tema 29 settembre 2022
Studi - Finanze
Tassazione del settore produttivo

In Italia, il tipo di imposizione diretta che grava sulle attività di impresa è dipendente dalla natura del soggetto passivo (persone fisiche o persone giuridiche) e dall'organizzazione degli stessi (società di persone o di capitali). In linea generale, i lavoratori autonomi e le imprese individuali sono assoggettati a Irpef, mentre le persone giuridiche (con la rilevante eccezione delle società di persone) sono assoggettate a IRES, imposta sui redditi d'impresa. Negli ultimi anni, il legislatore fiscale ha inteso ridurre il carico tributario sulle imprese lasciando immutata la struttura fondamentale dell'imposta e incidendo, invece, sulle aliquote e sul complesso sistema di deduzioni (quindi sulle regole di determinazione delle basi imponibili) nonché sui crediti di imposta.

Tra le principali imposte dirette riveste un ruolo chiave l'Imposta regionale sulle attività produttive – Irap (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), sia con riferimento alla sua funzione di finanziamento del sistema sanitario nazionale, sia per la sua incidenza sul cd. cuneo fiscale.

È utile in questa sede rilevare che, nella seconda parte della XVIII legislatura, la disciplina fiscale dell'impresa ha subito modifiche influenzate da eventi contingenti di portata internazionale. Più in dettaglio:

-         nel biennio 2020-2021 le imprese italiane sono state destinatarie di numerose misure di sostegno, sia fiscali che finanziarie, correlate all'emergenza da COVID-19 e di natura prevalentemente temporanea.  Per una panoramica, si rinvia al relativo tema web;

-         nel corso del 2022, numerosi interventi volti a fronteggiare la crisi energetica e l'emergenza conseguente al conflitto in Ucraina hanno coinvolto le imprese italiane, per cui si rinvia altresì al tema relativo alle misure contro i rincari energetici.

Ha avuto una specifica rilevanza, di natura tuttavia strutturale, il settore dell'innovazione tecnologica: in tale ambito gli interventi legislativi, aventi carattere ricorrente, si sono svolti in seno al cd. pacchetto Transizione 4.0, per il quale si rinvia al tema a esso dedicato.

Il dibattito sulla tassazione delle imprese ha altresì coinvolto, prima delle predette emergenze, anche la fiscalità della cd. economia digitale. Sono stati inoltre apportati correttivi alla disciplina fiscale degli Enti del terzo settore.

 

 

 

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Nella fase iniziale della legislatura sono state adottate diverse misure dirette a contenere i costi dell'energia.

Si rinvia al relativo tema sulle misure per fronteggiare i rincari energetici per ulteriori informazioni.

Si ricorda inoltre che è stato introdotto per il 2022 il cd. contributo straordinario contro il caro bollette, ovvero l'imposta sugli extraprofitti a carico delle imprese operanti nel settore energetico (articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, articolo 52 del decreto-legge 50 del 2022 e articolo 42 del decreto-legge n. 115 del 2022) dovuta in misura pari al  25 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021 (il cosiddetto "extraprofitto").

Sono esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.

La disciplina di tale contributo straordinario, con particolare riferimento alla base imponibile, è stata modificata dalla legge di bilancio 2023.  Il provvedimento ha istituito un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi.

Il decreto-legge n.145 del 2023 (articolo 6) ha inoltre introdotto una specifica modifica ai fini del computo della base imponibile del citato contributo escludendo parzialmente dalla base imponibile del contributo stesso la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.

Contestualmente viene istituito, per il 2024, un contributo di solidarietà a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

Tali disposizioni erano contenute nell'articolo 5 del D.L. n. 34/2023, che già prevedeva una rideterminazione, nei termini sopra commentati, della base imponibile su cui si applica il contributo di solidarietà temporaneo. Detta disposizione, tuttavia, era stata successivamente abrogata dall'articolo 22, comma 1 del D.L. n. 61/2023.

Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici

Nell'ambito dell'impianto normativo vigente fino al 31 dicembre 2026, l'articolo 2-bis (commi 1-10-ter)  del decreto-legge n. 133 del 2026 ha introdotto un meccanismo straordinario di anticipazione delle entrate tributarie riconducibili alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici.

Tale meccanismo è stato confermato (comma 11), mediante inserimento del nuovo articolo 55-bis  (rubricato "Anticipazione ritenuta su dividendi per le imprese del comparto energetico"), nell'ambito del decreto legislativo n. 33 del 2025 (c.d. "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione") che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027. A tal fine, l'articolo 3-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 133 del 2026, ha introdotto una norma che disciplina l'efficacia temporale delle disposizioni de quo.

L' articolo 2-bis del decreto-legge n. 133 del 2026, inserito in sede di conversione in legge, riproduce, con alcune modifiche, il contenuto dell'articolo 2 decreto-legge n. 153 del 2026, in vigore dal 27 agosto 2026. Tale decreto-legge viene abrogato, facendone salvi gli effetti, dal comma 1-bis, dell'articolo 1 della legge di conversione di tale decreto-legge.

Nello specifico, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, periodo d'imposta 2026), è stato previsto l'obbligo di versamento anticipato del 39 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive, ex articoli 27 e 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 (articoli 55 e 57 del decreto legislativo n. 33 del 2025, dal 1° gennaio 2027), su utili deliberati dalle società residenti capogruppo di grandi gruppi energetici.  

In particolare, tale obbligo riguarda le società che soddisfano i seguenti requisiti:

  • forma giuridica e residenza: società di capitali ed altri soggetti passivi IRES (società cooperative, società di mutua assicurazione e società - anche cooperative - europee residenti in Italia), di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, residenti nel territorio dello Stato;
  • qualifica di società capogruppo: società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato;
  • appartenenza al settore energetico: svolgimento, diretto o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, delle attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonché di energia elettrica.

Con riferimento al requisito dimensionale, si considerano i ricavi (complessivi superiori a 20 miliardi di euro) riferiti al gruppo di appartenenza e determinati sulla base del bilancio consolidato dell'ultimo esercizio (si consideano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo).

Limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025,  il citato meccanismo di versamento anticipato si applica esclusivamente alle ritenute ed imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026 (ossia data di entrata in vigore del decreto-legge n. 153 del 2026) e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.

A fronte del versamento anticipato, viene riconosciuto, per pari importo, un credito d'imposta da utilizzare, al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, a scomputo dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute. Laddove le ritenute effettivamente dovute siano inferiori a quelle determinate in via anticipata, la differenza è immediatamente utilizzabile in compensazione (senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente) ovvero rimborsabile su richiesta. Invece, qualora le ritenute effettive siano superiori, la differenza è versata secondo le modalità ordinarie.

Per maggiori approfondimenti, si rinvia alla scheda relativa all'articolo 2-bis del dossier di documentazione documentazione relativo al decreto-legge n. 133 del 2026 (A.C. 3045-A), nonché alla scheda relativa all'articolo 2 del dossier di documentazione relativo al decreto-legge n. 153 del 2026 (A.C. 3086).

ultimo aggiornamento: 4 aprile 2025
 
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