Ambiente e gestione del territorio

Edilizia, infrastrutture e trasporti

Mobilità sostenibile

Nella XVII legislatura sono state adottate varie disposizioni in materia di mobilità sostenibile (tra le quali l'articolo 5 della L. 221/2015, nonché le misure previste nelle tre leggi di bilancio 2016, 2017 e 2018). Una specifica attenzione è stata destinata alla mobilità ciclistica, anche attraverso la destinazione di risorse al sistema nazionale delle ciclovie turistiche e, da ultimo,  con l'approvazione della legge n. 2/2018, recante disposizioni per la promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto.

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L'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) ha destinato, nel limite di 35 milioni di euro, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente, per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nell'ambito dei progetti a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas-serra (ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30).

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. n. 208 del 20 luglio 2016 (pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) con cui è stato stato approvato il programma sperimentale di mobilità sostenibile  . La ripartizione delle risorse disponibili e l'individuazione degli enti locali beneficiari sono state disciplinate dal decreto n. 282 del 2017   del Ministero dell'ambiente.

L'articolo 5  ha previsto altresì l'assegnazione, alla regione Emilia-Romagna, di un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del tracciato dismesso dell'asse ferroviario Bologna-Verona. Viene inoltre considerato sempre indennizzabile l'infortunio c.d. in itinere qualora si sia verificato a seguito dell'utilizzo della bicicletta nel percorso casa-lavoro, nonché prevista l'emanazione di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole della figura del mobility manager.

Le norme della legge di stabilità 2016

Oltre alla misure in materia di mobilità ciclistica contenute nel comma 640 (di cui si dà conto nel paragrafo "Mobilità ciclistica"), si segnala, tra le norme contenute nella legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), il comma 866 che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo finalizzato all'acquisto diretto nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta.

Ai sensi del comma 866, sul Fondo sono affluite le risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti (in Tabella E della legge 190/2014), pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e sono stati assegnati, sempre in base al comma 866, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.

Per il differimento (al 1° gennaio 2017) dell'applicabilità delle disposizioni di tale comma 866 è intervenuto l'art. 7, comma 11-quater, del D.L. 210/2015. In attuazione del comma 866 sono stati emanati due decreti ministeriali di riparto dei fondi (D.M. 10 giugno 2016, n. 209, e D.M. 28 ottobre 2016, n. 345), nonché il D.M. 23 gennaio 2017, n. 25, di individuazione di modalità innovative e sperimentali per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, in particolare per le persone a mobilità ridotta.

Le norme della legge di bilancio 2017

L'articolo 1, commi 613-615, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) istituisce un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo istituito dal citato comma 866 della legge di stabilità 2016 (nella misura di 200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033), estendendone le finalità.

Il Piano strategico in questione è destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa europea. Nell'ambito del piano si prevede inoltre un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Finanziamenti per la mobilità sostenibile sono altresì previsti dal comma 140, che ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, rifinanziato per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 dal comma 1072 della legge di bilancio 2018), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M.   21 luglio 2017   recante "Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese". In base a tale decreto, al settore "trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie" sono destinati complessivamente circa 19,4 miliardi di euro nel periodo 2017-2032.

 

Le norme della c.d. manovrina (D.L. 50/2017)

L'articolo 22, comma 5-quinquies, del D.L. 50/2017, prevede la possibilità per i comuni, d'intesa con la regione e sentito il competente Sopraintendente ai beni culturali, di adottare delibere per regolare l'accesso e la circolazione nei centri storici di veicoli elettrici e di velocipedi, che siano utilizzati a fini turistici. La disposizione riguarda esclusivamente i veicoli (ad esempio i risciò) che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino almeno tre persone compreso il conducente.

L'art. 52 del medesimo decreto, invece, interviene sullo sviluppo delle ciclovie turistiche, integrando la norma del succitato comma 640 della legge di stabilità 2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.
In particolare vengono aggiunte all'elenco delle ciclovie finanziabili le seguenti: ciclovia del Garda; ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia; ciclovia Sardegna; ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia); ciclovia Tirrenica; ciclovia Adriatica.

Il successivo art. 52-bis stabilisce che tra i contenuti essenziali del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (istituito dall'art. 17-septies del D.L. 83/12) sia prevista anche l'identificazione di parametri minimi di interoperabilità delle nuove colonnine di ricarica, pubbliche e private, finalizzati a garantire la loro più ampia compatibilità con i veicoli a trazione elettrica in circolazione.

