato entrambi i fondi suddetti, aumentando:

  • di 100 milioni di euro gli stanziamenti del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per il biennio 2014-2015;
  • di 225,92 milioni di euro le risorse del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli per il periodo 2014-2020.

Il riparto tra le regioni delle risorse destinate ai fondi suddetti è stato operato con i seguenti decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

  • con il D.M. 12 febbraio 2014 (G.U. n. 121 del 27-5-2014) ed il D.M. 4 settembre 2014 (G.U. n. 234 del 8-10-2014) sono stati ripartiti i 100 milioni di euro destinati nel 2014 al "fondo locazioni" (vedi tabella complessiva del riparto,   allegata al secondo dei due decreti), mentre con il D.M. 29 gennaio 2015   sono stati ripartiti i 100 milioni di euro stanziati per il 2015;
  • con il decreto 14 maggio 2014   (adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato nella G.U. n. 161 del 14-7-2014) sono stati ripartiti i 20 milioni destinati dal D.L. 102/2013 al fondo "morosità incolpevole" per l'anno 2014. Con il successivo decreto 5 dicembre 2014   sono stati ripartiti i 15,73 milioni di euro destinati al medesimo fondo, per l'anno 2014, dal D.L. 47/2014. Le risorse stanziate per l'anno 2015 (pari a 32,7 milioni di euro) sono state ripartite con il decreto 19 marzo 2015   (pubblicato nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2015). Per il 2016, con il D.M. 30 marzo 2016   (pubblicato nella Gazz. Uff. 25 luglio 2016, n. 172) sono state ripartite risorse per 59,73 milioni, e, per il 2017, con il D.M. 1° agosto 2017  , 11,1 milioni di euro.

Il D.L. 47/2014 è intervenuto anche sulla disciplina che regola il funzionamento di questi due fondi, con una serie di modifiche che riguardano le iniziative finanziabili e le procedure per il riparto, nonché la stipula delle convenzioni e le modalità di erogazione dei contributi (art. 2, commi 1 e 1-ter).

Sull'utilizzo delle risorse e i futuri intendimenti del Governo, elementi di informazione sono stati forniti in risposta alle interrogazioni 5-07650   (contenente anche dati sul Programma di recupero ex articolo 4 del decreto-legge n. 47 del 2014 per il quale si rinvia al paragrafo Le norme in materia di politiche abitative contenute nel D.L. 47/2014 e il programma di recupero degli alloggi di ERP), 5-07463   , 4-04084   , 4-09742   e 5-12082  .

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha previsto l'assegnazione al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, stabilendo, altresì, che al medesimo Fondo nazionale possano essere destinate ulteriori risorse, da parte delle regioni, a valere sulle somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoliCon un decreto del Ministero delle infrastrutture, da emanare entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due Fondi in relazione alle annualità pregresse (commi 20-22).

La legge di bilancio 2018 (commi 23 e 24) è, inoltre, intervenuta sulla disciplina della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti "fuori sede", prevedendo che per il 2017 e il 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia, ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. A regime l'agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, situate in una provincia diversa da quella di residenza.

In tale ambito, si ricorda l'emanazione del decreto 16 gennaio 2017    recante i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge.

Con l'art. 6 del D.L. 102/2013 sono state introdotte, tra l'altro, disposizioni:

  • volte al rifinanziamento del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (istituito dall'art. 2, comma 475, della legge n. 244 del 2007 – finanziaria 2008) nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (comma 2). Il comma 2, come modificato dal comma 51 dell'art. 1 della L. 147/2013 (stabilità 2014), consente altresì l'introduzione, senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, di particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose;
  • che intervengono sulla disciplina e sulle risorse del Fondo (istituito dal comma 3-bis dell'art. 13 del D.L. 112/2008, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù) per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    In particolare, il comma 3 dell'art. 6 del D.L. 102/2013 ha esteso, a decorrere dall'anno 2014, la platea dei beneficiari del Fondo in questione ai giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico (di cui all'articolo 1 della L. 92/2012) ed ha incrementato la dotazione del medesimo Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013 è stato pubblicato il decreto 24 giugno 2013, n. 103,   che ha modificato la disciplina del Fondo contenuta nel decreto interministeriale 17 dicembre 2010, n. 256.

