tema 19 settembre 2022
Studi - Istituzioni Immigrazione
  • atto camera 13 PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: "Nuove norme per la promozione del regolare soggiorno e dell'inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari" (13)
    iter vedi su camera.it
    • 27 10 2017 Da assegnare
    • 26 06 2018 Assegnato
    • 11 04 2019 In corso di esame in Commissione

Nella XVIII legislatura, in materia di immigrazione, è dapprima intervenuto il governo Conte I con i decreti-legge n. 113 del 2018 e n. 53 del 2019 (cd. DL sicurezza 1 e 2).  I due provvedimenti hanno affrontato numerosi aspetti: condizioni della protezione internazionale, accoglienza dei migranti e contrasto all'immigrazione clandestina, controllo alle frontiere.   La disciplina recata dai due provvedimenti è stata successivamente modificata dal governo Conte II, con il decreto n. 130 del 2020.

Nel corso della Legislatura i decreti-legge n. 34 del 2020 e n. 73 del 2022 sono poi intervenuti in materia di emersione del lavoro irregolare e di agevolazioni per il nulla osta al lavoro.

Nel corso della Legislatura sono state poi avviate, senza essere concluse, due proposte di legge in materia di immigrazione: C. 13, di iniziativa popolare, di riforma complessiva della disciplina e C. 3200, approvata dalla sola Camera, di iniziativa parlamentare, che include il reato di matrimonio forzato nell'elenco dei reati che prevedono per le vittime  il rilascio allo straniero del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica.

Infine, si sono svolte due indagini conoscitive: una in materia di immigrazione, diritto di asilo e gestione dei flussi presso la I Commissione della Camera dei deputati e una  sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, presso il Comitato parlamentare Schengen.

 

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Nella XVIII legislatura, in materia di immigrazione, è dapprima intervenuto il governo Conte I con i decreti-legge n. 113 del 2018 e n. 53 del 2019 (cd. DL sicurezza 1 e 2).  I due provvedimenti hanno affrontato numerosi aspetti: condizioni della protezione internazionale (con, tra le altre cose, la sostituzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari con permessi di soggiorno "speciali" ricondotti a specifiche fattispecie), accoglienza dei migranti e contrasto all'immigrazione clandestina (con, tra le altre cose, il prolungamento da 90 a 180 giorni del periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per i rimpatri e la sostituzione dello SPRAR con il SIPROIMI al quale però non avevano accesso i richiedenti protezione internazionale), controllo alle frontiere (con la previsione della possibilità, con decreto del Ministro dell'interno, di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per violazioni della Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay connesse alla violazione delle norme sull'immigrazione vigenti nonchè con l'introduzione delle sanzioni pecuniaria da 150000 euro a 1 milione di euro e accessoria di confisca della nave).

La disciplina recata dai due provvedimenti è stata successivamente modificata dal governo Conte II, con il decreto n. 130 del 2020  (tra le altre cose, si è specificato che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possono essere disposti in presenza di rischi di violazione di norme costituzionali o internazionali; si è riportato a 90 giorni il periodo massimo di permanenza nei CPR e si sono ridotte le sanzioni per la violazione del divieto di transito o sosta delle navi, facendo comunque salve le operazioni di soccorso effettuate nel rispetto delle indicazioni delle competenti autorità; è stata soppressa la possibiltià di vietare l'ingresso; è stata soppressa la possibiltà di vietare l'ingresso; il SIPROIMI è stato sostituito con il sistema di accoglienza e integrazione, SAI, al quale tornano ad avere possibilità di accesso anche i richiedenti protezione internazionale).