L'art. 27, comma 12-ter, lett. a) e b), modifica il comma 866 della legge di stabilità 2016 succitato, prevedendo che il Fondo sia finalizzato all'acquisto diretto "anche" (anziché "ovvero") tramite società specializzate dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale; aggiunge poi alle finalità del Fondo (acquisto, noleggio e riqualificazione elettrica dei mezzi) il miglioramento dell'efficienza energetica degli stessi. Viene inoltre previsto che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che attua le disposizioni fissate dal comma 866 individui modalità "anche" sperimentali e innovative per l'attuazione delle stesse (nella previgente formulazione invece le modalità sperimentali ed innovative erano contenuto essenziale del decreto).

Le norme della legge di bilancio 2018

La legge di bilancio 2018 (comma 71) ha previsto la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, per ciascuno degli anni 2019-2033 (cioè delle risorse stanziate dal comma 613 della legge di stabilità 2017, che hanno incrementato il Fondo istituito dal comma 866 della legge di stabilità 2016), progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già stanziate per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.

La Direttiva 2014/94/UE   del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (DAFI) è stata recepita nella normativa nazionale con il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257  .

Essa, con il fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, fissa:

  • i requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i Quadri strategici nazionali degli Stati membri;
  • le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.

Obiettivo della direttiva è lo sviluppo di un mercato ampio di combustibili alternativi per il trasporto, che sono individuati in: elettricità, gas naturale e idrogeno. Ciascun tipo di propellente è oggetto di una previsione normativa relativa alla sua distribuzione.

Per l'elettricità, attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali gli Stati membri garantiscono la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico: ciò in modo da assicurare che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani/suburbani e in zone densamente popolate o nelle reti stabilite tra Stati membri. Il numero di tali punti di ricarica è stabilito tenendo conto - tra l'altro - del numero stimato di veicoli elettrici che saranno immatricolati entro la fine del 2020 (indicato nei rispettivi quadri strategici nazionali) nonché delle migliori prassi e raccomandazioni formulate dalla Commissione.

La creazione di punti di rifornimento di idrogeno è invece prevista non prima del 2025, mentre per il gas naturale la rete di rifornimento per il trasporto marittimo dovrà essere sviluppata per il 2030. Il trasporto pesante su strada potrà invece fare conto sulla realizzazione di un adeguato numero di impianti di rifornimento entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri dovranno rendere disponibili informazioni circa l'ubicazione dei punti di distribuzione, in modo non discriminatorio.Per il Gpl non vengono indicate date o obiettivi ma misure per l'uniformità della diffusione della rete.

Nel D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257  , l'articolo 18 stabilisce che le regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità self service. 

Per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

Inoltre, per tutti gli impianti di distribuzione carburanti stradali esistenti al 31 dicembre 2017, che erogano nel corso del 2017 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle emissioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014 di cui all'allegato IV, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.

In ambito autostradale, gli obblighi sopra detti sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2018 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNC e GNL garantendo un numero adeguato di punti di ricarica e di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti.

Il D.Lgs. introduce inoltre la possibilità di aprire nuovi impianti di distribuzione monoprodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa - GNC, sia in forma liquida - GNL, nonché di nuovi punti di ricarica elettrica di potenza elevata. In tale ambito, è stato emanato il D.M. 3 agosto 2017 (G.U. 290/17), finalizzato all'individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonche' degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Per il vettore elettrico, entro il 31 dicembre 2020 dovrà essere garantito un numero adeguato di punti di ricarica per la circolazione urbana e suburbana (articolo 4 del D.Lgs. di recepimento). Entro il 31 dicembre 2025, è realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per l'idrogeno accessibili al pubblico, da sviluppare gradualmente, tenendo conto della domanda attuale e del suo sviluppo a breve termine (articolo 5) Entro il 31 dicembre 2025, nei porti marittimi deve essere poi realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL per consentire la navigazione di navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione marittima alimentate a GNL nella rete centrale della TENT (entro il 2030 per la navigazione in acque interne) (articolo 6).

Il Quadro stratgico nazionale per l'attuazione degli obiettivi sopra descritti è allegato al D.Lgs. n. 257/2016 (Allegato III). A sostegno della realizzazione degli obiettivi del Quadro Strategico Nazionale, il medesimo D.Lgs.prevede altresì che - con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza unificata, siano adottate le linee guida per la redazione dei Piani urbani per la mobilita' sostenibile-PUMS (art. 3, comma 7, lettera c). L'adozione di tali linee guida è avvenuta con D.M. 4 agosto 2017 (pubblicato nella G.U. del 5 ottobre 2017).

