Per far fronte all'emergenza Coronavirus sono state adottate numerose misure straordinarie dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione e gli effetti sul sistema economico. Si tratta di provvedimenti d'urgenza finalizzati a sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Tra marzo e dicembre 2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-legge n.18 del 2020 Cura Italia, il decreto-legge n. 23 del 2020 Liquidità, il decreto-legge n. 34 del 2020 Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020 Agosto, e il decreto-legge n. 137 del 2020 Ristori, il decreto-legge n. 149 del 2020 Ristori-bis, il decreto-legge n.154 del 2020 Ristori-ter e il decreto-legge n. 157 del 2020 Ristori-quater. In sede di conversione del primo D.L. Ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n. 157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020 .
In ragione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente necessità ed urgenza di introdurre nuove e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi interessati dalle misure restrittive sono stati adottati, nel corso di quest'anno, il decreto-legge n. 41 del 2021 Sostegni e il decreto-legge n. 73 del 2021 Sostegni-bis. Taluni inteventi, a sostegno di attività economiche chiuse, sono stati adottati anche nell'anno 2022, con il decreto legge n. 4 del 2022.
Gli interventi sono stati assunti in conformità al Quadro europeo temporaneo sugli aiuti di Stato (si rinvia, sul punto, all'apposito tema dell'attività parlamentare). Tra i regimi di aiuto alle imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza pandemica, particolare rilievo assumono quelli per la liquidità, per la patrimonializzazione e i contributi a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno subito riduzioni del fatturato.
Il legislatore fiscale nel corso dell'emergenza Covid è intervenuto a più riprese con un corposo ed eterogeneo insieme di misure, anzitutto volte a posticipare o sospendere adempimenti e attività della riscossione, ma dall'altro lato volti a sostenere economicamente imprese e famiglie colpite dalle ripercussioni economiche della pandemia.
Nei prossimi paragrafi si dà conto, in sintesi, dei principali interventi, raggruppati secondo la tematica di riferimento.
Con un primo gruppo di interventi, il legislatore ha disposto anzitutto la sospensione della riscossione.
In sintesi, la riscossione di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione è rimasta sospesa durante il periodo decorrente dall'8 marzo 2020 (salvo che per i territori compresi nella cd. Zona rossa di Lombardia e Veneto, per cui la sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020) fino al 31 agosto 2021.
Più in dettaglio, il decreto cd. Cura Italia (decreto-legge n. 18 del 2020), ha determinato:
Successivamente il cd. decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), oltre a prorogare fino al 31 agosto 2020 le sospensioni predette, ha disposto:
Il decreto-legge Agosto (n. 104 del 2020), ha differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione già menzionato, ivi compreso il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Il decreto-legge n. 125 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, ha differito i predetti termini al 31 dicembre 2020.
Il decreto Ristori (137 del 2020) ha introdotto le seguenti, ulteriori novità in materia di riscossione prevedendo:
Il decreto legge n. 183/2020 ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione, con pagamento da effettuarsi entro il 31 marzo 2021.
In ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), ha disposto i seguenti ulteriori interventi in materia di riscossione:
Si ricorda inoltre che l'articolo 5 del decreto Sostegni, ai commi 1-11 e 17, ha consentito agli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 (più del 30%), in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) ovvero devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.
I termini sono stati successivamente prorogati dal decreto Sostegni-bis (decreto-legge n. 73 del 2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione. I pagamenti dovuti, riferiti agli atti in scadenza dall'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per la zona rossa) al 31 agosto 2021, per cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, devono essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
Sono stati, inoltre, ridefiniti i termini utili ad effettuare i versamenti delle rate scadute nel 2020 e quelle dovute per il 2021 della definizione agevolata.
Il decreto fiscale (n. 146 del 2021) ha previsto i seguenti ulteriori interventi:
La legge di bilancio 2022 (n. 234 del 2022) ha previsto alcune novità in materia di riscossione, per cui si rinvia al relativo tema web; ha inoltre disposto la modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione e l'estensione a 180 giorni del termine per pagare le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022.
Il decreto legge n. 228 del 2021 (proroga termini) ha previsto che i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione (8 marzo 2020), possono presentare una nuova richiesta di dilazione entro il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.
Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.
