Edilizia, urbanistica ed opere pubblicheBuilding, Urban Planning and Public Works

Edilizia

Building

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Nel corso della XVIII legislatura, con l'approvazione di norme contenute nelle leggi di bilancio e in diversi decreti-legge, sono state disposte misure che hanno riguardato, il rinnovo e l'introduzione di agevolazioni fiscali a favore del patrimonio immobiliare pubblico e privato e la semplificazione delle procedure amministrative per avviare gli interventi in materia di edilizia, al fine di di ridurre gli adempimenti burocratici previsti.

During the 18th legislature, with the approval of regulations contained in budget laws and several decree-laws, measures were arranged that concerned, the renewal and introduction of tax breaks in favor of public and private real estate, and the simplification of administrative procedures to initiate building interventions, in order to reduce the bureaucratic requirements involved.

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Nel corso della XVIII legislatura, in materia di edilizia, numerosi sono stati gli interventi normativi volti, in particolare, alla riqualificazione del patrimonio pubblico e privato, alla semplificazione ed alla riduzione delle procedure e degli adempimenti amministrativi, di cui si dà conto nei seguenti paragrafi.    

Interventi per le opere edilizie in zone sismiche

Per semplificare le procedure amministrative per gli interventi edilizi, sono state apportate numerose modifiche al Testo unico sull'edilizia (D.P.R. 380/2001 - TUE), che contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.  

Di rilievo appare quanto stabilito per gli interventi strutturali eseguiti sugli immobili nelle zone sismiche (art. 94-bis del TUE), relativamente alla suddivisione ed alla classificazione operata in interventi "rilevanti", di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza", come di seguito riassunto. 

Interventi rilevanti:

1) adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g) (art. 9-quater del D.L. 123/2019); 

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (Zone 3 e 4) (art. 9-quater del D.L. 123/2019); 

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4) (art. 9-quater D.L. 123/2019); 
Interventi di minore rilevanza: 
1) adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di acompresi fra 0,15 g e 0,20 g) e (Zona 3) (art. 9-quater D.L. 123/2019); 

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali previste, (art. 9-quater D.L. 123/19); 
3) le nuove costruzioni che non presentino particolare complessità.
Interventi privi di rilevanza 

1) interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

 Per effetto di quanto sopra introdotto, per le costruzioni in zone sismiche, l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica (art. 94 del TUE) non viene più legato alla classificazione sismica del territorio (ovvero a seconda che ricada in zona 1, 2, e 3), bensì alla rilevanza dell'intervento strutturale ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità.

In tale ambito, sono state inoltre approvate le Linee guida (D.M. 30 aprile 2020  ) che forniscono i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi di adeguamento antisismico ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull'intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale.

Interventi per la ristrutturazione degli immobili 

Le disposizioni del TUE sono state poi modificate da diversi interventi legislativi (a partire da quanto recato dall'art. 10 del D.L. 76/2020), come di seguito descritto. 

In primo luogo, sono state dettate deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati per gli interventi di demolizione e ricostruzione, e permesso l'incremento volumetrico dell'edificio, se ammesso dalla pianificazione comunale o dalla legge regionale, con ampliamenti fuori sagoma o con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. 

Altre misure hanno riguardato la manutenzione straordinaria degli immobili, di cui è stata ampliata la definizione, ricomprendendovi anche:
– la modifica sulle destinazioni d'uso, purché effettuate senza mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento di carico urbanistico;
– le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità o l'accessibilità dell'edificio, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purché l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004).

È stata ampliata anche la definizione riguardante la ristrutturazione edilizia, al fine di ricomprendere interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico; in tale ambito, sono stati consentiti, inoltre, nei soli casi espressamente dettati dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Rientrano, inoltre, nell'ambito della ristrutturazione edilizia, oltre agli immobili tutelati, gli immobili ubicati nelle zone omogenee A (centri storici) o ubicati in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, quelli presenti nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, per cui, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti, si consentono tali interventi solo se sono mantenuti la sagoma, i prospetti, il sedime, le caratteristiche planivolumetriche, le tipologiche e la volumetria dell'edificio preesistente.

Per gli edifici ricadenti in aree paesaggistiche tutelate, nei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, o presenti nell'ambito di bellezze panoramiche, come previsto negli artt. 142 e 136, lett. c) e d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le operazioni di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino degli edifici crollati o demoliti, con modifica dei relativi parametri (sagoma, volume, prospetti, ecc..) sono classificate come ristrutturazione edilizia e non più come nuova costruzione (art. 3, comma 1, lettera d), del Codice) ed eseguibili previa presentazione di permesso di costruire o di SCIA in alternativa a permesso di costruire in quanto inquadrabili come ristrutturazione edilizia cd. "pesante" (art. 10, comma 1, lettera c), del Codice) (art. 28, comma 5-bis, D.L. 17/2022 e art. 14, comma 1-ter, lett. a), D.L. 50/2022).

In tale ambito, è prevista l'emanazione di modifiche regolamentari (D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31), al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità escluse dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (art. 26, comma 13 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 - L. n. 118/2022). 

In tema di strutture ricettive all'aperto, è stato precisato che non rientrano nella categoria degli interventi di nuova costruzione le tende e le unità abitative mobili, collocate in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti a condizione che tali strutture non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno. Sono inoltre ricomprese nelle attività di edilizia libera, anche le opere stagionali che si aggiungono a quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee. Tali opere devono essere rimosse entro il termine di 180 giorni (prima erano 90 giorni), comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti. L'installazione di vetrate panoramiche amovibili negli immobili è stata recentemente inclusa tra le opere di edilizia libera che pertanto possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo (art. 33-quater del D.L. 115/2022). 

In deroga agli strumenti urbanistici degli enti locali, è stato previsto che per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la richiesta è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento. 

Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è stato ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso. È stato stabilito inoltre che il contributo straordinario di costruzione è dovuto solo per il maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga, escludendo il contributo straordinario per i cambi di destinazione d'uso.

Per le modifiche dei prospetti degli immobili, è prevista l'utilizzazione della segnalazione certificata inizio attività (SCIA), rientrando in tal modo nella definizione di manutenzione straordinaria.

È stata consentita l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree, per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione ecc., attraverso la stipula della relativa convenzione urbanistica (art. 23-quater del TUE).

In materia di tolleranze costruttive, è stata inserita (art. 34-bis del TUE) una estensione delle tolleranze previste (che essendo tolleranze non costituiscono abusi edilizi). In particolare, sono ora considerate tolleranze: il mancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari se contenute entro il 2% delle misure previste nel titolo edilizio, le irregolarità geometriche e le modifiche delle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione degli impianti e opere interne eseguite durante i lavori previsti dal titolo edilizio, purché non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. Tali tolleranze esecutive non si applicano agli immobili sottoposti a tutela.

Altri interventi normativi hanno riguardato i requisiti per agibilità e gli interventi su edifici realizzati ante DM 5 luglio1975 (art. 10, comma 2 del D.L. 76/2020), l'abbattimento delle barriere architettoniche, e l'utilizzo del superbonus 110% in condominio (art. 10 comma 3 del DL 76/2020).

E' stata prevista una proroga straordinaria della validità dei permessi di costruire e delle SCIA (art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020), secondo le seguenti modalità: di 1 anno e di 3 anni, i termini, rispettivamente, di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi entro il 31 dicembre 2020, purché non ancora scaduti al momento della comunicazione; di 3 anni, il termine di efficacia (ultimazione lavori) delle SCIA presentate entro il 31 dicembre 2020 che saranno efficaci 6 anni.

In materia di convenzioni urbanistiche e piani attuativi (art. 10, comma 4-bis del D.L. 76/2020), sono stati prorogati di 3 anni: i termini relativi alla validità delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale (generalmente pari a 10 anni) formatisi al 31 dicembre 2020; i termini di inizio e fine lavori previsti nell'ambito di tali convenzioni o accordi similari; i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico.

I titoli abilitativi (permessi di costruire, Scia e convenzioni di lottizzazioni), rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023 (art. 10-septies del D.L. 21/2022).   

Non è più subordinata alle autorizzazioni paesaggistiche e culturali (previste dagli artt. 21, 106, comma 2-bis, e 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree pubbliche soggette a vincolo (di cui all'art. 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice), fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prospicenti siti archeologici o ad altri beni di eccezionale valore storico o artistico (art. 10, comma 5 del DL 76/2020, modificato dall'art. 9-ter, comma 8, lett. a) e b), D.L. 137/2020). 

Sarà possibile realizzare con SCIA (inizio lavori entro il 31 dicembre 2022) le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti ecc. promosse da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate ovvero da investitori istituzionali, con possibilità anche di incremento fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente (art. 10, comma 7-ter, del D.L. 76/2020). 

Sono state, inoltre, introdotte disposizioni riguardanti l'autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche (art. 24-bis del D.L. 77/2021), la possibilità di cessione di aree sulle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica e sul prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative (art. 22-bis del D.L. 77/2021, poi modificato dall'art. 10-quinquies del D.L. 21/2022).  

Nel corso della XVIII legislatura, il tema della demolizione delle opere abusive è stato affrontato al fine specifico di semplificare le procedure di demolizione previste dalle disposizioni contenute nel Testo unico dell'edilizia (art. 41 del D.P.R. 380/2001-TUE).

In particolare, è stato stabilito che, in caso di inerzia comunale, decorsi 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, dovrà intervenire il Prefetto, che si avvarrà degli uffici del comune per la parte progettuale e del genio militare per l'esecuzione della demolizione (art. 10-bis del D.L. 76/2020).

Il Fondo per la demolizione di opere abusive   (art. 1, comma 26, della L. n. 205/2017 - legge di stabilità 2018), è stato finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (art. 1, commi 873 e 874, legge di bilancio 2022, L. 234/2021); in precedenza il Fondo era stato rifinanziato di 1 milione per l'anno 2020 (art. 46-ter del D.L. 104/2020) e di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 

La definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive è stata effettuata con il decreto   23 giugno 2020  .

Gli interventi di demolizione di opere abusive sono stati approvati con il decreto del   9 dicembre 2020   e con il decreto del 9 settembre 2021  .

Le assegnazioni dei relativi contributi sono state determinate dal decreto del   29 dicembre 2021   (modificato dal decreto del   9 maggio 2022  ).

In tale ambito, è stato istituito un Fondo di solidarietà in favore dei proprietari, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto delle occupazioni abusive (art. 1, commi 675 e 676, della L. 234/2021 - legge di bilancio 2022), e con il decreto dell'  8 febbraio 2022   è stata istituita la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio. 

Nel corso della XVIII legislatura, diverse sono state le misure, anche di natura amministrativa, che hanno riguardato l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici.

In primo luogo, per gli immobili ed i locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido, sono state fornite indicazioni programmatiche prioritarie, ai fini dell'adeguamento alla normativa di sicurezza antincendio (decreto del Ministro dell'interno del 21 marzo 2018  ). In tale ambito, i termini di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e delle strutture scolastiche adibite ad asili nido sono stati fissati al 31 dicembre 2022 (art. 2, comma 4-septies del D.L. 183/2020).

Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, è stato stabilito al 31 dicembre 2024 (art. 6, comma 3-bis, D.L. 228/2020).

Nel corso del 2021 e del 2022, sono state approvate le norme tecniche per la prevenzione degli incendi per le strutture sanitarie (decreto 29 marzo 2021  ), per le chiusure d'ambito degli edifici civili (decreto 30 marzo 2022  ), per gli edifici di civile abitazione (decreto   19 maggio 2022  ) e  per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti (decreto del   26 luglio 2022  ). Sono stati inoltre approvati i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della  sicurezza antincendio per luoghi di lavoro (D.M. 3 settembre 2021  ).

Limitatamente ai rifugi alpini, il rispetto della normativa antincendio è stato fissato al 31 dicembre 2021 (art. 2, comma 4-octies, del D.L. 183/2020). 

Entro il 31 dicembre 2022, le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994  , ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi (art. 2, comma 4-octies, del D.L. 183/2020).

In materia di prevenzione incendi nel settore culturale, il Ministero della cultura deve provvedere ad una ricognizione negli istituti e luoghi della cultura, nelle sedi del Ministero, nonché nelle sedi degli altri Ministeri, sottoposte alle disposizioni di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 1, commi 566-568, della legge di bilancio 2019). Per gli edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico, sono state approvate nuove norme tecniche di prevenzione incendi (D.M. 14 ottobre 2021  ).