Il "protocollo antismog"

Il 30 dicembre 2015 il Ministero dell'ambiente, la Conferenza delle Regioni e l'Associazione nazionale dei comuni (ANCI) hanno sottoscritto un "protocollo d'intesa per migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l'efficienza energetica". 

In termini di risorse economiche, l'art. 2 del Protocollo ha previsto l'impegno del Ministero dell'ambiente:

  • a contribuire fino all'importo massimo di 12 milioni di euro, per gli anni 2015-2016, all'attuazione delle prime misure di sostegno e sussidio finanziario per l'utenza del trasporto pubblico;
  • a precisare, in collaborazione con le Regioni ed i Comuni, le attività suscettibili di finanziamento e a qualificare i fondi di sua competenza. In particolare vengono richiamati i 35 milioni stanziati dal collegato ambientale (art. 5) e i 50 milioni provenienti dal c.d. Fondo Kyoto   e destinati alla realizzazione di reti di ricarica elettrica, nonché ulteriori risorse relative ad interventi di efficientamento energetico degli edifici.

Il tavolo sulla mobilità sostenibile

Nel mese di giugno 2016, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato istituito un tavolo tecnico finalizzato a raccogliere e analizzare il punto di vista di diversi stakeholder del settore e ad avviare una prima discussione sul tema dello sviluppo sostenibile della mobilità. Al tavolo di lavoro, denominato Tavolo per la mobilità sostenibile, hanno partecipato i principali portatori di interesse del settore della mobilità, associazioni ambientaliste e di consumatori, rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali (tra cui il Ministero dell'ambiente) e locali, nonché istituzioni di ricerca.

 I contenuti del dibattito sono stati raccolti all'interno di un documento intitolato "Elementi per una roadmap della mobilità sostenibile - Inquadramento generale e focus sul trasporto stradale  ", diffuso nel maggio 2017 insieme ad un elenco di raccomandazioni  .

Altre iniziative

In risposta all'interrogazione 3/02131  , il sottosegretario all'ambiente ha ricordato (nella seduta del 10 marzo 2016) che, nell'ottica di favorire la realizzazione di un sistema efficiente e moderno di mobilità sostenibile, sono state attivate due iniziative volte a favorire un'ampia partecipazione e condivisione dei processi decisionali. In primo luogo, l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sharing mobility, voluto dal Ministero e supportato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile, che ha consentito il coinvolgimento e la consultazione dei diversi soggetti, a vario titolo, coinvolti nel diffuso sistema della sharing mobility nazionale. In secondo luogo, all'interno del già ricordato procedimento che sta portando all'elaborazione del decreto attuativo della norma contenuta nel citato articolo 5 della legge n. 221 del 2015, il cosiddetto "collegato ambientale", il Ministero ha coinvolto rappresentanti degli Enti locali, delle regioni, oltre che di altri Dicasteri cointeressati, al fine di attivare un processo al cui termine ci sia piena condivisione delle iniziative da cofinanziare e degli strumenti da utilizzare, nell'ottica del miglioramento del sistema della mobilità in ambito urbano attraverso un uso efficiente delle risorse. Nel dicembre 2010 è stato istituito dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, anche il Tavolo tecnico sulla mobilità sostenibile richiesto dal Ministero dell'ambiente al fine di avviare un confronto tra gli altri Ministeri ed i Comuni sulle politiche di mobilità urbana sostenibile e ciò al fine di individuare le priorità politiche dei comuni nello specifico settore della mobilità urbana e condividere le modalità atte a valutare l'efficacia degli interventi da attuare. I risultati del Tavolo sono stati divulgati in occasione della "Conferenza Nazionale sulla mobilità sostenibile", tenutasi a Catania nel giugno 2015" (v. pag. 26 del rapporto di fine anno, 2015, della Conferenza Stato-Città  ).

Nella seduta del 27 gennaio 2016, la Commissione VIII (Ambiente) della Camera ha svolto l'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti   sulle possibili strategie per la riduzione delle emissioni inquinanti e per la mobilità sostenibile, tra le quali si segnala la c.d. cura del ferro, con particolare riguardo alle esigenze del trasporto regionale.

Numerose audizioni sono state poi svolte dalle Commissioni riunite 8ª (Lavori pubblici) e 13ª (Territorio) del Senato, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 1015   sui temi della mobilità sostenibile.