Con riferimento agli adempimenti fiscali, il decreto Agosto (articolo 98 del decreto-legge n. 104 del 2020) ha differito al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.
Il decreto-legge n. 23 del 2020, cd. Liquidità (articolo 20) ha consentito ai contribuenti di calcolare gli acconti Irpef, Ires e Irap sulla base del cd. metodo previsionale (ovvero in base ai redditi che si prevede di ottenere nel periodo di impresa) in luogo del criterio storico (sulla base della dichiarazione dell'anno precedente), nel periodo d'imposta 2020 (ovvero quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019), senza applicazione di sanzioni e interessi, a specifiche condizioni;
E' stata posticipata la scadenza del termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali (cd. web tax): in particolare il decreto Sostegni (articolo 5 del decreto-legge n. 41 del 2021) ha fissato tale termine dal 16 febbraio al 16 maggio dell'anno solare successivo a quello in cui sono prodotti i ricavi derivanti dai predetti servizi, nonché quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 giugno del medesimo anno. In sede di prima applicazione, il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali è stato differito dal l6 marzo al 16 maggio 2021, con riferimento alle operazioni imponibili nel 2020; il termine di presentazione della relativa dichiarazione è stato differito dal 30 aprile al 30 giugno 2021.
I decreti emergenziali hanno introdotto numerose misure agevolative sotto forma di crediti d'imposta.
Si segnalano tra l'altro le seguenti misure agevolative:
Si ricorda che l'articolo 122 del decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di cessione per i crediti d'imposta botteghe e negozi, canoni di locazione, adeguamento degli ambienti di lavoro e sanificazione.
In materia di Iva, si ricorda che i decreti emergenziali hanno previsto la definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti Iva e accise (articolo 123 del decreto Rilancio).
Inoltre, fino al 31 dicembre 2020 sono state esenti, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. Dal 1° gennaio 2021 a tali cessioni si applica l'aliquota Iva del 5% (articolo 124 del decreto Rilancio). Per effetto della legge di bilancio 2021, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto sono esenti da Iva fino al 31 dicembre 2022.
Per il 2020 il decreto Rilancio ha elevato a un milione di euro il limite per la compensazione, in F24, dei crediti tributari (articolo 147). Per il 2021 il predetto limite è elevato a 2 milioni di euro (articolo 22 del decreto Sostegni-bis) e dal 2022 in poi (legge di bilancio 2022) il limite di 2 milioni di euro è diventato strutturale.
L'articolo 145 del decreto Rilancio ha consentito di effettuare i rimborsi fiscali nei confronti di tutti i contribuenti senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo nell'anno 2020. Il decreto Sostegni (articolo 5, comma 12) ha prorogato tale misura al 30 aprile 2021.
Ulteriori differimenti sono stati previsti dal decreto Rilancio per l'avvio sperimentale della cd. precompilata Iva (articolo 142); l'integrazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (articolo 143), sulla quale era già intervenuto il decreto Liquidità con una prima semplificazione e dilazione delle scadenze (articolo 28). In tema di precompilata IVA, l'articolo 1 del decreto Sostegni ha rinviato l'avvio dell'istituto al 1° luglio 2021, in luogo del 1° gennaio 2021.
Si ricordano inoltre le seguenti misure:
In ragione dell'emergenza, sono stati concessi specifici incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66 del decreto Cura Italia), in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, estesi anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.
Si rinvia al relativo focus per le misure emergenziali di natura fiscale relative ai tributi degli enti locali.
In materia di accise e dogana si segnalano le numerose misure disposte dal decreto Rilancio e, in particolare: il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti (artt. da 129 a 132); la proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive in gravi difficoltà di carattere economico o sociale (articolo 161); le modifiche alla disciplina della rateizzazione del debito di accisa per il titolare di deposito fiscale (articolo 162); la proroga del pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020 (articolo 163).
Le misure di sostegno economico alle imprese contenute nei decreti legge emergenziali sono riconducibili essenzialmente alle seguenti principali direttrici di intervento:
Moratoria ex lege sui finanziamenti
Alle micro piccole e medie imprese (MPMI) che abbiano autocertificato una carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID è stata data la possibilità di usufruire di una moratoria ex lege sui finanziamenti contratti. Beneficiarie sono state le MPMI alle quali, al 17 marzo 2020 sono stati accordati mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito e le quali, alla stessa data non presentavano esposizioni classificabili, come deteriorate (articolo 56 del D.L. n. 18/2020). La legge di bilancio 2021 ha esteso l'operatività della moratoria (L. n. 178/2020, art.1, co. 213). Il regime di aiuto è stato approvato dalla Commissione UE.
