Nella XVIII legislatura, in materia di immigrazione, è dapprima intervenuto il governo Conte I con i decreti-legge n. 113 del 2018 e n. 53 del 2019 (cd. DL sicurezza 1 e 2). I due provvedimenti hanno affrontato numerosi aspetti: condizioni della protezione internazionale, accoglienza dei migranti e contrasto all'immigrazione clandestina, controllo alle frontiere. La disciplina recata dai due provvedimenti è stata successivamente modificata dal governo Conte II, con il decreto n. 130 del 2020.
Nel corso della Legislatura i decreti-legge n. 34 del 2020 e n. 73 del 2022 sono poi intervenuti in materia di emersione del lavoro irregolare e di agevolazioni per il nulla osta al lavoro.
Nel corso della Legislatura sono state poi avviate, senza essere concluse, due proposte di legge in materia di immigrazione: C. 13, di iniziativa popolare, di riforma complessiva della disciplina e C. 3200, approvata dalla sola Camera, di iniziativa parlamentare, che include il reato di matrimonio forzato nell'elenco dei reati che prevedono per le vittime il rilascio allo straniero del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica.
Infine, si sono svolte due indagini conoscitive: una in materia di immigrazione, diritto di asilo e gestione dei flussi presso la I Commissione della Camera dei deputati e una sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, presso il Comitato parlamentare Schengen.
Nella XVIII legislatura, in materia di immigrazione, è dapprima intervenuto il governo Conte I con i decreti-legge n. 113 del 2018 e n. 53 del 2019 (cd. DL sicurezza 1 e 2). I due provvedimenti hanno affrontato numerosi aspetti: condizioni della protezione internazionale (con, tra le altre cose, la sostituzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari con permessi di soggiorno "speciali" ricondotti a specifiche fattispecie), accoglienza dei migranti e contrasto all'immigrazione clandestina (con, tra le altre cose, il prolungamento da 90 a 180 giorni del periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per i rimpatri e la sostituzione dello SPRAR con il SIPROIMI al quale però non avevano accesso i richiedenti protezione internazionale), controllo alle frontiere (con la previsione della possibilità, con decreto del Ministro dell'interno, di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per violazioni della Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay connesse alla violazione delle norme sull'immigrazione vigenti nonchè con l'introduzione delle sanzioni pecuniaria da 150000 euro a 1 milione di euro e accessoria di confisca della nave).
La disciplina recata dai due provvedimenti è stata successivamente modificata dal governo Conte II, con il decreto n. 130 del 2020 (tra le altre cose, si è specificato che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possono essere disposti in presenza di rischi di violazione di norme costituzionali o internazionali; si è riportato a 90 giorni il periodo massimo di permanenza nei CPR e si sono ridotte le sanzioni per la violazione del divieto di transito o sosta delle navi, facendo comunque salve le operazioni di soccorso effettuate nel rispetto delle indicazioni delle competenti autorità; è stata soppressa la possibiltià di vietare l'ingresso; è stata soppressa la possibiltà di vietare l'ingresso; il SIPROIMI è stato sostituito con il sistema di accoglienza e integrazione, SAI, al quale tornano ad avere possibilità di accesso anche i richiedenti protezione internazionale).
In particolare, il decreto-legge n. 113 del 2018:
Con riferimento al decreto-legge n. 113, merita segnalare che il 9 luglio 2020 la Corte costituzionale (sentenza n. 186 del 2020) ha dichiarato incostituzionale la disposizione del DL 113 che preclude l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo (art. 13). La Corte ne ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto un duplice profilo: per irrazionalità intrinseca, poiché la norma censurata non agevola il perseguimento delle finalità di controllo del territorio dichiarate dal decreto sicurezza; per irragionevole disparità di trattamento, perché rende ingiustificatamente più difficile ai richiedenti asilo l'accesso ai servizi che siano anche ad essi garantiti.