Il tema della mobilità sostenibile è stato oggetto anche della risoluzione 6-00223   (che, tra l'altro, impegna il Governo a sostenere le iniziative volte a regolamentare a livello europeo e a promuovere il car sharing e il car pooling) e delle mozioni 1-01091   e abbinate, approvate nella seduta del 15 febbraio 2016   dell'Assemblea della Camera, concernenti iniziative in materia di mobilità urbana, extraurbana e ferroviaria.

In materia di mobilità elettrica, nella XVII legislatura si è provveduto a dare attuazione alle disposizioni approvate nel corso della legislatura precedente.

E' stato infatti approvato il Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica   (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2014), ai sensi dell'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, da attuare attraverso la stipula di accordi di programma approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE, a seguito di intesa con la Conferenza unificata.

Il Piano dà priorità nel breve periodo (1-2 anni) all'infrastrutturazione delle aree urbane, per ampliare l'attenzione sulle aree extraurbane e autostradali nel medio-lungo periodo (3-5 anni), anche con la dotazione di punti di ricarica veloce, sia in ambito pubblico che presso i distributori di carburante.

Con il D.M. 7 novembre 2014   (pubblicato nella G.U. del 10 marzo 2015) si è provveduto all'assegnazione delle risorse alle regioni e alle province autonome, a valere sul Fondo di cui al comma 8 del succitato articolo 17-septies.

Provvedimenti più recenti in materia sono stati adottati dal CIPE, che nella seduta del 23 dicembre 2015 ha approvato l'aggiornamento annuale del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica succitato, e dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, che con il decreto 1° dicembre 2015, n. 219   (pubblicato nella G.U. n. 7 dell'11 gennaio 2016) ha approvato il Regolamento relativo al sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1.

Con il D.M. Ambiente 2 febbraio 2016, n. 65   è stato integrato l'elenco dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul c.d. Fondo rotativo di Kyoto (istituito dall'articolo 1, comma 1110, della L. 296/2006), al fine di includervi quello delle "infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile".

La mobilità ciclistica è stata oggetto di particolare attenzione nel corso della XVII legislatura. In primo luogo è stata approvata la legge 11 gennaio 2018, n. 2    "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica", avente ad oggetto la promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane e ricreative, che per lo sviluppo dell'attività turistica (su cui si veda l'apposito focus).

Sono stati inoltre parallelamente assegnati fondi per la realizzazione di un sistema di ciclovie turistiche individuando alcuni interventi prioritari che sono stati già oggetto di finanziamento.

 

I fondi per la realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche

 

Il comma 640 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015  ) ha previsto che siano destinati 17 milioni di euro per l'anno 2016, e 37 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 per la progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche nonché per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina. Si prevede in particolare l'indicazione di tre interventi prioritari (ciclovia del Sole Verona-Firenze; ciclovia VenTo Venezia Torino; Grab Roma). E' inoltre considerato un ulteriore itinerario da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese), così come individuato dalla delibera CIPE, 1° febbraio 2001, nel progetto Basilicata". Il successivo comma 644 individua la copertura finanziaria per gli interventi di cui al predetto comma 640.

La successiva legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 144 e 145) ha incrementato le risorse assegnate alla realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche. In particolare è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Le risorse sono destinate alla realizzazione di progetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il 4 maggio 2016 il Ministro delle infrastrutture e trasporti ha presentato il masterplan per dare vita ad una rete infrastrutturale italiana delle ciclovie turistiche.

Il 27 luglio 2016 sono stati siglati i primi tre protocolli d'intesa tra il MIT e le otto regioni per la progettazione e la realizzazione delle prime ciclovie turistiche nazionali previste dalla legge di Stabilità 2016. I protocolli sono stati concordati con le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Campania, Puglia e Basilicata. I tre protocolli d'intesa riguardano la progettazione e la realizzazione della  Ciclovia Ven-To, da Venezia (VE) a Torino (TO) (siglato tra Mit, Mibact e Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte);  Ciclovia del Sole, da Verona (VR) a Firenze (FI) (siglato tra Mit, Mibact e Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana); Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) (siglato tra Mit, Mibact e Regioni Campania, Basilicata e Puglia). Il 21 settembre 2016 è stato poi sottoscritto il protocollo d'intesa per il "GRAB", il Grande Raccordo Anulare delle Bici, tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Sindaco di Roma Capitale, che dà il via al percorso amministrativo  per la progettazione e la realizzazione delle opere relative alla ciclovia della Capitale.