Inizialmente disposta sino al 30 settembre 2020, la misura è stata prorogata sino al 31 dicembre 2021 (per la sola quota capitale dei finanziamenti), dal D.L. n. 73/2021 (art. 16). Le banche e gli altri finanziatori hanno potuto accedere, su richiesta, ad una garanzia del 33% degli importi, rilasciata da apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI. La sezione è stata a tal fine inizialmente dotata di 1.730 milioni di euro per il 2020. L'importo è stato successivamente rideterminato in 1.438,4 milioni per il 2020 (ai sensi del D.L. n. 23/2020 e dal D.L. n. 104/2020) e in 300 milioni per il 2021 (ai sensi della Legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art. 1, co. 254). Circa le modalità operative della sezione speciale, si rinvia qui.
"Garanzia Italia" SACE
Il D.L. n. 23/2020 (articolo 1 e 13), convertito in legge n. 40/2020, ha delineato uno schema di garanzie straordinarie e transitorie sui finanziamenti bancari alle imprese, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia delle PMI: lo schema SACE è intevenuto per categorie di imprese medio grandi e comunque per PMI impossibilitate ad accedere a Fondo di garanzia PMI (per superamento del relativo plafond o non aventi la capacità di accesso).
Il regime di aiuti è stato autorizzato dalla Commissione UE in base al "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the COVID-19 outbreak". Il Temporary Frameworkè stato esteso ed integrato più volte, fino al 30 giugno 2022
L'operatività della garanzia SACE è stata dunque, parallelamente, via via prorogata, sino 30 giugno 2022, in linea con il quadro temporaneo. L'ultima proroga è stata disposta dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 231/2021, articolo 1, comma 59).
Nel dettaglio,l'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020 ha autorizzato SACE S.p.A a concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia. Hanno potuto beneficiare dei finanziamenti garantiti le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI dovevano aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI, nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Sono state escluse dal beneficio le società, direttamente o indirettamente, controllanti o controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali.
Il limite per gli impegni assumibili da SACE è stato fissato in 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi per le PMI (inclusi lavoratori autonomi e i liberi professionisti con partita IVA, nonché associazioni professionali e le società tra professionisti).Sugli impegni assunti da SACE è stata prevista garanzia statale e, a tal fine, è stato istituito un apposito Fondo a copertura dei relativi oneri presso il Ministero dell'economia e delle finanze (con una dotazione di 31 miliardi di euro).
Per il rilascio della garanzia SACE sono state previste una serie di condizioni:
Per l'ottenimento della garanzia SACE sono state previste due modalità distinte in funzione del fatturato del numero dei dipendenti in Italia e dell'importo massimo del finanziamento: una "procedura semplificata" e una "procedura ordinaria" (qui il manuale operativo SACE). Per facilitare l'accesso alle garanzie SACE è stata prevista l'autocertificazione (art. 1-bis del D.L. n. 23/2020).
Garanzia SACE su operazioni di factoring
La "Garanzia Italia" SACE è stata prevista anche sulle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente (pro solvendo) e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, senza di garanzia di solvenza (pro soluto) effettuate dalle imprese beneficiarie a favore di banche e intermediari finanziari. L'estensione dell'ambito di applicazione è stata disposta dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 206, lett. b) e co. 211). Si rinvia al sito istituzionale SACE.
Garanzia SACE su operazioni di rinegoziazione del debito
La legge di Bilancio 2021 ha esteso la garanzia SACE ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, a date condizioni: l'erogazione di credito aggiuntivo deve essere in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e il rilascio della garanzia deve essere idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato. In caso di rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi finanziatori non è accreditata su apposito conto corrente dedicato (art. 1, co. 206, lett.c)e 208).
