Il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (convertito dalla legge 15/2023) reca disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare. Per approfondire si veda il dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato.
Per i profili di carattere finanziario, con riferimento al testo iniziale del provvedimento, si rinvia al dossier di Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato.
Il decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, reca disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare.
In sintesi, l'articolo 1, attraverso modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 130 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020), mira a definire le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali, con la conseguenza che, nei confronti di tali navi, non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale. Tra tali condizioni rientrano, ad esempio, il fatto che sia stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco; il fatto che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso; il fatto che siano state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità. L'articolo disciplina poi gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale, sostituendo alla precedente sanzione penale una sanzione amministrativa; viene anche introdotta una nuova sanzione amministrativa in caso di mancata risposta alle informazioni richieste o di mancata ottemperanza da parte delle navi alle indicazioni impartite.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 3, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento stabilita nel giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è quindi vigente dal 3 gennaio 2023.
Nel corso dell'esame in sede referente sono state approvate le seguenti modifiche del testo, tutte all'articolo 1, comma 1, lettera b), volte a:
È stata inoltre riformulata la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2.
Il provvedimento interviene in un filone normativo che ha visto negli ultimi anni l'adozione di diverse disposizioni.
In linea generale, in materia di immigrazione e diritto di asilo, nella XVIII legislatura, sono dapprima intervenuti i decreti-legge n. 113 del 2018 e n. 53 del 2019 (cd. D.L. sicurezza 1 e 2, adottati dal governo Conte I). I due provvedimenti hanno affrontato numerosi aspetti concernenti l'immigrazione: le condizioni della protezione internazionale (con, tra le altre cose, la sostituzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari con permessi di soggiorno "speciali" ricondotti a specifiche fattispecie), l'accoglienza dei migranti e il contrasto all'immigrazione clandestina (con, tra le altre cose, il prolungamento da 90 a 180 giorni del periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) e la sostituzione dello SPRAR con il SIPROIMI al quale però non avevano accesso i richiedenti protezione internazionale). La disciplina recata dai due provvedimenti è stata successivamente modificata dal governo Conte II, con il decreto-legge n. 130 del 2020 (tra gli interventi, si è specificato che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possono essere disposti in presenza di rischi di violazione di norme costituzionali o internazionali; si è riportato a 90 giorni il periodo massimo di permanenza nei CPR; è stata soppressa la possibilità di vietare l'ingresso; il SIPROIMI è stato sostituito con il sistema di accoglienza e integrazione, SAI, al quale tornano ad avere possibilità di accesso anche i richiedenti protezione internazionale).
Con riferimento più specifico agli aspetti affrontati dal decreto-legge n. 1 del 2023, merita richiamare che il decreto-legge n. 53 del 2019 (convertito dalla legge n. 77 del 2019) ha dato facoltà al Ministro dell'interno – con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio – di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica o quando si concretizzino le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti; in caso di violazione - da parte del comandante di una nave - del divieto disposto dal Ministro dell'interno si prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma da 150.000 mila a 1 milione di euro, e la sanzione accessoria della confisca, preceduta da sequestro immediato dell'imbarcazione. Gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare sono imputati all'armatore e al proprietario della nave; quando invece le stesse imbarcazioni sono affidate in custodia agli organi di polizia, alle capitanerie di porto o alla marina militare perché ne facciano uso per attività istituzionali, i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni affidatarie.
La disciplina è stata però poi modificata dal decreto-legge n. 130 del 2020. Questo, infatti, ha previsto che il provvedimento del Ministro dell'interno di limitazione o divieto per le navi mercantili introdotto dal decreto-legge n. 53 del 2019, possa riguardare il transito e la sosta delle navi, senza più fare riferimento all'ingresso delle medesime; il richiamo a tal fine alla Convenzione di Montego Bay è inoltre diventato generale e non più specifico all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g) limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti. Dal divieto sono escluse le operazioni di soccorso; sono state poi abrogate le relative sanzioni e si è richiamato invece, per le violazioni, la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni (articolo 1102); si è anche introdotta, per le violazioni, una multa da 10.000 a 50.000 euro.