In particolare, il decreto-legge n. 113 del 2018:

  • ha sostituito il permesso di soggiorno per motivi umanitari, con permessi di soggiorno "speciali" che possono essere rilasciati in caso di condizioni di salute di eccezionale gravità, situazioni contingenti di calamità nel Paese di origine, atti di particolare valore civile, oltre ai casi già previsti dal testo unico sull'immigrazione (articolo 1); la disposizione si applica alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari presentate prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, e saranno scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione. Tuttavia, in caso di esito positivo della domanda, fa seguito il rilascio da parte del questore di un permesso di soggiorno per  "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, del decreto legge (Cass. sent. 4890/2019);
  • ha introdotto misure finalizzate al contrasto dell'immigrazione clandestina; in particolare si prevede il prolungamento da 90 a 180 giorni del periodo massimo di trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR);  ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara al fine di assicurare una tempestiva messa a punto dei Centri medesimi e l'attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) della funzione di vigilanza collaborativa in tale ambito, ai sensi del Codice appalti; previsione di forme di pubblicità delle spese di gestione dei centri; introduzione di due nuove ipotesi di trattenimento degli stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale: la prima negli hotspot per determinare l'identità o la cittadinanza; la seconda nei Centri di permanenza e rimpatrio in caso non sia stato possibile determinare l'identità o la cittadinanza; possibilità di trattenere temporaneamente lo straniero in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione in luoghi diversi dai Centri di permanenza per il rimpatrio, in mancanza di disponibilità di posti (articoli da 2 a 4; estensione dell'efficacia del divieto di reingresso dello straniero espulso nell'intero spazio Schengen (articolo 5) e l'applicazione delle disposizioni circa la convalida da parte del giudice di pace e la ricorribilità innanzi all'autorità giudiziaria, già previste per il provvedimento di espulsione, anche al provvedimento di respingimento; si prevede altresì che il respingimento importi il divieto di reingresso, presidiato da specifiche sanzioni. (articolo 5-bis);
  • ha sostituito lo SPRAR (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati, il sistema di accoglienza diffuso al quale aderivano su base volontaria gli enti locali con il supporto del Terzo settore) con il SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati) con caratteristiche analoghe ma al quale non hanno accesso i richiedenti protezione internazionale;
  • l'assegnazione al Fondo rimpatri presso il Ministero dell'interno le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2018, destinate al programma di rimpatrio volontario assistito, che possono così essere destinate anche ad altre forme di rimpatrio (articolo 6).

Con riferimento al decreto-legge n. 113, merita segnalare che il 9 luglio 2020 la Corte costituzionale (sentenza n. 186 del 2020) ha dichiarato incostituzionale la disposizione del DL 113 che preclude l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo (art. 13). La Corte ne ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: per irrazionalità intrinseca, poiché la norma censurata non agevola il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza; per irragionevole disparità di trattamento, perché rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l'accesso ai servizi che siano anche ad essi garantiti.

Successivamente, al decreto-legge n. 113 del 2018, il decreto-legge n. 53 del 2019

  • ha dato facoltà al Ministro dell'interno – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio  – di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica o quando si concretizzino le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti; in caso di violazione - da parte del comandante di una nave - del divieto disposto dal Ministro dell'interno si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 150.000 mila a 1 milione di euro, e  la sanzione accessoria della confisca, preceduta da sequestro immediato dell'imbarcazione. Gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare sono imputati all'armatore e al proprietario della nave; quando invece le stesse imbarcazioni sono affidate in custodia agli organi di polizia, alle capitanerie di porto o alla marina militare perché ne facciano uso per attività istituzionali, i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni affidatarie;
  • ha ampliato le competenze della procura distrettuale antimafia e antiterrorismo alle fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di favoreggiamento, non aggravato, dell'immigrazione clandestina;  conseguentemente, sarà anche possibile svolgere intercettazioni preventive per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di tale delitto;
  • ha introdotto, a seguito di una modifica approvata nel corso dell'esame alla Camera, l'arresto obbligatorio di coloro che vengano colti in flagranza di un delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra;
  • ha stanziato risorse per gli oneri conseguenti ad operazioni di polizia sotto copertura, effettuate da operatori di Stati stranieri con i quali siano stati stipulati appositi accordi, anche con riferimento al contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;
  • ha introdotto nuove fattispecie di ingresso in Italia - per missione, per gara sportiva  e per ricerca scientifica - tra quelle per cui (in caso di soggiorni non superiori a tre mesi) non è necessario richiedere il permesso di soggiorno;
  • ha istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un fondo per le politiche di rimpatrio volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra-UE (2 milioni di euro per l'anno 2019, che potranno essere incrementati da una quota annua fino a 50 milioni di euro determinata annualmente con decreto interministeriale)

Il decreto legge 130 del 2020, infine: 

  • ha previsto che il rifiuto o revoca del permesso di soggiorno non possono essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato ed esteso la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di diverse tipologie di permessi di soggiorno, tra cui quelli per protezione speciale per calamità, per acquisto della cittadinanza, per assistenza minori (art, 1, co. 1 lett. a)-b); sono introdotte anche disposizioni relative ad alcuni permessi speciali di soggiorno previsti dal Testo unico dell'immigrazione: per calamità; per motivi di lavoro del ricercatore; per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età; per cure mediche (art. comma 1, lett. f)-i); si dispone poi il divieto di espulsione in presenza del rischio che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e se ne vieta l'espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In tali casi, si prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 1, comma 1, lett. e);
  • ha previsto che il provvedimento del Ministro dell'interno di limitazione o divieto per le navi mercantili introdotto dal decreto-legge n. 53 del 2019, possa riguardare il transito e la sosta delle navi, senza più fare riferimento all'ingresso delle medesime. Dal divieto sono escluse le operazioni di soccorso; sono state poi abrogate le relative sanzioni e si è richiamato invece, per le violazioni, la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni e una multa da 10.000 a 50.000 euro;
  • ha introdotto, con una modifica inserita in sede referente, la possibilità di assegnare i beni sequestrati nel corso di operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina anche agli enti del terzo settore (art. 1-bis);
  • ha modificato la procedura di esame prioritario e di esame accelerato delle domande di riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, tra l'altro, che le domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in uno hotspot o in un centro di permanenza per i rimpatri e delle domande presentate da cittadini provenienti da un Paese di origine sicuro, fermo restando l'esame con procedura accelerata, non siano più esaminate in via prioritaria; inoltre, rientrano nella procedura accelerata le domande presentate da persona sottoposta a procedimento penale, o condannato con sentenza anche non definitiva, per gravi reati; i minori stranieri non accompagnati e i richiedenti portatori di esigenze particolari (quali minori, disabili, anziani) sono esclusi dall'applicazione della procedura accelerata delle domande; nel contempo si prevede che non si applica ai richiedenti portatori di esigenze particolari la disciplina in materia di domande manifestatamente infondate e che in caso di domanda di asilo reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, questa non viene più considerata automaticamente inammissibile ma è comunque esaminata dalla commissione territoriale entro tre giorni;
  • eleva da uno a due anni la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato, a determinate condizioni, a coloro cui è stata respinta la domanda di protezione internazionale;
  • in materia di trattenimento del cittadino straniero nei centri di permanenza per i rimpatri (articolo 3), ha ricondotto, rispetto all'intervento del decreto-legge n. 113, i termini massimi di trattenimento da 180 a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia ha sottoscritto accordi in materia di rimpatri; si prevede poi che il trattenimento deve essere disposto con priorità nei confronti degli stranieri che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica; siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per gravi reati; siano cittadini o provengano da Paesi terzi con i quali risultino vigenti accordi in materia di cooperazione o altre intese in materia di rimpatri;
  • ha introdotto la possibilità, per lo straniero in condizioni di trattenimento di rivolgere istanze o reclami al Garante nazionale ed ai garanti regionali e locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e, per il Garante nazionale, di formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata;
  • ha previsto l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita ai reati commessi in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di permanenza per il rimpatrio o delle strutture di primo soccorso e accoglienza (articolo 6);
  • ha previsto l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo o la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale;  ai richiedenti protezione internazionale che abbiano ottenuto l'iscrizione anagrafica è rilasciata una carta d'identità, di validità triennale, limitata al territorio nazionale (art. 3, comma 2, lett. a);
  • ha riformato il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati con l'introduzione del nuovo Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) che prende il posto del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI, introdotto dal decreto-legge n. 113 in sostituzione dello SPRAR); l'inserimento nelle strutture del nuovo circuito viene ampliato, nei limiti dei posti disponibili, oltre che ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, ai richiedenti la protezione internazionale, che ne erano stati esclusi dal D.L. 113 del 2018, nonché ai titolari di diverse categorie di permessi di soggiorno previsti dal TU immigrazione e ai neomaggiorenni affidati ai servizi sociali; il SAI si articola in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all'integrazione. Si prevede l'obbligo in capo al prefetto, prima di inviare il richiedente nei centri di prima accoglienza, di informare il sindaco del comune nel cui territorio è situato il centro e viene implementato l'impiego dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale in attività di utilità sociali (art. 4, commi 1-4);