Garanzia SACE alle imprese "mid cap", gia prestate dal Fondo garanzia PMI
La legge di bilancio 2021 ha consentito alle imprese "mid-cap" di accedere, a decorrere dal 1° marzo 2021, allo strumento "Garanzia Italia" SACE alle medesime condizioni agevolate già offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo di garanzia PMI (articolo 13, comma 1, lett. a-c) del D.L. n. 23/2020) la cui operatività straordinaria, per le imprese "mid cap", è cessata il 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 245 e co. 209, che ha inserito un nuovo articolo 1-bis.1 nel D.L. n. 23/2020).
Il D.L. n. 73/2021 ha precisato la definizione di "mid-cap" (imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di micro, piccole e medie imprese) e rimosso l'obbligo per esse di non approvare la distribuzione di dividendi o riacquistare azioni. La garanzia SACE a favore delle "mid-cap" ha operato anch'essa fino al 30 giugno 2022. Si rinvia all'apposito manuale operativo SACE.
Garanzia SACE su titoli del debito
Fino al 30 giugno 2022, SACE è stata autorizzata a concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti sottoscrittori in Italia di prestiti obbligazionari o di altri titoli di debito emessi da imprese con rating pari a BB- o equivalente. Il D.L. n. 73/2021 ridotto dal 30 al 15 per cento la quota - rapportata al valore dell'emissione - che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari con classe di rating inferiore a BBB - sono obbligati a mantenere per l'intera durata della garanzia (articolo 13, co. 1, lett. a)).
Garanzie statali su esposizioni di CDP
Nel limite massimo dei 200 miliardi di euro di esposizione sopra prevista, il MEF è stato autorizzato a concedere, con decreto del Ministro, garanzie, anche di prima perdita, su esposizioni di Cassa depositi e prestiti assunte o da assumere entro il 30 giugno 2022 derivanti da garanzie rilasciate su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese con sede in Italia che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica (articolo 1, co. 13, D.L. n. 23/2020).
Garanzie SACE in favore delle assicurazioni su crediti commerciali a breve termine
Il D.L. n. 34/2020 ha autorizzato SACE a prestare garanzia a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito sugli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dal 19 maggio 2020 fino al 30 giugno 2021, entro il limite di 2.000 milioni di euro (articolo 35). La proroga della misura al 30 giugno 2021 è stata disposta dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 232, lett. b)). La garanzia SACE è stata fissata sul 90% degli indennizzi. Gli impegni SACE sono stati garantiti dallo Stato. La Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti il 13 agosto 2020 (S.A.57937), nonchè la sua proroga (S.A 59681) il 15 gennaio 2021.
Nuovo intervento ordinario in garanzia di SACE e riforma della governance
Il D.L. liquidità, D.L. n. 23/2020(articolo 2), ha introdotto una nuova forma di intervento in garanzia di SACE, implementata e modificata da successivi interventi legislativi, da ultimo il D.L. n. 50/2022 (articolo 17), che ha introdotto le specifiche tecniche della misura, senza più demandare ad un decreto ministeriale attuativo.
La misura, che non è transitoria, ma opera a regime, è finalizzata al sostegno e rilancio dell'economia e a supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese o l'incremento della loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo l'occupazione.
SACE rilascia, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa europea, garanzie sotto qualsiasi forma e controgaranzie, verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all' esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Sugli impegni di SACE vi è la garanzia statale.
L'implementazione delle competenze di SACE ha determinato una revisione della sua governance. Il D.L. n. 23/2020 (articolo 3) e il D.L. n. 104/2020 (articolo 67) hanno previsto il riassetto del Gruppo. Con la riforma, SACE è stata sottratta all'attività di direzione e coordinamento di CDP. In suo luogo, si prevede un'attività concertativa tra MEF e CDP circa l'esercizio da parte di CDP dei diritti derivanti dalla sua partecipazione in SACE. A sua volta il MEF, su talune attività (inerenti il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese), agisce di concerto con il MAECI (articolo 67).
Il riassetto è stato determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del 17 marzo 2022 (qui il decreto e qui il comunicato stampa). L'operazione di riassetto prevede, in sequenza, il trasferimento da parte di SACE a CDP della partecipazione detenuta in Simest S.p.A. (Simest), pari al 76 per cento del capitale sociale e il trasferimento da parte di CDP al MEF della partecipazione detenuta in SACE.
