Edilizia, urbanistica ed opere pubbliche

Ulteriori disposizioni in materia di contratti pubblici

Ulteriori norme in materia di contratti pubblici sono contenute nel D.L. 121/2021  . Si ricordano, in particolare:
- l'art. 5, comma 10, che disciplina il pagamento delle funzioni tecniche dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con riguardo ad un periodo temporale rispetto al quale il Consiglio di Stato ha evidenziato l'esistenza di un "vuoto normativo".
- l'art. 12, comma 12-ter che reca disposizioni in materia di pagamenti alle imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNNR e il pieno utilizzo dei relativi fondi nonché di favorire una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte;
- l'art. 16, comma 3-novies, che interviene sulle norme contabili previste dall'art. 1-septies del D.L. 73/2021, volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre del 2021. In particolare, si dispone la possibilità di annotazione nel libretto delle misure, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, delle lavorazioni eseguite, in alternativa alla prevista contabilizzazione delle medesime lavorazioni, al fine di determinare la compensazione delle variazioni dei prezzi dei materiali impiegati;
- l'art. 16-ter, che novella il comma 3 dell'art. 48 del D.L. n. 77/2021 al fine di inserirvi la previsione in base alla quale le stazioni appaltanti, a soli fini di trasparenza, danno evidenza nei rispettivi siti web istituzionali dell'avvio delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara previste dal medesimo comma 3 nel quadro delle semplificazioni introdotte in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.

Degne di nota anche le seguenti disposizioni recate dal D.L. 152/2021  :
- l'art. 6-bis, che introduce alcune disposizioni al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di opere pubbliche con riguardo al PNRR o al PNC. In particolare viene previsto che le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione previsti dal Codice;
- l'art. 6-ter, che riscrive, integrandolo, il terzo periodo del comma 3 dell'art. 48 del D.L. 77/2021 (il quale disciplina gli effetti della pubblicazione degli avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE) al fine di precisare che resta ferma la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura;
- l'art. 6-quater, che apporta alcune modifiche all'art. 6 del D.L. 76/2020 con riguardo ai compensi dei collegi consultivi tecnici delle stazioni appaltanti;
- l'art. 27, comma 2-sexies, che abroga il comma 1 dell'art. 41 del Codice, ove si prevedeva l'emanazione di un D.P.C.M. volto all'individuazione delle misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza.

Nella legge di bilancio 2022 (L. 234/2021  ) si ricorda il comma 398, che reca modifiche all'art. 1-septies del D.L. 73/2021, volte ad incrementare il Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. La lettera a) estende agli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi in tutto il 2021 (e non solo nel primo semestre dello stesso, come previsto dal testo previgente) la rilevazione da effettuare con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e prevede che la suddetta rilevazione avvenga con due distinti decreti ministeriali da adottarsi entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022con riferimento alle variazioni percentuali verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021. La lettera b) estende al 31 dicembre 2021 l'ambito temporale di applicazione delle compensazioni. Il successivo comma 399, con apposita autorizzazione di spesa, incrementa il Fondo per l'adeguamento dei prezzi di 100 milioni di euro per il 2022.

Ulteriori disposizioni sono previste dal D.L. 36/2022  .

L'art. 18-bis obbliga le amministrazioni aggiudicatrici, interessate a sviluppare  progetti di opere pubbliche secondo la formula del partenariato pubblico privato (PPP) di importo superiore ai 10 milioni di euro, a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), stabilendo altresì specifiche fasi procedurali riguardanti la presentazione e l'approvazione del parere preventivo, e prevedendo l'istituzione e la composizione di un apposito Comitato di coordinamento (commi 3-6). Prevede inoltre la possibilità di imputare gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale sostenuti dalle centrali di committenza in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR (comma 12). Il comma 9 dell'articolo 18-bis esclude dalla applicazione delle norme previste dall'articolo in questione, le concessioni autostradali, nonché le procedure che prevedono l'espressione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
L'articolo 35 specifica (al comma 1) che le previsioni dell'articolo 48, comma 1, del D.L. 77/2021 si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali. Prevede inoltre (al comma 1-bis) una novella all'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020 con riguardo ai compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti. 

L'art. 10 del D.L. 68/2022   apporta, al comma 1, alcune modifiche agli articoli 44 e 46 del D.L. 77/2021 recanti, rispettivamente, semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto e modifiche alla disciplina del dibattito pubblico. Prevede inoltre, al comma 2, in considerazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, che in relazione ai progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro da sottoporre obbligatoriamente, in base alle vigenti disposizioni, al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non si applica, per gli anni 2022 e 2023, il versamento del contributo obbligatorio previsto per tali procedure. Il comma 3 stabilisce che l'esonero dal versamento del contributo si applichi, esclusivamente, ai progetti sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei lavori pubblici successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame. Al contempo, si precisa che non si procede al rimborso delle somme già versate, alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 4, per il finanziamento delle attività della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, autorizza la spesa di euro 150.000 per l'anno 2022 (spesa rapportata a 6 mesi) e di euro 300.000 per l'anno 2023.

Ulteriori disposizioni sono previste daD.L. 73/2022  . L'art. 17 elimina l'obbligo di comunicazione da parte delle P.A. e degli enti pubblici all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi, mediante scrittura privata e non registrati. L'art. 29 modifica l'art. 93, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), in relazione alle modalità di versamento in tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica.