Nel corso della XVIII legislatura, con l'approvazione delle leggi di bilancio e di alcuni decreti-legge, sono state disposte misure a favore della riduzione del disagio abitativo, volte alla sospensione di termini relativi ad adempimenti tributari sull'acquisto della "prima casa" ed al pagamento delle rate dei relativi mutui ipotecari ed alla introduzione di misure per le locazioni abitative.
Agevolazioni tributarie
In merito ai passaggi di proprietà per l'acquisto delle prime case, sono stati sospesi fino al 31 marzo 2022, i termini che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2 per cento) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, nonché il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (art. 3, comma 5-septies, del D.L. 228/2021).
Sono state inoltre disposte alcune forme di esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atti traslativi della proprietà - nonché atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione - riferiti all'acquisto delle "prime case", a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età (art. 64 del D.L. 73/2021).
In tale ambito, per quanto riguarda la rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto "prima casa", oggetto di procedure esecutive, è stata introdotta fino al 31 dicembre 2022, una disciplina temporanea che, al ricorrere di specifiche condizioni, prevede la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con l'assistenza delle risorse del Fondo di garanzia prima casa (vedi infra) (art. 40-ter del D.L. 41/2021).
Fondo di garanzia per la prima casa e Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini)
Al fine di offrire a determinate categorie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, giovani di età inferiore ai 36 anni e conduttori di alloggi di proprietà degli IACP) garanzie per l'accensione di mutui ipotecari per l'acquisto - ovvero per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica - di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa, a favore del Fondo di garanzia per la prima casa , è stato previsto uno stanziamento complessivo pari a 992 milioni per il periodo 2019-2022 (art. 19 del D.L. 34/2019, art. 1, comma 233, della legge di bilancio 2020, L. n. 160/2019, art. 31, comma 4, del D.L. 34/2020, art. 64, commi 2-5, del D.L. 73/2021 e art. 1, comma 152, della legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021).
Nel corso del 2022, è stata presentata la prima relazione sull'attività svolta dal Fondo di garanzia per la prima casa , riferita all'anno 2021.
Per i titolari di un mutuo fino a 400.000 euro per l'acquisto della prima casa, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà destinate ad incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare, il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini) consente di beneficiare della sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Nel corso della XVIII legislatura, il richiamato fondo è stato rifinanziato per 400 milioni per l'anno 2020, allargando altresì la platea dei potenziali beneficiari (lavoratori autonomi/liberi professionisti e cooperative edilizie indivise) fino al 31 dicembre 2022 (art. 54 del D.L. 18/2020 e art. 1, comma 62 della legge di bilancio 2022 – L. n. 234/2022). Per tale finalità, il fondo in questione sostiene il 50 per cento degli interessi che maturano nel periodo della sospensione concessa.
Misure per l'accesso alle locazioni abitative
Nel corso della XVIII legislatura, per concedere contributi integrativi a favore dei affittuari appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione, è stato effettuato un rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della legge n. 431/1998.
Nello specifico, a favore del richiamato Fondo, sono state stanziate, per il periodo 2019-2022, attraverso diversi interventi normativi, risorse per 770 milioni (art. 1, comma 20, legge di bilancio 2018, L. n. 205/2017, art. 1, comma 234, legge di bilancio 2020, L. n. 160/2019, art. 29 del D.L. 34/2020, sezione II della legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020 e art. 37 del D.L. 50/2022.
Nello specifico, sono stati ripartiti, con il decreto del 4 luglio 2019 le disponibilità per l'anno 2019 per 10 milioni di euro; con il decreto del 6 maggio 2020
ed il decreto del 12 agosto 2020
sono stati ripartiti, rispettivamente, 60 milioni e 160 milioni per l'anno 2020; con il decreto del 19 luglio 2021
sono state ripartiti 210 milioni per l'anno 2021; per l'anno 2022, sono state attribuite risorse per 330 milioni dal decreto del 13 luglio 2022
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A favore dei comuni ad alta tensione abitativa, per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli, il Fondo inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5 del D.L. 102/2013, è stato rifinanziato, per l'anno 2021, di 50 milioni di euro (art. 1, comma 733, legge di bilancio 2021, L. n. 178/20), ripartiti dal decreto del 30 luglio 2021 .
Interventi per affitti e sfratti
E' stato inoltre istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, che consente la riduzione del canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, riconoscendo al locatore un contributo a fondo perduto, fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro (art. 9-quater del D.L. 137/20 e art. 42, comma 7, del D.L. 41/2021).
Al fine di permette agli enti locali di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è stato istituito, inoltre, un Fondo con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 53 del D.L. 73/2021), ripartiti con il decreto del 24 giugno 2021 .
In tema di sfratti, in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 del 2020, sono state adottate misure straordinarie, al fine di sospendere le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio degli immobili. A tale fine, è stato concesso ai proprietari di immobili locati l'esenzione dal pagamento dell'IMU per l'anno 2021 (art. 4-ter, D.L. 73/2021), prevedendo altresì una compensazione complessiva di 115 milioni a favore dei comuni per le minori entrate dell'anno 2021, ripartiti con il D.M. 15 ottobre 2021 .
Per i canoni di locazioni non percepiti, è stato permesso al contribuente di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti, senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità (art. 3-quinquies del D.L. 34/2019 e art. 6-septies del D.L. 41/2021).
Nel corso della XVIII legislatura, inoltre, in favore dei proprietari di abitazioni, è stato istituito un Fondo di solidarietà, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto delle occupazioni abusive (art. 1, commi 675 e 676 legge di bilancio 2022, L. n. 234/2021).