Il comma 48 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, ha previsto la sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, con un nuovo Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

A tale nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008, che continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia per la prima casa, previsti dal medesimo comma 48, lettera c).

In attuazione della citata lettera c) è stato emanato il decreto interministeriale 31 luglio 2014   (pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014), con cui è stata definita dettagliatamente la disciplina del nuovo Fondo di garanzia "prima casa".

Prima del decreto-legge n. 47/2014, le principali misure in materia di politiche abitative sono state dettate dall'art. 6 del D.L. 102/2013   e hanno riguardato il sostegno alle locazioni (v. paragrafo "I fondi a sostegno delle locazioni") e i fondi per la "prima casa" (v. paragrafo "I fondi per la prima casa").

Con l'art. 6, comma 1 del D.L. 102/2013 sono state inoltre disposte misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti, mentre l'art. 4 è intervenuto sulla disciplina della cosiddetta "cedolare secca" introdotta dal D.Lgs. 23/2011, al fine di ridurre, per gli immobili locati a canone "concordato", l'aliquota dal 19% al 15% a decorrere dall'anno di imposta 2013. Sulla misura della cedolare secca è successivamente intervenuto l'art. 9 del D.L. 47/2014, che l'ha ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017 e l'art. 1, comma 16, della legge di bilancio 2018 (L. 205/17) che ha prorogato tale riduzione al biennio 2018-2019.

Prima del D.L. 102/2013, con l'art. 52 del D.L. 69/2013   (c.d. decreto del fare), tra l'altro, è stata stabilità l'impignorabilità sulla prima ed unica casa di abitazione a fronte di crediti dello Stato iscritti a ruolo.

L'art. 4, comma 8-bis, del D.L. 150/2013   è invece intervenuto, con una disposizione di proroga, sul programma di edilizia residenziale per i dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (v. paragrafo "Il Programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata").

L'art. 4, comma 8-bis, del D.L. 150/2013 ha prorogato di 3 anni (dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016) il termine per la ratifica degli accordi di programma, finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (avviato dall'art. 18 del D.L. 152/1991). Successivamente, l'articolo 9, comma 9 del D.L. n. 244 del 2016   ha prorogato tale termine fino al 31 dicembre 2017, e l'art. 1, comma 879, della legge di bilancio 2018 , fino al 31 dicembre 2019 (L. 205/17).

L'elenco degli interventi con accordi di programma ratificati al 31 dicembre 2007 e di possibile rilocalizzazione, entro il 31 dicembre 2016,   ai sensi del citato comma 8-bis, anche in regioni confinanti ed esclusivamente in comuni capoluogo di provincia, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (della pubblicazione è stata data notizia con un comunicato pubblicato nella G.U. n.193 del 21-8-2014).

Ulteriori disposizioni, relative agli alloggi destinati ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sono contenute nel D.L. 47/2014 al fine di disciplinare i casi e le condizioni per cui è consentito, all'assegnatario di tali alloggi, di continuare ad usufruire degli alloggi medesimi o di acquistarli prima dei termini (commi 1-bis e 1-ter dell'art. 3).

L'art. 10, comma 10-ter, del medesimo decreto-legge detta invece norme per consentire l'utilizzo, per la realizzazione di alloggi sociali, di aree o diritti edificatori che dovevano servire per la costruzione di alloggi, nell'ambito del Programma di edilizia residenziale pubblica destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, ma per i quali non si è avuta una copertura finanziaria.

Il successivo articolo 10-bis prevede alcuni casi di revoca dei finanziamenti del Programma straordinario di edilizia residenziale destinato ai dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e disciplina il riutilizzo delle risorse.

Con il D.M. 8 maggio 2014, n. 185   sono state apportate modifiche ed integrazioni al precedente D.M. 10 maggio 2002, n. 215, con il quale sono stati stabiliti i limiti di reddito, i criteri per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione ed i requisiti degli assegnatari degli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata realizzati con i finanziamenti del programma straordinario di cui all'articolo 18 del D.L. 152/1991.