Fondo di garanzia PMI
Nel quadro delle misure a sostegno della liquidità durante il periodo pandemico, un ruolo fondamentale ha giocato il potenziamento del Fondo di garanzia PMI, disposto, in deroga alla disciplina ordinaria, dall'articolo 13 del D.L. n. 23/2020.
Il regime di aiuti è stato autorizzato dalla Commissione UE in base alla disciplina dello State Aid Temporary Framework, già sopra citata, operante sino al 30 giugno 2022.
L'articolo 13 ha assorbito e rafforzato la disciplina originariamente già introdotta, durante la prima fase acuta da Covid, dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 ed è stato successivamente integrato nei contenuti da una serie di interventi legislativi successivi.
L'intervento è stato esteso al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea) dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 231/2021), ma, contestualmente, è stato ridimensionato, in una logica di un graduale phasing out dal periodo emergenziale, ed in particolare:
La legge di bilancio 2022 ha anche prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l'operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali.
Alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.
Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni.
La legge di bilancio 2022 introduce anche rilevanti novità alla disciplina ordinaria del Fondo di garanzia, stabilendo che questo debba operare entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio.
Si rinvia al sito istituzionale del Fondo di garanzia PMI, in costante aggiornamento.
Le disposizioni straordinarie transitorie sul Fondo di garanzia PMI dettate dal D.L. n. 23/2020 hanno trovato applicazione, ai sensi del medesimo D.L., in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA in favore delle imprese agricole e della pesca, nonché delle imprese forestali, dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali.
Attuazione delle misure sulla liquidità
Per verificare lo stato di attuazione delle misure è stata istituita una Task Force (MEF, MISE, BANCA D'ITALIA, ABI, MEDIO CREDITO CENTRALE, SACE) che ha pubblicato periodiamente comunicati di aggiornamento (qui il link).
Le misure per il sostegno alla liquidità sono state affiancate da corposi interventi a fondo perduto a favore dei settori imprenditoriali maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente alla misure limitative imposte per far fronte alla pandemia.
Dai dati riportati dall'Agenzia delle entrate, soggetto incaricato dell'erogazione dei principali contributi, negli anni 2020 e 2021, sono stati erogati complessivamente, tramite bonifico o credito d'imposta, contributi per un ammontare di 24,9 miliardi di euro (cfr. audizione del direttore dell'Agenzia del 10 febbraio 2022 presso la V commissione Bilancio del Senato).
Si citano in questa i principali interventi, in ordine cronologico, che hanno avuto quale soggetto erogatore l'Agenzia delle entrate:
il contibuto a fondo perduto per le startup, riconosciuto per l'anno 2021 dal D.L. n. 41/2021 ai titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attivita', in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio e' iniziata nel corso del 2019. Il contributo è stato riconosciuto ai soggetti ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge (articolo 1-ter);
Patrimonio destinato
Il decreto-legge Rilancio (articolo 27, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020) ha previsto la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio le cui risorse sono destinate all'attuazione di interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale Patrimonio Destinato è costituito mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF); a tal fine, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.
Nella Gazzetta ufficiale del 10 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto MEF del 3 febbraio 2021, che reca il Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato (Atto del Governo n. 222).
In estrema sintesi, il decreto ministeriale dispone due differenti operatività del Patrimonio Destinato:
Successivamente (per effetto del decreto-legge n. 73 del 2021 e del decreto-legge n. 146 del 2021) gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cd. interventi in Temporary Framework: aumenti di capitale di imprese, sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e di prestiti obbligazionari subordinati) sono stati estesi al 31 dicembre 2022. Il decreto-legge n. 146 del 2021 ha ampliato gli interventi di Patrimonio Destinato a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni.
Rafforzamento patrimoniale delle società controllate dallo Stato e di rafforzamento delle startup
L'articolo 66 del D.L. n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto) ha autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020. Questo importo è stato incrementato di 925 milioni per l'anno 2022 sul finire della legislatura, dal D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022).
Garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi SACE nel sostegno all'internazionalizzazione
Con il D.L. n. 23/2020, è stato riformato il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, con l'introduzione di un nuovo sistema di coassicurazione. A decorrere dal 1° gennaio 2021, gli impegni derivanti dall'attività assicurativa della Società sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento.