Con la direttiva ministeriale n. 133/2017   sono stati finanziati con 4,77 milioni di euro i progetti di fattibilità tecnica ed economica di queste quattro ciclovie turistiche. Il finanziamento è stato disposto per procedere rapidamente alla realizzazione dei percorsi ritenuti prioritari, in attesa della proposta del gruppo di lavoro istituito con decreto n. 85 del 14/3/2017, riguardante gli standard ed i requisiti omogenei che dovranno avere le ciclovie turistiche. Gli interventi saranno finanziati a valere sugli stanziamenti delle leggi di bilancio 2016 e 2017, pari a complessivi 370 milioni di euro e l'apertura dei cantieri è prevista nel 2018. La direttiva assegna a ciascun ente capofila le risorse, tenendo conto del costo stimato dei progetti, secondo la complessità dei percorsi. Le risorse assegnate sono le seguenti:

  • Ciclovia del Sole, Bologna-Firenze, costo stimato 61,65 milioni di euro, assegnati per il progetto di fattibilità tecnica ed economica 1,06 milioni di euro;
  • Ciclovia Vento, Venezia-Torino, costo stimato 129,70 milioni di euro, assegnati 2,75 milioni di euro;
  • Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, costo stimato 106,51 milioni di euro, assegnati per il progetto di fattibilità tecnica ed economica 814 mila euro;
  • Grab, Grande raccordo anulare delle bici, di Roma, costo stimato di 14,88 milioni di euro, assegnate risorse per 146 mila euro per il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

L'articolo 52 del decreto-legge n. 50 del 2017   ha da ultimo integrato la norma del comma 640 della legge di Stabilità 2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale da attuare nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. Vengono aggiunte all'elenco delle ciclovie finanziabili le seguenti:

  • ciclovia del Garda;
  • ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro – Venezia;
  • ciclovia Sardegna;
  • ciclovia Magna Grecia(Basilicata, Calabria, Sicilia);
  • ciclovia Tirrenica;
  • ciclovia Adriatica.

 

La legge n. 221 del 2015 ha inoltre assegnato alla regione Emilia Romagna un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2016 per il recupero a scopi ciclopedonali del tracciato dismesso della tratta ferroviaria Bologna Verona nell'ambito del corridoio europeo Eurovelo 7.

L'art. 39 del D.L. 133/2014   (c.d. decreto sblocca Italia) ha modificato alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, attraverso una serie di modifiche alle disposizioni del decreto-legge n. 83 del 2012 che li aveva introdotti istituendo un programma triennale di incentivazione per l'acquisto di tutte le tipologie di veicoli aziendali (autovetture, veicoli commerciali, ciclomotori, motocicli e quadricicli), purché destinati all'esercizio di impresa o ad uso pubblico e a condizione che venisse rottamato un veicolo obsoleto, della stessa categoria, avente almeno 10 anni di anzianità, ovvero anche senza rottamazione ma nel caso di acquisto di veicoli aventi emissioni particolarmente basse (< 95g/km).

Il Fondo per l'erogazione degli incentivi (previsto dall'art. 17-undecies del D.L. 83/2012  ), in conseguenza della modifica operata dal comma 222 della L. 190/2014, non ha più risorse a partire dal 2015. L'ultimo decreto di riparto, relativo all'esercizio 2014, è contenuto nel D.M. Sviluppo economico 3 aprile 2014  .

Nella legislazione vigente sono previste esenzioni o riduzioni della tassa automobilistica (bollo auto) per i veicoli elettrici, per quelli alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, e per quelli con alimentazione ibrida. Si ricorda che sulla materia la competenza legislativa spetta alle Regioni, pertanto tali agevolazioni non sono uniformi su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 20 del DPR n. 39 del 1959 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) prevede l'esenzione dal bollo per cinque anni per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettricoMolte Regioni prevedono, per il periodo successivo al quinquennio di esenzione, la riduzione del bollo per gli autoveicoli elettrici a un quarto di quello previsto per i veicoli a benzina (mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero).

Per gli autoveicoli omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, molte Regioni prevedono la riduzione della tassa automobilistica a un quarto di quella prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Per le autovetture ibride (a doppia alimentazione benzina/metano o GPL, ovvero benzina/elettrica o idrogeno) alcune Regioni prevedono una esenzione limitata nel tempo (tre o cinque anni), altre Regioni prevedono una riduzione del bollo che va calcolato in base alla sola potenza del motore termico e non a quella complessiva del veicolo. Alcune Regioni, infine, prevedono una esenzione per un limitato periodo a favore degli autoveicoli sui quali viene installato un impianto per l'alimentazione a GPL o metano.