Successivamente, al decreto-legge n. 113 del 2018, il decreto-legge n. 53 del 2019:
Il decreto legge 130 del 2020, infine:
Per ulteriori elementi si rinvia anche al tema in materia di diritto d'asilo. Sono inoltre disponibili in calce due focus sulla disciplina generale vigente in materia di immigrazione e sul pacchetto di interventi normativi proposta dalla Commissione europea "Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo". Del pacchetto della Commissione europea, la I Commissione della Camera ha avviato l'esame in fase ascendente nella seduta del 17 marzo 2021, senza tuttavia giungere all'approvazione di un documento finale.
Il decreto-legge 34/2020 (art. 103) ha introdotto la possibilità di emersione dei lavoratori irregolari impiegati in agricoltura, lavori domestici e cura della persona. Si tratta di due forme distinte di regolarizzazione: con la prima i datori di lavoro possono presentare domanda per assumere cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare preesistente con lavoratori italiani o stranieri sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data in base alle attestazioni ivi previste, ai fini della regolarizzazione del rapporto di lavoro.
La seconda consiste nella concessione di un permesso di soggiorno temporaneo di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale, agli stranieri con permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019 che ne fanno richiesta e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori di cui sopra, prima del 31 ottobre 2019 e sulla base di documentazione riscontrabile dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Il permesso temporaneo è convertito in permesso di soggiorno per lavoro se il lavoratore viene assunto.
In entrambi i casi gli stranieri devono risultare presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dall'8 marzo 2020.
Successivamente, il decreto-legge n. 73 del 2022 recante misure di semplificazioni fiscali, ha anche provveduto a semplificare le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro dei lavoratori stranieri.
In particolare, si riduce da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il prossimo decreto flussi per l'anno 2023. Inoltre, si riduce da 30 a 20 giorni il termine per il rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all'estero e che hanno ottenuto il nulla osta. Infine, estende, nel rispetto di determinate condizioni, l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche nei confronti dei cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale, anziché all'estero, alla data del l° maggio 2022, sempreché per i quali è stata presentata domanda diretta a istaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi 2021 (articoli 42 e 43).
L'articolo 44, al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti annualmente da appositi decreti (decreti flussi), per il 2021 e il 2022 modifica la procedura di verifica circa l'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica – qualora non sia già stata effettuata per il 2021 – in via esclusiva a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure introdotte.
L'articolo 45, per consentire una più rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, autorizza il Ministero dell'Interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. Per la medesima finalità, il Ministero dell'Interno potrà inoltre potenziare le risorse umane impiegate con l'incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio, incrementare il servizio di mediazione culturale e realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche.
Nel corso della Legislatura sono state infine avviate, senza essere concluse, due proposte di legge in materia di immigrazione: C. 13, di iniziativa popolare, di riforma complessiva della disciplina e C. 3200, approvata dalla sola Camera, di iniziativa parlamentare, che include il reato di matrimonio forzato nell'elenco dei reati che prevedono per le vittime il rilascio allo straniero del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica.
In particolare, la proposta di legge A.C. 13, di iniziativa popolare, interviene, sotto diversi profili, sulla disciplina legislativa in materia di immigrazione dettata, in primo luogo, dal testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998). La I Commissione della Camera ne ha avviato l'esame in sede referente nella seduta del l'11 aprile 2019 senza pervenire alla sua approvazione.
La proposta di legge modifica l'attuale sistema di gestione delle politiche migratorie, basato sulla programmazione dei flussi di ingresso dei cittadini stranieri, proponendo l'abrogazione delle quote di ingresso definite annualmente, sulla base delle previsioni di richiesta di lavoro, con un apposito decreto del Presidente del Consiglio, il c.d. decreto flussi (articolo 4).