Inoltre, si dispone che SACE S.p.A. favorisca l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. A tal fine sono considerati strategici la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del Made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il Made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare (articolo 2).
Sostegno all'internazionalizzazione
Interventi a sostegno dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese, settori fortemente colpiti dagli effetti dell'attuale pandemia, sono stati principalmente adottati con il D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), con il D.L. n. 34/2020, con il D.L. n. 137/2020 , D.L. n. 41/2021 e D.L. n. 73/2021.
Il D.L. n. 18/2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata" tra le cui finalità rientra quella di operare in sinergia con il Fondo legge n. 394/1981 (articolo 72, comma 1).
Il Fondo per la promozione integrata, inizialemente dotato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e successivamente consistentemente rifinanziato, da ultimo, con la legge di bilancio 2022 è finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti per l'internazionalizzazione delle imprese concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Contestualmente, anche il Fondo Legge n. 394/1981 è stato rifinanziato e implementato, da ultimo con il D.L. n. 73/2021 (L. n. 106/2021).
Il Fondo in questione è finalizzato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell'UE, secondo quanto come precisato dal decreto-legge n. 34/2019.
Il D.L. n. 104/2020 - oltre a rifinanziare il Fondo - ha istituito una sezione del Fondo dedicata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali, destinaria una quota parte dello stesso Fondo, fissata dall'amministratore, il Comitato Agevolazioni. Il D.L. n. 137/2020, all'articolo 6, ha poi esteso l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione: tra i beneficiari sono state incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale.
Si rammenta in questa sede che, grazie al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR - M1C2.I 5.1), il Fondo ha ottenute nuove linee di finanziamento a supporto dei processi di internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica delle PMI italiane (Cfr. Corte dei Conti, Relazione "Rifinanziamanto e ridefinizione del Fondo 394/81" del 14 luglio 2022).
Nel periodo emergenziale è stato anche rifinanziato, con il D.L. n. 104/2020 il Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della L. n. 296/2006, nonchè esteso nella sua operatività a tutti gli Stati e territori esteri (articolo 91, comma 5).
Infine, il D.L. n. 41/2021 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, un Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da COVID-19, di fiere e congressi (articolo 38, comma 3), successivamente rifinanziato dal D.L. n. 73/2021 (articolo 2, comma 4-bis).
Quanto agli indennizzi al sistema fieristico colpito dalla pandemia, si rammenta che l'art. 183, comma 2, D.L. n. 34/2020, modificato dall'art. 80, D.L. n. 104/2020, aveva già istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e del sistema fieristico per gli eventi annullati causa COVID.
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa
Il D.L. n. 34/2020 ha istituito presso il MISE un Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020. Il Fondo è stato inizialmente finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria (art. 43).
Il D.L. n. 104/2020 ha poi rifinanziato di ulteriori 200 milioni per l'anno 2020 ed esteo l'ambito di intervento del Fondo. Il Fondo è stato anche rifinanziato con la Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, Sez. II) di 250 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni sino al 2035.
Fondo grandi imprese
Il recente D.L. n. 41/2021 Sostegni ha istituito un Fondo diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa delle grandi imprese in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica (articolo 37). Sono state escluse le grandi imprese del settore bancario finanziario e assicurativo. I prestiti devono essere restituiti nel termine massimo di 5 anni. Il finanziamento è previsto sia concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo, originariamente dotato di 200 milioni di euro per il 2021 è stato integrato di ulteriori 200 milioni per lo stesso anno dal D.L. n. 73/2021 (art. 24, comma 1).
Sgravi temporanei sul costo delle bollette elettriche per le PMI sono stati previsti dal D.L. n. 34/2020 (art. 30), per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, e dal D.L. n. 41/2021 Sostegni (art. 6) e dal D.L. n. 73/2021 Sostegni-bis (articolo 5), per i mesi di aprile maggio, giugno e luglio 2021. Gli sgravi sono stati specificamente diretti alle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, dunque a favore dei piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori. La riduzione ha operato nell'ambito del limite delle risorse stanziate, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 e 800 milioni per l'anno 2021, versate sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Quanto alle misure di contenimento delle bollette energetiche nel contesto della crisi dei prezzi determinatasi a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina, si rinvia all'apposito tema dell'attività parlamentare.