Le misure previste dal D.L. 47/2014

Il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, ha introdotto una serie di norme in materia di politiche abitative. Un primo gruppo di disposizioni ha riguardato il settore delle locazioni. Tra esse rientrano quelle dettate dagli articoli 1 e 2 e relative al "fondo locazioni" e al "fondo morosità incolpevole" (v. paragrafo "I fondi a sostegno delle locazioni"), nonché altre disposizioni tra cui, in particolare, quelle dettate dall'art. 9 relativamente alla c.d. cedolare secca (pari al 10% per il quadriennio 2014-2017 e pari al 15% a regime dal 2018).

Successivamente, l'art. 1, comma 16, della legge di bilancio 2018 (L. 205/17) ha prorogato la cedolare "secca" al 10% anche per gli anni 2018 e 2019.  

Un secondo gruppo di disposizioni  del D.L. 47/14 (artt. 3-4) è finalizzato ad accelerare il processo di alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica (ERP) e a concedere contributi per l'acquisto di tali alloggi, nonché a consentire l'emanazione di un Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di ERP, finanziato con risorse provenienti da precedenti finanziamenti che vengono revocati. A tale fine sono stati emanati due decreti ministeriali, il D.M. 24 febbraio 2015, recante le procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e il D.M. 16 marzo 2015, recante i criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (vedi infra).

Ulteriori misure riguardano gli alloggi sociali e gli alloggi destinati ai dipendenti impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (artt. 6, 7, 8, 10 e 10-bis), altre sono volte a contrastare l'occupazione abusiva di immobili (art. 5).

Il comma 235 della legge di stabilità 2015 e l'art. 14 del D.L. 185/2015

Il comma 235 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014  ) ha previsto uno stanziamento pluriennale per l'attuazione del suddetto Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili.  A tali fini, è stata autorizzata una spesa, complessivamente di 130 milioni di euro per il periodo 2015-2018, per:

  • 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017;
  • 40 milioni di euro per l'anno 2018.

Lo stesso comma 235 ha previsto che alle citate risorse si aggiungono ulteriori 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche delle risorse per interventi non avviati nei termini previsti, disposte dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 145 del 2013 (cd. "Destinazione Italia"), nel limite dei seguenti importi: 34,831 milioni per l'anno 2014; 6,277 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017; 30,277 milioni per l'anno 2018; 39,277 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 33,019 milioni per l'anno 2021; 24,973 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2022-2024.

 Al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di ERP, anche per prevenire fenomeni di occupazione abusiva, l'art. 14 del D.L. 185/2015 ha autorizzato la spesa di 25 milioni di euro, per l'anno 2015, da ripartire sulla base del programma redatto ai sensi dell'art. 4 del D.L. 47/2014.

Si ricorda inoltre che per gli interventi relativi all'edilizia pubblicaè previsto uno stanziamento a favore del Ministero delle infrastrutture pari a 424 milioni di euro per il periodo 2017-2032, a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (D.P.C.M. 21 luglio 2017  , emanato ai sensi dell'art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016, legge di bilancio 2017).

Disposizioni di attuazione

In attuazione delle succitate disposizioni sono stati emanati il decreto interministeriale 24 febbraio 2015   recante "Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica" (in G.U. n. 115 del 20 maggio 2015), attuativo dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.L. 47/2014, nonché il decreto interministeriale 16 marzo 2015   recante "Criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" (pubblicato nella G.U. n. 116 del 21 maggio 2015), attuativo dell'art. 4, comma 1, del D.L. 47/2014 (che dispone l'articolazione del programma secondo le seguenti due linee di intervento: (a) interventi di non rilevante entita' di importo inferiore a 15.000 euro finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento; b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria nel limite di 50.000 euro per alloggio).

Le disposizioni del decreto del 16 marzo 2015 sono state integrate dal decreto 12 ottobre 2015   (pubblicato sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2015) recante "Ammissione a finanziamento degli interventi e assegnazione alle regioni delle risorse per il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati", a sua volta modificato dal decreto 30 marzo 2016   (pubblicato nella G.U. n. 126 del 31 maggio 2016).

Successivamente con il decreto 5 ottobre 2016   (G.U. 289/16), sono state assegnate e ripartite le risorse di cui all'art. 14 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, quale anticipazione per l'annualità 2017 e con il decreto   21 dicembre 2017    sono stati rimodulati gli interventi di linea a) e di linea b).

Sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono consultabili i dati relativi all'attuazione del Programma di recupero per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica  

Secondo quanto affermato dal rappresentante del Governo, nella seduta dell'VIII Commissione (Ambiente) del 7 settembre 2017 in risposta all'interrogazione 5-12082   in merito all'attuazione del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di proprietà di comuni ed ex IACP, "ad oggi risultano trasferite per gli interventi di linea a) risorse per euro 57.217.991,30, che rappresentano pressoché il totale delle risorse programmate dalle regioni per il recupero dei primi 4480 alloggi. Per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria (linea b) va segnalato che la legge di finanziamento ipotizzava un arco temporale di messa a disposizione delle risorse assegnate per tali iniziative dal 2014 al 2024, che risultava non coerente con la necessità di dare immediate risposte al disagio abitativo. Per tale motivo la quasi totalità delle risorse, con la legge di bilancio 2016, sono state accorpate a valere sul periodo 2014-2018. È auspicabile che anche i residui fondi distribuiti temporalmente dal 2019 al 2024 (22,48 milioni) possano essere accorpati in una unica annualità (2019). Ad oggi risultano avviati 3282 alloggi (conclusi 405) su un totale di 20.766". 

Le norme in materia di politiche abitative contenute nel decreto c.d. sblocca Italia

Il decreto-legge 133/2014   (c.d. sblocca Italia) ha introdotto alcune novità in materia di politiche abitative. In particolare l'art. 19 ha disposto l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso, mentre l'art. 21, al fine di incentivare gli investimenti in abitazioni in locazione, ha previsto una deduzione dal reddito del 20% a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio a destinazione residenziale di nuova costruzione e invenduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge o oggetto di ristrutturazione. Per l'applicabilità della deduzione viene richiesto, tra l'altro, che l'immobile sia destinato alla locazione con un canone non superiore a quello concordato per una durata minima di 8 anni e che tale periodo abbia carattere continuativo. In attuazione di quanto disposto da tale norma, è stato adottato il decreto 8 settembre 2015  .

Occorre ricordare inoltre l'art. 23, che disciplina le caratteristiche principali di una nuova tipologia contrattuale, quella dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (c.d. rent to buy), e l'art. 26, che reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati, con priorità di valutazione per i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica (ERP), da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare ad autorecupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

L'ERP rientra inoltre tra le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza e prioritariamente, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL (art. 27).

Le misure in materia di politiche abitative nella legge di stabilità 2016

Nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015  ) sono contenute numerose disposizioni in materia di politiche abitative.

Tali norme riguardano in gran parte aspetti di natura fiscale, quali ad esempio le agevolazioni fiscali per gli immobili locati a canone concordato (commi 53-54), per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (comma 58) e per gli enti di edilizia popolare (commi 89-90). Per una trattazione completa delle disposizioni di carattere fiscale relative agli immobili si rinvia al tema "Tassazione immobiliare".

Le norme contenute nel comma 59 intervengono sulla disciplina delle locazioni di immobili ad uso abitativo, al fine di: prevedere l'obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di 30 giorni; consentire l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine; ancorare la determinazione da parte del giudice (nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione) del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente. Lo stesso comma 59 detta una disposizione finalizzata a chiarire la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del contratto (ex articolo 3, commi 8 e 9, del D.Lgs. 23/2011).

I commi 76-84 disciplinano invece gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.

In particolare, il comma 76 chiarisce che, con il contratto di leasing immobiliare, la banca o l'intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l'immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l'immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di leasing si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare. Sono altresì disciplinati, tra l'altro, dai commi 78-81: le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore; nonché la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici e le modalità di ripresa dei pagamenti al termine della sospensione. La disciplina fiscale applicabile è invece presente nei successivi comma 82-84 la cui applicazione cessa dal 1° gennaio 2021.

Vengono infine previste disposizioni per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (commi 974-978), di cui si dà conto nel paragrafo "Le politiche di riqualificazione urbana" del tema "Urbanistica".