In luogo delle quote annuali vengono introdotti due nuovi canali di ingresso (articolo 1). Il primo è basato sull'attività di intermediazione svolta da una serie di soggetti istituzionali autorizzati (quali i centri per l'impiego, camere di commercio ecc.) che si impegnano a promuovere l'incontro tra offerta di lavoro da parte di cittadini stranieri e richiesta di lavoro da parte di datori di lavoro in Italia. Il lavoratore selezionato da tali soggetti è autorizzato all'ingresso nel Paese e gli è rilasciato un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, una nuova tipologia di permesso di soggiorno istituita dalla proposta di legge. Il secondo canale è costituito dalla prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro (la c.d. sponsorizzazione) da parte di soggetti pubblici (quali regioni, enti locali, associazioni no-profit, sindacati) e privati, finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro del lavoratore straniero con la garanzia di risorse finanziarie adeguate e la disponibilità di un alloggio per il periodo di permanenza sul territorio, agevolando in primo luogo quanti abbiano già avuto precedenti esperienze lavorative in Italia o abbiano frequentato corsi di lingua italiana o di formazione professionale.
La proposta di legge A.C. 3200, di iniziativa parlamentare, approvata dalla Camera il 5 aprile 2022 include il reato di matrimonio forzato (di cui all'art. 558-bis del codice penale) nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio allo straniero del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, disciplinato dall'articolo 18-bis del testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998). Il provvedimento è stato trasmesso al Senato dove però non è giunto all'approvazione finale.
In proposito si ricorda che:
l'articolo 18-bis del testo unico immigrazione, introdotto dal D.L. 93/2013 (art. 4, comma 1), prevede il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime di atti di violenza in ambito domestico; la disposizione, che ricalca il contenuto dell'articolo 18 del testo unico, relativo al soggiorno per motivi di protezione sociale – prevede il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero quando siano riscontrate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali per uno dei seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);lesioni personali, semplici e aggravate (artt. 582 e 583 c.p.); mutilazioni genitali femminili (art. 583-bis c.p.);sequestro di persona (art. 605 c.p.);violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);atti persecutori (art. 612-bis c.p.),nonché per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.); in alternativa alle operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali, le violenze domestiche o gli abusi possono anche emergere nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza; da tali operazioni, indagini, procedimenti e interventi assistenziali deve emergere che il tentativo di sottrarsi alla violenza ovvero la collaborazione alle indagini preliminari o al procedimento penale espongono l'incolumità della persona offesa straniera ad un concreto ed attuale pericolo.
La I Commissione della Camera dei deputati ha svolto un'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori avviata nella seduta del 3 aprile 2019.
Nel programma dell'indagine si richiama l'esigenza di affrontare, tra le altre, le tematiche della programmazione dei flussi, della regolarizzazione e l'ingresso controllato dei migranti, dell'apertura canali regolari di ingresso per lavoro, per ricerca lavoro, per accesso al diritto di asilo, nonché della realizzazione di canali umanitari in favore dei soggetti che hanno bisogno di protezione o di resettlement, evidenziando come l'indagine possa costituire l'occasione per una verifica circa l'applicazione delle previsioni normative in termini di programmazione dei flussi annuali di ingresso, nonché per evidenziare buone prassi e criticità. Al riguardo viene ricordato che il Testo unico per l'immigrazione prevede di programmare quote di ingresso per migranti. L'analisi del fabbisogno oggettivo nazionale appare dunque utile - secondo quanto evidenziato nel programma dell'indagine - al fine di meglio calibrare queste quote e superare le regolarizzazioni fatte dai passati Governi con strumenti ordinari ed alternativi alla domanda di asilo (spesso fatta in maniera strumentale) per avere regolare accesso al territorio nazionale. L'indagine conoscitiva, è, inoltre, finalizzata ad un esame del Sistema di accoglienza e alla ricognizione delle tipologie di centri operativi sul territorio, all'approfondimento delle questioni relative alla detenzione amministrativa, alle politiche di rimpatrio, alle procedure amministrative relative al diritto di asilo, alla tutela tutela dei minori stranieri non accompagnati e delle altre categorie vulnerabili. Qui i resoconti delle audizioni svolte. La Commissione Affari costituzionali non ha proceduto, al termine dell'indagine, all'approvazione di un documento conclusivo.
Sotto una diversa angolazione, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, ha svolto un'indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone. Qui i resoconti delle audizioni svolte. Il Comitato non ha proceduto, al termine dell'indagine, all'approvazione di un documento conclusivo.