Per ulteriori elementi si rinvia anche al tema in materia di diritto d'asilo. Sono inoltre disponibili in calce due focus sulla disciplina generale vigente in materia di immigrazione e sul pacchetto di interventi normativi proposta dalla Commissione europea "Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo". Del pacchetto della Commissione europea, la I Commissione della Camera ha avviato l'esame in fase ascendente nella seduta del 17 marzo 2021, senza tuttavia giungere all'approvazione di un documento finale.

ultimo aggiornamento: 20 settembre 2022

Il decreto-legge 34/2020 (art. 103) ha introdotto la possibilità di emersione dei lavoratori irregolari impiegati in agricoltura, lavori domestici e cura della persona. Si tratta di due forme distinte di regolarizzazione: con la prima i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro.

La seconda consiste nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui sopra, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto.

In entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020.

Le  domande, sia quelle di emersione del lavoro, sia quelle di regolarizzazione del permesso di soggiorno, sono state presentate  dal 1° giugno al 15 agosto 2020 (il termine originario, 15 luglio, è stato così prorogato dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52) previo pagamento di un contributo forfetario. Le domande sono presentate dal datore di lavoro all'INPS, per i lavoratori italiani e comunitari, o allo sportello unico per l'immigrazione, per i cittadini di Paesi terzi. Le domande per il permesso di soggiorno temporaneo sono presentate dal lavoratore straniero alla questura. 
Sono  esclusi dalla regolarizzazione i datori di lavoro e i lavoratori  condannati, anche in via non definitiva,  per gravi reati tra cui il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la tratta finalizzata alla prostituzione e allo sfruttamento dei minori, il caporalato. Sono esclusi anche i lavoratori interessati da provvedimenti di espulsione per gravi motivi, che risultino segnalati secondo disposizioni fondate su convenzioni internazionali, quelli considerati una minaccia per l'ordine pubblico.
Nel contempo, sono  sospesi, fino alla fine della procedura di esame delle istanze, i  procedimenti penali e amministrativi connessi con il lavoro irregolare ad eccezione di quelli per gravi reati. Se la procedura si conclude con la sottoscrizione del contratto di lavoro o con la concessione del permesso temporaneo, i reati si considerano estinti, in caso contrario la sospensione cessa.
Vengono inasprite le  sanzioni tanto per coloro che, nelle procedure di emersione dei rapporti di lavoro, dichiarano il falso, quanto per coloro che impiegano in modo irregolare i cittadini stranieri che avanzano richiesta del permesso di soggiorno temporaneo.
Inoltre, si autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare tramite agenzie di somministrazione di lavoro, lavoratori da impiegare nelle procedure di regolarizzazione con il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro.
In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione della regolarizzazione, è disposto un incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato.
Infine, si prevede che le Amministrazioni dello Stato e le regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottino misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative dei lavoratori, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato.
Al 15 agosto 2020, data del termine finale per la presentazione delle istanze, il  totale delle domande ricevute dal portale del Ministero dell'Interno ammonta a  207.542
Il   report finale  evidenzia una prevalenza di quelle riguardanti il lavoro domestico e di assistenza alla persona, che costituisce l'85% del totale delle domande trasmesse (176.848), rispetto alle domande per l'emersione del lavoro subordinato, che hanno riguardato quindi il 15% del totale (30.694).
Per quanto riguarda invece le  richieste di permesso di soggiorno temporaneo presentate agli sportelli postali da cittadini stranieri il totale ammonta a  12.986.

Successivamente, il decreto-legge n. 73 del 2022 recante misure di semplificazioni fiscali, ha anche provveduto a semplificare le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro dei lavoratori stranieri.