Per le esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è stato fissato al 7 ottobre 2021 il termine per l'adeguamento, da parte delle strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone, alle prescrizioni previste dalla regola tecnica di prevenzione incendi (art. 11-duodecies, del D.L. 52/2021).

Nel corso della XVIII legislatura, sono state introdotte agevolazioni fiscali volte a sostenere interventi di ristrutturazione edilizia, in particolare per aumentare l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici; tali misure, oggetto nel tempo di diverse proroghe, sono descritte sinteticamente nei seguenti paragrafi.     

Superbonus

 Il Superbonus    è una misura fiscale che prevede una detrazione del 110 per cento delle spese per l'effettuazione di specifici interventi, volti tra l'altro all'efficienza energetica, alla riduzione del rischio sismico, alla installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici (art. 119 del D.L. 34/2020). Tale beneficio fiscale è stato previsto nella misura del 110 per cento,  per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 (art. 1, comma 28, della L. 234/2021 - legge di bilancio 2022). Il Superbonus può essere applicato anche per gli interventi effettuati sugli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

In tale ambito, è stato fissato al 30 giugno 2023 il termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (art. 1, comma 66, lett. e), della L. n. 178/2020). 

La suddetta agevolazione fiscale è stata prevista anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, eseguiti congiuntamente agli interventi antisismici (art. 33, comma 1, lettere a), del D.L. 77/2021).

- Ecobonus 

Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus  ) è stata prevista, fino al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 37, lett. a), n. 1), della L. n. 234/2021 - legge di bilancio 2022), una detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento ed una detrazione al 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

- Ristrutturazione edilizia e acquisto mobili

Le detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sono state previste nella misura del 50%, per una spesa massima di 96.000 euro per gli interventi edili, fino al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 37, della L. n. 234/2021 - legge di bilancio 2022).

Bonus verde 

Per le spese sostenute a favore della sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, nei limiti di un massimo di spesa di 5.000 euro annui, è stata fissata la detrazione del 36% fino al 31 dicembre 2024 (art. 1, comma 38, della L. n. 234/2021 - legge di bilancio 2022). 

Sismabonus

In relazione agli interventi edilizi relativi all'adozione di misure antisismiche, è stata prevista una detrazione del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari) (art. 1, comma 37, della L. n. 234/2021 - legge di bilancio 2022). 

Bonus facciate 

Per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, a favore delle spese sostenute nell'anno 2022 è stata prevista una detrazione al 60% (art. 1, comma 39, della L. 234/2021 - legge di bilancio 2022).

Cedolare secca

Per i contratti "a canone concordato", l'aliquota fiscale prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata fissata nella misura del 10% (art. 1, comma 6, della L. n. 160/2019 - legge di bilancio 2020).

-  Monitoraggio fabbricati

È stato previsto un credito d'impostanel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili (art. 1, comma 118, della L. n. 160/2019 - legge di bilancio 2020). 

Bonus idrico

È stato istituito un "bonus idrico", pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d'acqua su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate. A tale fine è stato istituito un fondo di 20 milioni di euro per il 2021 denominato "Fondo per il risparmio di risorse idriche" (art. 1, commi 61-65, della L. n. 178/2020 - legge di bilancio 2021). In tale ambito, è stata prevista una ulteriore misura, per razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, che, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, stabilisce un credito d'imposta nella misura del 50%, fino a un ammontare complessivo di spesa pari a 1.000 euro, per le persone fisiche non esercenti attività economica e fino a 5.000 euro per gli altri soggetti, per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale (art. 1, comma 1087, della L. 178/2020 - legge di bilancio 2021, e art. 1, comma 713, della L. 234/2021 - legge di bilancio 2022). 

- Agevolazioni per la prima casa
Sono state introdotte alcune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà - nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione - riferiti alle "prime case", a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, con Isee non superiore a 40.000 euro annui (art. 64 del D.L. 73/2021). 

Canoni di locazioni non percepiti

Per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, è stata prevista la possibilità di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità (art. 6-septies del D.L. 41/20219).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier "Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi  " aggiornato al mese di maggio 2022.