I decreti emergenziali hanno altresì introdotto specifiche misure riguardanti il settore finanziario.
In primo luogo, il decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Liquidità) ha modificato, nel quadro dell'emergenza pandemica, la disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. golden power) nei settori considerati strategici. Per una disamina più ampia si rinvia al relativo tema.
Il medesimo provvedimento, inoltre ha concesso alle imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni a specifiche condizioni (articolo 6-bis) e ha sospeso i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, prevedendo che i protesti non sono trasmessi alle camere di commercio e che le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari sono cancellate (articolo 11, prorogato dal comma 207 della legge di bilancio 2021 fino al 31 gennaio 2021).
Con riferimento ai mutui, si ricorda che le disposizioni emergenziali hanno rifinanziato il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa (cd. Fondo Gasparrini), che consente, per i titolari di un mutuo di specifica entità contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. È stata inoltre allargata la platea dei potenziali beneficiari (decreti-legge n. 18 e n. 23 del 2020, cd. cura Italia e Liquidità). Il termine per avvalersi dei benefici previsti dal Fondo è stato prorogato di 24 mesi (9 aprile 2022, per effetto del decreto-legge Ristori, n. 137 del 2020) per mutui in ammortamento da meno di un anno. La legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha prorogato fino al 22 dicembre 2022 il termine (secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 18 del 2020 e poi dal decreto Sostegni-bis, n. 73 del 2021) relativo alla validità delle misure straordinarie adottate nei confronti dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e cooperative edilizie a proprietà indivisa che, pertanto, nel medesimo periodo possono accedere ai benefici del Fondo di sospensione mutui prima casa.
Si ricorda che le norme emergenziali hanno inoltre modificato la disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dalla legge di stabilità 2014, la cui funzione è di offrire una garanzia pubblica sul mutuo per l'acquisto della prima casa.
Il decreto-legge Sostegni-bis (n. 73 del 2021) ha disposto l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Se la cessione è soggetta ad IVA, l'acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell'anno in cui l'atto è rogitato, beneficia di un credito d'imposta di importo pari a quello dell'IVA versata in relazione all'acquisto.
La legge di bilancio 2022 (comma 151 della legge n. 234 del 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento di taluni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa e delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "prima casa under 36").
Sotto un analogo profilo, si segnala la sospensione fino al 31 gennaio 2021 delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti le imprese di minore dimensione beneficiarie di alcune misure agevolative di natura creditizia (articolo 37-bis del decreto-legge Liquidità e successive modifiche).
Con riferimento al settore bancario, il decreto Rilancio ha permesso di modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistiti da garanzia statale (GACS) per adeguarne la disciplina alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 (articolo 32). Si ricorda che le GACS - garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze) sono garanzie concesse dallo Stato finalizzate ad agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza (non performing loans o NPL) presenti nei bilanci delle banche e degli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia, ovvero a favorire le transazioni aventi ad oggetto lo stock di crediti deteriorati sul mercato secondario. Al riguardo si rammenta che lo schema delle GACS è stato rinnovato con il decreto-legge 25 marzo 2019 n. 22, con alcune modifiche, per 24 mesi. Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 ne ha prorogato l'operatività per ulteriori 12 mesi, fino al 14 giugno 2022, termine in cui il regime è venuto a scadenza.
Il medesimo decreto Rilancio ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza - ELA), fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (articoli 165-167). Il provvedimento ha disciplinato anche il regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni, diverse dalle banche di credito cooperativo, ovvero di quelle con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro (articoli 168-175).
L'articolo 11 del decreto-legge 52 del 2021 ha esteso fino al 31 luglio 2021 l'ambito temporale di applicazione delle norme relative alla sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, già introdotte dai decreti n. 23, n. 34, n. 104 e n. 183 del 2020.
Il decreto Cura Italia (articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020) ha definito un insieme di norme di semplificazione sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. ed s.r.l. la cui applicabilità è stata successivamente estesa nel tempo dalle ulteriori norme emergenziali. Il complesso di norme introdotto consente, tra l'altro, un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Il termine di applicabilità delle norme è stata da ultimo esteso dal decreto proroga termini 2021 (n. 228 del 2021) fin a includere le assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022.