In particolare, si riduce da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il prossimo decreto flussi per l'anno 2023. Inoltre, si riduce da 30 a 20 giorni il termine per il rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all'estero e che hanno ottenuto il nulla osta. Infine, estende, nel rispetto di determinate condizioni, l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche nei confronti dei cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale, anziché all'estero, alla data del l° maggio 2022, sempreché per i quali è stata presentata domanda diretta a istaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi 2021 (articoli 42 e 43).

L'articolo 44, al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti annualmente da appositi decreti (decreti flussi), per il 2021 e il 2022 modifica la procedura di verifica circa l'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica – qualora non sia già stata effettuata per il 2021 – in via esclusiva a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure introdotte.

L'articolo 45, per consentire una più rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, autorizza il Ministero dell'Interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. Per la medesima finalità, il Ministero dell'Interno potrà inoltre potenziare le risorse umane impiegate con l'incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio, incrementare il servizio di mediazione culturale e realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche.

ultimo aggiornamento: 20 settembre 2022

Nel corso della Legislatura sono state infine avviate, senza essere concluse, due proposte di legge in materia di immigrazione: C. 13, di iniziativa popolare, di riforma complessiva della disciplina e C. 3200, approvata dalla sola Camera, di iniziativa parlamentare, che include il reato di matrimonio forzato nell'elenco dei reati che prevedono per le vittime  il rilascio allo straniero del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica.

In particolare, la proposta di legge A.C. 13, di iniziativa popolare, interviene, sotto diversi profili, sulla disciplina legislativa in materia di immigrazione dettata, in primo luogo, dal testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998). La I Commissione della Camera ne ha avviato l'esame in sede referente nella seduta del l'11 aprile 2019 senza pervenire alla sua approvazione.

La proposta di legge modifica l'attuale sistema di gestione delle politiche migratorie, basato sulla programmazione dei flussi di ingresso dei cittadini stranieri, proponendo l'abrogazione delle quote di ingresso definite annualmente, sulla base delle previsioni di richiesta di lavoro, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio, il c.d. decreto flussi (articolo 4).

In luogo delle quote annuali vengono introdotti due nuovi canali di ingresso (articolo 1). Il primo è basato sull'attività di intermediazione svolta da una serie di soggetti istituzionali autorizzati (quali i centri per l'impiego, camere di commercio ecc.) che si impegnano a promuovere l'incontro tra offerta di lavoro da parte di cittadini stranieri e richiesta di lavoro da parte di datori di lavoro in Italia. Il lavoratore selezionato da tali soggetti è autorizzato all'ingresso nel Paese e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, una nuova tipologia di permesso di soggiorno istituita dalla proposta di legge. Il secondo canale è costituito dalla prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro (la c.d. sponsorizzazione) da parte di soggetti pubblici (quali regioni, enti locali, associazioni no-profit, sindacati) e privati, finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro del lavoratore straniero con la garanzia di risorse finanziarie adeguate e la disponibilità di un alloggio per il periodo di permanenza sul territorio, agevolando in primo luogo quanti abbiano già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o abbiano frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.

E' prevista, inoltre, una terza possibilità per gli  stranieri già presenti, a qualunque titolo, nel territorio del Paese. A costoro, in presenza di condizioni che ne dimostrino l'effettivo radicamento e integrazione nel Paese, è riconosciuto il  permesso di soggiorno per comprovata integrazione di due anni. Il permesso può essere rinnovato esclusivamente se l'interessato ha svolto nel frattempo una attività lavorativa o ha partecipato a misure di politica attiva del lavoro.
Viene introdotta (articolo 5) anche la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per richiesta di asilo nel permesso di soggiorno per comprovata integrazione.
Completano la proposta di legge una serie di misure volte a promuovere l'effettiva  integrazione sociale degli stranieri.
In primo luogo, viene riconosciuto allo straniero l' elettorato attivo e passivo nelle elezioni e referendum locali (articolo 2).
In secondo luogo, si interviene sulla disciplina dei contributi versati dai lavoratori extracomunitari che cessano l'attività lavorativa in Italia prevedendo che possano godere dei  diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati al momento della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche in deroga al requisito dell'anzianità contributiva minima di venti anni. Inoltre, viene eliminato il limite anagrafico per la pensione di vecchiaia (articolo 3).
Si provvede, inoltre, ad estendere l' accesso all'assistenza sanitaria in favore di tutti i  minori stranieri, a prescindere dalla regolarità del soggiorno, e agli stranieri  indigenti (articolo 6) e a garantire l'accesso alle prestazioni di  assistenza sociale a tutti gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno (articolo 7).
Infine, la proposta di legge  abroga il reato di ingresso e soggiorno illegali, di cui all'articolo 10-bis TU, fermo restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di respingimenti ed espulsioni (articolo 8). 

La proposta di legge A.C. 3200, di iniziativa parlamentare, approvata dalla Camera il 5 aprile 2022 include il reato di matrimonio forzato (di cui all'art. 558-bis del codice penale) nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio allo straniero del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, disciplinato dall'articolo 18-bis del testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998). Il provvedimento è stato trasmesso al Senato dove però non è giunto all'approvazione finale.

 

In proposito si ricorda che:

  • l'articolo 558-bis c.p. (introdotto dall'art. 7 della L. 69/2019, c.d. Codice Rosso) punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque 1) con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile; 2) approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
  • l'articolo 18-bis del testo unico immigrazione, introdotto dal D.L. 93/2013 (art. 4, comma 1), prevede il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime di atti di violenza in ambito domestico; la disposizione, che ricalca il contenuto dell'articolo 18 del testo unico, relativo al soggiorno per motivi di protezione sociale – prevede il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero quando siano riscontrate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali per uno dei seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);lesioni personali, semplici e aggravate (artt. 582 e 583 c.p.); mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.);sequestro di persona (art. 605 c.p.);violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);atti persecutori (art. 612-bis c.p.),nonché per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.); in alternativa alle operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali, le violenze domestiche o gli abusi possono anche emergere nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi  sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza; da tali operazioni, indagini, procedimenti e interventi assistenziali deve emergere che il tentativo di sottrarsi alla violenza ovvero la collaborazione alle indagini preliminari o al procedimento penale espongono l'incolumità della persona offesa straniera ad un concreto ed attuale pericolo.

ultimo aggiornamento: 20 settembre 2022

La I Commissione della Camera dei deputati ha svolto un'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori avviata nella seduta del 3 aprile 2019. 

Nel programma dell'indagine si richiama l'esigenza di affrontare, tra le altre, le tematiche della programmazione dei flussi, della regolarizzazione e l'ingresso controllato dei migranti, dell'apertura canali regolari di ingresso per lavoro, per ricerca lavoro, per accesso al diritto di asilo, nonché della realizzazione di canali umanitari in favore dei soggetti che hanno bisogno di protezione o di resettlement, evidenziando come l'indagine possa costituire l'occasione per una verifica circa l'applicazione delle previsioni normative in termini di programmazione dei flussi annuali di ingresso, nonché per evidenziare buone prassi e criticità. Al riguardo viene ricordato che il Testo unico per l'immigrazione prevede di programmare quote di ingresso per migranti. L'analisi del fabbisogno oggettivo nazionale appare dunque utile - secondo quanto evidenziato nel programma dell'indagine - al fine di meglio calibrare queste quote e superare le regolarizzazioni fatte dai passati Governi con strumenti ordinari ed alternativi alla domanda di asilo (spesso fatta in maniera strumentale) per avere regolare accesso al territorio nazionale. L'indagine conoscitiva, è, inoltre, finalizzata ad un esame del Sistema di accoglienza e alla ricognizione delle tipologie di centri operativi sul territorio, all'approfondimento delle questioni relative alla detenzione amministrativa, alle politiche di rimpatrio, alle procedure amministrative relative al diritto di asilo, alla tutela tutela dei minori stranieri non accompagnati e delle altre categorie vulnerabili. Qui i resoconti delle audizioni svolte. La Commissione Affari costituzionali non ha proceduto, al termine dell'indagine, all'approvazione di un documento conclusivo.

Sotto una diversa angolazione, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, ha svolto un'indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone. Qui i resoconti delle audizioni svolte. Il Comitato non ha proceduto, al termine dell'indagine, all'approvazione di un documento conclusivo.

ultimo aggiornamento: 12 luglio 2019
 
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