E' stata approvata definitivamente la legge di conversione del decreto-legge n. 16/2023, che interviene per per fare fronte alle esigenze connesse all'impatto sul piano interno della crisi internazionale in atto in Ucraina (legge 21 aprile 2023, n. 46). In particolare, con il decreto si prorogano le misure connesse alle attività di assistenza e accoglienza delle persone provenienti dall'Ucraina richiedenti protezione temporanea, si proroga la durata dei relativi permessi di soggiorno, si interviene sulle misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina e si potenziano temporaneamente gli organici della Commissione nazionale per il diritto d'asilo. Nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta la proroga fino al 31 dicembre 2023 anche dello stato di emergenza dichiarato per supportare le attività di assistenza e soccorso della popolazione ucraina all'estero ed è stata estesa l'efficacia delle disposizioni che consentono l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini.
Le misure disposte con il decreto-legge n. 16/2023 si inquadrano nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Tali misure sono state introdotte con ordinanze di protezione civile e decreti-legge conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, adottata dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022, fino al 31 dicembre 2022, la cui durata è stata prorogata dapprima con la legge di bilancio 2023 fino al 3 marzo 2023 (articolo 1, comma 669, legge n. 197 del 2022) e da ultimo, fino al 31 dicembre 2023, con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 in conseguenza del perdurare della crisi internazionale.
Con il D.L. 16/2023 si intende assicurare la prosecuzione delle misure già disposte in particolare ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2022 (articolo 31) e ulteriormente rafforzate e rimodulate ad opera dei successivi decreti-legge n. 50 (articolo 44) e n. 115 del 2022 (articolo 26) in conseguenza degli sviluppi della crisi bellica.
L'articolo 1 del decreto-legge in conversione autorizza, fino al 31 dicembre 2023, la prosecuzione di alcune specifiche attività in favore delle persone richiedenti o già beneficiarie della protezione temporanea. In particolare:
Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una norma aggiuntiva (articolo 1-bis) che proroga dal 24 maggio al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto in Ucraina, allineandone in tal modo la durata a quella dello stato di emergenza per l'assistenza alla popolazione sul territorio nazionale. La proroga si rende necessaria per la prosecuzione delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione sul territorio ucraino, nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile.
L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2023 i permessi di soggiorno in scadenza il 4 marzo 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall'Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell'Unione europea della protezione temporanea. La disposizione specifica che tali permessi di soggiorno perderanno efficacia e saranno revocati anche prima della scadenza del 31 dicembre 2023 se l'Unione europea adotterà un provvedimento di cessazione della protezione temporanea.
Con un'ulteriore disposizione introdotta in sede referente, è altresì stabilita la proroga sempre al 31 dicembre 2023 delle deroghe previste dalla normativa vigente sul riconoscimento delle qualifiche professionali del personale medico e sanitario ucraino (articolo 2-bis).
Per quanto concerne le misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, che sono state già prorogate per tutto il 2023 per mezzo dell'ultimo decreto c.d. milleproroghe (si v. art. art. 2, comma 7, lett. a) e b), D.L. n. 198 del 2022), il decreto n. 16/2022 interviene per stabilire che la somma pari ad un massimo di 100 euro pro capite al giorno in favore dei comuni che accolgono minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina è riconosciuta non più a titolo di rimborso per i costi sostenuti, bensì a titolo di mero contributo. In proposito è fissata al 30 settembre 2024 la data per la presentazione delle relative istanze da parte dei comuni interessati.
Il successivo articolo 4 consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila euro, di non oltre dieci prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina. In particolare, la disposizione prevede che detto personale sia reclutato tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro e che sia in possesso di professionalità di cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata.
L'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal provvedimento e, a tal fine, dispone anche l'incremento del Fondo per le emergenze nazionali di 61,5 milioni di euro per il 2023.